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Allegato relativo alla parte 1 - Planat

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08<br />

08<br />

> Pratica ambientale<br />

> Diritto<br />

> Manuale NPC<br />

nel settore ambientale<br />

Comunicazione dell’UFAM in veste di autorità esecutiva ai richiedenti<br />

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Pratica ambientale > Diritto<br />

> Manuale NPC<br />

nel settore ambientale<br />

Comunicazione dell’UFAM in veste di autorità esecutiva ai richiedenti<br />

A cura dell’Ufficio federale dell’ambiente UFAM<br />

Berna, 2008


Valenza giuridica della presente pubblicazione<br />

La presente pubblicazione costituisce una comunicazione dell’UFAM<br />

in veste di autorità esecutiva e si rivolge a tutti coloro che intendono<br />

richiedere all’Ufficio l’emanazione di decisioni o la stipula di contratti<br />

(in particolare per autorizzazioni o sovvenzioni). Tali comunicazioni<br />

concretizzano la prassi dell’UFAM in quanto autorità esecutiva, sia dal<br />

punto di vista formale (documentazione necessaria per l’inoltro delle<br />

domande) che da quello materiale (documentazione attestante la conformità<br />

ai requisiti giuridici materiali). I richiedenti che si attengono <strong>alla</strong><br />

presente comunicazione possono essere certi che le loro domande sono<br />

complete.<br />

Nota editoriale<br />

Editore<br />

Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)<br />

L’UFAM è un Ufficio del Dipartimento federale dell’ambiente,<br />

dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).<br />

Autori<br />

Parte 1: Kaspar Sollberger<br />

Spiegazioni relative ai singoli settori:<br />

Parte 2: Jean-Marc Frei, Carole Gonet, Christine Gubser, Erich Kohli,<br />

Stephan Lussi, Evelyne Marendaz, Friedrich Pfäffli, Franz-Sepp Stulz,<br />

Rolf Waldis, Béatrice Werffeli<br />

Parte 3: Gabriele Gsponer (econcept), Mark Govoni, Urs Nigg,<br />

Christian Schuler, Hans Peter Willi, Simon Zbinden<br />

Parte 4: Urs Jörg, Tommaso Meloni<br />

Parte 5: Reto Baumann, Gabriele Gsponer (econcept), Mark Govoni,<br />

Roberto Loat, Jean Rosset, Arthur Sandri, Christian Schuler,<br />

Pia Steiner (econcept), Hans Peter Willi, Simon Zbinden<br />

Parte 6: Mark Govoni, Gabriele Gsponer (econcept), Arthur Sandri,<br />

Reinhard Schnidrig, Giorgio Walther, André Wehrli<br />

Parte 7: Markus Bolliger, Reinhard Schnidrig, Bruno Stadler<br />

Parte 8: Alfred W. Kammerhofer, Pia Steiner (econcept)<br />

Parte 9: Sabine Herzog, Reinhard Schnidrig<br />

Indicazione bibliografica (proposta)<br />

Ufficio federale dell’ambiente UFAM (editore), 2008: Manuale NPC nel<br />

settore ambientale. Comunicazione dell’UFAM in veste di autorità<br />

esecutiva ai richiedenti. Pratica ambientale n. 0808. Ufficio federale<br />

dell’ambiente, Berna. 286 p.<br />

Grafica<br />

econcept AG, Zürich<br />

Foto di copertina<br />

UFAM/AURA<br />

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese<br />

(UV-0808-D/F).<br />

Scarica il PDF<br />

www.ambiente-svizzera.ch/uv-0808-i<br />

(versione a stampa non disponibile)<br />

Codice: UV-0808-I<br />

© UFAM 2008


Indice 3<br />

> Indice<br />

Abstracts 7<br />

Prefazione 9<br />

Introduzione 10<br />

1 Politica di sovvenzionamento fondata su<br />

programmi: basi e procedure 12<br />

1.1 Principi della politica di sovvenzionamento<br />

fondata su programmi 12<br />

1.2 Basi legali 13<br />

1.2.1 Diritto generale in materia di sussidi 13<br />

1.2.2 Legislazione speciale 14<br />

1.2.3 Diritto transitorio 15<br />

1.3 Lo strumento dell’accordo programmatico 17<br />

1.3.1 Principi 17<br />

1.3.2 Distinzioni 18<br />

1.3.3 Gestione dei negoziati 18<br />

1.3.4 Consultazione dei Comuni; notifica e<br />

pubblicazione della proposta 19<br />

1.3.5 Stipulazione dell’accordo 21<br />

1.3.6 Controlling comune di Confederazione e Cantone 21<br />

1.3.7 Composizione delle controversie e protezione<br />

giuridica 22<br />

1.4 Commenti all’accordo modello (allegato 1) 24<br />

1.4.1 Capitolo 1: Preambolo 24<br />

1.4.2 Capitolo 2: Basi legali 24<br />

1.4.3 Capitolo 3: Perimetro dell’accordo 24<br />

1.4.4 Capitolo 4: Durata dell’accordo 25<br />

1.4.5 Capitolo 5: Obiettivi programmatici e basi del<br />

finanziamento 25<br />

1.4.6 Capitolo 6: Oggetto dell’accordo 25<br />

1.4.7 Capitolo 7: Modalità di pagamento 26<br />

1.4.8 Capitolo 8: Controlli dell’adempimento,<br />

accompagnamento del programma e vigilanza<br />

finanziaria 27<br />

1.4.9 Capitolo 9: Adempimento dell’accordo<br />

programmatico 27<br />

1.4.10 Capitolo 10: Modalità di adeguamento 28<br />

1.4.11 Capitolo 11: Principio di cooperazione 29<br />

1.4.12 Capitolo 12: Protezione giuridica 29<br />

1.4.13 Capitolo 13: Modifica dell’accordo programmatico 30<br />

1.4.14 Capitolo 14: Entrata in vigore dell’accordo<br />

programmatico 30<br />

1.4.15 Capitolo 15: Allegati 30<br />

1.5 Basi specifiche per i sottoprodotti: quadro<br />

delle spiegazioni tecniche 31<br />

<strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 1 32<br />

2 Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda program-<br />

matica concernente la legge federale sulla<br />

protezione della natura e del paesaggio 64<br />

2.1 Osservazioni preliminari 64<br />

2.2 Obiettivi programmatici e attività 65<br />

2.2.1 Obiettivi programmatici LPN 65<br />

2.3 Determinazione dei prezzi nell’ambito della LPN 79<br />

2.3.1 Il sistema di calcolo 79<br />

<strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 2 93<br />

3 Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica<br />

concernente la rivitalizzazione delle acque 119<br />

3.1 Situazione iniziale 119<br />

3.2 Accordo programmatico Rivitalizzazione delle<br />

acque secondo l’articolo 7 LSCA 120<br />

3.2.1 Elementi programmatici 120<br />

3.2.2 Obiettivi programmatici e prestazioni 121<br />

3.2.3 Requisiti qualitativi 121<br />

3.2.4 Controlling 124<br />

3.2.5 Finanziamento 126<br />

<strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 3 128<br />

4 Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda program-<br />

matica concernente la protezione contro<br />

il rumore e l’isolamento acustico 129<br />

4.1 Contesto 129<br />

4.2 Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica 130<br />

4.3 Sistema per la determinazione dell’ammontare<br />

dei contributi 131<br />

4.4 Requisiti concernenti le prestazioni del Cantone:<br />

basi tecniche 133<br />

4.5 Disposizioni transitorie 134


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 4<br />

5 Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda program-<br />

matica concernente le opere di protezione<br />

e la documentazione sui pericoli 136<br />

5.1 Situazione iniziale 136<br />

5.2 Accordi programmatici relativi alle opere di<br />

protezione e <strong>alla</strong> documentazione sui pericoli 137<br />

5.2.1 Elementi del programma 137<br />

5.2.2 Principi di finanziamento 141<br />

5.3 Requisiti minimi per le opere di protezione e la<br />

documentazione sui pericoli 157<br />

<strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 5 159<br />

6 Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda program-<br />

matica concernente il bosco di protezione 173<br />

6.1 Funzione della scheda programmatica Bosco di<br />

protezione 173<br />

6.2 Attribuzione dei mezzi finanziari federali per il<br />

bosco di protezione 173<br />

6.2.1 Attribuzione dei mezzi finanziari in base agli<br />

obiettivi programmatici 173<br />

6.2.2 Distribuzione dei mezzi finanziari tra i Cantoni 174<br />

6.3 Obiettivi programmatici e indicatori relativi al<br />

bosco di protezione 174<br />

6.3.1 Obiettivo programmatico 1: gestione del bosco di<br />

protezione conformemente al concetto NaiS 175<br />

6.3.2 Obiettivo programmatico 2: mantenimento e<br />

realizzazione delle infrastrutture necessarie <strong>alla</strong><br />

cura del bosco di protezione 177<br />

6.4 Controlling <strong>relativo</strong> al bosco di protezione 178<br />

6.4.1 Controlling <strong>relativo</strong> all’obiettivo programmatico 1 178<br />

6.4.2 Controlling <strong>relativo</strong> all’obiettivo programmatico 2 180<br />

<strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 6 182<br />

7 Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda program-<br />

matica concernente la biodiversità nel bosco 197<br />

