Modulo detrazione per amministratori e consiglieri 2011
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COGNOME<br />
NOME<br />
LUOGO DI NASCITA<br />
DATA DI NASCITA<br />
CODICE FISCALE<br />
DICHIARAZIONE DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA<br />
AMMINISTRATORI/CONSIGLIERI<br />
IO SOTTOSCRITTO/A<br />
DATI RELATIVI ALLA RESIDENZA ALL’ATTO DELLA COMPILAZIONE DELLA<br />
DICHIARAZIONE<br />
COMUNE<br />
VIA E NUMERO CIVICO<br />
COMUNE DI RESIDENZA<br />
Ai sensi dell'art. 23 del DPR del 29/09/1973, n° 600<br />
DICHIARO<br />
SOTTO LA MIA RESPONSABILITA'<br />
DI AVERE DIRITTO ALLE SEGUENTI DETRAZIONI D'IMPOSTA<br />
NON FRUITE SU ALTRI REDDITI<br />
DECORRENZA (vedi allegato istruzioni)<br />
2 0 1 1<br />
(giorno) (mese) (anno)<br />
Aliquota fissa<br />
Si chiede l’applicazione dell’aliquota IRPEF nella misura fissa del _______ %<br />
(23% o 27% o 38% o 41% o 43%)<br />
DETRAZIONI IRPEF<br />
DETRAZIONI PER PUBBLICHE FUNZIONI O CARICHE ELETTIVE<br />
(Art. 13 DPR 917/86) (vedere nota 1 istruzioni)<br />
DETRAZIONE PER PUBBLICHE FUNZIONI O CARICHE ELETTIVE
DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO - Art. 12 DPR 917/86<br />
Per ogni familiare a carico è obbligatorio indicare il codice fiscale nello spazio<br />
sottostante ad ognuno;<br />
DETRAZIONE PER CONIUGE NON LEGALMENTE ED EFFETTIVAMENTE SEPARATO<br />
CODICE FISCALE<br />
DETRAZIONE PER IL PRIMO FIGLIO IN ASSENZA DEL CONIUGE<br />
CODICE FISCALE<br />
LA MISURA DELLA DETRAZIONE PER FIGLI NON PUO' ESSERE SCELTA LIBERAMENTE<br />
(VEDI ISTRUZIONI ALLEGATE)<br />
DETRAZIONE PER N°_________FIGLI DI ETA' INFERIORE AI 3 ANNI<br />
MESE ED ANNO DI NASCITA<br />
1- _____________________ 2 - _____________________ 3 - _____________________<br />
AL 50%<br />
AL 100%<br />
CODICE FISCALE<br />
CODICE FISCALE<br />
CODICE FISCALE<br />
DETRAZIONE PER N°________FIGLI DI ETA' SUPERIORE A 3 ANNI<br />
AL 50%<br />
AL 100%<br />
CODICE FISCALE<br />
CODICE FISCALE<br />
CODICE FISCALE<br />
DETRAZIONE PER N°_________ FIGLI DI ETA' INFERIORE A 3 ANNI<br />
PORTATORI DI HANDICAP (L. 104/92, ART. 3)<br />
MESE ED ANNO DI NASCITA<br />
1 - _____________________ 2 - _____________________ 3 - _____________________<br />
AL 50%<br />
AL 100%<br />
CODICE FISCALE<br />
DETRAZIONE PER N°_________FIGLI DI ETA' SUPERIORE A 3 ANNI<br />
PORTATORI DI HANDICAP (L. 104/92, ART. 3)<br />
AL 50%<br />
AL 100%<br />
CODICE FISCALE
□ ULTERIORE DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO(barrare in presenza di 4 o più figli a carico)<br />
DETRAZIONE PER N°_________ALTRI FAMILIARI A CARICO ART. 433 C.C.<br />
CHE CONVIVANO CON IL CONTRIBUENTE O PERCEPISCANO ASSEGNI ALIMENTARI NON<br />
RISULTANTI DA PROVVEDIMENTI AUTORITA' GIUDIZIALE<br />
MISURA % ____________<br />
CODICE FISCALE<br />
CODICE FISCALE<br />
DICHIARO CHE I FAMILIARI PER I QUALI HO CHIESTO LE DETRAZIONI<br />
POSSIEDONO UN REDDITO COMPLESSIVO, AL LORDO DEGLI ONERI DEDUCIBILI,<br />
INFERIORE AD € 2.840,51.<br />
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA:<br />
• DI AVERE PRESO ATTO DI QUANTO INDICATO ALLE PAG. 1, 2 E 3 E<br />
NELL'ALLEGATO "ISTRUZIONI"<br />
• DI IMPEGNARSI A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE QUALSIASI VARIAZIONE<br />
• DI SOTTOSCRIVERE IL PRESENTE MODELLO IN OGNI SUO PUNTO.<br />
Calderara di Reno, _____________________<br />
FIRMA<br />
________________________
ALLEGATO ISTRUZIONI<br />
DICHIARAZIONE AI FINI DELLE DETRAZIONI FISCALI<br />
In base al DPR 600/73, art. 23, 2° comma, lett. a), le detrazioni possono essere attribuite esclusivamente se l’interessato<br />
