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bullettino dell' istituto di diritto romano - World eBook Library

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122 BULLETTINO DELL'ISTITUTO DI DIRITTO ROMAIs^O<br />

non con un atto autoritario, più o meno violento, pel quale<br />

la con<strong>di</strong>zione dello Stato amico si muta in quella <strong>di</strong> Stato<br />

alleato, e, talvolta anche in peggio, <strong>di</strong> città sud<strong>di</strong>ta. Nella seconda,<br />

invece, una limitazione non solo è legalmente possibile, ma<br />

nel fatto già esiste, ed è una conseguenza del potere egemo-<br />

mico <strong>di</strong> Koma.^ Per un solo riguardo non v'è <strong>di</strong>fferenza tra <strong>di</strong><br />

loro, ed è il principio che riconosce negli Stati amici e negli<br />

alleati il pieno <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> proprietà privata e pubblica sul pro-<br />

prio territorio; il quale perciò, in Italia è considerato siccome<br />

non appartenente al vero territorio dello Stato <strong>romano</strong>, fuori<br />

d'Italia, siccome escluso dai confini delle provincie, - noa ostante<br />

che nell'Impero gli Stati alleati mandassero loro rappresen-<br />

tanti nelle <strong>di</strong>ete provinciali. ^<br />

Egemonia ro- lu generale l'egemonia romana, del pari che il protettorato,<br />

mana e giuris<strong>di</strong>zione<br />

federale, non è un potere costituito dello Stato; almeno i Romani non<br />

danno all'una, e tanto meno all'altro, una forma ben definita<br />

nella loro speciale applicazione. Se però il protettorato rimane<br />

nel puro campo del fatto, giacche l'amicizia, che ne è il pre-<br />

supposto, non solo non l'include per necessità, anzi, a rigore,<br />

^ Circa queste restrizioni il ^Iommskx (Ro<strong>di</strong>. Staafsrecht 3 p. 689 segg.)<br />

osserva come alcune <strong>di</strong> esse fossero comuni più agli alleati italici, altre più<br />

a quelli <strong>di</strong> fuori.'<br />

'•^ Xel<br />

plebiscito <strong>dell'</strong>anno 71 a. Cr. a favore della città <strong>di</strong> Termessus<br />

(Bruns, Fontes etc. p. 92 lin. 11 seg.) è detto: Quei agrei qiiaeloca ae<strong>di</strong>fìcia<br />

iniblìca preivatare Thermensium . . . . intra fineis eorum sunf fuerunfve<br />

L. Marcio Sex. Tulio co{)ì)^{oìihus), quaeque in^uìae eorum sunt fueruntve ieis<br />

coiìsoìihus, quei supra scriptei sunt.... utei antea ìiaheant possideant etc.<br />

Altrettanto è <strong>di</strong>sposto nel senatoconsulto del 170 a, Cr. de Thisbaeis.<br />

i^-Rvii^^ Fontes etc. p. 152), e in un altro del 44 a. Cr. (C. I. Gr. 2737 cfr.<br />

Caes. ìjell. Gali. 2, 28). All'esclusione dalla provincia si accenna <strong>di</strong>ret-<br />

tamente dalle fonti Strab. 7, 3, 24 p. 839. Cic. lìro Balbo 4, 9. Plin. epist.<br />

ad Trai. 92. 93 etc.<br />

^ MoMMSEN, Boni. Staatsrecht 3 p. 744.

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