7.1 Obiettivo della scheda programmatica 197<br />

7.2 Condizioni generali 198<br />

7.3 Ripartizione dei contributi federali 198<br />

7.3.1 Ripartizione dei contributi sugli obiettivi<br />

programmatici 198<br />

7.3.2 Ripartizione dei contributi tra i Cantoni 199<br />

7.4 Obiettivi programmatici 199<br />

7.4.1 Obiettivo 1: Superfici – sviluppo naturale 199<br />

7.4.2 Obiettivo 2: Interconnessione – valorizzazione dei<br />

margini boschivi 200<br />

7.4.3 Obiettivo 3: Specie 201<br />

7.4.4 Obiettivo 4: Particolarità – forme di gestione di<br />

particolare pregio 201<br />

7.5 Finanze (contributi per le superfici e bonus) 202<br />

7.5.1 Obiettivo 1: Superfici: sviluppo naturale 202<br />

7.5.2 Obiettivo 2: Interconnessione: soprattutto cura dei<br />

margini boschivi 203<br />

7.5.3 Obiettivo 3: Specie: promozione mirata 203<br />

7.5.4 Obiettivo programmatico 4, particolarità: forme di<br />

gestione di particolare pregio 204<br />

7.6 Controllo dell’esecuzione (rapporti, indicatori) 204<br />

7.6.1 La rendicontazione 204<br />

7.6.2 Indicatori di prestazione e qualità 205<br />

<strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 7 210<br />

8 Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda program-<br />

matica concernente l’economia forestale 220<br />

8.1 Situazione iniziale 220<br />

8.1.1 Promozione dell’economia forestale svizzera<br />

attuata finora 220<br />

8.1.2 Il programma Economia forestale nell’ambito del<br />

Programma forestale svizzero (PF-CH) 221<br />

8.1.3 Cambiamenti nell’ambito dell’economia forestale<br />

svizzera 221<br />

8.1.4 Limiti intrinseci nel programma Economia<br />

forestale 225<br />

8.1.5 Esperienze maturate con il programma pilota<br />

effor2 Svitto 226<br />

8.2 Funzione del programma Economia forestale 226<br />

8.3 Obiettivi programmatici e indicatori per il<br />

programma Economia forestale 227<br />

8.3.1 Obiettivo programmatico 1: unità di gestione<br />

ottimali 229<br />

8.3.2 Obiettivo programmatico 2: logistica del legno 232<br />

8.3.3 Obiettivo programmatico 3: basi per la<br />

pianificazione forestale 234<br />

8.3.4 Obiettivo programmatico 4: cura del bosco<br />

giovane al di fuori del bosco di protezione 235<br />

8.4 Erogazione dei contributi federali per il<br />

programma Economia forestale 236<br />

8.5 Controllo dell’eseguito 236<br />

8.5.1 Contenuti concernenti il controlling e il controllo<br />

a campione <strong>relativo</strong> agli obiettivi programmatici<br />

1 e 2 236


Indice 5<br />

8.5.2 Contenuti concernenti il controlling e il controllo a<br />

campione <strong>relativo</strong> all’obiettivo programmatico 3 236<br />

8.5.3 Contenuti del controllo di gestione e del controllo<br />

a campione <strong>relativo</strong> all’obiettivo programmatico 4 237<br />

<strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 8 238<br />

9 Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda program-<br />

matica concernente i siti di protezione della<br />

fauna selvatica e degli uccelli acquatici 263<br />

9.1 Situazione iniziale 263<br />

9.2 I «siti di protezione della fauna selvatica e degli<br />

uccelli acquatici» e la loro collocazione<br />

nell’ambito della NPC 263<br />

9.2.1 Disposizioni invariate per i Cantoni 264<br />

9.2.2 Nuove disposizioni per i Cantoni 265<br />

9.3 Utilizzazione dei mezzi finanziari della<br />

Confederazione 266<br />

9.3.1 Basi legali 266<br />

9.3.2 Utilizzazione dei mezzi finanziari della<br />

Confederazione prima e dopo la NPC 266<br />

9.3.3 Chiave per la ripartizione dei mezzi finanziari 267<br />

9.4 Obiettivi del programma «Siti di protezione della<br />

fauna selvatica e degli uccelli acquatici» 270<br />

9.4.1 Obiettivo programmatico: Conservazione della<br />

superficie e della qualità 270<br />

9.4.2 Obiettivo programmatico Aspetti particolari –<br />

piani di gestione 271<br />

9.5 Rapporto «Siti di protezione della fauna selvatica<br />

e degli uccelli acquatici» 272<br />

9.5.1 Elementi del controlling 272<br />

9.5.2 Reporting <strong>relativo</strong> agli obiettivi programmatici 273<br />

<strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 9 277<br />

Indice 279<br />

Abbreviazoni 279<br />

Glossario 280<br />

Figure 284<br />

Tabelle 284<br />

Materiali 286<br />

Parole chiave 286


Abstracts 7<br />

> Abstracts<br />

The new system of financial equalisation and division of tasks between the Confederation<br />

and the cantons (NFA) has brought about a change of system in the policy underpinning<br />

environmental subsidies. From now on, the Confederation and Cantons will<br />

prepare programme agreements together, defining which environmental targets they<br />

intend to reach and the amount of federal subsidies available for this. The FOEN, in<br />

collaboration with the cantons, laid down the bases for the new subsidy policy, of<br />

which the present NFA manual constitutes an important part. It establishes the framework<br />

for the implementation of the NFA in the programme agreements by explaining<br />

in detail the principles and strategies underlying each individual programme. It consists<br />

of a first section detailing the procedures (Part 1), followed by a series of sections specific<br />

to each domain (Parts 2 to 9).<br />

Die Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und<br />

Kantonen NFA bringt einen Systemwechsel in der Subventionspolitik im Umweltbereich.<br />

Bund und Kantone legen neu in Programmvereinbarungen gemeinsam fest, welche<br />

Umweltziele sie erreichen wollen und welche Subventionen der Bund dafür zur<br />

Verfügung stellt. Das BAFU erarbeitete die Grundlagen für die neue Subventionspolitik<br />

unter Einbezug der Kantone. Das vorliegende Handbuch NFA ist ein wichtiger Teil<br />

davon. Es bildet den Rahmen für die Umsetzung der NFA mittels Programmvereinbarungen,<br />

indem es die Grundlagen sowie die Subventionsstrategien der einzelnen Programme<br />

ausführlich erläutert. Gegliedert ist es in einen verfahrenstechnischen (Teil 1)<br />

und in einen fachspezifischen Teil (Teile 2–9).<br />

La réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération<br />

et les cantons (RPT) entraîne un changement de système pour la politique de<br />

subventionnement dans le domaine de l’environnement. Désormais, la Confédération et<br />

les cantons fixent conjointement dans des conventions-programmes quels objectifs<br />

environnementaux ils veulent atteindre et quelles subventions la Confédération met à<br />

disposition pour ce faire. L’OFEV élabore, avec la collaboration des cantons, les bases<br />

de la nouvelle politique de subventionnement. Le présent manuel RPT en constitue une<br />

partie importante. Il forme le cadre pour la mise en œuvre de la RPT au moyen de<br />

conventions-programmes, car il explique de manière détaillée les bases et les stratégies<br />

de subventionnement des différents programmes. Le manuel comprend un volet technique<br />

(partie 1) et un volet spécifique à chaque domaine (parties 2 à 9).<br />

Keywords:<br />

NFA manual, new subsidy policy,<br />

programme agreements, domainspecific<br />

principles<br />

Stichwörter:<br />

Handbuch NFA, Neue<br />

Subventionspolitik,<br />

Programmvereinbarungen,<br />

fachspezifische Grundlagen<br />

Mots-clés:<br />

Manuel RPT, nouvel politique de<br />

subventionnement, conventionsprogrammes,<br />

explications<br />

spécifiques à chaque domaine


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 8<br />

La Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti<br />

tra Confederazione e Cantoni (NPC) produce un cambiamento del sistema della politica<br />

di sovvenzionamento nel settore ambientale. La Confederazione e i Cantoni stabiliranno<br />

ora insieme, mediante accordi programmatici, quali obiettivi ambientali intendono<br />

raggiungere e quali sussidi la Confederazione stanzierà a tal fine. L’UFAM ha elaborato,<br />

con la <strong>parte</strong>cipazione dei Cantoni, le basi della nuova politica di sovvenzionamento,<br />

di cui il presente manuale NPC è un elemento importante. Definisce infatti il quadro<br />

necessario per l’attuazione della NPC mediante accordi programmatici fornendo le basi<br />

indispensabili a tal fine e spiegando nei dettagli le strategie di sovvenzionamento dei<br />

singoli programmi. Il manuale è diviso in due sezioni: una di carattere tecnicoprocedurale<br />

