Cercare-Tartufi-in-Abruzzo_low.pdf - A.R.S.S.A. Abruzzo
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ARSSA Abruzzo b. la lavorazione andante del terreno e l’apertura di buche in soprannumero o non riempite con la terra prima estratta per decara di terreno lavorato e per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d’arte; c. la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di anni quindici; d. la vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l’osservanza delle norme prescritte; e. la raccolta di tartufi immaturi; f. la raccolta dei tartufi durante le ore notturne; g. il commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta; h. la messa in commercio di tartufi conservati senza l’osservanza delle norme prescritte salvo che il fatto non costituisca delitto a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale; i. la raccolta di tartufi nelle zone riservate ai sensi degli articolo 3 ed articolo 4. 3. Per le violazioni degli articoli 515 e 516 del codice penale, copia del verbale è trasmessa dall’amministrazione provinciale alla pretura competente per territorio. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ARTICOLO 19 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 1. Le regioni, entro un anno dalla entrata in vigore della presente Legge, devono adeguare la propria legislazione in materia. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ARTICOLO 20 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 1. La Legge 17 Luglio 1 70, n. 568, è abrogata. 72
Allegato 1 alla Legge 16 Dicembre 1 85, n. 752 come modificato dalla Legge 17 Maggio 1 1, n. 162 Riferimenti normativi Caratteristiche botaniche e organolettiche delle specie commerciabili. 1. Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco (o anche tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo bianco di Acqualagna). Ha peridio o scorza non verrucosa ma liscia, di colore giallo chiaro o verdicchio, e gleba o polpa dal marrone al nocciola più o meno tenue, talvolta sfumata di rosso vivo, con venature chiare fini e numerose che scompaiono con la cottura. Ha spore ellittiche o arrotondate, largamente reticolate o alveolate, riunite fino a quattro negli aschi. Emana un forte profumo gradevole. Matura da Ottobre a fine Dicembre. 2. Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato (o anche tartufo nero di Norcia o di Spoleto). Ha peridio o scorza nera rugosa con verruche minute, poligonali, e gleba o polpa nero-violacea a maturazione, con venature bianche fini che divengono un po’ rosseggianti all’aria e nere con la cottura. Ha spore ovali bruno scure opache a maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche solo di 2-3. Emana un delicato profumo molto gradevole. Matura da metà Novembre a metà Marzo. 3. Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato. Ha peridio o scorza nera con piccole verruche molto basse e gleba o polpa scura con larghe vene bianche; è di grossezza mai superiore ad un uovo. Ha spore aculeate non alveolate spesso in numero di cinque per asco. Emana un forte profumo e ha sapore piccante. Matura da Febbraio a Marzo. 4. Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d’estate o scorzone. Ha peridio o scorza grossolanamente verrucosa di colore nero, con verruche grandi piramidate, e gleba o polpa dal giallastro al bronzeo, con venature chiare 73
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b. la lavorazione andante del terreno e l’apertura di buche <strong>in</strong> soprannumero o<br />
non riempite con la terra prima estratta per decara di terreno lavorato e per<br />
ogni c<strong>in</strong>que buche o frazione di c<strong>in</strong>que aperte e non riempite a regola d’arte;<br />
c. la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di anni qu<strong>in</strong>dici;<br />
d. la vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l’osservanza delle norme prescritte;<br />
e. la raccolta di tartufi immaturi;<br />
f. la raccolta dei tartufi durante le ore notturne;<br />
g. il commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;<br />
h. la messa <strong>in</strong> commercio di tartufi conservati senza l’osservanza delle norme<br />
prescritte salvo che il fatto non costituisca delitto a norma degli articoli 515 e<br />
516 del codice penale;<br />
i. la raccolta di tartufi nelle zone riservate ai sensi degli articolo 3 ed articolo 4.<br />
3. Per le violazioni degli articoli 515 e 516 del codice penale, copia del verbale è trasmessa<br />
dall’amm<strong>in</strong>istrazione prov<strong>in</strong>ciale alla pretura competente per territorio.<br />
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ARTICOLO 19 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII<br />
1. Le regioni, entro un anno dalla entrata <strong>in</strong> vigore della presente Legge, devono<br />
adeguare la propria legislazione <strong>in</strong> materia.<br />
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ARTICOLO 20 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII<br />
1. La Legge 17 Luglio 1 70, n. 568, è abrogata.<br />
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