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CAPO II - Comune di Montemarciano

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<strong>CAPO</strong> 4 - DISCIPLINA ECONOMICA<br />

Art. 22 - Anticipazione<br />

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con mo<strong>di</strong>ficazioni dalla legge<br />

28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.<br />

Art. 23 - Pagamenti in acconto<br />

1. Le rate <strong>di</strong> acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 29,<br />

30, 31 e 32, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della<br />

ritenuta <strong>di</strong> cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate <strong>di</strong> acconto precedenti, raggiungono un importo<br />

contrattuale non inferiore a euro 125.000,00 (<strong>di</strong>consi euro centoventicinquemila).<br />

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla<br />

tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei<br />

lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del capitolato generale<br />

d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede <strong>di</strong> conto finale.<br />

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui al comma 1, il <strong>di</strong>rettore dei lavori re<strong>di</strong>ge la<br />

contabilità ed emette lo stato <strong>di</strong> avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 168 del regolamento generale, il<br />

quale deve recare la <strong>di</strong>citura: «lavori a tutto il ……………………» con l’in<strong>di</strong>cazione della data <strong>di</strong> chiusura.<br />

4. Entro lo stesso termine <strong>di</strong> cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato <strong>di</strong> pagamento, ai sensi<br />

dell’articolo 169 del regolamento generale, il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato <strong>di</strong><br />

avanzamento dei lavori <strong>di</strong> cui al comma 3, con l’in<strong>di</strong>cazione della data <strong>di</strong> emissione.<br />

5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, me<strong>di</strong>ante<br />

emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione <strong>di</strong><br />

regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.<br />

6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non <strong>di</strong>pendenti dall’appaltatore<br />

e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione<br />

dello stato <strong>di</strong> avanzamento prescindendo dall’importo minimo <strong>di</strong> cui al comma 1.<br />

7. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o<br />

superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato <strong>di</strong><br />

avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non<br />

superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun<br />

stato <strong>di</strong> avanzamento quando la <strong>di</strong>fferenza tra l’importo contrattuale e i certificati <strong>di</strong> pagamento già<br />

emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei<br />

lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 24. Ai fini del presente<br />

comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente<br />

adeguato in base all’importo degli atti <strong>di</strong> sottomissione approvati.<br />

8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l’emissione <strong>di</strong> ogni certificato <strong>di</strong> pagamento<br />

è subor<strong>di</strong>nata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante<br />

che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui red<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> lavoro<br />

<strong>di</strong>pendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le<br />

malattie professionali dei <strong>di</strong>pendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e<br />

48, commi 2 e 3, del presente Capitolato.<br />

Art. 24 - Pagamenti a saldo<br />

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (<strong>di</strong>consi trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con<br />

apposito verbale; è sottoscritto dal <strong>di</strong>rettore <strong>di</strong> lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto<br />

l’importo della rata <strong>di</strong> saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è<br />

subor<strong>di</strong>nata all’emissione del certificato <strong>di</strong> cui al comma 3 e alle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui al comma 4.<br />

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio<br />

<strong>di</strong> quin<strong>di</strong>ci giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine in<strong>di</strong>cato, o se lo firma senza confermare le<br />

domande già formulate nel registro <strong>di</strong> contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il<br />

R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.<br />

3. La rata <strong>di</strong> saldo, unitamente alle ritenute <strong>di</strong> cui all’articolo 23, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni<br />

dopo l’avvenuta emissione del certificato <strong>di</strong> regolare esecuzione, previa presentazione <strong>di</strong> regolare fattura fiscale, ai<br />

sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.<br />

4. Il pagamento della rata <strong>di</strong> saldo non costituisce presunzione <strong>di</strong> accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,<br />

secondo comma, del co<strong>di</strong>ce civile; il pagamento è <strong>di</strong>sposto solo a con<strong>di</strong>zione che l’appaltatore presenti apposita<br />

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