(<strong>parte</strong> 1) e una specifica per settori (parti 2–9).<br />

Parole chiave:<br />

Manuale NPC, nuova politica di<br />

sovvenzionamento, accordi<br />

programmatici, spiegazioni<br />

specifiche per settore


Prefazione 9<br />

> Prefazione<br />

La Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti<br />

tra Confederazione e Cantoni (NPC) è uno dei progetti di riforma della pubblica amministrazione<br />

più importanti degli ultimi anni. L’attuazione di tale riforma nel settore<br />

ambientale è particolarmente impegnativa in quanto molti compiti comuni di Confederazione<br />

e Cantoni continuano a sussistere nonostante la ripartizione. La collaborazione<br />

paritaria tra i Cantoni e la Confederazione è pertanto molto importante.<br />

Con la NPC vengono attuati importanti principi della nuova gestione pubblica. Gli<br />

accordi programmatici e i budget globali pongono gli effetti e le prestazioni al centro<br />

della direzione strategica della Confederazione. Inoltre, i Cantoni incrementano a loro<br />

volta il proprio margine di manovra per quanto riguarda l’attuazione degli obiettivi<br />

concordati e le modalità con cui intendono raggiungerli.<br />

Il manuale NPC dimostra che il primo periodo programmatico per l’attuazione della<br />

NPC può essere attuato su basi giuridiche, tecniche e procedurali solide. In base alle<br />

prime esperienze effettuate con il nuovo meccanismo di sovvenzionamento sarà possibile<br />

stabilire quali miglioramenti possono essere ottenuti rispetto al sistema attuale e,<br />

eventualmente, quali settori devono o possono ancora essere ottimizzati.<br />

Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito al presente manuale per l’enorme impegno<br />

dimostrato, come pure per la futura e proficua collaborazione nel quadro del<br />

nuovo sistema di gestione e finanziario.<br />

Bruno Oberle<br />

Direttore<br />

Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 10<br />

> Introduzione<br />

Scopo e contenuto<br />

La nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti<br />

tra Confederazione e Cantoni (NPC) è finalizzata in primo luogo, oltre che <strong>alla</strong> dissociazione<br />

dei compiti e del finanziamento, a un impiego più efficiente delle risorse finanziarie<br />

investite. Le forme di sovvenzionamento inefficienti, volte a finanziare oggetti<br />

singoli sulla base delle spese effettive, vengono, per quanto possibile, sostituite da<br />

sussidi globali della Confederazione, stabiliti negli accordi programmatici tra Confederazione<br />

e Cantone. Detti accordi disciplinano inoltre l’impostazione concreta della collaborazione<br />

nei diversi settori. In altre parole, modalità, entità e finanziamento di un<br />

determinato programma prestazionale vengono concordati per ogni settore mediante un<br />

contratto di diritto pubblico disciplinato da una legge speciale.<br />

Scopo del presente manuale è di riassumere in un documento le basi legali, procedurali<br />

e tecniche degli accordi programmatici tra Confederazione e Cantone nel settore ambientale.<br />

Si tratta di mettere a disposizione dei destinatari un unico strumento di lavoro<br />

completo che comprenda sia le basi generali sia quelle specifiche per ogni prodotto nei<br />

vari settori. Per concretizzare le condizioni sostanziali e formali relative agli accordi<br />

programmatici il manuale<br />

> illustra e spiega le basi legali degli accordi programmatici;<br />

> concretizza concetti giuridici indeterminati contemplati nelle pertinenti leggi e ordinanze;<br />

> definisce le modalità di negoziazione, di collaborazione e di controlling nell’ambito<br />

degli accordi programmatici;<br />

> allega un accordo modello commentato;<br />

> spiega le politiche di prodotto relative a specifiche fattispecie giuridiche di sovvenzionamento.<br />

Destinatari<br />

La presente pubblicazione si rivolge innanzitutto alle autorità competenti della Confederazione<br />

e dei Cantoni che sono parti di accordi programmatici. A livello federale, si<br />

tratta dei collaboratori delle divisioni interessate dell’UFAM, il cui direttore firma gli<br />

accordi programmatici in nome della Confederazione. Nei Cantoni le autorità competenti<br />

sono designate dalle disposizioni del diritto cantonale sull’organizzazione del<br />

Governo e dell’Amministrazione. Anche nei Cantoni il lavoro preliminare e<br />

l’elaborazione degli accordi programmatici è sovente affidato ai collaboratori specializzati<br />

dei dipartimenti interessati. La firma dei singoli accordi programmatici è, per<br />

contro, delegata al membro del Consiglio di Stato o al membro dell’Esecutivo competente<br />

oppure a un organo debitamente autorizzato.<br />

Basi legali, procedurali e tecniche<br />

degli accordi programmatici<br />

Autorità competenti della<br />

Confederazione e dei Cantoni


1 > Introduzione 11<br />

Il presente manuale non si rivolge però soltanto alle parti, ma anche a terzi interessati.<br />

Comuni, privati e associazioni (in particolare organizzazioni di protezione dell’ambiente<br />

e federazioni di settore) possono essere, in via eccezionale e in casi singoli, particolarmente<br />

coinvolti dal contenuto di accordi programmatici e pertanto legittimati a<br />

ricorrere. Per detti casi saranno qui di seguito definiti i requisiti per la consultazione e<br />

la pubblicazione e illustrata in breve la protezione giuridica.<br />

Valore giuridico<br />

Questo manuale è pubblicato dall’UFAM in veste di autorità esecutiva. Si rivolge ai<br />

richiedenti di decisioni e contratti dell’UFAM (in particolare in materia di autorizzazioni<br />

e di sussidi). Siffatte comunicazioni concretizzano la prassi dell’UFAM quale<br />

autorità esecutiva sia dal punto di vista formale (documentazione richiesta) che da<br />

quello materiale (prova necessaria dell’adempimento delle condizioni giuridiche e materiali).<br />

I richiedenti che si attengono <strong>alla</strong> presente pubblicazione possono partire dal<br />

presupposto che la loro domanda è completa.<br />

Trattandosi di uno strumento finalizzato <strong>alla</strong> precisazione della prassi, il manuale si<br />

rivolge anche agli organi dell’UFAM.<br />

Aggiornamento<br />

Gli accordi programmatici sono stipulati in generale per la durata di quattro anni. I<br />

primi accordi saranno validi a decorrere dall’entrata in vigore delle disposizioni della<br />

NPC, ossia per il periodo 2008–2011. Per questo motivo sarà opportuno verificare e<br />

rielaborare il manuale con la stessa frequenza per poter beneficiare dei risultati della<br />

collaborazione in vista del periodo successivo.<br />

Terzi interessati<br />

Durata di quattro anni


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 12<br />

1 > Politica di sovvenzionamento<br />

fondata su programmi:<br />

basi e procedure<br />

1.1 Principi della politica di sovvenzionamento fondata su programmi<br />

In uno Stato federale piccolo come la Svizzera alcuni compiti possono essere svolti<br />

ragionevolmente solo in comune da Confederazione e Cantoni, anche dopo la dissociazione<br />

dei compiti prevista d<strong>alla</strong> NPC. Per l’adempimento di questi compiti congiunti<br />

vengono introdotte nuove forme di collaborazione e di finanziamento tra Confederazione<br />

e Cantoni. Invece di sovvenzionare singoli oggetti in base a criteri orientati ai<br />

costi, sarà privilegiato il sistema di sussidi globali per programmi pluriennali. Alla<br />

Confederazione compete la direzione strategica, compreso il <strong>relativo</strong> controlling, mentre<br />

i Cantoni determinano a livello operativo in che modo intendono raggiungere gli<br />

obiettivi concordati 1 . Con queste nuove forme di collaborazione e di finanziamento<br />

verrà a cadere il sistema di gestione in funzione dei costi basato sull’input. In futuro ci<br />

si orienterà in base a un obiettivo concordato, in modo da porre la prestazione o<br />

l’efficacia auspicata di un provvedimento al centro dell’azione statale (gestione in funzione<br />

dei risultati). 2<br />

Nell’ambito della gestione in funzione dei risultati, questi ultimi costituiscono il metro<br />

per valutare l’adempimento dei compiti. L’obiettivo della ripartizione è in tal modo<br />

perseguito esclusivamente mediante una perequazione generale delle risorse finanziarie<br />

e non si confonde più con la politica di sovvenzionamento, vale a dire che l’ammontare<br />

dei sussidi non dipende più d<strong>alla</strong> forza finanziaria dei singoli Cantoni. La collaborazione<br />

in seno allo Stato federale dovrà avvenire, nella misura del possibile, sulla base di<br />

accordi fondati sui risultati, sui programmi e sulle offerte di prestazioni. I sussidi globali<br />

costituiranno di norma lo strumento dell’incentivazione finanziaria. Di conseguenza,<br />

il rapporto tra Confederazione e Cantone in materia di sussidi sarà disciplinato, in<br />

linea di massima, da accordi programmatici, intesi come contratti di diritto amministrativo<br />

di tipo <strong>parte</strong>nariale. 3<br />

1 Per quanto riguarda il settore della protezione della natura e del paesaggio, la direzione strategica è affidata, a seconda del settore di<br />

competenza, in <strong>parte</strong> ai Cantoni e in <strong>parte</strong> <strong>alla</strong> Confederazione; cfr. l’articolo 78 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera<br />

del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) nonché la legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS<br />

451).<br />

2 Messaggio del 14 novembre 2001 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e<br />

Cantoni (NPC) (Messaggio NPC I), FF 2002 2065, 2068.<br />

3 Messaggio NPC I, FF 2002 2065, 2110 segg.<br />

Nuove forme di collaborazione e<br />

di finanziamento<br />

Gestione in funzione dei risultati


1 > Introduzione 13<br />

1.2 Basi legali<br />

1.2.1 Diritto generale in materia di sussidi<br />

Il 28 novembre 2004, popolo e Cantoni hanno approvato il decreto federale del 3 ottobre<br />

