della Marca Trevigiana - Camera di Commercio di Treviso - Camere ...
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Legislazione 42<br />
Le nuove imprese iscritte nella sezione or<strong>di</strong>naria nel periodo dal 1º gennaio 2008<br />
al 4 marzo 2008 dovrebbero aver già provveduto, contestualmente alla presentazione<br />
<strong>della</strong> domanda <strong>di</strong> iscrizione oppure entro 30 giorni dalla stessa a mezzo F24, al pagamento<br />
del <strong>di</strong>ritto annuale sulla base delle <strong>di</strong>verse misure fisse vigenti precedentemente<br />
alla pubblicazione del decreto 2008.<br />
Pertanto, nel rispetto <strong>di</strong> quanto stabilito dal decreto 2008 e dalla circolare esplicativa del<br />
Ministero dello Sviluppo economico n. 3617/C del 05.03.2008, le imprese iscritte nel<br />
periodo dal 01.01.2008 al 04.03.2008 nella sezione or<strong>di</strong>naria del Registro delle imprese<br />
sono tenute alla compensazione o al conguaglio dell’importo già pagato a titolo <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>ritto annuale entro il termine per il versamento del primo acconto delle imposte sui<br />
red<strong>di</strong>ti.<br />
Esemplificando:<br />
• le società <strong>di</strong> persone (S.n.c. e S.a.s.) che abbiano già versato 170,00 euro al<br />
momento <strong>della</strong> denuncia o entro 30 giorni dalla stessa a mezzo F24, sono tenute ad<br />
un conguaglio <strong>di</strong> 30,00 euro;<br />
• le società <strong>di</strong> capitali che abbiano già versato 373,00 euro al momento <strong>della</strong> denuncia<br />
o entro 30 giorni dalla stessa a mezzo F24, possono avvalersi <strong>di</strong> un cre<strong>di</strong>to <strong>di</strong><br />
173,00 euro;<br />
• le società cooperative, i consorzi, le imprese in<strong>di</strong>viduali e le altre imprese che<br />
abbiano già versato 93,00 euro al momento <strong>della</strong> denuncia o entro 30 giorni dalla<br />
stessa a mezzo F24, sono tenute ad un conguaglio <strong>di</strong> 107,00 euro.<br />
Nel caso il contribuente non fosse a conoscenza <strong>della</strong> data <strong>di</strong> iscrizione dell’impresa nel<br />
Registro delle imprese o <strong>di</strong> altre informazioni necessarie per la compensazione o il conguaglio<br />
può rivolgersi all’Ufficio Diritto Annuale.<br />
Sezione or<strong>di</strong>naria - Imprese in<strong>di</strong>viduali<br />
Con l’applicazione delle nuove misure fisse ed aliquote le imprese in<strong>di</strong>viduali iscritte<br />
nella sezione or<strong>di</strong>naria del Registro delle imprese sono tenute a versare un <strong>di</strong>ritto<br />
annuale <strong>di</strong> 200,00 euro o superiore in relazione al fatturato 2007.<br />
Gli impren<strong>di</strong>tori in<strong>di</strong>viduali che esercitano, in modo abituale, un’attività organizzata,<br />
<strong>di</strong>retta alla produzione o allo scambio <strong>di</strong> beni e servizi, in cui il lavoro proprio e dei componenti<br />
<strong>della</strong> famiglia che collaborano nell’attività sia preponderante sul capitale investito<br />
e sugli altri fattori produttivi, compreso il lavoro prestato da terzi (piccoli impren<strong>di</strong>tori<br />
ai sensi dell’art. 2083 C.C.), se sussistono i predetti requisiti, possono transitare, con<br />
apposita denuncia (modello I2),nella sezione speciale del Registro delle imprese restando,<br />
così, obbligati dal 2009 al pagamento del <strong>di</strong>ritto annuale in misura fissa (88,00 euro<br />
se non varia con successivo decreto ministeriale).<br />
Sezione or<strong>di</strong>naria - Determinazione del fatturato<br />
