CAPO II - Comune di Montemarciano
CAPO II - Comune di Montemarciano
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COMUNE DI MONTEMARCIANO<br />
Provincia <strong>di</strong> Ancona<br />
UFFICIO TECNICO COMUNALE<br />
V Settore - Servizio Lavori Pubblici<br />
LAVORI DI SISTEMAZIONE A PARCHEGGI PUBBLICI<br />
DELLE AREE LITORANEE ADIACENTI VIA LUNGOMARE<br />
TAVOLA: 38<br />
PROGETTO ESECUTIVO<br />
ELABORATO: CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO<br />
(art. 45, comma 3 e seguenti, regolamento generale, D.P.R. 21 <strong>di</strong>cembre 1999, n. 554)<br />
Importo totale lavori da appaltare Euro 485.972,14<br />
Importo per l’esecuzione dei lavori, soggetto a ribasso Euro 469.872,29<br />
Oneri per la sicurezza del cantiere Euro 16.099,85<br />
DATA: OTTOBRE 2007<br />
Aggiornamento 16.11.2007<br />
COLLABORATORI:<br />
Geom. Maria Enza De Gisi – Istruttore Amministrativo<br />
Geom. Mirko Balducci – Istruttore Tecnico<br />
Geom. Alessandro Quattrini – Istruttore Tecnico<br />
Geom. Lorenzo Romeo - Istruttore Tecnico<br />
Ing. Fabio Grassucci – Funzionario Tecnico<br />
PROGETTISTA<br />
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:<br />
Ing. Luciano Bolli – Capo del V Settore
In<strong>di</strong>ce<br />
PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI<br />
<strong>CAPO</strong> 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO<br />
Art. 1 Oggetto dell’appalto....................................................................................................................<br />
Art. 2 Ammontare dell’appalto ..............................................................................................................<br />
Art. 3 Modalità <strong>di</strong> stipulazione del contratto............................................................................................<br />
Art. 4 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili ..........................................................<br />
Art. 5 Gruppi <strong>di</strong> lavorazioni omogenee, categorie contabili.......................................................................<br />
<strong>CAPO</strong> 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE<br />
Art. 6 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto .....................................................<br />
Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto ......................................................................................<br />
Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti l’appalto ................................................................................<br />
Art. 9 Fallimento dell’appaltatore ..........................................................................................................<br />
Art. 10 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; <strong>di</strong>rettore <strong>di</strong> cantiere....................................................<br />
Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.................................................<br />
Art. 12 Convenzioni europee in materia <strong>di</strong> valuta e termini .......................................................................<br />
<strong>CAPO</strong> 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE<br />
Art. 13 Consegna e inizio dei lavori .........................................................................................................<br />
Art. 14 Termini per l'ultimazione dei lavori ...............................................................................................<br />
Art. 15 Proroghe....................................................................................................................................<br />
Art. 16 Sospensioni or<strong>di</strong>nate dal <strong>di</strong>rettore dei lavori .................................................................................<br />
Art. 17 Sospensioni or<strong>di</strong>nate dal R.U.P. ...................................................................................................<br />
Art. 18 Penali in caso <strong>di</strong> ritardo ..............................................................................................................<br />
Art. 19 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma................................................<br />
Art. 20 Inderogabilità dei termini <strong>di</strong> esecuzione ........................................................................................<br />
Art. 21 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini..............................................................<br />
<strong>CAPO</strong> 4 - DISCIPLINA ECONOMICA<br />
Art. 22 Anticipazione..............................................................................................................................<br />
Art. 23 Pagamenti in acconto..................................................................................................................<br />
Art. 24 Pagamenti a saldo ......................................................................................................................<br />
Art. 25 Ritar<strong>di</strong> nel pagamento delle rate <strong>di</strong> acconto ..................................................................................<br />
Art. 26 Ritar<strong>di</strong> nel pagamento della rata <strong>di</strong> saldo ......................................................................................<br />
Art. 27 Revisione prezzi..........................................................................................................................<br />
Art. 28 Cessione del contratto e cessione dei cre<strong>di</strong>ti .................................................................................<br />
<strong>CAPO</strong> 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI<br />
Art. 29 Lavori a misura...........................................................................................................................<br />
Art. 30 Lavoro a corpo ...........................................................................................................................<br />
Art. 31 Lavori in economia......................................................................................................................<br />
Art. 32 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera...................................................................<br />
<strong>CAPO</strong> 6 - CAUZIONI E GARANZIE<br />
Art. 33 Cauzione provvisoria ...................................................................................................................<br />
Art. 34 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva ....................................................................................<br />
Art. 35 Riduzione delle garanzie..............................................................................................................<br />
Art. 36 Obblighi assicurativi a carico dell’impresa......................................................................................<br />
<strong>CAPO</strong> 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE<br />
Art. 37 Variazione dei lavori....................................................................................................................<br />
Art. 38 Varianti per errori od omissioni progettuali....................................................................................<br />
Art. 39 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi ...............................................................................<br />
<strong>CAPO</strong> 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA<br />
Art. 40 Norme <strong>di</strong> sicurezza generali.........................................................................................................<br />
Art. 41 Sicurezza sul luogo <strong>di</strong> lavoro........................................................................................................<br />
Art. 42 Piano <strong>di</strong> sicurezza ......................................................................................................................<br />
Art. 43 Mo<strong>di</strong>fiche e integrazioni al piano <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento ...................................................<br />
Art. 44 Piano operativo <strong>di</strong> sicurezza.........................................................................................................<br />
Art. 45 Osservanza e attuazione dei piani <strong>di</strong> sicurezza...............................................................................<br />
<strong>CAPO</strong> 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO<br />
Art. 46 Subappalto.................................................................................................................................<br />
Art. 47 Responsabilità in materia <strong>di</strong> subappalto ........................................................................................<br />
Art. 48 Pagamento dei subappaltatori......................................................................................................
<strong>CAPO</strong> 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO<br />
Art. 49 Accordo bonario e transazione .....................................................................................................<br />
Art. 50 Definizione delle controversie .....................................................................................................<br />
Art. 51 Contratti collettivi e <strong>di</strong>sposizioni sulla manodopera.........................................................................<br />
Art. 52 Rescissione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori ...............................................................<br />
<strong>CAPO</strong> 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE<br />
Art. 53 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione..............................................................................<br />
Art. 54 Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione.............................................<br />
Art. 55 Presa in consegna dei lavori ultimati.............................................................................................<br />
<strong>CAPO</strong> 12 - NORME FINALI<br />
Art. 56 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore.......................................................................................<br />
Art. 57 Obblighi speciali a carico dell’appaltatore ......................................................................................<br />
Art. 58 Proprietà dei materiali <strong>di</strong> scavo e <strong>di</strong> demolizione............................................................................<br />
Art. 59 Utilizzo <strong>di</strong> materiali recuperati o riciclati .......................................................................................<br />
Art. 60 Custo<strong>di</strong>a del cantiere ..................................................................................................................<br />
Art. 61 Cartello <strong>di</strong> cantiere......................................................................................................................<br />
Art. 62 Spese contrattuali, imposte, tasse................................................................................................<br />
PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE<br />
<strong>CAPO</strong> 13 - QUALITÀ E PROVENIENZA DEL MATERIALE<br />
Da Art. 63 a Art. 75.....................................................................................................................................<br />
Capo 14 - MODALITÀ Dl ESECUZIONE Dl OGNI CATEGORIA Dl LAVORO<br />
Da Art. 76 a Art. 106...................................................................................................................................<br />
<strong>CAPO</strong> 15 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI<br />
Da Art. 107 a Art. 109 .................................................................................................................................<br />
<strong>CAPO</strong> 16 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE<br />
Da Art. 110 a Art. 120 .................................................................................................................................<br />
ALLEGATO 1<br />
QUALITÀ E PROVENIENZA DEL MATERIALE, MODALITÀ Dl ESECUZIONE Dl OGNI CATEGORIA Dl LAVORO, ORDINE<br />
DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI, NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE:<br />
PRESCRIZIONI DISPOSTE DALLE VOCI FINITE DELL’ELENCO PREZZI UNITARI DELL’APPALTO<br />
TABELLE ALLEGATE<br />
Tabella A – Categoria prevalente e categorie scorporabili e subappaltabili........................................................<br />
Tabella B – Categorie omogenee dei lavori ai fini della contabilità e delle varianti .............................................<br />
Tabella C – Elementi principali della composizione dei lavori ...........................................................................<br />
Tabella D – Riepilogo degli elementi principali del contratto............................................................................<br />
Tabella E – Cartello <strong>di</strong> cantiere.....................................................................................................................<br />
ABBREVIAZIONI<br />
- Co<strong>di</strong>ce dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Co<strong>di</strong>ce dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi<br />
e forniture in attuazione delle <strong>di</strong>rettive 2004/17/CE e 2004/18/CE);<br />
- Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);<br />
- Decreto n. 494 del 1996 (decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, come mo<strong>di</strong>ficato dal decreto legislativo 19<br />
novembre 1999, n. 528 - Attuazione della <strong>di</strong>rettiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong><br />
salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili);<br />
- Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 21 <strong>di</strong>cembre 1999, n. 554 - Regolamento <strong>di</strong><br />
attuazione della legge quadro in materia <strong>di</strong> lavori pubblici);<br />
- D.P.R. n. 34 del 2000 (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 - Regolamento per<br />
l'istituzione <strong>di</strong> un sistema <strong>di</strong> qualificazione unico dei soggetti esecutori <strong>di</strong> lavori pubblici);<br />
- Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);<br />
- D.P.R. n. 222 del 2003 (decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 - Regolamento sui contenuti<br />
minimi dei piani <strong>di</strong> sicurezza nei cantieri temporanei o mobili …);<br />
- R.U.P. (Responsabile unico del proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> cui all’articolo 10 del Co<strong>di</strong>ce dei contratti e agli articoli 7 e 8 del<br />
d.P.R. n. 554 del 1999);<br />
- DURC (Documento unico <strong>di</strong> regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità contributiva previsto<br />
dall’articolo 3, comma 8, lett. b-bis) e b-ter), del decreto legislativo n. 494 del 1996, come mo<strong>di</strong>ficato dall'articolo<br />
86, comma 10, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e dall’articolo 20, comma 10, del decreto legislativo n. 251<br />
del 2004; previsto altresì dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22<br />
novembre 2002, n. 266.<br />
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PARTE PRIMA<br />
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI<br />
<strong>CAPO</strong> 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO<br />
Art. 1 - Oggetto dell’appalto<br />
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione <strong>di</strong> tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione<br />
dell’intervento <strong>di</strong> cui al comma 2.<br />
2. L’intervento è così in<strong>di</strong>viduato:<br />
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Montemarciano</strong> – 60018 – <strong>Montemarciano</strong> (AN)<br />
– Via Umberto I, 20;<br />
b) descrizione sommaria:<br />
La soluzione progettuale consente l’istituzione delle seguenti aree <strong>di</strong> sosta:<br />
- aree <strong>di</strong> sosta a pagamento con stalli, <strong>di</strong>sposti a spina, a pettine e in linea rispetto alla carreggiata stradale, previsti per un<br />
numero progettuale minimo <strong>di</strong> 899;<br />
- aree per la sosta riservata ai <strong>di</strong>sabili con stalli, <strong>di</strong>sposti a spina, a pettine e in linea rispetto alla carreggiata stradale, previsti<br />
per un numero progettuale <strong>di</strong> 53, compresi quelli gia’ autorizzati;<br />
- aree <strong>di</strong> sosta riservata a motocicli e ciclomotori con stalli previsti per un numero progettuale <strong>di</strong> 413.<br />
Le aree <strong>di</strong> sosta, <strong>di</strong>slocate su tutto il tratto litoraneo balneare, compreso tra il confine con il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Senigallia e la rampa <strong>di</strong><br />
accesso del Sottovia Buglioni, sono state previste sia sulla fascia <strong>di</strong> arenile a<strong>di</strong>acente la strada <strong>di</strong> Via Lungomare che su alcuni tratti<br />
della banchina stradale compresa tra la medesima sede stradale e la sede ferroviaria.<br />
La sistemazione delle aree <strong>di</strong> sosta previste sulla fascia <strong>di</strong> arenile, rappresentata graficamente nei seguenti elaborati:<br />
n. TAVOLA Descrizione<br />
11 PLANIMETRIA DI PROGETTO – STRALCIO 1 – SCALA 1:500<br />
12 PLANIMETRIA DI PROGETTO – STRALCIO 2 – SCALA 1:500<br />
13 PLANIMETRIA DI PROGETTO – STRALCIO 3 – SCALA 1:500<br />
14 PLANIMETRIA DI PROGETTO – STRALCIO 4 – SCALA 1:500<br />
15 PLANIMETRIA DI PROGETTO – STRALCIO 5 – SCALA 1:500<br />
17 SEZIONE STRADALI TIPO A-A e B1-B1 – SCALA 1:25<br />
18 SEZIONE STRADALI TIPO C-C e D-D – SCALA 1:25<br />
19 SEZIONE STRADALI TIPO E-E e B2-B2 – SCALA 1:25<br />
20 SEZIONE STRADALI TIPO F-F e G-G – SCALA 1:25<br />
23<br />
PLANIMETRIA DI PROGETTO – STRALCIO 1 – SCALA 1:500<br />
SCHEMA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE<br />
24<br />
PLANIMETRIA DI PROGETTO – STRALCIO 2 – SCALA 1:500<br />
SCHEMA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE<br />
25<br />
PLANIMETRIA DI PROGETTO – STRALCIO 3 – SCALA 1:500<br />
SCHEMA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE<br />
26<br />
PLANIMETRIA DI PROGETTO – STRALCIO 4 – SCALA 1:500<br />
SCHEMA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE<br />
27<br />
PLANIMETRIA DI PROGETTO – STRALCIO 5 – SCALA 1:500<br />
SCHEMA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE<br />
29<br />
PARTICOLARI SEGNALETICA ORIZZONTALE - SCHEMI PLANIMETRICI 1, 2, 3 e 4<br />
SCALA 1:20<br />
31 SCHEMI SEGNALETICA VERTICALE<br />
sara’ attuata me<strong>di</strong>ante:<br />
- lavorazioni per lo sbancamento del materiale ghiaioso esistente che, cumulato in a<strong>di</strong>acenza alle aree medesime, verra’ a fine<br />
lavori sagomato a ripascimento lungo l’arenile;<br />
- successive lavorazioni <strong>di</strong> scavo per la preparazione <strong>di</strong> cassonetto, con successiva compattazione del piano <strong>di</strong> posa;<br />
- formazione <strong>di</strong> massicciata stradale, prevista per uno spessore me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> cm 15, con misto granulometrico, <strong>di</strong> prescritta<br />
pezzatura, stabilizzato con legante naturale, sagomato con pendenza trasversale verso mare;<br />
- finitura finale con pavimentazione realizzata me<strong>di</strong>ante la stesa ghiaia <strong>di</strong> fiume della pezzatura variabile da 5 a 10 mm ancorata<br />
a trattamento bituminoso, eseguito con legante trasparente per consentire la visibilita’ della ghiaia ancorata;<br />
- realizzazione della segnaletica orizzontale <strong>di</strong> delimitazione degli stalli <strong>di</strong> sosta e per la delimitazione <strong>di</strong> percorso pedonale a<br />
servizio dell’utenza previsto sulla fascia residua <strong>di</strong> pavimentazione realizzata, compresa tra gli stalli <strong>di</strong> sosta e l’arenile;<br />
- installazione della segnaletica verticale prescritta, compresa quella necessaria per l’in<strong>di</strong>cazione degli stalli per la sosta a<br />
pagamento.<br />
Pagina 3 <strong>di</strong> 77
Lungo il tratto litoraneo e<strong>di</strong>ficato, compreso tra il confine con il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Senigallia e il Sottovia “Marconi”, e’ altresi’ prevista la<br />
profilatura della esistente carreggiata stradale me<strong>di</strong>ante il preventivo taglio della pavimentazione e le successive operazioni <strong>di</strong><br />
demolizione della massicciata con constestuale rimozione dell’esistente cordolo estruso in conglomerato bituminoso.<br />
La sistemazione delle aree <strong>di</strong> sosta previste sui tratti <strong>di</strong> banchina compresa tra la carreggiata strada <strong>di</strong> Via Lungomare e la<br />
recinzione delle esistente sede ferroviaria , rappresentata graficamente nei seguenti elaborati:<br />
n. TAVOLA Descrizione<br />
13 PLANIMETRIA DI PROGETTO – STRALCIO 3 – SCALA 1:500<br />
15 PLANIMETRIA DI PROGETTO – STRALCIO 5 – SCALA 1:500<br />
PLANIMETRIA DI PROGETTO – STRALCIO 5A – SCALA 1:500<br />
15A CAPTAZIONE E SCARICO ACQUE BIANCHE A RIDOSSO DI IN TRATTO DELLA RECINZIONE<br />
DELLA SEDE FERROVIARIA<br />
16 PLANIMETRIA DI PROGETTO – STRALCIO 6 – SCALA 1:500<br />
18 SEZIONE STRADALI TIPO C-C e D-D – SCALA 1:25<br />
19 SEZIONE STRADALI TIPO E-E e B2-B2 – SCALA 1:25<br />
20 SEZIONE STRADALI TIPO F-F e G-G – SCALA 1:25<br />
21 SEZIONE STRADALI TIPO H-H – SCALA 1:25<br />
22 SEZIONE STRADALI TIPO I-I e L-L – SCALA 1:25<br />
PLANIMETRIA DI PROGETTO – STRALCIO 1 – SCALA 1:500<br />
23<br />
SCHEMA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE<br />
PLANIMETRIA DI PROGETTO – STRALCIO 2 – SCALA 1:500<br />
24<br />
SCHEMA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE<br />
PLANIMETRIA DI PROGETTO – STRALCIO 3 – SCALA 1:500<br />
25<br />
SCHEMA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE<br />
PLANIMETRIA DI PROGETTO – STRALCIO 4 – SCALA 1:500<br />
26<br />
SCHEMA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE<br />
PLANIMETRIA DI PROGETTO – STRALCIO 5 – SCALA 1:500<br />
27<br />
SCHEMA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE<br />
PLANIMETRIA DI PROGETTO – STRALCIO 6 – SCALA 1:500<br />
28<br />
SCHEMA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE<br />
PARTICOLARI SEGNALETICA ORIZZONTALE - SCHEMI PLANIMETRICI 5, 6, 7 e 8<br />
30<br />
SCALA 1:20<br />
31 SCHEMI SEGNALETICA VERTICALE<br />
sara’ attuata me<strong>di</strong>ante:<br />
- lavorazioni <strong>di</strong> scavo per la preparazione <strong>di</strong> cassonetto, con successiva compattazione del piano <strong>di</strong> posa;<br />
- formazione <strong>di</strong> massicciata stradale, prevista per uno spessore me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> cm 15, con l’impiego <strong>di</strong> misto granulometrico<br />
stabilizzato, <strong>di</strong> prescritta pezzatura, costituito da materiali idonei provenienti dagli impianti <strong>di</strong> trattamento dei rifiuti inerti,<br />
sagomato con pendenza trasversale verso la sede ferroviaria;<br />
- realizzazione, secondo le in<strong>di</strong>cazioni grafiche delle tavole nn. 15A e 21, in corrispondenza del tratto litoraneo compreso tra<br />
l’esistente area a<strong>di</strong>bita alla sosta degli autocaravan e il casello ferroviario, <strong>di</strong> un sistema <strong>di</strong> captazione e scarico a mare delle<br />
acque piovane che si riversano verso la sede ferroviaria; la captazione e’ stata prevista me<strong>di</strong>ante la realizzazione <strong>di</strong> cunetta<br />
prefabbricata delimitata da cordonata prefabbricata in calcestruzzo; la raccolta e’ stato prevista a mezzo <strong>di</strong> n. 4 ca<strong>di</strong>toie; lo<br />
scarico, verso l’arenile, e’ stato previsto con n. 4 attraversamenti in PVC (<strong>di</strong>am. est. mm. 250) ispezionabile a mezzo <strong>di</strong> n. 2<br />
pozzetti per ciascun attraversamento;<br />
- finitura finale della massicciata, su alcuni tratti litoranei compresi tra l’esistente area a<strong>di</strong>bita alla sosta degli autocaravan e il<br />
casello ferroviario, con pavimentazione realizzata me<strong>di</strong>ante la stesa <strong>di</strong> graniglia da 4 a 8 mm ancorata a trattamento<br />
bituminoso, eseguito con legante trasparente per consentire la visibilita’ della graniglia ancorata;<br />
- realizzazione, sugli altri tratti della massicciata, compresi tra il casello ferroviario e la rampa <strong>di</strong> accesso al sottovia Buglioni, <strong>di</strong><br />
pavimentazione a verde, compreso il sottofondo <strong>di</strong> posa, me<strong>di</strong>ante l’impiego <strong>di</strong> masselli forati prefabbricati in calcestruzzo; il<br />
contenimento laterale della pavimentazione sara’ garantito con cordolo in calcestruzzo prefabbricato e gettato in opera come<br />
rappresentato negli elaborati grafici;<br />
- in corrispondenza dello sviluppo longitu<strong>di</strong>nale della pavimentazione a verde in progetto e’ previsto l’allargamento stradale della<br />
esistente carreggiata stradale, previa riprofilatura del bordo con il taglio dell’asfalto, me<strong>di</strong>ante formazione del cassonetto,<br />
successiva formazione della massicciata per uno spessore me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> cm 15, con misto granulometrico, <strong>di</strong> prescritta pezzatura,<br />
stabilizzato con legante naturale, e pavimentazione con conglomerato bituminoso, per uno spessore <strong>di</strong> cm 6, con proprietà<br />
drenanti;<br />
- realizzazione della segnaletica orizzontale <strong>di</strong> delimitazione degli stalli <strong>di</strong> sosta e per la delimitazione <strong>di</strong> percorso pedonale a<br />
servizio dell’utenza previsto sulla fascia residua <strong>di</strong> pavimentazione realizzata, compresa tra gli stalli <strong>di</strong> sosta e l’arenile;<br />
- installazione della segnaletica verticale prescritta, compresa quella necessaria per l’in<strong>di</strong>cazione degli stalli per la sosta a<br />
pagamento.<br />
La soluzione progettuale non prevede alterazioni dell’andamento planoaltimetrico delle aree interessate dall’intervento, ovvero le<br />
aree <strong>di</strong> sosta sono state previste:<br />
- con pendenza longitu<strong>di</strong>nale invariata rispetto a quella esistente;<br />
- con pendenza trasversale invariata rispetto a quella esistente, ovvero verso la battigia per le aree ricadenti sull’arenile (eccetto<br />
che per le esigue aree fronteggianti gli esistenti esercizi turistici) e verso la recinzione della sede ferroviaria per le aree<br />
ricadenti in a<strong>di</strong>acenza della medesima ferroviaria.<br />
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Cio’ consente <strong>di</strong> non alterare l’attuale sistema <strong>di</strong> captazione e scarico delle acque piovane con loro immutato riversamento o<br />
sull’arenile o, per gli scoli raccolti in prossimità della recinzione della sede ferroviaria, verso gli esistenti fossi <strong>di</strong> scolo a mare.<br />
A completamento della soluzione progettuale sono state previste le lavorazioni <strong>di</strong>rette all’adeguamento e al rifacimento della<br />
esistente segnaletica a servizio delle infrastrutture litoranee e all’adeguamento, nella misura strettamente necessaria, degli elementi<br />
<strong>di</strong> ispezione delle reti tecnologiche esistenti, quest’ultimi rappresentati in<strong>di</strong>cativamente nei seguenti elaborati grafici:<br />
n. TAVOLA Descrizione<br />
5 PLANIMETRIA STATO ATTUALE – STRALCIO 1 – SCALA 1:500<br />
6 PLANIMETRIA STATO ATTUALE – STRALCIO 2 – SCALA 1:500<br />
7 PLANIMETRIA STATO ATTUALE – STRALCIO 3 – SCALA 1:500<br />
8 PLANIMETRIA STATO ATTUALE – STRALCIO 4 – SCALA 1:500<br />
9 PLANIMETRIA STATO ATTUALE – STRALCIO 5 – SCALA 1:500<br />
10 PLANIMETRIA STATO ATTUALE – STRALCIO 6 – SCALA 1:500<br />
11 PLANIMETRIA DI PROGETTO – STRALCIO 1 – SCALA 1:500<br />
12 PLANIMETRIA DI PROGETTO – STRALCIO 2 – SCALA 1:500<br />
13 PLANIMETRIA DI PROGETTO – STRALCIO 3 – SCALA 1:500<br />
14 PLANIMETRIA DI PROGETTO – STRALCIO 4 – SCALA 1:500<br />
15 PLANIMETRIA DI PROGETTO – STRALCIO 5 – SCALA 1:500<br />
16 PLANIMETRIA DI PROGETTO – STRALCIO 6 – SCALA 1:500<br />
c) ubicazione: Aree a<strong>di</strong>acenti alla strada litoranea <strong>di</strong> Via Lungomare con sviluppo, a nord del sottovia<br />
denominato “Marconi” fino al confine con il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Senigallia e, a sud del medesimo sottovia denominato<br />
“Marconi” fino alla rampa <strong>di</strong> accesso al sottovia Buglioni;<br />
3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro<br />
completamente compiuto e secondo le con<strong>di</strong>zioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche<br />
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l’appaltatore<br />
<strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> aver preso completa ed esatta conoscenza.<br />
4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve<br />
conformarsi alla massima <strong>di</strong>ligenza nell’adempimento dei propri obblighi.<br />
5. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del co<strong>di</strong>ce civile.<br />
Art. 2 - Ammontare dell’appalto<br />
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito come segue:<br />
Num. A misura<br />
a) Importo esecuzione lavori Euro 469.872,29<br />
b) Oneri per attuazione piani <strong>di</strong> sicurezza Euro 16.099,85<br />
a) + b) IMPORTO TOTALE Euro 485.972,14<br />
2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori <strong>di</strong> cui al comma 1, lettera a), al quale deve essere<br />
applicato il ribasso percentuale sui prezzi unitari offerto dall’aggiu<strong>di</strong>catario in sede <strong>di</strong> gara, aumentato dell’importo<br />
<strong>di</strong> cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere <strong>di</strong> cui al comma 3.<br />
3. L’importo <strong>di</strong> cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non è soggetto<br />
ad alcun ribasso <strong>di</strong> gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Co<strong>di</strong>ce dei contratti, dell’articolo 7,<br />
comma 4, del d.P.R. n. 222 del 2003 e dell'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 14 agosto<br />
1996, n. 494.<br />
Art. 3 - Modalità <strong>di</strong> stipulazione del contratto<br />
1. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, perio<strong>di</strong> quarto e quinto, del Co<strong>di</strong>ce<br />
dei contratti, e dell’articolo 45, comma 7, del regolamento generale.<br />
2. L’importo del contratto può variare, in aumento o in <strong>di</strong>minuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite,<br />
fermi restando i limiti <strong>di</strong> cui all’articolo 132 del Co<strong>di</strong>ce dei contratti e le con<strong>di</strong>zioni previste dal presente capitolato.<br />
3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiu<strong>di</strong>catario in sede <strong>di</strong> gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari<br />
in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.<br />
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione <strong>di</strong> eventuali varianti,<br />
ad<strong>di</strong>zioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed or<strong>di</strong>nate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del<br />
Co<strong>di</strong>ce dei contratti.<br />
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5. I rapporti ed i vincoli negoziali <strong>di</strong> cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta <strong>di</strong> cui all'articolo<br />
2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere <strong>di</strong> cui all'articolo 2, comma 1,<br />
lettera b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi in<strong>di</strong>cati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti<br />
progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente capitolato.<br />
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie subappaltabili<br />
1. Ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori<br />
sono classificati nella categoria prevalente relativa a lavori e opere stradali «OG 3».<br />
2. Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi degli 72, 73 e 74 del regolamento generale.<br />
Art. 5 - Gruppi <strong>di</strong> lavorazioni omogenee, categorie contabili<br />
1. I gruppi <strong>di</strong> lavorazioni omogenee <strong>di</strong> cui all’articolo 132, comma 3, del Co<strong>di</strong>ce dei contratti, all’articolo 45, commi 6,<br />
7 e 8, e all’articolo 159 del regolamento generale, all’articolo 10, comma 6, del capitolato generale d’appalto e<br />
all’articolo 37 del presente capitolato, sono in<strong>di</strong>cati nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale quale<br />
parte integrante e sostanziale.<br />
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<strong>CAPO</strong> 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE<br />
Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto<br />
1. In caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>scordanza tra i vari elaborati <strong>di</strong> progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro<br />
è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri <strong>di</strong> ragionevolezza e <strong>di</strong> buona tecnica esecutiva.<br />
2. In caso <strong>di</strong> norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano<br />
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo<br />
quelle maggiormente conformi alle <strong>di</strong>sposizioni legislative o regolamentari oppure all'or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co, in<br />
terzo luogo quelle <strong>di</strong> maggior dettaglio e infine quelle <strong>di</strong> carattere or<strong>di</strong>nario.<br />
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle <strong>di</strong>sposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo<br />
conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra<br />
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del co<strong>di</strong>ce civile.<br />
Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto<br />
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:<br />
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in<br />
contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;<br />
b) il presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito<br />
in relazione al loro valore in<strong>di</strong>cativo;<br />
c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, come elencati nell’allegata tabella E, ad eccezione <strong>di</strong> quelli<br />
esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;<br />
d) l’elenco dei prezzi unitari;<br />
e) il piano <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento <strong>di</strong> cui all’articolo 12, del decreto legislativo n. 494 del 1996 e agli articoli<br />
2, 3 e 4, del d.P.R. n. 222 del 2003, e le proposte integrative al predetto piano <strong>di</strong> cui all’articolo 131, comma 2,<br />
lettera a), del Co<strong>di</strong>ce dei contratti;<br />
f) il piano operativo <strong>di</strong> sicurezza <strong>di</strong> cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Co<strong>di</strong>ce dei contratti e all’articolo 6<br />
del d.P.R. n. 222 del 2003;<br />
g) il cronoprogramma <strong>di</strong> cui all’articolo 42 del regolamento generale.<br />
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia <strong>di</strong> lavori pubblici e in particolare:<br />
a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;<br />
b) il Co<strong>di</strong>ce dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;<br />
c) il regolamento generale approvato con d.P.R. 21 <strong>di</strong>cembre 1999, n. 554, per quanto applicabile;<br />
d) il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive mo<strong>di</strong>fiche e integrazioni;<br />
e) il regolamento approvato con d.P.R. 3 luglio 2003, n. 222.<br />
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:<br />
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;<br />
b) le tabelle <strong>di</strong> riepilogo dei lavori e la loro sud<strong>di</strong>visione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il<br />
presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiu<strong>di</strong>cazione per la determinazione dei<br />
requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della<br />
valutazione delle ad<strong>di</strong>zioni o <strong>di</strong>minuzioni dei lavori <strong>di</strong> cui all’articolo 132 del Co<strong>di</strong>ce dei contratti;<br />
c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;<br />
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto<br />
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> perfetta conoscenza e<br />
incon<strong>di</strong>zionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e <strong>di</strong> tutte le norme vigenti in<br />
materia <strong>di</strong> lavori pubblici, nonché alla completa accettazione <strong>di</strong> tutte le norme che regolano il presente appalto, e<br />
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.<br />
2. Ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena<br />
conoscenza e <strong>di</strong>sponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della <strong>di</strong>sponibilità dei siti, dello stato dei luoghi,<br />
delle con<strong>di</strong>zioni pattuite in sede <strong>di</strong> offerta e <strong>di</strong> ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale<br />
sottoscritto col R.U.P., consentono l’imme<strong>di</strong>ata esecuzione dei lavori.<br />
Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore<br />
1. In caso <strong>di</strong> fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiu<strong>di</strong>zio per ogni altro <strong>di</strong>ritto e<br />
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Co<strong>di</strong>ce dei contratti.<br />
2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso <strong>di</strong> fallimento dell’impresa mandataria o <strong>di</strong> una impresa<br />
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Co<strong>di</strong>ce dei contratti.<br />
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Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; <strong>di</strong>rettore <strong>di</strong> cantiere<br />
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a<br />
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni <strong>di</strong> termini e ogni altra<br />
notificazione o comunicazione <strong>di</strong>pendente dal contratto.<br />
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le<br />
generalità delle persone autorizzate a riscuotere.<br />
3. Qualora l’appaltatore non conduca <strong>di</strong>rettamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e<br />
nei mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona<br />
idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La <strong>di</strong>rezione del cantiere è assunta dal <strong>di</strong>rettore<br />
tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle<br />
caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della <strong>di</strong>rezione <strong>di</strong> cantiere da parte del <strong>di</strong>rettore tecnico<br />
avviene me<strong>di</strong>ante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’in<strong>di</strong>cazione specifica delle<br />
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.<br />
4. L’appaltatore, tramite il <strong>di</strong>rettore <strong>di</strong> cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del<br />
cantiere. Il <strong>di</strong>rettore dei lavori ha il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> esigere il cambiamento del <strong>di</strong>rettore <strong>di</strong> cantiere e del personale<br />
dell’appaltatore per <strong>di</strong>sciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni<br />
causati dall’imperizia o dalla negligenza <strong>di</strong> detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella<br />
somministrazione o nell’impiego dei materiali.<br />
5. Ogni variazione del domicilio <strong>di</strong> cui al comma 1, o delle persona <strong>di</strong> cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere<br />
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona <strong>di</strong> cui al comma 3 deve essere<br />
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto <strong>di</strong> mandato.<br />
Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione<br />
1. Nell'esecuzione <strong>di</strong> tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e<br />
subsistemi <strong>di</strong> impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni <strong>di</strong> legge e <strong>di</strong><br />
regolamento in materia <strong>di</strong> qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto<br />
concerne la descrizione, i requisiti <strong>di</strong> prestazione e le modalità <strong>di</strong> esecuzione <strong>di</strong> ogni categoria <strong>di</strong> lavoro, tutte le<br />
in<strong>di</strong>cazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato, negli elaborati grafici del progetto<br />
esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.<br />
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro<br />
provenienza e l’eventuale sostituzione <strong>di</strong> quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del<br />
capitolato generale d’appalto.<br />
Art. 12 – Convenzioni europee in materia <strong>di</strong> valuta e termini<br />
1. Tutti gli atti pre<strong>di</strong>sposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta in<strong>di</strong>cano la denominazione in<br />
euro.<br />
2. Tutti gli atti pre<strong>di</strong>sposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non <strong>di</strong>versamente<br />
specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.<br />
3. Tutti i termini <strong>di</strong> cui al presente capitolato d’oneri, se non <strong>di</strong>versamente stabilito nella singola <strong>di</strong>sposizione, sono<br />
computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.<br />
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<strong>CAPO</strong> 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE<br />
Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori<br />
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito<br />
verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.<br />
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della<br />
stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865,<br />
degli articoli 109, comma 4, secondo periodo, e 129, commi 1 e 4, del regolamento generale e dell’articolo 11,<br />
commi 10 e 12, del Co<strong>di</strong>ce dei contratti; in tal caso il <strong>di</strong>rettore dei lavori in<strong>di</strong>ca espressamente sul verbale le<br />
lavorazioni da iniziare imme<strong>di</strong>atamente.<br />
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il <strong>di</strong>rettore dei lavori<br />
fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono<br />
comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine <strong>di</strong> anzidetto è facoltà della Stazione<br />
appaltante <strong>di</strong> risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità <strong>di</strong> avvalersi della garanzia<br />
fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo <strong>di</strong> pretese o eccezioni <strong>di</strong> sorta.<br />
Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiu<strong>di</strong>catario è escluso dalla<br />
partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.<br />
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione <strong>di</strong> avvenuta<br />
denunzia <strong>di</strong> inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa e<strong>di</strong>le ove<br />
dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale <strong>di</strong><br />
consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione <strong>di</strong> ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche<br />
alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale <strong>di</strong>pendente.<br />
Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori<br />
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 135 (<strong>di</strong>consi centotrentacinque)<br />
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale <strong>di</strong> consegna dei lavori.<br />
2. Nel calcolo del tempo <strong>di</strong> cui al comma 1 si è tenuto conto delle ferie contrattuali.<br />
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze<br />
inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio <strong>di</strong> forniture e lavori da effettuarsi da altre <strong>di</strong>tte per<br />
conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong> regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.<br />
4. Fuori dai casi <strong>di</strong> cui agli articoli 16 e 17, il termine può essere sospeso in relazione ai tempi <strong>di</strong><br />
esecuzione delle lavorazioni in<strong>di</strong>cati nell’allegato cronoprogramma <strong>di</strong> progetto, a <strong>di</strong>screzione della<br />
<strong>di</strong>rezione lavori, e rimanere sospeso per i tempi in<strong>di</strong>cati, con ripresa della decorrenza dei termini<br />
dopo la redazione del verbale <strong>di</strong> ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due<br />
perio<strong>di</strong> lavorativi separati non devono superare il tempo utile <strong>di</strong> cui al comma 1. La sospensione dei<br />
termini <strong>di</strong> cui al presente comma, concordata contrattualmente, non costituisce sospensione ai sensi<br />
dell’articolo 133 del regolamento generale né degli articoli 24 e 25 del capitolato generale d’appalto.<br />
Art. 15 - Proroghe<br />
1. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado <strong>di</strong> ultimare i lavori nel termine<br />
contrattuale <strong>di</strong> cui all’articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45<br />
giorni prima della scadenza del termine <strong>di</strong> cui all’articolo 14.<br />
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno <strong>di</strong> 45<br />
giorni alla scadenza del termine <strong>di</strong> cui all’articolo 14, comunque prima <strong>di</strong> tale scadenza, qualora le cause che hanno<br />
determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche<br />
in relazione alla specifica circostanza della tar<strong>di</strong>vità.<br />
3. La richiesta è presentata al <strong>di</strong>rettore <strong>di</strong> lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio<br />
parere; qualora la richiesta sia presentata <strong>di</strong>rettamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del<br />
<strong>di</strong>rettore dei lavori.<br />
4. La proroga è concessa o negata con provve<strong>di</strong>mento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della<br />
richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del <strong>di</strong>rettore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni<br />
e può <strong>di</strong>scostarsi dallo stesso parere; nel provve<strong>di</strong>mento è riportato il parere del <strong>di</strong>rettore dei lavori qualora questo<br />
sia <strong>di</strong>fforme dalle conclusioni del R.U.P.<br />
5. Nei casi <strong>di</strong> cui al comma 2 i termini <strong>di</strong> 30 giorni e <strong>di</strong> 10 giorni <strong>di</strong> cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10<br />
giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine <strong>di</strong><br />
cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.<br />
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini <strong>di</strong> cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.<br />
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7. Trova altresì applicazione l’articolo 26 del capitolato generale d’appalto.<br />
Art. 16 - Sospensioni or<strong>di</strong>nate dal <strong>di</strong>rettore dei lavori<br />
1. Qualora cause <strong>di</strong> forza maggiore, con<strong>di</strong>zioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali<br />
che impe<strong>di</strong>scano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la <strong>di</strong>rezione dei lavori d’ufficio<br />
o su segnalazione dell’appaltatore può or<strong>di</strong>nare la sospensione dei lavori re<strong>di</strong>gendo apposito verbale sentito<br />
l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità <strong>di</strong> procedere alla<br />
redazione <strong>di</strong> una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del<br />