2003 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della<br />

ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC). 4 Tale decreto comporta<br />

in particolare la modifica dell’articolo 46 della Costituzione federale della Confederazione<br />

Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.). 5 L’articolo 46 capoverso 2 Cost. statuisce<br />

ora esplicitamente che Confederazione e Cantoni possono concordare tra loro che i<br />

Cantoni, nel quadro dell’applicazione del diritto federale, realizzino determinati obiettivi<br />

e, a tal fine, implementino programmi che la Confederazione sostiene finanziariamente.<br />

Secondo l’articolo 46 capoverso 3 Cost. la Confederazione accorda ai Cantoni<br />

un margine di manovra quanto più ampio possibile e tiene conto delle loro caratteristiche.<br />

Gli articoli 16–22 della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità<br />

(legge sui sussidi, LSu) 6 statuiscono concretamente la concessione di sussidi. I<br />

sussidi sono accordati in linea di massima mediante decisione o contratto (art. 16 cpv.<br />

1 e 2 LSu), mentre i sussidi di cui beneficiano i Cantoni sono concessi in generale mediante<br />

accordi programmatici (art. 16 cpv. 3 LSu). In via di principio un contratto di<br />

diritto pubblico viene stipulato quando l’autorità competente dispone di un ampio margine<br />

di valutazione (art. 16 cpv. 2 lett. a LSu) oppure, nel caso di aiuti finanziari, qualora<br />

si tratti di escludere che il beneficiario possa rinunciare unilateralmente<br />

all’esecuzione del suo compito (lett. b). Per quanto riguarda la differenza tra aiuti finanziari<br />

e indennità sulla base del criterio dei compiti prescritti dal diritto federale si<br />

rimanda all’articolo 3 LSu.<br />

La procedura che porta <strong>alla</strong> stipulazione di accordi programmatici quali contratti di<br />

diritto pubblico è disciplinata dagli articoli 19 e 20a LSu. Secondo l’articolo 19 capoverso<br />

2 LSu, <strong>alla</strong> fine dei negoziati l’autorità – che nel settore ambientale è per lo più<br />

l’UFAM – fa una proposta al richiedente (in prevalenza un Cantone) e stabilisce un<br />

termine per l’accettazione del contratto. Se i negoziati si sono conclusi con successo,<br />

questa proposta corrisponde al risultato negoziato in comune; se le trattative sono fallite,<br />

essa equivale all’ «ultima offerta» dell’UFAM. Contenuto e durata degli accordi<br />

programmatici sono fissati dall’articolo 20a LSu. Se l’accordo è approvato e firmato<br />

entro il termine stabilito, esso diventa un contratto di diritto pubblico. In caso contrario,<br />

la Confederazione emana il contenuto dell’accordo programmatico mediante decisione<br />

(impugnabile).<br />

Gli articoli 11–40 LSu sono applicabili salvo disposizioni contrarie di altre leggi federali<br />

o di altri decreti federali di obbligatorietà generale (art. 2 cpv. 2 LSu).<br />

4 FF 2005 849 (risultato); FF 2003 5745 (progetto).<br />

5 RS 101.<br />

6 RS 616.1; FF 2006 7655 (decreto di emendamento NPC II); FF 2007 731 (progetto di modifica NPC III).<br />

Costituzione federale<br />

Legge sui sussidi<br />

Procedura che porta <strong>alla</strong><br />

stipulazione di accordi<br />

programmatici


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 14<br />

1.2.2 Legislazione speciale<br />

Da ora in poi la norma che i sussidi sono concessi nell’ambito di accordi programmatici<br />

stipulati tra Confederazione e Cantone si applica anche nella legislazione speciale in<br />

materia di diritto ambientale. Le disposizioni seguenti stabiliscono, per ogni singolo<br />

settore, questo principio, il suo contenuto specifico e la procedura in materia di accordi<br />

programmatici:<br />

Tab. 1 > Legislazione speciale in materia di diritto ambientale: basi per i sussidi concessi mediante accordi programmatici<br />

Protezione della natura e del paesaggio/<br />

conservazione dei monumenti storici<br />

articolo 13 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) 7; articoli<br />

4, 4b-6 e 9–11 dell’ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN) 8<br />

Protezione della fauna e della flora indigene articolo 18d LPN; articolo 18–19 OPN<br />

Protezione delle zone palustri articolo 23c LPN; articolo 22 OPN<br />

Parchi articolo 23k LPN; articoli 2–6 dell’ordinanza del 7 novembre 2007 sui parchi d’importanza nazionale (OPar) 9<br />

Protezione dalle piene/rivitalizzazione articoli 6–10 della legge federale del 21 giugno 1991 sulla sistemazione dei corsi d’acqua (LSCA) 10; articoli 1–<br />

8 dell’ordinanza del 2 novembre 1994 sulla sistemazione dei corsi d’acqua (OSCA) 11<br />

Protezione contro il rumore del traffico stradale articolo 50 capoverso 1 lettera b della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente<br />

(LPAmb) 12; articoli 21–27 dell’ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l’inquinamento fonico (OIF) 13<br />

Eliminazione dell’azoto (protezione delle acque) articoli 61 della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) 14; articoli 52 e 59–<br />

61b dell’ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc) 15<br />

Protezione da eventi naturali articoli 35 e 36 della legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (legge forestale, LFo) 16; articoli 38–39 e<br />

46–50 dell’ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste (OFo) 17<br />

Bosco di protezione articoli 35 e 37 LFo; articoli 38, 40 e 46–50 OFo<br />

Biodiversità nel bosco articoli 35 e 38 LFo; articoli 38, 41 e 46–50 OFo<br />

Economia forestale articoli 35, 38 e 38a LFo; articoli 38, 43 e 46–50 OFo<br />

Siti di protezione della fauna selvatica e degli uccelli articoli 11 e 13 della legge federale del 20 giugno 1986 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli<br />

acquatici<br />

uccelli selvatici (legge sulla caccia, LCP) 18; articoli 14–17 dell’ordinanza del 30 settembre 1991 sulle bandite<br />

federali (OBAF) 19; articoli 14–16a dell’ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d’importanza internazionale<br />

e nazionale d’uccelli acquatici e migratori (ORUAM) 20<br />

Conformemente alle disposizioni elencate qui di seguito e in deroga <strong>alla</strong> regola secondo<br />

l’articolo 16 capoverso 3 LSu, in base <strong>alla</strong> quale i sussidi sono concessi mediante<br />

accordi programmatici, in via eccezionale e per singoli settori è possibile concedere<br />

aiuti finanziari e indennità mediante decisione, nella misura in cui i progetti singoli in<br />

questione sono urgenti, più complessi o più estesi:<br />

7 RS 451.<br />

8 RS 451.1.<br />

9 RS 451.36.<br />

10 RS 721.100.<br />

11 RS 721.100.1.<br />

12 RS 814.01.<br />

13 RS 814.41.<br />

14 RS 814.20.<br />

15 RS 814.201.<br />

16 RS 921.0.<br />

17 RS 921.01.<br />

18 RS 922.0.<br />

19 RS 922.31.<br />

20 RS 922.32.<br />

Diritto ambientale<br />

Deroghe


1 > Introduzione 15<br />

Tab. 2 > Legislazione speciale in materia di diritto ambientale: basi per i sussidi concessi mediante decisioni<br />

Protezione della natura e del paesaggio/conservazione<br />

dei monumenti storici:<br />

articolo 13 capoverso 2 LPN; articolo 4a OPN<br />

Protezione della fauna e della flora indigene articolo 18d capoverso 2 LPN; articolo 18 capoverso 3 in combinato disposto con l’articolo 4a OPN<br />

Protezione delle zone palustri articolo 23c capoverso 4 LPN; articolo 22 capoverso 3bis in combinato disposto con l’articolo 4a OPN<br />

Protezione dalle piene/rivitalizzazione articolo 8 capoverso 2 LSCA; articoli 2 capoversi 2–3, 3 capoverso 3 e 9–12 OSCA<br />

Protezione da eventi naturali articolo 36 capoverso 2 LFo; articolo 39 capoversi 2–3 e articoli 51–54 OFo<br />

Economia forestale articolo 38a capoverso 2 lettera b LFo; articoli 52–55 OFo<br />

Altre particolarità o prescrizioni in deroga al principio si applicano soprattutto nei seguenti<br />

settori:<br />

Tab. 3 > Legislazione speciale in materia di diritto ambientale: altre particolarità e deroghe<br />

