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Condizioni contrattuali - Cattolica

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SEZIONE AUTO RISCHI ASSISTENZA DIVERSI INCENDIO BASE CONDIZIONI E ALTRE GARANZIE GENERALI<br />

dell’Italia, della Repubblica di San Marino<br />

e della Città del Vaticano).<br />

Articolo 24<br />

Esclusioni<br />

Ferme restando le specifiche esclusioni<br />

riportate nelle singole prestazioni, valgono<br />

inoltre le seguenti esclusioni generali.<br />

Le prestazioni non sono dovute per sinistri<br />

provocati o dipendenti da:<br />

- gare automobilistiche e motociclistiche<br />

e relative prove ed allenamenti;<br />

- stato di guerra, rivoluzione, sommosse<br />

o movimenti popolari, saccheggi, atti<br />

di terrorismo o vandalismo, scioperi,<br />

terremoti, fenomeni atmosferici aventi<br />

caratteristiche di calamità naturale e di<br />

entità tale da rendere impossibile alla<br />

Centrale Operativa di effettuare le prestazione,<br />

fenomeni di trasmutazione del<br />

nucleo dell'atomo, radiazioni provocate<br />

dall'accelerazione artificiale di particelle<br />

atomiche;<br />

- dolo dell'Assicurato;<br />

- suicidio o tentato suicidio;<br />

- abuso di alcolici o psicofarmaci nonché<br />

uso non terapeutico di stupefacenti e<br />

allucinogeni.<br />

Le prestazioni non sono altresì fornite in<br />

quei Paesi che si trovassero in stato di<br />

belligeranza dichiarata o di fatto.<br />

Qualora l'Assicurato non usufruisca di<br />

una o più prestazioni, la Compagnia non<br />

è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni<br />

alternative di alcun genere a titolo di<br />

compensazione.<br />

La Centrale Operativa non assume responsabilità<br />

per danni causati dall'intervento<br />

delle Autorità del Paese nel quale<br />

è prestata l'assistenza o conseguenti<br />

ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.<br />

Ogni diritto nei confronti della Compagnia<br />

si prescrive entro il termine di due anni<br />

dalla data del sinistro che ha dato origine<br />

al diritto alla prestazione in conformità<br />

con quanto previsto all'art. 2952 c.c.<br />

Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia<br />

decade qualora l'Assicurato non<br />

abbia preso contatto con la Centrale<br />

Operativa al verificarsi del sinistro.<br />

L'Assicurato libera dal segreto professionale,<br />

relativamente ai sinistri formanti<br />

oggetto di questa Assicurazione, i medici<br />

che lo hanno visitato o curato dopo o<br />

- 30/44 -<br />

anche prima del sinistro, nei confronti<br />

della Centrale Operativa e/o dei magistrati<br />

eventualmente investiti dell'esame del<br />

sinistro stesso. Tutte le eccedenze ai<br />

massimali previsti nelle singole prestazioni<br />

così come tutti gli anticipi di denaro<br />

previsti nelle prestazioni di cui ai punti<br />

16, 21 e 23 verranno concessi compatibilmente<br />

con le disposizioni, in materia<br />

di trasferimento di valuta, vigenti in Italia<br />

e nel paese dove momentaneamente si<br />

trova l'Assicurato e a condizione che<br />

l'Assicurato, anche tramite persona da<br />

lui indicata, possa fornire alla Centrale<br />

Operativa adeguate garanzie per la<br />

restituzione di ogni somma anticipata.<br />

L'Assicurato deve provvedere al rimborso<br />

della somma anticipata entro 30 giorni<br />

dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso<br />

tale termine dovrà restituire, oltre alla<br />

somma anticipata, anche l'ammontare<br />

degli interessi al tasso legale corrente. A<br />

parziale deroga di quanto previsto all'art.<br />

1910 del C.C., all'Assicurato che godesse<br />

di prestazioni analoghe alle presenti,<br />

anche a titolo di mero risarcimento, in<br />

forza dei contratti sottoscritti con altra<br />

impresa di assicurazione, è fatto obbligo<br />

di dare comunque avviso del sinistro ad<br />

ogni impresa assicuratrice e specificatamente<br />

alla Società nel termine di tre<br />

giorni a pena di decadenza.<br />

Nel caso in cui attivasse altra impresa,<br />

le presenti prestazioni saranno operanti,<br />

nei limiti ed alle condizioni previste,<br />

esclusivamente quale rimborso all'Assicurato<br />

degli eventuali maggiori costi lui<br />

addebitati dalla Compagnia assicuratrice<br />

che ha erogato la prestazione.<br />

Articolo 25<br />

Disciplina delle prestazioni<br />

In caso di sinistro, per poter usufruire delle<br />

prestazioni assistenza l’Assicurato dovrà<br />

contattare preventivamente la Centrale Operativa<br />

che interverrà direttamente o ne dovrà<br />

autorizzare esplicitamente l’effettuazione. La<br />

richiesta di rimborso, semprechè autorizzate<br />

dalla Centrale Operativa, dovrà essere<br />

corredata dai documenti giustificativi con<br />

il dettaglio delle spese sostenuti da parte<br />

dell’assicurato.<br />

Tutte le prestazioni non possono essere<br />

fornite più di tre volte per tipo per ogni annualità<br />

assicurativa.

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