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bullettino dell' istituto di diritto romano - World eBook Library

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78<br />

l'equità, e insieme con o senza formula. ^ Questa <strong>di</strong>stinzione<br />

però è posteriore, come è tale la denominazione <strong>di</strong> arhiter ex<br />

compromisso per <strong>di</strong>stinguere l'arbitro privato dal giurato. Essa<br />

non implica una <strong>di</strong>fferenza sostanziale e <strong>di</strong> origine tra il giu-<br />

<strong>di</strong>ce e l'arbitro giurato. Ciò che ne forma una istituzione sola<br />

è, oltre al fondamento comune al loro giu<strong>di</strong>zio, la designazione<br />

per parte dei litiganti, convalidata dalla nomina del magistrato. -<br />

^stuuto greco- Questo svolgimouto <strong>dell'</strong>arbitrato privato in Koma ha un<br />

<strong>romano</strong>.<br />

riscontro in Grecia, quale non si osserva in niun'altra istitu-<br />

zione ai due popoli comune. La Grecia <strong>di</strong> Omero e <strong>di</strong> Esiodo<br />

non conosce ancora l'arbitro giu<strong>di</strong>cante nominato dalle parti<br />

(^la'.T'/iTT^c;)-, ma, siccome si è innanzi osservato, l'arbitro testi-<br />

mone (LTTOjp), me<strong>di</strong>atore, V arhiter proprio, primitivo dei Romani.<br />

Il giu<strong>di</strong>zio arbitrale, pronunziato da <strong>di</strong>vinità o da eroi, ^ rispec-<br />

chia naturalmente un'età posteriore, in cui la conciliazione o me-<br />

<strong>di</strong>azione s'era già trasformata in un vero arbitrato. Il quale, nel-<br />

l'Attica, dove questa trasformazione avviene in una maniera<br />

più. saliente che non appaia in altri Stati della Grecia, piglia,<br />

del pari che in Roma, la forma <strong>di</strong> arbitro compromissario<br />

ed arbitro giurato. * Notevole è come, in questa seconda forma,<br />

^ Gai. 4, 163. Dig. 14, 4, 7, 1; 40, 1, 5, 1 cfr. Rudorff, Rom. Rechts-<br />

gesch. 2 § 6.<br />

^ Non pare esservi dubbio, che anche l' arbitro, come il giu<strong>di</strong>ce, sia<br />

stato scelto dall'albo officiale dei giurati (Bethmann-Hollweg, i?ò'm. Clvilproz.<br />

2 p. 105). Gli arbitri delle così dette stipìdationes praetoriae, e quelli<br />

della missio in bona sono <strong>di</strong>versi dai nostri giurati, appunto perchè non<br />

presi da quell'albo, e perchè nominati senza istruzioni o formula. Lo stesso<br />

è a <strong>di</strong>re <strong>di</strong> quelli nominati dal magistrato nei giu<strong>di</strong>zi extra or<strong>di</strong>nem, allo<br />

scopo <strong>di</strong> appurare una circostanza <strong>di</strong> fatto o <strong>di</strong> eseguire una sua sentenza<br />

(Bethmasn - HoLLWEG, Op. cit. 2 p. 109 segg.).<br />

^Vkvb. 2, 1, 6. 15, 5. 30, 6; 7, 1, 2. Diod. 4, 65, 6. Plut. quaest.<br />

gr. 14 etc.<br />

* Per ogni altra particolarità riman<strong>di</strong>amo alla monografia, tuttora la

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