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bullettino dell' istituto di diritto romano - World eBook Library

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72 BULLETTIl^O DELL'ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO<br />

e del giu<strong>di</strong>ce, principalmente dalla circostanza, che talvolta la<br />

pecunia compromissa si depositava anche presso lo stesso ar-<br />

bitro. ^ In questo periodo l'arbitrato sta tra la me<strong>di</strong>azione e<br />

la transazione. A questa si avvicina, non solo in quanto i liti-<br />

ganti rinuziano <strong>di</strong> ricorrere allo Stato per la soluzione della<br />

loro controversia; ma anche in quanto il compromesso per sé<br />

già contiene la possibilità che il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> uno <strong>di</strong> essi sia in<br />

parte non riconosciuto; anzi è proprio del nostro <strong>istituto</strong>, che<br />

la sentenza non sia assoluta come quella del giu<strong>di</strong>ce pubblico,<br />

il quale applica lo stretto <strong>di</strong>ritto. ^ Alla me<strong>di</strong>azione poi continua<br />

ad essere connessa, perchè, mancando l'azione coattiva del pre-<br />

tore contro l'arbitro negligente, e perciò ogni azione legale delle<br />

parti, egli, al pari del me<strong>di</strong>atore, non ha nessun rapporto giu-<br />

ri<strong>di</strong>co verso <strong>di</strong> esse; può quin<strong>di</strong>, senz'altro, rinunziare al suo<br />

mandato,<br />

dopo l'e<strong>di</strong>tto pre- La coaziouo pretoria, o altrimenti l'ingerenza dello Stato<br />

tono.<br />

nel proce<strong>di</strong>mento arbitrale, segna una nuova fase <strong>dell'</strong><strong>istituto</strong>.<br />

Che essa non abbia avuto luogo in ogni tempo, massime quando<br />

l'e<strong>di</strong>tto pretorio era al principio del suo sviluppo, non può<br />

mettersi in dubbio. ^ Il suo scopo è chiaro e determinato : essa<br />

1 Cic. ad Q. fr. 2, 15 fin. Dig. 4, 8, 11, 2. Paul. seni. 5, 32, 2.<br />

^ È singolare come il Maybr {Vereinh. schiedsr. Rechtsstreitsentsch. p. 7<br />

segg.), pur rilevando questa analogia e provandola con qualche caso spe-<br />

ciale, veda una <strong>di</strong>fferenza tra l'arbitrato e la transazione in ciò, che in questa<br />

ciascuna delle parti rinunzi a qualche cosa del suo <strong>di</strong>ritto reale o preteso,<br />

laddove in quello amendue vogliono il riconoscimento intero <strong>di</strong> esso. Il fatto<br />

stesso <strong>di</strong> a<strong>di</strong>re un terzo e non il magistrato, è una prova del contrario.<br />

3 II Matthiass {ÈnhvicM. des ròm. Schiedsg. p. 29) dubita perfino, che<br />

la coazione pretoria abbia esistito al tempo <strong>di</strong> Cicerone. Secondo lui, nella<br />

orazione prò Roselo (e. 4) non e certo che si tratti <strong>di</strong> un vero compro-<br />

messo ; ciò che è contrastato, fra gli altri, dal Baron {Zeitschr. der Sa*<br />

vigny-Stift. I [1880] p. 116 segg.)

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