Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia - Assemblea nazionale ...
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ed uniforme interpretazione del <strong>di</strong>ritto dell’Unione 67 .<br />
Ecco che questo <strong>di</strong>alogo attivato dal giu<strong>di</strong>ce <strong>nazionale</strong> si amplia enormemente, coinvolgendo altri<br />
protagonisti, ai quali viene data l’opportunità, attraverso il deposito <strong>di</strong> osservazioni, <strong>di</strong> offrire <strong>alla</strong><br />
<strong>Corte</strong> il proprio contributo sui punti controversi e <strong>di</strong> esporre le tesi a sostegno delle soluzioni<br />
prospettate.<br />
Così facendo il meccanismo scelto a livello comunitario <strong>di</strong>mostra <strong>di</strong> essere non solo estremamente<br />
democratico, ma anche improntato ad un corretto uso dei meccanismi <strong>di</strong> confronto 68 .<br />
Per questo l’or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> <strong>rinvio</strong>, come si è già detto, non ha essa solo valenza endoprocessuale, ma<br />
si risolve in un tassello extraprocessuale parimenti indefettibile.<br />
La <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Giustizia ha infatti chiarito che l’or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> <strong>rinvio</strong> e le informazioni ivi contenute<br />
hanno anche la finalità <strong>di</strong> fornire ai governi degli Stati membri la possibilità <strong>di</strong> presentare<br />
osservazioni ai sensi dell’art. 20 dello Statuto(ora art.23), rientra nella sua competenza «provvedere<br />
affinché tale possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, a norma della <strong>di</strong>sposizione<br />
citata, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni <strong>di</strong> <strong>rinvio</strong>. Quin<strong>di</strong>, è in<strong>di</strong>spensabile<br />
che il giu<strong>di</strong>ce <strong>nazionale</strong> che solleva la questione fornisca un minimo <strong>di</strong> spiegazioni sulle ragioni<br />
della scelta delle norme [dell'UE] <strong>di</strong> cui chiede l’interpretazione e sul rapporto che egli ritiene esista<br />
fra tali <strong>di</strong>sposizioni e la normativa <strong>nazionale</strong> applicabile <strong>alla</strong> controversia» (ex multis, <strong>Corte</strong> giust.,<br />
sent. 8.11.2007, Schwibbert, C-20/05, Racc. p. I-9447).<br />
Sembrano dunque essere quelle sopra esposte le ragioni che inducono la <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong> ad<br />
attribuire al giu<strong>di</strong>ce <strong>nazionale</strong> non <strong>di</strong> ultima istanza il ruolo <strong>di</strong> “giu<strong>di</strong>ce comunitario <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto<br />
comune” -senza obbligarlo al <strong>rinvio</strong> <strong>pregiu<strong>di</strong>ziale</strong>-.<br />
Ma anche la fase <strong>di</strong>scendente, successiva <strong>alla</strong> decisione della <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Giustizia, non è meno<br />
rilevante, questa volta attribuendo al giu<strong>di</strong>ce <strong>nazionale</strong> il compito, non meno decisivo, <strong>di</strong> “calare”<br />
nella vicenda concreta il <strong>di</strong>ctum del giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Lussemburgo.<br />
La pronunzia della <strong>Corte</strong>, dunque, non rappresenta il tassello finale ed ultimo della vicenda.<br />
Per <strong>di</strong>rla in termini pratici, la causa non è chiusa, ma anzi è per effetto della pronunzia della <strong>Corte</strong><br />
che si apre una nuova fase innanzi al giu<strong>di</strong>ce <strong>nazionale</strong>.<br />
In questo senso, il continuo ricorso, nelle pronunzie della <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Lussemburgo, <strong>alla</strong> formula<br />
“spetta al giu<strong>di</strong>ce <strong>nazionale</strong> verificare” <strong>di</strong>mostra quanto sia la stessa <strong>Corte</strong> ad avere ben presente il<br />
ruolo, fondamentale ed ineliminabile, riservato al giu<strong>di</strong>ce <strong>nazionale</strong> nella fase <strong>di</strong> attuazione concreta<br />
delle decisioni <strong>di</strong> Lussemburgo.<br />
E ciò non soltanto per l’ovvia prossimità <strong>di</strong> quel giu<strong>di</strong>cante <strong>alla</strong> controversia ed al sistema <strong>nazionale</strong><br />
interno, ma proprio per una precisa scelta dei ruoli voluta, prima <strong>di</strong> ogni altro, proprio dal giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong><br />
Lussemburgo.<br />
Evenienza che risulta vieppiù evidente quando il giu<strong>di</strong>ce <strong>nazionale</strong> è chiamato ad “interpretare” la<br />
portata della sentenza resa d<strong>alla</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Giustizia e, in definitiva, a valutarne la rilevanza e la<br />
portata seguendo le rime, già tracciate, del <strong>di</strong>stinguishing.<br />
La conferma della residualità dei tratti <strong>di</strong> gerarchia e della centralità della regola dell’integrazione<br />
sembra riposare nel fatto che gli effetti della pronunzia resa in sede <strong>pregiu<strong>di</strong>ziale</strong> d<strong>alla</strong> <strong>Corte</strong> non<br />
67 L’art.96 del nuovo Regolamento della <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Giustizia applicato nel settembre 2012 prevede che possono formulare<br />
osservazioni ai sensi dell’art23 dello Statuto oltre alle parti del proce<strong>di</strong>mento, anche:a)gli Stati membri, la Commissione<br />
europea, l’istituzione che ha adottato l’atto della cui vali<strong>di</strong>tà si <strong>di</strong>scute<br />
68 Cfr. sul punto SCLAVI, Relazione tenuta all’incontro <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o svolto a Roma ed organizzato dal CSM sul tema,<br />
L’Ascolto del minore, 20 – 24 giugno 2011: <strong>Il</strong> modello decisionale democratico, affermatosi in Occidente a metà del<br />
19mo secolo, si basa su tre principi:1. il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> ogni partecipante ad esprimere le proprie idee, interessi e proposte; 2.<br />
<strong>Il</strong> <strong>di</strong>ritto al contrad<strong>di</strong>ttorio, per cui chiunque altro partecipante al processo decisionale può e deve valutare i pro e contro<br />
<strong>di</strong> queste idee dal suo punto <strong>di</strong> vista;… L’approccio del Confronto Creativo si prefigge <strong>di</strong> ampliare la strumentazione<br />
per le decisioni democratiche in modo da garantire un senso <strong>di</strong> comune appartenenza basato sulla comune capacità <strong>di</strong><br />
prendere decisioni che siano polifoniche, efficaci, nel rispetto e nel potenziamento delle identità multiple dei soggetti in<br />
causa. Per poter connotare un processo come “confronto creativo” sono necessarie una serie <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni, così<br />
riassumibili: 1. inclusione <strong>di</strong> una cerchia più ampia e completa possibile <strong>di</strong> tutti i portatori <strong>di</strong> interessi, <strong>di</strong><br />
preoccupazioni e <strong>di</strong> punti <strong>di</strong> vista relativi al tema in <strong>di</strong>scussione…”<br />
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