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Condizioni contrattuali - Cattolica

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AUTO CONDIZIONI RISCHI DIVERSI GENERALI INCENDIO DI ASSICURAZIONE<br />

E ALTRE GARANZIE<br />

naturale scadenza. Per l’assicurazione<br />

dello stesso veicolo il cessionario dovrà<br />

stipulare un nuovo contratto. Per tal motivo,<br />

la Società non rilascerà l’attestazione dello<br />

stato del rischio.<br />

Il contraente che trasferisce la proprietà del<br />

veicolo ha tuttavia facoltà di optare anche<br />

per una delle seguenti soluzioni:<br />

a) sostituzione con altro veicolo<br />

Il contraente può chiedere, previa restituzione<br />

del certificato, contrassegno e della<br />

carta verde (se rilasciata) relativi al veicolo<br />

alienato o consegnato in conto vendita,<br />

che la polizza stipulata per tale veicolo<br />

sia resa valida per un altro veicolo di sua<br />

proprietà o di proprietà di un familiare<br />

convivente.<br />

Qualora il veicolo sostituito comporti<br />

una variazione di premio, si procede al<br />

conguaglio del premio dell’annualità in<br />

corso sulla base della Tariffa in vigore<br />

sul contratto oggetto di variazione.<br />

b) risoluzione del contratto<br />

Il contraente può chiedere la risoluzione<br />

del contratto con la restituzione della parte<br />

di premio corrisposta e non usufruita,<br />

in ragione di 1/360 del premio annuo<br />

netto per giorno di garanzia residua dal<br />

momento della:<br />

- restituzione del certificato, contrassegno<br />

e della Carta Verde (se rilasciata);<br />

- consegna della fotocopia della carta di<br />

circolazione e del certificato di proprietà<br />

con avvenuta trascrizione del passaggio<br />

di proprietà.<br />

Nel caso di veicolo dato in conto vendita,<br />

qualora la vendita abbia seguito e sia<br />

documentata, la restituzione della parte<br />

di premio corrisposta e non usufruita,<br />

determinata come sopra, avrà luogo dalla<br />

data di messa in conto vendita purchè in<br />

pari data siano stati restituiti il certificato,<br />

il contrassegno e l’eventuale Carta verde<br />

(se rilasciata).<br />

In assenza della documentazione giustificativa<br />

di cui sopra, il contratto si risolve<br />

senza restituzione di premio dal giorno<br />

in cui vengono restituiti il certificato di<br />

assicurazione, il contrassegno e la Carta<br />

Verde (se rilasciata).<br />

E' fatto salvo quanto previsto al successivo<br />

art. 24.<br />

- 8/44 -<br />

Articolo 8<br />

Sostituzione del certificato<br />

e del contrassegno<br />

Qualora si debba procedere alla sostituzione<br />

del certificato o del contrassegno, la<br />

Società vi provvederà previa restituzione<br />

di quelli da sostituire e previo eventuale<br />

conguaglio di premio.<br />

Per il rilascio di duplicati si osserva quanto<br />

disposto dal Regolamento.<br />

Articolo 9<br />

Risoluzione del contratto<br />

per il furto del veicolo<br />

In caso di furto totale del veicolo il contratto<br />

non ha effetto dal giorno successivo alla<br />

denuncia presentata all’autorità di pubblica<br />

sicurezza. Il proprietario può optare per:<br />

a) risolvere il contratto dal giorno successivo<br />

alla denuncia presentata<br />

all’autorità di pubblica sicurezza.<br />

In tal caso il contratto si risolve con<br />

la restituzione della parte di premio<br />

di responsabilità civile corrisposta<br />

e non usufruita, in ragione di 1/360<br />

del premio annuo netto per giorno di<br />

garanzia residua previa consegna di<br />

copia della citata denuncia.<br />

Qualora il furto avvenga nei quindici<br />

giorni successivi alla data di scadenza<br />

del certificato di assicurazione, il Contraente<br />

sarà tenuto a corrispondere la<br />

relativa rata di premio con diritto alla<br />

restituzione della parte di premio come<br />

disposto al comma precedente.<br />

Qualora il contratto sia stipulato con<br />

clausola bonus/malus, il proprietario<br />

può beneficiare per altro veicolo di sua<br />

proprietà o di proprietà di un familiare<br />

convivente, della classe di merito<br />

maturata purchè quest’ultimo venga<br />

assicurato presso la Società entro 5<br />

anni dalla data del furto.<br />

b) Sostituire il contratto con altro veicolo di<br />

proprietà o di proprietà di un familiare<br />

convivente (art. 7 delle <strong>Condizioni</strong> Generali<br />

di assicurazione e punto h) della<br />

condizione speciale O – P “BONUS/<br />

Malus ciclomotori/motocicli”);<br />

c) Sospendere il contratto (articolo 24<br />

delle <strong>Condizioni</strong> Generali di assicurazione).

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