14.06.2013 Views

PIANO GESTIONE FORESTALE 1 - Amici Parco del Ticino

PIANO GESTIONE FORESTALE 1 - Amici Parco del Ticino

PIANO GESTIONE FORESTALE 1 - Amici Parco del Ticino

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

3) per quanto concerne la silvicoltura sono autorizzati i tagli necessari per evitare il<br />

deterioramento <strong>del</strong>le piante ed i diradamenti;<br />

4) i tagli dei boschi di alto fusto e il taglio <strong>del</strong> bosco ceduo devono essere autorizzati dal<br />

Presidente <strong>del</strong>la Giunta regionale, sentito il parere <strong>del</strong>l'Ispettorato Ripartimentale <strong>del</strong>le Foreste di<br />

Novara.<br />

Sino all'approvazione dei piani agricoli zonali, l'agricoltura si esercita nelle forme e nei terreni<br />

entro cui tale attività e' attualmente praticata.<br />

Con apposito regolamento sono fissate norme specifiche relative alle modalità di fruizione <strong>del</strong><br />

<strong>Parco</strong> e sono riportate le sanzioni per i trasgressori previste dalle leggi statali e regionali nonché<br />

da disposizioni comunali.<br />

Art. 13.<br />

(Sanzioni)<br />

Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) <strong>del</strong>l'articolo 12 <strong>del</strong>la presente legge, fino<br />

all'approvazione <strong>del</strong>la specifica normativa regionale, comportano sanzioni amministrative da un<br />

minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.<br />

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e), g), e i) ed alla limitazione di cui al 6° comma<br />

<strong>del</strong> precedente articolo 12 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 50.000 ad un<br />

massimo di L. 1.000.000 in relazione alla gravità <strong>del</strong> fatto commesso.<br />

Le violazioni di cui alle lettere f) e h) ed alla limitazione di cui al punto 1) <strong>del</strong>l'articolo 12 <strong>del</strong>la<br />

presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 5.000.000 ad un<br />

massimo di L. 10.000.000.<br />

Le violazioni alla limitazione di cui al punto 4) <strong>del</strong> precedente articolo 12 comportano sanzioni<br />

amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000, per ogni ettaro o<br />

frazione di ettaro di terreno su cui e' stato effettuato il taglio boschivo.<br />

Le violazioni alla limitazione di cui al punto 2) <strong>del</strong> precedente articolo 12 comportano sanzioni<br />

amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000, in relazione alla<br />

gravità <strong>del</strong> fatto commesso.<br />

Le violazioni ai divieti di cui ai commi 1°, 3°, 4° e 5° <strong>del</strong> presente articolo comportano, oltre<br />

alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo <strong>del</strong> ripristino che dovrà essere realizzato in<br />

conformità alle disposizioni che verranno formulate in apposito decreto <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la<br />

Giunta Regionale.<br />

Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovrà essere trasmesso<br />

entro 15 giorni al Presidente <strong>del</strong>la Giunta Regionale, il quale, con proprio provvedimento da<br />

notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità' <strong>del</strong>la sanzione.<br />

Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro 30 giorni dalla data <strong>del</strong>la notifica,<br />

ricorso alla Giunta Regionale, la quale si pronunzierà entro 90 giorni.<br />

Per le violazioni ai divieti di cui alla lettera b ) <strong>del</strong> precedente art. 12 si applicano le sanzioni<br />

previste dalle vigenti leggi <strong>del</strong>lo Stato e <strong>del</strong>la Regione.<br />

Le somme riscosse ai sensi <strong>del</strong> presente articolo saranno introitate nel bilancio <strong>del</strong>la Regione.<br />

Art. 14.<br />

(Vigilanza)<br />

La vigilanza <strong>del</strong> <strong>Parco</strong> naturale <strong>del</strong>la Valle <strong>del</strong> <strong>Ticino</strong> e' affidata:<br />

22

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!