Co<strong>di</strong>ce dei contratti; per le sospensioni <strong>di</strong> cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.<br />
2. Il verbale <strong>di</strong> sospensione deve contenere:<br />
a) l’in<strong>di</strong>cazione dello stato <strong>di</strong> avanzamento dei lavori;<br />
b) l’adeguata motivazione a cura della <strong>di</strong>rezione dei lavori;<br />
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze<br />
del verbale <strong>di</strong> consegna o alle circostanze sopravvenute.<br />
3. Il verbale <strong>di</strong> sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale<br />
successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il<br />
R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione<br />
appaltante.<br />
4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale <strong>di</strong> sospensione o rifiuti <strong>di</strong> sottoscriverlo, oppure<br />
apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del regolamento generale.<br />
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data <strong>di</strong> redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia<br />
formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna<br />
efficacia, in assenza <strong>di</strong> adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del<br />
R.U.P.<br />
6. Il verbale <strong>di</strong> sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il<br />
predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data <strong>di</strong> decorrenza<br />
della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data <strong>di</strong> trasmissione.<br />
7. Non appena cessate le cause della sospensione il <strong>di</strong>rettore dei lavori re<strong>di</strong>ge il verbale <strong>di</strong> ripresa che, oltre a<br />
richiamare il precedente verbale <strong>di</strong> sospensione, deve in<strong>di</strong>care i giorni <strong>di</strong> effettiva sospensione e il conseguente<br />
nuovo termine contrattuale dei lavori <strong>di</strong>fferito <strong>di</strong> un numero <strong>di</strong> giorni pari all’accertata durata della sospensione.<br />
8. Il verbale <strong>di</strong> ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della<br />
sua redazione; al verbale <strong>di</strong> ripresa dei lavori si applicano le <strong>di</strong>sposizioni dei cui ai commi 3 e 4.<br />
9. Le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per<br />
oggetto parti determinate dei lavori, da in<strong>di</strong>care nei relativi verbali; in tal caso il <strong>di</strong>fferimento dei termini<br />
contrattuali è pari ad un numero <strong>di</strong> giorni costituito dal prodotto dei giorni <strong>di</strong> sospensione per il rapporto tra<br />
l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma<br />
esecutivo dei lavori <strong>di</strong> cui all’articolo 19.<br />
Art. 17 - Sospensioni or<strong>di</strong>nate dal R.U.P.<br />
1. Il R.U.P. può or<strong>di</strong>nare la sospensione dei lavori per cause <strong>di</strong> pubblico interesse o particolare necessità, anche a<br />
seguito dell’emanazione <strong>di</strong> prove<strong>di</strong>menti ed <strong>di</strong> or<strong>di</strong>nanze da parte delle Autorita’ competenti, tra cui la Capitaneria<br />
<strong>di</strong> Porto e gli altri Organi la cui attivita’ istituzionale interferisce con la gestione <strong>di</strong> beni demaniali; l’or<strong>di</strong>ne è<br />
trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al <strong>di</strong>rettore dei lavori ed ha efficacia dalla data <strong>di</strong> emissione.<br />
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni <strong>di</strong> pubblico interesse o <strong>di</strong> particolare<br />
necessità che lo hanno indotto ad or<strong>di</strong>nare la sospendere i lavori ed emette l’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> ripresa, trasmesso<br />
tempestivamente all’appaltatore e al <strong>di</strong>rettore dei lavori.<br />
3. Per quanto non <strong>di</strong>versamente <strong>di</strong>sposto dal presente articolo, agli or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> sospensione e <strong>di</strong> ripresa emessi dal<br />
R.U.P. si applicano le <strong>di</strong>sposizioni dell’articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia <strong>di</strong> verbali <strong>di</strong> sospensione e <strong>di</strong><br />
ripresa dei lavori, in quanto compatibili.<br />
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più <strong>di</strong> una, durino per un periodo <strong>di</strong> tempo superiore ad un quarto<br />
della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente,<br />
l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo<br />
scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal<br />
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.<br />
Art. 18 - Penali in caso <strong>di</strong> ritardo<br />
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1. Nel caso <strong>di</strong> mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo<br />
<strong>di</strong> ritardo viene applicata una penale pari allo 0,75 per mille (euro zero e centesimi 75 ogni mille euro)<br />
dell’importo contrattuale;<br />
2. La penale, nella stessa misura percentuale <strong>di</strong> cui al comma 1, trova applicazione anche in caso <strong>di</strong> ritardo:<br />
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal <strong>di</strong>rettore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la<br />
Stazione appaltante non si avvalga della facoltà <strong>di</strong> cui all’articolo 13, comma 3;<br />
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale <strong>di</strong> sospensione, rispetto alla data fissata dal <strong>di</strong>rettore dei lavori;<br />
c) nel rispetto dei termini imposti dalla <strong>di</strong>rezione dei lavori per il ripristino <strong>di</strong> lavori non accettabili o danneggiati.<br />
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è <strong>di</strong>sapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora<br />
l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel<br />
programma dei lavori <strong>di</strong> cui all’articolo 19.<br />
4. La penale <strong>di</strong> cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale<br />
<strong>di</strong> cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori <strong>di</strong> ripristino o <strong>di</strong> nuova esecuzione or<strong>di</strong>nati per<br />
rime<strong>di</strong>are a quelli non accettabili o danneggiati.<br />
5. Tutte le penali <strong>di</strong> cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento<br />
imme<strong>di</strong>atamente successivo al verificarsi della relativa con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> ritardo.<br />
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell’importo<br />
contrattuale; qualora i ritar<strong>di</strong> siano tali da comportare una penale <strong>di</strong> importo superiore alla predetta percentuale<br />
trova applicazione l’articolo 21, in materia <strong>di</strong> risoluzione del contratto.<br />
7. L’applicazione delle penali <strong>di</strong> cui al presente articolo non pregiu<strong>di</strong>ca il risarcimento <strong>di</strong> eventuali danni o ulteriori<br />
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritar<strong>di</strong>.<br />
Art. 19 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma<br />
1. Entro quin<strong>di</strong>ci giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori,<br />
l'appaltatore pre<strong>di</strong>spone e consegna alla <strong>di</strong>rezione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori,<br />
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte impren<strong>di</strong>toriali e alla propria organizzazione<br />
lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo <strong>di</strong> esecuzione nonché<br />
l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la<br />
liquidazione dei certificati <strong>di</strong> pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali <strong>di</strong> ultimazione e deve essere<br />
approvato dalla <strong>di</strong>rezione lavori, me<strong>di</strong>ante apposizione <strong>di</strong> un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il<br />
predetto termine senza che la <strong>di</strong>rezione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende<br />
accettato, fatte salve palesi illogicità o in<strong>di</strong>cazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini <strong>di</strong> ultimazione.<br />
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere mo<strong>di</strong>ficato o integrato dalla Stazione appaltante,<br />
me<strong>di</strong>ante or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:<br />
a) per il coor<strong>di</strong>namento con le prestazioni o le forniture <strong>di</strong> imprese o altre <strong>di</strong>tte estranee al contratto;<br />
b) per l'intervento o il mancato intervento <strong>di</strong> società concessionarie <strong>di</strong> pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in<br />
qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritar<strong>di</strong> della Stazione<br />
appaltante;<br />
c) per l'intervento o il coor<strong>di</strong>namento con autorità, enti o altri soggetti <strong>di</strong>versi dalla Stazione appaltante, che abbiano<br />
giuris<strong>di</strong>zione, competenze o responsabilità <strong>di</strong> tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;<br />
a tal fine non sono considerati soggetti <strong>di</strong>versi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione<br />
appaltante o soggetti titolari <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi<br />
casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;<br />
d) per la necessità o l'opportunità <strong>di</strong> eseguire prove sui campioni, prove <strong>di</strong> carico e <strong>di</strong> tenuta e funzionamento degli<br />
impianti, nonché collau<strong>di</strong> parziali o specifici;<br />
e) qualora sia richiesto dal coor<strong>di</strong>natore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 5 del<br />
decreto n. 494 del 1996. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano <strong>di</strong><br />
sicurezza e <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.<br />
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma pre<strong>di</strong>sposto dalla Stazione appaltante e<br />
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere mo<strong>di</strong>ficato dalla Stazione appaltante al verificarsi<br />
delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui al comma 2.<br />
Art. 20 – Inderogabilità dei termini <strong>di</strong> esecuzione<br />
1. Non costituiscono motivo <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione<br />
secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:<br />
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo<br />
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;<br />
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) l’adempimento <strong>di</strong> prescrizioni, o il rime<strong>di</strong>o a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal <strong>di</strong>rettore dei lavori o dagli<br />
organi <strong>di</strong> vigilanza in materia sanitaria e <strong>di</strong> sicurezza, ivi compreso il coor<strong>di</strong>natore per la sicurezza in fase <strong>di</strong><br />
esecuzione, se nominato;<br />
c) l'esecuzione <strong>di</strong> accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse <strong>di</strong> dover effettuare per la esecuzione delle<br />
opere <strong>di</strong> fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano or<strong>di</strong>nati dalla <strong>di</strong>rezione dei lavori o<br />
espressamente approvati da questa;<br />
d) il tempo necessario per l'esecuzione <strong>di</strong> prove sui campioni, <strong>di</strong> sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;<br />
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal<br />
presente capitolato;<br />
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore<br />
né i ritar<strong>di</strong> o gli inadempimenti degli stessi soggetti;<br />
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale <strong>di</strong>pendente;<br />
h) le sospensioni <strong>di</strong>sposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coor<strong>di</strong>natore per la sicurezza in<br />
fase <strong>di</strong> esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure <strong>di</strong> sicurezza dei lavoratori nel cantiere o<br />
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori<br />
impiegati nel cantiere;<br />
i) le sospensioni <strong>di</strong>sposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione<br />
alla presenza <strong>di</strong> personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso <strong>di</strong><br />
reiterate violazioni della <strong>di</strong>sciplina in materia <strong>di</strong> superamento dei tempi <strong>di</strong> lavoro, <strong>di</strong> riposo giornaliero e<br />
settimanale, ai sensi dell’articolo 36-bis, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248.<br />
2. Non costituiscono altresì motivo <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa<br />
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riar<strong>di</strong> o gli inadempimenti <strong>di</strong> <strong>di</strong>tte,<br />
imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari <strong>di</strong> rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non<br />
abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette <strong>di</strong>tte,<br />
imprese o fornitori o tecnici.<br />
3. Le cause <strong>di</strong> cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta <strong>di</strong> proroghe <strong>di</strong> cui all’articolo 15, <strong>di</strong><br />
sospensione dei lavori <strong>di</strong> cui all’articolo 16, per la <strong>di</strong>sapplicazione delle penali <strong>di</strong> cui all’articolo 18, né per<br />
l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.<br />
Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini<br />
1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori o<br />
delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 15 (quin<strong>di</strong>ci)<br />
giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a <strong>di</strong>screzione della Stazione appaltante e senza<br />
obbligo <strong>di</strong> ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Co<strong>di</strong>ce dei contratti.<br />
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione <strong>di</strong><br />
un termine per compiere i lavori e in contrad<strong>di</strong>ttorio con il medesimo appaltatore.<br />
3. Nel caso <strong>di</strong> risoluzione del contratto la penale <strong>di</strong> cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato<br />
sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato<br />
dal <strong>di</strong>rettore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora <strong>di</strong> cui al comma 2.<br />
4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,<br />
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento <strong>di</strong><br />
tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a cre<strong>di</strong>to dell’appaltatore in ragione<br />
dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.<br />
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<strong>CAPO</strong> 4 - DISCIPLINA ECONOMICA<br />
Art. 22 - Anticipazione<br />
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con mo<strong>di</strong>ficazioni dalla legge<br />
28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.<br />
Art. 23 - Pagamenti in acconto<br />
1. Le rate <strong>di</strong> acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 29,<br />
30, 31 e 32, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della<br />
ritenuta <strong>di</strong> cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate <strong>di</strong> acconto precedenti, raggiungono un importo<br />
contrattuale non inferiore a euro 125.000,00 (<strong>di</strong>consi euro centoventicinquemila).<br />
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla<br />
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei<br />
lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del capitolato generale<br />
d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede <strong>di</strong> conto finale.<br />
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui al comma 1, il <strong>di</strong>rettore dei lavori re<strong>di</strong>ge la<br />
contabilità ed emette lo stato <strong>di</strong> avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 168 del regolamento generale, il<br />
quale deve recare la <strong>di</strong>citura: «lavori a tutto il ……………………» con l’in<strong>di</strong>cazione della data <strong>di</strong> chiusura.<br />
4. Entro lo stesso termine <strong>di</strong> cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato <strong>di</strong> pagamento, ai sensi<br />
dell’articolo 169 del regolamento generale, il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato <strong>di</strong><br />
avanzamento dei lavori <strong>di</strong> cui al comma 3, con l’in<strong>di</strong>cazione della data <strong>di</strong> emissione.<br />
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, me<strong>di</strong>ante<br />
emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione <strong>di</strong><br />
regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.<br />
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non <strong>di</strong>pendenti dall’appaltatore<br />
e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione<br />
dello stato <strong>di</strong> avanzamento prescindendo dall’importo minimo <strong>di</strong> cui al comma 1.<br />
7. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o<br />
superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato <strong>di</strong><br />
avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non<br />
superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun<br />
stato <strong>di</strong> avanzamento quando la <strong>di</strong>fferenza tra l’importo contrattuale e i certificati <strong>di</strong> pagamento già<br />
emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei<br />
lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 24. Ai fini del presente<br />
comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente<br />
adeguato in base all’importo degli atti <strong>di</strong> sottomissione approvati.<br />
8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l’emissione <strong>di</strong> ogni certificato <strong>di</strong> pagamento<br />
è subor<strong>di</strong>nata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante<br />
che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui red<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> lavoro<br />
<strong>di</strong>pendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le<br />
malattie professionali dei <strong>di</strong>pendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e<br />
48, commi 2 e 3, del presente Capitolato.<br />
Art. 24 - Pagamenti a saldo<br />
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (<strong>di</strong>consi trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con<br />
apposito verbale; è sottoscritto dal <strong>di</strong>rettore <strong>di</strong> lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto<br />
l’importo della rata <strong>di</strong> saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è<br />
subor<strong>di</strong>nata all’emissione del certificato <strong>di</strong> cui al comma 3 e alle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui al comma 4.<br />
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio<br />
<strong>di</strong> quin<strong>di</strong>ci giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine in<strong>di</strong>cato, o se lo firma senza confermare le<br />
domande già formulate nel registro <strong>di</strong> contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il<br />
R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.<br />
3. La rata <strong>di</strong> saldo, unitamente alle ritenute <strong>di</strong> cui all’articolo 23, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni<br />
dopo l’avvenuta emissione del certificato <strong>di</strong> regolare esecuzione, previa presentazione <strong>di</strong> regolare fattura fiscale, ai<br />
sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.<br />
4. Il pagamento della rata <strong>di</strong> saldo non costituisce presunzione <strong>di</strong> accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,<br />
secondo comma, del co<strong>di</strong>ce civile; il pagamento è <strong>di</strong>sposto solo a con<strong>di</strong>zione che l’appaltatore presenti apposita<br />
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garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Co<strong>di</strong>ce dei contratti e dell’articolo 102, comma 3, del<br />
regolamento generale.<br />
5. Ai sensi dell’articolo 102, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria <strong>di</strong> cui al comma 4 deve<br />
avere vali<strong>di</strong>tà ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del certificato <strong>di</strong> regolare esecuzione e alle seguenti<br />
con<strong>di</strong>zioni:<br />
a) importo garantito almeno pari all’importo della rata <strong>di</strong> saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota <strong>di</strong> legge,<br />
maggiorato altresì del tasso legale <strong>di</strong> interesse applicato al periodo <strong>di</strong> due anni;<br />
c) la ha efficacia dalla data <strong>di</strong> erogazione della rata <strong>di</strong> saldo e si estingue due anni dopo l’emissione del certificato<br />
<strong>di</strong> regolare esecuzione;<br />
d) la garanzia deve essere prestata me<strong>di</strong>ante presentazione <strong>di</strong> atto <strong>di</strong> fideiussione rilasciato da una banca o da un<br />
interme<strong>di</strong>ario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa <strong>di</strong> assicurazione, conforme alla<br />
scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole <strong>di</strong> cui<br />
allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.<br />
6. Salvo quanto <strong>di</strong>sposto dall’articolo 1669 del co<strong>di</strong>ce civile, l’appaltatore risponde per la <strong>di</strong>fformità ed i vizi dell’opera,<br />
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato <strong>di</strong> regolare esecuzione<br />
assuma carattere definitivo.<br />
7. L’appaltatore e il <strong>di</strong>rettore dei lavori devono utilizzare la massima <strong>di</strong>ligenza e professionalità, nonché improntare il<br />
proprio comportamento a buona fede, al fine <strong>di</strong> evidenziare tempestivamente i vizi e i <strong>di</strong>fetti riscontabili nonché le<br />
misure da adottare per il loro rime<strong>di</strong>o.<br />
8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, il pagamento a saldo è subor<strong>di</strong>nato<br />
all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta<br />
esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui red<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong>pendente, dei<br />
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali<br />
dei <strong>di</strong>pendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del<br />
presente Capitolato.<br />
Art. 25 – Ritar<strong>di</strong> nel pagamento delle rate <strong>di</strong> acconto<br />
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle con<strong>di</strong>zioni e delle circostanze per<br />
l’emissione del certificato <strong>di</strong> pagamento ai sensi dell’articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a <strong>di</strong>sposizione<br />
della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato <strong>di</strong><br />
pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni <strong>di</strong> ritardo; trascorso<br />
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi <strong>di</strong> mora nella misura stabilita con<br />
apposito decreto ministeriale <strong>di</strong> cui all’articolo 133, comma 1, del Co<strong>di</strong>ce dei contratti.<br />
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato <strong>di</strong> pagamento e il suo<br />
effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia<br />
provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni <strong>di</strong> ritardo; trascorso<br />
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi <strong>di</strong> mora nella misura stabilita con<br />
apposito decreto ministeriale <strong>di</strong> cui all’articolo 133, comma 1, del Co<strong>di</strong>ce dei contratti.<br />
3. Il pagamento degli interessi <strong>di</strong> cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a<br />
saldo, imme<strong>di</strong>atamente successivo, senza necessità <strong>di</strong> domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi<br />
prevale sul pagamento delle somme a titolo <strong>di</strong> esecuzione dei lavori.<br />
4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini <strong>di</strong> cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle<br />
rate <strong>di</strong> acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo <strong>di</strong> spesa, raggiunga il<br />
quarto dell'importo netto contrattuale, <strong>di</strong> agire ai sensi dell'articolo 1460 del co<strong>di</strong>ce civile, rifiutando <strong>di</strong> adempiere<br />
alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale <strong>di</strong><br />
quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante,<br />
promuovere il giu<strong>di</strong>zio arbitrale per la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della<br />
predetta costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Co<strong>di</strong>ce dei contratti.<br />
Art. 26 – Ritar<strong>di</strong> nel pagamento della rata <strong>di</strong> saldo<br />
1. Per il pagamento della rata <strong>di</strong> saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma 3, per causa<br />
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.<br />
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per<br />
ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi <strong>di</strong> mora.<br />
Art. 27 - Revisione prezzi<br />
1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Co<strong>di</strong>ce dei contratti, e successive mo<strong>di</strong>fiche e integrazioni, è esclusa<br />
qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del co<strong>di</strong>ce civile.<br />
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2. Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Co<strong>di</strong>ce dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1,<br />
qualora il prezzo <strong>di</strong> singoli materiali da costruzione, per effetto <strong>di</strong> circostanze eccezionali, subisca variazioni in<br />
aumento o in <strong>di</strong>minuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e<br />
dei trasporti nell'anno <strong>di</strong> presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o<br />
in <strong>di</strong>minuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti con<strong>di</strong>zioni:<br />
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite <strong>di</strong> importo costituito da:<br />
a1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non<br />
inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto <strong>di</strong> quanto già eventualmente impegnato<br />
contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;<br />
a2) eventuali altre somme a <strong>di</strong>sposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della<br />
relativa autorizzazione <strong>di</strong> spesa;<br />
a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una <strong>di</strong>versa destinazione;<br />
a4) somme <strong>di</strong>sponibili relative ad altri interventi ultimati <strong>di</strong> competenza della stazione appaltante nei limiti della<br />
residua spesa autorizzata e <strong>di</strong>sponibile;<br />
b) all’infuori <strong>di</strong> quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni <strong>di</strong> spesa<br />
comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;<br />
c) la compensazione è determinata applicando la percentuale <strong>di</strong> variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei<br />
singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto<br />
ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;<br />
d) le compensazioni sono liquidate senza necessità <strong>di</strong> iscrizione <strong>di</strong> riserve ma a semplice richiesta <strong>di</strong> una delle<br />
parti, accre<strong>di</strong>tando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le<br />
con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della <strong>di</strong>rezione lavori qualora<br />
non sia ancora stato emesso il certificato <strong>di</strong> regolare esecuzione, a cura del responsabile del proce<strong>di</strong>mento in<br />
ogni altro caso;<br />
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori<br />
si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo<br />
dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato <strong>di</strong> una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da<br />
applicarsi, nel caso in cui la <strong>di</strong>fferenza tra il tasso <strong>di</strong> inflazione reale e il tasso <strong>di</strong> inflazione programmato nell’anno<br />
precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per<br />
l’ultimazione dei lavori stessi.<br />
Art. 28 - Cessione del contratto e cessione dei cre<strong>di</strong>ti<br />
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto.<br />
2. E’ ammessa la cessione dei cre<strong>di</strong>ti, ai sensi del combinato <strong>di</strong>sposto dell’articolo 117 del Co<strong>di</strong>ce dei contratti e della<br />
legge 21 febbraio 1991, n. 52, a con<strong>di</strong>zione che il cessionario sia un istituto bancario o un interme<strong>di</strong>ario finanziario<br />
iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto <strong>di</strong> cessione, in originale o in copia autenticata,<br />
sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato <strong>di</strong> pagamento sottoscritto dal R.U.P..<br />
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<strong>CAPO</strong> 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI<br />
Art. 29 - Lavori a misura<br />
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del<br />
presente capitolato e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso <strong>di</strong>verso sono utilizzate per la<br />
valutazione dei lavori le <strong>di</strong>mensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far<br />
valere criteri <strong>di</strong> misurazione o coefficienti moltiplicatori che mo<strong>di</strong>fichino le quantità realmente poste in opera.<br />
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti <strong>di</strong>mensionali <strong>di</strong> alcun genere non<br />
rispondenti ai <strong>di</strong>segni <strong>di</strong> progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal <strong>di</strong>rettore dei lavori.<br />
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare<br />
l’opera compiuta sotto le con<strong>di</strong>zioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi in<strong>di</strong>cati e previsti negli atti<br />
progettuali.<br />
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari<br />
dell’elenco dei prezzi unitari <strong>di</strong> cui all’articolo 3, comma 3, del presente capitolato.<br />
5. Gli oneri per la sicurezza, <strong>di</strong> cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella «B»,<br />
integrante il presente capitolato, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi <strong>di</strong> cui all’elenco<br />
allegato al presente capitolato, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.<br />
Art. 30 - Lavori a corpo<br />
1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o 38, e per tali<br />
variazioni la <strong>di</strong>rezione lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo<br />
complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.<br />
2. Nei casi <strong>di</strong> cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile me<strong>di</strong>ante l’utilizzo dei prezzi unitari <strong>di</strong><br />
elenco, si procede me<strong>di</strong>ante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 39. Il corrispettivo per il lavoro a<br />
corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle<br />
parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità <strong>di</strong> detti lavori.<br />
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per<br />
dare l’opera compiuta sotto le con<strong>di</strong>zioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi in<strong>di</strong>cati e previsti negli atti<br />
progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non<br />
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso<br />
<strong>di</strong>casi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente in<strong>di</strong>spensabili alla funzionalità,<br />
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.<br />
4. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del<br />
ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie <strong>di</strong> lavoro in<strong>di</strong>cate in perizia, <strong>di</strong><br />
ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.<br />
5. La realizzazione <strong>di</strong> sistemi e sub-sistemi <strong>di</strong> impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico<br />
non costituiscono lavoro a corpo.<br />
6. Gli oneri per la sicurezza, <strong>di</strong> cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella «B»,<br />
integrante il presente capitolato, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori<br />
negli atti progettuali e sul bando <strong>di</strong> gara, secondo la percentuale stabilita negli atti <strong>di</strong> progetto o <strong>di</strong> perizia,<br />
intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.<br />
Art. 31 - Lavori in economia<br />
1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle<br />
prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall’articolo 153 del<br />
regolamento generale.<br />
2. Gli oneri per la sicurezza, <strong>di</strong> cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella «B»,<br />
integrante il presente capitolato, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi<br />
criteri.<br />
Art. 32 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera<br />
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla <strong>di</strong>rezione dei lavori.<br />
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<strong>CAPO</strong> 6 - CAUZIONI E GARANZIE<br />
Art. 33 - Cauzione provvisoria<br />
1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Co<strong>di</strong>ce dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, è<br />
richiesta una cauzione provvisoria <strong>di</strong> euro 9.719,44, pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei<br />
lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione<br />
dell’offerta.<br />
2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria <strong>di</strong> cui al comma 1 può essere prestata:<br />
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una<br />
sezione <strong>di</strong> tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo <strong>di</strong> pegno a favore della stazione<br />
appaltante;<br />
b) me<strong>di</strong>ante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata<br />
al decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole <strong>di</strong> cui allo<br />
schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita <strong>di</strong> rinuncia all'eccezione <strong>di</strong> cui<br />
all'articolo 1957, comma 2, del co<strong>di</strong>ce civile, in conformità all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Co<strong>di</strong>ce dei<br />
contratti;<br />
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme <strong>di</strong> cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata<br />
dall’impegno <strong>di</strong> un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo <strong>di</strong> cauzione definitiva<br />
nel caso <strong>di</strong> aggiu<strong>di</strong>cazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.<br />
4. Sono vietate forme <strong>di</strong> cauzione <strong>di</strong>verse da quelle <strong>di</strong> cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata<br />
me<strong>di</strong>ante assegni <strong>di</strong> conto <strong>di</strong> corrispondenza o assegni circolari.<br />
5. In caso <strong>di</strong> associazione temporanea <strong>di</strong> imprese la garanzia deve riportare l’in<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> tutte le imprese associate.<br />
Art. 34 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva<br />
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Co<strong>di</strong>ce dei contratti, e dell’articolo 101 del regolamento generale, è<br />
richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo <strong>di</strong> cauzione definitiva, pari al 10% (<strong>di</strong>eci per cento) dell’importo<br />
contrattuale; qualora l’aggiu<strong>di</strong>cazione sia fatta in favore <strong>di</strong> un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura<br />
superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata <strong>di</strong> tanti punti percentuali quanti sono quelli<br />
eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è <strong>di</strong> due punti percentuali per<br />
ogni punto <strong>di</strong> ribasso eccedente la predetta misura percentuale.<br />
2. La garanzia fideiussoria è prestata me<strong>di</strong>ante atto <strong>di</strong> fideiussione rilasciato da una banca o da un interme<strong>di</strong>ario<br />
finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa <strong>di</strong> assicurazione, in conformità alla scheda<br />
tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole <strong>di</strong> cui allo schema tipo 1.2 allegato al<br />
predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita <strong>di</strong> rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore<br />
principale, <strong>di</strong> rinuncia all'eccezione <strong>di</strong> cui all'articolo 1957, comma 2, del co<strong>di</strong>ce civile, e prevedere l’operativita’<br />
della garanzia medesima entro quin<strong>di</strong>ci giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, in conformità<br />
all’articolo 113, commi 2 e 3, del Co<strong>di</strong>ce dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante<br />
prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.<br />
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75<br />
per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità <strong>di</strong> benestare del committente,<br />
con la sola con<strong>di</strong>zione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario,<br />
degli stati <strong>di</strong> avanzamento dei lavori o <strong>di</strong> analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta<br />
esecuzione.<br />
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa <strong>di</strong> avere effetto ed è svincolata<br />
automaticamente all'emissione del certificato <strong>di</strong> regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto,<br />
senza necessità <strong>di</strong> ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, <strong>di</strong>chiarazioni liberatorie o restituzioni.<br />
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori<br />
da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati<br />
della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante<br />
senza necessità <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione giu<strong>di</strong>ziale, fermo restando il <strong>di</strong>ritto dell’appaltatore <strong>di</strong> proporre azione innanzi<br />
l’autorità giu<strong>di</strong>ziaria or<strong>di</strong>naria.<br />
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale <strong>di</strong> cui al combinato <strong>di</strong>sposto dei commi<br />
1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso<br />
<strong>di</strong> variazioni al contratto per effetto <strong>di</strong> successivi atti <strong>di</strong> sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in<br />
caso <strong>di</strong> riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso <strong>di</strong> aumento degli stessi importi fino alla<br />
concorrenza <strong>di</strong> un quinto dell’importo originario.<br />
Art. 35 – Riduzione delle garanzie<br />
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1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Co<strong>di</strong>ce dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria <strong>di</strong><br />
cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria <strong>di</strong> cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i<br />
concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accre<strong>di</strong>tati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN<br />
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema <strong>di</strong> qualità conforme alle norme<br />
europee della serie UNI CEI ISO/EN 9000. Per fruire <strong>di</strong> tale beneficio l’appaltatore segnala, in sede <strong>di</strong> offerta, il<br />
possesso del requisito e lo documenta nei mo<strong>di</strong> prescritti dalle norme vigenti.<br />
2. In caso <strong>di</strong> associazione temporanea <strong>di</strong> concorrenti <strong>di</strong> tipo orizzontale le riduzioni <strong>di</strong> cui al presente articolo sono<br />
accordate qualora il possesso del requisito <strong>di</strong> cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.<br />
3. In caso <strong>di</strong> associazione temporanea <strong>di</strong> concorrenti <strong>di</strong> tipo verticale le riduzioni <strong>di</strong> cui al presente articolo sono<br />
accordate esclusivamente per le quote <strong>di</strong> incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte<br />
integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito <strong>di</strong> cui al comma 1; tale beneficio non è<br />
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.<br />
4. Il possesso del requisito <strong>di</strong> cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi<br />
dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 34 del 2000.<br />
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito <strong>di</strong> cui al comma 1 può essere comprovato dalla<br />
certificazione rilasciata dall’organismo accre<strong>di</strong>tato qualora:<br />
a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiu<strong>di</strong>cazione, una qualificazione per una classifica non<br />
superiore alla <strong>II</strong>;<br />
b) l’impresa sia in possesso <strong>di</strong> attestazione SOA in corso <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà ma il possesso del requisito <strong>di</strong> cui al comma 1<br />
non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a con<strong>di</strong>zione che l’impresa abbia già presentato<br />
istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;<br />
6. In caso <strong>di</strong> avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Co<strong>di</strong>ce dei contratti, per beneficiare della riduzione <strong>di</strong> cui al<br />
comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiu<strong>di</strong>cataria,<br />
in<strong>di</strong>pendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.<br />
Art. 36 - Obblighi assicurativi a carico dell’impresa<br />
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Co<strong>di</strong>ce dei contratti, e dell’articolo 103, del regolamento generale,<br />
l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che<br />
tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi <strong>di</strong> esecuzione e che preveda anche una garanzia <strong>di</strong><br />
responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da<br />
un’impresa <strong>di</strong> assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo <strong>di</strong> assicurazione.<br />
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data <strong>di</strong> consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del<br />
giorno <strong>di</strong> emissione del certificato <strong>di</strong> regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (do<strong>di</strong>ci) mesi dalla data <strong>di</strong><br />
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso <strong>di</strong> emissione <strong>di</strong> certificato <strong>di</strong> regolare esecuzione per<br />
parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a<br />
tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura<br />
assicurativa, ad emissione del certificato <strong>di</strong> collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e in<strong>di</strong>visibile<br />
per le coperture <strong>di</strong> cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso <strong>di</strong> omesso o ritardato<br />
pagamento delle somme dovute a titolo <strong>di</strong> premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono<br />
essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.<br />
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi <strong>di</strong> esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i<br />
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della <strong>di</strong>struzione totale o parziale <strong>di</strong> impianti e<br />
opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori <strong>di</strong> progettazione, insufficiente progettazione, azioni <strong>di</strong><br />
terzi o cause <strong>di</strong> forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e<br />
deve:<br />
a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 650.000,00, <strong>di</strong> cui:<br />
partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 534.569,35;<br />
(lavori+IVA al 10%)<br />
partita 2) per le opere preesistenti: euro 90.000,00;<br />
(infrastrutture comunali e recinzione FFS)<br />
partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 25.430,65;<br />
(a stima e arrotondamento)<br />
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso <strong>di</strong> approvazione <strong>di</strong> lavori aggiuntivi affidati a<br />
qualsiasi titolo all’appaltatore.<br />
4. La garanzia assicurativa <strong>di</strong> responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per<br />
una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.<br />
5. Qualora il contratto <strong>di</strong> assicurazione preveda importi o percentuali <strong>di</strong> scoperto o <strong>di</strong> franchigia, queste con<strong>di</strong>zioni:<br />
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi <strong>di</strong> esecuzione <strong>di</strong> cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non<br />
sono opponibili alla Stazione appaltante;<br />
b) in relazione all’assicurazione <strong>di</strong> responsabilità civile <strong>di</strong> cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono<br />
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opponibili alla Stazione appaltante.<br />
6. Le garanzie <strong>di</strong> cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle<br />
imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea <strong>di</strong> concorrenti, giusto<br />
il regime delle responsabilità <strong>di</strong>sciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Co<strong>di</strong>ce dei contratti, e dall’articolo 108,<br />
comma 1, del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono<br />
senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.<br />
7. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, secondo periodo, del regolamento generale le garanzie <strong>di</strong> cui al<br />
comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese sono estese fino a 24<br />
(ventiquattro) mesi dopo la data dell’emissione del certificato <strong>di</strong> regolare esecuzione; a tale scopo:<br />
a) l’estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata<br />
al d.m. n. 123 del 2004;<br />
b) l’assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo <strong>di</strong> esecuzione o dovuti a fatto<br />
dell’appaltatore nelle operazioni <strong>di</strong> manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d’appalto;<br />
c) restano ferme le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui ai commi 5 e 6.<br />
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<strong>CAPO</strong> 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE<br />
Art. 37 - Variazione dei lavori<br />
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà <strong>di</strong> introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo<br />
