14.06.2013 Views

Condizioni contrattuali - Cattolica

Condizioni contrattuali - Cattolica

Condizioni contrattuali - Cattolica

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SEZIONE AUTO RISCHI ASSISTENZA DIVERSI INCENDIO BASE CONDIZIONI E ALTRE GARANZIE GENERALI<br />

dell'importo in eccedenza.<br />

Sono escluse le spese relative alla cerimonia<br />

funebre e l'eventuale recupero<br />

della salma.<br />

La garanzia è operante solo per sinistri<br />

accaduti all’estero (al di fuori del territorio<br />

dell’Italia, della Repubblica di San Marino<br />

e della Città del Vaticano).<br />

Articolo 20<br />

Viaggio di un familiare<br />

Qualora a seguito di infortunio causato da<br />

incidente stradale l'Assicurato necessiti di<br />

un ricovero in istituto di cura per un periodo<br />

superiore a 10 giorni, la Centrale Operativa<br />

metterà a disposizione di un componente<br />

della famiglia residente in Italia un biglietto<br />

aereo (classe economica) o ferroviario (prima<br />

classe) di andata e ritorno per consentirgli<br />

di raggiungere l'assicurato ricoverato.<br />

La garanzia è operante solo per sinistri<br />

accaduti all’estero (al di fuori del territorio<br />

dell’Italia, della Repubblica di San Marino<br />

e della Città del Vaticano).<br />

Articolo 21<br />

Anticipo spese legali<br />

In caso di fermo giudiziario, di arresto o minaccia<br />

di arresto in conseguenza di incidente<br />

stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo,<br />

la Centrale Operativa qualora l'Assicurato non<br />

vi possa provvedere direttamente, anticipa<br />

per suo conto a titolo di prestito l'onorario di<br />

un legale fino ad un massimo di 1.000 Euro<br />

per sinistro.<br />

La prestazione viene fornita a condizione<br />

che l'Assicurato sia in grado di fornire<br />

adeguate garanzie per la restituzione<br />

della somma anticipata.<br />

La prestazione non è operante se il trasferimento<br />

di valuta all'estero comporta<br />

la violazione delle disposizioni in materia<br />

vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova<br />

l'Assicurato.<br />

L'Assicurato deve comunicare la causa<br />

della richiesta, l'ammontare della cifra<br />

necessaria, il suo recapito e le indicazioni<br />

delle referenze che consentano<br />

di verificare i termini della garanzia di<br />

restituzione dell'importo anticipato.<br />

L'Assicurato deve provvedere a rimborsare<br />

la somma anticipata entro un mese dalla<br />

data dell'anticipo stesso. Trascorso tale<br />

termine dovrà restituire oltre alla somma<br />

- 29/44 -<br />

anticipata l'ammontare degli interessi al<br />

tasso legale corrente.<br />

La garanzia è operante solo per sinistri<br />

accaduti all’estero (al di fuori del territorio<br />

dell’Italia, della Repubblica di San Marino<br />

e della Città del Vaticano).<br />

Articolo 22<br />

Interprete a disposizione<br />

Se, in caso di fermo, di arresto o di minaccia<br />

di arresto in conseguenza di incidente stradale<br />

nel quale sia stato coinvolto il veicolo,<br />

l'Assicurato necessiti di un interprete, la<br />

Centrale Operativa vi provvede tenendo la<br />

Società a proprio carico le relative spese,<br />

fino ad un massimo di 1.000 Euro.<br />

La garanzia è operante solo per sinistri<br />

accaduti all’estero (al di fuori del territorio<br />

dell’Italia, della Repubblica di San Marino<br />

e della Città del Vaticano).<br />

Articolo 23<br />

Anticipo delle cauzioni penale e civile<br />

In caso di fermo giudiziario, di arresto o<br />

minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza<br />

di incidente stradale nel quale<br />

sia stato coinvolto il veicolo, la Centrale<br />

Operativa qualora l'Assicurato non vi possa<br />

provvedere direttamente, anticipa per suo<br />

conto a titolo di prestito l'importo massimo<br />

per sinistro di 6.000 Euro.<br />

La prestazione viene fornita a condizione<br />

che l'Assicurato sia in grado di fornire<br />

adeguate garanzie per la restituzione<br />

della somma anticipata.<br />

La prestazione non è operante se il trasferimento<br />

di valuta all'estero comporta<br />

la violazione delle disposizioni in materia<br />

vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova<br />

l'Assicurato.<br />

L'Assicurato deve comunicare la causa<br />

della richiesta, l'ammontare della cifra<br />

necessaria, il suo recapito e le indicazioni<br />

delle referenze che consentano<br />

di verificare i termini della garanzia di<br />

restituzione dell'importo anticipato.<br />

L'Assicurato deve provvedere a rimborsare<br />

la somma anticipata entro un mese<br />

dalla data dell'anticipo stesso.<br />

Trascorso tale termine dovrà restituire<br />

oltre alla somma anticipata l'ammontare<br />

degli interessi al tasso legale corrente.<br />

La garanzia è operante solo per sinistri<br />

accaduti all’estero (al di fuori del territorio

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!