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32 5. Si richiede, inoltre, che l’atto venga manifestato dall’interessato in forma scritta, davanti alla competente autorità della Chiesa cattolica: Ordinario o parroco proprio, al quale unicamente compete giudicare l’esistenza o meno nell’atto di volontà del contenuto espresso al n. 2. Di conseguenza, soltanto la coincidenza dei due elementi – il profilo teologico dell’atto interiore e la sua manifestazione nel modo così definito – costituisce l’actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica, con le relative sanzioni canoniche (cfr can. 1364, § 1). 6. In questi casi, la stessa autorità ecclesiastica competente provvederà perché nel libro dei battezzati (cfr can. 535, § 2) venga fatta l’annotazione con la dicitura esplicita di avvenuta “defectio ab Ecclesia catholica actu formali”. 7. Rimane, comunque, chiaro che il legame sacramentale di appartenenza al Corpo di Cristo che è la Chiesa, dato dal carattere battesimale, è un legame ontologico permanente e non viene meno a motivo di nessun atto o fatto di defezione. Nella sicurezza che codesto Episcopato, conscio della dimensione salvifica della comunione ecclesiastica, comprenderà bene le motivazioni pastorali di queste norme, profitto delle circostanze per confermarmi con sentimenti di fraterno ossequio dell’Eminenza/Eccellenza Vostra Reverendissima dev.mo in Domino Julián Card. Herranz Presidente ✠ Bruno Bertagna Segretario La presente comunicazione è stata approvata dal Sommo Pontefice, Benedetto XVI, che ne ha disposta la notifica a tutti i Presidenti delle Conferenze Episcopali.
Prot. N. 549/06 Conferenza Episcopale Italiana Eminenza Reverendissima, Roma, 28 giugno 2006 è pervenuta a questa Conferenza Episcopale, per il cortese tramite del Nunzio Apostolico in Italia, la Sua comunicazione in data 13 marzo 2006 (Prot. N. 10279/2006), concernente alcuni chiarimenti in ordine al cosiddetto actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica. Accingendosi a darne notizia nelle forme consuete ai membri della Conferenza Episcopale, al fine di prevenire e poter fugare eventuali dubbi di interpretazione, si chiede a codesto Dicastero di precisare se l’affermazione di cui al n. 5 (“Si richiede, inoltre, che l’atto venga manifestato all’interessato in forma scritta, davanti alla competente autorità della Chiesa cattolica”) sottenda la necessità di presentarsi sempre di persona davanti all’Ordinario o al parroco proprio, o se invece possa essere sufficiente l’invio dell’istanza in forma scritta da parte dell’interessato. Nel primo caso, pare opportuno rilevare che tale procedura confliggerebbe con il pronunciamento del Garante per la protezione dei dati personali, che, in data 5 novembre 2003, con riferimento alla richiesta di annotazione inviata a una parrocchia romana, ha precisato che “la disciplina in materia di protezione dei dati personali non prevede che il mittente della nota raccomandata debba anche recarsi personalmente e necessariamente presso il destinatario” (cfr allegato). Si noti ancora che, prima della menzionata pronuncia del Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza Episcopale Italiana aveva già fornito agli Ordinari diocesani l’indicazione di procedere all’annotazione anche nel caso in cui la volontà del soggetto di uscire dalla Chiesa cattolica risultasse con certezza in via documentaria. In attesa di un Suo cortese riscontro, profitto della circostanza per confermarmi con sensi di distinto ossequio dell’Eminenza Vostra Reverendissima devotissimo nel Signore Camillo Card. Ruini Presidente 33
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Prot. N. 549/06<br />
Conferenza Episcopale Italiana<br />
Eminenza Reverendissima,<br />
Roma, 28 giugno 2006<br />
è pervenuta a questa Conferenza Episcopale, per il cortese tramite<br />
del Nunzio Apostolico in Italia, la Sua comunicazione in data 13 marzo<br />
2006 (Prot. N. 10279/2006), concernente alcuni chiarimenti in ordine al<br />
cosiddetto actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica.<br />
Accingendosi a darne notizia nelle forme consuete ai membri della<br />
Conferenza Episcopale, al fine di prevenire e poter fugare eventuali dubbi<br />
di interpretazione, si chiede a codesto Dicastero di precisare se l’affermazione<br />
di cui al n. 5 (“Si richiede, inoltre, che l’atto venga manifestato<br />
all’interessato in forma scritta, davanti alla competente autorità della<br />
Chiesa cattolica”) sottenda la necessità di presentarsi sempre di persona<br />
davanti all’Ordinario o al parroco proprio, o se invece possa essere sufficiente<br />
l’invio dell’istanza in forma scritta da parte dell’interessato.<br />
Nel primo caso, pare opportuno rilevare che tale procedura confliggerebbe<br />
con il pronunciamento del Garante per la protezione dei dati<br />
personali, che, in data 5 novembre 2003, con riferimento alla richiesta<br />
di annotazione inviata a una parrocchia romana, ha precisato che “la<br />
disciplina in materia di protezione dei dati personali non prevede che il<br />
mittente della nota raccomandata debba anche recarsi personalmente e<br />
necessariamente presso il destinatario” (cfr allegato).<br />
Si noti ancora che, prima della menzionata pronuncia del Garante per<br />
la protezione dei dati personali, la Conferenza Episcopale Italiana aveva<br />
già fornito agli Ordinari diocesani l’indicazione di procedere all’annotazione<br />
anche nel caso in cui la volontà del soggetto di uscire dalla Chiesa<br />
cattolica risultasse con certezza in via documentaria.<br />
In attesa di un Suo cortese riscontro, profitto della circostanza per<br />
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dell’Eminenza Vostra Reverendissima<br />
devotissimo nel Signore<br />
Camillo Card. Ruini<br />
Presidente<br />
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