insindacabile giu<strong>di</strong>zio ritenga opportune, senza che per questo l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi<br />
all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed<br />
entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d’appalto, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135<br />
del regolamento generale e dall'articolo 132 del Co<strong>di</strong>ce dei contratti.<br />
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali <strong>di</strong> qualsiasi genere,<br />
eseguite senza preventivo or<strong>di</strong>ne scritto della <strong>di</strong>rezione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte<br />
della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.<br />
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> opporre, deve essere presentato per iscritto<br />
alla <strong>di</strong>rezione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione<br />
domande <strong>di</strong> maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia<br />
accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto <strong>di</strong> tali richieste.<br />
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi <strong>di</strong>sposti dal <strong>di</strong>rettore dei lavori per risolvere aspetti<br />
<strong>di</strong> dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie omogenee <strong>di</strong> lavori<br />
dell’appalto, come in<strong>di</strong>viduate nella tabella «B» allegata al presente capitolato, e che non comportino un aumento<br />
dell’importo del contratto stipulato.<br />
5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in <strong>di</strong>minuzione,<br />
finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino mo<strong>di</strong>fiche sostanziali e<br />
siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e impreve<strong>di</strong>bili al momento della<br />
stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo<br />
originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.<br />
6. Salvo i casi <strong>di</strong> cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto <strong>di</strong> sottomissione quale appen<strong>di</strong>ce contrattuale, che deve<br />
in<strong>di</strong>care le modalità <strong>di</strong> contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.<br />
Art. 38 – Varianti per errori od omissioni progettuali<br />
1. Qualora, per il manifestarsi <strong>di</strong> errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie<br />
varianti che possono pregiu<strong>di</strong>care, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto<br />
il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla<br />
risoluzione del contratto con in<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.<br />
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per<br />
cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario<br />
3. Nei casi <strong>di</strong> cui al presente articolo i titolari dell’incarico <strong>di</strong> progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla<br />
Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione <strong>di</strong> progettazione l’inadeguata<br />
valutazione dello stato <strong>di</strong> fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la<br />
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la<br />
violazione delle norme <strong>di</strong> <strong>di</strong>ligenza nella pre<strong>di</strong>sposizione degli elaborati progettuali.<br />
Art. 39 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi<br />
1. Le eventuali variazioni sono valutate me<strong>di</strong>ante l'applicazione dei prezzi <strong>di</strong> cui all’elenco prezzi contrattuale come<br />
determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.<br />
2. Qualora tra i prezzi <strong>di</strong> cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, non<br />
siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione <strong>di</strong> nuovi prezzi, me<strong>di</strong>ante apposito verbale <strong>di</strong><br />
concordamento, con i criteri <strong>di</strong> cui all’articolo 136 del regolamento generale.<br />
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<strong>CAPO</strong> 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA<br />
Art. 40 - Norme <strong>di</strong> sicurezza generali<br />
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto <strong>di</strong> tutte le norme vigenti in materia <strong>di</strong> prevenzione degli<br />
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> permanente sicurezza e igiene.<br />
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le <strong>di</strong>sposizioni del vigente Regolamento Locale <strong>di</strong><br />
Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.<br />
3. L’appaltatore pre<strong>di</strong>spone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti <strong>di</strong>sposizioni, gli appositi piani per la<br />
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.<br />
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in <strong>di</strong>fetto nell’applicazione <strong>di</strong> quanto stabilito nel<br />
presente articolo.<br />
5. L’appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui <strong>di</strong>rettamente subappaltate al criterio «incident and<br />
injury free».<br />
Art. 41 - Sicurezza sul luogo <strong>di</strong> lavoro<br />
1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiu<strong>di</strong>cazione, l'in<strong>di</strong>cazione dei<br />
contratti collettivi applicati ai lavoratori <strong>di</strong>pendenti e una <strong>di</strong>chiarazione in merito al rispetto degli obblighi<br />
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.<br />
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali <strong>di</strong> tutela <strong>di</strong> cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626<br />
del 1994, nonché le <strong>di</strong>sposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.<br />
Art. 42 – Piano <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento<br />
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong><br />
coor<strong>di</strong>namento pre<strong>di</strong>sposto dal coor<strong>di</strong>natore per la sicurezza e messo a <strong>di</strong>sposizione da parte della Stazione<br />
appaltante, ai sensi del decreto n. 494 del 1996.<br />
2. L’obbligo <strong>di</strong> cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali mo<strong>di</strong>fiche e integrazioni approvate o accettate dal<br />
coor<strong>di</strong>natore per la sicurezza in fase <strong>di</strong> esecuzione ai sensi dell’articolo 43.<br />
Art. 43 – Mo<strong>di</strong>fiche e integrazioni al piano <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento<br />
1. L’appaltatore può presentare al coor<strong>di</strong>natore per la sicurezza in fase <strong>di</strong> esecuzione una o più proposte motivate <strong>di</strong><br />
mo<strong>di</strong>ficazione o <strong>di</strong> integrazione al piano <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento, nei seguenti casi:<br />
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga <strong>di</strong> poter meglio garantire la sicurezza<br />
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei<br />
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi <strong>di</strong> vigilanza;<br />
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori<br />
eventualmente <strong>di</strong>sattese nel piano <strong>di</strong> sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi <strong>di</strong> vigilanza.<br />
2. L'appaltatore ha il <strong>di</strong>ritto che il coor<strong>di</strong>natore per la sicurezza in fase <strong>di</strong> esecuzione si pronunci tempestivamente,<br />
con atto motivato da annotare sulla documentazione <strong>di</strong> cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte<br />
presentate; le decisioni del coor<strong>di</strong>natore sono vincolanti per l'appaltatore.<br />
3. Qualora entro il termine <strong>di</strong> tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una<br />
sola volta <strong>di</strong> altri tre giorni lavorativi, il coor<strong>di</strong>natore per la sicurezza non si pronunci:<br />
a) nei casi <strong>di</strong> cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;<br />
b) nei casi <strong>di</strong> cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.<br />
4. Nei casi <strong>di</strong> cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle mo<strong>di</strong>ficazioni e integrazioni non può in alcun<br />
modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni <strong>di</strong> alcun genere del corrispettivo.<br />
5. Nei casi <strong>di</strong> cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle mo<strong>di</strong>ficazioni e integrazioni comporti<br />
maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione<br />
la <strong>di</strong>sciplina delle varianti.<br />
Art. 44 – Piano operativo <strong>di</strong> sicurezza<br />
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiu<strong>di</strong>cazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve pre<strong>di</strong>sporre e<br />
consegnare al <strong>di</strong>rettore dei lavori o, se nominato, al coor<strong>di</strong>natore per la sicurezza nella fase <strong>di</strong> esecuzione, un<br />
piano operativo <strong>di</strong> sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità<br />
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo <strong>di</strong> sicurezza, redatto ai sensi<br />
dell’articolo 6 del d.P.R. n. 222 del 2003, comprende il documento <strong>di</strong> valutazione dei rischi <strong>di</strong> cui all'articolo 4,<br />
commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti <strong>di</strong> cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre<br />
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1994, n. 626 e contiene inoltre le notizie <strong>di</strong> cui all’articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo<br />
specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.<br />
2. Ai sensi dell’articolo 131 del Co<strong>di</strong>ce dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi <strong>di</strong> sicurezza<br />
redatti dalle imprese subappaltatrici <strong>di</strong> cui all’articolo 46, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato,<br />
nonché a curare il coor<strong>di</strong>namento <strong>di</strong> tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine <strong>di</strong> rendere gli specifici piani<br />
operativi <strong>di</strong> sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.<br />
3. Il piano operativo <strong>di</strong> sicurezza costituisce piano complementare <strong>di</strong> dettaglio del piano <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong><br />
coor<strong>di</strong>namento <strong>di</strong> cui all'articolo 42, previsto dagli articoli 4, comma 1, lettera a), e 12, del decreto n. 494 del 1996.<br />
Art. 45 – Osservanza e attuazione dei piani <strong>di</strong> sicurezza<br />
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali <strong>di</strong> tutela <strong>di</strong> cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626<br />
del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato IV del<br />
decreto n. 494 del 1996.<br />
2. I piani <strong>di</strong> sicurezza devono essere redatti in conformità alle <strong>di</strong>rettive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989,<br />
92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale <strong>di</strong> recepimento, al d.P.R. n. 222 del<br />
2003 e alla migliore letteratura tecnica in materia.<br />
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quin<strong>di</strong> perio<strong>di</strong>camente,<br />
a richiesta della Stazione appaltante o del coor<strong>di</strong>natore, l'iscrizione alla camera <strong>di</strong> commercio, industria, artigianato<br />
e agricoltura, l'in<strong>di</strong>cazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori <strong>di</strong>pendenti e la <strong>di</strong>chiarazione circa<br />
l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coor<strong>di</strong>namento <strong>di</strong> tutte le<br />
imprese operanti nel cantiere, al fine <strong>di</strong> rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili<br />
tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso <strong>di</strong> associazione temporanea o <strong>di</strong> consorzio <strong>di</strong><br />
imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il <strong>di</strong>rettore tecnico <strong>di</strong> cantiere è responsabile<br />
del rispetto del piano da parte <strong>di</strong> tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.<br />
4. Il piano <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento ed il piano operativo <strong>di</strong> sicurezza formano parte integrante del contratto <strong>di</strong><br />
appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale<br />
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa <strong>di</strong> risoluzione del contratto.<br />
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<strong>CAPO</strong> 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO<br />
Art. 46 - Subappalto<br />
1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente e’ consentito, ferme<br />
restando le prescrizioni <strong>di</strong> cui all’articolo 4 del presente capitolato e in osservanza dell’articolo 118 del Co<strong>di</strong>ce dei<br />
contratti, per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa<br />
categoria prevalente.<br />
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti<br />
con<strong>di</strong>zioni:<br />
a) che l’appaltatore abbia in<strong>di</strong>cato all’atto dell’offerta i lavori o le parti <strong>di</strong> opere che intende subappaltare o<br />
concedere in cottimo; l’omissione delle in<strong>di</strong>cazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è<br />
vietato e non può essere autorizzato;<br />
b) che l’appaltatore provveda al deposito <strong>di</strong> copia autentica del contratto <strong>di</strong> subappalto presso la Stazione<br />
appaltante almeno 20 giorni prima della data <strong>di</strong> effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni<br />
subappaltate, unitamente alla <strong>di</strong>chiarazione circa la sussistenza o meno <strong>di</strong> eventuali forme <strong>di</strong> controllo o <strong>di</strong><br />
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del co<strong>di</strong>ce civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il<br />
cottimo; in caso <strong>di</strong> associazione temporanea, società <strong>di</strong> imprese o consorzio, analoga <strong>di</strong>chiarazione deve essere<br />
effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio.<br />
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto <strong>di</strong> subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi<br />
della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:<br />
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa<br />
vigente per la partecipazione alle gare <strong>di</strong> lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da<br />
realizzare in subappalto o in cottimo;<br />
2) una o più <strong>di</strong>chiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000,<br />
attestante il possesso dei requisiti <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne generale e assenza della cause <strong>di</strong> esclusione <strong>di</strong> cui all’articolo 38<br />
del Co<strong>di</strong>ce dei contratti.<br />
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei <strong>di</strong>vieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575<br />
del 1965, e successive mo<strong>di</strong>ficazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto <strong>di</strong> subappalto<br />
sia superiore ad euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione<br />
necessaria agli adempimenti <strong>di</strong> cui alla vigente legislazione in materia <strong>di</strong> prevenzione dei fenomeni mafiosi e<br />
lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità <strong>di</strong> cui<br />
al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del<br />
1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice<br />
sia accertata una delle situazioni in<strong>di</strong>cate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R.<br />
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in<br />
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della<br />
richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più <strong>di</strong> 30 giorni, ove ricorrano giustificati<br />
motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia<br />
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> legge<br />
per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi <strong>di</strong> importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o <strong>di</strong><br />
importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono<br />
ridotti della metà<br />
4. L’affidamento <strong>di</strong> lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:<br />
a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiu<strong>di</strong>cazione<br />
ribassati in misura non superiore al 20 per cento;<br />
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere in<strong>di</strong>cati anche i nominativi <strong>di</strong> tutte le imprese<br />
subappaltatrici, completi dell’in<strong>di</strong>cazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;<br />
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai<br />
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e<br />
sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro<br />
<strong>di</strong>pendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;<br />
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima<br />
dell’inizio dei lavori in subappalto:<br />
1) la documentazione <strong>di</strong> avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa e<strong>di</strong>le, assicurativi ed<br />
antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei<br />
lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché <strong>di</strong> quelli dovuti agli<br />
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;<br />
2) copia del piano operativo <strong>di</strong> sicurezza <strong>di</strong> cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Co<strong>di</strong>ce dei contratti in<br />
coerenza con i piani <strong>di</strong> sicurezza pre<strong>di</strong>sposti dall’appaltatore ai sensi dell’articolo 44 del presente Capitolato.<br />
5. Le presenti <strong>di</strong>sposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee <strong>di</strong> imprese e alle società anche consortili,<br />
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quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire <strong>di</strong>rettamente i lavori scorporabili.<br />
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque<br />
espletate che richiedano l'impiego <strong>di</strong> manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se<br />
singolarmente <strong>di</strong> importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o <strong>di</strong> importo superiore a 100.000<br />
euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del<br />
contratto <strong>di</strong> subappalto.<br />
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto <strong>di</strong> ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non<br />
può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto <strong>di</strong>vieto le fornitura con posa in opera <strong>di</strong> impianti<br />
e <strong>di</strong> strutture speciali in<strong>di</strong>viduate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa<br />
in opera o il montaggio, può avvalersi <strong>di</strong> imprese <strong>di</strong> propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei <strong>di</strong>vieti <strong>di</strong> cui<br />
al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore <strong>di</strong> comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i subcontratti,<br />
il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.<br />
Art. 47 – Responsabilità in materia <strong>di</strong> subappalto<br />
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere<br />
oggetto <strong>di</strong> subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da<br />
richieste <strong>di</strong> risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione <strong>di</strong> lavori subappaltati.<br />
2. Il <strong>di</strong>rettore dei lavori e il R.U.P., nonché il coor<strong>di</strong>natore per l’esecuzione in materia <strong>di</strong> sicurezza <strong>di</strong> cui all’articolo 5<br />
del decreto n. 494 del 1996, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto <strong>di</strong> tutte le<br />
con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> ammissibilità e <strong>di</strong> esecuzione dei contratti <strong>di</strong> subappalto.<br />
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi<br />
dell’articolo 1456 del co<strong>di</strong>ce civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, <strong>di</strong> risolvere il contratto<br />
in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982,<br />
n. 646, come mo<strong>di</strong>ficato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246<br />
(ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).<br />
4. Ai sensi dell’articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il<br />
subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui red<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong>pendente e del<br />
versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le<br />
malattie professionali dei <strong>di</strong>pendenti a cui è tenuto il subappaltatore.<br />
5. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del<br />
pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti <strong>di</strong> cui al comma 4 connessi con le prestazioni<br />
<strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong>pendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può<br />
sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte <strong>di</strong> quest’ultimo della<br />
predetta documentazione.<br />
6. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale <strong>di</strong> cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente<br />
l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.<br />
7. L’appaltatore e’ solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte <strong>di</strong> questo ultimo, degli<br />
obblighi della sicurezza previsti dalla normativa vigente.<br />
Art. 48 – Pagamento dei subappaltatori<br />
1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento <strong>di</strong>retto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è<br />
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data <strong>di</strong> ciascun pagamento<br />
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi<br />
subappaltatori o cottimisti, con l’in<strong>di</strong>cazione delle eventuali ritenute <strong>di</strong> garanzia effettuate.<br />
2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subor<strong>di</strong>nati all’acquisizione del DURC del subappaltatore<br />
e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui red<strong>di</strong>ti <strong>di</strong><br />
lavoro <strong>di</strong>pendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli<br />
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei <strong>di</strong>pendenti a cui è tenuto il subappaltatore.<br />
3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti <strong>di</strong> cui ai commi 1 e 3, la Stazione appaltante può<br />
imporgli <strong>di</strong> adempiere alla trasmissione entro 10 (<strong>di</strong>eci) giorni, con <strong>di</strong>ffida scritta e, in caso <strong>di</strong> ulteriore<br />
inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate <strong>di</strong> acconto o <strong>di</strong> saldo fino a che<br />
l’appaltatore non provveda.<br />
4. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge<br />
4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia <strong>di</strong> I.V.A. relativi alle fatture quietanziate <strong>di</strong> cui al comma 1,<br />
devono essere assolti dall’appaltatore principale.<br />
5. L'appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, all’impresa<br />
subappaltatrice senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il <strong>di</strong>rettore dei lavori, il coor<strong>di</strong>natore della<br />
sicurezza in fase <strong>di</strong> esecuzione, ovvero il <strong>di</strong>rettore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione<br />
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della presente <strong>di</strong>sposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da<br />
parte <strong>di</strong> questo ultimo, degli obblighi <strong>di</strong> sicurezza previsti dalla normativa vigente.<br />
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<strong>CAPO</strong> 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO<br />
Art. 49 - Accordo bonario e transazione<br />
1. Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Co<strong>di</strong>ce dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione <strong>di</strong> riserve sui<br />
documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura<br />
superiore al 10% (<strong>di</strong>eci per cento) <strong>di</strong> quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare imme<strong>di</strong>atamente l’ammissibilità e la non<br />
manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura.<br />
2. Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del Co<strong>di</strong>ce dei<br />
contratti, e imme<strong>di</strong>atamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del<br />
<strong>di</strong>rettore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non<br />
manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata <strong>di</strong> accordo bonario.<br />
3. La proposta motivata <strong>di</strong> accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla<br />
Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore a la Stazione appaltante<br />
devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve<br />
avvenire con provve<strong>di</strong>mento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.<br />
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a<br />
prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato <strong>di</strong> regolare esecuzione.<br />
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere<br />
60 giorni dopo la data <strong>di</strong> sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante,<br />
oppure dall’emissione del provve<strong>di</strong>mento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.<br />
6. Ai sensi dell’articolo 239 del Co<strong>di</strong>ce dei contratti, anche al <strong>di</strong> fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo<br />
bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a <strong>di</strong>ritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del<br />
contratto possono sempre essere risolte me<strong>di</strong>ante atto <strong>di</strong> transazione, in forma scritta, nel rispetto del co<strong>di</strong>ce<br />
civile; qualora l’importo <strong>di</strong>fferenziale della transazione ecceda la somma <strong>di</strong> 100.000 euro, è necessario il parere<br />
dell'avvocatura che <strong>di</strong>fende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado,<br />
competente per il contenzioso. Il <strong>di</strong>rigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta <strong>di</strong> transazione<br />
formulata dal soggetto aggiu<strong>di</strong>catario, ovvero può formulare una proposta <strong>di</strong> transazione al soggetto<br />
aggiu<strong>di</strong>catario, previa au<strong>di</strong>zione del medesimo.<br />
7. La procedura <strong>di</strong> cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o<br />
degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non <strong>di</strong>ano luogo<br />
<strong>di</strong>rettamente a <strong>di</strong>verse valutazioni economiche.<br />
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né<br />
rifiutarsi <strong>di</strong> eseguire gli or<strong>di</strong>ni impartiti dalla Stazione appaltante.<br />
Art. 50 - Definizione delle controversie<br />
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 49 e l’appaltatore confermi le riserve, trova<br />
applicazione il comma 2.<br />
2. La definizione <strong>di</strong> tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giu<strong>di</strong>ziaria<br />
competente presso il Foro <strong>di</strong> Ancona ed è esclusa la competenza arbitrale.<br />
3. L’organo che decide sulla controversia decide anche in or<strong>di</strong>ne all’entità delle spese <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio e alla loro<br />
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.<br />
4. La sede del collegio arbitrale è quella della stazione appaltante.<br />
Art. 51 - Contratti collettivi e <strong>di</strong>sposizioni sulla manodopera<br />
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza <strong>di</strong> tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché<br />
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:<br />
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare<br />
integralmente il contratto nazionale <strong>di</strong> lavoro per gli operai <strong>di</strong>pendenti dalle aziende industriali e<strong>di</strong>li e affini e gli<br />
accor<strong>di</strong> locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;<br />
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da<br />
esse e in<strong>di</strong>pendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle <strong>di</strong>mensioni dell’impresa<br />
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuri<strong>di</strong>ca;<br />
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli<br />
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi <strong>di</strong>pendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non<br />
<strong>di</strong>sciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla<br />
responsabilità, e ciò senza pregiu<strong>di</strong>zio degli altri <strong>di</strong>ritti della Stazione appaltante;<br />
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,<br />
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.<br />
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2. In caso <strong>di</strong> inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione<br />
appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 (venti)<br />
per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso <strong>di</strong> esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento<br />
del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli<br />
obblighi <strong>di</strong> cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a<br />
quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.<br />
3. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso <strong>di</strong> ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute<br />
al personale <strong>di</strong>pendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quin<strong>di</strong>ci giorni non vi provveda o non<br />
contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare <strong>di</strong>rettamente<br />
ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute<br />
all'appaltatore in esecuzione del contratto.<br />
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai<br />
subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti <strong>di</strong> riconoscimento al personale<br />
presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del subappaltatore<br />
autorizzato.<br />
5. Ai sensi dell’articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l’appaltatore è obbligato a fornire a<br />
ciascun soggetto occupato una apposita tessera <strong>di</strong> riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,<br />
corredata <strong>di</strong> fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’in<strong>di</strong>cazione del datore <strong>di</strong> lavoro. L’appaltatore<br />
risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad<br />
esporre detta tessera <strong>di</strong> riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che<br />
esercitano <strong>di</strong>rettamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non<br />
sia <strong>di</strong>pendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani <strong>di</strong> <strong>di</strong>tte in<strong>di</strong>viduali senza <strong>di</strong>pendenti,<br />
professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.<br />
6. Qualora l’appaltatore abbia meno <strong>di</strong> <strong>di</strong>eci <strong>di</strong>pendenti, in sostituzione degli obblighi <strong>di</strong> cui al comma 5, deve<br />
annotare su apposito registro <strong>di</strong> cantiere vi<strong>di</strong>mato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente<br />
competente, da tenersi sul luogo <strong>di</strong> lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale<br />
giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che<br />
non sia <strong>di</strong>pendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all’annotazione <strong>di</strong> propria<br />
iniziativa.<br />
7. La violazione degli obblighi <strong>di</strong> cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione, in capo al datore <strong>di</strong> lavoro, della sanzione<br />
amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera <strong>di</strong><br />
riconoscimento <strong>di</strong> cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50<br />
a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffida <strong>di</strong> cui all’articolo 13 del<br />
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.<br />
Art. 52 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori<br />
1. La Stazione appaltante ha facoltà <strong>di</strong> risolvere il contratto me<strong>di</strong>ante semplice lettera raccomandata con messa in<br />
mora <strong>di</strong> 15 giorni, senza necessità <strong>di</strong> ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:<br />
a) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell’articolo 136 del Co<strong>di</strong>ce dei contratti;<br />
b) inadempimento alle <strong>di</strong>sposizioni del <strong>di</strong>rettore dei lavori riguardo ai tempi <strong>di</strong> esecuzione o quando risulti<br />
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o <strong>di</strong>ffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provve<strong>di</strong>menti;<br />
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;<br />
d) inadempienza accertata alle norme <strong>di</strong> legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le<br />
assicurazioni obbligatorie del personale;<br />
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;<br />
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiu<strong>di</strong>care la realizzazione dei lavori nei<br />
termini previsti dal contratto;<br />
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione <strong>di</strong> norme<br />
sostanziali regolanti il subappalto;<br />
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche <strong>di</strong> contratto e allo scopo dell’opera;<br />
i) nel caso <strong>di</strong> mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori <strong>di</strong> cui al decreto legislativo<br />
n. 626 del 1994 o ai piani <strong>di</strong> sicurezza <strong>di</strong> cui agli articoli 42 e seguenti del presente capitolato, integranti il<br />
contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal <strong>di</strong>rettore dei lavori, dal R.U.P. o dal coor<strong>di</strong>natore per la<br />
sicurezza.<br />
2. Il contratto è altresì risolto in caso <strong>di</strong> per<strong>di</strong>ta da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali<br />
il fallimento o la irrogazione <strong>di</strong> misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità <strong>di</strong> contrattare con la<br />
pubblica amministrazione.<br />
3. Nei casi <strong>di</strong> rescissione del contratto o <strong>di</strong> esecuzione <strong>di</strong> ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla<br />
Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> servizio o della raccomandata con avviso <strong>di</strong><br />
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icevimento, con la contestuale in<strong>di</strong>cazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato <strong>di</strong><br />
consistenza dei lavori.<br />
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contrad<strong>di</strong>ttorio fra il<br />
<strong>di</strong>rettore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza <strong>di</strong> questi, alla presenza <strong>di</strong> due<br />
testimoni, alla redazione dello stato <strong>di</strong> consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e<br />
mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso <strong>di</strong> esecuzione d’ufficio, all’accertamento <strong>di</strong> quali <strong>di</strong> tali<br />
materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a <strong>di</strong>sposizione della Stazione appaltante per<br />
l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.<br />
5. Nei casi <strong>di</strong> rescissione del contratto e <strong>di</strong> esecuzione d'ufficio, come pure in caso <strong>di</strong> fallimento dell'appaltatore, i<br />
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza <strong>di</strong> ogni <strong>di</strong>ritto e ulteriore azione della<br />
Stazione appaltante, nel seguente modo:<br />
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori <strong>di</strong> completamento da eseguire d’ufficio in<br />
danno, risultante dalla <strong>di</strong>fferenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto<br />
originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto <strong>di</strong> regolare atto <strong>di</strong> sottomissione o<br />
comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore<br />
inadempiente medesimo;<br />
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:<br />
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla <strong>di</strong>fferenza tra importo netto <strong>di</strong> aggiu<strong>di</strong>cazione del nuovo appalto<br />
per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiu<strong>di</strong>cazione effettuata in<br />
origine all’appaltatore inadempiente;<br />
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara <strong>di</strong> appalto eventualmente andata deserta,<br />
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;<br />
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle<br />
nuove spese <strong>di</strong> gara e <strong>di</strong> pubblicità, delle maggiori spese tecniche <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione, assistenza, contabilità e<br />
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, <strong>di</strong> ogni eventuale maggiore e<br />
<strong>di</strong>verso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data<br />
prevista dal contratto originario.<br />
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi <strong>di</strong> errori o <strong>di</strong> omissioni del progetto esecutivo che<br />
pregiu<strong>di</strong>cano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo<br />
132, comma 6, del Co<strong>di</strong>ce dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo<br />
originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato <strong>di</strong> consistenza ai sensi del comma 3, si<br />
procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a<br />
quattro quinti dell’importo del contratto.<br />
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<strong>CAPO</strong> 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE<br />
Art. 53 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione<br />
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il <strong>di</strong>rettore dei lavori re<strong>di</strong>ge, entro 10<br />
giorni dalla richiesta, il certificato <strong>di</strong> ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato <strong>di</strong> ultimazione dei<br />
lavori il <strong>di</strong>rettore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.<br />
2. In sede <strong>di</strong> accertamento sommario, senza pregiu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati<br />
eventuali vizi e <strong>di</strong>fformità <strong>di</strong> costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine<br />
fissato e con le modalità prescritte dal <strong>di</strong>rettore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante.<br />
In caso <strong>di</strong> ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritar<strong>di</strong> prevista dall’apposito articolo del presente<br />
capitolato, proporzionale all'importo della parte <strong>di</strong> lavori che <strong>di</strong>rettamente e in<strong>di</strong>rettamente traggono pregiu<strong>di</strong>zio dal<br />
mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori <strong>di</strong> ripristino.<br />
3. L’ente appaltante si riserva <strong>di</strong> prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale<br />
imme<strong>di</strong>atamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato<br />
dalla <strong>di</strong>rezione lavori ai sensi dei commi precedenti.<br />
4. Dalla data del verbale <strong>di</strong> ultimazione dei lavori decorre il periodo <strong>di</strong> gratuita manutenzione; tale periodo cessa con<br />
l’approvazione finale del certificato <strong>di</strong> regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i<br />
termini previsti dal presente capitolato.<br />
Art. 54 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione<br />
1. Il certificato <strong>di</strong> collaudo è emesso entro il termine perentorio <strong>di</strong> sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere<br />
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il<br />
collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale <strong>di</strong> approvazione non sia intervenuto entro i<br />
successivi due mesi. Qualora il certificato <strong>di</strong> collaudo sia sostituito dal certificato <strong>di</strong> regolare esecuzione, questo<br />
deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.<br />
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni <strong>di</strong> collaudo o <strong>di</strong> verifica volte a<br />
controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso <strong>di</strong> realizzazione a quanto richiesto negli<br />
elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.<br />
Art. 55 - Presa in consegna dei lavori ultimati<br />
1. La Stazione appaltante si riserva <strong>di</strong> prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche<br />
subito dopo l’ultimazione dei lavori.<br />
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga <strong>di</strong> tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso<br />
appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi <strong>di</strong> sorta.<br />
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili<br />
danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.<br />
4. La presa <strong>di</strong> possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per<br />
mezzo del <strong>di</strong>rettore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o <strong>di</strong> due testimoni in caso <strong>di</strong> sua<br />
assenza.<br />
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei<br />
lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini<br />
previsti dal presente capitolato.<br />
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<strong>CAPO</strong> 12 - NORME FINALI<br />
Art. 56 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore<br />
1. Oltre agli oneri <strong>di</strong> cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a<br />
quanto previsto da tutti i piani per le misure <strong>di</strong> sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri<br />
e gli obblighi che seguono.<br />
a) la fedele esecuzione del progetto e degli or<strong>di</strong>ni impartiti per quanto <strong>di</strong> competenza, dal <strong>di</strong>rettore dei lavori, in<br />
conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,<br />
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al <strong>di</strong>rettore dei lavori tempestive<br />
<strong>di</strong>sposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da <strong>di</strong>segni, dal capitolato o dalla<br />
descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione <strong>di</strong> aggiunte o varianti non<br />
or<strong>di</strong>nate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del co<strong>di</strong>ce civile;<br />
b) i movimenti <strong>di</strong> terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità<br />
dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione <strong>di</strong> tutte<br />
le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in a<strong>di</strong>acenza <strong>di</strong> proprietà pubbliche o<br />
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento<br />
e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle<br />
persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente<br />
appaltante;<br />
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, <strong>di</strong> ogni responsabilità risarcitoria e delle<br />
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini <strong>di</strong> contratto;<br />
d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, <strong>di</strong> tutte le prove che verranno or<strong>di</strong>nate dalla <strong>di</strong>rezione lavori, sui<br />
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e<br />
l’esecuzione <strong>di</strong> prove <strong>di</strong> carico che siano or<strong>di</strong>nate dalla stessa <strong>di</strong>rezione lavori su tutte le opere in calcestruzzo<br />
semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove <strong>di</strong> tenuta per le tubazioni; in particolare è<br />
fatto obbligo <strong>di</strong> effettuare almeno un prelievo <strong>di</strong> calcestruzzo per ogni giorno <strong>di</strong> getto, datato e conservato;<br />
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal<br />
capitolato.<br />
f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato <strong>di</strong> regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque<br />
e del transito sugli spazi, pubblici e privati, a<strong>di</strong>acenti le opere da eseguire;<br />
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi <strong>di</strong> deposito o nei punti <strong>di</strong> impiego secondo le <strong>di</strong>sposizioni della<br />
<strong>di</strong>rezione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e<br />
approvvigionati o eseguiti da altre <strong>di</strong>tte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini <strong>di</strong> contratto<br />
all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause <strong>di</strong>pendenti dall’appaltatore fossero<br />
apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;<br />
h) la concessione, su richiesta della <strong>di</strong>rezione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non<br />
compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi <strong>di</strong> servizio, delle impalcature, delle<br />
costruzioni provvisorie e degli apparecchi <strong>di</strong> sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori<br />
che l’ente appaltante intenderà eseguire <strong>di</strong>rettamente oppure a mezzo <strong>di</strong> altre <strong>di</strong>tte dalle quali, come dall’ente<br />
appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi <strong>di</strong> sorta, tranne che per l’impiego <strong>di</strong> personale addetto ad<br />
impianti <strong>di</strong> sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure <strong>di</strong> sicurezza;<br />
i) la pulizia del cantiere e delle vie <strong>di</strong> transito e <strong>di</strong> accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali <strong>di</strong><br />
rifiuto lasciati da altre <strong>di</strong>tte;<br />
l) le spese, i contributi, i <strong>di</strong>ritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori <strong>di</strong><br />
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei<br />
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi <strong>di</strong>pendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a<br />
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre <strong>di</strong>tte che eseguono forniture<br />
o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure <strong>di</strong> sicurezza;<br />
m) l’esecuzione <strong>di</strong> un’opera campione delle singole categorie <strong>di</strong> lavoro ogni volta che questo sia previsto<br />
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla <strong>di</strong>rezione dei lavori, per ottenere il relativo<br />
