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diritti del creditore di più' coobbligati in solido di cui uno o più' falliti

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L' accertamento contenuto nelle sentenza passata <strong>in</strong> giu<strong>di</strong>cato (v. 324 pc.) fa stato ad ogni effetto tra<br />

le parti, i loro ere<strong>di</strong> o aventi causa (2909c.c.) e pertanto se gli altri condebitori o gli altri cre<strong>di</strong>tori <strong>in</strong><br />

<strong>solido</strong> non sono stati parti <strong>in</strong> causa non possono essere pregiu<strong>di</strong>cati da quella pronunzia.<br />

Se così non fosse il fatto <strong>di</strong> un <strong>cre<strong>di</strong>tore</strong> solidale o <strong>di</strong> un debitore solidale potrebbe ricadere anche<br />

fraudolentemente a danno degli altri cre<strong>di</strong>tori o debitori che, come ho detto, sono autonomi tra <strong>di</strong> loro.<br />

La sentenza dunque può giovare, mai pregiu<strong>di</strong>care gli altri cre<strong>di</strong>tori o debitori <strong>in</strong> <strong>solido</strong>.<br />

E se ne giovano i condebitori quando, per essere <strong>uno</strong> il <strong>cre<strong>di</strong>tore</strong>, costui sia rimasto soccombente<br />

per ragioni che non erano personali al debitore escusso, quanto es.: la sentenza abbia <strong>di</strong>chiarato che il<br />

cre<strong>di</strong>to era obbiettivamente <strong>in</strong>sussistente e così implicitamente tanto nei confronti <strong>del</strong> debitore escusso<br />

che nei confronti <strong>di</strong> tutti gli altri.<br />

Quando <strong>in</strong>vece, sempre ad esempio, sia stato <strong>di</strong>chiarato l' annul lamento <strong>del</strong>l' obbligazione assunta<br />

dal debitore escusso per <strong>in</strong>capacità <strong>del</strong>lo stesso e così per motivi a lui personali, l' obbligazione solidale<br />

sussiste ancora a carico <strong>di</strong> tutti gli altri.<br />

Nel caso opposto, se, per essere più i cre<strong>di</strong>tori solidali ed <strong>uno</strong>, il debitore, quest' ultimo ha ottenuto<br />

che fosse resp<strong>in</strong>ta la domanda <strong>del</strong> <strong>cre<strong>di</strong>tore</strong> per qualsiasi causa obiettiva o personale, con ciò non s' è<br />

liberato anche dagli altri suoi cre<strong>di</strong>tori solidali: perché<br />

— se la ragione adotta riguardava obiettivamente il debito (nullità <strong>del</strong>l' obbligazione) la sentenza<br />

non fa stato per gli altri cre<strong>di</strong>tori e se ne può <strong>di</strong>scutere ancora con esito eventualmente <strong>di</strong>verso e<br />

contrario al primo, salvo riduzione <strong>del</strong> debito per la parte spettante al <strong>cre<strong>di</strong>tore</strong> sceso per primo <strong>in</strong><br />

giu<strong>di</strong>zio e rimasto soccombente.<br />

— se il debitore è uscito vittorioso dalla causa promossa contro <strong>di</strong> lui dal primo <strong>cre<strong>di</strong>tore</strong> per<br />

ragioni personali a lui (ha opposto una novazione, una compensazione, una remissione) la sentenza non<br />

fa ugualmente stato per gli altri cre<strong>di</strong>tori, e l' eccezione, personale al primo <strong>cre<strong>di</strong>tore</strong>, è <strong>in</strong>opponibile al<br />

2°, salvo che non si tratti <strong>del</strong>le su<strong>in</strong><strong>di</strong>cate eccezioni che operano nei confronti <strong>del</strong> 2' ° <strong>cre<strong>di</strong>tore</strong>, sì, ma<br />

solo per la quota che spettava al 1° <strong>cre<strong>di</strong>tore</strong> col quale la novazione (2/1300c.c. ), la compensazione (2<br />

1302c.c. ) o la remissione (2/1301c.c.) è <strong>in</strong>tervenuta.<br />

— conseguentemente ancora il debitore può opporre all' altro <strong>cre<strong>di</strong>tore</strong> tutte le eccezioni che sono a<br />

lui personali (novazione, compensazione, remissione ecc.).<br />

21. - Quanto ho detto sulla sentenza agevola la comprensione degli effetti <strong>del</strong> giuramento<br />

derisorio (2736 n. 1) nelle obbligazioni solidali tenendo presente:<br />

— che il giuramento è un mezzo <strong>di</strong> prova <strong>di</strong> eccezionale portata perché deferendolo (o riferendo<br />

quello deferito al deferente), <strong>in</strong> def<strong>in</strong>itiva — e presc<strong>in</strong>dendo dalle eventuali conseguenze <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne<br />

penale per falso giuramento (1/371 p.) e <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne civile quanto ai danni derivati dalla soccombenza <strong>in</strong><br />

giu<strong>di</strong>zio (2/2738c.c.) — si rimette alla controparte la decisione <strong>del</strong>la lite se essa giura nella formula<br />

proposta ed ammessa (v. 233 p c. ss.) (v. 1/2738c.c.). Il deferimento o il riferimento <strong>del</strong> giuramento<br />

decisorio rappresentano atti <strong>di</strong> straor<strong>di</strong>naria amm<strong>in</strong>istrazione che richiedono <strong>in</strong> chi lo deferisce o<br />

riferisce la capacità <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre <strong>del</strong> <strong>di</strong>ritto a <strong>cui</strong> si riferiscono i fatti dedotti a prova per giuramento<br />

(2737c.c.) e perciò il giuramento non può essere deferito o riferito dal curatore senza autorizzazione <strong>del</strong><br />

giu<strong>di</strong>ce <strong>del</strong>egato o <strong>del</strong> tribunale fallimentare.<br />

— che il giuramento è il prelu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> sentenza sfavorevole o favorevole per chi lo deferisce o<br />

riferisce secondo che la parte <strong>cui</strong> il giuramento è stato deferito o riferito giura o non giura ossia ricusa<br />

<strong>di</strong> giurare.<br />

La parte <strong>in</strong>fatti alla quale è stato deferito il giuramento se rifiuta <strong>di</strong> prestarlo o se non lo riferisce<br />

all' avversario soccombe rispetto alla domanda o al punto <strong>di</strong> fatto sul quale il giuramento è stato<br />

ammesso o <strong>del</strong> pari soccombe la parte avversaria se rifiuta <strong>di</strong> prestare il giuramento che le è riferito (1<br />

239 pc.).<br />

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