Cercare-Tartufi-in-Abruzzo_low.pdf - A.R.S.S.A. Abruzzo

Cercare-Tartufi-in-Abruzzo_low.pdf - A.R.S.S.A. Abruzzo Cercare-Tartufi-in-Abruzzo_low.pdf - A.R.S.S.A. Abruzzo

arssa.abruzzo.gov.it
from arssa.abruzzo.gov.it More from this publisher
14.06.2013 Views

ARSSA Abruzzo a) del tesserino scaduto; b) del certificato comprovante la residenza in uno dei comuni della Regione; c) della ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa annuale di concessione; d) di due foto del richiedente, di cui una autenticata. In caso di rinuncia all’autorizzazione, l’interessato deve restituire il tesserino, prima del 31 gennaio dell’anno di riferimento, al Settore Agricoltura della Giunta Regionale. Per le violazioni di cui alla presente legge, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Il versamento per le sanzioni amministrative irrogate ai sensi delle precedenti norme, va effettuato sul conto corrente postale n. 10466670 intestato a Regione Abruzzo, Servizio di Tesoreria “violazione ai tributi propri” - L’Aquila. Per le controversie relative all’applicazione delle sanzioni ed alle ingiunzioni di pagamento è competente il Servizio operante presso il Settore Agricoltura della Giunta regionale. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ART. 17 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII (Tassa di concessione regionale annuale) Per il rilascio e la convalida annuale del tesserino di idoneità viene istituita, ai sensi dell’art. 3 della Legge 16 maggio 1 70, n. 281, e dell’art. 17 della Legge 16 dicembre 1 85, n. 752, una tassa di concessione regionale annua nella misura di L. 180.000. Il versamento della predetta tassa va effettuato sul conto corrente postale n. 1046267 intestato a: Regione Abruzzo - Servizio di Tesoreria “tassa sulle concessioni regionali” - L’Aquila, prima del rilascio del tesserino di idoneità ed entro il 31 gennaio dell’anno di convalida cui si riferisce. La tassa di concessione di cui sopra non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti né ai raccoglitori che, consorziati ai sensi del penultimo comma dell’art. 3, esercitino la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo Consorzio. La tassa di concessione per il rinnovo annuale è dovuta solo per quelle annate in cui si esercita la raccolta ( 13 ) 0

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ART. 18 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII (Disposizioni finanziarie) Al finanziamento degli interventi previsti dai precedenti articoli 7 e 10 - secondo comma -, si fa fronte rispettivamente con gli appositi stanziamenti annualmente iscritti ai capitoti 102443 e 102442 dello stato di previsione della spesa, in attuazione del disposto di cui agli articoli 46 e 47 - Titolo IX - e di cui all’art. 41-Titolo VIII - della legge regionale 3 giugno 1 82, n. 31 e successive modifiche, integrazioni e proroghe, il cui finanziamento è tratto dalle assegnazioni statali derivanti dalla legge 3 novembre 1 86, n. 752. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ART. 19 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII (Norma transitoria) Coloro che, all’entrata in vigore della presente legge, sono già titolari di tartufaie devono attenersi a quanto disposto dal precedente art.3, commi 3 e 6, entro il 15 novembre1 88. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ART. 20 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII (Deroga) La Giunta regionale, in deroga a quanto disposto dalla presente legge, può rilasciare autorizzazioni agli Enti di cui al precedente art. 2, su domanda motivata degli stessi e per comprovate necessità di studio e di ricerca. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ART. 21 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII (Urgenza) La presente Legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Abruzzo. L’Aquila, 16 febbraio 1988. Riferimenti normativi 1

ARSSA <strong>Abruzzo</strong><br />

a) del tesser<strong>in</strong>o scaduto;<br />

b) del certificato comprovante la residenza <strong>in</strong> uno dei comuni della Regione;<br />

c) della ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa annuale di concessione;<br />

d) di due foto del richiedente, di cui una autenticata.<br />

In caso di r<strong>in</strong>uncia all’autorizzazione, l’<strong>in</strong>teressato deve restituire il tesser<strong>in</strong>o, prima<br />

del 31 gennaio dell’anno di riferimento, al Settore Agricoltura della Giunta Regionale.<br />

Per le violazioni di cui alla presente legge, è ammesso il pagamento di una somma<br />

<strong>in</strong> misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per<br />

la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del m<strong>in</strong>imo della sanzione<br />

edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il term<strong>in</strong>e di 60 giorni dalla contestazione<br />

immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della<br />

violazione.<br />

Il versamento per le sanzioni amm<strong>in</strong>istrative irrogate ai sensi delle precedenti<br />

norme, va effettuato sul conto corrente postale n. 10466670 <strong>in</strong>testato a Regione<br />

<strong>Abruzzo</strong>, Servizio di Tesoreria “violazione ai tributi propri” - L’Aquila.<br />

Per le controversie relative all’applicazione delle sanzioni ed alle <strong>in</strong>giunzioni di<br />

pagamento è competente il Servizio operante presso il Settore Agricoltura della<br />

Giunta regionale.<br />

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ART. 17 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII<br />

(Tassa di concessione regionale annuale)<br />

Per il rilascio e la convalida annuale del tesser<strong>in</strong>o di idoneità viene istituita, ai sensi<br />

dell’art. 3 della Legge 16 maggio 1 70, n. 281, e dell’art. 17 della Legge 16 dicembre<br />

1 85, n. 752, una tassa di concessione regionale annua nella misura di L. 180.000.<br />

Il versamento della predetta tassa va effettuato sul conto corrente postale n.<br />

1046267 <strong>in</strong>testato a: Regione <strong>Abruzzo</strong> - Servizio di Tesoreria “tassa sulle concessioni<br />

regionali” - L’Aquila, prima del rilascio del tesser<strong>in</strong>o di idoneità ed entro il 31 gennaio<br />

dell’anno di convalida cui si riferisce.<br />

La tassa di concessione di cui sopra non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi<br />

di loro proprietà o, comunque, da essi condotti né ai raccoglitori che, consorziati ai<br />

sensi del penultimo comma dell’art. 3, esercit<strong>in</strong>o la raccolta sui fondi di altri appartenenti<br />

al medesimo Consorzio.<br />

La tassa di concessione per il r<strong>in</strong>novo annuale è dovuta solo per quelle annate <strong>in</strong><br />

cui si esercita la raccolta ( 13 )<br />

0

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!