nullaosta alla realizzazione delle opere simili;<br />
n) la fornitura e manutenzione dei cartelli <strong>di</strong> avviso, fanali <strong>di</strong> segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto<br />
altro in<strong>di</strong>cato dalle <strong>di</strong>sposizioni vigenti a scopo <strong>di</strong> sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;<br />
o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere <strong>di</strong> idonei spazi ad uso ufficio del personale <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>rezione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti <strong>di</strong> arma<strong>di</strong>o chiuso a chiave, tavolo, se<strong>di</strong>e, macchina<br />
da scrivere, macchina da calcolo e materiale <strong>di</strong> cancelleria;<br />
p) la pre<strong>di</strong>sposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e<br />
controlli dei lavori tenendo a <strong>di</strong>sposizione del <strong>di</strong>rettore dei lavori i <strong>di</strong>segni e le tavole per gli opportuni raffronti e<br />
controlli, con <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> darne visione a terzi e con formale impegno <strong>di</strong> astenersi dal riprodurre o contraffare i<br />
<strong>di</strong>segni e i modelli avuti in consegna;<br />
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q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, <strong>di</strong> un certo quantitativo <strong>di</strong> materiale usato, per le finalità <strong>di</strong><br />
eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della <strong>di</strong>rezione<br />
lavori con or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;<br />
r) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione <strong>di</strong> danni <strong>di</strong> qualsiasi natura e causa,<br />
nonché la rimozione <strong>di</strong> dette protezioni a richiesta della <strong>di</strong>rezione lavori; nel caso <strong>di</strong> sospensione dei lavori deve<br />
essere adottato ogni provve<strong>di</strong>mento necessario ad evitare deterioramenti <strong>di</strong> qualsiasi genere e per qualsiasi<br />
causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo <strong>di</strong> risarcimento degli eventuali danni<br />
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;<br />
s) l’adozione, nel compimento <strong>di</strong> tutti i lavori, dei proce<strong>di</strong>menti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità<br />
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,<br />
osservando le <strong>di</strong>sposizioni contenute nelle vigenti norme in materia <strong>di</strong> prevenzione infortuni; con ogni più ampia<br />
responsabilità in caso <strong>di</strong> infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il<br />
personale preposto alla <strong>di</strong>rezione e sorveglianza dei lavori.<br />
2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti <strong>di</strong>versi dalla Stazione<br />
appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori <strong>di</strong> servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o<br />
competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente ai lavori, tutti i permessi<br />
necessari e a seguire tutte le <strong>di</strong>sposizioni emanate dai suddetti per quanto <strong>di</strong> competenza, in relazione<br />
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti <strong>di</strong> assenso<br />
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.<br />
Art. 57 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore<br />
1. L'appaltatore è obbligato:<br />
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza <strong>di</strong> due testimoni qualora<br />
egli, invitato non si presenti;<br />
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali <strong>di</strong>segni integrativi, sottopostogli dal <strong>di</strong>rettore dei<br />
lavori, subito dopo la firma <strong>di</strong> questi;<br />
c) a consegnare al <strong>di</strong>rettore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal<br />
presente capitolato d’appalto e or<strong>di</strong>nate dal <strong>di</strong>rettore dei lavori che per la loro natura si giustificano me<strong>di</strong>ante fattura;<br />
d) a consegnare al <strong>di</strong>rettore dei lavori le note relative alle giornate <strong>di</strong> operai, <strong>di</strong> noli e <strong>di</strong> mezzi d'opera, nonché le<br />
altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e or<strong>di</strong>nati in economia nonché a firmare le relative<br />
liste settimanali sottopostegli dal <strong>di</strong>rettore dei lavori.<br />
2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini <strong>di</strong> confine, così<br />
come consegnati dalla <strong>di</strong>rezione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve<br />
rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità <strong>di</strong><br />
esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della <strong>di</strong>rezione lavori,<br />
l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti <strong>di</strong> segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate<br />
dalla stessa <strong>di</strong>rezione lavori.<br />
3. L’appaltatore deve produrre alla <strong>di</strong>rezione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle<br />
lavorazioni <strong>di</strong> particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a<br />
richiesta della <strong>di</strong>rezione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente,<br />
reca in modo automatico e non mo<strong>di</strong>ficabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.<br />
Art. 58 – Proprietà dei materiali <strong>di</strong> scavo e <strong>di</strong> demolizione<br />
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono <strong>di</strong> proprietà della Stazione appaltante.<br />
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni, qualora e<br />
solo se riutilizzabili, devono essere trasportati e regolarmente accatastati, nei siti che verranno <strong>di</strong> volta in volta<br />
in<strong>di</strong>cati dalla Direzione dei lavori, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri<br />
<strong>di</strong> trasporto e <strong>di</strong> accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.<br />
3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni, qualora e<br />
solo se riutilizzabili, devono essere trasportati e regolarmente accatastati, nei siti che verranno <strong>di</strong> volta in volta<br />
in<strong>di</strong>cati dalla Direzione dei lavori, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri<br />
<strong>di</strong> trasporto e <strong>di</strong> accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.<br />
4. Al rinvenimento <strong>di</strong> oggetti <strong>di</strong> valore, beni o frammenti o ogni altro elemento <strong>di</strong>verso dai materiali <strong>di</strong> scavo e <strong>di</strong><br />
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o<br />
simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.<br />
5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, <strong>di</strong> riutilizzare i materiali <strong>di</strong> cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini <strong>di</strong> cui all’articolo<br />
59.<br />
Art. 59 – Utilizzo <strong>di</strong> materiali recuperati o riciclati.<br />
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1. In attuazione del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provve<strong>di</strong>menti attuativi <strong>di</strong><br />
natura non regolamentare, la realizzazione <strong>di</strong> manufatti e la fornitura <strong>di</strong> beni <strong>di</strong> cui al comma 2, purché compatibili<br />
con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provve<strong>di</strong>menti attuativi, deve<br />
avvenire me<strong>di</strong>ante l’utilizzo <strong>di</strong> materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso<br />
imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.<br />
2. I manufatti e i beni <strong>di</strong> cui al comma 1 sono i seguenti:<br />
a) sottofon<strong>di</strong> stradali, ferroviari, aeroportuali e <strong>di</strong> piazzali civili e industriali;<br />
b) strati <strong>di</strong> fondazione delle infrastrutture <strong>di</strong> trasporto e <strong>di</strong> piazzali civili e industriali.<br />
Art. 60 – Custo<strong>di</strong>a del cantiere<br />
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custo<strong>di</strong>a e la tutela del cantiere, <strong>di</strong> tutti i manufatti e dei materiali in esso<br />
esistenti, anche se <strong>di</strong> proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> sospensione dei lavori e<br />
fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.<br />
Art. 61 – Cartello <strong>di</strong> cantiere<br />
1. L’appaltatore deve pre<strong>di</strong>sporre ed esporre in sito numero 3 (tre) esemplari del cartello in<strong>di</strong>catore, con le<br />
<strong>di</strong>mensioni <strong>di</strong> almeno cm. 100 <strong>di</strong> base e 200 <strong>di</strong> altezza, recanti le descrizioni <strong>di</strong> cui alla Circolare del Ministero dei<br />
LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti perio<strong>di</strong>ci.<br />
2. Il cartello <strong>di</strong> cantiere è fornito in conformità al modello <strong>di</strong> cui alla allegata tabella «F».<br />
Art. 62 – Spese contrattuali, imposte, tasse<br />
1. Sono a carico dell’appaltatore senza <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> rivalsa:<br />
a) le spese contrattuali;<br />
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento <strong>di</strong> tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la<br />
messa in funzione degli impianti;<br />
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea <strong>di</strong> suolo pubblico, passi carrabili,<br />
permessi <strong>di</strong> scarico, canoni <strong>di</strong> conferimento a <strong>di</strong>scarica ecc.) <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente connessi alla<br />
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;<br />
d) le spese, le imposte, i <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.<br />
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese <strong>di</strong> bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla<br />
consegna alla data <strong>di</strong> emissione del certificato <strong>di</strong> regolare esecuzione.<br />
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per<br />
spese contrattuali, imposte e tasse <strong>di</strong> cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico<br />
dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.<br />
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente gravino sui<br />
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.<br />
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’ I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli<br />
importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.<br />
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PARTE SECONDA<br />
PRESCRIZIONI TECNICHE<br />
<strong>CAPO</strong> 13 - QUALITÀ E PROVENIENZA DEL MATERIALE<br />
ART. 63 - PRESCRIZIONI GENERALI<br />
Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246<br />
(Regolamento <strong>di</strong> attuazione della <strong>di</strong>rettiva 89/106/CEE) sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto stabilito<br />
nel presente capitolato speciale; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per l’accettazione dei<br />
materiali a piè d’opera, o per le modalità <strong>di</strong> esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso <strong>di</strong> controversia,<br />
saranno osservate le norme U.N.I., le norme C.E.I., le norme C.N.R. e le norme stabilite dal Capitolato Speciale<br />
d’Appalto dell’ANAS pubblicato dalla MB&M <strong>di</strong> Roma nel 1993, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al <strong>di</strong><br />
sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo dell’elenco.<br />
La Direzione lavori ha la facoltà <strong>di</strong> richiedere la presentazione del campionario <strong>di</strong> quei materiali che riterrà opportuno,<br />
e che l’Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere.<br />
Inoltre sarà facoltà dell’Amministrazione appaltante chiedere all’Appaltatore <strong>di</strong> presentare in forma dettagliata e<br />
completa tutte le informazioni utili, ovvero relativa certificazione, per stabilire la composizione e le caratteristiche dei<br />
singoli elementi componenti le miscele - come i conglomerati in calcestruzzo, i conglomerati bituminosi, le emulsioni<br />
bituminose, le miscele <strong>di</strong> materiale inerte per sottofon<strong>di</strong>, fondazioni e massicciate stradali, le miscele <strong>di</strong><br />
graniglia/pietrisco e/o ghiaietto da impiegare per trattamenti superficiali con emulsioni bituminose - ovvero tutti i<br />
presupposti e le operazioni <strong>di</strong> mix design necessarie per l’elaborazione progettuale dei <strong>di</strong>versi conglomerati che<br />
l’Impresa ha intenzione <strong>di</strong> mettere in opera per l’esecuzione dei lavori.<br />
In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei<br />
lavori.<br />
Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, l’Impresa dovrà sostituirla<br />
con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati imme<strong>di</strong>atamente<br />
dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.<br />
Nonostante l’accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, l’Impresa resta totalmente responsabile della<br />
riuscita delle opere anche per quanto può <strong>di</strong>pendere dai materiali stessi.<br />
Le opere verranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e <strong>di</strong>sposto dall’Impresa, previa accettazione<br />
dell’Amministrazione appaltante, o dalle <strong>di</strong>sposizioni che verranno or<strong>di</strong>nate volta a volta dalla Direzione dei lavori.<br />
Resta invece <strong>di</strong> esclusiva competenza dell’Impresa la loro organizzazione per aumentare il ren<strong>di</strong>mento della<br />
produzione lavorativa.<br />
L’utilizzo, da parte dell’Impresa, <strong>di</strong> prodotti provenienti da operazioni <strong>di</strong> riciclaggio è ammesso, purché il materiale<br />
finito rientri nelle successive prescrizioni <strong>di</strong> accettazione. La loro presenza deve essere <strong>di</strong>chiarata alla Direzione lavori.<br />
Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo <strong>di</strong>versa o ulteriore in<strong>di</strong>cazione più restrittiva espressa nell’elenco<br />
prezzi <strong>di</strong> ogni singola lavorazione, oppure riportate sugli altri elaborati progettuali.<br />
Si riterranno comunque esplicabili, per quanto sopra non espressamente previsto, le prescrizioni <strong>di</strong> cui agli articoli 15 -<br />
16 e 17 del Capitolato Generale approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. del 19 aprile 2000, n. 145.<br />
ART. 64 - ACQUE E LEGANTI IDRAULICI<br />
L’acqua dovrà essere dolce, limpida e scevra da materie terrose o colloidali.<br />
I cementi ed i leganti idraulici da impiegare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere alle prescrizioni <strong>di</strong> accettazione <strong>di</strong><br />
cui alle norme vigenti.<br />
Di norma si impiegherà cemento del tipo “325” e “425”. I cementi ed i leganti in genere dovranno essere conservati in<br />
sacchi sigillati originali in magazzini coperti, su tavolati in legno, ben riparati dall’umi<strong>di</strong>tà e se sciolto in silos.<br />
Qualora in qualsiasi momento si accerti che il cemento, per effetto <strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà, non sia polverulento ma agglutinato o<br />
grumoso, esso sarà allontanato dal cantiere.<br />
ART. 65 - SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO - INERTI PER CALCESTRUZZO<br />
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La sabbia dovrà essere scevra da sostanze terrose, argillose e polverulente e dovrà presentare granulometria bene<br />
assortita con <strong>di</strong>ametro massimo <strong>di</strong> 2 mm, priva <strong>di</strong> elementi aghiformi e lamellari.<br />
La ghiaia ed il pietrisco devono provenire da rocce compatte e resistenti, non gelive.<br />
Essi devono essere privi <strong>di</strong> elementi allungati e lamellari ed essere scevri del tutto da sostanze estranee e da parti<br />
polverulente e terrose.<br />
Gli inerti per calcestruzzi dovranno anche rispondere ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti ed essere stati lavati in<br />
impianti meccanici.<br />
L’accettazione <strong>di</strong> miscugli naturali non vagliati è riservata alla <strong>di</strong>rezione lavori purché la granulometria del miscuglio<br />
stesso abbia caratteristiche sod<strong>di</strong>sfacenti alle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> massima compattezza del calcestruzzo con la minore<br />
possibile quantità <strong>di</strong> frazioni sottili.<br />
ART. 66 - PIETRISCHI – PIETRISCHETTI – GRANIGLIA – GHIAIA - SABBIA<br />
Dovranno sod<strong>di</strong>sfare i requisiti stabiliti nelle corrispondenti “Norme per l’accettazione dei pietrischi e dei pietrischetti,<br />
delle graniglie, delle sabbie e degli ad<strong>di</strong>tivi per costruzioni stradali” del C.N.R. ed essere rispondenti alle specificazioni<br />
riportate nelle rispettive norme <strong>di</strong> esecuzione dei lavori.<br />
In particolare, per i trattamenti bituminosi a tre mano con emulsione bituminosa trasparente il pietrisco, la graniglia e<br />
la ghiaia dovranno corrispondere alle specifiche <strong>di</strong> seguito illustrate:<br />
a) INERTI: PIETRISCO E GRANIGLIA<br />
CARATTERISTICHE METODI DI PROVA VALORI<br />
Los Angeles (%) C.N.R. 34/73 < o = 18<br />
Coefficiente <strong>di</strong> frantumazione - 120 max<br />
Per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> decantazione - 1 max<br />
Coefficiente<strong>di</strong> levigabilita’ accelerata C.N.R. 140/92 > 0,40<br />
Coefficiente <strong>di</strong> forma C.N.R. 95/84 > o = 3<br />
Il materiale lapideo ottenuto dalla frantumazione dovra’ essere <strong>di</strong> forma poliedrica, ben pulito e scevro <strong>di</strong> ogni traccia<br />
<strong>di</strong> argilla e sporco in genere.<br />
b) FUSI GRANULOMETRICI: PIETRISCO E GRANIGLIA<br />
SETACCI<br />
A.S.T.M.<br />
mm<br />
PIETRISCO<br />
12/18<br />
(pilonatura)<br />
PIETRISCO<br />
8/12<br />
GRANIGLIA 4/8 GRANIGLIA 3/6<br />
PASSANTE AL SETACCIO (%)<br />
¾” 19,50 100 100<br />
½” 12,50 40-80 97-100<br />
3/8” 9,50 2-15 78-94 100<br />
¼” 6,25 0-4 12-34 88-100 100<br />
n. 4 4,75 0 0-8 26-55 92-100<br />
n. 10 2,00 0 0-5 2-15<br />
n. 40 0,42 0 0<br />
n. 80 0,18<br />
n. 200 0,075<br />
c) GHIAIA LAVATA: miscela a granulometria variabile compresa da 5 mm fino a 10 mm, ben pulita, scevra <strong>di</strong> ogni<br />
traccia <strong>di</strong> argilla e sporco in genere e <strong>di</strong> forma idonea all’ancoraggio.<br />
L’impiego dovra’ essere preventivamente accettato dalla Direzione dei lavori.<br />
ART. 67 - MATERIALI FERROSI E METALLI VARI<br />
a) Materiali ferrosi. - I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature,<br />
brecciature, paglie o da qualsiasi altro <strong>di</strong>fetto apparente o latente <strong>di</strong> fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e<br />
simili.<br />
Essi dovranno rispondere a tutte le con<strong>di</strong>zioni previste dal citato d.m. 26 marzo 1980, allegati n. 1, 3 e 4, alle norme<br />
UNI vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti:<br />
1°) Ferro. - ll ferro comune dovrà essere <strong>di</strong> prima qualità, eminentemente duttile e tenace e <strong>di</strong> marcatissima struttura<br />
fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo <strong>di</strong> screpolature, senza saldature aperte, e<br />
senza altre soluzioni <strong>di</strong> continuità.<br />
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2°) Acciaio trafilato o laminato. - Tale acciaio, nella varietà dolce (cosiddetto ferro omogeneo), semiduro e duro,<br />
dovrà essere privo <strong>di</strong> <strong>di</strong>fetti, <strong>di</strong> screpolature, <strong>di</strong> bruciature e <strong>di</strong> altre soluzioni <strong>di</strong> continuità. In particolare, per la prima<br />
varietà sono richieste perfette malleabilità e lavorabilità a freddo e a caldo, senza che ne derivino screpolature o<br />
alterazioni; esso dovrà essere altresì saldabile e non suscettibile <strong>di</strong> prendere la tempera; alla rottura dovrà presentare<br />
struttura lucente e finemente graduale.<br />
3°) Acciaio fuso in getti. - L’acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsia-si altro lavoro, dovrà essere <strong>di</strong><br />
prima qualità, esente da soffiature o da qualsiasi altro <strong>di</strong>fetto.<br />
4°) Ghisa. - La ghisa dovrà essere <strong>di</strong> prima qualità e <strong>di</strong> seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile,<br />
facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello, <strong>di</strong> frattura grigia finemente granosa e perfettamente omogenea,<br />
esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri <strong>di</strong>fetti capaci <strong>di</strong> menomarne la resistenza. Dovrà<br />
essere inoltre perfettamente modellata.<br />
È assolutamente escluso l’impiego <strong>di</strong> ghise fosforose. I chiusini e le ca<strong>di</strong>tole saranno in ghisa o ghisa sferoidale<br />
secondo norma UNI 4544, realizzati secondo norme UNI EN 124 <strong>di</strong> classe adeguata al luogo <strong>di</strong> utilizzo, in base al<br />
seguente schema:<br />
Luogo <strong>di</strong> utilizzo Classe Portata<br />
Per carichi elevati in aree speciali E 600 t 60<br />
Per strade a circolazione normale D 400 t 40<br />
Per banchine e parcheggi con presenza <strong>di</strong><br />
veicoli pesanti C 250 t 25<br />
Per marciapie<strong>di</strong> e parcheggi autovetture B 125 t 12,5<br />
b) Metalli vari. - ll piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare nelle<br />
costruzioni devono essere delle migliori qualità, ben fusi o laminati a seconda della specie <strong>di</strong> lavori a cui sono<br />
destinati, e scevri da ogni impurità o <strong>di</strong>fetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la durata.<br />
ART. 68 - MATERIALI INERTI PER ASSATURA E MASSICCIATE STRADALI<br />
Dovranno essere scelti fra quelli più duri, compatti, tenaci e resistenti <strong>di</strong> fiume o <strong>di</strong> cava, con resistenza a<br />
compressione non inferiore a 1.500 kg/cmq e resistenza all’usura non inferiore ai 2/3 del granito <strong>di</strong> S. Fedelino;<br />
dovranno essere assolutamente privi <strong>di</strong> polvere, materie terrose o fangose e <strong>di</strong> qualsiasi altra impurità.<br />
a) massicciata in misto granulare a stabilizzazione meccanica:<br />
Tale fondazione è costituita da una miscela <strong>di</strong> materiali granulari (misto granulare) stabilizzati per granulometria con<br />
l’aggiunta <strong>di</strong> legante naturale, il quale è costituito da terra passante al setaccio 0,4 UNI.<br />
L’aggregato potrà essere costituito da ghiaie, detriti <strong>di</strong> cava, frantumato, scorie od anche altro materiale; potrà<br />
essere: materiale reperito in sito, entro o fuori cantiere, oppure miscela <strong>di</strong> materiali aventi provenienze <strong>di</strong>verse, in<br />
proporzioni stabilite attraverso una indagine preliminare <strong>di</strong> laboratorio e <strong>di</strong> cantiere.<br />
Lo spessore da assegnare alla fondazione sarà fissato dalla Direzione dei lavori in relazione alla portata del<br />
sottofondo; la stesa avverrà in strati successivi, ciascuno dei quali non dovrà mai avere uno spessore finito superiore<br />
a cm 20 e non inferiore a cm 10.<br />
a) Caratteristiche del materiale da impiegare<br />
Il materiale in opera, dopo l’eventuale correzione e miscelazione, risponderà alle caratteristiche seguenti:<br />
1) l’aggregato non deve avere <strong>di</strong>mensioni superiori a 71 mm, né forma appiattita, allungata o lenticolare;<br />
2) granulometria compresa nei seguenti fusi e avente andamento continuo e uniforme praticamente concorde a quello<br />
delle curve limiti:<br />
Serie crivelli e setacci U.N.I.<br />
Miscela passante:<br />
% totale in peso<br />
Φ max 71 mm<br />
Miscela passante:<br />
% totale in peso<br />
Φ max 30 mm<br />
Crivello 71 100 100<br />
Crivello 30 70 ÷ 100 100<br />
Crivello 15 50 ÷ 80 70 ÷ 100<br />
Crivello 10 30 ÷ 70 50 ÷ 85<br />
Crivello 5 23 ÷ 55 35 ÷ 65<br />
Setaccio 2 15 ÷ 40 25 ÷ 50<br />
Setaccio 0,42 8 ÷ 25 15 ÷ 30<br />
Setaccio 0,075 2 ÷ 15 5 ÷ 15<br />
3) rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore a 2/3;<br />
4) per<strong>di</strong>ta in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30%;<br />
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5) equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM compreso tra 25 e 65. Tale controllo<br />
dovrà anche essere eseguito per materiale prelevato dopo costipamento. Il limite superiore dell’equivalente in<br />
sabbia (65) potrà essere variato dalla Direzione lavori in funzione delle provenienze e delle caratteristiche del<br />
materiale. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35, la Direzione lavori richiederà in<br />
ogni caso (anche se la miscela contiene più del 60% in peso <strong>di</strong> elementi frantumati) la verifica dell’in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong><br />
portanza CBR <strong>di</strong> cui al successivo punto 6);<br />
6) in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> portanza CBR (C.N.R. – U.N.I. 10009 – Prove sui materiali stradali; in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> portanza C.B.R. <strong>di</strong> una terra),<br />
dopo 4 giorni <strong>di</strong> imbibizione in acqua (eseguito sul materiale passante al crivello 25) non minore <strong>di</strong> 50. È inoltre<br />
richiesto che tale con<strong>di</strong>zione sia verificata per un intervallo <strong>di</strong> ± 2% rispetto all’umi<strong>di</strong>tà ottima <strong>di</strong> costipamento;<br />
7) limite <strong>di</strong> liqui<strong>di</strong>tà 25%, limite <strong>di</strong> plasticità 19, in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> plasticità 6.<br />
Se le miscele contengono oltre il 60% in peso <strong>di</strong> elementi frantumati a spigoli vivi, l’accettazione avverrà sulla base<br />
delle sole caratteristiche in<strong>di</strong>cate ai precedenti commi 1), 2), 4), 5), salvo nel caso citato al comma 5) in cui la miscela<br />
abbia equivalente in sabbia compreso tra 25 e 35.<br />
b) Stu<strong>di</strong> preliminari<br />
Le caratteristiche suddette dovranno essere accertate dalla Direzione lavori me<strong>di</strong>ante prove <strong>di</strong> laboratorio sui campioni<br />
che l’impresa avrà cura <strong>di</strong> presentare a tempo opportuno.<br />
Contemporaneamente l’impresa dovrà in<strong>di</strong>care, per iscritto, le fonti <strong>di</strong> approvvigionamento, il tipo <strong>di</strong> lavorazione che<br />
intende adottare, il tipo e la consistenza dell’attrezzatura <strong>di</strong> cantiere che verrà impiegata. I requisiti <strong>di</strong> accettazione<br />
verranno inoltre accertati con controlli dalla Direzione lavori in corso d’opera, prelevando il materiale in sito già<br />
miscelato, prima e dopo effettuato il costipamento.<br />
c) Modalità operative<br />
Il piano <strong>di</strong> posa dello strato dovrà avere le quote, la sagoma ed i requisiti <strong>di</strong> compattezza prescritti ed essere ripulito<br />
da materiale estraneo.<br />
Il materiale verrà steso in strati <strong>di</strong> spessore finito non superiore a 30 cm e non inferiore a 10 cm e dovrà presentarsi,<br />
dopo costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi componenti.<br />
L’eventuale aggiunta <strong>di</strong> acqua, per raggiungere l’umi<strong>di</strong>tà prescritta in funzione della densità, è da effettuarsi me<strong>di</strong>ante<br />
<strong>di</strong>spositivo spruzzatori.<br />
A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando le con<strong>di</strong>zioni<br />
ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualità dello strato stabilizzato. Verificandosi comunque<br />
eccesso <strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà, o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso dovrà essere rimosso e ricostruito a cura e spese<br />
dell’Impresa.<br />
Il materiale pronto per il costipamento dovrà presentare in ogni punto la prescritta granulometria.<br />
Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o vibranti gommati, tutti semoventi. L’idoneità dei<br />
rulli e le modalità <strong>di</strong> costipamento verranno, per ogni cantiere, determinate dalla Direzione lavori con una prova<br />
sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel cantiere (prove <strong>di</strong> costipamento).<br />
Il costipamento <strong>di</strong> ogni strato dovrà essere eseguito sino ad ottenere una densità in sito non inferiore al 98% della<br />
densità massima fornita dalla prova AASHO mo<strong>di</strong>ficata:<br />
AASHO T 180-57 metodo D con esclusione della sostituzione degli elementi trattenuti al setaccio ¾”. Se la misura in<br />
sito riguarda materiale contenente fino al 25% in peso <strong>di</strong> elementi <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni maggiori <strong>di</strong> 25 mm, la densità<br />
ottenuta verrà corretta in base alla formula:<br />
dr=(<strong>di</strong> x Pc x (100 – Z))/(100 x Pc – Z x <strong>di</strong>)<br />
dove<br />
dr: densità della miscela ridotta degli elementi <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensione superiore a 25 mm, da paragonare a quella AASHO<br />
mo<strong>di</strong>ficata determinata in laboratorio;<br />
<strong>di</strong>: densità della miscela intera;<br />
Pc: peso specifico degli elementi <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensione maggiore <strong>di</strong> 25 mm;<br />
Z: percentuale in peso degli elementi <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensione maggiore <strong>di</strong> 25mm.<br />
La suddetta formula <strong>di</strong> trasformazione potrà essere applicata anche nel caso <strong>di</strong> miscele contenenti una percentuale in<br />
peso <strong>di</strong> elementi <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensione superiore a 35 mm, compresa tra il 25 e il 40 %. In tal caso nella stessa formula, al<br />
termine Z, dovrà essere dato il valore <strong>di</strong> 25 (in<strong>di</strong>pendentemente dalla effettiva percentuale in peso <strong>di</strong> trattenuto al<br />
crivello da 25 mm).<br />
Il valore del modulo <strong>di</strong> compressibilità Me, misurato con il metodo <strong>di</strong> cui agli articoli “Movimenti <strong>di</strong> terre”, ma<br />
nell’intervallo compreso fra 0,15 e 0,25 N/mm 2 , non dovrà essere inferiore ad 80 N/mm 2 .<br />
La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma <strong>di</strong> progetto <strong>di</strong> oltre 1 cm, controllato a mezzo <strong>di</strong> un regolo <strong>di</strong> m<br />
4,50 <strong>di</strong> lunghezza e <strong>di</strong>sposto secondo due <strong>di</strong>rezioni ortogonali.<br />
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Lo spessore dovrà essere quello prescritto, con una tolleranza in più o in meno del 5%, purché questa <strong>di</strong>fferenza si<br />
presenti solo saltuariamente.<br />
Sullo strato <strong>di</strong> fondazione, compattato in conformità delle prescrizioni avanti in<strong>di</strong>cate, è buona norma procedere subito<br />
alla esecuzione delle pavimentazioni, senza far trascorrere, tra le due fasi <strong>di</strong> lavori, un intervallo <strong>di</strong> tempo troppo<br />
lungo, che potrebbe recare pregiu<strong>di</strong>zio ai valori <strong>di</strong> portanza conseguiti dallo strato <strong>di</strong> fondazione a costipamento<br />
ultimato. Ciò allo scopo <strong>di</strong> eliminare i fenomeni <strong>di</strong> allentamento, <strong>di</strong> esportazione e <strong>di</strong> <strong>di</strong>sgregazione del materiale fine,<br />
interessanti la parte superficiale degli strati <strong>di</strong> fondazione che non siano adeguatamente protetti dal traffico <strong>di</strong> cantiere<br />
o dagli agenti atmosferici; nel caso in cui non sia possibile procedere imme<strong>di</strong>atamente dopo la stesa dello strato <strong>di</strong><br />
fondazione alla realizzazione delle pavimentazioni, sarà opportuno procedere alla stesa <strong>di</strong> una mano <strong>di</strong> emulsione<br />
saturata con graniglia a protezione della superficie superiore dello strato <strong>di</strong> fondazione oppure eseguire analoghi<br />
trattamenti protettivi.<br />
b) Ghiaia in natura. La ghiaia in natura per intasamento dell’ossatura o ricarichi dovrà essere costituita da elementi<br />
ovoidali esclusi in modo assoluto quelli lamellari, in pezzatura da cm 1 a cm 5 ben assortita, potrà contenere sabbia<br />
nella misura non superiore al 20%. Dovrà essere prelevata in banchi sommersi ed essere esente da materie terrose e<br />
fangose.<br />
c) Pietrisco. Il pietrisco dovrà provenire da frantumazione <strong>di</strong> ciottoli <strong>di</strong> fiume o da pietra calcarea <strong>di</strong> cave <strong>di</strong> pari<br />
resistenza. I ciottoli o la pietra dovranno essere <strong>di</strong> grossezza sufficiente affinché ogni elemento del pietrischetto<br />
presenti almeno tre facce <strong>di</strong> frattura e risulti <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni da cm 4 a cm 7.<br />
La frantumazione dei ciottoli o della pietra potrà venire effettuata sia a mano che meccanicamente e seguita da<br />
vagliatura, onde selezionare le granulazioni più idonee a formare una pezzatura varia da cm 4 a cm 7 e nella quale il<br />
volume dei vuoti risulti ridotto al minimo. Al riguardo dovranno osservarsi esattamente le <strong>di</strong>sposizioni che verranno<br />
impartite all’atto esecutivo dalla <strong>di</strong>rezione lavori.<br />
Il pietrisco dovrà essere assolutamente privo <strong>di</strong> piastrelle o frammenti <strong>di</strong> piastrelle e da materiali polverulenti<br />
provenienti dalla frantumazione.<br />
d) Pietrischetto o granisello. Il pietrischetto e la graniglia dovranno provenire da frantumazione <strong>di</strong> materiale idoneo e<br />
saranno esclusivamente formati da elementi assortiti <strong>di</strong> forma poliedrica e con spigoli vivi e taglienti le cui <strong>di</strong>mensioni<br />
saranno fra i mm 5 e mm 20.<br />
Saranno senz’altro rifiutati il pietrischetto e la graniglia ed elementi lamellari e scagliosi.<br />
Detto materiale dovrà essere opportunamente vagliato, in guisa <strong>di</strong> assicurare che le <strong>di</strong>mensioni dei singoli siano quelle<br />
prescritte e dovrà risultare completamente scevro da materiali polverulenti provenienti dalla frantumazione.<br />
e) materiali inerti provenienti dal recupero delle demolizioni<br />
I rifiuti da costruzione e demolizione (cosiddetti rifiuti da C. & D.) provengono essenzialmente dalle operazioni <strong>di</strong><br />
manutenzione e costruzione delle opere e<strong>di</strong>li, dalla costruzione e manutenzione delle infrastrutture stradali e<br />
ferroviarie, dalla attività estrattive, ecc.Il maggior quantitativo <strong>di</strong> rifiuti da C. & D. è rappresentato da frazioni inerti<br />
quali: cemento, calcestruzzo, laterizi, ceramiche, terre da scavo, ecc. che posseggono, <strong>di</strong> per se, gran<strong>di</strong> potenzialità <strong>di</strong><br />
recupero e riutilizzo, potenzialità che però vengono in larga misura <strong>di</strong>sperse in quanto questi rifiuti sono, per la<br />
maggior parte, smaltiti in <strong>di</strong>scarica.<br />
L’utilizzo degli inerti provenienti dal recupero e dalla lavorazione <strong>di</strong> materiale risultante da demolizioni, purché in<br />
possesso delle caratteristiche tecniche richieste dal capitolato speciale d’appalto, risulta idoneo per:<br />
• rinfianco <strong>di</strong> tubazioni <strong>di</strong> rete (fognature, acquedotti, gasdotti);<br />
• anticapillare su terreni vegetali e tessuti geotessile;<br />
• magroni in calcestruzzo;<br />
• drenaggi o strati <strong>di</strong> massicciata con presenza <strong>di</strong> acqua;<br />
• rilevati stradali ed industriali;<br />
• stesura finale prima della pavimentazione stradale;<br />
• inghiaiatura <strong>di</strong> strade <strong>di</strong> campagna.<br />
ART. 69 - LEGANTI E EMULSIONI BITUMINOSI<br />
I leganti bituminosi dovranno rispondere alle norme e con<strong>di</strong>zioni per l’accettazione dei materiali stradali:<br />
a) Bitume. Il bitume dovrà provenire dalla <strong>di</strong>stillazione dei petroli o da asfalto tipo “TRINIDAD”; dovrà inoltre<br />
corrispondere alle seguenti caratteristiche:<br />
1) Solubilità in solfuro <strong>di</strong> carbonio, almeno 99%;<br />
2) Peso specifico a 25 °C maggiore <strong>di</strong> 1;<br />
3) Penetrazione Dow a 25 °C minimo 100 dmm;<br />
4) Punto <strong>di</strong> rammollimento (palla o anello) non inferiore a 38 °C;<br />
5) Per<strong>di</strong>ta in peso per riscaldamento a 163 °C, per 5 ore al massimo il 2%;<br />
6) Contenuto massimo <strong>di</strong> paraffina 2,3%.<br />
Ove la fornitura del bitume sia fatta in fusti o in altri recipienti analoghi per il prelevamento dei campioni verrà scelto<br />
almeno un fusto o un recipiente su ogni cinquanta.<br />
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Da ciascuno dei fusti scelti e qualora il materiale trovasi liquescente dovrà prelevarsi un decilitro cubo, avendo cura<br />
che il contenuto sia reso preventivamente omogeneo.<br />
I prelevamenti così fatti saranno assunti come rappresentativi del contenuto del gruppo <strong>di</strong> recipienti ai quali si<br />
riferiscono.<br />
Qualora invece il materiale trovasi allo stato pastoso, si dovrà prelevare per ciascun fusto un campione <strong>di</strong> peso non<br />
inferiore a kg 1.<br />
Il materiale <strong>di</strong> cui sopra dovrà essere fornito in cantiere in tempo utile affinché possano essere eseguite le prove<br />
prima dell’inizio della bitumatura.<br />
b) Emulsione bituminosa. L’emulsione bituminosa per le prime mani dovrà corrispondere alle seguenti caratteristiche:<br />
a) percentuale in bitume puro minimo 50%;<br />
b) percentuale in emulsivo secco massimo 1,50%;<br />
c) omogeneità residuo massimo gr. 0,50 per 100 gr.;<br />
d) stabilità nel tempo, residuo massimo gr. 0,10 per 100 gr.;<br />
e) se<strong>di</strong>mentazione non più <strong>di</strong> mm 6 dopo tre giorni, non più <strong>di</strong> mm 12 dopo sette giorni;<br />
f) stabilità al gelo, residuo massimo gr. 0,50 per 100 gr.;<br />
g) viscosità non meno <strong>di</strong> 5.<br />
Per i prelievi dei campioni ci si atterrà alle norme per le prove dell’emulsione.<br />
c) LEGANTI BITUMINOSI PER TRATTAMENTI SUPERFICIALI CON EMULSIONE TRASPARENTE<br />
I leganti e le emulsioni dovranno corrispondere alle specifiche <strong>di</strong> seguito illustrate:<br />
1) EMULSIONE DA IMPREGANZIONE al 55% nera:<br />
CARATTERISTICHE METODI DI PROVA VALORI<br />
Contenuto <strong>di</strong> H2O (%) NF-T 66-023 42÷45<br />
Contenuto <strong>di</strong> fluss. (%) C.N.R. n. 100 1÷2<br />
Viscosita’ °E a 20 °C NF-T 66-020 2÷4<br />
Omogeneita’ a 630 (µ) NF-T 66-016 < 0,2<br />
Omogeneita’ a 160 (µ) NF-T 66-016 < 0,25<br />
Se<strong>di</strong>mentazione a 5 gg C.N.R. n. 124 < o = 5<br />
In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> rottura NF-T 66-017 < 140<br />
Carica delle particelle NF-T 66-021 Positiva<br />
PH (grado <strong>di</strong> aci<strong>di</strong>ta’) - 2÷4<br />
2) BITUME NELL’EMULSIONE DA IMPREGANZIONE al 55% (nero):<br />
CARATTERISTICHE METODI DI PROVA VALORI<br />
Penetrazione a 25 °C (dmm) EN 1426 70÷220<br />
Viscosita’ °E a160 °C (Pa.s^-1) EN 12595 0,060÷0,160<br />
Punto <strong>di</strong> rammollimento (°C) EN 1427 35÷46<br />
Punto <strong>di</strong> rottura (Frass) (°C) NF-T 66-016 < -10<br />
3) EMULSIONE BITUMINOSA CATIONICA al 60% <strong>di</strong> legante trasparente:<br />
CARATTERISTICHE METODI DI PROVA VALORI<br />
Contenuto <strong>di</strong> H2O (%) NF-T 66-023 38÷42<br />
Contenuto <strong>di</strong> fluss. (%) C.N.R. n. 100 1÷3<br />
Viscosita’ °E a 20 °C NF-T 66-020 5÷8<br />
Omogeneita’ a 630 (µ) NF-T 66-016 < 0,2<br />
Omogeneita’ a160 (µ) NF-T 66-016 < 0,25<br />
Se<strong>di</strong>mentazione a 5 gg C.N.R. n. 124 < o = 5<br />
In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> rottura NF-T 66-017 < 98<br />
Carica delle particelle NF-T 66-021 Positiva<br />
4) BITUME TRASPARENTE NELL’EMULSIONE BITUMINOSA CATIONICA AL 60%:<br />
CARATTERISTICHE METODI DI PROVA VALORI<br />
Penetrazione a 25°C (dmm) EN 1426 35-50 50-70 70-100 160-220<br />
Punto <strong>di</strong> rammollimento (°C) EN 1427 62-70 62-70 60-68 58-68<br />
Punto <strong>di</strong> infiammabilita’ (°C) ISO 2592 250 230 230 230<br />
Densita’ relativa a 25 °C EN ISO 3838 0,94-1 0,94-1 0,94-1 0,94-1<br />
Colore (soluzione <strong>di</strong> xylene 10%) massimo ASTM D 1500 5,5 5,5 5,5 6<br />
Resistenza all’indurimento: Rolling Thin Film Oven Test a 163 àC (EN 12607-1)<br />
Per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> massa (%) EN 12607-1 0,14÷0,20<br />
Penetrazione residua EN 1426 90÷95<br />
ART. 70 - TAPPETI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO<br />
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a) Struttura del rivestimento. Il tappeto sarà costituito da un manto sottile <strong>di</strong> conglomerato bituminoso formato e<br />
posto in opera su massicciata bituminata come si specifica in seguito.<br />
b) Formazione del conglomerato bituminoso.<br />
Aggregato grosso. L’aggregato grosso da impiegare per la formazione del conglomerato sarà costituito da<br />
graniglia ottenuta da frantumazione della pezzatura da mm 210 per una percentuale in peso 60%.<br />
Aggregato fine. L’aggregato fine da impiegare per la formazione del conglomerato dovrà essere costituito da<br />
sabbia <strong>di</strong> frantoio o sabbia <strong>di</strong> fiume, essenzialmente silicee e vive, pulite e praticamente esenti da argilla, terriccio,<br />
polvere, e da altre materie estranee per una percentuale in peso del 34%.<br />
Ad<strong>di</strong>ttivo (filler). L’ad<strong>di</strong>tivo minerale da usarsi per il conglomerato sarà costituito da calce idraulica e da polvere <strong>di</strong><br />
rocce calcaree finemente macinate per una percentuale in peso del 6%.<br />
Bitume. Il bitume da usare per la formazione del conglomerato sarà del tipo penn. 80/100 per una percentuale in<br />
peso del 6%.<br />
Emulsione <strong>di</strong> bitume. L’emulsione da impiegarsi per trattamento preliminare della massicciata dovrà essere del<br />
tipo al 50% <strong>di</strong> bitume nella misura <strong>di</strong> kg 0.700 al mq.<br />
c) Confezione del conglomerato bituminoso. L’aggregato dovrà essere riscaldato con essiccatore del tipo a tamburo<br />
munito <strong>di</strong> ventilatore, essere portato alla temperatura <strong>di</strong> almeno 120 °C senza superare i 150 °C.<br />
Alla formazione del conglomerato l’impresa dovrà provvedere con una impastatrice meccanica del tipo adatto ed<br />
approvato dalla <strong>di</strong>rezione lavori la quale consenta la dosatura a peso con bilance munite <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> quadranti <strong>di</strong> tutti i<br />
componenti e assicuri la regolarità e uniformità degli impasti, dovrà inoltre essere munito <strong>di</strong> termometri per il controllo<br />
delle temperature.<br />
ART. 71 - TAPPETI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DRENANTE<br />
Il conglomerato bituminoso <strong>di</strong> tipo drenante, per strati <strong>di</strong> usura, sara’ costituito da una miscela <strong>di</strong> pietrischetti<br />
frantumati <strong>di</strong> 1’ Cat. (coeff. levigabilità CLA>0.44; per<strong>di</strong>ta Los Angeles-CNR.BU.34/73 < 20%); sabbie granite<br />
(equivalente in sabbia sulla miscela CNR.BU.27/72 > 70) e bitume <strong>di</strong> tipo E od F in quantità tra il 5 ed il 6% del peso<br />
degli aggregati. Il conglomerato potrà <strong>di</strong>sporsi lungo fusi <strong>di</strong>fferenziati con passante totale dal crivello 20 al 10 a<br />
seconda delle caratteristiche <strong>di</strong> drenabilità desiderate, secondo le prescrizioni <strong>di</strong> contratto e della D.L.<br />
Di massima il fuso ad eccellente drenaggio avrà percentuale <strong>di</strong> vuoti dal 16 al 18%, mentre gli altri fusi dal 14 al 16%.<br />
La stabilità Marshall (prova CNR.BU 30/73) sarà non inferiore a 500 kg per il conglomerato a massima permeabilità e<br />
600 per quelli a maggiore resistenza.<br />
Il valore della rigidezza Marshall (rapporto tra la stabilità in kg e lo scorrimento in mm) dovrà essere > 200 per il fuso<br />
a massima permeabilità e 250 per gli altri. La resistenza a trazione in<strong>di</strong>retta dovrà essere compresa tra 0,7 a 1,1<br />
N/mmq a 10 ‘C e tra 0,12 e 0,2 N/mmq a 40 ‘C.<br />
Il conglomerato dovra essere confezionato con bitumi al 2% LDPE + 6% SBS-R.<br />
ART. 72 - MATERIALI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO<br />
a) Elementi in genere prefabbricati in calcestruzzo<br />
I manufatti saranno realizzati con calcestruzzo cementizio vibrato, gettato in speciali casseforme multiple o me<strong>di</strong>ante<br />
appositi macchinari, in modo che la superficie in vista o esposta agli agenti atmosferici sia particolarmente liscia ed<br />
esente da qualsiasi <strong>di</strong>fetto, con Rck non inferiore a 300 Kg/cmq, stagionati in appositi ambienti e trasportati in<br />
cantiere in confezioni.<br />
b) Pozzetti <strong>di</strong> ispezione e <strong>di</strong> raccolta delle acque bianche e piovane<br />
Saranno in cemento armato del tipo triforo, a più scomparti e con sifone interno, delle <strong>di</strong>mensioni specifiche alle<br />
relative voci <strong>di</strong> elenco prezzi.<br />
La posizione ed il <strong>di</strong>ametro dei fori per l’innesto dei fognoli saranno stabiliti dalla <strong>di</strong>rezione lavori, secondo le varie<br />
con<strong>di</strong>zioni d’impiego.<br />
I pozzetti dovranno essere forniti perfettamente lisci e stagionati privi <strong>di</strong> cavillature, fen<strong>di</strong>ture, scheggiature o <strong>di</strong> altri<br />
<strong>di</strong>fetti. Dovranno essere confezionati come segue:<br />
• Sabbia lapillosa e ghiaietto fino a mm 10: mc 1.000;<br />
• Cemento: kg 450;<br />
• Acqua: Iitri 110 circa;<br />
• eventuale prodotto impermeabilizzante (tipo Sansus, Barra, o simili), nelle quantità che in<strong>di</strong>cherà la <strong>di</strong>rezione<br />
lavori per rendere completamente impermeabili le pareti dei pozzetti.<br />
L’armatura sarà eseguita con ton<strong>di</strong>no da cm 6 e sarà costituita da quattro barre sagomate ad U ed uncinate agli<br />
estremi, passanti per il fondo e da quattro cerchiature orizzontali delle quali due nella parte superiore e che<br />
raccolgano le uncinature delle quattro barre ad U, una metà pozzetto, ed una nella parte inferiore del pozzetto.<br />
c) Cordonata in calcestruzzo<br />
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Saranno costituite in conglomerato cementizio armato con quattro ton<strong>di</strong>ni in ferro longitu<strong>di</strong>nale del ø6 e staffe<br />
trasversali del ø4. L’impasto sarà costituito da ghiaietto vagliato e lavato e pietrischetto <strong>di</strong> frantoio dello spessore fra<br />
mm 5 e mm 10 nella quantità <strong>di</strong> mc 0,800, <strong>di</strong> sabbia granita e lapillosa <strong>di</strong> fiume, esente da tracce <strong>di</strong> fango o altre<br />
impurità e q 3.5 <strong>di</strong> cemento normale.<br />
Le cordonate saranno formate da elementi retti e curvi o comunque sagomati e avranno una sezione minima <strong>di</strong> cmq<br />
300 con spigolo superiore esterno smussato.<br />
Ogni singolo elemento dovrà essere costruito a perfetta regola d’arte per non presentare quin<strong>di</strong> alcun <strong>di</strong>fetto. La<br />
<strong>di</strong>rezione lavori si riserva la facoltà <strong>di</strong> non accettare quegli elementi che fossero comunque <strong>di</strong>fettosi.<br />
Ogni elemento dovra’ essere posto in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto <strong>di</strong> calcestruzzo a q.li 2,00<br />
<strong>di</strong> cemento normale <strong>di</strong> spessore non inferiore a cm. 10 (<strong>di</strong>eci).<br />
Tutti gli obblighi e oneri soprain<strong>di</strong>cati, compreso il massetto <strong>di</strong> posa, sono compresi e compensati nel prezzo <strong>di</strong> elenco<br />
relativo alla fornitura e posa in opera <strong>di</strong> cordonate.<br />
