14.06.2013 Views

bullettino dell' istituto di diritto romano - World eBook Library

bullettino dell' istituto di diritto romano - World eBook Library

bullettino dell' istituto di diritto romano - World eBook Library

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

l'arbitrato pubblico presso I ROMANI 239<br />

fu ammesso il giuramento <strong>dell'</strong>arbitro, ^ abbia riconosciuta un'an-<br />

tica consuetu<strong>di</strong>ne. Egli è certo che il titolo del Digesto de<br />

receptis etc. non contiene alcun accenno a tale con<strong>di</strong>zione, pur<br />

comprendendo norme varie e particolareggiate sull' <strong>istituto</strong> del<br />

compromesso. Oltre a ciò, una prescrizione simile s' intende in<br />

persona del giu<strong>di</strong>ce, in quanto che egli è considerato per le<br />

sue funzioni come un quasi magistrato — il suo è un miiniis<br />

puhlicum'^ — e perciò, come ogni magistrato, nell'a<strong>di</strong>re la ca-<br />

rica, deve anche giurare; insomma, il suo giuramento è, in<br />

certa guisa, analogo a quello del index quaestionis, che, pur<br />

non essendo un vero magistrato, ne ha alcune qualità ed at-<br />

tribuzioni. ^ L'arbitro compromissario, invece, manca <strong>di</strong> ogni<br />

carattere officiale, e forse il suo giuramento, se pur fu in uso,<br />

<strong>di</strong>pendeva dal volere delle parti e dalle <strong>di</strong>sposizioni eventuali<br />

del compromesso, piuttosto che da quelle <strong>dell'</strong>e<strong>di</strong>tto pretorio.<br />

In ciò l'arbitrato pubblico non <strong>di</strong>fferisce dal privato com-<br />

promissario; se si eccettui il caso or ora menzionato <strong>di</strong> Hi-<br />

stonium, dove il giuramento fu forse voluto, perchè era un<br />

privato che dovea giu<strong>di</strong>care in una lite tra comune e pri-<br />

vato, in ninna delle nostre numerose controversie esso appare.<br />

E la ragione ci sembra chiara: escluso naturalmente nei giu-<br />

<strong>di</strong>zi <strong>di</strong>retti del senato e <strong>dell'</strong>imperatore, il giuramento non<br />

poteva esser richiesto dai loro commissari o delegati, siccome<br />

quelli che erano i rappresentanti imme<strong>di</strong>ati <strong>dell'</strong>uno e del-<br />

l'altro. Quando, nella controversia tra Cierium e Metropolis, *<br />

il governatore <strong>dell'</strong>Achaia delega l'arbitrato alla <strong>di</strong>eta federale<br />

della Tessaglia, ed essa, prima <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>care, presta giuramento,<br />

' Cod. Iu8t. 2, 55 (56), 4 pr.<br />

« Dig. 5, 1, 78; 60, 4, 18, 14. Frag. Vat. 197. Plin. mt. hiat. 33, 7.<br />

' MoMMSKx, Èóni. Staatsrecht 2' p. 589 seg.<br />

* Capitolo XIV n. 31.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!