ne dichiara ANNUALMENTE il diritto.<br />
NOTA BENE: è obbligatorio indicare, <strong>per</strong> ogni familiare <strong>per</strong> il quale si richiede la<br />
<strong>detrazione</strong>, il relativo codice fiscale.<br />
Le detrazioni d’imposta applicate e i codici fiscali dei familiari a carico devono<br />
essere trasmessi da ogni datore di lavoro all’Agenzia delle Entrate. Se ne chiede<br />
quindi la compilazione con la massima esattezza.<br />
Decorrenza<br />
Indicare la data dalla quale decorrono le variazioni richieste.<br />
Detrazioni <strong>per</strong> pubbliche funzioni o cariche elettive<br />
Dal 2007 sono previste detrazioni d’imposta in base alla tipologia di reddito <strong>per</strong>cepita. Tali detrazioni vengono<br />
attribuite a condizione che l’interessato dichiari di averne diritto.<br />
Nota 1 - In presenza di <strong>per</strong>cezione di più tipologie di reddito, le detrazioni non possono essere cumulate<br />
(esempio: la <strong>detrazione</strong> <strong>per</strong> pubbliche funzioni o cariche elettive non può essere cumulata con la <strong>detrazione</strong><br />
spettante <strong>per</strong> redditi <strong>per</strong> lavoro dipendente).<br />
Familiari a carico – Presupposti generali<br />
Limite di reddito <strong>per</strong> essere considerati fiscalmente a carico: i familiari (coniuge, figli, altri familiari indicati<br />
nell’art. 433 c.c.) sono a carico soltanto se, nell’intero anno (<strong>per</strong>iodo 1 gennaio – 31 dicembre), possiedono un<br />
reddito complessivo inferiore ad € 2.840,51= al lordo degli oneri deducibili. In questo importo devono essere<br />
considerate anche le retribuzioni corrisposte da Enti ed Organismi internazionali, Rappresentanze diplomatiche e<br />
Consolari e Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa<br />
Cattolica.<br />
Il limite di € 2.840,51= è fissato con riferimento all’intero <strong>per</strong>iodo d’imposta; <strong>per</strong>tanto se alla fine dell’anno solare<br />
il familiare ha un reddito complessivo su<strong>per</strong>iore a questo importo, non vi è diritto ad alcuna <strong>detrazione</strong> neppure <strong>per</strong> i<br />
mesi in cui il familiare è stato senza reddito.<br />
Periodo <strong>per</strong> il quale spettano le detrazioni: vi sono due situazioni da distinguere:<br />
a) il familiare a carico ha su<strong>per</strong>ato nell’anno solare il reddito di € 2840,51=: in tal caso non spetta alcuna<br />
<strong>detrazione</strong> <strong>per</strong> l’intero anno (come già indicato al punto precedente);<br />
b) altri eventi come ad esempio la nascita ecc….: in tal caso le detrazioni spettano <strong>per</strong> i mesi in cui vi è la<br />
condizione (es. dal mese di nascita in poi):<br />
Esempio a): il figlio ha cominciato a lavorare in corso d’anno e, dal giorno in cui ha iniziato a lavorare al 31.12 dello<br />
stesso anno, su<strong>per</strong>a il reddito di € 2.840,51=.<br />
I genitori debbono richiedere la variazione delle detrazioni <strong>per</strong> carichi familiari <strong>per</strong> togliere il figlio a carico. In tal caso<br />
la decorrenza da indicare sarà il mese di Gennaio dello stesso anno.<br />
Esempio b) nascita di un figlio il 31 luglio<br />
Adempimento del genitore: richiedere la variazione dei carichi familiari ed inserire il figlio a carico. In tal caso la<br />
decorrenza da indicare sarà il mese di Luglio dello stesso anno.<br />
Condizioni <strong>per</strong> singolo familiare<br />
Coniuge