d) Masselli forati prefabbricati in calcestruzzo per grigliati erbosi<br />
Gli elementi saranno costruiti in calcestruzzo vibrato tipo e avranno superficie <strong>di</strong> circa 0,25 mq e spessore <strong>di</strong> progetto,<br />
salvo <strong>di</strong>versa prescrizione della Direzione dei lavori. Potranno essere richiesti pezzi speciali <strong>di</strong> cui la gamma dovrà<br />
essere dotata per le particolari esigenze <strong>di</strong> conformazione. Le cavità saranno colmate con l’introduzione <strong>di</strong> terra<br />
vegetale e seminate con specie erbacee idonee.<br />
Gli elementi dovranno rispendere alle seguenti caratteristiche tecniche in<strong>di</strong>canti i requisiti minimi per l’accettazione:<br />
- Resistenza a compressione: > o = 60 N/mmq;<br />
- Assorbimento: < o = 12% in vlume;<br />
- Densita’: > o = 2,20 Kg/dm3;<br />
- Resistenza ai cloruti: 0,5 mg/mmq (per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> peso);<br />
- Norme <strong>di</strong> rieferimento e limiti <strong>di</strong> accezzione conformi alla norma UNI 9065 Parti I, <strong>II</strong> e<strong>II</strong>I e alla norma prEN<br />
1338;<br />
- Superficie erbosa drenante: 35%-60%.<br />
ART. 73 - TUBI DL CLORURO DL POLIVINILE<br />
I tubi <strong>di</strong> cloruro <strong>di</strong> polivinile dovranno corrispondere per generalità, tipi, caratteristiche e meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> prova alle norme<br />
U.N.I. 7447-75 tipo 303 e U.N.I. 7448-75; la <strong>di</strong>rezione dei lavori, prima dell’accettazione definitiva, ha facilità <strong>di</strong><br />
sottoporre presso laboratori qualificati e riconosciuti i relativi provini per accertare o meno la loro rispondenza alle<br />
accennate norme.<br />
I tubi suddetti dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme U.N.I. 7448-75, ed inoltre dovranno essere<br />
muniti del “marchio <strong>di</strong> conformità” l.l.P. n. 103 U.N.I. 312.<br />
Il Direttore dei lavori potrà prelevare a suo insindacabile giu<strong>di</strong>zio dei campioni da sottoporre a prove, a cure e spese<br />
dell’Appaltatore, e qualora i risultati non fossero rispondenti a quelli richiesti, l’Appaltatore sarà costretto alla completa<br />
sostituzione della fornitura, ancorché’ messa in opera, e al risarcimento dei danni <strong>di</strong>retti ed in<strong>di</strong>retti.<br />
I Tubi in PVC per fognature serie SN 2 sarranno <strong>di</strong> tipo estruso con miscela a base <strong>di</strong> policloruro <strong>di</strong> vinile non<br />
plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401-1, tipo SN 2 per traffico<br />
leggero, con marchio <strong>di</strong> conformità <strong>di</strong> prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e<br />
accre<strong>di</strong>tato Sincert, con giunto del tipo a bicchiere completo <strong>di</strong> anello elastomerico<br />
ART. 74 - SEGNALETICA<br />
Tutta la segnaletica dovrà essere rigorosamente conforme ai tipi, <strong>di</strong>mensioni, colori, composizione grafica, simbologia<br />
e misure prescritte dal Nuovo Co<strong>di</strong>ce della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ed al Regolamento <strong>di</strong> attuazione<br />
D.P.R. 16 <strong>di</strong>cembre 1992, n.495, mo<strong>di</strong>ficato dal D.P.R. 610 del 16/09/1996. L’appaltatore dovrà presentare<br />
all’Amministrazione appaltante:<br />
1) copia della Certificazione <strong>di</strong> Conformità del Prodotto rilasciata da un organismo <strong>di</strong> certificazione accre<strong>di</strong>tato ai sensi<br />
della norma EN 45014;<br />
2) Qualora l’appaltatore non sia <strong>di</strong>rettamente produttrice <strong>di</strong> segnaletica verticale e complementare dovrà fornire alla<br />
D.L., oltre alla documentazione <strong>di</strong> cui sopra, gli estremi della <strong>di</strong>tta fornitrice, specificandone la ragione sociale e<br />
producendo relativa copia della Certificazione Italiana dei Sistemi <strong>di</strong> Qualità Aziendali e gli estremi dell’autorizzazione<br />
ministeriale a produrre segnaletica stradale <strong>di</strong> cui la <strong>di</strong>tta stessa deve essere obbligatoriamente in possesso;<br />
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3) Copia dei certificati attestanti la conformità delle pellicole retroriflettenti ai requisiti del Disciplinare tecnico<br />
approvato con D.M. del 31/03/1995 in<strong>di</strong>cando altresì i fornitori <strong>di</strong> fiducia delle pellicole <strong>di</strong> che trattasi e gli estremi<br />
delle certificazioni <strong>di</strong> qualità rilasciate dagli enti competenti a detti fornitori;<br />
4) Rapporti <strong>di</strong> prova (per le sole pellicole <strong>di</strong> classe 2 speciale);<br />
5) Copia del Certificato <strong>di</strong> Omologazione rilasciato dal Ministero dei LL.PP., ove previsto.<br />
a) Segnaletica orizzontale<br />
CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DELLE VERNICI SPARTITRAFFICO<br />
La vernice deve essere realizzata con veicolo oleo-resinoso e resine sintetiche composte da pigmenti, cariche e perline<br />
<strong>di</strong> elevata qualità, in percentuali tali da assicurare un ottimo risultato su strada.<br />
Le caratteristiche della vernice devono essere in tutto rispondenti a quanto <strong>di</strong>sposto dalle specifiche leggi esistenti in<br />
materia dal Ministero dell’Industria e Commertcio relative all’uso <strong>di</strong> solventi.<br />
L’ottima qualità dei componenti devono garantire una elevata elasticità ed un perfetto ancoraggio al manto stradale<br />
ed assicurano pertanto una lunga resistenza all’usura ed una completa inalterabilità del colore della luce.<br />
La resistenza all’abrasione deve essere elevatissima, deve essere assicurata grande aderenza sia su strade asfaltate,<br />
sia su porfido.<br />
La vernice deve consentire l’apertura al traffico dopo un periodo compreso tra 30 e 45 minuti.<br />
Dopo l’essiccazione la pittura bianca deve presentare un tono <strong>di</strong> colore bianco molto puro, senza sfumature grigie o<br />
gialle, la pittura gialla un tono <strong>di</strong> colore giallo me<strong>di</strong>o cromo.<br />
La resa per una nuova applicazione, secondo il tipo <strong>di</strong> manto stradale e le con<strong>di</strong>zioni ambientali, potrà variare tra un<br />
minimo <strong>di</strong> 1,2 ed un massimo <strong>di</strong> 1,5 mq/kg <strong>di</strong> prodotto non <strong>di</strong>luito.<br />
CARATTERISTICHE DELLA VERNICE<br />
La vernice deve essere rispondente alle normative <strong>di</strong> legge in vigore, con particolare riferimento al Nuovo Co<strong>di</strong>ce della<br />
Strada ed al relativo Regolamento <strong>di</strong> esecuzione.<br />
Tutte le vernici, bianche e gialle, da impiegaresi per le segnalazioni stradali orizzontali devono essere del tipo<br />
“rifrangente premiscelato” e devono contenere sfere <strong>di</strong> vetro mescolate durante il processo <strong>di</strong> fabbricazione e devono<br />
essere atte all’applicazione in maniera uniforme e stabile sui consueti tipi <strong>di</strong> pavimentazione stradale in conglomerato<br />
bituminoso.<br />
Le sfere rifrangenti devono essere trasparenti, prive <strong>di</strong> lattiginosità e almeno per il 90% del peso totale devono avere<br />
forma sferica con esclusione <strong>di</strong> elementi ovali o saldati insieme.<br />
L’in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> rifrazione delle sfere non deve essere inferiore all’1.50 usando per la determinazione il metodo<br />
dell’immissione con luce prolungata <strong>di</strong> soluzione acida tamponata a hp5+5.5 o <strong>di</strong> suluzioni normali <strong>di</strong> cloruro <strong>di</strong> calcio<br />
o <strong>di</strong> so<strong>di</strong>o.<br />
La percentuale in peso delle sfere contenute in ogni kg. <strong>di</strong> vernice premiscelata deve essere compreso fra il 30% ed il<br />
40%. Le sfere <strong>di</strong> vetro (premiscelate) devono sod<strong>di</strong>sfare complessivamente le seguenti caratteristiche <strong>di</strong><br />
granulometria:<br />
SETACCIO A.A.S.T.M. PERCENTUALE IN PESO<br />
Per linee passanti per il setaccio nr. 70 100%<br />
Per linee passanti per il setaccio nr. 140 15*55%<br />
Per linee passanti per il setaccio n. 230 0+10%<br />
Il <strong>di</strong>luente va aggiunto fino al massimo del 10% in peso. Il tempo <strong>di</strong> essiccazione su strada non è superiore a 45<br />
minuti.<br />
La vernice deve avere una viscosità compresa fra i 70 e 90 (ASTMD-562) unità Kreb, misurata allo Stomer Viscosimiter<br />
a 25°C.<br />
La vernice deve resistere all’azione <strong>di</strong> lubrificanti e carburanti <strong>di</strong> ogni tipo e deve risultare insolubile ed inattaccabile<br />
alla loro azione.<br />
La vernice deve essere tale da aderire tenacemente a tutte le superifici sulle quali saranno applicate senza danno delle<br />
stesse, deve avere una buon resistenza all’usura sia in conseguenza del traffico che degli agenti atmosferici e deve<br />
mantenere una visibilità perfetta, sia <strong>di</strong> giorno che <strong>di</strong> notte.<br />
Nella vernice bianca il titolo <strong>di</strong> biossido <strong>di</strong> tatanio presente non deve essere inferiore al 12% del peso mentre, nella<br />
vernice gialla, il titolo <strong>di</strong> cromato <strong>di</strong> piombo non deve essere inferiore all’8% del peso.<br />
SCHEDA TECNICA PITTURA SPARTITRAFFICO BIANCA RIFRANGENTE:<br />
Aspetto: Il campione deve presentarsi omogeneo,<br />
esente da grumi e da pellicola<br />
Pigmento e cariche: 40,5%<br />
Legante: 11,6%<br />
Residuo secco a 105 C: 82,3%<br />
Diluizione: 4-6%<br />
Potere coprente teorico a 380 micron umi<strong>di</strong>: 1,47 mq/kg<br />
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Peso specifico a 23°C: 1,79kg/dm3<br />
Viscosità a 23°C: 95,0 K.U.<br />
Tempo <strong>di</strong> essiccazione su 380 micron umi<strong>di</strong>: 10’<br />
Titanio biossido sul totale detratte le perline: 14%<br />
Perline <strong>di</strong> vetro: 31,7%<br />
In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> rifrazione delle perline: 1,5%<br />
Stoccaggio: lo stoccaggio è garantito superiore ai sei<br />
mesi in con<strong>di</strong>zioni ambientali normali.<br />
Durata minima garantita: 8 mesi se applicata a regola d’arte,<br />
soprattutto su manto stradale<br />
perfettamente asciutto<br />
PITTURA SPARTITRAFFICO GI ALLA e AZZURRA (BLU) RIFRANGENTE:<br />
La pittura spartitraffico gialla rifrangente deve rispondere a tutte le caratteristiche della bianca; la pigmentazione<br />
impiegata per la colorazione non dovra’ compromettere le caratteristiche e gli effetti della rifrangenza prescritta per<br />
legge.<br />
SCHEDA TECNICA DILUENTE:<br />
Il solvente per le vernici è del tipo derivato da prodotti rettificati dalla <strong>di</strong>stillazione del petrolio ed è rispondente alla<br />
legge nr. 245 del 5 maggio 1963 in quanto è privo <strong>di</strong> benzolo ed ha una percentuale <strong>di</strong> componenti (tuololo-xilolo) del<br />
44% e quin<strong>di</strong> inferiore alla percentuale massima del 45% ammessa dalla suddetta legge.<br />
b) Segnaletica verticale<br />
Il materiale occorrente per la produzione dei segnali e dei sostegni formanti oggetto del presente Capitolato,<br />
qualunque sia la loro provenienza, dovranno essere della migliore qualità nelle rispettive loro specie e si intendono<br />
accettati solo quando, a giu<strong>di</strong>zio insindacabile della Direzione dei Lavori, saranno riconosciuti conformi alle prescrizioni<br />
contenute nel presente Capitolato.<br />
Salvo speciali prescrizioni tutti i materiali forniti dovranno provenire da fabbriche, stabilimenti, depositi, ecc. scelti a<br />
cura dell’appaltatore, il quale non potrà quin<strong>di</strong> accampare eccezione alcuna qualora, in corso <strong>di</strong> fornitura dalle<br />
fabbriche e dagli stabilimenti prescelti, i materiali non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a<br />
mancare ed essa fosse quin<strong>di</strong> obbligata a ricorrere a <strong>di</strong>verse provenienze intendendosi che anche in tali casi<br />
resteranno invariati i prezzi unitari stabiliti in elenco, come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualità dei<br />
singoli materiali.<br />
Ai sensi della Circolare del Ministero LL.PP. n. 2823 del 30.11.1993, tutti i cartelli stradali forniti dovranno essere<br />
prodotti da <strong>di</strong>tte autorizzate.<br />
1) Parti metalliche<br />
Tutti i segnali dovranno essere rigorosamente conformi ai tipi, alle <strong>di</strong>mensioni ed alle misure prescritte dal<br />
Regolamento <strong>di</strong> esecuzione del Nuovo Co<strong>di</strong>ce della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n° 495, nonché al<br />
<strong>di</strong>sciplinare tecnico "livelli <strong>di</strong> qualità delle pellicole retroriflettenti" contenuto nel D.M. del 23.06.1990 e alle successive<br />
circolari ministeriali; i segnali saranno costruiti in lamiera <strong>di</strong> alluminio semicrudo <strong>di</strong> prima scelta dello spessore non<br />
inferiore a 25/10 <strong>di</strong> mm. La lamiera <strong>di</strong> alluminio dovrà essere resa scabra me<strong>di</strong>ante carteggiatura e sgrassatura a<br />
fondo e quin<strong>di</strong> sottoposta a proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> FOSFO-CROMATAZIONE per immersione su tutte le superfici, o ad altro<br />
proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> pari affidabilità.<br />
A tale materiale grezzo, dopo i suddetti processi <strong>di</strong> preparazione, dovrà essere applicata a spruzzo una mano <strong>di</strong><br />
vernice <strong>di</strong> fondo anticorrosiva tipo "Wasch Primer" su entrambe le facciate del segnale; successivamente la<br />
verniciatura del retro e della scatolatura del segnale dovrà essere eseguita con mano <strong>di</strong> smalto sintetico del colore<br />
neutro-opaco a finire anteriormente con cotture a forno con temperature <strong>di</strong> circa 140 gra<strong>di</strong> centigra<strong>di</strong>.<br />
A tergo <strong>di</strong> ogni segnale dovranno essere in<strong>di</strong>cati la scritta <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Montemarciano</strong>, il marchio della Ditta che ha<br />
fabbricato il segnale, l'anno <strong>di</strong> fabbricazione e, in ottemperanza all'art. 77 comma 7 del regolamento <strong>di</strong> Attuazione del<br />
C.d.S. e a quanto <strong>di</strong>sposto dalla circolare Ministeriale LL.PP. n° 2823/94, il numero dell'autorizzazione concessa dal<br />
Ministero dei LL. PP. alla Ditta medesima per la fabbricazione dei segnali stradali. Inoltre, se il caso lo richiedesse,<br />
dovrà essere riportato, sempre sul retro del segnale, il numero dell’Or<strong>di</strong>nanza Comunale che ne impone la messa in<br />
opera.<br />
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie <strong>di</strong> cm 2 200, secondo quanto <strong>di</strong>sposto dall’art 77<br />
comma 7 del regolamento d'esecuzione (art. 39 del C.d.S.).<br />
L'ancoraggio dei segnali ai sostegni dovrà potersi realizzare me<strong>di</strong>ante attacchi speciali universali in alluminio, fissati<br />
sulla parte posteriore del segnale tramite chiodatura o saldatura senza che alla fine della lavorazione la facciata <strong>di</strong><br />
cartello, in pellicola, presenti depressioni o rilievi.<br />
Le frecce <strong>di</strong>rezionali, i preavvisi <strong>di</strong> bivio, i cartelli per i triangoli <strong>di</strong> prescrizione del <strong>di</strong>ametro <strong>di</strong> cm. 90 ed i pannelli<br />
segnaletici <strong>di</strong> curva, perché presentino la necessaria rigi<strong>di</strong>tà, dovranno essere rinforzati con traverse in lamiera <strong>di</strong><br />
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alluminio scatolato con sezione ad "U" <strong>di</strong> lunghezze corrispondenti alle <strong>di</strong>mensioni dei segnali, saldate o chiodate sul<br />
retro dei cartelli; esse dovranno portare attacchi speciali per due o più pali secondo quanto stabilito dalla Direzione<br />
lavori.<br />
Ogni segnale dovrà essere <strong>di</strong> scatolatura consistente in una piegatura a 90° del perimetro <strong>di</strong> cartelli, la cui altezza<br />
sarà variabile tra i 12 e i 25 mm. a seconda delle <strong>di</strong>mensioni del cartello stesso, così pure i <strong>di</strong>schi <strong>di</strong> qualsiasi<br />
<strong>di</strong>ametro.<br />
Le frecce <strong>di</strong>rezionali ed i preavvisi <strong>di</strong> bivio potranno essere muti o con iscrizioni. Per muti si intende che i cartelli non<br />
dovranno portare sulla facciata nessuna scritta o simbolo, pur essendo perfettamente finiti, anche nei bor<strong>di</strong> e nelle<br />
punte, in pellicola rifrangente a pezzo unico.<br />
Con iscrizioni si intendono sia le frecce <strong>di</strong>rezionali, i preavvisi, le targhe e i pannelli, perfettamente finiti con iscrizioni,<br />
simbologie ed inserti, anche a più colori.<br />
1a – Supporti segnaletici in alluminio ESTRUSO<br />
A scelta della D.L. potranno essere impiegati, per i segnali <strong>di</strong> in<strong>di</strong>cazione (frecce, preavvisi), supporti realizzati con<br />
profili in lega <strong>di</strong> alluminio anticorrosione, ottenuti per estrusione. Detti profili, aventi altezza cm. 20, cm. 25, cm. 30,<br />
dovranno avere forma, <strong>di</strong>mensioni e sagoma come dettato dalle norme del Nuovo co<strong>di</strong>ce della Strada e Regolamento<br />
<strong>di</strong> esecuzione ed attuazione, e le seguenti caratteristiche:<br />
Spessore: non inferiore a 25/10 <strong>di</strong> mm. su tutto lo sviluppo del profilo.<br />
Rinforzi: ogni elemento avrà ricavate sul retro speciali profilature ad "Omega aperto" formanti un canale continuo per<br />
tutta la lunghezza del segnale, che hanno la duplice funzione <strong>di</strong> irrigi<strong>di</strong>re ulteriormente il supporto e <strong>di</strong> consentire<br />
l'alloggiamento e lo scorrimento della bulloneria <strong>di</strong> serraglio delle staffe che in questo modo potranno essere fissate<br />
senza problemi <strong>di</strong> interasse, anche a sostegni esistenti. Le suddette profilature dovranno presentare, in<br />
corrispondenza del punto <strong>di</strong> contatto con le staffe, una superficie piana, parallela alla faccia anteriore del supporto,<br />
che garantisca la massima aderenza tra staffa e profilo.<br />
Per ogni tipo <strong>di</strong> supporto (altezza cm. 20, cm. 25, cm. 30) la superficie piana <strong>di</strong> ogni profilatura ad omega, non dovrà<br />
essere inferiore a cm.2 per tutta la lunghezza del profilo. Per i profili da cm 25 e cm. 30 sono richieste tassativamente<br />
almeno 2 profilature ad "omega aperto".<br />
Giunzioni: ogni profilo avrà ricavate lungo i bor<strong>di</strong> superiore ed inferiore, 2 sagome ad incastro che consentano<br />
l’eventuale sovrapponibilità. Tale congiunzione, per offrire adeguate garanzie <strong>di</strong> soli<strong>di</strong>tà, dovrà avvenire me<strong>di</strong>ante<br />
l'impiego <strong>di</strong> un sufficiente numero <strong>di</strong> bulloncini in acciaio inox da fissarsi sul retro del supporto come previsto per le<br />
targhe tra<strong>di</strong>zionali dalle norme AISCAT. Inoltre, per evitare possibili fenomeni <strong>di</strong> vandalismo,tale bulloneria non dovrà<br />
risultare visibile guardando frontalmente il retro del segnale e le teste delle viti saranno del tipo cilindrico con esagono<br />
incassato.<br />
Finiture: le targhe realizzate con i profili in alluminio ESTRUSO dovranno essere sottoposte ai necessari trattamenti <strong>di</strong><br />
decappaggio al fine <strong>di</strong> consentire l'applicazione sulla faccia anteriore dei vari tipi <strong>di</strong> pellicola con le stesse modalità e<br />
garanzie delle targhe tra<strong>di</strong>zionali. Per quanto riguarda la finitura posteriore,non viene richiesto alcun trattamento<br />
particolare e neppure la verniciatura date le notevoli caratteristiche chimico-fisiche della lega anticorrosione ma<br />
soltanto il decappaggio e l'applicazione delle scritte come previsto dal presente art. 5.<br />
Chiusura laterale: Entrambi i lati verticali delle targhe modulari così realizzate dovranno essere "chiusi" da un apposito<br />
profilo a "C" che sulla faccia anteriore del segnale si sovrapponga alla finitura in pellicola e sul retro consenta il<br />
fissaggio, a mezzo <strong>di</strong> idonee staffette, alla profilatura ad omega aperto del pannello modulare. Sia il profilo a "C" che<br />
la staffetta <strong>di</strong> fissaggio saranno realizzati in alluminio estruso, dello stesso tipo impiegato per i pannelli modulari. Le<br />
targhe modulari in lega <strong>di</strong> alluminio anticorrosione dovranno inoltre consentire l'intercambiabilità <strong>di</strong> uno o più moduli<br />
danneggiati senza dover sostituire l'intero segnale e permettere <strong>di</strong> apportare variazioni sia <strong>di</strong> messaggio che <strong>di</strong><br />
formato utilizzando il supporto originale. Pertanto la larghezza dei bor<strong>di</strong> sovrapponibili superiori e inferiori <strong>di</strong> tutte le<br />
targhe e frecce in alluminio estruso dovrà essere pari a 16-17 mm.<br />
2 – Faccia anteriore<br />
Sulla faccia a vista dei supporti metallici, dopo i prescritti trattamenti previsti dal presente art. 5, dovranno essere<br />
applicate pellicole retroriflettenti a normale efficienza (Classe 1) o ad elevata efficienza (Classe 2), secondo quanto<br />
prescritto per ciascun tipo <strong>di</strong> segnale dall'articolo 79 del Regolamento d'esecuzione (art.39 C.d.s) e dal presente<br />
articolo al successivo paragrafo 3.<br />
Sui triangoli ed i <strong>di</strong>schi della segnaletica <strong>di</strong> pericolo, <strong>di</strong>vieto ed obbligo, la pellicola retroriflettente dovrà costituire un<br />
rivestimento senza soluzione <strong>di</strong> continuità <strong>di</strong> tutta la faccia utile del cartello, nome convenzionale "a pezzo unico",<br />
intendendo definire con questa denominazione un pezzo intero <strong>di</strong> pellicola, sagomato secondo la forma del segnale,<br />
stampato me<strong>di</strong>ante metodo serigrafico con speciali paste trasparenti per le parti colorate e nere opache per i simboli.<br />
La stampa dovrà essere effettuata con i prodotti ed i meto<strong>di</strong> prescritti dal fabbricante delle pellicole retroriflettenti e<br />
dovrà mantenere inalterate le proprie caratteristiche per un periodo <strong>di</strong> tempo pari a quello garantito per la durata<br />
della pellicola retro riflettente.<br />
Per quanto riguarda la segnaletica <strong>di</strong> in<strong>di</strong>cazione (frecce, preavvisi, ecc.), essa dovrà essere interamente<br />
riflettorizzata, sia per quanto concerne il fondo del cartello che per i bor<strong>di</strong>, i simboli e le iscrizioni, in modo che tutti i<br />
segnali appaiano <strong>di</strong> notte secondo lo schema <strong>di</strong> colori con il quale appaiano <strong>di</strong> giorno, in ottemperanza all'art. 79 del<br />
Regolamento d'esecuzione (art. 39 C.d.S.).<br />
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Per i segnali <strong>di</strong> in<strong>di</strong>cazione il co<strong>di</strong>ce colori, la composizione grafica, la simbologia ed i caratteri alfabetici componenti le<br />
iscrizioni, devono rispondere a quanto stabilito dagli artt. 78 e 125 del Regolamento <strong>di</strong> esecuzione (art. 39 C.d.S.).<br />
In ogni caso, l'altezza dei caratteri alfabetici componenti le iscrizioni (determinabili come dalla tabella <strong>II</strong> 16 del C.d.S.)<br />
deve essere tale da garantire una <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> leggibilità non inferiore a m. 100 ed allo scopo <strong>di</strong> mantenere un<br />
sufficiente potenziale <strong>di</strong> "bersaglio ottico" e richiamo visivo. I segnali <strong>di</strong> preavviso <strong>di</strong> bivio dovranno avere <strong>di</strong>mensioni<br />
non inferiore a 1,50x1,00 ml..<br />
I segnali da realizzare obbligatoriamente in pellicola ad elevata efficienza (Classe 2) in conformità all'articolo 79<br />
comma 12 del Regolamento d'esecuzione sono: Figg. 36, 37, 40, 48, e 52 nonché i segnali <strong>di</strong> preavviso e <strong>di</strong>rezione e<br />
le Figg. 398, 399, 400, 401, 405,406, 407, 408, 409, 410 della segnaletica temporanea <strong>di</strong> cantiere.<br />
Tutti gli altri segnali potranno essere realizzati interamente in pellicola ad elevata efficienza (Classe 2) su richiesta<br />
della Direzione lavori; varranno in caso le modalità d'esecuzione già sopra descritte relative ai segnali a pezzo unico e<br />
a quelli <strong>di</strong> in<strong>di</strong>cazione. Quando i segnali <strong>di</strong> in<strong>di</strong>cazione ed in particolare le frecce <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione siano <strong>di</strong> tipo<br />
perfettamente identico, la D.L. potrà richiedere la realizzazione della facciata anteriore interamente o parzialmente,<br />
con metodo serigrafico, e a pezzo unico, qualora valuti che il quantitativo lo giustifichi.<br />
3 – Pellicola<br />
Le pellicole retroriflettenti da usare per la fornitura oggetto del presente appalto dovranno essere esclusivamente<br />
quelle aventi le caratteristiche colorimetriche, fotometriche, tecnologiche e <strong>di</strong> durata previste dal Disciplinare Tecnico<br />
approvato dal Min. LL.PP. del 31.3.95.<br />
Le certificazioni <strong>di</strong> conformità relative alle pellicole retroriflettenti proposte devono contenere gli esiti <strong>di</strong> tutte le analisi<br />
e prove prescritte dal suddetto Disciplinare e, dalla descrizione delle stesse, dovrà risultare in modo chiaro ed<br />
inequivocabile che tutte le prove ed analisi sono state effettuate, secondo le metodologie in<strong>di</strong>cate, sui medesimi<br />
campioni per l'intero ciclo, per ambedue i tipi previsti ai punti 2-3 e 2-4 del Disciplinare Tecnico summenzionato e per<br />
tutti i colori previsti dalla Tab. 1 dello stesso. Inoltre, me<strong>di</strong>ante controlli specifici da riportare espressamente nelle<br />
certificazioni <strong>di</strong> conformità, dovrà essere comprovato che il marchio <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduazione delle pellicole retroriflettenti (<strong>di</strong><br />
Classe 1) sia effettivamente integrato con la struttura interna del materiale, inasportabile e perfettamente visibile<br />
anche dopo la prova <strong>di</strong> invecchiamento accelerato strumentale.<br />
4 – Sostegni per segnali in acciaio<br />
I sostegni saranno in ferro tubolare Diam. 48, Diam. 60 e Diam. 90 mm. zincati a caldo per immersione secondo le<br />
norme U.N.I. Lo spessore sarà <strong>di</strong>mensionato in modo da garantire la massima stabilità del gruppo segnaletico ivi<br />
apposto, anche in presenza <strong>di</strong> raffiche <strong>di</strong> vento sino alla velocità <strong>di</strong> 150 km/H. I sostegni <strong>di</strong> qualsiasi <strong>di</strong>ametro e<br />
lunghezza dovranno essere forniti completi <strong>di</strong> spinotto <strong>di</strong> ancoraggio alla base e tappo <strong>di</strong> chiusura alla sommità.<br />
5 – Staffe in lega <strong>di</strong> alluminio per il fissaggio dei sostegni<br />
Dovranno offrire le massime garanzie <strong>di</strong> durata e <strong>di</strong> inalterabilità nel tempo senza alcun intervento manutentivo. Le<br />
staffe in lega <strong>di</strong> alluminio dovranno essere adatte ai sostegni tubolari <strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro 48mm, 60mm, 90mm, o ai sostegni<br />
a "C"; la bulloneria fornita a corredo dovrà essere realizzata pure in lega <strong>di</strong> alluminio o in acciaio inox, a <strong>di</strong>screzione<br />
della D.L., per evitare fenomeni <strong>di</strong> corrosione dovuti alla corrente galvanica. Le suddette staffe dovranno essere del<br />
tipo ad "omega" o piatte con 2 bulloni. Non saranno accettate staffe in lega <strong>di</strong> alluminio del tipo ad un bullone.<br />
6 – Garanzie<br />
L’appaltatore dovrà precisare le garanzie <strong>di</strong> durata dei prodotti offerti, con in<strong>di</strong>cazione dettagliata dei parametri<br />
specifici.<br />
L’appaltatore dovrà garantire la perfetta conservazione della segnaletica verticale, sia con riferimento alla sua<br />
costruzione, sia in relazione ai materiali utilizzati, per tutto il periodo <strong>di</strong> vita utile, secondo quanto <strong>di</strong> seguito<br />
specificato:<br />
1 – Segnali in alluminio con pellicola retroriflettente:<br />
a) A normale efficienza - Classe 1<br />
Mantenimento dei valori fotometrici entro il 50% dei valori minimi prescritti dopo un periodo <strong>di</strong> 7 anni in<br />
con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> normale esposizione all'esterno.<br />
b) Ad elevata efficienza - Classe 2<br />
Mantenimento dei valori fotometrici entro l'80% dei valori minimi prescritti dopo un periodo <strong>di</strong> 10 anni in<br />
con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> normale esposizione all’esterno.<br />
2 – Le coor<strong>di</strong>nate colorimetriche dovranno essere comprese nelle zone specifiche <strong>di</strong> ciascun colore per tutto il<br />
periodo <strong>di</strong> vita utile garantita per ciascun tipo <strong>di</strong> materiale retroriflettente.<br />
3 – Entro il periodo <strong>di</strong> vita utile garantita per ciascun tipo <strong>di</strong> materiale retroriflettente non si dovranno avere sulla<br />
faccia utile rotture, <strong>di</strong>stacchi, decolorazioni o altri inconvenienti della pellicola che possono pregiu<strong>di</strong>care la funzione<br />
del segnale.<br />
4 – Le saldature ed ogni altro mezzo <strong>di</strong> giunzione fra il segnale ed i suoi elementi strutturali, attacchi e sostegni<br />
dovranno mantenersi integri ed immuni da corrosione per tutto il periodo <strong>di</strong> vita utile garantita per ciascun tipo <strong>di</strong><br />
materiale retroriflettente.<br />
Saranno pertanto effettuate, a totale cura e spesa dell’appaltatore, la sostituzione ed il ripristino integrale <strong>di</strong> tutte le<br />
forniture che abbiano a deteriorarsi, alterarsi o deformarsi per <strong>di</strong>fetto dei materiali, <strong>di</strong> lavorazione e <strong>di</strong> costruzione,<br />
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entro un periodo <strong>di</strong> 5 anni dalla data <strong>di</strong> consegna del materiale per i segnali in pellicola a normale efficienza (Classe 1)<br />
e <strong>di</strong> 7 anni per i segnali ad elevata efficienza (Classe 2).<br />
L’appaltatore è tenuto a sostituire entro 30 giorni, a propria cura e spese, tutto il materiale che, a giu<strong>di</strong>zio<br />
insindacabile della D.L. o dalle analisi e prove fatte eseguire dalla stessa, non dovesse risultare rispondente alle<br />
prescrizioni; è altresì tenuta ad accettare in qualsiasi momento eventuali sopralluoghi <strong>di</strong>sposti dalla D.L. presso i<br />
laboratori della stessa, atti ad accertare la qualità delle attrezzature e dei materiali in lavorazione usati per la fornitura.<br />
ART. 75 - TERRA DA COLTIVO – ACQUA - SEMENTI<br />
Terra <strong>di</strong> coltivo riportata<br />
L’Impresa prima <strong>di</strong> effettuare il riporto della terra <strong>di</strong> coltivo dovrà accertarne la qualità per sottoporla all’approvazione<br />
della Direzione Lavori. L’Impresa dovrà <strong>di</strong>sporre a proprie spese l’esecuzione delle analisi <strong>di</strong> laboratorio, per ogni tipo<br />
<strong>di</strong> suolo. Le analisi dovranno essere eseguite, salvo quanto <strong>di</strong>versamente <strong>di</strong>sposto dal presente Capitolato, secondo i<br />
meto<strong>di</strong> ed i parametri normalizzati <strong>di</strong> analisi del suolo, pubblicati dalla società Italiana delle Scienza del Suolo S.I.S.S.<br />
La terra <strong>di</strong> coltivo riportata dovrà essere priva <strong>di</strong> pietre, tronchi, rami, ra<strong>di</strong>ci e loro parti, che possano ostacolare le<br />
lavorazioni agronomiche del terreno dopo la posa in opera, e chimicamente neutra (pH 6,5-7).<br />
Acqua<br />
L’acqua da utilizzare per l’innaffiamento e la manutenzione, non dovrà contenere sostanze inquinanti<br />
e sali nocivi oltre i limiti <strong>di</strong> tolleranza <strong>di</strong> fitotossicità relativa.<br />
Sementi<br />
L’Impresa dovrà fornire sementi selezionate e rispondenti esattamente a genere, specie e varietà richieste, sempre<br />
nelle confezioni originali sigillate munite <strong>di</strong> certificato <strong>di</strong> identità ed autenticità con l’in<strong>di</strong>cazione del grado <strong>di</strong> purezza e<br />
<strong>di</strong> germinabilità e della data <strong>di</strong> confezionamento e <strong>di</strong> scadenza stabiliti dalle leggi vigenti.<br />
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Capo 14 - MODALITÀ Dl ESECUZIONE Dl OGNI CATEGORIA Dl LAVORO<br />
ART. 76 – NORME GENERALI<br />
In genere l’appaltatore avrà facoltà <strong>di</strong> sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente<br />
compiuti nel termine contrattuale purché, a giu<strong>di</strong>zio della Direzione dei Lavori, non riesca pregiu<strong>di</strong>zievole alla buona<br />
riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione.<br />
È cura dell’appaltatore verificare, preventivamente all’avvio dei lavori <strong>di</strong> demolizione, le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> conservazione e<br />
<strong>di</strong> stabilità dell’opera nel suo complesso, delle singole parti della stessa, e degli eventuali e<strong>di</strong>fici a<strong>di</strong>acenti all’oggetto<br />
delle lavorazioni <strong>di</strong> demolizione.<br />
È altresì in<strong>di</strong>spensabile che il documento <strong>di</strong> accettazione dell’appalto, da parte della Stazione appaltante, sia<br />
accompagnato da un programma dei lavori redatto dall’appaltatore, consultata la Direzione dei Lavori, e completo<br />
dell’in<strong>di</strong>cazione della tecnica <strong>di</strong> demolizione selezionata per ogni parte d’opera, dei mezzi tecnici impiegati, del<br />
personale addetto, delle protezioni collettive ed in<strong>di</strong>viduali pre<strong>di</strong>sposte, della successione delle fasi <strong>di</strong> lavorazione<br />
previste.<br />
In seguito all’accettazione scritta da parte della Direzione dei Lavori <strong>di</strong> tale documento <strong>di</strong> sintesi della programmazione<br />
dei lavori sarà autorizzato l’inizio lavori, previa conferma che l’appaltatore provvederà all’imme<strong>di</strong>ata sospensione dei<br />
lavori in caso <strong>di</strong> pericolo per le persone, le cose della Stazione appaltante e <strong>di</strong> terzi.<br />
Ogni lavorazione sarà affidata a cura ed onere dell’appaltatore a personale informato ed addestrato allo scopo e<br />
sensibilizzato ai pericoli ed ai rischi conseguenti alla lavorazione.<br />
L’appaltatore <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> utilizzare esclusivamente macchine ed attrezzature conformi alle <strong>di</strong>sposizioni legislative<br />
vigenti, e si incarica <strong>di</strong> far rispettare questa <strong>di</strong>sposizione capitolare anche ad operatori che per suo conto o in suo<br />
nome interferiscono con le operazioni o le lavorazioni <strong>di</strong> demolizione (trasporti, apparati movimentatori a nolo, ecc.).<br />
Sarà cura dell’appaltatore provvedere alla redazione <strong>di</strong> un piano <strong>di</strong> emergenza per le eventualità <strong>di</strong> pericolo imme<strong>di</strong>ato<br />
con l’obiettivo <strong>di</strong> proteggere gli operatori <strong>di</strong> cantiere, le cose della Stazione appaltante e <strong>di</strong> terzi, l’ambiente e i terzi<br />
non coinvolti nei lavori.<br />
In materia si fa riferimento agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76 del d.P.R. 164/56 e all’articolo 377 del d.P.R. 547/55.<br />
L’Amministrazione si riserva in ogni modo il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> stabilire l’esecuzione <strong>di</strong> un determinato lavoro entro un congruo<br />
termine perentorio o <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre l’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in<br />
relazione alle esigenze <strong>di</strong>pendenti dalla esecuzione <strong>di</strong> opere ed alla consegna delle forniture escluse dell’appalto, senza<br />
che l’appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto <strong>di</strong> richiesta <strong>di</strong> speciali compensi.<br />
Resta inteso che il modo <strong>di</strong> esecuzione delle lavorazioni oggetto dell’appalto <strong>di</strong>sciplinato dal presente capitolato dovra’<br />
rispondere, oltre alle prescrizioni che seguono, alle prescrizioni – come trascritte nell’allegato 1 del presente capitolato<br />
- desumibili dall’elenco prezzi unitari costituente base per il computo dei lavori.<br />
ART. 77 - TRACCIAMENTI<br />
Sarà cura e dovere dell’impresa, prima <strong>di</strong> iniziare ciascun lavoro, procurarsi presso la <strong>di</strong>rezione tutti i dati costruttivi, le<br />
misure e gli or<strong>di</strong>ni particolari inerenti, ed in base a tali informazioni completare il tracciamento a mezzo <strong>di</strong> picchetti,<br />
sagome e mo<strong>di</strong>ne, ecc. sottoponendolo alla <strong>di</strong>rezione lavori per il controllo; soltanto dopo l’assenso <strong>di</strong> questa potrà<br />
darsi inizio alle opere relative.<br />
Quantunque i tracciamenti siano fatti e verificati dalla <strong>di</strong>rezione dei lavori, I’impresa resterà responsabile dell’esattezza<br />
dei medesimi, e quin<strong>di</strong> sarà obbligata a demolire e rifare a sue spese quelle opere che non risultassero eseguite<br />
conformemente ai <strong>di</strong>segni <strong>di</strong> progetto ed alle prescrizioni inerenti.<br />
Saranno a carico dell’impresa le spese per rilievi, tracciamenti, verifiche e misurazioni, per i cippi <strong>di</strong> cemento ed in<br />
pietra, per materiali e mezzi d’opera, ed inoltre per il personale ed i mezzi <strong>di</strong> trasporto occorrenti, dall’inizio delle<br />
consegne fino al collaudo compiuto.<br />
ART. 78 - INTERFERENZE CON IL TRAFFICO<br />
I lavori dovranno essere eseguiti, garantendo la continuità, ove possibile, del transito pedonale, veicolare per i<br />
residenti ed il carico e scarico per gli esercizi commerciali, ed economici in genere, eventualmente presenti in zona.<br />
Pertanto i lavori potranno anche essere realizzati a settori, che dovranno essere preventivamente concordati con la<br />
D.L., con l’Amministrazione Comunale, il Comando <strong>di</strong> Polizia Municipale e con gli Enti competenti.<br />
Gli scavi dovranno essere contornati me<strong>di</strong>ante adeguati delimitazioni che garantiscano una adeguata protezione per il<br />
transito dei pedoni durante l’esecuzione dei lavori <strong>di</strong> apertura degli stessi, sia per tutto il tempo in cui questi<br />
resteranno aperti.<br />
Dovrà quin<strong>di</strong> provvedere alla segnaletica e a tutto quanto previsto dal Co<strong>di</strong>ce della Strada per garantire la sicurezza<br />
pubblica.<br />
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Tutti gli oneri <strong>di</strong>retti ed in<strong>di</strong>retti derivanti da quanto sopra in<strong>di</strong>cato, nonché dalle <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> esecuzione delle opere<br />
provocate dall’eventuale presenza concomitante del transito pedonale e veicolare s’intendono già compensati con i<br />
prezzi <strong>di</strong> Elenco senza che altro possa essere richiesto dall’Impresa.<br />
ART. 79 - AREE DI CANTIERE<br />
L’Impresa dovrà far rilevare, tratto per tratto prima dell’inizio dei lavori, i guasti esistenti, eseguendo gli accorgimenti<br />
che ritenga all’uopo necessari in <strong>di</strong>fetto sarà tenuta a lavori ultimati ad eseguire i lavori riconosciuti necessari dalla<br />
D.L. o richiesti da terzi aventi causa.<br />
Sarà a carico dell’impresa:<br />
- la formazione delle strade <strong>di</strong> accesso, la pulizia e manutenzione delle stesse, nonché <strong>di</strong> quelle che formano la<br />
sede dei lavori e delle loro pertinenze, il ripristino dello stato delle aree <strong>di</strong> qualsiasi tipo, <strong>di</strong> proprietà<br />
dell’Amministrazione comunale o <strong>di</strong> terzi, che le venga permesso <strong>di</strong> utilizzare per la realizzazione delle opere e<br />
luogo <strong>di</strong> deposito, in particolare, il ripristino lungo le strade formanti la sede dei lavori <strong>di</strong> tutte le loro<br />
pertinenze (quali cordoli, marciapie<strong>di</strong>, piazzali, aiuole, piante, tombini e pozzetti <strong>di</strong> raccolta delle acque<br />
meteoriche, ecc.) che subiscono danneggiamenti e non si siano dovute specificatamente manomettere per<br />
consentire l’esecuzione dei lavori.<br />
- la sorveglianza dei lavori, del cantiere e dei magazzini, anche se in questi vi siano depositati<br />
temporaneamente materiali <strong>di</strong> proprietà dell’Amministrazione comunale.<br />
La pulizia quoti<strong>di</strong>ana del cantiere, lo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature e quant’altro non<br />
utilizzato nelle opere. L’Impresa dovrà curare in particolar modo anche la pulizia intorno all’area <strong>di</strong> cantiere da<br />
materiali <strong>di</strong> qualsiasi genere che durante i lavori si possono essere sparsi nelle vicinanze.<br />
Qualsiasi spesa sostenuta per il trasporto dei materiali <strong>di</strong> risulta <strong>di</strong> qualsiasi natura e genere e per il loro smaltimento<br />
presso <strong>di</strong>scariche autorizzate pubbliche o private.<br />
Il completo sgombero, delle aree <strong>di</strong> cantiere a fine lavori e comunque non oltre la data del Certificato <strong>di</strong> Ultimazione<br />
dei medesimi, da qualsiasi materiale mezzo d’opera ed impianti, consegnando l’area completamente libera, pulita ed in<br />
con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> normale utilizzo.<br />
ART. 80 - DEMOLIZIONI IN GENERE<br />
Le demolizioni in genere, <strong>di</strong> qualsiasi manufatto e materiale, compreso il taglio della pavimentazione stradale, devono<br />
essere eseguite con or<strong>di</strong>ne e con le necessarie precauzioni in modo da prevenire danneggiamenti a infrastrutture,<br />
impianti, reti tecnologiche sotterranee e aeree, strutture e fabbricati esistenti in a<strong>di</strong>acenza od in vicinanza.<br />
L’impresa è quin<strong>di</strong> pienamente responsabile per tutti i danni che le demolizioni possono arrecare alle persone ed alle<br />
cose.<br />
ART. 81 - SCAVI E MOVIMENTI DI MATERIE IN GENERE<br />
Prima <strong>di</strong> dar luogo alle operazioni <strong>di</strong> scavo, necessari sia per la costruzione delle fonazioni stradali e della massicciata<br />
stradale che per la posa <strong>di</strong> tubazioni, l’appaltatore dovra’ concordare con la Direzione dei lavori la definitiva pendenza<br />
del corpo stradale e dovra’ provvedere alla successiva sagomatura riferendosi alle esistenti quote dei margini della<br />
pavimentazione stradale stradale esistente, tenendo in debita considerazione gli spessori dei materiali in progetto<br />
(misti granulometrici con legante naturale provenienti da cave, da frantumazione e da materiali <strong>di</strong> recupero -<br />
trattamenti bituminosi - manti bituminosi – pavimentazioni con masselli forati) onde assicurare che gli strati <strong>di</strong> usura<br />
delle esistenti pavimentazioni stradali e gli strati <strong>di</strong> finitura e <strong>di</strong> pavimentazione <strong>di</strong> progetto si susseguano senza<br />
soluzione <strong>di</strong> continuita’.<br />
Gli scavi dovranno essere eseguiti a regola d'arte, provvedendosi da parte dell'impresa a tutte quegli sbadacchiamenti<br />
e puntellature che risulteranno necessari onde impe<strong>di</strong>re frammenti, e ad adottare tutti quegli accorgimenti atti a<br />
facilitare lo smaltimento delle eventuali acque <strong>di</strong> infiltrazione e sorgive raccogliendole in appositi drenaggi, canaletti o<br />
tubi e guidandole al punto <strong>di</strong> scarico e <strong>di</strong> loro esaurimento.<br />
Il fondo degli scavi non dovrà presentare infossature o sporgenze rispetto al piano delle livellette generate Le sezioni<br />
normali dovranno essere conformi a quelle prescritte dalla <strong>di</strong>rezione dei lavori.<br />
Gli scavi dovranno contornarsi a resistenti sbarre <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa per la sicurezza dei pedoni e dei veicoli. Le tavole <strong>di</strong> tali<br />
parapetti dovranno mantenersi imbiancate ed essere prive <strong>di</strong> chio<strong>di</strong> sporgenti e scheggiature.<br />
I materiali provenienti dagli scavi o della demolizione e che non devono essere riutilizzati per i rinterri e per ulteriori<br />
lavori saranno portati a rifiuto nelle località in<strong>di</strong>cate dalla <strong>di</strong>rezione dei lavori.<br />
I materiali invece che debbono essere reimpiegati saranno depositati in cumuli lateralmente agli scavi o in località<br />
a<strong>di</strong>acenti ai lavori, <strong>di</strong>sponendoli in modo da recare il minimo <strong>di</strong>sturbo al traffico.<br />
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Riguardo alla lunghezza delle tratte da scavare l'impresa dovrà uniformarsi alle prescrizioni della <strong>di</strong>rezione senza che<br />
ciò possa costituire titolo a speciale compenso.<br />
Lungo le strade pubbliche <strong>di</strong> ogni genere e categoria, sia durante la esecuzione dei lavori per l'apertura degli scavi, sia<br />
per tutto il tempo in cui questi restano aperti, l'impresa dovrà adottare tutte le <strong>di</strong>sposizioni necessarie per garantire la<br />
libertà e la sicurezza del transito ai pedoni, agli animali e ai veicoli a giu<strong>di</strong>zio e <strong>di</strong>etro in<strong>di</strong>cazioni della <strong>di</strong>rezione lavori.<br />
ART. 82 - SCAVI DI SBANCAMENTO O PER LA FORMAZIONE DI CASSONETTI<br />
Per scavi <strong>di</strong> sbancamento o tagli a sezione aperta s’intendono quelli praticati al <strong>di</strong> sopra del piano orizzontale passante<br />
per il punto più depresso delle trincee o splateamenti precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato.<br />
Appartengono alla categoria degli scavi <strong>di</strong> sbancamento così generalmente definiti tutti i cosiddetti scavi <strong>di</strong><br />
splateamento o quelli per allargamento <strong>di</strong> trincee, tagli <strong>di</strong> scarpate <strong>di</strong> rilevati per costruirsi opere <strong>di</strong> sostegno, scavi per<br />
incassature d’opere d’arte, scavi <strong>di</strong> allargamento <strong>di</strong> sede stradale, ivi compresa la demolizione delle murature in<br />
pietrame e malta od a secco, eseguiti superiormente al piano orizzontale determinato come sopra.<br />
S’intendono altresì come scavi <strong>di</strong> sbancamento anche quelli necessari per la formazione dei cassonetti, delle cunette<br />
dei fossi <strong>di</strong> guar<strong>di</strong>a ecc.<br />
Nei prezzi relativi, fra l’altro, sono compresi l’onere delle demolizioni <strong>di</strong> pavimentazioni stradali e <strong>di</strong> qualsiasi genere, <strong>di</strong><br />
acciottolati, <strong>di</strong> massicciate e sottofon<strong>di</strong> stradali, <strong>di</strong> murature, sottofon<strong>di</strong>, tombini, ecc.<br />
ART. 83 - SCAVI DI FONDAZIONE O A SEZIONE OBBLIGATA E RISTRETTA<br />
Saranno spinti alla profon<strong>di</strong>tà in<strong>di</strong>cata dalla <strong>di</strong>rezione dei lavori, con pareti verticali che dovranno essere sbadacchiate<br />
ed armate per evitare franamenti nei cavi, restando a carico dell’impresa ogni danno a cose e persone che potrà<br />
verificarsi.<br />
Qualora, in considerazione della natura del terreno, I’impresa intendesse eseguire lo scavo con pareti inclinate (per<br />
<strong>di</strong>fficoltà, ovvero per l’impossibilità <strong>di</strong> costruire la chiavica in presenza <strong>di</strong> armature e sbadacchiature) dovrà sempre<br />
chiedere il permesso alla <strong>di</strong>rezione dei lavori.<br />
L’impresa è obbligata ad evacuare le acque <strong>di</strong> qualunque origine esistenti od affluenti nei cavi, ove ciò sia ritenuto<br />
necessario dalla <strong>di</strong>rezione dei lavori, ad insindacabile giu<strong>di</strong>zio, per una corretta esecuzione delle opere.<br />
Nei prezzi relativi, fra l’altro, sono compresi l’onere delle demolizioni <strong>di</strong> pavimentazioni stradali e <strong>di</strong> qualsiasi genere, <strong>di</strong><br />
acciottolati, <strong>di</strong> massicciate e sottofon<strong>di</strong> stradali, <strong>di</strong> murature, sottofon<strong>di</strong>, tombini, ecc.<br />
