Condizioni contrattuali - Cattolica
Condizioni contrattuali - Cattolica
Condizioni contrattuali - Cattolica
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
SEZIONE AUTO RISCHI ASSISTENZA DIVERSI INCENDIO BASE CONDIZIONI E ALTRE GARANZIE GENERALI<br />
dell'importo in eccedenza.<br />
Sono escluse le spese relative alla cerimonia<br />
funebre e l'eventuale recupero<br />
della salma.<br />
La garanzia è operante solo per sinistri<br />
accaduti all’estero (al di fuori del territorio<br />
dell’Italia, della Repubblica di San Marino<br />
e della Città del Vaticano).<br />
Articolo 20<br />
Viaggio di un familiare<br />
Qualora a seguito di infortunio causato da<br />
incidente stradale l'Assicurato necessiti di<br />
un ricovero in istituto di cura per un periodo<br />
superiore a 10 giorni, la Centrale Operativa<br />
metterà a disposizione di un componente<br />
della famiglia residente in Italia un biglietto<br />
aereo (classe economica) o ferroviario (prima<br />
classe) di andata e ritorno per consentirgli<br />
di raggiungere l'assicurato ricoverato.<br />
La garanzia è operante solo per sinistri<br />
accaduti all’estero (al di fuori del territorio<br />
dell’Italia, della Repubblica di San Marino<br />
e della Città del Vaticano).<br />
Articolo 21<br />
Anticipo spese legali<br />
In caso di fermo giudiziario, di arresto o minaccia<br />
di arresto in conseguenza di incidente<br />
stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo,<br />
la Centrale Operativa qualora l'Assicurato non<br />
vi possa provvedere direttamente, anticipa<br />
per suo conto a titolo di prestito l'onorario di<br />
un legale fino ad un massimo di 1.000 Euro<br />
per sinistro.<br />
La prestazione viene fornita a condizione<br />
che l'Assicurato sia in grado di fornire<br />
adeguate garanzie per la restituzione<br />
della somma anticipata.<br />
La prestazione non è operante se il trasferimento<br />
di valuta all'estero comporta<br />
la violazione delle disposizioni in materia<br />
vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova<br />
l'Assicurato.<br />
L'Assicurato deve comunicare la causa<br />
della richiesta, l'ammontare della cifra<br />
necessaria, il suo recapito e le indicazioni<br />
delle referenze che consentano<br />
di verificare i termini della garanzia di<br />
restituzione dell'importo anticipato.<br />
L'Assicurato deve provvedere a rimborsare<br />
la somma anticipata entro un mese dalla<br />
data dell'anticipo stesso. Trascorso tale<br />
termine dovrà restituire oltre alla somma<br />
- 29/44 -<br />
anticipata l'ammontare degli interessi al<br />
tasso legale corrente.<br />
La garanzia è operante solo per sinistri<br />
accaduti all’estero (al di fuori del territorio<br />
dell’Italia, della Repubblica di San Marino<br />
e della Città del Vaticano).<br />
Articolo 22<br />
Interprete a disposizione<br />
Se, in caso di fermo, di arresto o di minaccia<br />
di arresto in conseguenza di incidente stradale<br />
nel quale sia stato coinvolto il veicolo,<br />
l'Assicurato necessiti di un interprete, la<br />
Centrale Operativa vi provvede tenendo la<br />
Società a proprio carico le relative spese,<br />
fino ad un massimo di 1.000 Euro.<br />
La garanzia è operante solo per sinistri<br />
accaduti all’estero (al di fuori del territorio<br />
dell’Italia, della Repubblica di San Marino<br />
e della Città del Vaticano).<br />
Articolo 23<br />
Anticipo delle cauzioni penale e civile<br />
In caso di fermo giudiziario, di arresto o<br />
minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza<br />
di incidente stradale nel quale<br />
sia stato coinvolto il veicolo, la Centrale<br />
Operativa qualora l'Assicurato non vi possa<br />
provvedere direttamente, anticipa per suo<br />
conto a titolo di prestito l'importo massimo<br />
per sinistro di 6.000 Euro.<br />
La prestazione viene fornita a condizione<br />
che l'Assicurato sia in grado di fornire<br />
adeguate garanzie per la restituzione<br />
della somma anticipata.<br />
La prestazione non è operante se il trasferimento<br />
di valuta all'estero comporta<br />
la violazione delle disposizioni in materia<br />
vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova<br />
l'Assicurato.<br />
L'Assicurato deve comunicare la causa<br />
della richiesta, l'ammontare della cifra<br />
necessaria, il suo recapito e le indicazioni<br />
delle referenze che consentano<br />
di verificare i termini della garanzia di<br />
restituzione dell'importo anticipato.<br />
L'Assicurato deve provvedere a rimborsare<br />
la somma anticipata entro un mese<br />
dalla data dell'anticipo stesso.<br />
Trascorso tale termine dovrà restituire<br />
oltre alla somma anticipata l'ammontare<br />
degli interessi al tasso legale corrente.<br />
La garanzia è operante solo per sinistri<br />
accaduti all’estero (al di fuori del territorio