Condizioni contrattuali - Cattolica
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AUTO CONDIZIONI RISCHI DIVERSI GENERALI INCENDIO DI ASSICURAZIONE<br />
E ALTRE GARANZIE<br />
naturale scadenza. Per l’assicurazione<br />
dello stesso veicolo il cessionario dovrà<br />
stipulare un nuovo contratto. Per tal motivo,<br />
la Società non rilascerà l’attestazione dello<br />
stato del rischio.<br />
Il contraente che trasferisce la proprietà del<br />
veicolo ha tuttavia facoltà di optare anche<br />
per una delle seguenti soluzioni:<br />
a) sostituzione con altro veicolo<br />
Il contraente può chiedere, previa restituzione<br />
del certificato, contrassegno e della<br />
carta verde (se rilasciata) relativi al veicolo<br />
alienato o consegnato in conto vendita,<br />
che la polizza stipulata per tale veicolo<br />
sia resa valida per un altro veicolo di sua<br />
proprietà o di proprietà di un familiare<br />
convivente.<br />
Qualora il veicolo sostituito comporti<br />
una variazione di premio, si procede al<br />
conguaglio del premio dell’annualità in<br />
corso sulla base della Tariffa in vigore<br />
sul contratto oggetto di variazione.<br />
b) risoluzione del contratto<br />
Il contraente può chiedere la risoluzione<br />
del contratto con la restituzione della parte<br />
di premio corrisposta e non usufruita,<br />
in ragione di 1/360 del premio annuo<br />
netto per giorno di garanzia residua dal<br />
momento della:<br />
- restituzione del certificato, contrassegno<br />
e della Carta Verde (se rilasciata);<br />
- consegna della fotocopia della carta di<br />
circolazione e del certificato di proprietà<br />
con avvenuta trascrizione del passaggio<br />
di proprietà.<br />
Nel caso di veicolo dato in conto vendita,<br />
qualora la vendita abbia seguito e sia<br />
documentata, la restituzione della parte<br />
di premio corrisposta e non usufruita,<br />
determinata come sopra, avrà luogo dalla<br />
data di messa in conto vendita purchè in<br />
pari data siano stati restituiti il certificato,<br />
il contrassegno e l’eventuale Carta verde<br />
(se rilasciata).<br />
In assenza della documentazione giustificativa<br />
di cui sopra, il contratto si risolve<br />
senza restituzione di premio dal giorno<br />
in cui vengono restituiti il certificato di<br />
assicurazione, il contrassegno e la Carta<br />
Verde (se rilasciata).<br />
E' fatto salvo quanto previsto al successivo<br />
art. 24.<br />
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Articolo 8<br />
Sostituzione del certificato<br />
e del contrassegno<br />
Qualora si debba procedere alla sostituzione<br />
del certificato o del contrassegno, la<br />
Società vi provvederà previa restituzione<br />
di quelli da sostituire e previo eventuale<br />
conguaglio di premio.<br />
Per il rilascio di duplicati si osserva quanto<br />
disposto dal Regolamento.<br />
Articolo 9<br />
Risoluzione del contratto<br />
per il furto del veicolo<br />
In caso di furto totale del veicolo il contratto<br />
non ha effetto dal giorno successivo alla<br />
denuncia presentata all’autorità di pubblica<br />
sicurezza. Il proprietario può optare per:<br />
a) risolvere il contratto dal giorno successivo<br />
alla denuncia presentata<br />
all’autorità di pubblica sicurezza.<br />
In tal caso il contratto si risolve con<br />
la restituzione della parte di premio<br />
di responsabilità civile corrisposta<br />
e non usufruita, in ragione di 1/360<br />
del premio annuo netto per giorno di<br />
garanzia residua previa consegna di<br />
copia della citata denuncia.<br />
Qualora il furto avvenga nei quindici<br />
giorni successivi alla data di scadenza<br />
del certificato di assicurazione, il Contraente<br />
sarà tenuto a corrispondere la<br />
relativa rata di premio con diritto alla<br />
restituzione della parte di premio come<br />
disposto al comma precedente.<br />
Qualora il contratto sia stipulato con<br />
clausola bonus/malus, il proprietario<br />
può beneficiare per altro veicolo di sua<br />
proprietà o di proprietà di un familiare<br />
convivente, della classe di merito<br />
maturata purchè quest’ultimo venga<br />
assicurato presso la Società entro 5<br />
anni dalla data del furto.<br />
b) Sostituire il contratto con altro veicolo di<br />
proprietà o di proprietà di un familiare<br />
convivente (art. 7 delle <strong>Condizioni</strong> Generali<br />
di assicurazione e punto h) della<br />
condizione speciale O – P “BONUS/<br />
Malus ciclomotori/motocicli”);<br />
c) Sospendere il contratto (articolo 24<br />
delle <strong>Condizioni</strong> Generali di assicurazione).