Per gli scavi da eseguire per la posa <strong>di</strong> tubazioni, prima <strong>di</strong> iniziare lo scavo vero e proprio si dovrà procedere al<br />
<strong>di</strong>sfacimento della pavimentazione stradale; inoltre, l’appaltatore deve rilevare la posizione <strong>di</strong> cippi o <strong>di</strong> segnali<br />
in<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> condutture sotterranee, <strong>di</strong> termini <strong>di</strong> proprietà o <strong>di</strong> segnaletica orizzontale, allo scopo <strong>di</strong> poter assicurare<br />
durante il susseguente ripristino la loro rimessa in sito con la maggior esattezza possibile.<br />
ART. 84 - POSA IN OPERA DELLE TUBAZIONI<br />
La posa in opera dei tubi dovrà avvenire previo assenso della <strong>di</strong>rezione lavori e non prima che sia ultimato lo scavo<br />
completo tra un pozzetto <strong>di</strong> visita ed il successivo.<br />
Eseguiti gli scavi in trincea, si avrà cura <strong>di</strong> regolarizzare e pigiare convenientemente il fondo su cui sarà posto in opera<br />
il letto <strong>di</strong> posa delle tubazioni formato da sabbia o ghiaietto, se in presenza <strong>di</strong> acqua, per uno spessore <strong>di</strong> cm<br />
15+1/10 del <strong>di</strong>ametro del tubo.<br />
Saranno quin<strong>di</strong> posti in opera i tubi <strong>di</strong> policloruro <strong>di</strong> vinile con le pendenze previste e la sigillatura sarà<br />
eseguita me<strong>di</strong>ante guarnizione incorporata con guarnizione elastomerica o me<strong>di</strong>ante incollaggio con<br />
collante epossi<strong>di</strong>co.<br />
Il loro allineamento secondo gli assi delle livellette <strong>di</strong> progetto sarà in<strong>di</strong>cato con filo <strong>di</strong> ferro o nylon teso tra i punti<br />
fissati dalla <strong>di</strong>rezione lavori.<br />
I tubi, saranno collocati in opera con le estremità affacciate; I’anello elastico, il cui <strong>di</strong>ametro interno sarà inferiore a<br />
quello esterno del tubo, verrà infilato, dopo adeguata pretensione, sulla testa del tubo da posare, poi, spingendo<br />
questa dentro il bicchiere del tubo già posato, si farà in modo che l’anello rotoli su se stesso fino alla posizione<br />
definitiva curando che, ad operazione ultimata, resti compresso in modo uniforme lungo il suo contorno.<br />
Non appena posate, le tubazioni saranno rinfiancate e ricoperte con calottamento <strong>di</strong> sabbia o ghiaietto, se in presenza<br />
<strong>di</strong> acqua, dello spessore minimo <strong>di</strong> cm 15+1/10 del <strong>di</strong>ametro del tubo, avendo la massima cura nel verificare che non<br />
rimangano zone vuote rinfianco tra tubo e parete dello scavo.<br />
La compattazione dovrà sempre essere eseguita con la massima attenzione e solo lateralmente al tubo, mai sulla<br />
verticale.<br />
Dovrà essere particolare cura dell'impren<strong>di</strong>tore verificare, all'atto della posa in opera delle tubazioni, che il piano <strong>di</strong><br />
posa sia omogeneo ed uniforme e che siano state accuratamente rispettate le previste pendenze, in quanto qualsiasi<br />
rottura delle tubazioni in opera come pure ogni inconveniente o ristagno nel deflusso delle acque dovuto a ce<strong>di</strong>mento<br />
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del terreno, a cattiva posa in opera delle tubazioni o a movimenti delle stesse conseguenti ai rinterri, dovrà essere<br />
riportata a completo carico dell'appaltatore.<br />
Nel corso delle operazioni <strong>di</strong> posa si avrà cura <strong>di</strong> mantenere costantemente chiuso l’ultimo tratto messo in opera<br />
me<strong>di</strong>ante un consistente tampone sferico assicurato ad una fune, o me<strong>di</strong>ante tappi pneumatici, per impe<strong>di</strong>re<br />
l’introdursi <strong>di</strong> corpi estranei nella condotta anche nel caso <strong>di</strong> allagamento del cavo.<br />
ART. 85 - RINTERRI E RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE<br />
MANOMESSA PER LA POSA DELLE TUBAZIONI<br />
I rinterri si faranno:<br />
- sulle aree non atte alla circolazione o alla sosta dei veicoli, con materiale adatto, sabbioso, ghiaioso e non<br />
argilloso, derivante dagli scavi, ponendo in opera strati orizzontali successivi <strong>di</strong> circa 30 cm. <strong>di</strong> spessore, ben<br />
costipati con adeguate attrezzature;<br />
- sulle aree atte alla circolazione e alla sosta dei veicoli, con strato <strong>di</strong> fondazione in misto cementato costituito<br />
da una miscela (inerti, acqua, cemento) <strong>di</strong> appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni<br />
delle Norme Tecniche.<br />
I singoli strati dovranno essere abbondantemente innaffiati in modo che il rinterro risulti ben costipato, e non <strong>di</strong>a<br />
luogo a ce<strong>di</strong>menti del piano viabile successivamente costruito.<br />
Qualora ugualmente avvenga un <strong>di</strong>ssesto nella pavimentazione esso dovrà venire imme<strong>di</strong>atamente riparato con il<br />
perfetto ripristino del piano viabile, e ciò a tutte cure e spese dell’impresa fino a collaudo avvenuto. Qualora il cavo da<br />
ritombare fosse attraversato da tubazioni, le stesse verranno adeguatamente sostenute con paretine o pilastrini <strong>di</strong><br />
mattoni o calcestruzzi in modo da non pregiu<strong>di</strong>carne l’integrità.<br />
I relativi oneri s’intendono compensati con i prezzi unitari dell’appalto.<br />
Il ripristino della pavimentazione in conglomerato bituminoso, dovrà essere ricostruito il sottofondo che verrà<br />
opportunamente ripulito e compresso prima della applicazione dello strato superiore <strong>di</strong> conglomerato bituminoso.<br />
In ogni caso l'applicazione dovrà essere effettuata su sottofondo asciutto in tempo asciutto e sereno.<br />
L'applicazione del conglomerato bituminoso verrà eseguita con le stesse norme prescritte per la esecuzione del<br />
trattamento <strong>di</strong> primo impianto, impiegando gli stessi materiali sia nei riguar<strong>di</strong> qualitativi, come nei riguar<strong>di</strong> quantitativi,<br />
anche in rapporto alle rispettive proporzioni tra pietrisco e bitume, sia infine nei riguar<strong>di</strong> dello stato <strong>di</strong> consistenza ad<br />
opera finita; i rifacimenti dovranno raccordarsi perfettamente alla sagoma del piano stradale.<br />
ART. 86 – PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO STRADALE<br />
Il terreno interessato dalla costruzione del corpo stradale che dovrà sopportare <strong>di</strong>rettamente o la sovrastruttura o i<br />
rilevati, verrà preparato asportando il terreno vegetale per tutta la superficie e per la profon<strong>di</strong>tà fissata dal progetto o<br />
stabilito dalla Direzione dei lavori.<br />
I piani <strong>di</strong> posa dovranno anche essere liberati da qualsiasi materiale <strong>di</strong> altra natura vegetale, quali ra<strong>di</strong>ci, cespugli,<br />
alberi.<br />
Per l’accertamento del raggiungimento delle caratteristiche particolari dei sottofon<strong>di</strong> qui appresso stabilite, agli effetti<br />
soprattutto del grado <strong>di</strong> costipamento e dell’umi<strong>di</strong>tà in posto, l’Appaltatore, in<strong>di</strong>pendentemente dai controlli che<br />
verranno eseguiti dalla Direzione dei lavori, dovrà provvedere esso a tutte le prove e determinazioni necessarie.<br />
A tal uopo dovrà quin<strong>di</strong>, a sue cure e spese, su or<strong>di</strong>ne della Direzione dei lavori, installare in cantiere un laboratorio<br />
con le occorrenti attrezzature.<br />
Le determinazioni necessarie per la caratterizzazione dei terreni ai fini della loro possibilità e modalità d’impiego,<br />
potranno preventivamente essere fatte eseguire dalla Direzione dei lavori presso un laboratorio pubblico, cioè uno dei<br />
seguenti laboratori: quelli delle Università, delle Ferrovie dello Stato o presso il laboratorio dell’A.N.A.S.<br />
Rimosso il terreno costituente lo strato vegetale, estirpate le ra<strong>di</strong>ci fino ad un metro <strong>di</strong> profon<strong>di</strong>tà sotto il piano <strong>di</strong><br />
posa e riempite le buche così costituite si procederà, su or<strong>di</strong>ne della Direzione dei lavori, ove occorrano, ai seguenti<br />
controlli:<br />
a) determinazione del peso specifico apparente del secco del terreno in sito e <strong>di</strong> quello massimo determinato in<br />
laboratorio;<br />
b) determinazione dell’umi<strong>di</strong>tà in sito in caso <strong>di</strong> presenza <strong>di</strong> terre sabbiose, ghiaiose o limose;<br />
c) determinazione dell’altezza massima delle acque sotterranee nel caso <strong>di</strong> terre limose.<br />
Per la tecnica <strong>di</strong> impiego delle terre si seguirà la norma CNR 10006.<br />
ART. 87 – COSTIPAMENTO DEL TERRENO IN SITO<br />
PER L’APPOGGIO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE<br />
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Se sul terreno deve essere appoggiata la sovrastruttura <strong>di</strong>rettamente o con l’interposizione <strong>di</strong> un rilevato <strong>di</strong> altezza<br />
minore <strong>di</strong> 50 cm, si seguiranno le seguenti norme:<br />
a) per le terre sabbiose o ghiaiose, si dovrà provvedere al costipamento del terreno per uno spessore <strong>di</strong> almeno<br />
25 cm con adatto macchinario fino ad ottenere un peso specifico apparente del secco in sito, pari almeno al 95% <strong>di</strong><br />
quello massimo ottenuto in laboratorio;<br />
b) per le terre limose, in assenza d’acqua si procederà come al precedente capo a);<br />
c) per le terre argillose si provvederà alla stabilizzazione del terreno in sito, mescolando ad esso altro idoneo, in<br />
modo da ottenere un conglomerato, a legante naturale, compatto ed impermeabile, dello spessore che verrà in<strong>di</strong>cato<br />
volta per volta e costipato fino ad ottenere un peso specifico apparente del secco pari al 95% del massimo ottenuto in<br />
laboratorio. Nel caso in cui le con<strong>di</strong>zioni idrauliche siano particolarmente cattive, il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> cui sopra sarà<br />
integrato con opportune opere <strong>di</strong> drenaggio.<br />
Se il terreno deve sopportare un rilevato <strong>di</strong> altezza maggiore <strong>di</strong> 0,50 m:<br />
a) per terre sabbiose o ghiaiose si procederà al costipamento del terreno con adatto macchinario per uno<br />
spessore <strong>di</strong> almeno 25 centimetri, fino ad ottenere un peso specifico apparente del secco pari all’85% del massimo<br />
ottenuto in laboratorio per rilevati aventi una altezza da 0,50 m a 3 m, pari all’80% per rilevati aventi una altezza<br />
superiore a 3 m;<br />
b) per le terre limose in assenza <strong>di</strong> acqua si procederà come in<strong>di</strong>cato al comma a);<br />
c) per le terre argillose si procederà analogamente a quanto in<strong>di</strong>cato al punto c) del cap. 1).<br />
In presenza <strong>di</strong> terre torbose si procederà in ogni caso alla sostituzione del terreno con altro tipo sabbioso-ghiaioso per<br />
uno spessore tale da garantire una sufficiente ripartizione del carico.<br />
Le prove <strong>di</strong> costipamento avverranno seguento la norma CNRBU 69.<br />
ART. 88 - MODIFICAZIONE DELLA UMIDITÀ IN SITO<br />
L’umi<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> costipamento non dovrà mai essere maggiore del limite <strong>di</strong> ritiro <strong>di</strong>minuito del 5%; nel caso che l’umi<strong>di</strong>tà<br />
del terreno in sito sia maggiore <strong>di</strong> questo valore, occorrerà <strong>di</strong>minuire questo valore dell’umi<strong>di</strong>tà in loco, mescolando<br />
alla terra, per lo spessore che verrà in<strong>di</strong>cato dalla Direzione dei lavori, altro materiale idoneo asciutto, o lasciando<br />
asciugare all’aria previa <strong>di</strong>sgregazione.<br />
Qualora operando nel modo suddetto l’umi<strong>di</strong>tà all’atto del costipamento, pari a quella del limite <strong>di</strong> ritiro <strong>di</strong>minuito del<br />
5%, risultasse inferiore a quella ottima ottenuta in laboratorio, dovrà provvedersi a raggiungere il prescritto peso<br />
specifico apparente aumentando il lavoro meccanico <strong>di</strong> costipamento.<br />
L’umi<strong>di</strong>tà verrà misurata secondo la norma CNR 10008.<br />
ART. 89 - FONDAZIONE IN GHIAIA O PIETRISCO E SABBIA<br />
Le fondazioni con misti <strong>di</strong> ghiaia o pietrisco e sabbia, detriti <strong>di</strong> cava frantumato, scorie siderurgiche o altro dovranno<br />
essere formate con un strato <strong>di</strong> materiale <strong>di</strong> spessore uniforme e <strong>di</strong> altezza proporzionata sia alla natura del<br />
sottofondo che alle caratteristiche del traffico. Di norma lo spessore dello strato da cilindrare non dovrà essere<br />
inferiore a 15 cm.<br />
Lo strato deve essere assestato me<strong>di</strong>ante cilindratura. Se il materiale lo richiede per scarsità <strong>di</strong> potere legante, è<br />
necessario correggerlo con terre passanti al setaccio 0,4 U.N.I., aiutandone la penetrazione me<strong>di</strong>ante leggero<br />
innaffiamento, tale che l’acqua non arrivi al sottofondo e che, per le con<strong>di</strong>zioni ambientali (pioggia, neve, gelo), non<br />
danneggi la qualità dello strato stabilizzato, il quale dovrà essere rimosso e ricostituito a cura e spese dell’Appaltatore<br />
in caso <strong>di</strong> danni <strong>di</strong> questo tipo.<br />
Le cilindrature dovranno essere condotte procedendo dai fianchi verso il centro. A lavoro finito, la superficie dovrà<br />
risultare parallela a quella prevista per il piano viabile.<br />
Le stesse norme valgono per le fondazioni costruite con materiale <strong>di</strong> risulta. Tale materiale non dovrà comprendere<br />
sostanze alterabili e che possono rigonfiare in contatto con l’acqua.<br />
ART. 90 - MASSICCIATA<br />
Prima <strong>di</strong> dar luogo alla costruzione della massicciata stradale l’appaltatore dovra’ concordare con la Direzione dei<br />
lavori la definitiva pendenza del corpo stradale e dovra’ provvedere alla successiva sagomatura riferendosi alle<br />
esistenti quote dei margini della pavimentazione stradale stradale esistente, tenendo in debita considerazione gli<br />
spessori dei materiali in progetto (misti granumetrici con legante naturale provenienti da cave, da frantumazione e da<br />
materiali <strong>di</strong> recupero - trattamenti bituminosi - manti bituminosi – pavimentazioni con masselli forati) onde assicurare<br />
che gli strati <strong>di</strong> usura delle esistenti pavimentazioni stradali e gli strati <strong>di</strong> finitura e <strong>di</strong> pavimentazione <strong>di</strong> progetto si<br />
susseguano senza soluzione <strong>di</strong> continuita’.<br />
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Le massicciate, tanto se debbono formare la definitiva carreggiata vera e propria portante il traffico dei veicoli e <strong>di</strong> per<br />
sé resistente, quanto se debbano eseguirsi per consolidamento o sostegno <strong>di</strong> pavimentazione destinate a costituire la<br />
carreggiata stessa, saranno eseguite con pietrisco o ghiaia, stabilizzati con legante naturale, aventi le <strong>di</strong>mensioni<br />
appropriate al tipo <strong>di</strong> carreggiata da formare, come in<strong>di</strong>cate nel presente capitolato, o da <strong>di</strong>mensioni<br />
convenientemente assortite a giu<strong>di</strong>zio della Direzione dei lavori.<br />
Il pietrisco sarà ottenuto con la spezzatura meccanica, curando in quest’ultimo caso <strong>di</strong> adoperare tipi <strong>di</strong> frantoi<br />
meccanici che spezzino il pietrame od i ciottoloni <strong>di</strong> elevata durezza, da impiegare per la formazione del pietrisco, in<br />
modo da evitare che si determinino fratture nell’interno dei singoli pezzi <strong>di</strong> pietrisco.<br />
La Direzione dei lavori si riserva la facoltà <strong>di</strong> fare allontanare o <strong>di</strong> allontanare, a tutte spese e cure dell’Impresa, dalla<br />
sede stradale il materiale <strong>di</strong> qualità scadente.<br />
Il materiale <strong>di</strong> massicciata, qualora non sia <strong>di</strong>versamente <strong>di</strong>sposto, verrà sparso e regolarizzato in modo che la<br />
superficie della massicciata, ad opera finita, abbia il profilo in<strong>di</strong>cato nel progetto.<br />
Tutti i materiali da impiegare per la formazione della massicciata stradale dovranno sod<strong>di</strong>sfare alle «Norme per<br />
l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli ad<strong>di</strong>tivi per costruzioni stradali» <strong>di</strong> cui<br />
al «Fascicolo n. 4» del Consiglio Nazionale delle Ricerche, e<strong>di</strong>zione 1953.<br />
Per la formazione della massicciata il materiale, dopo la misura, deve essere steso in modo regolare ed uniforme,<br />
me<strong>di</strong>ante adatti <strong>di</strong>stributori meccanici.<br />
L’altezza dello strato da cilindrare in una sola volta non deve essere superiore a 15 cm.<br />
Qualora la massicciata non debba essere cilindrata, si provvederà a dare ad essa una certa consistenza, oltre che con<br />
l’impiego <strong>di</strong> pietrisco (da 60 a 25 mm) escludendo rigorosamente le grosse pezzature, me<strong>di</strong>ante lo span<strong>di</strong>mento <strong>di</strong><br />
sabbione <strong>di</strong> aggregazione che renda possibile l’amalgama dei vari elementi sotto un traffico moderato.<br />
Per la fondazione e la massicciata si seguiranno le norme CNRBU 9, 80, 93, 95, 104.<br />
Art. 91 - AUSILIO CON SUPPORTO LASER ALLE LAVORAZIONI DI SCAVO PER LA FORMAZIONE DEI CASSONETTI<br />
STRADALI E ALLE LAVORAZIONI DI COSTRUZIONE DELLA FONDAZIONE E DELLA MASSICCIATA STRADALE<br />
Quando la <strong>di</strong>rezione lo richieda, anche se cio’ non sia contemplato dei prezzi <strong>di</strong> ellenco, l’Impresa dovra’ eseguire, e<br />
non si potra’ opporre, le necessarie lavorazioni per la costruzione del corpo stradale con l’ausilio <strong>di</strong> adeguata<br />
strumentazione laser combinata ai mezzi d’opera, a cio’ pre<strong>di</strong>sposti, utilizzati per gli scavi, per i movimenti <strong>di</strong> materi e<br />
per illivellamento e la sagomatura del corpo stradale.<br />
L’impiego <strong>di</strong> detta strumentazione potra’ essere richiesta per assicurare la costruzione dei corpi stradali con la<br />
pendenza <strong>di</strong> progetto, o <strong>di</strong>sposta dalla Direzione lavori in corso d’opera, al fine <strong>di</strong> conferire omogeneita’ alle superifici<br />
stradali <strong>di</strong> progetto e consentire la costruzione dei medesimi corpi stradali seza soluzione <strong>di</strong> continuita’.<br />
Il cui comprenso per le prestazioni richieste avverra’ con relativo prezzo unitario da concordare con i meto<strong>di</strong> consentiti<br />
dal presente capitolato.<br />
Art. 92 – CILINDRATURA DELLE MASSICCIATE<br />
Salvo quanto detto al successivo artico, per ciò che riguarda le semplici compressioni <strong>di</strong> massicciata a macadam<br />
or<strong>di</strong>nario, quando si tratti <strong>di</strong> cilindrare a fondo le stesse massicciate da conservare a macadam or<strong>di</strong>nario, o eseguite<br />
per spianamento e regolarizzazioni <strong>di</strong> piani <strong>di</strong> posa <strong>di</strong> pavimentazioni, oppure <strong>di</strong> cilindrature da eseguire per preparare<br />
la massicciata a ricevere trattamenti superficiali, rivestimenti, penetrazioni e relativo supporto, o per supporto <strong>di</strong><br />
pavimentazioni in conglomerati asfaltici bituminosi od asfaltici, in porfido ecc., si provvederà all’uopo ed in generale<br />
con rullo compressore a motore del peso non minore <strong>di</strong> 16 tonnellate.<br />
Il rullo nella sua marcia <strong>di</strong> funzionamento manterrà la velocità oraria uniforme non superiore a 3 km.<br />
Per la chiusura e rifinitura della cilindratura si impiegheranno rulli <strong>di</strong> peso non superiore a 14 tonnellate, e la loro<br />
velocità potrà essere anche superiore a quella suddetta, nei limiti delle buone norme <strong>di</strong> tecnica stradale.<br />
Il lavoro <strong>di</strong> compressione o cilindratura dovrà essere iniziato dai margini della strada e gradatamente proseguito verso<br />
la zona centrale.<br />
Il rullo dovrà essere condotto in modo che nel cilindrare una nuova zona passi sopra una striscia <strong>di</strong> almeno 20 cm<br />
della zona precedentemente cilindrata, e che nel cilindrare la prima zona marginale venga a comprimere anche una<br />
zona <strong>di</strong> banchina <strong>di</strong> almeno 20 cm <strong>di</strong> larghezza.<br />
Non si dovranno cilindrare o comprimere strati <strong>di</strong> pietrisco o ghiaia superiore a cm 12 <strong>di</strong> altezza misurati sul pietrisco<br />
soffice sparso, e quin<strong>di</strong> prima della cilindratura.<br />
Quanto alle modalità <strong>di</strong> esecuzione delle cilindrature queste vengono <strong>di</strong>stinte in 3 categorie:<br />
1° <strong>di</strong> tipo chiuso;<br />
2° <strong>di</strong> tipo parzialmente aperto;<br />
3° <strong>di</strong> tipo completamente aperto;<br />
a seconda dell’uso cui deve servire la massicciata a lavoro <strong>di</strong> cilindratura ultimato, e dei trattamenti o rivestimenti<br />
coi quali è previsto che debba essere protetta.<br />
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Qualunque sia il tipo <strong>di</strong> cilindratura, fatta eccezione delle compressioni <strong>di</strong> semplice assestamento, occorrenti per poter<br />
aprire al traffico senza <strong>di</strong>sagio del traffico stesso, almeno nel primo periodo, la strada o i tratti da conservare a<br />
macadam semplice, tutte le cilindrature in genere debbono essere eseguite in modo che la massicciata, ad opera finita<br />
e nei limiti resi possibili dal tipo cui appartiene, risulti cilindrata a fondo, in modo cioè che gli elementi che la<br />
compongono acquistino lo stato <strong>di</strong> massimo addensamento.<br />
La cilindratura <strong>di</strong> tipo chiuso dovrà essere eseguita con uso <strong>di</strong> acqua, pur tuttavia limitato, per evitare ristagni nella<br />
massicciata e rifluimento in superficie del terreno sottostante che potesse perciò essere rammollito e con impiego,<br />
durante la cilindratura, <strong>di</strong> materiale <strong>di</strong> saturazione, comunemente detto aggregante, costituito da sabbione pulito e<br />
scevro <strong>di</strong> materie terrose da scegliere fra quello con <strong>di</strong>screto potere legante, o da detrito dello stesso pietrisco, se è<br />
prescritto l’impiego del pietrisco e come è opportuno per questo tipo, purché tali detriti siano idonei allo scopo. Detto<br />
materiale col sussi<strong>di</strong>o dell’acqua e con la cilindratura prolungata in modo opportuno, ossia condotta a fondo, dovrà<br />
riempire completamente, od almeno il più che sia possibile, i vuoti che anche nello stato <strong>di</strong> massimo addensamento<br />
del pietrisco restano tra gli elementi del pietrisco stesso.<br />
Ad evitare che per eccesso <strong>di</strong> acqua si verifichino inconvenienti imme<strong>di</strong>ati o ce<strong>di</strong>menti futuri, si dovranno aprire<br />
frequenti tagli nelle banchine, creando dei canaletti <strong>di</strong> sfogo con profon<strong>di</strong>tà non inferiore allo spessore della<br />
massicciata ed eventuale sottofondo e con pendenza verso l’esterno.<br />
La cilindratura sarà protratta fino a completo costipamento col numero <strong>di</strong> passaggi occorrenti in relazione alla qualità<br />
e durezza del materiale prescritto per la massicciata, e in ogni caso non mai inferiore a 120 passate.<br />
La cilindratura <strong>di</strong> tipo semiaperto, a <strong>di</strong>fferenza del precedente, dovrà essere eseguita con le modalità seguenti:<br />
a) l’impiego <strong>di</strong> acqua dovrà essere pressoché completamente eliminato durante la cilindratura, limitandone l’uso<br />
ad un preliminare innaffiamento moderato del pietrisco prima dello span<strong>di</strong>mento e configurazione, in modo da<br />
facilitare l’assestamento dei materiali <strong>di</strong> massicciata durante le prime passate <strong>di</strong> compressore, ed a qualche<br />
leggerissimo innaffiamento in sede <strong>di</strong> cilindratura e limitatamente allo strato inferiore da cilindrare per primo (tenuto<br />
conto che normalmente la cilindratura <strong>di</strong> massicciate per strade <strong>di</strong> nuova costruzione interessa uno strato <strong>di</strong> materiale<br />
<strong>di</strong> spessore superiore ai 12 cm), e ciò laddove si verificasse qualche <strong>di</strong>fficoltà per ottenere l’assestamento suddetto. Le<br />
ultime passate <strong>di</strong> compressore, e comunque la cilindratura della zona <strong>di</strong> massicciata che si dovesse successivamente<br />
cilindrare al <strong>di</strong>sopra della zona suddetta <strong>di</strong> 12 cm, dovranno eseguirsi totalmente a secco;<br />
b) il materiale <strong>di</strong> saturazione da impiegare dovrà essere della stessa natura, essenzialmente arida e<br />
preferibilmente silicea, nonché almeno della stessa durezza, del materiale durissimo, e pure preferibilmente siliceo,<br />
che verrà prescritto ed impiegato per le massicciate da proteggere coi trattamenti superficiali e rivestimenti suddetti.<br />
Si potrà anche impiegare materiale detritico ben pulito proveniente dallo stesso pietrisco formante la massicciata (se è<br />
previsto impiego <strong>di</strong> pietrisco), oppure graniglia e pietrischino, sempre dello stesso materiale.<br />
L’impiego dovrà essere regolato in modo che la saturazione dei vuoti resti limitata alla parte inferiore della massicciata<br />
e rimangano nella parte superiore per un’altezza <strong>di</strong> alcuni centimetri i vuoti naturali risultanti dopo completata la<br />
cilindratura: qualora vi sia il dubbio che per la natura o <strong>di</strong>mensione dei materiali impiegati possano rimanere in questa<br />
parte superiore vuoti eccessivamente voluminosi a danno dell’economia del successivo trattamento, si dovrà<br />
provvedere alla loro riduzione unicamente me<strong>di</strong>ante l’esecuzione dell’ultimo strato, che dovrà poi ricevere il<br />
trattamento, con opportuna mescolanza <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse <strong>di</strong>mensioni dello stesso materiale <strong>di</strong> massicciata.<br />
La cilindratura sarà eseguita col numero <strong>di</strong> passate che risulterà necessario per ottenere il più perfetto costipamento<br />
in relazione alla qualità e durezza del materiale <strong>di</strong> massicciata impiegato, ed in ogni caso con numero non minore <strong>di</strong><br />
80 passate.<br />
Il tipo <strong>di</strong> cilindratura semiaperto è quello da eseguire per le massicciate che si debbano proteggere con applicazioni <strong>di</strong><br />
una mano (<strong>di</strong> impianto) con o senza mani successive, <strong>di</strong> bitume o catrame, a caldo od a freddo, o per creare una<br />
superficie aderente a successivi rivestimenti, facendo penetrare i leganti suddetti più o meno profondamente nello<br />
strato superficiale della massicciata (trattamento in semipenetrazione).<br />
La cilindratura <strong>di</strong> tipo completamente aperto <strong>di</strong>fferisce a sua volta dagli altri sopradescritti in quanto deve essere<br />
eseguita completamente a secco e senza impiego <strong>di</strong> sorta <strong>di</strong> materiali saturanti i vuoti.<br />
La massicciata viene preparata per ricevere la penetrazione, me<strong>di</strong>ante cilindratura che non è portata subito a fondo,<br />
ma sufficiente a serrare fra loro gli elementi del pietrisco, che deve essere sempre <strong>di</strong> qualità durissima e<br />
preferibilmente siliceo, con le <strong>di</strong>mensioni appropriate, il definitivo completo costipamento viene affidato alla<br />
cilindratura, da eseguirsi successivamente alla applicazione del trattamento in penetrazione.<br />
Art. 93 - PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE DELLE MASSICCIATE CILINDRATE<br />
DA SOTTOPORRE A TRATTAMENTI SUPERFICIALI<br />
Il trattamento superficiale dovra’ essere eseguito non prima <strong>di</strong> un mese, salva <strong>di</strong>versa <strong>di</strong>sposizione della D.LL., a<br />
decorrere dall’avvenuta posa in opera del supporto (massicciata, fondazione, sottofondo, ecc.); l’esecuzione del<br />
trattamento sara’ eseguito subito dopo la preparazione della superficie eseguita come <strong>di</strong> seguito precritto.<br />
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L’applicazione sulla superficie delle massicciate cilindrate <strong>di</strong> qualsiasi rivestimento a base <strong>di</strong> leganti bituminosi,<br />
catramosi od asfaltici, richiede che tale superficie risulti rigorosamente pulita, e cioè scevra in modo assoluto <strong>di</strong><br />
polvere e fango, in modo da mostrare a nudo il mosaico dei pezzi <strong>di</strong> pietrisco.<br />
Ove quin<strong>di</strong> la ripulitura della superficie della massicciata non sia già stata conseguita attraverso un accurato<br />
preventivo lavaggio del materiale costituente lo strato superiore, da eseguirsi imme<strong>di</strong>atamente prima dello<br />
span<strong>di</strong>mento e della compressione meccanica, la pulitura si potrà iniziare con scopatrici meccaniche, cui farà seguito<br />
la scopatura a mano con lunghe scope flessibili. L’eliminazione dell’ultima polvere si dovrà fare <strong>di</strong> norma con acqua<br />
sotto pressione, salvo che la Direzione dei lavori consenta l’uso <strong>di</strong> soffiatrici che eliminino la polvere dagli interstizi<br />
della massicciata.<br />
Sarà <strong>di</strong> norma prescritto il lavaggio quando, in relazione al tipo speciale <strong>di</strong> trattamento stabilito per la massicciata, il<br />
costipamento <strong>di</strong> quest’ultima superficie sia tale da escludere che essa possa essere sconvolta dalla azione del getto<br />
d’acqua sotto pressione, e si impieghino, per il trattamento superficiale, emulsioni.<br />
Per leganti a caldo, per altro, il lavaggio sarà consentito solo nei perio<strong>di</strong> estivi; e sarà comunque escluso quando le<br />
con<strong>di</strong>zioni climatiche siano tali da non assicurare il pronto asciugamento della massicciata che possa essere richiesto<br />
dal tipo <strong>di</strong> trattamento o rivestimento da eseguire sulla massicciata medesima, in modo da tener conto della necessità<br />
<strong>di</strong> avere, per quei trattamenti a caldo con bitume o catrame che lo esigono, una massicciata perfettamente asciutta.<br />
Art. 94 - EVENTUALE DELIMITAZIONE E PROTEZIONE<br />
DEI MARGINI DEI TRATTAMENTI BITUMINOSI<br />
Nella prima esecuzione dei trattamenti protetti a base <strong>di</strong> leganti quando la <strong>di</strong>rezione dei lavori lo richieda, anche se ciò<br />
non sia contemplato nel prezzo <strong>di</strong> elenco, l’Impresa dovrà provvedere alla loro delimitazione lungo i margini con un<br />
bordo <strong>di</strong> pietrischetto bitumato della sezione <strong>di</strong> cm 5 x 8, il cui comprenso avverra’ con relativo prezzo unitario da<br />
concordare con i meto<strong>di</strong> consentiti dal presente capitolato.<br />
A tale scopo, prima <strong>di</strong> effettuare la pulitura della superficie della massicciata cilindrata che precede la prima<br />
applicazione <strong>di</strong> leganti, verrà, col piccone, praticato un solco longitu<strong>di</strong>nale, lungo il margine della massicciata stessa,<br />
della profon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> circa 5 cm e della larghezza <strong>di</strong> circa cm 8.<br />
Ultimata la ripulitura, ed asportate le materie che avessero, eventualmente ostruito il solco, si delimiterà quest’ultimo,<br />
in aderenza al margine della massicciata, il vano che dovrà riempirsi con pietrischetto bitumato, me<strong>di</strong>ante regoli aventi<br />
la faccia minore verticale e sufficientemente sporgenti dal suolo, i quali saranno esattamente collocati in modo da<br />
profilare nettamente il bordo interno verso l’asse stradale.<br />
Riempito quin<strong>di</strong> il vano con pietrischetto bitumato, si procederà ad una accurata battitura <strong>di</strong> quest’ultimo me<strong>di</strong>ante<br />
sottili pestelli metallici <strong>di</strong> adatta forma, configurando nettamente la superficie superiore del cordolo all’altezza <strong>di</strong> quella<br />
della contigua massicciata.<br />
Si procederà poscia al previsto trattamento <strong>di</strong> prima applicazione, coprendo anche la superficie del cordolo, dopo <strong>di</strong><br />
che, e successivamente, con le norme <strong>di</strong> cui in appresso relative ai vari trattamenti, si provvederà allo spargimento <strong>di</strong><br />
graniglia ed alla successiva bitumatura.<br />
La rimozione dei regoli <strong>di</strong> contenimento del bordo non verrà fatta se prima quest’ultimo non abbia raggiunto una<br />
sufficiente consistenza tale da evitarne la deformazione.<br />
Prima dell’esecuzione, a rincalzo del bordo verso l’esterno, verrà adoperato il materiale detritico proveniente dalla<br />
apertura del solco.<br />
Il pietrischetto da impiegarsi per il bordo sarà preparato preferibilmente a caldo: è ammesso, peraltro, anche l’impiego<br />
<strong>di</strong> materiale preparato con emulsioni bituminose, purché la preparazione sia fatta con qualche giorno <strong>di</strong> precedenza e<br />
con le debite cure, in modo che i singoli elementi del pietrischetto risultino bene avviluppati da bitume già indurito e<br />
che la massa sia del tutto esente da materie estranee e da impurità.<br />
ART. 95 - TRATTAMENTI SUPERFICIALI ANCORATI ESEGUITI<br />
CON EMULSIONI BITUMINOSE CON LEGANTI BITUMINOSI TRASPARENTI<br />
La preparazione della superficie stradale dovrà essere effettuata come prescritto negli articoli precedenti.<br />
Subor<strong>di</strong>natamente all’iniziale span<strong>di</strong>mento dell’emulsione bituminosa da impregnazione, si dovrà curare che sia<br />
allentata la rottura dell’emulsione perché esso span<strong>di</strong>mento risulti favorito; e quin<strong>di</strong>, ove nella stagione calda la<br />
massicciata si presentasse troppo asciutta, essa dovrà essere leggermente inumi<strong>di</strong>ta.<br />
I trattamenti superficiali ancorati con emulsioni bituminose previsti in progetto, da realizzare con l'impiego <strong>di</strong><br />
emulsione bituminosa con legante TRASPARENTE, dovranno essere eseguite, in tre mani, secondo le prescritte fasi<br />
che seguono:<br />
1) con stesa <strong>di</strong> una prima mano, <strong>di</strong> emulsione bituminosa da impregnazione a lenta rottura in ragione <strong>di</strong> 2,5 kg/mq<br />
alla temperatura <strong>di</strong> 40-60 °C e <strong>di</strong> pietrischetto <strong>di</strong> pezzatura 12-18 mm in ragione <strong>di</strong> 10-15 litri/mq, data<br />
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uniformemente a mezzo <strong>di</strong> macchina combinata semovente in grado <strong>di</strong> stendere contemporaneamente sia il legante<br />
bituminoso che la graniglia <strong>di</strong> copertura, dotata <strong>di</strong> riscaldamento autonomo, <strong>di</strong> barra spruzzatrice/span<strong>di</strong>graniglia a<br />
larghezza regolabile fino ad un massimo <strong>di</strong> ml 3,00 a sezioni minime <strong>di</strong> cm 25 ed asservita <strong>di</strong> computer <strong>di</strong> bordo per il<br />
controllo e il mantenimento dei parametri <strong>di</strong> stesa anche in presenza <strong>di</strong> variazioni <strong>di</strong> velocita' <strong>di</strong> avanzamento del<br />
mezzo. Tale macchina sara' inoltre equipaggiata <strong>di</strong> carrello posteriore sterzante ad evitare possibili azioni <strong>di</strong> strappo<br />
delle sovrapposizioni nei tratti curvilinei; successiva imme<strong>di</strong>ata rullatura con rullo da 6-7 tonn;<br />
2) con stesa simultanea <strong>di</strong> una seconda mano <strong>di</strong> emulsione bituminosa al 60% <strong>di</strong> legante TRASPARENTE alla<br />
temperatura <strong>di</strong> 40-50 °C in ragione <strong>di</strong> 1,5 kg/mq e <strong>di</strong> ghiaietto tonto lavato <strong>di</strong> pezzatura 5-10 mm in ragione <strong>di</strong> 10<br />
litri/mq, stesi con le stesse modalita' operative in<strong>di</strong>cate al precedente punto 1) con successiva imme<strong>di</strong>ata rullatura;<br />
3) con stesa simultanea <strong>di</strong> una terza mano <strong>di</strong> emulsione bituminosa al 60% <strong>di</strong> legante TRASPARENTE alla temperatura<br />
<strong>di</strong> 40-50 °C in ragione <strong>di</strong> 1,5 kg/mq e <strong>di</strong> ghiaietto tonto lavato <strong>di</strong> pezzatura 5-10 mm in ragione <strong>di</strong> 6 litri/mq, stesi con<br />
le stesse modalita' operative in<strong>di</strong>cate al precedente punto 1) con successiva imme<strong>di</strong>ata rullatura finale <strong>di</strong><br />
assestamento.<br />
A scelta della D.LL., in luogo del ghiaietto tondo lavato, potra' essere impiegato, nelle stesse quantita',<br />
pietrischetto/graniglia lavato <strong>di</strong> pezzatura 8-12 mm per la seconda mano e pietrischetto/graniglia lavato <strong>di</strong> pezzatura<br />
4-8 mm per la terza mano.<br />
Per il controllo della qualità del materiale impiegato si preleveranno campioni che saranno avviati ai laboratori per le<br />
occorrenti analisi e prove.<br />
“Aperta la strada al traffico” dopo l’esecuzione delle tre mani, l’impresa dovrà provvedere perché per almeno otto<br />
giorni dal trattamento il materiale <strong>di</strong> copertura venga mantenuto su tutta la superficie, provvedendo, se del caso, ad<br />
aggiunta <strong>di</strong> pietrischetto.<br />
Dopo otto giorni si provvederà al recupero <strong>di</strong> tutto il materiale non incorporato e alla preparazione del fondo in modo<br />
da renderlo idoneo al tracciamento della segnaletica orizzontale <strong>di</strong> progetto.<br />
In<strong>di</strong>pendentemente da quanto potrà risultare dalle prove <strong>di</strong> laboratorio e dal preventivo benestare della Direzione dei<br />
lavori sulle forniture delle emulsioni, l’Impresa resta sempre contrattualmente obbligata a rifare tutte quelle<br />
applicazioni che dopo la loro esecuzione non abbiano dato sufficienti risultati e che sotto l’azione delle piogge abbiano<br />
dato segno <strong>di</strong> rammollimenti, stempramento e si siano <strong>di</strong>mostrate soggette a facili asportazioni mettendo a nudo le<br />
sottostanti massicciate.<br />
Lo spessore finito del trattamento dovra’ essere compreso tra i cm 2,50 e i cm 3,00, ovvero non inferiore a<br />
cm 2,50 se effettuato con l’impiego <strong>di</strong> ghiaetto tondo e non inferiore a cm 3,00 se effettuato con l’impiego <strong>di</strong><br />
graniglia/pietrischetto.<br />
La Direzione Lavori potra’ richiedere a sua <strong>di</strong>screzione, in corso d’opera, controlli da effettuare in sito sulla<br />
trattamento realizzato.<br />
Art. 96 - MANTI CON TAPPETI DI PIETRISCHETTO E GRANIGLIA BITUMATI A CALDO<br />
I manti a tappeto <strong>di</strong> pietrischetti e graniglia bitumati a caldo sono <strong>di</strong> regola da impiegarsi per pavimentazione <strong>di</strong> intere<br />
strade nelle quali siano previsti traffici, anche se intensi, non molto pesanti, purché si abbiano con<strong>di</strong>zioni ambientali<br />
favorevoli; così in regioni umide dovranno aversi sottofon<strong>di</strong> ben drenati e non potrà prescindersi da un trattamento<br />
superficiale <strong>di</strong> finitura che serve a correggere il loro essere conglomerati bituminosi a masse aperte. Detti manti<br />
dovranno avere pendenze trasversali piuttosto forti, con monte dell’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> un sessantesimo ed inclinazione <strong>di</strong><br />
almeno il 2,5%.<br />
I pietrischetti e le graniglie da usare dovranno essere per quanto più possibili omogenei e provenienti da rocce <strong>di</strong><br />
elevata durezza: qualora ciò non fosse possibile (materiale proveniente dalla frantumazione delle ghiaie), si dovranno<br />
adoperare quantità maggiori <strong>di</strong> legante in modo che frantumandosi alcuni elementi per effetto del traffico si possa così<br />
far fronte all’aumento <strong>di</strong> superficie dei materiali litici. Generalmente, eseguendosi due strati si adopereranno per lo<br />
strato inferiore aggregati della pezzatura da 10 a 20 mm e per quello superiore aggregati della pezzatura da 5 a 10<br />
mm. Le <strong>di</strong>mensioni massime dell’aggregato non dovranno comunque superare i due terzi dell’altezza della<br />
pavimentazione. Si richiederà sempre per i pietrischetti e le graniglie resistenza delle rocce da cui provengano non<br />
inferiore a 1250 kg/cmq, alla compressione, coefficiente <strong>di</strong> qualità (Deval) non inferiore a 12 per il pietrischetto<br />
bitumato e non inferiore a 14 per la graniglia <strong>di</strong> copertura.<br />
I bitumi soli<strong>di</strong> da impiegare per il trattamento degli aggregati avranno penetrazioni minime <strong>di</strong> 80/100 per i<br />
conglomerati <strong>di</strong> spessore <strong>di</strong> qualche centimetro: per manti sottili si useranno bitumi da 180 a 200.<br />
Con bitumi liqui<strong>di</strong> si dovrà usare ad<strong>di</strong>tivo in quantità maggiore e si adopereranno bitumi <strong>di</strong> tipi a più elevata viscosità.<br />
I quantitativi <strong>di</strong> legante per ogni mc <strong>di</strong> impasto dovranno essere almeno i seguenti:<br />
- per bitume a caldo minimo 40 kg/mc per pezzatura da 19 a 15 mm; 45 kg/ mc per pezzatura da 5 a 10 mm; 50<br />
kg/mc per pezzatura da 3 a 5 mm;<br />
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- per emulsioni bituminose rispettivamente 70, 80, 90 kg/mc per i tre tipi delle suin<strong>di</strong>cate pezzature.<br />
Ciò corrisponderà per aggregato grosso con pietrischetto pezzatura da 5 a 20 mm al 3% <strong>di</strong> bitume e per<br />
conglomerato con sola graniglia passante al setaccio n. 10 al 3,5% <strong>di</strong> bitume, con aggiunta, in entrambi i casi, <strong>di</strong><br />
ad<strong>di</strong>tivo per lo 0,3% che sale al 2% per i bitumi liqui<strong>di</strong>.<br />
I pietrischetti e le graniglie bitumati saranno preparati a caldo, con mescolatori, previo riscaldamento dei materiali litici<br />
a temperatura tra i 120 °C e i 160 °C per garantire un buon essiccamento: la dosatura dei componenti sarà fatta <strong>di</strong><br />
preferenza a peso per impasti <strong>di</strong> carattere uniforme: se verrà fatta a volume si terrà conto della variazione <strong>di</strong> volume<br />
del bitume con la temperatura (coefficiente me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> <strong>di</strong>latazione cubica 0,00065). Il bitume, in caldaie idonee non a<br />
fiamma <strong>di</strong>retta, sarà scaldato a temperatura tra 150 °C e 180 °C.<br />
I bitumi liqui<strong>di</strong> non dovranno essere scaldati oltre i 90 °C.<br />
Lo strato <strong>di</strong> pietrischetto o graniglia impastata dovrà essere posto in opera previa accurata ripulitura del piano <strong>di</strong><br />
posa. I lavori <strong>di</strong> formazione del manto così si succederanno:<br />
– spalmatura <strong>di</strong> emulsione bituminosa o bitume a caldo sulla superficie della massicciata ripulita, nella quantità<br />
necessaria ad ottenere l’ancoraggio del manto;<br />
– provvista e stesa dell’aggregato bituminato in quantità tale da dare uno spessore finito non inferiore a 2,5 cm;<br />
– cilindratura, iniziando dai bor<strong>di</strong> con rullo <strong>di</strong> almeno 5 tonnellate spruzzando le ruote d’acqua perché non aderiscano<br />
al materiale se posto in opera caldo;<br />
– spalmatura <strong>di</strong> emulsione e <strong>di</strong> bitume a caldo nella quantità necessaria per sigillare il manto e permettere<br />
l’incorporazione <strong>di</strong> parte del materiale <strong>di</strong> copertura;<br />
– copertura con graniglia e successiva rullatura.<br />
Ove si adoperino particolari macchinari per la posa del conglomerato si potrà rinunciare alle spalmature.<br />
Nella esecuzione dell’impasto e della sua posa dovrà farsi la massima cura onde evitare la formazione <strong>di</strong> ondulazioni<br />
che sarebbero motivo <strong>di</strong> richiedere il rifacimento del manto: le ondulazioni od irregolarità non dovranno essere<br />
superiori ai 5 mm misurate con asta rettilinea <strong>di</strong> 3 metri.<br />
L’appaltaotre stabilirà d’intesa con la Direzione dei lavori la quantità <strong>di</strong> emulsione per ancoraggio e sigillo. Essa<br />
provvederà alla manutenzione gratuita dalla data <strong>di</strong> ultimazione, assumendo la garanzia, per un triennio, all’infuori del<br />
collaudo.Alla fine del triennio la <strong>di</strong>minuzione <strong>di</strong> spessore del manto non potrà essere superiore a 8 mm.<br />
Posa in opera degli impasti:<br />
Si procederà ad una accurata pulizia della superficie da rivestire, me<strong>di</strong>ante energico lavaggio e ventilazione, ed alla<br />
spalmatura <strong>di</strong> uno strato continuo <strong>di</strong> legante <strong>di</strong> ancoraggio, con l’avvertenza <strong>di</strong> evitare i danni e le macchiature <strong>di</strong><br />
muri, cordonate, ecc.<br />
Imme<strong>di</strong>atamente farà seguito lo sten<strong>di</strong>mento dal conglomerato in maniera che, a lavoro ultimato, la carreggiata risulti<br />
perfettamente sagomata con i profili e le pendenze prescritte dalla <strong>di</strong>rezione dei lavori.<br />
L’applicazione dei conglomerati bituminosi verrà fatta a mezzo <strong>di</strong> macchine span<strong>di</strong>trici finitrici.<br />
Il materiale verrà <strong>di</strong>steso a temperatura non inferiore a 120°.<br />
Il conglomerato steso sara’ compresso, con rulli meccanici a rapida inversione <strong>di</strong> marcia, <strong>di</strong> peso adeguato.<br />
La rullatura comincerà ad essere condotta a manto non eccessivamente caldo, iniziando il primo passaggio con le<br />
ruote motrici; e proseguendo in modo che un passaggio si sovrapponga parzialmente all’altro, si procederà pure con<br />
passaggio in <strong>di</strong>agonale.<br />
La superficie sarà priva <strong>di</strong> ondulazione; un’asta rettilinea lunga 4 m posta su <strong>di</strong> essa avrà la faccia <strong>di</strong> contatto <strong>di</strong>stante<br />
al massimo <strong>di</strong> 5 mm e solo in qualche punto singolare dello strato.<br />
La cilindratura sarà continuata sino ad ottenere un sicuro costipamento; lo strato <strong>di</strong> usura, al termine della<br />
cilindratura, non dovrà presentare vuoti per un volume complessivo superiore al 6%.<br />
Art. 97 - MALTE CEMENTIZIE<br />
I quantitativi dei <strong>di</strong>versi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati dovranno<br />
corrispondere alle seguenti proporzioni:<br />
Malta comune:<br />
Calce comune in pasta Mc 0,45<br />
Sabbia Mc 0,90<br />
Malta semidraulica <strong>di</strong> pozzolana<br />
Calce comune in pasta Mc 0,45<br />
Sabbia Mc 0,45<br />
Pozzolana Mc 0,45<br />
Malta idraulica<br />
Calce idraulica Quantita’ dal concordare con la<br />
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D.LL.<br />
Sabbia Mc 0,90<br />
Malta idraulica <strong>di</strong> pozzolana<br />
Calce comune in pasta Mc 0,45<br />
Pozzolana Mc 0,90<br />
Malta cernentizia<br />
Agglomerante cementizio a lenta presa Quantita’ dal concordare con la<br />
D.LL.<br />
Sabbia Mc 1,00<br />
Malta cementizia (per intonaci)<br />
Agglomerante cementizio a lenta presa Quantita’ dal concordare con la<br />
D.LL.<br />
Sabbia Mc 1,00<br />
Calcestruzzo idraulico (per fondazione):<br />
Malta idraulica Mc 0,45<br />
Pietrisco o ghiaia Mc 0,90<br />
Smalto idraulico per cappe<br />
Malta idraulica Mc 0,45<br />
Pietrisco Mc 0,90<br />
Conglomerato cementizio (per fondazioni non armate)<br />
Cementi a lenta presa q 2,00<br />
Sabbia Mc 0,400<br />
Pietrisco o ghiaia Mc 0,800<br />
Conglomerato cementizio (per cunette, piazzuole, ecc.)<br />
Aggiomerante cementizio a lenta presa q 2-2,50<br />
Sabbia Mc 0,400<br />
Pietrisco o ghiaia Mc 0,800<br />
Conglomerato per calcestruzzi semplici ed armati<br />
Cemento q 3,00<br />
Sabbia Mc 0,400<br />
Pietrisco o ghiaia Mc 0,800<br />
Conglomerato cementizio per pietra artificiale (per parapetti o coronamenti <strong>di</strong> ponti,<br />
ponticelli o tombini)<br />
Agglomerante cementìzio a lenta presa q 3,50<br />
Sabbia Mc 0,400<br />
Pietrisco o ghiaia Mc 0,800<br />
Graniglia marmo nella parte vista battuta a martellina Quantita’ dal concordare con la<br />
D.LL.<br />
Conglomerato per sottofondo <strong>di</strong> pavimentazioni in cemento a doppio strato<br />
Agglomerante cementizio a lenta ripresa q 2,00<br />