Eliminazione dell’azoto (protezione delle acque) secondo l’articolo 64 LPAc e l’articolo 55 in combinato disposto con gli articoli 61c-61f OPAc, le indennità<br />

per gli studi di base sono ancora accordate mediante decisione<br />

Biodiversità nel bosco secondo l’articolo 38 capoverso 2 lettera b LFo e l’articolo 42 OFo, i sussidi per la produzione di materiale<br />

di riproduzione forestale vengono ancora accordati mediante decisione<br />

1.2.3 Diritto transitorio<br />

Il cambiamento di sistema, ossia il passaggio da un sistema di sussidi accordati per<br />

progetto e in funzione dei costi a un sistema di sussidi globali concessi nell’ambito di<br />

accordi programmatici solleva la problematica inerente il diritto transitorio relativa ai<br />

sussidi decisi in base al diritto previgente per gli anni successivi all’entrata in vigore<br />

delle disposizioni relative <strong>alla</strong> NPC.<br />

Le decisioni sono atti di sovranità individuali e concreti che in linea di massima sono<br />

vincolanti sia per l’autorità di decisione sia per i suoi destinatari. Il carattere vincolante<br />

di una decisione può essere successivamente contestato per inadeguatezza qualora la<br />

situazione giuridica o di fatto sia mutata rispetto a quella esistente al momento della<br />

sua emanazione. Tuttavia, l’autorità di decisione può ricredersi su una decisione rivelatasi<br />

inadeguata soltanto nel caso in cui l’interesse all’applicazione del nuovo diritto<br />

prevalga sull’interesse <strong>alla</strong> certezza del diritto e <strong>alla</strong> tutela della fiducia del destinatario<br />

della decisione.<br />

Per quanto riguarda le decisioni di sussidio, secondo la giurisprudenza del Tribunale<br />

federale prevalgono solitamente gli interessi legati <strong>alla</strong> certezza del diritto e <strong>alla</strong> tutela<br />

della fiducia, a meno che non esista nel singolo caso una base legale chiara e inequivocabile<br />

per la revoca di una decisione. 21 L’articolo 30 LSu, da un lato, non può essere<br />

considerato come tale dal momento che si riferisce soltanto a decisioni originariamente<br />

difettose. Dall’altro, l’articolo 20 della legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la<br />

21 ZBl 1996 91 E. 4a)aa) p. 92 segg.<br />

Carattere vincolante<br />

delle decisioni<br />

Certezza del diritto e tutela<br />

della fiducia


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 16<br />

perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LNPC) 22 non si applica <strong>alla</strong><br />

maggior <strong>parte</strong> delle decisioni prese in base al diritto previgente. Contrariamente alle<br />

disposizioni dell’articolo 36 LSu, questo articolo permette soltanto di valutare le domande<br />

di sussidi inoltrate a partire dal 1° aprile 2005 in base al momento<br />

dell’assegnazione (lettera a) e sancisce che i sussidi assegnati d<strong>alla</strong> Confederazione<br />

prima dell’entrata in vigore della NPC per progetti avviati solo dopo la sua entrata in<br />

vigore siano versati soltanto se il conto finale del progetto realizzato è presentato entro<br />

tre anni dall’entrata in vigore (lettera b). 23<br />

Una revoca, nella singola fattispecie, è eventualmente possibile anche in virtù di una<br />

riserva specifica e adeguata contenuta nella decisione stessa. Le decisioni emanate<br />

dall’UFAFP (ora UFAM) prima del 2005 comprendevano sovente il seguente passo o<br />

una clausola analoga: il versamento avviene a rate secondo l’avanzamento del progetto<br />

in base alle spese sussidiabili dichiarate nei conteggi. Sono fatte salve la disponibilità<br />

di mezzi finanziari e le modifiche del diritto federale. Nel contesto della NPC, tuttavia,<br />

una riserva siffatta, generalizzata e standardizzata, non può prevalere né sull’interesse<br />

<strong>alla</strong> certezza del diritto né sull’interesse <strong>alla</strong> tutela della fiducia del destinatario della<br />

decisione, in quanto la NPC tiene presente in primo luogo non tanto l’entità e la qualità<br />

della prestazione da fornire quanto le modalità del suo finanziamento. Le decisioni<br />

esistenti ed eventualmente anche un diritto al supplemento accordato in base <strong>alla</strong> capacità<br />

finanziaria (secondo il diritto previgente) continuano a sussistere. 24 Pertanto,<br />

nell’ambito di un accordo programmatico con un Cantone, la Confederazione non può<br />

cedere tanto facilmente a quest’ultimo la sua qualità di <strong>parte</strong> in decisioni verso terzi (ad<br />

es. i Comuni). Eventualmente, la Confederazione può però delegare elementi del controlling,<br />

in particolare la rendicontazione, ai Cantoni e ritardare, a causa di condizionamenti<br />

politico-finanziari, il pagamento dei sussidi federali accordati.<br />

D’altronde, a partire dal 2005, le decisioni di sussidio dell’UFAFP e dell’UFAM contengono<br />

spesso il seguente passo o una clausola analoga: la presente approvazione è<br />

valida fino all’entrata in vigore delle modifiche della legge… conseguenti l’attuazione<br />

della NPC, e al massimo fino al 31 dicembre 200X. Ulteriori lavori legati al progetto<br />

possono essere integrati in successivi accordi programmatici stipulati tra la Confederazione<br />

e il Cantone. Per quanto riguarda la decisione in questione le clausole di questo<br />

genere non costituiscono affatto una riserva di revoca, ma piuttosto un termine di durata<br />

indeterminato, legittimo e proporzionato tenendo conto della prevista attuazione<br />

della NPC. Gli effetti della delimitazione della durata delle decisioni vengono meno<br />

con l’entrata in vigore delle disposizioni della NPC, disposizioni che consentono comunque<br />

l’integrazione dei lavori legati a tali progetti in un accordo programmatico.<br />

Alla luce di queste considerazioni, dopo l’entrata in vigore delle disposizioni della<br />

NPC, occorre differenziare tra:<br />

> accordi programmatici tra Confederazione e Cantoni;<br />

22 RS 613.2.<br />

23 Messaggio NPC I, FF 2002 2065, 2249 segg.<br />

24 Cfr. anche il messaggio NPC I, FF 2002 2065, 2100.<br />

Decisioni di sussidio prima<br />

del 2005<br />

Decisioni di sussidio a partire<br />

dal 2005


1 > Introduzione 17<br />

> impegni della Confederazione mantenuti in virtù di decisioni adottate secondo il<br />

diritto previgente;<br />

> decisioni disciplinate dal nuovo diritto per il sovvenzionamento di singoli (grandi)<br />

progetti.<br />

1.3 Lo strumento dell’accordo programmatico 25<br />

1.3.1 Principi<br />

Con l’entrata in vigore della NPC, la gestione dell’esecuzione cantonale di compiti in<br />

comune avviene mediante accordi programmatici. Il nuovo strumento poggia sul seguente<br />

principio: Confederazione e Cantone negoziano un contributo globale per un<br />

programma, vale a dire per un pacchetto di misure coordinato e coerente, che si protrae<br />

di regola per quattro anni. Vengono in tal modo meno, in linea di massima, le decisioni<br />

di sussidio per misure, progetti o oggetti singoli vincolati a un preventivo o a una spesa<br />

determinata; la prestazione finanziaria è per contro improntata <strong>alla</strong> realizzazione di<br />

determinati obiettivi, risultati ed effetti. A seconda del settore, la linea che demarca la<br />

divisione dei compiti tra Confederazione e Cantoni varia, per cui ad ogni compito in<br />

comune corrisponde, dal punto di vista tecnico, una gestione programmatica differenziata.<br />

Malgrado ciò, ogni accordo programmatico contiene certi elementi chiave (obiettivi,<br />

prestazioni, indicatori, procedure, valutazioni ecc.) riportati nell’accordo modello<br />

(allegato) e commentati al punto 1.4 del presente manuale. Gli accordi programmatici<br />

costituiscono atti giuridici di diritto amministrativo previsti dal diritto federale in materia<br />

di sussidi, ossia in generale contratti di diritto amministrativo conformemente<br />

all’articolo 19 segg. LSu. In via eccezionale, in caso di contestazione o fallimento della<br />

trattativa, il contenuto dell’accordo programmatico diventa una decisione di diritto<br />

amministrativo conformemente all’articolo 17 segg. LSu. Gli accordi programmatici<br />

non possono contenere disposizioni normative.<br />

Lo strumento dell’accordo programmatico deve consentire in primo luogo il passaggio<br />

da una gestione basata sulle risorse finanziarie a una gestione fondata sui risultati e le<br />

prestazioni. Si tratta tuttavia di realizzare anche gli obiettivi seguenti:<br />

> migliore ripartizione dei ruoli tra Confederazione e Cantoni;<br />

> rafforzamento della responsabilità dei Cantoni e del margine di manovra cantonale<br />

nell’ambito dell’esecuzione della legislazione federale;<br />

> ottimizzazione dell’impiego delle risorse finanziarie e maggiore efficienza<br />

nell’adempimento dei compiti;<br />

> concentrazione delle singole misure in programmi;<br />

> maggiore sicurezza nella pianificazione grazie a una prospettiva di medio termine;<br />

> sviluppo della cooperazione <strong>parte</strong>nariale tra Confederazione e Cantoni.<br />

25 Il capitolo <strong>relativo</strong> allo strumento dell’accordo programmatico si basa, oltre che sui materiali, in particolare sulle seguenti perizie: Daniel<br />

