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bullettino dell' istituto di diritto romano - World eBook Library

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l'arbitrato pubblico presso I ROMANI 137<br />

guire la procedura civile o l'amministrativa. ^ La giuris<strong>di</strong>zione<br />

amministrativa è quin<strong>di</strong> una funzione normale, necessaria, or-<br />

ganica dello Stato. Il quale, nello stesso modo che con la pe-<br />

nale <strong>di</strong>fende sé medesimo circa i reati pubblici commessi dai<br />

citta<strong>di</strong>ni contro <strong>di</strong> lui, e circa alcuni delitti privati commessi<br />

contro altri citta<strong>di</strong>ni, qui <strong>di</strong>fende i propri <strong>di</strong>ritti patrimoniali<br />

contro le violazioni o le pretensioni dei privati. La giuris<strong>di</strong>-<br />

zione amministrativa suppone perciò due con<strong>di</strong>zioni necessa-<br />

rie e concomitanti: un <strong>di</strong>ritto reale dello Stato, e una conte-<br />

stazione <strong>di</strong> esso avvenuta per opera <strong>di</strong> uno o più citta<strong>di</strong>ni.<br />

Quando queste con<strong>di</strong>zioni manchino: quando la controversia Arbitrato am-<br />

^ ' ^ ministrativo (fuocorra<br />

tra organismi dello Stato, comuni e città sud<strong>di</strong>te, ovvero " ^^ ^°""*^ ' ~<br />

tra essi e lo Stato o citta<strong>di</strong>ni romani o propri; quando essa<br />

abbia per obbietto non solamente un vero <strong>di</strong>ritto, ma anche altre<br />

ragioni <strong>di</strong> quegli organismi, allora si ha propriamente l'arbi-<br />

* Su questa materia, che qui si è semplicemente esposta nelle sue li-<br />

nee generali, lasciando da banda molte particolarità, come sarebbe, tra<br />

le altre, la giuris<strong>di</strong>zione attribuita da Clau<strong>di</strong>o ai procuratori imperiali nelle<br />

liti tra privati e il fisco, ve<strong>di</strong> Mommsen, R'om. Staatsrecht V p. 169 segg. ; 2^<br />

p. 461 segg. 1020 segg. E dubbio se uno dei nostri monumenti epigrafici<br />

(Gap. XIV n. 53), che accenna all'arbitrato <strong>di</strong> T. Flavius Vespasianus, pro-<br />

babilmente il futuro imperatore, si riferisca ad una controversia <strong>di</strong> confine<br />

tra privati, o pure tra privati e Stato in Roma. Se fosse questo secondo il<br />

caso, si avrebbe qui Tunico esempio <strong>di</strong> un arbitrato nel campo della giuris<strong>di</strong>-<br />

zione propria amministrativa. E come a quel tempo non ancora l'imperatore<br />

aveva assunto la potestà, a cui competeva il giu<strong>di</strong>zio in simili controversie,<br />

così può essere che il censore, o, in sua sostituzione, il console abbia no-<br />

minato arbitro Vespasiano, l^otrebbe però anche essere il caso <strong>di</strong> una vera<br />

cognitio <strong>dell'</strong> imperatore, o quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> una iu<strong>di</strong>cis <strong>di</strong>ttio per parte sua, non<br />

essendo infrequente che egli, valendosi dei poteri conferitigli dalla legge<br />

<strong>di</strong> investitura, invadesse il terreno della giuris<strong>di</strong>zione del magistrato. Ma<br />

pure così intero, il mandato rientra, come si vedrà, nella cerchia <strong>dell'</strong>ar-<br />

bitrato.

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