Le circolari esplicative del Ministero dello Sviluppo economico del 11.04.2008 e del<br />
29.04.2008 stabiliscono che il fatturato da utilizzare ai fini del calcolo del <strong>di</strong>ritto dovuto<br />
si determina con riferimento al modello Irap 2008.<br />
• Per gli enti cre<strong>di</strong>tizi e finanziari tenuti alla redazione del conto economico a norma<br />
dell’articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, vale la somma degli<br />
importi riportati nei righi IQ17 (interessi attivi e proventi assimilati) e IQ19 (commissioni<br />
attive) <strong>della</strong> colonna dei valori contabili del quadro IQ dell’Irap.<br />
• Per i soggetti esercenti imprese <strong>di</strong> assicurazione tenuti alla redazione del conto<br />
economico a norma dell’articolo 9 del d.l. 26 maggio 1997, n. 173, vale la somma<br />
degli importi riportati nei righi IQ33 (premi) e IQ34 (altri proventi tecnici) <strong>della</strong><br />
colonna dei valori contabili del quadro IQ dell’Irap.<br />
• Per le società e gli enti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività <strong>di</strong><br />
assunzione <strong>di</strong> partecipazioni in enti <strong>di</strong>versi da quelli cre<strong>di</strong>tizi e finanziari, vale<br />
la somma degli importi riportati nei righi IQ1 (ricavi delle ven<strong>di</strong>te e delle prestazioni),<br />
IQ5 (altri ricavi e proventi), IQ17 (interessi attivi e proventi assimilati) <strong>della</strong> colonna<br />
dei valori contabili del quadro IQ dell’Irap.<br />
• Per gli altri soggetti (imprese in<strong>di</strong>viduali, società <strong>di</strong> persone, società <strong>di</strong> capitali, enti<br />
commerciali ed equiparati, ecc.) vale la somma degli importi riportati nei righi IQ1<br />
(ricavi delle ven<strong>di</strong>te e delle prestazioni) e IQ5 (altri ricavi e proventi) <strong>della</strong> colonna<br />
dei valori contabili del quadro IQ dell’Irap.<br />
I contribuenti che adottano un regime <strong>di</strong> contabilità semplificata devono utilizzare i<br />
valori riportati nella colonna 4 dei valori Irap.<br />
Coloro che compilano più sezioni dello stesso quadro IQ Irap o più quadri IQ Irap<br />
devono procedere alla somma dei valori riportati nelle <strong>di</strong>verse sezioni o quadri.<br />
Le società <strong>di</strong> capitali in regime forfettario che compilano la sezione IV devono far<br />
riferimento alla somma dei ricavi delle ven<strong>di</strong>te e delle prestazioni e degli altri ricavi e<br />
proventi or<strong>di</strong>nari così come rappresentati nelle scritture contabili previste dall’art. 2214<br />
e seguenti del Co<strong>di</strong>ce civile.<br />
Le società <strong>di</strong> persone in regime forfettario considerano quanto riportato al rigo IQ22<br />
(red<strong>di</strong>to d’impresa determinato forfettariamente), Sezione II.<br />
Le società <strong>di</strong> persone esercenti attività agricola considerano quanto riportato al rigo<br />
IQ26 (corrispettivi), Sezione III.<br />
Le società <strong>di</strong> persone esercenti in via esclusiva o prevalente attività <strong>di</strong> assunzione <strong>di</strong><br />
partecipazioni in enti <strong>di</strong>versi da quelli cre<strong>di</strong>tizi e finanziari considerano la somma degli<br />
importi riportati nei righi IQ1 (ricavi delle ven<strong>di</strong>te e delle prestazioni), IQ5 (altri ricavi e<br />
proventi), IQ6 (interessi attivi e proventi assimilati) <strong>della</strong> colonna dei valori contabili<br />
del quadro IQ dell’Irap, Sezione I.<br />