Kettiger, Rechtsfragen bei der Umsetzung der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben (NFA) im Bereich Umwelt, Wald<br />

und Landschaft auf Verordnungsstufe, perizia all’attenzione dell’UFAFP 2004; Giovanni Biaggini, Neuer Finanzausgleich: Expertise zu<br />

diversen Rechtsfragen betreffend «Verbundaufgaben» und «Programmvereinbarungen», perizia all’attenzione dell’AFF 2000.<br />

Obiettivi


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 18<br />

La possibilità, per la Confederazione, di emanare eventualmente il contenuto di accordi<br />

programmatici anche mediante decisioni conformemente all’articolo 17 segg. LSu,<br />

lascia trasparire una certa tensione nel rapporto tra <strong>parte</strong>nariato e responsabilità: la<br />

responsabilità per l’implementazione del diritto federale – inclusi gli impegni internazionali<br />

– spetta in ultima analisi <strong>alla</strong> Confederazione conformemente all’articolo 49<br />

capoverso 2 Cost. Il margine negoziale per stabilire gli obiettivi degli accordi programmatici<br />

è in alcuni casi limitato, e i Cantoni ne devono tenere conto.<br />

Gestione politico-finanziaria da <strong>parte</strong> della Confederazione<br />

Gli accordi programmatici sono regolati da crediti quadro della durata di quattro anni<br />

(impegni). I singoli crediti quadro comprendono sia accordi programmatici che progetti<br />

singoli (protezione contro le piene e i pericoli naturali). Tali crediti sono approvati<br />

dalle Camere federali e costituiscono il limite massimo per gli impegni che la Confederazione<br />

deve contrarre per un periodo di quattro anni. Malgrado l’istituzione di crediti<br />

quadro, il Parlamento mantiene, per quanto riguarda i pagamenti, la sovranità budgetaria<br />

per l’erogazione annua dei mezzi finanziari della Confederazione (cfr. anche punto<br />

1.4.10 Modalità di adeguamento [clausola del 2 %]).<br />

1.3.2 Distinzioni<br />

Come menzionato al punto 1.2.3, gli accordi programmatici devono essere distinti da<br />

altri strumenti di sovvenzionamento che hanno effetti concomitanti. Questi strumenti<br />

formalmente autonomi, che a volte devono essere presi in considerazione nell’ambito<br />

dello stanziamento delle risorse finanziarie per gli accordi programmatici, sono in primo<br />

luogo impegni della Confederazione mantenuti in virtù di decisioni adottate secondo<br />

il diritto previgente e decisioni adottate secondo il nuovo diritto per il sovvenzionamento<br />

di progetti singoli, urgenti, complessi e di grandi dimensioni. Le decisioni<br />

adottate secondo il nuovo diritto si fondano in particolare su disposizioni della legislazione<br />

speciale elencate nella tabella 2 al punto 1.2.2. Conviene che questi strumenti che<br />

vanno distinti dal <strong>relativo</strong> accordo programmatico vengano menzionati se possibile in<br />

opportuna sede nell’accordo programmatico stesso per facilitare la veduta d’insieme<br />

alle parti.<br />

Oltre agli strumenti menzionati, occorre considerare anche il fatto che un accordo programmatico<br />

quale atto amministrativo concreto e individuale tra la Confederazione e<br />

un singolo Cantone non riveste alcun carattere normativo. Ciò non è inficiato nemmeno<br />

dal fatto che l’atto amministrativo abbia quale contenuto programmi e più oggetti e<br />

progetti singoli.<br />

1.3.3 Gestione dei negoziati<br />

L’avvio dei negoziati per la stipulazione di un accordo programmatico è costituito in<br />

generale da una lettera con la quale i Cantoni sono invitati d<strong>alla</strong> Confederazione a inoltrare<br />

una domanda concreta per l’elaborazione di un programma. Ciò avviene sulla<br />

Progetti secondo il diritto<br />

previgente e grandi progetti<br />

singoli<br />

Presentazione della domanda


1 > Introduzione 19<br />

base di requisiti minimi indicati dal servizio federale competente, eventualmente completati<br />

da direttive specifiche relative ai singoli settori. I Cantoni preparano una domanda<br />

e la inoltrano al servizio federale competente. I contenuti della domanda sono<br />

conformi agli stessi criteri applicati per elaborare i contenuti dell’accordo programmatico,<br />

che viene concluso in base <strong>alla</strong> domanda, e in caso di esito positivo dei negoziati.<br />

Dopo un esame complessivo delle domande dei Cantoni da <strong>parte</strong> della Confederazione,<br />

è avviata una prima fase di negoziati tra le divisioni specializzate dei servizi cantonali<br />

o federali competenti, e in base a mandati negoziali degli organi autorizzati a firmare.<br />

Durante i negoziati, ogni <strong>parte</strong> coinvolta assicura il coordinamento interdisciplinare fra<br />

le sue divisioni specializzate e, se necessario, occorre garantire anche il coordinamento<br />

con altri Uffici federali o cantonali coinvolti. Gli organi autorizzati a firmare intervengono<br />

nelle trattative in una seconda fase per concordare nei limiti del possibile gli estremi<br />

dell’accordo. Gli ultimi adeguamenti sono apportati dalle divisioni specializzate<br />

coinvolte. La tabella seguente sintetizza il processo negoziale: 26<br />

Tab. 4 > Svolgimento cronologico del processo negoziale<br />

Fasi del negoziato<br />

Termini<br />

1 Inoltro dei programmi ai Cantoni Febbraio/marzo<br />

2 Domande dei Cantoni Fine aprile<br />

3 Valutazione complessiva delle domande dei Cantoni, definizione dei mandati negoziali Maggio<br />

4<br />

Negoziati Fase 1: divisione specializzata dell’UFAM e servizio specializzato del Cantone Giugno/luglio<br />

Valutazione complessiva e coordinamento interdisciplinare da <strong>parte</strong> dell’UFAM<br />

Coordinamento con gli altri Uffici interessati<br />

Luglio/agosto<br />

Negoziati Fase 2: direzione/divisione specializzata – Cantone Settembre/ottobre<br />

5 Presentazione dell’accordo programmatico da <strong>parte</strong> del Cantone ai Comuni ed eventualmente ai terzi interessati<br />

per presa di posizione<br />

Approvazione dei crediti da <strong>parte</strong> delle Camere federali o dei Parlamenti cantonali<br />

Novembre/dicembre<br />

6 Eventuali adeguamenti sulla base dei pareri espressi Gennaio<br />

7 Notifica formale al Cantone dell’accordo programmatico da <strong>parte</strong> dell’UFAM e contemporanea pubblicazione<br />

sommaria sul Foglio federale; l’edizione integrale è depositata presso la Confederazione e il Cantone<br />

Gennaio/febbraio<br />

8 Firma del contratto o emanazione della decisione impugnabile su richiesta Febbraio/marzo<br />

9 Entrata in vigore e procedura di ricorso Gennaio / marzo<br />

1.3.4 Consultazione dei Comuni; notifica e pubblicazione della proposta<br />

Dopo l’inoltro delle domande cantonali e la negoziazione dell’accordo conformemente<br />

al punto 1.3.3, i Cantoni presentano l’accordo programmatico negoziato prima di tutto<br />

ai Comuni che ritengono interessati. I Cantoni dispongono di un margine di manovra<br />

notevole in tale ambito. In linea di principio, il coinvolgimento può avvenire mediante<br />

notifica individuale, pubblicazione ufficiale di carattere generale o, soprattutto nel set-<br />

26 Nel settore dei parchi d’importanza nazionale (art. 23k LPN; art. 2–6 OParc), il processo negoziale si discosta in più punti da quello<br />

descritto in questa sede; esso è determinato dallo svolgimento del progetto per l’istituzione e la gestione di un parco come pure d<strong>alla</strong><br />

procedura di valutazione delle domande nei singoli casi.<br />

Negoziati in due fasi<br />

Coinvolgimento dei Comuni


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 20<br />

tore ambientale, anche con una consultazione in via eccezionale dei Comuni da <strong>parte</strong><br />

del consorzio intercomunale del Cantone. 27 Ciò si impone soprattutto se la procedura è<br />

già in una fase avanzata e, di conseguenza, vi sono margini di tempo molto stretti, in<br />

particolare se tutti i Comuni di un Cantone sono interessati in misura uguale o simile.<br />

Si consiglia una notifica individuale a un Comune quando un accordo programmatico<br />

si riferisce, in via eccezionale, a un oggetto definito singolarmente che si trova sul territorio<br />

del Comune interessato (cfr. al seguente punto 1.3.7 anche le altre possibili definizioni<br />

di «<strong>parte</strong> interessata»). L’invito a prendere posizione deve essere abbinato a<br />

una scadenza adeguata: si raccomandano 30 giorni.<br />

In un’accezione più ampia di quanto prescritto dall’articolo 19 capoverso 2 secondo<br />

periodo LSu, il coinvolgimento dei Comuni può avvenire a uno stadio precoce, ossia<br />

ancor prima della notifica della proposta formale da <strong>parte</strong> dell’UFAM conformemente<br />

all’articolo 19 capoverso 2 primo periodo LSu.<br />

Tale procedura è motivata come segue: se i Comuni venissero invitati ad esprimere un<br />

parere soltanto dopo la proposta formale, eventuali obiezioni non potrebbero più essere<br />

considerate. Inoltre, a titolo preventivo un Comune i cui interessi sono toccati dovrebbe<br />

nel contempo esigere l’emanazione di una decisione impugnabile per poter salvaguardare<br />

i suoi diritti e disporre di un diritto di ricorso giurisdizionale. Questo modo di<br />

procedere, ancor prima che l’UFAM e il Cantone abbiano espresso il loro parere, non è<br />

tuttavia ragionevole, in particolare nel contesto del negoziato e dell’economia del processo.<br />