Sabbia Mc 0,400<br />
Pietrisco Mc 0,800<br />
Conglomerato per lo strato <strong>di</strong> usura <strong>di</strong> pavimenti in cemento a due strati, oppure per<br />
pavimentazioni ad unico strato<br />
Cemento ad alta resistenza q 3,50<br />
Sabbia Mc 0,400<br />
Pietrisco Mc 0,800<br />
Quando la <strong>di</strong>rezione dei lavori ritenesse <strong>di</strong> variare tali proporzioni, l'appaltatore sarà obbligato ad uniformarsi alle<br />
prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni <strong>di</strong> prezzo in base alle nuove proporzioni previste. I<br />
materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi <strong>di</strong> peso determinato, dovranno ad ogni impasto<br />
essere misurati con apposite casse della capacità prescritta dalla <strong>di</strong>rezione e che l'appaltatore sarà in obbligo <strong>di</strong><br />
provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verrà effettuata la manipolazione.<br />
La calce spenta in pasta non dovrà essere misurata in fette come viene estratta con ba<strong>di</strong>le dal calcinaio, ma bensì<br />
dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente e bene unita.<br />
L'impasto dei materiali dovrà essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate, oppure a<br />
mezzo <strong>di</strong> macchine impastatrici o mescolatrici.<br />
Gli ingre<strong>di</strong>enti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio <strong>di</strong> tinta<br />
uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la minore quantità <strong>di</strong> acqua possibile ma sufficiente,<br />
rimescolando continuamente.<br />
Nella composizione <strong>di</strong> calcestruzzi con malte <strong>di</strong> calce comune od idraulica, si formerà prima l'impasto della malta con<br />
le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantità <strong>di</strong> acqua possibile, poi si <strong>di</strong>stribuirà la malta sulla ghiaia o<br />
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pietrisco e si mescolerà il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare uniformemente <strong>di</strong>stribuito nella massa ed<br />
avviluppato <strong>di</strong> malta per tutta la superficie.<br />
Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformità delle prescrizioni<br />
contenute nella legge 5-11-1971, n. 1086 e relative norme tecniche.<br />
Quando sia previsto l'impiego <strong>di</strong> acciai speciali sagomati ad alto limite elastico deve essere prescritto lo stu<strong>di</strong>o<br />
preventivo della composizione del conglomerato con esperienze <strong>di</strong> laboratorio sulla granulometria degli inerti e sul<br />
dosaggio <strong>di</strong> cemento per unità <strong>di</strong> volume del getto.<br />
Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario compatibile con una sufficiente lavorabilità dei getto e<br />
comunque non superiore allo 0,4 in peso dei cemento, essendo inclusa in detto rapporto l'acqua unita agli inerti, il cui<br />
quantitativo deve essere perio<strong>di</strong>camente controllato in cantiere.<br />
1 getti debbono essere convenientemente vibrati.<br />
Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la resistenza del<br />
conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove a compressione su cubetti prima e durante i getti.<br />
Gli impasti, sia <strong>di</strong> malta che <strong>di</strong> conglomerato, dovranno essere preparati solamente nella quantità necessaria, per<br />
l'impiego imme<strong>di</strong>ato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e per quanto è possibile in vicinanza del lavoro. 1<br />
residui d'impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, imme<strong>di</strong>ato impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad<br />
eccezione <strong>di</strong> quelli <strong>di</strong> malta formati con calce comune, che potranno essere utilizzati però nella sola stessa giornata del<br />
loro confezionamento.<br />
Art. 98 - OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO<br />
SEMPLICE OD ARMATO<br />
Nell’esecuzione <strong>di</strong> opere in calcestruzzo semplice od armato, I’Appaltatore dovrà attenersi a tutte le norme stabilite dal<br />
R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, dalla Circolare Ministero Lavori Pubblici 30 giugno 1980 n. 20244, dal D.M. 27 luglio<br />
1985, dalla legge 5 novembre 1971 n. 1086 e da quelle che potranno essere successivamente emanate anche in corso<br />
<strong>di</strong> esecuzione.<br />
I calcestruzzi saranno <strong>di</strong> norma, salvo <strong>di</strong>versa specifica prescrizione, confezionati con cemento pozzolanico tipo “325”,<br />
nel dosaggio che verrà <strong>di</strong> volta in volta in<strong>di</strong>cato dalla <strong>di</strong>rezione lavori e che dovrà riferirsi al mc <strong>di</strong> calcestruzzo<br />
costipato in opera. La curva granulometrica degli inerti sarà determinata in funzione delle caratteristiche dell’opera da<br />
eseguire in modo da ottenere impasti compatti, <strong>di</strong> elevato peso specifico e <strong>di</strong> adeguata resistenza e, se gli impasti<br />
verranno confezionati a piè d’opera, dovrà essere controllata me<strong>di</strong>ante vagliatura con stacci, <strong>di</strong> cui l’impresa dovrà<br />
essere fornita.<br />
Il rapporto acqua-cemento verrà prescritto sulla base <strong>di</strong> prove <strong>di</strong> impasto e dovrà risultare il più basso possibile,<br />
compatibilmente con una buona lavorazione della massa. Gli impasti dovranno essere eseguiti meccanicamente; solo<br />
eccezionalmente, per getti <strong>di</strong> modesta entità e per i quali non si richiedano particolari caratteristiche <strong>di</strong> resistenza, la<br />
<strong>di</strong>rezione lavori potrà autorizzare l’impasto a mano, ed in questo caso esso dovrà essere eseguito con particolare cura,<br />
con rimescolamenti successivi a secco e ad unico su tavolati o aie perfettamente puliti.<br />
Sarà altresì ammesso l’impiego <strong>di</strong> calcestruzzi, preconfezionati fuori opera; in tal caso l’Appaltatore sarà tenuto a dare<br />
comunicazione alla <strong>di</strong>rezione lavori del nominativo del produttore il quale dovrà uniformarsi nel confezionamento alle<br />
clausole-tipo per la fornitura <strong>di</strong> calcestruzzo preconfezionato elaborate dall’A.N.C.E.; la <strong>di</strong>rezione lavori avrà comunque<br />
piena facoltà <strong>di</strong> effettuare i sopralluoghi che ritenesse necessario presso il cantiere <strong>di</strong> preconfezionamento per il<br />
controllo <strong>di</strong> qualità del legante e della granulometria degli inerti.<br />
Le casseforme, tanto in legno che in acciaio, dovranno essere eseguite e montate con la massima accuratezza e<br />
risultare sufficientemente stagne alla fuoriuscita della boiacca nelle fasi <strong>di</strong> getto. La superficie del cassero, a contatto<br />
con l’impasto dovrà risultare il più possibile regolare.<br />
Il calcestruzzo sarà posto in opera in strati non maggiori <strong>di</strong> 50 cm evitando getti dall’alto che possono provocare la<br />
separazione dell’aggregato fine da quello grosso. Nelle eventuali gettate in presenza d’acqua il calcestruzzo dovrà<br />
essere versato nel fondo per strati successivi e per mezzo <strong>di</strong> cucchiaie, tramogge, casse apribili e simili, usando ogni<br />
precauzione per evitare il <strong>di</strong>lavamento del legante. La costipazione dei getti dovrà avvenire con vibratori adatti per<br />
<strong>di</strong>ametro e frequenza, ad immersione e superficiali, e tali da consentire il perfetto funzionamento e la continuità della<br />
vibrazione.<br />
In linea generale I’impresa dovrà curare il calcestruzzo anche durante la fase <strong>di</strong> maturazione, provvedendo a propria<br />
cura e spese alla protezione del conglomerato dal gelo nel caso <strong>di</strong> getti a basse temperature e mantenendo umida la<br />
superficie dei casseri in caso <strong>di</strong> temperature elevate, fatta salva la facoltà della <strong>di</strong>rezione lavori <strong>di</strong> or<strong>di</strong>narne la<br />
sospensione in caso <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni ambientali sfavorevoli.<br />
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Nelle riprese dei getti, quando inevitabili, le superfici dovranno essere accuratamente ripulite e rese scabre lungo la<br />
superficie <strong>di</strong> contatto <strong>di</strong>sponendovi, se necessario, uno strato <strong>di</strong> malta molto fluida <strong>di</strong> sabbia fine e cemento dello<br />
spessore me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> 15 mm.<br />
I gettiti dovranno risultare delle precise forme prescritte, senza ni<strong>di</strong> <strong>di</strong> ghiaia, sbavature, concavità dovute a<br />
deformazione delle casseforme e senza risalti prodotti da giunti imperfetti; in caso contrario sarà a carico dell’impresa<br />
ogni ripresa o conguaglio che si rendesse necessario per l’irregolarità delle superfici, fatta salva la facoltà della<br />
<strong>di</strong>rezione lavori <strong>di</strong> or<strong>di</strong>nare la demolizione ed il rifacimento dell’opera quando, a suo insindacabile giu<strong>di</strong>zio, i <strong>di</strong>fetti<br />
riscontrati recassero pregiu<strong>di</strong>zio estetico o statico in relazione alla natura dell’opera stessa.<br />
Tutte le opere in c.a. facenti parte dell’appalto saranno eseguite sulla base <strong>di</strong> calcoli <strong>di</strong> stabilità accompagnati dai<br />
<strong>di</strong>segni esecutivi, redatti e sottoscritti da un tecnico competente ed abilitato, che l’impresa dovrà sottoporre alla<br />
<strong>di</strong>rezione lavori per l’approvazione entro il termine che sarà stato stabilito all’atto della consegna. In nessun caso si<br />
darà luogo all’esecuzione <strong>di</strong> dette opere se gli elaborati grafici e <strong>di</strong> calcolo non saranno stati preventivamente<br />
depositati presso il competente ufficio della <strong>di</strong>rezione provinciale dei lavori pubblici. L’accettazione da parte della<br />
<strong>di</strong>rezione lavori del progetto delle opere strutturali non esonera in alcun modo l’impresa delle responsabilità derivanti<br />
per legge e per le precise pattuizioni contrattuali restando stabilito che l’Appaltatore rimane unico e completo<br />
responsabile delle opere, sia per quanto ha rapporto con la progettazione ed il calcolo, che per la loro esecuzione; <strong>di</strong><br />
conseguenza egli sarà tenuto a rispondere dei danni e degli inconvenienti che dovessero verificarsi, <strong>di</strong> qualsiasi natura<br />
ed entità essi possano risultare.<br />
Art. 99 - ARMATURE – CASSEFORME<br />
Il sistema che sarà adottato dall’Impresa dovrà garantire, a <strong>di</strong>sarmo effettuato, il rigoroso rispetto delle <strong>di</strong>mensioni e<br />
quote <strong>di</strong> progetto e la perfetta regolarità delle superfici. Il Direttore dei Lavori, a suo insindacabile giu<strong>di</strong>zio, or<strong>di</strong>nerà la<br />
demolizione ed il rifacimento a spese dell’Impresa delle strutture che, a causa delle operazioni <strong>di</strong> getto o <strong>di</strong>sarmo,<br />
dovessero risultare deformi, tanto da far temere per la soli<strong>di</strong>tà delle strutture stesse. Per il <strong>di</strong>sarmo saranno osservate<br />
le prescrizioni <strong>di</strong> cui all’Art. 48 delle Norme <strong>di</strong> cui al R.D. 16.11.1959 n. 2229 e dovranno essere adottate tutte le<br />
precauzioni relative alla sicurezza. Per le centinature in particolare, l’Impresa dovrà fare eseguire i calcoli statici e<br />
dovrà sempre adottare tutte le precauzioni inerenti la sicurezza dell’opera, del personale addetto e del transito<br />
essendo essa, dal montaggio al <strong>di</strong>sarmo, unica responsabile.<br />
Art. 100 - MURATURA DI MATTONI<br />
I mattoni all'atto del loro impiego dovranno essere abbondantemente bagnati sino a sufficiente saturazione per<br />
immersione prolungata e mai per aspersione.<br />
Essi dovranno mettersi in opera con le connessure alternate in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna;<br />
saranno posati sopra uno strato <strong>di</strong> malta e premuti sopra <strong>di</strong> esso in modo che la malta rimonti all'ingiro e riempia tutte<br />
le connessure.<br />
La larghezza delle connessure non dovrà essere maggiore <strong>di</strong> otto, nè minore <strong>di</strong> 5 millimetri.<br />
I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla stuccatura col<br />
ferro.<br />
Le malte da impiegarsi nelle murature a mattoni dovranno essere passate al setaccio per evitare che i giunti fra i<br />
mattoni riescano superiori ai limiti <strong>di</strong> tolleranza fissati.<br />
Art. 101 - MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO<br />
I manufatti saranno realizzati con calcestruzzo cementizio vibrato, gettato in speciali casseforme multiple o me<strong>di</strong>ante<br />
appositi macchinari, in modo che la superficie in vista o esposta agli agenti atmosferici sia particolarmente liscia ed<br />
esente da qualsiasi <strong>di</strong>fetto, con resistenza a compressione semplice non inferiore a 300 kg/cm2, stagionati in appositi<br />
ambienti, e trasportati in cantiere in confezioni.<br />
Art. 102 - CORDONATE IN CALCESTRUZZO<br />
Gli elementi prefabbricati delle cordonate in calcestruzzo saranno <strong>di</strong> lunghezza un metro e con sezione <strong>di</strong> progetto<br />
salvo conferma del Direttore dei lavori.<br />
Gli elementi andranno posati su un letto <strong>di</strong> calcestruzzo <strong>di</strong> 10 cm <strong>di</strong> spessore e rinfiancati in modo continuo da ambo i<br />
lati, fino ad un’altezza <strong>di</strong> 3 cm al <strong>di</strong> sotto del piano finito. La sezione complessiva del calcestruzzo per il letto e il<br />
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infianco sarà <strong>di</strong> 600 cm2. I giunti saranno sigillati con malta fina <strong>di</strong> cemento. Gli elementi in curva saranno <strong>di</strong><br />
lunghezza minore per seguire la curvatura <strong>di</strong> progetto della cordonata.<br />
Gli oneri sopra in<strong>di</strong>cati e gli oneri del consolidamento e della regolazione del piano <strong>di</strong> posa sono compresi nei prezzi<br />
delle cordonate; è pure compreso in detti prezzi l’onere delle eventuali demolizioni necessarie per la posa delle<br />
cordonate stesse.<br />
Art. 103 - POZZETTI, CHIUSINI E CADITOIE<br />
Tutti i pozzetti dovranno essere provvisti <strong>di</strong> adeguata sifonatura.<br />
I pozzetti <strong>di</strong> ispezione per fognatura dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni impartite <strong>di</strong> volta in volta dalla<br />
D.L.<br />
Lo spessore finito potrà essere or<strong>di</strong>nata in calcestruzzo o in muratura <strong>di</strong> mattoni pieni. La superficie interna dovrà<br />
essere intonacata con malta cementizia dello spessore compreso fra cm. 0,5 e 1, stuccata e lisciata.<br />
I pozzetti d'ispezione saranno inoltre muniti <strong>di</strong> regolari chiusini carrabili in getto <strong>di</strong> ghisa, in ghisa sferoidale, conformi<br />
alle norme UNI 4544 e UNI EN 124.<br />
Per la copertura dei restanti pozzetti ( allacciamenti, ca<strong>di</strong>toie ecc.) verranno adottati analoghi chiusini e ca<strong>di</strong>toie in<br />
ghisa sferoidale il cui peso, in relazione alle caratteristiche <strong>di</strong> impiego, dovrà essere concordato con la Direzione<br />
Lavori.<br />
Il suggello <strong>di</strong> chiusura dovrà aderire perfettamente al telaio, senza dar luogo a spostamenti o movimenti <strong>di</strong> sorta al<br />
passaggio <strong>di</strong> carichi stradali.<br />
Inoltre i chiusini dovranno risultare privi <strong>di</strong> irregolarità, <strong>di</strong> soffiature, incrinature, vaiolature, stuccature, porosità e <strong>di</strong><br />
qualsiasi altro <strong>di</strong>fetto.<br />
Nell'apposito riquadro del suggello e del telaio dovrà essere impressa visibilmente la ragione sociale della <strong>di</strong>tta<br />
fornitrice.<br />
La resistenza a rottura dei chiusini dovrà essere sempre maggiore a da N 40.000 e comunque mai inferiore a quella<br />
<strong>di</strong>chiarata dalla Ditta costruttrice.<br />
L'appaltatore è tenuto a sostituire i pezzi che risultino imperfetti e che subiscano rotture o guasti sia prima che dopo<br />
la posa in opera e ciò fino alla data <strong>di</strong> approvazione del collaudo se trattasi <strong>di</strong> imperfezioni imputabili alla natura dei<br />
chiusini; l'appaltatore sarà <strong>di</strong> conseguenza responsabile dei danni che deriveranno alla committenza od a terzi nel caso<br />
<strong>di</strong> rottura o <strong>di</strong> mancata o ritardata sostituzione dei pezzi in questione.<br />
Art. 104 - RIPRISTINO IN QUOTA DI CHIUSINI<br />
Dovra’ provvedersi alla messa in quota <strong>di</strong> pozzetti e pozzi <strong>di</strong> ispezione esistenti <strong>di</strong> proprietà pubblica, <strong>di</strong> Aziende<br />
Erogatrici e <strong>di</strong> privati, me<strong>di</strong>ante la rimozione <strong>di</strong> ca<strong>di</strong>toie e chiusini in ghisa, il rialzamento dei pozzetti esistenti con<br />
muratura <strong>di</strong> mattoni pieni e malta <strong>di</strong> cemento; le pareti interne <strong>di</strong> detti pozzetti saranno rinforzate con malta <strong>di</strong><br />
cemento fino allo spessore <strong>di</strong> cm 1,5; riposizionamento <strong>di</strong> ca<strong>di</strong>toie/chiusini stesse con malta cementizia ripristino del<br />
piano viabile con getto in c.l.s. dosato al “350”.<br />
La muratura per il rialzo dei pozzetti e la sistemazione in quota <strong>di</strong> ca<strong>di</strong>toie /chiusini dovranno essere effettuati in<br />
modo da sopportare i carichi stradali.<br />
Art. 105 - ELEMENTI FORATI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO PER LA COSTRUZIONE PAVIMENTAZIONE A<br />
GRIGLIATO ERBOSO<br />
Gli elementi grigliati o masselli forati, prefabbricati in calcestruzzo, impiegati per la formazione <strong>di</strong> pavimentazioni<br />
grigliate erbose devono essere posati su supporto livellato e compattato.<br />
Gli elementi costituenti e caratterizzanti la pavimentazione sono:<br />
- lo scavo e la compattazione del piano <strong>di</strong> posa del sottofondo;<br />
- il sottofondo, con riporto <strong>di</strong> misto naturale e la cilindratura;<br />
- il riporto <strong>di</strong> sabbia perl’allettamento dei masselli;<br />
- la fornitura e posa in opera dei masselli;<br />
- l'intasamento con terra <strong>di</strong> coltura alleggerita con torba o sabbia;<br />
- la fornitura e seminagione delle sementi.<br />
Lo scavo per la formazione del cassonetto e la seguente compattazione del piano <strong>di</strong> posa saranno eseguiti secondo le<br />
prescrizioni illustrate nei precedenti articoli.<br />
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Il sottofondo sara’ costituito con misto granulometrico naturale miscelato con humus dello spessore finito <strong>di</strong> cm 20-25.<br />
Si dovra’ porre particolare cura alla compatazione per non ostacolare il naturale drenaggio dei materiali impiegati per<br />
tale strato.<br />
Il riporto <strong>di</strong> posa per la formazione dello strato <strong>di</strong> allettamento degli elementi prefabbricati deve essere costituito da<br />
sabbia alluvionale o <strong>di</strong> frantumaziione da materiali alluvionali e da materiali <strong>di</strong> cava con buona resistenza<br />
geomeccanica. Sotto il profilo granulometrico devono presentare elementi con <strong>di</strong>ametri non superiori a mm 8 e con<br />
passante, in peso, non inferiore al 70% al vaglio da mm 4.<br />
Lo strato <strong>di</strong> allettamento, <strong>di</strong> spessore compreso tra 3 cm e 5 cm, deve essere steso sul sottofondo adeguatamente<br />
compattato ed essere livellato. Le operazioni <strong>di</strong> staggiatura non dovra’ mai essere effettuata a temperature inferiori a<br />
1 °C.<br />
Gli elementi grigliati vengono posati <strong>di</strong>rettamente sul letto <strong>di</strong> sabbia livellato, le cavità e gli spazi tra i giunti vengono<br />
riempiti con materiale idoneo per consentire l'inerbimento, <strong>di</strong> spessore maggiore <strong>di</strong> circa 2-3 cm la superficie <strong>di</strong><br />
utilizzo.<br />
La pavimentazione infine viene compattata me<strong>di</strong>ante impiego <strong>di</strong> opportune apparecchiature (piastre<br />
vibranti). Al fine <strong>di</strong> evitare rotture a flessione degli elementi grigliati, la pavimentazione potrà essere<br />
considerata agibile solo dopo tale operazione.<br />
Per consentire la crescita della vegetazione, le cavità dovranno essere riempite preferibilmente con una miscela<br />
composta per il 50% da sabbia, per il 30% da torba e per il 20% da terriccio.<br />
Per un rapido sviluppo del tappeto erboso sono particolarmente consigliati tutti i tipi <strong>di</strong> prato resistenti alla siccità.<br />
Prima <strong>di</strong> effettuare la semina è consigliato irrigare abbondantemente a pioggia la pavimentazione.<br />
Imme<strong>di</strong>atamente dopo la semina è opportuno effettuare una concimazione e prevedere regolari innaffiature.<br />
In presenza della giusta umi<strong>di</strong>tà il terriccio <strong>di</strong> riempimento delle cavità si abbassa <strong>di</strong> circa 1-1,5 cm, lasciando all'erba<br />
lo spazio necessario per svilupparsi, senza che questa venga danneggiata dal passaggio <strong>di</strong> pedoni, veicoli, ecc.<br />
Al fine <strong>di</strong> non introdurre sollecitazioni meccaniche non tollerabili dal tipo <strong>di</strong> pavimentazione, in fase <strong>di</strong> riempimento e<br />
semina evitare l'uso <strong>di</strong> mezzi pesanti.<br />
La superficie che verrà contabilizzata sarà quella effettivamente pavimentata ed eseguita come sopra prescritto i cui<br />
oneri si intendono tutti compensati con il relativo prezzo unitario <strong>di</strong> elenco.<br />
Art. 106 - SEGNALETICA STRADALE<br />
I lavori dovranno venire eseguiti da personale specializzato e conformi alle <strong>di</strong>sposizioni del co<strong>di</strong>ce della strada e del<br />
regolamento d’attuazione.<br />
Il <strong>di</strong>rettore dei lavori potrà impartire <strong>di</strong>sposizioni sull’esecuzione dei lavori e l’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> precedenza da dare ai<br />
medesimi. Gli stessi potranno essere or<strong>di</strong>nati in più volte, a seconda delle particolari esigenze varie, per esecuzioni<br />
anche <strong>di</strong> notte, senza che l’impresa possa pretendere prezzi <strong>di</strong>versi da quelli fissati nel presente Capitolato.<br />
La stesa della vernice spartitraffico dovrà avvenire, previa pulitura del manto stradale interessato ed ubicata come<br />
prescritto dalla <strong>di</strong>rezione dei lavori, con apposite macchine traccialinee stradali omologate, secondo le vigenti<br />
normative, sia per le strisce che per i <strong>di</strong>segni sulla carreggiata; la tracciatura della segnaletica dovrà avvenire in modo<br />
da evitare colamenti sul piano viabile e la <strong>di</strong>spersione della vernice sia su strada che fuori strada; per quanto riguarda<br />
l’installazione dei cantieri <strong>di</strong> lavoro si richiama quanto prescritto dalle norme del Nuovo Co<strong>di</strong>ce della Strada.<br />
I segnali, con i relativi sostegni, devono essere posti in opera secondo le prescrizioni tecniche ed i piani segnaletici<br />
forniti dalla Direzione del Lavori.<br />
La posa della segnaletica verticale dovrà essere eseguita installando i sostegni su apposito basamento in<br />
conglomerato cementizio dosato a q.li 3 <strong>di</strong> cemento per mc <strong>di</strong> calcestruzzo in relazione alla natura morfologica del<br />
terreno.<br />
Tutti i sostegni metallici devono essere posti in opera su plinto <strong>di</strong> calcestruzzo dosato a q.li 2,50/mc delle <strong>di</strong>mensioni<br />
opportune ed a giu<strong>di</strong>zio insindacabile della <strong>di</strong>rezione dei lavori.<br />
La lunghezza dell’incastro sara stabilita <strong>di</strong> volta in volta dalla Direzione dei lavori.<br />
Tutti i supporti metallici dei segnali stradali dovranno essere fissati ai relativi sostegni me<strong>di</strong>ante le apposite staffe e<br />
bulloneria <strong>di</strong> dotazione, previa verifica della verticalità del sostegno stesso.<br />
L’asse verticale del segnale dovrà essere parallelo e centrato con l’asse del sostegno metallico.<br />
Il supporto metallico dovrà essere opportunamente orientato secondo quanto in<strong>di</strong>cato dalla <strong>di</strong>rezione dei lavori, in<br />
modo da evitare effetti speculati ed altre <strong>di</strong>storsioni luminose.<br />
Tutti i manufatti riguardanti la segnaletica verticale dovranno essere posti in opera a regola d’arte e mantenuti<br />
dall’impresa in perfetta efficienza fino al collaudo.<br />
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<strong>CAPO</strong> 15 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI<br />
Art. 107 - NORME GENERALI<br />
Prima <strong>di</strong> dare inizio a lavori <strong>di</strong> sistemazione, varianti, allargamenti, ed attraversamento <strong>di</strong> strade esistenti, l'impresa è<br />
tenuta ad informarsi presso gli enti proprietari delle strade interessate dall'esecuzione delle opere (compartimento<br />
dell'A.N.A.S., province, comuni, consorzi) se eventualmente nelle zone nelle quali ricadano le opere esistano cavi<br />
sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti, oleodotti, metanodotti ecc.).<br />
In caso affermativo l'impresa dovrà comunicare agli enti proprietari <strong>di</strong> dette opere (circolo costruzioni telegrafiche<br />
telefoniche, comuni, province, consorzi, società ecc.) la data presumibile della esecuzione delle opere nelle zone<br />
interessate, chiedendo altresì tutti quei dati (ubicazione, profon<strong>di</strong>tà) necessari al fine <strong>di</strong> mettersi in grado <strong>di</strong> eseguire i<br />
lavori con quelle cautele opportune per evitare danni alle accennate opere.<br />
Il maggiore onere al quale l'impresa dovrà sottostare per la esecuzione delle opere in dette con<strong>di</strong>zioni si intende<br />
compreso e compensato coi prezzi <strong>di</strong> elenco.<br />
Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, l'impresa dovrà<br />
provvedere a darne imme<strong>di</strong>ato avviso me<strong>di</strong>ante telegramma sia agli enti proprietari delle strade, che agli enti<br />
proprietari delle opere danneggiate ed alla <strong>di</strong>rezione dei lavori.<br />
Rimane ben fissato che nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unica responsabile rimane l'impresa,<br />
rimanendo del tutto estranea l'amministrazione dei lavori pubblici da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.<br />
In genere l'impresa avrà facoltà <strong>di</strong> sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente<br />
compiuti nel termine contrattuale, purchè, a giu<strong>di</strong>zio della <strong>di</strong>rezione, non riesca pregiu<strong>di</strong>zievole alla buona riuscita<br />
delle opere ed agli interessi dell'amministrazione.<br />
L'amministrazione si riserva ad ogni modo il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> stabilire l'eseguimento <strong>di</strong> un determinato lavoro entro un<br />
congruo termine perentorio, senza che l'impresa possa rifiutarsi o farne oggetto <strong>di</strong> richiesta <strong>di</strong> speciali compensi.<br />
Appena constatata l'ultimazione dei lavori, la strada sarà aperta al pubblico transito. L'amministrazione però si riserva<br />
la facoltà <strong>di</strong> aprire al transito i tratti parziali del tronco che venissero progressivamente ultimati a partire dall'origine o<br />
dalla fine del tronco, senza che ciò possa dar <strong>di</strong>ritto all'impresa <strong>di</strong> avanzare pretese all'infuori della rivalsa, ai prezzi <strong>di</strong><br />
elenco, dei ricarichi <strong>di</strong> massicciata o delle riprese <strong>di</strong> trattamento superficiale e delle altre pavimentazioni che si<br />
rendessero necessarie.<br />
Art. 108 - PERSONALE DELL'IMPRESA - DISCIPLINA NEI CANTIERI<br />
L'impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo <strong>di</strong> provata capacità e<br />
adeguato, numericamente, alle necessità.<br />
L'impresa risponde dell'idoneità dei <strong>di</strong>rigenti dei cantieri ed in generale <strong>di</strong> tutto il personale addetto ai medesimi,<br />
personale che dovrà essere <strong>di</strong> gra<strong>di</strong>mento della <strong>di</strong>rezione dei lavori, la quale ha il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> ottenere l'allontanamento<br />
dai cantieri stessi <strong>di</strong> qualunque addetto ai lavori senza obbligo <strong>di</strong> specificarne il motivo e rispondere delle<br />
conseguenze.<br />
Art. 109 - INTERFERENZE CON ALTRE IMPRESE<br />
Nel caso in cui, il cantiere dei lavori appaltati sia interessato da lavori, <strong>di</strong> interesse e <strong>di</strong> utilita’ pubbliche, da eseguire<br />
dall'Amministrazione o da altre Ditte, l’impresa appaltatrice stessa è obbligata a prendere <strong>di</strong>retti accor<strong>di</strong> con la<br />
Direzione dei Lavori o con le Ditte predette al fine <strong>di</strong> limitare le interferenze e rendere quanto possibile compatibili le<br />
rispettive attività.<br />
In caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>saccordo, l'Impresa è obbligata a seguire le prescrizioni che l'Amministrazione impartirà tramite la<br />
Direzione dei Lavori.<br />
L'Impresa non avrà <strong>di</strong>ritto a particolari compensi o indennizzi per gli oneri derivanti dalla presenza<br />
dell'Amministrazione o <strong>di</strong> più Ditte nell'ambito dei suoi cantieri.<br />
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<strong>CAPO</strong> 16 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE<br />
Art. 110 - NORME GENERALI<br />
Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con meto<strong>di</strong> geometrici o a numero o a peso, ecc. e<br />
comunque conformemente a quanto è previsto dalle prescrizioni che seguono, fatte salve le prescrizioni – come<br />
trascritte nell’allegato 1 del presente capitolato - desumibili dall’elenco prezzi unitari costituente base per il computo<br />
dei lavori.<br />
I lavori saranno liquidati in base alle norme fissate dal progetto anche se le misure <strong>di</strong> controllo rilevate dagli incaricati<br />
dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori. Soltanto nel caso che la Direzione dei<br />
lavori abbia or<strong>di</strong>nato per iscritto maggiori <strong>di</strong>mensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione.<br />
In nessun caso saranno tollerate <strong>di</strong>mensioni minori <strong>di</strong> quelle or<strong>di</strong>nate, le quali potranno essere motivo <strong>di</strong> rifacimento a<br />
carico dell’Impresa.<br />
Le misure saranno prese in contrad<strong>di</strong>ttorio mano a mano che si procederà all’esecuzione dei lavori e riportate su<br />
appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati dalla Direzione lavori e dall’Impresa.<br />
Quando per il progre<strong>di</strong>re dei lavori, non risulteranno più accertabili o riscontrabili le misurazioni delle lavorazioni<br />
eseguite, l’Appaltatore è obbligato ad avvisare la Direzione dei lavori con sufficiente preavviso.<br />
L’Appaltatore sarà obbligato ad intervenire personalmente alle misurazioni dei lavori e provviste o <strong>di</strong> farsi<br />
rappresentare da persona a ciò delegata.<br />
L’Appaltatore sarà obbligato inoltre a prendere egli stesso l’iniziativa per invitare la <strong>di</strong>rezione dei lavori a provvedere<br />
alle necessarie misurazioni, e ciò specialmente per quelle opere e somministrazioni che in progresso <strong>di</strong> lavori non si<br />
potessero più accertare.<br />
Qualora per <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> ricognizione fatta a tempo debito, talune quantità <strong>di</strong> lavoro non potessero venire esattamente<br />
accertate, I’Appaltatore dovrà accettare le valutazioni che verranno fatte dalla <strong>di</strong>rezione dei lavori, in base ad elemeni<br />
noti, ed in caso <strong>di</strong> bisogno dovrà sottostare a tutte le spese che si rendessero necessarie per eseguire i ritardati<br />
accertamenti.<br />
Per tutti i lavori e le somministrazioni appaltate a misura, le relative quantità verranno misurate con sistema<br />
geometrico e decimale e secondo le prescrizioni in<strong>di</strong>cate negli articoli che seguono.<br />
Art. 111 - AVVERTENZE GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI<br />
La valutazione dei lavori e’ effettuata sulla base dell’elenco prezzi unitari dell’appalto compilato conformemente<br />
all’elenco regionale, approvato con D.G.R. MARCHE n. 771 del 16.07.2007 (pubblicato sul Supplemento n. 14 del<br />
B.U.R. n. 67 del 26.07.2007) dei prezzi unitari <strong>di</strong> riferimento per l’esecuzione <strong>di</strong> opere pubbliche sul territorio regionale<br />
e si riferisce alla realizzazione <strong>di</strong> lavori con normali <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> cantiere.<br />
I meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> misurazione delle voci sono quelli del "Capitolato speciale tipo per appalti <strong>di</strong> lavori e<strong>di</strong>lizi" pubblicato dal<br />
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Servizio tecnico centrale.<br />
I prezzi si intendono riferiti a lavori eseguiti con fornitura e impiego <strong>di</strong> materiali <strong>di</strong> ottima qualità e comprendono ogni<br />
prestazione <strong>di</strong> mano d’opera occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d’arte, secondo le norme del buon<br />
costruire.<br />
In essi sono inoltre comprese le quote per spese relative alla sicurezza, come in<strong>di</strong>viduate nell’articolo che segue, per<br />
spese generali ed per utili d’impresa nonché il compenso per tutti gli oneri attinenti all’esecuzione delle singole<br />
categorie <strong>di</strong> lavoro, in particolare: mezzi d’opera, assicurazioni, fornitura materiali, loro lavorazione, sfrido ed impiego;<br />
eventuali indennità <strong>di</strong> occupazione temporanea <strong>di</strong> suoli pubblici, <strong>di</strong> deposito e <strong>di</strong> passaggio; spese provvisionali, ove<br />
occorrono, spese <strong>di</strong> cantiere e <strong>di</strong> guar<strong>di</strong>ania, imposte, tasse, etc.<br />
Nelle singole voci, anche se non specificatamente in<strong>di</strong>cato nel testo degli articoli e salvo quanto in essi vi sia<br />
<strong>di</strong>versamente precisato dovrà intendersi compreso tutto quanto non è esplicitamente escluso per l’esecuzione delle<br />
opere.<br />
Art. 112 - SCAVI - RINTERRI - DEMOLIZIONI<br />
I meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> misurazione delle voci sono quelli del "Capitolato speciale tipo per appalti <strong>di</strong> lavori e<strong>di</strong>lizi" pubblicato dal<br />
Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, con le seguenti precisazioni ed integrazioni che assumono<br />
carattere prevalente.<br />
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Gli scavi <strong>di</strong> sbancamento si misureranno col metodo delle sezioni ragguagliate, tenendo conto del volume effettivo "in<br />
loco", cioè escludendo l'aumento delle materie scavate.<br />
Gli scavi a sezione obbligata saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base <strong>di</strong><br />
fondazione per la sua profon<strong>di</strong>tà sotto il piano degli scavi <strong>di</strong> sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando detto<br />
scavo <strong>di</strong> sbancamento non viene effettuato.<br />
Al volume così calcolato si applicheranno vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a <strong>di</strong>re che essi saranno<br />
valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già compreso e compensato col prezzo unitario <strong>di</strong> elenco<br />
ogni maggiore scavo.<br />
Tuttavia per gli scavi <strong>di</strong> fondazione da eseguire con impiego <strong>di</strong> casseri, sbatacchiature, paratie o simili strutture, sarà<br />
incluso nel volume <strong>di</strong> scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.<br />
Art. 113 – CALCESTRUZZI<br />
I calcestruzzi per fondazioni, pilastri, travi, murature, volte, etc. saranno in genere pagati a mc e misurati in opera in<br />
base alle <strong>di</strong>mensioni prescritte, esclusa quin<strong>di</strong> ogni eccedenza, ancorché inevitabile, <strong>di</strong>pendente dalla forma degli scavi<br />
aperti e dal modo <strong>di</strong> esecuzione dei lavori.<br />
Art. 114 - TUBAZIONI<br />
Le misurazioni delle tubazioni, allorché effettuate a m, non potranno tener conto delle compenetrazioni.<br />
La fornitura e posa in opera e pezzi speciali in acciaio e in polipropilene quali: curve, aumento riduzioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro,<br />
raccor<strong>di</strong> flangiati, raccor<strong>di</strong> a T <strong>di</strong> vari tipi e caratteristiche ecc. per gli acquedotti o gasdotti in acciaio, in polietilene,<br />
comprese le relative guarnizioni, verrà computata con una lunghezza aggiuntiva pari a m 1,50 della tubazione <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>ametro maggiore.<br />
La fornitura e posa in opera <strong>di</strong> pezzi speciali per fognature (curve, aumento riduzione braghe, giunte a squadra,<br />
innesti, ecc.) per condotte in pvc, in cemento amianto o gres, comprese le relative guarnizioni, è compensata con una<br />
lunghezza della condotta pari a m 1,50 della tubazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro maggiore.<br />
Art. 115 – MATERIALI INERTI PER LA COSTRUZIONE DI FONDAZIONI<br />
E MASSICCIATE E DI TAPPETI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO<br />
Detti materiali verranno valutati secondo la superficie eseguita e secondo gli spessori previsti negli elaborati<br />
progettuali a compattazione avvenuta; la relativa cubatura potra’ essere determinata, a insindacabile scelta della<br />
D.LL., in via analitica, dal rapporto tra:<br />
- il peso, me<strong>di</strong>ante il lordo e la tara risultante dalla bolletta <strong>di</strong> accompagno del materiale prevista dalle vigenti<br />
<strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge, constatato e registrato all’arrivo in cantiere dal personale addetto dell’Amministrazione<br />
appaltante;<br />
- il peso unitario del materiale fornito e posto in opera a regola d’arte, ovvero a compattazione avvenuta, assunto<br />
convenzionalemte in kg/mc 2300 per i conglomerati bitumionosi impiegati e in kg/mc 1950 per i materiali inerti (misto<br />
granulometrico 0/25 e 0/30 con legante naturale).<br />
Art. 116 - ALTRE LAVORAZIONI NON DESCRITTE<br />
Per tutte le lavorazioni ed opere non espressamente citate e descritte nei precedenti articoli si farà riferimento alle<br />
prescrizioni <strong>di</strong> cui alla relativa voce dell’elenco prezzi unitari dell’appalto.<br />
Art. 117 - PRESTAZIONI Dl MANODOPERA IN ECONOMIA<br />
Le prestazioni in economia <strong>di</strong>retta saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori del tutto<br />
secondari; in ogni caso non verranno riconosciute e compensate se non corrisponderanno ad un preciso or<strong>di</strong>ne ed<br />
autorizzazione preventiva della <strong>di</strong>rezione lavori.<br />
Per dette prestazioni si applicheranno i prezzi vigenti alla data della prestazione medesima e determinati sulla base dei<br />
costi rilevati perio<strong>di</strong>camente e pubblicati a cura del Genio civile della provincia in cui i lavori hanno luogo. Detti costi<br />
saranno aumentati del 15% per spese generali e del 10% per utili impresa. Alla percentuale per spese generali e utili<br />
si applicherà il rialzo od il ribasso contrattuale.<br />
Art. 118 - MATERIALI, TRASPORTI E NOLI<br />
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I materiali, i trasporti e i noli verranno compensati o con riferimento ai costi unitari forniti dal vigente prezziario<br />
regionale o, ove il prezziario non lo in<strong>di</strong>chi, con riferimento ai costi unitari rilevabili nel mercato locale; a detti costi,<br />
per le determinazione del prezzo unitario, si applichera’ l’incremento per spese generali ed utili impresa <strong>di</strong> cui<br />
all’articolo precedente e, quin<strong>di</strong>, il ribasso contrattuale solo:<br />
— alle forniture dei materiali che l’Appaltatore è tenuto a fare a richiesta della <strong>di</strong>rezione lavori, come ad esempio<br />
somministrazioni per lavori in economia, provviste <strong>di</strong> ghiaia o pietrisco da impiegarsi nei ritombamenti in sostituzione<br />
dei materiali provenienti dagli scavi, forniture <strong>di</strong> materiali attinenti ai lavori a misura che l’Amministrazione ritenesse <strong>di</strong><br />
approvvigionare a titolo <strong>di</strong> riserva;<br />
— alla valutazione dei materiali accettabili nel caso <strong>di</strong> esecuzione d’ufficio o nel caso <strong>di</strong> rescissione coattiva o<br />
scioglimento del contratto;<br />
— alla valutazione delle provviste a piè d’opera che dovessero venir rilevate dall’Amministrazione quando, per<br />
variazioni da essa introdotte, non potessero più trovare impiego nei lavori;<br />
— alla prestazione dei mezzi <strong>di</strong> trasporto od ai noli <strong>di</strong> mezzi d’opera dati “a caldo” per l’esecuzione <strong>di</strong> lavori in<br />
economia <strong>di</strong>retta.<br />
I detti prezzi serviranno anche per la formazione <strong>di</strong> eventuali nuovi prezzi ai quali andrà applicato il rialzo od il<br />
ribasso contrattuale.<br />
Nei prezzi <strong>di</strong> materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare gli stessi a piè d’opera pronti per il loro<br />
impiego; in quelli dei trasporti e dei noli è compresa la retribuzione del conduttore e tutte le spese <strong>di</strong> ammortamento,<br />
manutenzione, carburante, lubrificante, tasse ecc.<br />
Art. 119 - COSTI DELLA SICUREZZA<br />
In ottemperanza alle vigenti normative in materia <strong>di</strong> lavori pubblici il citato Prezzario ufficiale delle opere pubbliche<br />
della regione Marche assolve alla duplice funzione <strong>di</strong> costituire strumento e metodo <strong>di</strong> calcolo per la stima dei costi<br />
della sicurezza che, come è noto, non sono soggetti a ribasso.<br />
La metodologia <strong>di</strong> calcolo dei costi della sicurezza in<strong>di</strong>cata all’art. 7, comma 3, del D.P.R. n. 222/2003 è quella del<br />
computo metrico estimativo, riferendosi a prezzi unitari ricavati da listini ufficiali dei costi della sicurezza e, in loro<br />
assenza o in <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> una singola voce, tramite analisi dei prezzi che tenga conto, quando necessario, dell’onere<br />
dell’installazione, della manutenzione e della successivo smantellamento nonché dell’ammortamento del bene.<br />
I costi della sicurezza sono da considerarsi, a seconda dei casi e delle circostanze, in parte compresi e in parte<br />
aggiuntivi all’importo dei lavori, è quin<strong>di</strong> necessario stabilire quali ed a quanto ammontano i costi della sicurezza<br />
inclusa nei prezzi unitari (<strong>di</strong> seguito CSI)e come determinarli nonché quali sono e a quanto ammontano i costi della<br />
sicurezza aggiuntiva (<strong>di</strong> seguito CSA).<br />
In linea generale sono da considerarsi “inclusi nei prezzi unitari”, tutti i costi della sicurezza generali <strong>di</strong> organizzazione<br />
del cantiere e <strong>di</strong> esecuzione dei lavori, quando questi siano considerati “usuali”, cioè comuni alla generalità dei<br />
cantieri. Viceversa, nel caso in cui specifici vincoli (ambientali e della committenza, architettonici e tecnologici)<br />
richiedono necessariamente procedure, apprestamenti e attrezzature per la sicurezza <strong>di</strong> tipo particolare, questi<br />
rientreranno nella categoria dei costi della sicurezza aggiuntiva.<br />
A titolo esemplificativo, sono da ritenersi costi della sicurezza inclusi nei prezzi unitari (CSI) i seguenti costi:<br />
- le recinzioni e le delimitazioni or<strong>di</strong>narie complete dei vari accessi all’area dei lavori;<br />
- la segnaletica <strong>di</strong> sicurezza (obbligo, <strong>di</strong>vieto, avvertenza, emergenza);<br />
- pre<strong>di</strong>sposizione della viabilità <strong>di</strong> cantiere e dei precorsi pedonali in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> or<strong>di</strong>narietà;<br />
- i servizi igienici assistenziali <strong>di</strong> cantiere;<br />
- gli impianti <strong>di</strong> terra contro i contatti in<strong>di</strong>retti;<br />
- i <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> protezione in<strong>di</strong>viduale comunemente utilizzati (casco, guanti protettivi, scarpe<br />
antinfortunistiche, otoprotettori or<strong>di</strong>nari, facciali filtranti);<br />
- i presi<strong>di</strong> sanitari (esclusa la camera <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cazione);<br />
- i mezzi estinguenti per la prevenzione incen<strong>di</strong>;<br />
- gli apprestamenti specificatamente in<strong>di</strong>cati nella singola voce <strong>di</strong> prezzario;<br />
- gli oneri per la redazione del POS, del pIMUS, del Piano <strong>di</strong> lavoro nella bonifica dall’amianto, del Piano per<br />
estese demolizioni e <strong>di</strong> ogni altro simile adempimento posto dalle vigenti <strong>di</strong>sposizioni a carico dell’esecutore;<br />
- gli altri oneri generali della sicurezza quali: la sorveglianza sanitaria, l’informazione e la formazione dei<br />
lavoratori, la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, derivanti dall’attuazione della<br />
contrattazione collettiva e territoriale.<br />
Sono da considerarsi costi della sicurezza aggiuntiva (CSA) quelli del seguente elenco in<strong>di</strong>cativo:<br />
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- le maggiorazioni per recinzioni e le delimitazioni <strong>di</strong> cantiere o <strong>di</strong> aree <strong>di</strong> cantiere, integrative rispetto a<br />
quanto avviene or<strong>di</strong>nariamente (per esempio, in un cantiere stradale in cui si ritenesse procedere alla<br />
delimitazione dell’area <strong>di</strong> lavoro con barriere new jersey anziché con coni segnalatori);<br />
- servizi igienico assistenziali <strong>di</strong> tipo speciale o supplementare (per esempio, le UDP nei lavori <strong>di</strong> bonifica<br />
dall’amianto);<br />
- viabilità <strong>di</strong> cantiere per estesi cantieri o per rendere accessibili i cantieri tramite la pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> vie<br />
esterne;<br />
- gli impianti contro le scariche atmosferiche, qualora necessari per legge;<br />
- specifici apprestamenti ed impianti per cantieri stradali (per esempio, gli impianti semaforici temporanei);<br />
- impianti antincen<strong>di</strong>o provvisori;<br />
- camera <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cazione;<br />
- i sistemi <strong>di</strong> rilevazioni fumi e gli impianti antincen<strong>di</strong>o ove previsti nel PSC;<br />
- impianto elettrico <strong>di</strong> tipo speciale, qualora richiesto;<br />
- impianto idrico e fognario in aree non servite da acquedotto e fognature citta<strong>di</strong>ne;<br />
- impianti <strong>di</strong> ventilazione forzata in ambienti confinati;<br />
- illuminazione <strong>di</strong> scurezza, quando necessaria;<br />
- procedure, apprestamenti e attrezzature richiesti per eliminare pericoli <strong>di</strong> interferenza non or<strong>di</strong>nari tra le<br />
lavorazioni;<br />
- procedure, apprestamenti e attrezzature richiesti per eliminare pericoli <strong>di</strong> interferenza tra le lavorazioni e<br />
l’area esterna (costo dei movieri per la <strong>di</strong>sciplina del traffico);<br />
- procedure, apprestamenti e attrezzature <strong>di</strong> sicurezza della singola lavorazione qualora siano ritenuti non<br />
or<strong>di</strong>nari e non contemplati nella singola voce <strong>di</strong> prezzario (per esempio, blindaggio degli scavi a sezione<br />
ristretta nel caso in cui il suo onere non è previsto già nella voce dello scavo);<br />
- <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> protezione in<strong>di</strong>viduale <strong>di</strong> tipo specifico. Sono da ritenersi tali, i sistemi <strong>di</strong> imbracatura degli<br />
operai costituiti dall’imbracatura del corpo, il cor<strong>di</strong>no e il punto o linea <strong>di</strong> ancoraggio ovvero il sistema <strong>di</strong><br />
respirazione assistita a mezzo <strong>di</strong> autorespiratori e simili;<br />
