Condizioni contrattuali - Cattolica
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SEZIONE AUTO RISCHI PROTEZIONE DIVERSI LEGALE INCENDIO CONDIZIONI E ALTRE GARANZIE GENERALI<br />
guida la Società corrisponde agli aventi<br />
diritto le indennità maturate fino al giorno<br />
del decesso.<br />
Il presente articolo 6 opera a parziale<br />
deroga degli art. 5 -Denuncia del caso<br />
Assicurativo e libera scelta del Legale- e<br />
8 -Gestione del caso assicurativo-.<br />
Articolo 7<br />
Fornitura dei mezzi di prova e<br />
dei documenti occorrenti alla prestazione<br />
della garanzia Assicurativa<br />
Se l’assicurato richiede la copertura<br />
assicurativa deve:<br />
informare immediatamente la Società<br />
Gestionaria in modo completo e<br />
veritiero di tutti i particolari del caso<br />
assicurativo nonché indicare i mezzi<br />
di prova e documenti e, su richiesta,<br />
metterli a disposizione;<br />
conferire delega al legale incaricato<br />
della tutela dei suoi interessi nonché<br />
informarlo in modo completo e veritiero<br />
su tutti i fatti, indicare i mezzi di<br />
prova di cui venga a conoscenza e<br />
fornire ogni possibile informazione<br />
impegnandosi inoltre nella raccolta<br />
e preparazione dei documenti necessari.<br />
Articolo 8<br />
Gestione del caso assicurativo<br />
Ricevuta la denuncia, la Società Gestionaria<br />
si adopera per realizzare un bonario<br />
componimento della controversia.<br />
Ove ciò non avvenga, la pratica viene<br />
trasmessa e seguita dal legale nominato<br />
secondo quanto stabilito dall’art. 68, sempreché<br />
le pretese dell’assicurato risultino<br />
fondate e sostenibili, sulla base di una<br />
preliminare valutazione scritta dello stesso<br />
Legale e in ogni caso quando sia necessaria<br />
la difesa in sede penale.<br />
La garanzia assicurativa viene prestata<br />
anche per ogni grado superiore di procedimento<br />
sia civile che penale soltanto<br />
se l’impugnazione risulta fondata e sostenibile,<br />
sulla base di una preliminare<br />
valutazione scritta del Legale nominato.<br />
L’assicurato non può addivenire direttamente<br />
con la controparte ad alcuna<br />
transazione della vertenza sia in sede<br />
stragiudiziaria che giudiziaria senza<br />
- 43/44 -<br />
preventiva autorizzazione della Società<br />
Gestionaria. L’eventuale nomina di un<br />
Consulente Tecnico di Parte o di un Perito<br />
in genere, viene concordata con la Società<br />
Gestionaria.<br />
Le operazioni di esecuzione forzata non<br />
vengono ulteriormente garantite nel caso di<br />
due esiti negativi. La Società Gestionaria,<br />
così come la Società, non sono responsabili<br />
dell’operato di Legali, Consulenti Tecnici<br />
e Periti in genere.<br />
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo<br />
in merito alla gestione dei casi<br />
assicurativi tra l’assicurato e la Società<br />
e/o la Società Gestionaria, la decisione<br />
può venire demandata, fermo il diritto<br />
dell’Assicurato di adire alle vie giudiziarie,<br />
ad un arbitro designato di comune accordo<br />
dalle parti o, in mancanza di accordo, dal<br />
Presidente del Tribunale del luogo dove ha<br />
sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza.<br />
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà<br />
delle spese arbitrali, quale che sia l’esito<br />
dell’arbitrato.<br />
La Società Gestionaria avverte l’assicurato<br />
del suo diritto di avvalersi di tale procedura.<br />
Articolo 9<br />
Recupero di somme<br />
I risarcimenti ottenuti e le somme comunque<br />
corrisposte dalla controparte a titolo di<br />
capitale ed interessi, spettano integralmente<br />
all’assicurato. Gli onorari, le competenze<br />
e le spese liquidate in sede giudiziaria o<br />
concordate transattivamente vanno invece<br />
a favore della Società Gestionaria che le<br />
ha sostenute o anticipate.<br />
Articolo 10<br />
Estensione territoriale<br />
Le prestazioni garantite al precedente art.<br />
2 punto A) Protezione Legale formula promozione,<br />
B) Protezione Legale standard,<br />
C) Protezione Legale Plus sono estese ai<br />
casi assicurativi avvenuti in:<br />
o Europa e Paesi del Bacino del Mediterraneo:<br />
per la difesa penale ed il risarcimento danni<br />
extracontrattuale;<br />
o Italia, San Marino e Città del Vaticano:<br />
in tutte le restanti ipotesi.<br />
Le prestazioni garantite al precedente art.