Le imprese in<strong>di</strong>viduali in regime forfettario considerano quanto riportato nel rigo<br />
IQ17 (red<strong>di</strong>to d’impresa determinato forfettariamente), Sezione II del modello Irap.<br />
Nel sito web <strong>della</strong> <strong>Camera</strong> <strong>di</strong> <strong>Commercio</strong> è <strong>di</strong>sponibile un sistema <strong>di</strong> calcolo del <strong>di</strong>ritto<br />
dovuto per il 2008 in relazione al fatturato 2007 ed il testo delle circolari ministeriali<br />
dell’11.04.2008 e del 29.04.2008.<br />
Sezione or<strong>di</strong>naria - Unità Locali<br />
Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali (come definite<br />
ai sensi dell’art.1 lett.e) del decreto del Ministero dell’Industria 11 maggio 2001,n.<br />
359) devono versare per ciascuna <strong>di</strong> esse alla <strong>Camera</strong> <strong>di</strong> <strong>Commercio</strong> nella cui circoscrizione<br />
territoriale ha sede l’unità locale,un <strong>di</strong>ritto pari al 20% <strong>di</strong> quello dovuto per la sede<br />
principale (arrotondato all’unità <strong>di</strong> euro) con un massimo <strong>di</strong> 200,00 euro.<br />
Alcune <strong>Camere</strong> <strong>di</strong> <strong>Commercio</strong> applicano una maggiorazione del <strong>di</strong>ritto annuale; prima<br />
<strong>di</strong> versare il <strong>di</strong>ritto dovuto per unità locali che si trovano in altre province bisogna verificare<br />
nel sito web <strong>della</strong> <strong>Camera</strong> competente per territorio l’eventuale maggiore <strong>di</strong>ritto<br />
dovuto. Gli in<strong>di</strong>rizzi dei siti web <strong>di</strong> tutte le <strong>Camere</strong> <strong>di</strong> <strong>Commercio</strong> italiane sono <strong>di</strong>sponibili<br />
all’in<strong>di</strong>rizzo www.unioncamere.it.<br />
Per le nuove unità locali iscritte nel corso del 2008 il <strong>di</strong>ritto dovuto è pari ad 40,00 euro.<br />
Come stabilito dalla circolare del Ministero dello Sviluppo economico n. 3617/C del<br />
05.03.2008, le imprese che abbiano denunciato l’apertura <strong>di</strong> un’unità locale che sia<br />
stata in seguito iscritta o annotata nel Registro delle imprese nel periodo dal 01.01.2008<br />
al 04.03.2008 sono tenute alla compensazione od al conguaglio dell’importo già pagato<br />
a titolo <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto annuale contestualmente al pagamento del <strong>di</strong>ritto annuale 2008.<br />
Al fine <strong>di</strong> conoscere la data <strong>di</strong> iscrizione od annotazione nel Registro delle imprese delle<br />
nuove unità locali è possibile rivolgersi all’Ufficio Diritto Annuale.<br />
Quin<strong>di</strong>, le società <strong>di</strong> persone (S.n.c. e S.a.s.) che abbiano già versato 34,00 euro al<br />
momento <strong>della</strong> denuncia o entro 30 giorni a mezzo F24, sono tenute ad un conguaglio<br />
<strong>di</strong> 6,00 euro; le società <strong>di</strong> capitali che abbiano già versato 75,00 euro al momento <strong>della</strong><br />
denuncia o entro 30 giorni a mezzo F24, possono avvalersi <strong>di</strong> un cre<strong>di</strong>to <strong>di</strong> 35,00 euro;<br />
le società cooperative, i consorzi, le imprese in<strong>di</strong>viduali e le altre imprese che abbiano<br />
già versato 19,00 euro al momento <strong>della</strong> denuncia o entro 30 giorni a mezzo F24, sono<br />
tenute ad un conguaglio <strong>di</strong> 21,00 euro; quanto sopra detto vale per ogni nuova unità<br />
locale iscritta od annotata nel Registro delle imprese nel periodo dal 01.01.2008 al<br />
04.03.2008.