Condizioni contrattuali - Cattolica
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SEZIONE ASSISTENZA BASE CONDIZIONI GENERALI<br />
Le prestazioni all’estero saranno erogate<br />
solo entro i primi 60 giorni di permanenza<br />
continuativa all’estero.<br />
Salvo casi di comprovata e oggettiva forza<br />
maggiore, il diritto alle assistenza fornite<br />
dalle Società decade qualora l’assicurato<br />
non abbia preso contatto con la Centrale<br />
Operativa al verificarsi del sinistro ed abbia<br />
provveduto in autonomia ad attivare prestazioni<br />
di Assistenza senza previa autorizzazione<br />
da parte della Centrale Operativa.<br />
Le spese sostenute e non preventivamente<br />
autorizzate dalla Centrale Operativa non<br />
saranno rimborsate.<br />
Articolo 26<br />
Obblighi a carico dell’assicurato<br />
L’assicurato è tenuto a fornire (anche<br />
mediante il proprio medico curante) alla<br />
Centrale Operativa tutte le informazioni necessarie<br />
per l’erogazione delle prestazioni<br />
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA<br />
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’assicurato potrà telefonare<br />
alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde:<br />
800-05.70.83<br />
Oppure al numero di Biella: 0039.015-25.59.583<br />
Oppure se non può telefonare può inviare un telegramma a<br />
Mapfre Warranty - Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (Biella)<br />
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:<br />
1. - il tipo di assistenza di cui necessita;<br />
2. - nome e cognome;<br />
3. - numero di polizza preceduto dalla sigla SOCG;<br />
4. - indirizzo del luogo in cui si trova;<br />
5. - il recapito telefonico dove la Centrale Operativa<br />
provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.<br />
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di assistenza, pena la perdita al diritto alle<br />
prestazioni stesse. La Centrale Operativa<br />
potrà richiedere all’assicurato, e lo stesso<br />
è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore<br />
documentazione ritenuta necessaria<br />
alla conclusione dell’assistenza.<br />
Salvo quanto espressamente indicato, ogni<br />
documento deve sempre essere fornito in<br />
ORIGINALE (non fotocopie).<br />
Articolo 27<br />
Estensione territoriale<br />
L’assicurazione vale per il territorio della<br />
Repubblica Italiana, della Città del Vaticano,<br />
della Repubblica di San Marino, Principato<br />
di Monaco e per Croazia, Islanda, Norvegia,<br />
Svizzera, Liechtenstein, Andorra nonché<br />
per tutti gli stati dell’Unione Europea e tutti<br />
quelli indicati nella Carta Verde, le cui sigle<br />
non siano barrate.