Cercare-Tartufi-in-Abruzzo_low.pdf - A.R.S.S.A. Abruzzo
Cercare-Tartufi-in-Abruzzo_low.pdf - A.R.S.S.A. Abruzzo
Cercare-Tartufi-in-Abruzzo_low.pdf - A.R.S.S.A. Abruzzo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ARSSA <strong>Abruzzo</strong><br />
È vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi<br />
<strong>in</strong> cui non è consentita la raccolta.<br />
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ART. 5 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII<br />
(Modalità di ricerca e di raccolta)<br />
La ricerca del tartufo può essere effettuata solo con l’ausilio del cane a ciò addestrato,<br />
ed ogni raccoglitore autorizzato all’attività di ricerca e/o raccolta può condurre<br />
un numero massimo di due cani.<br />
Per la raccolta del tartufo può essere impiegato esclusivamente il «vanghello» (o<br />
«vanghella») o <strong>in</strong> alternativa lo zappetto con punte rotondeggianti di dimensioni del<br />
taglio massime di cm 15 per cm 4. ( )<br />
Lo scavo della buca nel terreno può effettuarsi solo dopo che sia stata localizzata<br />
la presenza del tartufo da parte del cane e deve essere limitato al punto <strong>in</strong> cui il cane<br />
lo abbia <strong>in</strong>iziato.<br />
Le buche aperte per l’estrazione dei tartufi devono essere subito dopo riempite<br />
con la stessa terra rimossa ed il terreno deve essere regolarmente livellato.<br />
È vietata la raccolta dei tartufi non maturi o avariati e la lavorazione andante del<br />
suolo tartufigeno.<br />
La raccolta giornaliera complessiva <strong>in</strong> forma libera ed <strong>in</strong>dividuale, è consentita<br />
entro il limite massimo di un chilogrammo. Il superamento di tale limite è tollerato<br />
solo con l’aggiunta del peso di un solo altro tartufo raccolto nella giornata.<br />
È abrogato l’art. 17 della L.R. 11 settembre 1 7 , n. 45 e successive modifiche ed<br />
<strong>in</strong>tegrazioni (L.R. 20 giugno 1 80, n. 66).<br />
Nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all’usufruttuario e al coltivatore<br />
del fondo, ai membri delle rispettive famiglie, ai lavoratori da essi dipendenti, regolarmente<br />
assunti per la coltivazione del fondo nonché, per i terreni condotti <strong>in</strong> forma<br />
associata, ai soci degli organismi di conduzione ed ai loro familiari, laddove si tratti di<br />
tartufaie controllate e/o coltivate riconosciute dalla Regione e tabellate.<br />
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ART. 6 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII<br />
(Autorizzazione alla raccolta)<br />
Per praticare la raccolta dei tartufi <strong>in</strong> forma libera nei boschi naturali e nei terreni<br />
<strong>in</strong>colti, i raccoglitori debbono essere muniti di apposito tesser<strong>in</strong>o di idoneità, conforme<br />
al tesser<strong>in</strong>o-tipo che sarà approvato dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla<br />
data di entrata <strong>in</strong> vigore della presente legge.<br />
82