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camminare insieme - Diocesi Altamura - Gravina - Acquaviva delle ...

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mere gli obblighi coniugali (50). Anche questo è un dato che induce a<br />

riflettere perché rivela la fragilità e la grave immaturità di tanti giovani.<br />

Sia i casi di difetti volontari del consenso, sia i casi di incapacità interpellano<br />

tutti coloro che sono impegnati nella formazione (sacerdoti e<br />

operatori pastorali) per una maggiore attenzione nei percorsi educativi<br />

specialmente degli adolescenti e dei giovani perché li aiutino a superare<br />

la scissione tra fede e vita e li accompagnino nel loro cammino di maturità<br />

psico-affettiva.<br />

Inoltre resta sempre attuale quanto disse il Papa Giovanni Paolo II<br />

al Tribunale della Rota Romana il 29 Gennaio 2004: “La constatazione<br />

<strong>delle</strong> vere nullità dovrebbe portare piuttosto ad accertare con maggior<br />

serietà, al momento <strong>delle</strong> nozze, i requisiti necessari per sposarsi,<br />

specialmente quelli concernenti il consenso e le reali disposizioni dei<br />

nubendi. I parroci e coloro che collaborano con loro in quest’ambito<br />

hanno il grave dovere di non cedere ad una visione meramente burocratica<br />

<strong>delle</strong> investigazioni prematrimoniali di cui al can. 1067. Il loro<br />

intervento pastorale deve essere guidato dalla consapevolezza che le<br />

persone possono proprio in quel momento scoprire il bene naturale e<br />

soprannaturale del matrimonio, ed impegnarsi di conseguenza a perseguirlo”.<br />

E non andrebbe dimenticato quanto è riportato nelle “Premesse generali”<br />

del Rito del Matrimonio al n. 20: “Nello svolgimento della preparazione,<br />

considerata la mentalità del popolo circa il Matrimonio e<br />

la famiglia, i pastori si impegnino ad annunciare alla luce della fede<br />

il significato evangelico del vicendevole amore dei futuri sposi. Anche<br />

i requisiti giuridici riguardanti la celebrazione valida e lecita del Matrimonio<br />

possono essere utili a promuovere tra i fidanzati una fede viva<br />

e un amore fecondo per costituire una famiglia cristiana”. E al n. 21:<br />

“Se però, risultato vano ogni sforzo, i fidanzati apertamente ed espressamente<br />

affermano di respingere ciò che la Chiesa intende quando si<br />

celebra il Matrimonio dei battezzati, non è lecito al pastore d’anime ammetterli<br />

alla celebrazione. Sebbene a malincuore, deve prendere atto<br />

della realtà e spiegare agli interessati che non la Chiesa, ma loro stessi,<br />

in tali circostanze, rendono impossibile quella celebrazione che peraltro<br />

chiedono” (cfr. F.C. n. 68).<br />

* * *<br />

21

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