14.06.2013 Views

Condizioni contrattuali - Cattolica

Condizioni contrattuali - Cattolica

Condizioni contrattuali - Cattolica

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SEZIONE AUTO RISCHI PROTEZIONE DIVERSI LEGALE INCENDIO CONDIZIONI E ALTRE GARANZIE GENERALI<br />

guida la Società corrisponde agli aventi<br />

diritto le indennità maturate fino al giorno<br />

del decesso.<br />

Il presente articolo 6 opera a parziale<br />

deroga degli art. 5 -Denuncia del caso<br />

Assicurativo e libera scelta del Legale- e<br />

8 -Gestione del caso assicurativo-.<br />

Articolo 7<br />

Fornitura dei mezzi di prova e<br />

dei documenti occorrenti alla prestazione<br />

della garanzia Assicurativa<br />

Se l’assicurato richiede la copertura<br />

assicurativa deve:<br />

informare immediatamente la Società<br />

Gestionaria in modo completo e<br />

veritiero di tutti i particolari del caso<br />

assicurativo nonché indicare i mezzi<br />

di prova e documenti e, su richiesta,<br />

metterli a disposizione;<br />

conferire delega al legale incaricato<br />

della tutela dei suoi interessi nonché<br />

informarlo in modo completo e veritiero<br />

su tutti i fatti, indicare i mezzi di<br />

prova di cui venga a conoscenza e<br />

fornire ogni possibile informazione<br />

impegnandosi inoltre nella raccolta<br />

e preparazione dei documenti necessari.<br />

Articolo 8<br />

Gestione del caso assicurativo<br />

Ricevuta la denuncia, la Società Gestionaria<br />

si adopera per realizzare un bonario<br />

componimento della controversia.<br />

Ove ciò non avvenga, la pratica viene<br />

trasmessa e seguita dal legale nominato<br />

secondo quanto stabilito dall’art. 68, sempreché<br />

le pretese dell’assicurato risultino<br />

fondate e sostenibili, sulla base di una<br />

preliminare valutazione scritta dello stesso<br />

Legale e in ogni caso quando sia necessaria<br />

la difesa in sede penale.<br />

La garanzia assicurativa viene prestata<br />

anche per ogni grado superiore di procedimento<br />

sia civile che penale soltanto<br />

se l’impugnazione risulta fondata e sostenibile,<br />

sulla base di una preliminare<br />

valutazione scritta del Legale nominato.<br />

L’assicurato non può addivenire direttamente<br />

con la controparte ad alcuna<br />

transazione della vertenza sia in sede<br />

stragiudiziaria che giudiziaria senza<br />

- 43/44 -<br />

preventiva autorizzazione della Società<br />

Gestionaria. L’eventuale nomina di un<br />

Consulente Tecnico di Parte o di un Perito<br />

in genere, viene concordata con la Società<br />

Gestionaria.<br />

Le operazioni di esecuzione forzata non<br />

vengono ulteriormente garantite nel caso di<br />

due esiti negativi. La Società Gestionaria,<br />

così come la Società, non sono responsabili<br />

dell’operato di Legali, Consulenti Tecnici<br />

e Periti in genere.<br />

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo<br />

in merito alla gestione dei casi<br />

assicurativi tra l’assicurato e la Società<br />

e/o la Società Gestionaria, la decisione<br />

può venire demandata, fermo il diritto<br />

dell’Assicurato di adire alle vie giudiziarie,<br />

ad un arbitro designato di comune accordo<br />

dalle parti o, in mancanza di accordo, dal<br />

Presidente del Tribunale del luogo dove ha<br />

sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza.<br />

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà<br />

delle spese arbitrali, quale che sia l’esito<br />

dell’arbitrato.<br />

La Società Gestionaria avverte l’assicurato<br />

del suo diritto di avvalersi di tale procedura.<br />

Articolo 9<br />

Recupero di somme<br />

I risarcimenti ottenuti e le somme comunque<br />

corrisposte dalla controparte a titolo di<br />

capitale ed interessi, spettano integralmente<br />

all’assicurato. Gli onorari, le competenze<br />

e le spese liquidate in sede giudiziaria o<br />

concordate transattivamente vanno invece<br />

a favore della Società Gestionaria che le<br />

ha sostenute o anticipate.<br />

Articolo 10<br />

Estensione territoriale<br />

Le prestazioni garantite al precedente art.<br />

2 punto A) Protezione Legale formula promozione,<br />

B) Protezione Legale standard,<br />

C) Protezione Legale Plus sono estese ai<br />

casi assicurativi avvenuti in:<br />

o Europa e Paesi del Bacino del Mediterraneo:<br />

per la difesa penale ed il risarcimento danni<br />

extracontrattuale;<br />

o Italia, San Marino e Città del Vaticano:<br />

in tutte le restanti ipotesi.<br />

Le prestazioni garantite al precedente art.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!