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bullettino dell' istituto di diritto romano - World eBook Library

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infondata la congettura, ^ secondo la quale, prima che una legge<br />

regolasse nell'Attica il proce<strong>di</strong>mento <strong>dell'</strong>arbitrato compromis-<br />

sario, e ne <strong>di</strong>chiarasse inappellabile la sentenza, i <strong>di</strong>eteti fossero<br />

chiamati piuttosto a procurare una conciliazione. E anche qui,<br />

come in Roma, l'arbitro compromissario è antichissimo e pre-<br />

cede storicamente l'arbitro giurato, che lo Stato crea sull'esem-<br />

pio <strong>di</strong> quello ;<br />

^ anche qui, rispetto al primo, si ha un contratto<br />

compromesso tra le parti, nel quale è stabilito, tra l'altro, la<br />

guarentigia o pena pel caso <strong>di</strong> inosservanza della sentenza, e<br />

nel secondo esse concorrono alla nomina <strong>dell'</strong>arbitro. ^ Persino<br />

il campo delle controversie sottoposte al giu<strong>di</strong>zio dei <strong>di</strong>eteti<br />

pubblici ha una grande analogia con quello delle liti giu<strong>di</strong>cate<br />

dall'arbitro giurato dei Romani. *<br />

arbitrale compromissario (Isxevs^ Menecl. her. SO cfr. Aristot. i-hef.ì,lS)<br />

gli arbitri <strong>di</strong>chiarano <strong>di</strong> accettare il compromesso soltanto nel caso che le<br />

parti non vogliano l'applicazione dello stretto <strong>di</strong>ritto, ma <strong>dell'</strong> equo, in<br />

guisa che il giu<strong>di</strong>zio abbia <strong>di</strong> mira l'utilità delle medesime, è chiaro che<br />

la loro azione, nel fondo, anche allora non tendeva che a una concilia-<br />

zione transazione.<br />

^ Bergk, Zeifschr. fìlr <strong>di</strong>e Alterthunistv. 1849 p. 266 seg.<br />

- La precedenza storica dei <strong>di</strong>eteti compromissari o privati sui pub-<br />

blici, non è messa in dubbio da alcuno, e ciò sarebbe una prova, se oc-<br />

corresse, per la medesima cosa circa gli arbitri compromissari e giurati<br />

in Roma. Il dubbio invece si ha quanto al tempo, in cui gli ultimi furono<br />

istituiti. Il Meier (Op. cit. p. 6 segg. cfr. p, 28 seg. Westermann, Berìcht.<br />

ìiber <strong>di</strong>e Verhandl. der k. sàchs. Gesell. der Wìssensch. 1 p. 432 segg.) è<br />

<strong>di</strong> opinione, che la legge pei <strong>di</strong>eteti, ricordata da Demostene (contr. Meid.<br />

p. 545 § 9) e che egli pone circa il tempo <strong>dell'</strong>arconte Euclide, rego-<br />

lando i compromissari, abbia insieme istituito anche i pubblici. Lo Scho-<br />

MANN {Verfassiingsgesc'h. Athens p. 44 segg. cfr. Grìech. Alterthìim. 1 p. 474<br />

seg.) crede, per contrario, questi secon<strong>di</strong> molto più antichi <strong>di</strong> quella legge,<br />

pure ammettendo che essa abbia avuto per obbietto gli uni e gli altri.<br />

^ Meier, Op. cit. p. 3 seg.<br />

^Leist, Graeco-italische Rechtsgesch. p. 505.

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