È opportuno, peraltro, rilevare che un accordo programmatico, conformemente<br />

all’articolo 20a capoverso 2 LSu, disciplina in primo luogo obiettivi strategici anziché<br />

fattispecie concrete. Pertanto, capiterà piuttosto di rado che gli interessi di un Comune<br />

siano particolarmente coinvolti.<br />

Dopo che gli eventuali pareri espressi sono stati debitamente considerati dall’UFAM e<br />

dal Cantone, l’UFAM notifica formalmente mediante proposta al Cantone l’accordo<br />

programmatico finalizzato conformemente all’articolo 19 capoverso 2 primo periodo<br />

LSu. Nel contempo, l’Ufficio pubblica una versione sommaria della proposta sul Foglio<br />

ufficiale 28 con rinvio <strong>alla</strong> possibilità di consultare la documentazione integrale<br />

relativa all’accordo programmatico presso la Confederazione o il Cantone interessato.<br />

Ciò avviene secondo la procedura speciale statuita dall’articolo 30a della legge federale<br />

del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) 29 e tenendo conto di quanto<br />

disposto all’articolo 19 capoverso 3 LSu. Dopo la notifica o la pubblicazione, sia il<br />

Cantone sia i Comuni e i terzi interessati hanno, entro 30 giorni, la possibilità di chiedere<br />

una decisione impugnabile con il contenuto della proposta dell’accordo programmatico.<br />

Contro tale decisione possono in seguito ricorrere in base alle modalità di cui al<br />

punto 1.4.12.<br />

27 Messaggio del 7 settembre 2005 concernente la legislazione esecutiva della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della<br />

ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) (Messaggio NPC II) FF 2005 5349, 5450.<br />

28 Secondo l’articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (legge<br />

sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl; RS 170.512) e l’articolo 18 dell’ordinanza del 17 novembre 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul<br />

Foglio federale (ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl; RS 170.512.1).<br />

29 RS 172.021.<br />

Notifica e pubblicazione<br />

dell’accordo programmatico


1 > Introduzione 21<br />

1.3.5 Stipulazione dell’accordo<br />

Se il Cantone che ha presentato la domanda approva entro 30 giorni, mediante apposizione<br />

della propria firma, la proposta di accordo programmatico della Confederazione<br />

conformemente all’articolo 19 capoverso 2 LSu, l’accordo diventa un contratto di diritto<br />

pubblico. Se il Cantone non approva la proposta o chiede una decisione impugnabile<br />

conformemente all’articolo 19 capoverso 3 LSu, la Confederazione, trascorso il termine<br />

di 30 giorni, emana il contenuto della proposta dell’accordo programmatico mediante<br />

decisione. Le persone autorizzate a firmare l’accordo programmatico e la decisione<br />

sono stabilite dalle basi legali e dalle procedure applicabili per ogni <strong>parte</strong>.<br />

Il contenuto del programma è stabilito mediante decisione anche nel caso di<br />

un’impugnazione da <strong>parte</strong> di terzi, a prescindere dal fatto che il Cantone approvi o abbia<br />

approvato il pacchetto di misure concordato. Questo modo di procedere è necessario<br />

per la verifica formale di interessi di terzi e per la qualità di <strong>parte</strong> di terzi conformemente<br />

<strong>alla</strong> procedura. Se non si entra nel merito di un ricorso da <strong>parte</strong> di terzi<br />

oppure se esso viene respinto, l’accordo negoziato in origine tra Confederazione e Cantone<br />

rimane formalmente in forza quale decisione, e dunque sostanzialmente immutato<br />

nel suo contenuto. Se un ricorso da <strong>parte</strong> di terzi viene accolto, integralmente o in <strong>parte</strong>,<br />

la Confederazione – in ogni caso dopo un nuovo negoziato – deve presentare al<br />

Cantone interessato una nuova proposta di accordo programmatico che tenga in considerazione<br />

la decisione sul ricorso, contro la quale il Cantone e (sia formalmente che<br />

sostanzialmente) i terzi ricorrenti hanno nuovamente la possibilità di chiedere una decisione<br />

impugnabile e il diritto a ricorrere.<br />

1.3.6 Controlling comune di Confederazione e Cantone<br />

Il controlling comune di Confederazione e Cantone è improntato al principio del <strong>parte</strong>nariato.<br />

Gli elementi del controlling dei programmi sono illustrati in dettaglio<br />

nell’allegato. In sintesi essi includono:<br />

> rapporti annuali e controlling annuale: i Cantoni presentano i loro rapporti annuali<br />

relativi al programma entro la fine di marzo, insieme <strong>alla</strong> domanda di pagamento (in<br />

due rate) dei contributi della Confederazione accordati per l’anno programmatico interessato.<br />

Tali rapporti forniscono in forma concisa informazioni circa l’avanzamento<br />

del programma sia dal punto di vista finanziario sia da quello del contenuto<br />

(confronto tra la situazione auspicata e quella reale) ed elencano in particolare tutti i<br />

mezzi impiegati per il raggiungimento dell’obiettivo. Essi permettono di verificare<br />

lo stato e le prospettive concernenti il raggiungimento dell’obiettivo;<br />

> rapporto intermedio: i Cantoni illustrano, a integrazione del secondo rapporto annuale,<br />

le conoscenze tecniche e metodiche relative <strong>alla</strong> preparazione del successivo accordo<br />

programmatico;<br />

> rapporto e controlling conclusivi: dopo la conclusione del periodo programmatico, i<br />

Cantoni inoltrano i rapporti conclusivi che concernono specificamente il programma,<br />

a integrazione del quarto rapporto annuale. Il rapporto conclusivo illustra il confronto<br />

tra la situazione auspicata e quella reale per quanto attiene agli obiettivi con-<br />

Approvazione da <strong>parte</strong><br />

del Cantone entro 30 giorni<br />

Possibilità di stabilire il contenuto<br />

del programma mediante<br />

decisione<br />

Entità del controlling comune


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 22<br />

cordati dal punto di vista finanziario e del contenuto riguardanti tutto il periodo programmatico<br />

ed elenca in particolare tutti i mezzi impiegati per il raggiungimento<br />

dell’obiettivo. Il rapporto conclusivo permette all’UFAM di valutare lo stato di raggiungimento<br />

(a livello quantitativo e qualitativo) dell’obiettivo dell’accordo programmatico;<br />

> controlli a campione: le divisioni specializzate dell’UFAM verificano l’attuazione<br />

del programma mediante controlli a campione durante e dopo il periodo programmatico<br />

a livello di progetto o a livello di provvedimenti.<br />

L’UFAM fornisce i requisiti minimi per la rendicontazione. Inoltre, a seconda del fabbisogno,<br />

la Confederazione e i Cantoni si scambiano le esperienze. Lo scambio di esperienze<br />

serve all’apprendimento reciproco e fornisce informazioni circa la realizzazione<br />

del programma. La Confederazione, indipendentemente da questi colloqui, comunica al<br />

Cantone, in ogni caso entro la fine di giugno, i risultati della sua valutazione concernente<br />

i rapporti inoltrati.<br />

La sorveglianza finanziaria, in senso stretto, è svolta congiuntamente dal Controllo<br />

federale delle finanze e dagli organi cantonali corrispondenti.<br />

1.3.7 Composizione delle controversie e protezione giuridica<br />

Conformemente all’articolo 44 capoverso 3 della Costituzione federale, le controversie<br />

tra la Confederazione e i Cantoni devono essere risolte se possibile mediante negoziati<br />

e mediazioni. In linea di massima, il ricorso alle vie legali deve avvenire soltanto dopo<br />

il fallimento delle procedure di valutazione, di mediazione dei conflitti, di conciliazione<br />

e delle altre procedure che servono <strong>alla</strong> composizione delle controversie. Il principio<br />

della cooperazione e la protezione giuridica delle parti sono descritte in maniera più<br />

approfondita nelle considerazioni concernenti l’accordo modello ai punti 1.4.11 e<br />

1.4.12.<br />

Per quanto riguarda la protezione giuridica dei terzi, l’articolo 19 capoverso 3 LSu<br />

lascia aperta a questi la possibilità, dopo la notifica della proposta descritta al punto<br />

1.3.4, di chiedere <strong>alla</strong> Confederazione l’emanazione di una decisione impugnabile entro<br />

30 giorni. La protezione giuridica dei terzi è disciplinata inoltre, conformemente<br />

all’articolo 35 capoverso 1 LSu, dalle disposizioni generali sull’amministrazione della<br />

giustizia federale. La legittimazione a ricorrere è di conseguenza disciplinata<br />

dall’articolo 48 capoverso 1 PA e dall’articolo 89 capoverso 1 della legge federale del<br />

17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) 30 . I terzi sono di conseguenza legittimati<br />

a ricorrere se particolarmente toccati d<strong>alla</strong> decisione o dall’accordo programmatico<br />