La <strong>detrazione</strong> può essere richiesta a condizione che il coniuge non sia legalmente ed effettivamente separato, quindi a<br />
condizione che sia in corso regolare matrimonio.<br />
Figli<br />
(spetta indipendentemente dalla convivenza con i figli, dal su<strong>per</strong>amento della maggiore età e dalla qualità o meno di<br />
studente)<br />
La <strong>detrazione</strong> non può essere ripartita liberamente e spetta <strong>per</strong> ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti,<br />
gli adottivi, gli affidati e gli affiliati.<br />
Si devono distinguere quattro diverse situazioni:<br />
a) genitori sposati di cui uno fiscalmente a carico dell’altro – la <strong>detrazione</strong> spetta al 100% al genitore che lavora;<br />
b) genitori entrambi titolari di reddito (sposati, conviventi oppure non conviventi a condizione che abbiano<br />
riconosciuto il/i figlio/i): la <strong>detrazione</strong> spetta obbligatoriamente al 50% ad ognuno dei genitori oppure al 100% al<br />
genitore che ha il reddito più alto;<br />
Qualora i genitori non siano sposati e soltanto uno sia titolare di reddito, la <strong>detrazione</strong> spetta al 100% a<br />
quest’ultimo.<br />
c) genitori separati e divorziati:<br />
In questo caso l’art. 12, comma 1, lett. c) del TUIR stabilisce espressamente che, in mancanza di accordo fra i genitori,<br />
devono essere seguite le seguenti regole:<br />
al 100% al genitore affidatario se il verbale di separazione o la sentenza stabiliscono l’affido ad uno solo<br />
dei genitori;<br />
al 50% ad ognuno dei genitori se il verbale di separazione o la sentenza stabiliscono l’affido congiunto o<br />
condiviso.<br />
Quando il genitore affidatario oppure, in caso di affido congiunto o condiviso, uno dei genitori ha un reddito tale che<br />
non riesce ad usufruire in tutto o in parte della <strong>detrazione</strong>, quest’ultima può essere richiesta <strong>per</strong> intero dall’altro<br />
genitore. In questo caso, salvo diverso accordo tra le parti, il genitore che sfrutta <strong>per</strong> intero la <strong>detrazione</strong> è tenuto a<br />
versare all’altro genitore l’intera <strong>detrazione</strong> oppure il 50% della <strong>detrazione</strong> fruita.<br />
d) Assenza del coniuge - Ricorre esclusivamente nei seguenti casi:<br />
mancato riconoscimento dei figli da parte di un genitore;<br />
decesso dell’altro genitore;<br />
figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente<br />
e a condizione che il richiedente non sia coniugato oppure, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed<br />
effettivamente separato.<br />
In questo caso la <strong>detrazione</strong> spetta nella stessa misura prevista <strong>per</strong> il coniuge a carico; tale <strong>detrazione</strong> può essere<br />
sostituita dalla <strong>detrazione</strong> <strong>per</strong> figlio a carico al 100% qualora questo importo sia più conveniente.<br />
I calcoli di convenienza e l’attribuzione della <strong>detrazione</strong> <strong>per</strong> l’importo più favorevole viene eseguito direttamente<br />
all’atto del conguaglio fiscale<br />
Quattro o più figli a carico: coloro che, anche <strong>per</strong> una sola parte dell’anno, hanno a carico almeno 4 figli, hanno<br />
diritto ad una ulteriore <strong>detrazione</strong>, indipendentemente dall’entità del reddito complessivo.<br />
In tal caso barrare la corrispondente casella.<br />
Altri familiari a carico – Art. 433 c.c.<br />
Spetta a condizione che il familiare conviva oppure <strong>per</strong>cepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimento del<br />
giudice.