- oneri per indagini specialistiche in cantiere (per esempio, il rilievo <strong>di</strong> impianti a rete interrati interferenti con i<br />
lavori <strong>di</strong> scavo oppure per il prelievo e l’analisi dell’aria dei luoghi confinati);<br />
- oneri per la progettazione della sicurezza a carico delle imprese (calcolo dei ponteggi fuori schema<br />
ministeriale, calcolo centine <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni, la progettazione impianti contro le scariche atmosferiche);<br />
- il maggior onere per lo sfasamento temporale o spaziale <strong>di</strong> lavorazioni incompatibili tra loro o con lo stato<br />
dei luoghi;<br />
- gli onere per le riunioni <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento previste dal PSC.<br />
Il citato Prezzario per ogni singola voce fornisce l’entità del relativo costo della sicurezza incluso (CSI) determinato in<br />
sede <strong>di</strong> analisi del prezzo della lavorazione.<br />
Il citato Prezziario fornisce l’elenco dei costi della sicurezza aggiuntiva da adoperarsi per la redazione del relativo<br />
computo metrico estimativo.<br />
La stima dei costi della sicurezza in<strong>di</strong>ca la quota dei costi della sicurezza già inclusa nei prezzi unitari <strong>di</strong> progetto e la<br />
quota dei costi della sicurezza aggiuntiva ai prezzi unitari per il compenso delle misure i cui oneri non siano ritenuti<br />
compresi nei prezzi unitari.<br />
La somma <strong>di</strong> entrambe le stime determina il costo complessivo della sicurezza che non e’ sottoposto a ribasso <strong>di</strong><br />
gara, ai sensi dell’art. 131, comma 3, del DLgs. 163/2006.<br />
La stima dei costi della sicurezza aggiuntiva, cosi’ come la contabilizzazione, e’ effettuata esclusivamente tramite<br />
computo metrico estimativo, utilizzando le voci del relativo capitolo del citato prezzario ovvero, per le voci assenti in<br />
detto capitolo, determinando il costo elementare tramite regolare analisi dei prezzi.<br />
Qualora una voce dei costi della sicurezza sia riportata in altro capitolo del citato Prezziario, potrà essere adoperata<br />
con l’avvertenza <strong>di</strong> decrementarne l’utile d’impresa (calcolato in sede <strong>di</strong> analisi prezzo nella misura del 10% alla quale<br />
corrisponde un coefficiente <strong>di</strong> decremento pari 0,9091).<br />
Art. 120 - CONTABILITÀ DEI COSTI DELLA SICUREZZA<br />
La contabilità dei costi della sicurezza inclusa è effettuata con le regole stabilite per la contabilità or<strong>di</strong>naria dei lavori,<br />
considerando che, contabilizzando le lavorazioni, si contabilizzano anche i costi della sicurezza inclusa.<br />
La contabilità dei costi della sicurezza aggiuntiva, avendo la stesa valenza delle altre lavorazioni (come detto,<br />
entrambe concorrono nella determinazione dell’importo <strong>di</strong> contratto), sarà effettuata attraverso la compilazione <strong>di</strong><br />
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egolari atti contabili, separati da quelli or<strong>di</strong>nari, comprendenti libretti delle misure, registro <strong>di</strong> contabilità, sommario<br />
del registro <strong>di</strong> contabilità, ecc..<br />
In occasione dell’emissione <strong>di</strong> ogni stato d’avanzamento lavori si provvederà ad aggiungere all’importo <strong>di</strong> SAL,<br />
determinato come in<strong>di</strong>cato in precedenza, i costi della sicurezza aggiuntiva, risultanti dagli atti contabili, senza<br />
assoggettarli a ribasso <strong>di</strong> gara.<br />
In questa fase, il Direttore dei lavori, nei casi in cui ne è prevista la designazione per legge, si avvale della<br />
collaborazione del CSE che verifica preventivamente la regolare attuazione delle misure afferenti alla sicurezza<br />
aggiuntiva e la loro ammissibilità al pagamento.<br />
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ALLEGATO 1<br />
QUALITÀ E PROVENIENZA DEL MATERIALE, MODALITÀ Dl ESECUZIONE Dl OGNI CATEGORIA Dl<br />
LAVORO, ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI, NORME PER LA MISURAZIONE E<br />
VALUTAZIONE DELLE OPERE:<br />
N.<br />
PRESCRIZIONI DISPOSTE DALLE VOCI FINITE DELL’ELENCO PREZZI UNITARI DELL’APPALTO<br />
Co<strong>di</strong>ce Prezziario<br />
Regionale<br />
Descrizione<br />
03 OPERE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE E ARMATO<br />
I meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> misurazione delle voci sono quelli del "Capitolato speciale tipo per appalti <strong>di</strong><br />
lavori e<strong>di</strong>lizi" pubblicato dal Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale.<br />
03.03 Opere in calcestruzzo semplice ed armato per opere e<strong>di</strong>li<br />
03.03.001 Conglomerato cementizio per opere <strong>di</strong> fondazione non armate per opere e<strong>di</strong>li.<br />
Conglomerato cementizio in opera, per opere non armate <strong>di</strong> fondazione o<br />
sottofondazione, confezionato a norma <strong>di</strong> legge con cemento 325 ed inerti a varie<br />
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare<br />
destinazione del getto ed al proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> posa in opera del calcestruzzo, comprensivo<br />
<strong>di</strong> tutti gli oneri tra cui quelli <strong>di</strong> controllo previsti dalle vigenti norme; l'eventuale onere<br />
della pompa. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono<br />
escluse: le casseforme.<br />
1 03.03.001 001 Impasto con Kg x mc 200 <strong>di</strong> cemento e comunque con Rck non inferiore a 150 Kg/cmq.<br />
03.03.014 Casseforme. Fornitura e realizzazione <strong>di</strong> casseforme e delle relative armature <strong>di</strong> sostegno<br />
per strutture <strong>di</strong> fondazione, <strong>di</strong> elevazione e muri <strong>di</strong> contenimento, poste in opera fino ad<br />
un'altezza <strong>di</strong> m. 3,5 dal piano <strong>di</strong> appoggio. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del<br />
<strong>di</strong>sarmante; la manutenzione; lo smontaggio; l'allontanamento e accatastamento del<br />
materiale occorso. E'inoltre compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita.<br />
La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a <strong>di</strong>retto contatto del getto.<br />
2 03.03.014 001 Per muri <strong>di</strong> sostegno e fondazioni.<br />
03.05 Acciaio per cemento armato<br />
3 03.05.002 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata <strong>di</strong> qualsiasi <strong>di</strong>ametro,<br />
fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature<br />
con filo <strong>di</strong> ferro ricotto e gli sfri<strong>di</strong>. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.<br />
17 OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA<br />
- SCAVI: I prezzi degli scavi e relativi meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> misurazione del presente capitolo si<br />
riferiscono a tutte le opere infrastrutturali del presente capitolo e dei capitoli successivi<br />
(acquedotti, fognature, lavori stradali ecc.) e delle relative opere d’arte.Gli scavi si<br />
definiscono:<br />
- <strong>di</strong> sbancamento, qualora l'allontanamento delle materie scavate possa effettuarsi senza<br />
ricorrere a mezzi <strong>di</strong> sollevamento, ma non escludendo l'impiego <strong>di</strong> rampe provvisorie;<br />
- a sezione obbligata, qualora invece lo scavo venga effettuato "in profon<strong>di</strong>tà" a partire<br />
dalla superficie del terreno naturale o dal fondo <strong>di</strong> un precedente scavo <strong>di</strong> sbancamento,<br />
e comporti pertanto un sollevamento verticale per l'asporto delle materie scavate.<br />
Nel prezzo degli scavi e delle demolizioni, non è compreso l’onere per il tributo speciale<br />
per il conferimento in <strong>di</strong>scarica dei rifiuti soli<strong>di</strong>.<br />
- METODI DI MISURAZIONE: Gli scavi <strong>di</strong> sbancamento si misureranno col metodo delle<br />
sezioni ragguagliate, tenendo conto del volume effettivo "in loco", cioè escludendo<br />
l'aumento delle materie scavate.Gli scavi a sezione obbligata saranno computati con<br />
sezione pari a quella effettiva ma comunque non superiore a quella <strong>di</strong> un trapezio avente<br />
per base minore la base dello scavo e i lati obliqui inclinati secondo un rapporto <strong>di</strong> 1 : 3 (1<br />
base : 3 altezza).<br />
17.01 Scavi, rinterri, espurghi per infrastrutture<br />
4 17.01.001 Scavo <strong>di</strong> sbancamento con uso <strong>di</strong> mezzi meccanici. Scavo <strong>di</strong> sbancamento <strong>di</strong> materie <strong>di</strong> qualsiasi<br />
natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina. Sono compresi: i<br />
trovanti rocciosi ed i relitti i muratura fino a mc 0,50; lo spianamento e la configurazione del fondo<br />
anche se a gradoni e l'eventuale profilatura <strong>di</strong> pareti, scarpate e simili; le sbatacchiature ove<br />
occorrenti ed il relativo recupero; il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente<br />
massimo <strong>di</strong> cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture e fondazioni per pavimentazioni stradali<br />
o simili; il taglio <strong>di</strong> alberi e cespugli; l'estirpazione <strong>di</strong> ceppaie; il carico, il trasporto e lo scarico a<br />
rifiuto, fino a qualsiasi <strong>di</strong>stanza, o su rilevato, del materiale <strong>di</strong> risulta, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E'<br />
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.<br />
Pagina 67 <strong>di</strong> 77<br />
mc<br />
mq<br />
kg<br />
mc<br />
Unita’ <strong>di</strong><br />
Misura
N.<br />
Co<strong>di</strong>ce Prezziario<br />
Regionale<br />
Descrizione<br />
17.01.003 Scavo a sezione obbligata con uso <strong>di</strong> mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata eseguito<br />
con qualsiasi mezzo meccanico <strong>di</strong> materie <strong>di</strong> qualsiasi natura e consistenza, asciutte,<br />
bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina. Sono compresi: le necessarie<br />
sbatacchiature ed il relativo recupero; il rinterro eventuale delle materie depositate ai<br />
margini dello scavo, se ritenute idonee dalla Direzione Lavori; il deflusso dell'acqua<br />
presente fino ad un battente massimo <strong>di</strong> cm 20; la demolizione delle normali<br />
sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; il<br />
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi <strong>di</strong>stanza, del materiale eccedente.<br />
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I prezzi si riferiscono ai<br />
<strong>di</strong>versi strati <strong>di</strong> scavo.<br />
5 17.01.003 001 Scavi fino alla profon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> m 1,50.<br />
6 17.01.004 Scavo per formazione cassonetti e/o fossi. Scavo per formazione <strong>di</strong> cassonetto stradale e/o fossi <strong>di</strong><br />
guar<strong>di</strong>a con mezzi meccanici. Sono compresi: le necessarie sbatacchiature ed il relativo recupero; il<br />
deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo <strong>di</strong> cm 20; la demolizione delle normali<br />
sovrastrutture per pavimentazioni stradali, o simili; il taglio <strong>di</strong> alberi e cespugli; l'estirpazioni <strong>di</strong><br />
ceppaie; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi <strong>di</strong>stanza, del materiale <strong>di</strong> risulta, o<br />
su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro<br />
finito.<br />
17.01.011 Rinterri con uso mezzi meccanici. Rinterro o riempimento <strong>di</strong> cavi o <strong>di</strong> buche, con materiali<br />
scevri da sostanze organiche, eseguito con mezzo meccanico. Sono compresi: gli<br />
spianamenti; la costipazione e pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura; i<br />
necessari ricarichi; i movimenti dei materiali; il carico, il trasporto e lo scarico nel luogo<br />
d'impiego. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.<br />
7 17.01.011 001 Con materiale proveniente dagli scavi <strong>di</strong> cantiere.<br />
17.01.012 Taglio superficie bitumata. Taglio della superficie stradale realizzata in conglomerato<br />
bituminoso, eseguito con <strong>di</strong>sco metallico rotante o con macchina a martello pneumatico.<br />
E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.<br />
8 17.01.012 001 Con <strong>di</strong>sco rotante.<br />
18 FOGNATURE<br />
I prezzi delle lavorazioni incluse nel presente capitolo sono stati determinati tramite<br />
analisi tenendo conto <strong>di</strong> componenti elementari prodotti dalle marche più note e <strong>di</strong>ffuse<br />
sul mercato nazionale, che possono vantare una consolidata tra<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> affidabilità.<br />
- SCAVI Gli scavi relativi alle opere del presente capitolo sono computati con i prezzi <strong>di</strong><br />
cui al capitolo 17.<br />
- TUBAZIONI: Le misurazioni delle tubazioni, allorché effettuate a m, non potranno tener<br />
conto delle compenetrazioni.<br />
La fornitura e posa in opera <strong>di</strong> pezzi speciali per fognature (curve, aumento riduzione<br />
braghe, giunte a squadra, innesti, ecc.) per condotte in pvc, comprese le relative<br />
guarnizioni, è compensata con una lunghezza della condotta pari a m 1,50 della<br />
tubazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro maggiore.<br />
Le presenti prescrizioni sono riportate ad integrazione dei Capitolato speciale d'appalto.<br />
18.02 Fognature<br />
18.02.004 Tubo in PVC per fognature serie SN 2. Tubo estruso con miscela a base <strong>di</strong> policloruro <strong>di</strong><br />
vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI<br />
EN 1401-1, tipo SN 2 per traffico leggero, con marchio <strong>di</strong> conformità <strong>di</strong> prodotto rilasciato<br />
secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accre<strong>di</strong>tato Sincert, con<br />
giunto del tipo a bicchiere completo <strong>di</strong> anello elastomerico, fornito e posto in opera in un<br />
letto <strong>di</strong> sabbia o ghiaietto, se in presenza <strong>di</strong> acqua, dello spessore minimo <strong>di</strong> cm 15 +<br />
1/10 del <strong>di</strong>ametro del tubo, con un rinfianco e ricoprimento con sabbia fine e asciutta<br />
dello stesso spessore del piano <strong>di</strong> posa. Sono compresi: la formazione del piano <strong>di</strong> posa, la<br />
posa anche in presenza <strong>di</strong> acqua fino ad un battente <strong>di</strong> cm 20 ed il relativo aggottamento;<br />
le prove <strong>di</strong> laboratorio sui materiali; le prove <strong>di</strong> tenuta in opera previste dalla vigente<br />
normativa e la fornitura dei relativi certificati. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco ed il<br />
ricoprimento della tubazione con i materiali scelti dalla Direzione Lavori; i pezzi speciali,<br />
contabilizzati come in<strong>di</strong>cato nella premessa del presente capitolo; gli apparecchi idraulici.<br />
E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante.<br />
9 18.02.004 003 Diametro esterno mm 250.<br />
18.03 Pozzetti, fosse Imhoff, opere varie<br />
Pagina 68 <strong>di</strong> 77<br />
mc<br />
mc<br />
mc<br />
m<br />
m<br />
Unita’ <strong>di</strong><br />
Misura
N.<br />
Co<strong>di</strong>ce Prezziario<br />
Regionale<br />
Descrizione<br />
18.03.004 Pozzetto per ca<strong>di</strong>toia stradale in ghisa. Pozzetto in muratura <strong>di</strong> mattoni pieni o in<br />
cemento armato pre<strong>di</strong>sposto per la posa in opera <strong>di</strong> ca<strong>di</strong>toia carrabile in ghisa alloggiata<br />
su controtelaio in ferro angolare, (esclusa la ca<strong>di</strong>toia in ghisa) dell'altezza netta fino a cm<br />
100, con piattabanda <strong>di</strong> fondazione in calcestruzzo dello spessore <strong>di</strong> cm 20 e spessore<br />
delle pareti <strong>di</strong> almeno cm 15,fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il rinfianco<br />
con materiale arido compattato; l'allaccio alla fogna <strong>di</strong> scarico; il carico, il trasporto e lo<br />
scarico a rifiuto del materiale <strong>di</strong> risulta fino a qualsiasi <strong>di</strong>stanza. E' inoltre compreso<br />
quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. E' esclusa la ca<strong>di</strong>toia in ghisa.<br />
10 18.03.004 002 Dimensioni interne cm 50x50.<br />
18.03.005 Pozzetto con coperchio o ca<strong>di</strong>toia in calcestruzzo. Pozzetto in muratura <strong>di</strong> mattoni pieni o<br />
in cemento armato, dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda <strong>di</strong> fondazione in<br />
calcestruzzo dello spessore <strong>di</strong> cm 20 e spessore delle pareti <strong>di</strong> almeno cm 15, fornito e<br />
posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il rinfianco con materiale arido compattato;<br />
l'allaccio alla fogna <strong>di</strong> scarico; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale <strong>di</strong><br />
risulta sino a qualsiasi <strong>di</strong>stanza; i coperchi carrabili o la ca<strong>di</strong>toia in calcestruzzo<br />
prefabbricata carrabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e<br />
funzionante.<br />
11 18.03.005 002 Dimensioni interne cm 50x50.<br />
18.03.015 Sistemazioni in quota <strong>di</strong> pozzetti. Sistemazioni in quota <strong>di</strong> pozzetti stradali a seguito <strong>di</strong><br />
ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione <strong>di</strong> chiusini o ca<strong>di</strong>toie; l'elevazione<br />
delle pareti con mattoni pieni o getto <strong>di</strong> calcestruzzo ; la riposa in opera dei chiusini o<br />
ca<strong>di</strong>toie precedentemente rimossi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare<br />
l'opera finita.<br />
12 18.03.015 001 Per pozzetti <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.<br />
13 18.03.015 002 Per pozzetti <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni interne da cm 80x80 a cm 120x120.<br />
14 18.03.016 Sistemazione in quota <strong>di</strong> chiusino per prese acquedotto. Sistemazione in quota <strong>di</strong> chiusino in ghisa o<br />
acciaio e del tubo protettore delle prese <strong>di</strong> allaccio relativo alle utenze idriche. E' compresa la<br />
rimozione dei chiusini e la successiva posa in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare<br />
l'opera finita.<br />
18.03.018 Ghisa sferoidale per chiusini, ca<strong>di</strong>toie e griglie. Chiusini e ca<strong>di</strong>toie in ghisa sferoidale delle<br />
caratteristiche in<strong>di</strong>cate dalle norme UNI 4544 e UNI EN124, forniti e posti in opera. Sono<br />
compresi per i chiusini: il passo d'uomo <strong>di</strong> mm 600 rivestito con guaina <strong>di</strong> protezione; i<br />
coperchi muniti <strong>di</strong> sistema <strong>di</strong> bloccaggio al telaio o sistema <strong>di</strong> articolazione. Sono inoltre<br />
compresi: le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni <strong>di</strong> corrispondenza<br />
del materiale alle norme UNI 4544 e alle norme UNI EN 124 e della resistenza a rottura.<br />
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.<br />
15 18.03.018 002 Chiusino con resistenza a rottura <strong>di</strong> t 25.<br />
16 18.03.018 005 Ca<strong>di</strong>toia con resistenza a rottura <strong>di</strong> t 25.<br />
19 LAVORI STRADALI<br />
19.02 Rilevati<br />
19.02.005 Compattazione del piano <strong>di</strong> posa nei tratti in trincea. Compattamento del piano <strong>di</strong> posa<br />
della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea, per la profon<strong>di</strong>tà e con le<br />
modalità prescritte dalle norme tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della<br />
densità non minore del 95% <strong>di</strong> quella massima della prova AASHO mo<strong>di</strong>ficata, ed un<br />
valore del modulo <strong>di</strong> compressibilità Me non minore <strong>di</strong> N/mmq compresi gli eventuali<br />
inumi<strong>di</strong>menti o essiccamenti necessari:<br />
17 19.02.005 001 Su terreni appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3<br />
19.11 Manufatti prefabbricati<br />
18 19.11.018 Pozzetti in calcestruzzo. Fornitura e posa in opera <strong>di</strong> pozzetti anche prefabbricati, eseguiti con<br />
calcestruzzo <strong>di</strong> classe 300, compreso lo scavo, eseguito in qualsiasi modo e in qualsiasi tipo <strong>di</strong><br />
materiale, compresa la perfetta esecuzione dei fori per i raccor<strong>di</strong> con i condotti, per l'esecuzione dei<br />
vani per l'eventuale alloggiamento <strong>di</strong> griglie, copertine, la fornitura e posa in opera <strong>di</strong> ferri e staffe <strong>di</strong><br />
ancoraggio, la soletta <strong>di</strong> copertura anche parziale, l'onere delle casseforme ed il loro <strong>di</strong>sarmo, la<br />
fornitura e posa in opera dell'acciaio <strong>di</strong> armatura; esclusa la fornitura e posa in opera <strong>di</strong> ca<strong>di</strong>toie, mc<br />
Pagina 69 <strong>di</strong> 77<br />
cad<br />
cad<br />
cad<br />
cad<br />
cad<br />
kg<br />
kg<br />
mq<br />
Unita’ <strong>di</strong><br />
Misura
N.<br />
Co<strong>di</strong>ce Prezziario<br />
Regionale<br />
Descrizione<br />
griglie e chiusini compensati a parte con apposite voci <strong>di</strong> elenco. La misurazione per il compenso<br />
vuoto per pieno sarà effettuata sull'estradosso delle murature.<br />
19.13 Sovrastrutture e pavimentazioni<br />
19.13.001 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. - Fondazione<br />
stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo<br />
0-25, 0-70, me<strong>di</strong>ante la compattazione eseguita a mezzo <strong>di</strong> idonee macchine, fino ad<br />
ottenere il valore della prova AASHO mo<strong>di</strong>ficata in<strong>di</strong>cata nelle prescrizioni tecniche del<br />
CSA. Sono compresi: l’umi<strong>di</strong>ficazione con acqua, le successive prove <strong>di</strong> laboratorio. >>>><br />
>>> TABELLA > Miscela passante % - Totale in peso > Serie crivelli e Setacci UNI; Dim.<br />
Max. 71; Dim. Max. 30 > 71,00; 100; 100 > 30,00; 70–100; 100 > 15,00; 50–80; 70–100<br />
> 10,00; 30–70; 50–85 > 5,00; 23–55; 35–65 > 2,00; 15–40; 25–50 > 0,40; 8–25; 15–30<br />
> 0,07; 2–15; 5–15
N.<br />
Co<strong>di</strong>ce Prezziario<br />
Regionale<br />
Descrizione<br />
Conglomerato bituminoso per strato <strong>di</strong> usura tipo tappetino ottenuto con impiego <strong>di</strong> graniglia e<br />
pietrischetti, sabbie ed ad<strong>di</strong>tivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale <strong>di</strong> peso del 30%,<br />
rispetto alla miscela totale, <strong>di</strong> pietrischetti e graniglie con materiale <strong>di</strong> natura vulcanica-magmaticaeruttiva<br />
ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità in<strong>di</strong>cati<br />
dalle norme tecniche <strong>di</strong> capitolato, con bitume <strong>di</strong> prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con<br />
idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo <strong>di</strong> idoneo rullo tandem, previa stesa sulla<br />
superficie <strong>di</strong> applicazione <strong>di</strong> una spruzzatura <strong>di</strong> emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR)<br />
nella misura <strong>di</strong> Kg. 0,70 per mq con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura <strong>di</strong> ogni<br />
materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove <strong>di</strong> laboratorio ed in<br />
sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.<br />
Misurazione a metro cubo a compattazione effettuata verificabile con il confronto del prodotto<br />
risultante dalla quantita' <strong>di</strong> materiale fornita in cantiere, risultante dai relativi e regolari documenti <strong>di</strong><br />
trasporto, e il peso convenzionale del conglomerato pari a q.li 23 per ogni metro cubo <strong>di</strong><br />
conglomerato fornito.<br />
Il prezzo che segue, desunto dal prezziario regionale <strong>di</strong> riferimento vigente (co<strong>di</strong>ce voce<br />
19.13.005.002), e' applicato per ogni metro cubo <strong>di</strong> conglomerato a compattazione effettuata.<br />
23 19.13.NP3 COMPENSO PER LA F.P.O. DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER L'ALLARGAMENTO DELLA<br />
CARREGGIATA STRADALE ESISTENTE<br />
Compenso alla precedente voce <strong>di</strong> elenco con co<strong>di</strong>ce 19.13.NP2 per l'impiego <strong>di</strong> conglomerato<br />
bituminoso <strong>di</strong> tipo drenante per strati <strong>di</strong> usura costituito da una miscela <strong>di</strong> pietrischetti frantumati <strong>di</strong><br />
1' Cat. (coeff. levigabilità CLA>0.44; per<strong>di</strong>ta Los Angeles-CNR.BU.34/73 < 20%); sabbie granite<br />
(equivalente in sabbia sulla miscela CNR.BU.27/72 > 70) e bitume <strong>di</strong> tipo E od F in quantità tra il 5 ed<br />
il 6% del peso degli aggregati. Il conglomerato potrà <strong>di</strong>sporsi lungo fusi <strong>di</strong>fferenziati con passante<br />
totale dal crivello 20 al 10 a seconda delle caratteristiche <strong>di</strong> drenabilità desiderate, secondo le<br />
prescrizioni <strong>di</strong> contratto e della D.L. Di massima il fuso ad eccellente drenaggio avrà percentuale <strong>di</strong><br />
vuoti dal 16 al 18%, mentre gli altri fusi dal 14 al 16%. La stabilità Marshall (prova CNR.BU 30/73)<br />
sarà non inferiore a 500 kg per il conglomerato a massima permeabilità e 600 per quelli a maggiore<br />
resistenza. Il valore della rigidezza Marshall (rapporto tra la stabilità in kg e lo scorrimento in mm)<br />
dovrà essere > 200 per il fuso a massima permeabilità e 250 per gli altri. La resistenza a trazione<br />
in<strong>di</strong>retta dovrà essere compresa tra 0,7 a 1,1 N/mmq a 10 'C e tra 0,12 e 0,2 N/mmq a 40 'C.<br />
Il compenso che segue, desunto dal prezziario regionale <strong>di</strong> riferimento vigente (co<strong>di</strong>ci voci<br />
19.13.005.002 e 19.13.012.001), e' riferito ad ogni metro cubo <strong>di</strong> conglomerato steso per<br />
l'allargamento della carreggiata stradale, misurato secondo le in<strong>di</strong>cazioni della precedente voce<br />
19.13.NP2, per conglomerato bituminoso A MASSIMO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2% LDPE<br />
+ 6% SBS-R.<br />
19.15 Segnaletica orizzontale e verniciature<br />
19.15.001 Strisce longitu<strong>di</strong>nali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale <strong>di</strong><br />
nuovo impianto o <strong>di</strong> ripasso costituita da strisce longitu<strong>di</strong>nali o trasversali rette o curve,<br />
in strisce semplici o affiancate continue o <strong>di</strong>scontinue, eseguita con vernice rifrangente<br />
del tipo premiscelato <strong>di</strong> qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/mq,<br />
compreso ogni onere per nolo <strong>di</strong> attrezzature, forniture materiale, tracciamento,<br />
compresa altresì la pulizia delle zone <strong>di</strong> impianto e l'installazione ed il mantenimento<br />
della segnaletica <strong>di</strong> cantiere regolamentare.<br />
24 19.15.001 001 Per strisce <strong>di</strong> larghezza cm. 12 <strong>di</strong> nuovo impianto<br />
25 19.15.001 002 Per strisce <strong>di</strong> larghezza cm 12 ripasso<br />
26 19.15.001 NP<br />
1<br />
Per strisce <strong>di</strong> larghezza cm. 30 <strong>di</strong> nuovo impianto<br />
19.15.003 Fasce <strong>di</strong> arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale <strong>di</strong> nuovo impianto o<br />
in ripasso, per fasce <strong>di</strong> arresto, passi pedonale, zebrature e frecce, eseguite con vernice<br />
rifrangente <strong>di</strong> qualsiasi colore del tipo premiscelato, nella quantità non inferiore a 1,00<br />
kg/mq, compreso ogni onere per il nolo <strong>di</strong> attrezzature, forniture materiali, compresa<br />
altresì la pulizia delle zone <strong>di</strong> impianto e l'installazione ed il mantenimento della<br />
segnaletica <strong>di</strong> cantiere regolamentare. Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la<br />
superficie effettiva per gli altri segni.<br />
27 19.15.003 001 Di nuovo impianto<br />
28 19.15.003 002 In ripasso<br />
29 19.15.004 Rimozione meccanica <strong>di</strong> segnaletica orizzontale. Rimozione meccanica <strong>di</strong> segnaletica orizzontale <strong>di</strong><br />
qualsiasi tipo me<strong>di</strong>ante attrezzatura abrasiva su qualsiasi tipo <strong>di</strong> pavimentazione o fresatura con<br />
apposita macchina. per metro lineare <strong>di</strong> striscia da cm. 12<br />
Pagina 71 <strong>di</strong> 77<br />
mc<br />
m<br />
m<br />
m<br />
mq<br />
mq<br />
m<br />
Unita’ <strong>di</strong><br />
Misura
N.<br />
Co<strong>di</strong>ce Prezziario<br />
Regionale<br />
19.16 Segnaletica marginale<br />
Descrizione<br />
19.16.001 Fornitura <strong>di</strong> sostegno tubolare in ferro zincato ad altezza varia. Fornitura <strong>di</strong> sostegno<br />
tubolare in ferro, trattato con zincatura forte, completo <strong>di</strong> tappo <strong>di</strong> chiusura superiore in<br />
materiale plastico.<br />
30 19.16.001 001 Diametro esterno mm. 60 e peso non inferiore a kg. 4,10/m<br />
19.16.011 Fornitura <strong>di</strong> gruppo <strong>di</strong> aggancio per segnale tubolare. Fornitura <strong>di</strong> gruppo <strong>di</strong> aggancio<br />
costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per<br />
sostegni tubolari.<br />
31 19.16.011 001 Del <strong>di</strong>ametro <strong>di</strong> millimetri 48 o 60<br />
19.16.013 Sovrapprezzo per inserimento <strong>di</strong> <strong>di</strong>spositivo antirotazione.<br />
32 19.16.013 001 Tra palo e basamento<br />
33 19.16.013 002 Tra palo e segnale<br />
19.17 Segnaletica verticale<br />
19.17.002 Fornitura segnale circolare in lamiera <strong>di</strong> alluminio 25/10. Fornitura segnale circolare in<br />
lamiera <strong>di</strong> alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, completo <strong>di</strong> attacchi<br />
speciali, lavorazione comprendente operazioni <strong>di</strong> sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura<br />
con smalto igio a fuoco previa mano <strong>di</strong> ancorante nella parte posteriore, rivestito nella<br />
parte anteriore internamente con pellicola retroriflettente, microsfere incorporate o<br />
incapsulate ad alta intensità luminosa a pezzo unico, per tutti i simboli.<br />
34 19.17.002 001 Diametro cm. 60 con pellicola a normale risposta luminosa (Casse 1)<br />
19.17.003 Fornitura segnale ottogonale in lamiera <strong>di</strong> alluminio 25/10 (STOP). Fornitura segnale<br />
ottogonale in lamiera <strong>di</strong> alluminio 25/10 (STOP) a costruzione scatolare e rinforzata,<br />
completo <strong>di</strong> attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni <strong>di</strong> sgrassaggio,<br />
fosfatazione, verniciatura con smalto igio a fuoco previa mano <strong>di</strong> ancorante nella parte<br />
posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola retroriflettente<br />
classe 2 a pezzo unico per tutti i simboli.<br />
35 19.17.003 002 Diametro cm. 90 con pellicola ad elevata risposta luminosa (Casse 2)<br />
19.17.005 Fornitura <strong>di</strong> pannelli, targhe e segnali <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione in alluminio 25/10. Fornitura <strong>di</strong><br />
pannelli, targhe e segnali <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e<br />
rinforzata completo <strong>di</strong> attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni <strong>di</strong><br />
sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano <strong>di</strong><br />
ancoraggio nella parte posteriore, ovvero in estruso <strong>di</strong> alluminio spessore 30/10, rivestiti<br />
nella parte anteriore interamente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o<br />
scritta.<br />
36 19.17.005 001 Con pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1)<br />
19.17.027 Posa in opera <strong>di</strong> segnaletica stradale.<br />
37 19.17.027 001 Per ogni sostegno <strong>di</strong> qualsiasi tipo verticale o controvento del <strong>di</strong>ametro mm. 48, mm. 60 ed a U<br />
38 19.17.027 003 Per ogni segnale su un unico sostegno.<br />
19.18 Pulizie e pertinenze<br />
39 19.18.032 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a<br />
q.li 3,50 <strong>di</strong> cemento normale della sezione minima <strong>di</strong> cmq. 300, posto in opera perfettamente allineato<br />
e giuntato su massetto <strong>di</strong> calcestruzzo a q.li 2,00 <strong>di</strong> cemento normale <strong>di</strong> spessore non inferiore a cm.<br />
10 (<strong>di</strong>eci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.<br />
20 SISTEMAZIONE AREE VERDI<br />
- AREE VERDI: La fornitura delle essenze dovrà essere <strong>di</strong> ottima qualità ed accettata, a<br />
giu<strong>di</strong>zio insindacabile, dalla Direzione lavori.<br />
Nei prezzi in<strong>di</strong>cati, se non <strong>di</strong>versamente <strong>di</strong>sposto, si intende oltre alla fornitura e posa<br />
delle essenze, lo scavo della buca a mano o con mezzo meccanico anche in presenza <strong>di</strong><br />
vecchia ceppaia, l'eventuale ripristino <strong>di</strong> pavimentazione <strong>di</strong> qualsiasi materiale, la<br />
fornitura e posa <strong>di</strong> pali tutori in castagno, le legature, la concimazione <strong>di</strong> impianto, le<br />
Pagina 72 <strong>di</strong> 77<br />
m<br />
cad<br />
cad<br />
cad<br />
cad<br />
cad<br />
mq<br />
cad<br />
cad<br />
m<br />
Unita’ <strong>di</strong><br />
Misura
N.<br />
Co<strong>di</strong>ce Prezziario<br />
Regionale<br />
Descrizione<br />
opere <strong>di</strong> ancoraggio, la bonifica del cavo ove necessario, l'innaffiamento durante il primo<br />
ciclo vegetativo. Pertanto l'impresa dovrà garantire nel primo anno l'attecchimento delle<br />
essenze e solo dopo l'accertamento <strong>di</strong> tale attecchimento sarà possibile re<strong>di</strong>gere il<br />
certificato <strong>di</strong> regolare esecuzione.<br />
Le presenti prescrizioni sono riportate ad integrazione del Capitolato speciale d'appalto.<br />
20.01 Sistemazione aree ver<strong>di</strong><br />
40 20.01.023 Viali o piazzole. Viali o piazzole anche per parcheggi realizzate con masselli forati <strong>di</strong> qualsiasi forma<br />
geometrica, in calcestruzzo vibrocompresso, per pavimentazioni erbose, <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni cm 50x50 e <strong>di</strong><br />
spessore <strong>di</strong> cm 12. Sono compresi: la fornitura e posa in opera dei masselli; lo scavo e la<br />
preparazione del sottofondo; il riporto <strong>di</strong> misto naturale; la cilindratura; il riporto <strong>di</strong> sabbia;<br />
l'intasamento con terra <strong>di</strong> coltura alleggerita con torba o sabbia; la fornitura e seminagione delle<br />
sementi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.<br />
21 LAVORAZIONI REALIZZABILI CON L’ UTILIZZO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DAL<br />
RECUPERO DELLE DEMOLIZIONI<br />
I rifiuti da costruzione e demolizione (cosiddetti rifiuti da C. & D.) provengono<br />
essenzialmente dalle operazioni <strong>di</strong> manutenzione e costruzione delle opere e<strong>di</strong>li, dalla<br />
costruzione e manutenzione delle infrastrutture stradali e ferroviarie, dalla attività<br />
estrattive, ecc.Il maggior quantitativo <strong>di</strong> rifiuti da C. & D. è rappresentato da frazioni<br />
inerti quali: cemento, calcestruzzo, laterizi, ceramiche, terre da scavo, ecc. che<br />
posseggono, <strong>di</strong> per se, gran<strong>di</strong> potenzialità <strong>di</strong> recupero e riutilizzo, potenzialità che però<br />
vengono in larga misura <strong>di</strong>sperse in quanto questi rifiuti sono, per la maggior parte,<br />
smaltiti in <strong>di</strong>scarica.<br />
L’utilizzo degli inerti provenienti dal recupero e dalla lavorazione <strong>di</strong> materiale risultante<br />
da demolizioni, purché in possesso delle caratteristiche tecniche richieste dal capitolato<br />
speciale d’appalto, risulta idoneo per:<br />
- rinfianco <strong>di</strong> tubazioni <strong>di</strong> rete (fognature, acquedotti, gasdotti);<br />
- anticapillare su terreni vegetali e tessuti geotessile;<br />
- magroni in calcestruzzo;<br />
- drenaggi o strati <strong>di</strong> massicciata con presenza <strong>di</strong> acqua;<br />
- rilevati stradali ed industriali;<br />
- stesura finale prima della pavimentazione stradale;<br />
- inghiaiatura <strong>di</strong> strade <strong>di</strong> campagna.<br />
21.07 Fornitura in cantiere <strong>di</strong> materiali per la formazione <strong>di</strong> rilevati. Fornitura in cantiere <strong>di</strong><br />
materiali per la formazione <strong>di</strong> rilevati provenienti da impianti <strong>di</strong> trattamento dei rifiuti<br />
inerti; compresi il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri in<strong>di</strong>cati<br />
nelle norme tecniche. Il trasporto deve intendersi fino alla <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> 5 Km. Misurati sul<br />
percorso stradale, sia su piste <strong>di</strong> cantiere, che su strade pubbliche <strong>di</strong> qualunque tracciato<br />
plano-altimetrico, dall'impianto <strong>di</strong> trattamento dei rifiuti inerti al punto me<strong>di</strong>o del<br />
cantiere, inteso come baricentro dei rilevati.<br />
41 21.07 002 Stabilizzato della pezzatura 0/30 mm<br />
42 21.08 Solo sistemazione in rilevato od in riempimento. Solo sistemazione in rilevato od in riempimento <strong>di</strong><br />
materiali idonei provenienti dagli impianti <strong>di</strong> trattamento dei rifiuti inerti; compreso l'eventuale onere<br />
della riduzione del materiale roccioso alla pezzatura prevista; compreso il compattamento a strati fino<br />
a raggiungere la densità prescritta; compreso l'eventuale inumi<strong>di</strong>mento; comprese la sagomatura e<br />
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni<br />
lavorazione ed onere previsti dall'art. Movimenti <strong>di</strong> terre delle Norme Tecniche per dare il rilevato<br />
compiuto a perfetta regola d'arte:<br />
22 OPERE MARITTIME<br />
22.01 Scavi, demolizioni, rimozioni, trasporti e ripascimenti<br />
43 22.01.007 Spianamento e livellamento dei cumuli sabbiosi depositati sugli arenili, eseguito con mezzi meccanici e<br />
raccordato con l'arenile esistente secondo le livellette <strong>di</strong> progetto, eseguito a regola d'arte compreso<br />
ogni onere e magistero. Per mc netto reso a ripascimento.<br />
Pagina 73 <strong>di</strong> 77<br />
mq<br />
mc<br />
mc<br />
mc<br />
Unita’ <strong>di</strong><br />
Misura
TABELLE ALLEGATE<br />
TABELLA «A» CATEGORIA PREVALENTE (articoli 4 e 46, comma 1)<br />
Declaratoria<br />
Categoria ex allegato A<br />
d.P.R. n. 34 del 2000<br />
Importo in euro Incidenza %<br />
manodopera<br />
Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del capitolato, i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura massima del 30%.<br />
OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti,<br />
ferrovie, linee tranviarie, metropolitane,<br />
funicolari, e piste aeroportuali, e relative<br />
opere complementari<br />
Prevalente OG3 485.972,14 18,39<br />
Di cui euro 16.099,85 per oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non soggetto ad alcun ribasso <strong>di</strong> gara, ai sensi<br />
dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Co<strong>di</strong>ce dei contratti.<br />
TABELLA «B» GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI<br />
ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera - articolo 5<br />
n. Descrizione dei gruppi <strong>di</strong> lavori omogenee In euro<br />
1 Scavi, demolizioni, rilevati, compattazioni<br />
(voci elenco prezzi: 17.01.001 - 17.01.003.001 – 17.01.004 – 17.01.011.001 – 17.01.012.001 –<br />
19.02.005.001 – 19.13.002 - 22.01.007)<br />
27.559,52<br />
2 Fondazioni/Massiciate stradali<br />
(voci elenco prezzi: 19.13.001.001 – 21.07.002 – 21.08)<br />
103.810,97<br />
3 Lavori, opere e manufatti con calcestruzzo, armato e non armato, gettato in<br />
opera e prefabbricato<br />
(voci elenco prezzi unitari: 03.03.001.001 – 03.03.014.001 – 03.05.002 – 18.03.004.002 –<br />
18.03.005.002 – 19.11.018 – 19.18.032)<br />
26.229,61<br />
4 Lavori, opere e manufatti con prefabbricati in ghisa e in pvc<br />
(voci elenco prezzi: 18.02.004.003 – 18.03.015.001 – 18.03.015.002 – 18.03.018.002 –<br />
18.03.018.005)<br />
12.603,26<br />
5 Pavimentazioni stradali con conglomerati e trattamenti bituminosi e con<br />
grigliati erbosi realizzati con masselli forati prefabbricati in cls<br />
(voci elenco prezzi: 19.13.NP1 – 19.13.NP2 – 19.13.NP3 – 20.01.023)<br />
272.876,34<br />
6 Segnaletica stradale<br />
(voci elenco prezzi: da 19.15.001.001 a 19.17.027.003)<br />
39.154,54<br />
Parte 1 - Totale lavori a misura,<br />
compresi gli oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi unitari <strong>di</strong> elenco<br />
482.234,24<br />
A detrarre gli oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi unitari <strong>di</strong> elenco 12.36195<br />
a) Totale importo esecuzione lavori (base d’asta) 469.872,29<br />
b1) Oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi unitari <strong>di</strong> elenco, a misura 12.361,95<br />
b2) Oneri per la sicurezza aggiuntivi, a misura 3.737,90<br />
b) Totale importo oneri per la sicurezza (somma <strong>di</strong> b1+b2) 16.099,85<br />
TOTALE DA APPALTARE (somma <strong>di</strong> a + b) 485.972,14<br />
TABELLA «C» ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI<br />
Elemento <strong>di</strong> costo Importo Incidenza<br />
1) Manodopera euro 89.352,26 18,39 %<br />
2) Materiali euro 304.961,08 62,75 %<br />
3) Trasporti euro 22.289,44 4,59 %<br />
4) Noli euro 69.369,36 14,27 %<br />
Squadra<br />
tipo:<br />
Operai specializzati n. 2<br />
Operai qualificati n. 1<br />
Manovali specializzati n. 10<br />
sommano euro 485.972,14<br />
Di cui euro 16.099,85 per oneri per la<br />
sicurezza e la salute nel cantiere<br />
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Presenza me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> operai in cantiere:<br />
da n. 4 a n. 5, per ogni giorno lavorativo<br />
100 %
TABELLA «D» RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO<br />
1.a Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (base d’asta) € 469.872,29<br />
1.b Oneri per l’attuazione dei piani <strong>di</strong> sicurezza € 16.099,85<br />
1 Importo della procedura d’affidamento (1.a + 1.b) € 485.972,14<br />
2.a Ribasso offerto in percentuale (solo su 1.a) %<br />
2.b Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - 1.a x 2.a / 100)<br />
3 Importo del contratto (2.b + 1.b)<br />
4.a Cauzione provvisoria (calcolata su 1) 2% € 9.719,44<br />
4.b Cauzione provvisoria ridotta della metà (50% <strong>di</strong> 4.a)<br />
5.a Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 10%<br />
5.b Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) ___%<br />
5.c Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b)<br />
5.d Garanzia fideiussoria finale ridotta della metà (50% <strong>di</strong> 5.c)<br />
6.a Importo assicurazione C.A.R. articolo 36, comma 3, lettera a) € 650.000,00<br />
6.b <strong>di</strong> cui: per le opere (articolo 36, comma 3, lettera a), partita 1) € 534.569,35<br />
6.c per le preesistenze (articolo 36, comma 3, lettera a), partita 2) € 90.000,00<br />
6.d per demolizioni e sgomberi (art. 36, comma 3, lettera a), partita 3) € 24.430.65<br />
6.e Importo assicurazione R.C.T. articolo 36, comma 4 € 500.000,00<br />
7 Estensione assicurazione periodo <strong>di</strong> garanzia articolo 36, comma 7 mesi 24<br />
8 Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 23, comma 1 € 125.000,00<br />
9 Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 23, comma 7 (% su 3) 5%<br />
10 Tempo utile per l’esecuzione dei lavori, articolo 14 giorni 135<br />
11 Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18 (% su 3) 0,75 o /oo<br />
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TABELLA «E» ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO<br />
(articolo 7, comma 1, lettera c))<br />
n. TAVOLA Descrizione<br />
1 RELAZIONE<br />
2 PLANIMETRIA GENERALE - COROGRAFIA – SCALA 1:25.000<br />
3 PLANIMETRIA GENERALE - QUADRO DI UNIONE – SCALA 1:5.000<br />
4 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA<br />
5 PLANIMETRIA STATO ATTUALE – STRALCIO 1 – SCALA 1:500<br />
6 PLANIMETRIA STATO ATTUALE – STRALCIO 2 – SCALA 1:500<br />
7 PLANIMETRIA STATO ATTUALE – STRALCIO 3 – SCALA 1:500<br />
8 PLANIMETRIA STATO ATTUALE – STRALCIO 4 – SCALA 1:500<br />
9 PLANIMETRIA STATO ATTUALE – STRALCIO 5 – SCALA 1:500<br />
10 PLANIMETRIA STATO ATTUALE – STRALCIO 6 – SCALA 1:500<br />
11 PLANIMETRIA DI PROGETTO – STRALCIO 1 – SCALA 1:500<br />
12 PLANIMETRIA DI PROGETTO – STRALCIO 2 – SCALA 1:500<br />
13 PLANIMETRIA DI PROGETTO – STRALCIO 3 – SCALA 1:500<br />
14 PLANIMETRIA DI PROGETTO – STRALCIO 4 – SCALA 1:500<br />
15 PLANIMETRIA DI PROGETTO – STRALCIO 5 – SCALA 1:500<br />
PLANIMETRIA DI PROGETTO – STRALCIO 5A – SCALA 1:500<br />
15A CAPTAZIONE E SCARICO ACQUE BIANCHE A RIDOSSO DI IN TRATTO DELLA RECINZIONE<br />
DELLA SEDE FERROVIARIA<br />
16 PLANIMETRIA DI PROGETTO – STRALCIO 6 – SCALA 1:500<br />
17 SEZIONE STRADALI TIPO A-A e B1-B1 – SCALA 1:25<br />
18 SEZIONE STRADALI TIPO C-C e D-D – SCALA 1:25<br />
19 SEZIONE STRADALI TIPO E-E e B2-B2 – SCALA 1:25<br />
20 SEZIONE STRADALI TIPO F-F e G-G – SCALA 1:25<br />
21 SEZIONE STRADALI TIPO H-H – SCALA 1:25<br />
22 SEZIONE STRADALI TIPO I-I e L-L – SCALA 1:25<br />
23<br />
PLANIMETRIA DI PROGETTO – STRALCIO 1 – SCALA 1:500<br />
SCHEMA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE<br />
24<br />
PLANIMETRIA DI PROGETTO – STRALCIO 2 – SCALA 1:500<br />
SCHEMA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE<br />
25<br />
PLANIMETRIA DI PROGETTO – STRALCIO 3 – SCALA 1:500<br />
SCHEMA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE<br />
26<br />
PLANIMETRIA DI PROGETTO – STRALCIO 4 – SCALA 1:500<br />
SCHEMA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE<br />
27<br />
PLANIMETRIA DI PROGETTO – STRALCIO 5 – SCALA 1:500<br />
SCHEMA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE<br />
28<br />
PLANIMETRIA DI PROGETTO – STRALCIO 6 – SCALA 1:500<br />
SCHEMA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE<br />
29<br />
PARTICOLARI SEGNALETICA ORIZZONTALE - SCHEMI PLANIMETRICI 1, 2, 3 e 4<br />
SCALA 1:20<br />
30<br />
PARTICOLARI SEGNALETICA ORIZZONTALE - SCHEMI PLANIMETRICI 5, 6, 7 e 8<br />
SCALA 1:20<br />
31 SCHEMI SEGNALETICA VERTICALE<br />
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TABELLA «F» CARTELLO DI CANTIERE (articolo 61)<br />
Ente appaltante: COMUNE DI MONTEMARCIANO (AN)<br />
Assessorato ai Lavori Pubblici<br />
Unità operativa: V SETTORE<br />
LAVORI DI SISTEMAZIONE A PARCHEGGI PUBBLICI<br />
DELLE AREE LITORANEE ADIACENTI VIA LUNGOMARE<br />
Progetto esecutivo approvato con Determinazione del Capo Settore n. ____ del ______________<br />
Progettazione esecutiva:<br />
V Settore - Ufficio LL.PP.: Ing. Luciano Bolli, Capo del V Settore<br />
Direzione dei lavori:<br />
V Settore - Ufficio LL.PP.: Ing. Luciano Bolli, Capo del V Settore<br />
Progetto esecutivo e <strong>di</strong>rezione lavori opere in c.a. Progetto esecutivo e <strong>di</strong>rezione lavori impianti<br />
/ /<br />
Coor<strong>di</strong>natore per la progettazione: Ing. Luciano Bolli, Capo del V Settore<br />
Coor<strong>di</strong>natore per l’esecuzione: Ing. Luciano Bolli, Capo del V Settore<br />
Durata stimata in uomini x giorni: 440 Notifica preliminare in data:<br />
Responsabile unico dell’intervento: Ing. Luciano Bolli, Capo del V Settore<br />
IMPORTO DEL PROGETTO: euro 555.000,00<br />
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: euro 469.872,29<br />
ONERI PER LA SICUREZZA: euro 16.099,85<br />
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro _______________<br />
Gara in data ___________, offerta <strong>di</strong> ribasso del ___ %<br />
Impresa esecutrice:<br />
con sede<br />
Qualificata per i lavori delle categorie: _____, classifica _______<br />
_____, classifica _______<br />
_____, classifica _______<br />
<strong>di</strong>rettore tecnico del cantiere: _______________________________________________<br />
subappaltatori:<br />
per i lavori <strong>di</strong> Importo lavori subappaltati<br />
categoria descrizione euro<br />
Intervento finanziato con fon<strong>di</strong> propri (MUTUO)<br />
inizio dei lavori ___________________ con fine lavori prevista per il ____________________<br />
prorogato il ______________________ con fine lavori prevista per il ___________________<br />
Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio LAVORI PUBBLICI<br />
telefono: 0719163350-1-2-3-4-5 fax: 0719163356<br />
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