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diritti del creditore di più' coobbligati in solido di cui uno o più' falliti

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La r<strong>in</strong>unzia a frutti non maturati ancora possono essere soltanto espresse, mai implicite.<br />

32. - Prima <strong>di</strong> procedere oltre per term<strong>in</strong>are queste nozioni relative alle obbligazioni solidali mi<br />

piace <strong>di</strong> richiamare qui quanto ho già detto altrove. Lì ho riferito che la fideiussione, l'i poteca<br />

(1955c.c., 2829c.c.) si est<strong>in</strong>guono se per fatto <strong>del</strong> <strong>cre<strong>di</strong>tore</strong> non può avere effetto la surrogazione <strong>del</strong><br />

fideiussore o <strong>del</strong> terzo datore d' ipoteca o <strong>di</strong> pegno nelle ipoteche, nel pegno, nei privilegi <strong>del</strong> <strong>cre<strong>di</strong>tore</strong>.<br />

(1203 n. 3. 1955. 2859. 2911c.c. con le forme collaterali <strong>di</strong> <strong>cui</strong> a 1950. 1951. 2871. 2856. 2866.<br />

2899c.c.).<br />

La regola è effetto <strong>del</strong>l' <strong>in</strong><strong>di</strong>ssolubilità <strong>del</strong> cre<strong>di</strong>to dalle sue garanzie come ho già notato sopra, cioè<br />

<strong>del</strong>l' unità concettuale <strong>del</strong> cre<strong>di</strong>to e <strong>del</strong>le garanzie come <strong>in</strong>tesa dallo stesso legislatore, unità obiettiva<br />

che ha suoi riflessi e conseguenze come se la garanzia fosse altro dei debitori solidali <strong>del</strong> <strong>cre<strong>di</strong>tore</strong>,<br />

oltre il debitore pr<strong>in</strong>cipale, il fideiussore, il terzo datore d' ipoteca o <strong>di</strong> pegno ed il condebitore solidale,<br />

<strong>in</strong> una parola, come se la garanzia fosse il più importante dei debitori solidali (debitrice <strong>del</strong>l' <strong>in</strong>tero nel<br />

rapporto <strong>in</strong>terno).<br />

E' proprio per questo motivo che, liberata la garanzia che assisteva il cre<strong>di</strong>to <strong>del</strong> <strong>cre<strong>di</strong>tore</strong>, costui<br />

non si può rivalere sul fideiussore o sul terzo datore d' ipoteca o <strong>di</strong> pegno o sul condebitore solidale<br />

perché ha tolto a costoro la possibilità <strong>di</strong> esercitare validamente il regresso verso il debitore pr<strong>in</strong>cipale<br />

od il condebitore.<br />

33. - Inf<strong>in</strong>e prima <strong>di</strong> trarre le conclusioni <strong>del</strong> caso da questo stu<strong>di</strong>o sommario <strong>del</strong>le obbligazioni<br />

solidali è utile far rilevare la <strong>di</strong>versità che esiste tra le obbligazioni solidali f<strong>in</strong> qui stu<strong>di</strong>ate e quelle che<br />

derivano dai rapporti cambiar! quando i debitori non hanno assunto una posizione <strong>di</strong> pari grado<br />

(committente, coaccettanti, cogiranti, coavallanti (62 1. cambiaria).<br />

La posizione dei <strong>di</strong>versi debitori appare uguale <strong>di</strong> fronte al possessore perché tutti sono obbligati <strong>in</strong><br />

via <strong>di</strong>retta o <strong>di</strong> regresso cambiario a pagare la cambiale e gli accessori (54. 55 ca.), come se fossero<br />

<strong>coobbligati</strong> <strong>in</strong> <strong>solido</strong> (54 ca.); ma la loro solidarietà è <strong>di</strong> natura speciale.<br />

C' è un' autonomia maggiore tra i vari <strong>coobbligati</strong> cambiari perché la solidarietà <strong>di</strong>scende non dal fatto <strong>di</strong><br />

avere assunto collettivamente una posizione <strong>di</strong> debitori verso il possessore, ma perché il traente ha<br />

<strong>del</strong>egato il trattario al pagamento e con ciò egli è rimasto obbligato verso il pren<strong>di</strong>tore (v. 1268c.c.),<br />

l' emittente ha promesso il pagamento al pren<strong>di</strong>tore e vi rimane obbligato (1324c.c.), il pren<strong>di</strong>tore<br />

girando la cambiale ha promesso il fatto <strong>del</strong> terzo (emittente, trattario o traente) ed è tenuto ad<br />

<strong>in</strong>dennizzare l' altro contraente se il terzo non compie il fatto promesso (1381c.c.); e risalendo perciò <strong>in</strong><br />

senso <strong>in</strong>verso la catena dei debitori <strong>in</strong> via <strong>di</strong> regresso cambiario, il possessore agisce contro *il primo<br />

suo garante <strong>in</strong> forza <strong>del</strong> rapporto cambiario con lui costituito e contro tutti gli altri surrogandosi<br />

(2900c.c.) nei <strong><strong>di</strong>ritti</strong> che spettano al suo debitore, al debitore <strong>del</strong> suo debitore e così via.<br />

Egli perciò agisce contro <strong>uno</strong> o contro tutti e l' azione promossa contro <strong>uno</strong> dei coobbl igati non gli<br />

impe<strong>di</strong>sce <strong>di</strong> agire contro gli altri anche se posteriori a colui contro il quale si sia prima preceduto (54<br />

ca.).<br />

La sua azione è limitata solo dall' entità <strong>del</strong> suo <strong>di</strong>ritto (55 ca.), a lui possono essere opposte solo le<br />

eccezioni <strong>di</strong> nullità <strong>del</strong>la cambiale e quelle non vietate dalla legge (1/55 ca.) che non consente al<br />

debitore <strong>di</strong> opporre al portatore le eccezioni fondate sui suoi rapporti personali col traente (od<br />

emittente) con i portatori precedenti a meno che il portatore, acquistando la cambiale, abbia agito<br />

scientemente (<strong>in</strong>tenzionalmente) a danno <strong>del</strong> debitore (21 ca. v. anche 1993c.c.).<br />

L' <strong>in</strong>terruzione <strong>del</strong>la prescrizione vale solo contro colui rispetto al quale è stato compiuto l' atto<br />

<strong>in</strong>terruttivo (95 ca.) (v. <strong>in</strong>vece 1/1310c.c. al n. 27).<br />

Con tali norme è chiaro che la solidarietà degli obbligati cam-biari è <strong>di</strong>versa da quella assunta<br />

collettivamente da più obbligati comuni. Essa <strong>in</strong> una parola deriva formalmente dal fatto stesso <strong>di</strong> avere<br />

firmato una cambiale e, sostanzialmente, dall' unità e <strong>in</strong><strong>di</strong>visibilità <strong>del</strong> debito cambiario contratto da<br />

chiunque entra nel rapporto cambiario. Conseguentemente il regresso si esercita per <strong>in</strong>tero contro i<br />

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