(ricorso di merito di fatto e di diritto) e quindi viene riconosciuto ad essi un interesse<br />

degno di protezione a chiedere l’annullamento o la modifica degli stessi (ricorso formale).<br />

30 RS 173.110.<br />

Controversie tra Confederazione<br />

e Cantoni<br />

Protezione giuridica di terzi


1 > Introduzione 23<br />

In linea di massima, gli accordi programmatici ammettono soltanto con molta reticenza<br />

la legittimità a ricorrere da <strong>parte</strong> di terzi, in quanto l’accordo tra Confederazione e Cantone<br />

non fonda praticamente – come indica già il termine «programma» – diritti e doveri<br />

di terzi, e i Cantoni, conformemente all’articolo 46 Cost., dispongono di un ampio<br />

margine discrezionale nell’attuazione del diritto federale. Nel caso singolo può tuttavia<br />

verificarsi uno stretto legame tra il contenuto dell’accordo programmatico e la posizione<br />

giuridica o fattuale di una terza persona (legame individuale), tale da giustificare un<br />

ricorso di merito da <strong>parte</strong> del terzo interessato. Ciò potrebbe verificarsi nei casi seguenti:<br />

> la legislazione federale conferisce un diritto diretto ai sussidi indipendente da ogni<br />

discrezionalità; tale diritto rischia concretamente di essere compromesso dal contenuto<br />

dell’accordo programmatico;<br />

> le prestazioni programmatiche concordate sono riferite all’oggetto e contengono<br />

disposizioni che ledono nei loro diritti o interessi gli aventi diritto all’oggetto, ad esempio<br />

a causa dell’aliquota di sussidio stabilita nel caso concreto oppure della<br />

mancata considerazione di un oggetto;<br />

> il diritto cantonale stabilisce l’ammontare degli aiuti finanziari e delle indennità<br />

cantonali in funzione della quota dei sussidi federali rispetto ai costi complessivi; il<br />

contributo della Confederazione per oggetto, entità, unità ecc. risulta direttamente<br />

dall’accordo programmatico, e la quota del contributo federale non è ancora fissata<br />

in maniera definitiva d<strong>alla</strong> legislazione federale;<br />

> il diritto cantonale vincola l’assegnazione di un contributo cantonale <strong>alla</strong> disponibilità<br />

di contributi federali. 31<br />

Per quanto concerne l’articolo 20a capoverso 3 LSu, va inoltre ricordato che questo<br />

articolo conferisce ai Comuni il diritto di essere indennizzati dal Cantone per le loro<br />

prestazioni almeno in una misura corrispondente <strong>alla</strong> quota di <strong>parte</strong>cipazione dei contributi<br />

federali ai costi complessivi. Questa disposizione obbliga peraltro i Cantoni<br />

soltanto <strong>alla</strong> trasmissione proporzionale di risorse federali senza specificare l’entità<br />

delle pretese concrete di un Comune, a meno che ciò non possa essere annoverato in<br />

uno dei casi appena descritti. In tal modo, la protezione giuridica dei Comuni viene<br />

disciplinata in base ai criteri generali applicabili ai terzi interessati.<br />

Infine, per quanto riguarda la protezione giuridica di Comuni e di associazioni di protezione<br />

della natura e del paesaggio vanno esaminate le condizioni sancite dall’articolo<br />

12 LPN. In base a quest’ultime, gli accordi programmatici dovrebbero essere sempre<br />

impugnabili se il loro legame con l’oggetto dovesse essere tanto stretto da rendere riconoscibili<br />

gli effetti concreti sulla protezione di un oggetto determinato o determinabile<br />

in una forma che possa essere fatta valere in sede giudiziaria o se sono sufficientemente<br />

concreti da consentire una valutazione relativamente attendibile degli effetti<br />

sulla protezione della natura e del paesaggio e sulla protezione dei monumenti storici. 32<br />

31 Cfr. Daniel Kettiger, Rechtsfragen bei der Umsetzung der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben (NFA) im Bereich<br />

Umwelt, Wald und Landschaft auf Verordnungsstufe, perizia all’attenzione dell’UFAFP 2004, p. 64 segg.<br />

32 Cfr. Daniel Kettiger, loc. cit., p. 67 segg.


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 24<br />

1.4 Commenti all’accordo modello (allegato 1) 33<br />

1.4.1 Capitolo 1: Preambolo<br />

Il preambolo fissa il quadro dell’accordo programmatico. Esso deve indicare gli obiettivi<br />

del settore interessato e ribadire l’intenzione di raggiungerli congiuntamente. Può<br />

contenere anche precisazioni relative al contesto dell’accordo programmatico. In particolare<br />

le basi della pianificazione (fatti, ipotesi, previsioni) possono illustrare la situazione<br />

di <strong>parte</strong>nza dell’accordo programmatico e facilitarne in seguito l’interpretazione<br />

e l’applicazione. Pertanto, il preambolo può contenere informazioni che sono sufficientemente<br />

note alle parti dell’accordo, ma che tuttavia possono offrire a terzi legittimati a<br />

ricorrere e alle autorità di ricorso ragguagli utili.<br />

1.4.2 Capitolo 2: Basi legali<br />

Ogni accordo programmatico deve contemplare un elenco delle basi legali che possono<br />

essere applicate dalle due parti. Ciò è già sancito dall’articolo 20 capoverso 1 in combinato<br />

disposto con l’articolo 17 capoverso 1 LSu ed è una conseguenza del principio<br />

della legalità. Si raccomanda di iniziare l’elenco con la norma fondamentale<br />

dell’articolo 46 capoverso 2 Cost. e di citare in seguito le disposizioni applicabili della<br />

legge sui sussidi e delle leggi speciali. È opportuno elencare anche le disposizioni di<br />

diritto ambientale da tenere in particolare considerazione nell’applicazione<br />

dell’accordo programmatico, ad esempio la sezione 1 della LPN e della OPN. Può inoltre<br />

rivelarsi utile menzionare eventuali aiuti all’esecuzione, ad esempio circolari, che<br />

servono ad armonizzare e facilitare l’applicazione delle basi legali nel settore interessato.<br />

Le parti, ed eventualmente i terzi, devono essere in grado di verificare le basi legali<br />

delle singole disposizioni dell’accordo programmatico.<br />

1.4.3 Capitolo 3: Perimetro dell’accordo<br />

Un accordo programmatico è riferito in generale a un determinato Cantone. In questo<br />

caso, l’indicazione del perimetro geografico al quale l’accordo fa riferimento garantisce<br />

la trasparenza. L’indicazione del perimetro dell’accordo è obbligatoria nel caso in<br />

cui un accordo programmatico non si riferisca a un determinato territorio cantonale,<br />

ma, ad esempio, a una bandita di caccia, a un parco, a un bacino idrografico o addirittura<br />

a diversi Cantoni o a un territorio intercantonale. In base all’articolo 19 segg. LSu è<br />

peraltro da escludere che diversi Cantoni siano parti dello stesso accordo programmatico<br />

con la Confederazione, tanto più che tale accordo assumerebbe lo statuto giuridico<br />

di contratto di diritto pubblico. Di conseguenza, per quanto riguarda i sussidi accordati<br />

a progetti o territori che travalicano i confini cantonali, la Confederazione deve stipulare<br />

un accordo programmatico con ogni singolo Cantone. La Confederazione è comunque<br />

autorizzata a stipulare accordi programmatici con organismi esistenti previsti da<br />

33 Cfr. allegato <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 1, A3.<br />

Quadro dell’accordo<br />

programmatico<br />

Basi legali delle due parti<br />

Territorio cantonale o territorio<br />

specifico


1 > Introduzione 25<br />

accordi intercantonali. Il perimetro dell’accordo può travalicare i confini cantonali purché<br />

a detti organismi siano state delegate le competenze esecutive necessarie. 34<br />

1.4.4 Capitolo 4: Durata dell’accordo<br />

L’articolo 20a capoverso 2 LSu stabilisce soltanto che in generale gli accordi programmatici<br />

sono stipulati per una durata pluriennale. Molte disposizioni di ordinanze<br />

relative <strong>alla</strong> legislazione speciale prevedono una durata massima di quattro anni. Come<br />

specificato al punto 1.3.1, una prospettiva di medio termine migliora la sicurezza della<br />

pianificazione rispetto a una prospettiva di breve termine. Si raccomanda pertanto di<br />

limitare la durata dell’accordo a quattro anni salvo per motivi specifici. È auspicabile<br />

che i periodi quadriennali degli accordi programmatici concordino con i periodi di legislatura<br />

della Confederazione (2008–2011, 2012–2015 ecc.).<br />

1.4.5 Capitolo 5: Obiettivi programmatici e basi del finanziamento<br />

L’articolo 20a capoverso 1 LSu sancisce espressamente che gli accordi programmatici<br />

debbano fissare gli obiettivi programmatici strategici da realizzare congiuntamente.<br />

Tali obiettivi devono essere messi opportunamente in risalto. L’obiettivo o gli obiettivi<br />

principali devono essere formulati in termini generali al punto 5.1 dell’accordo modello.<br />

Se è possibile farlo in termini semplici, gli obiettivi programmatici devono già essere<br />

concretizzati mediante criteri quali date di scadenza, entità (ammontare, quantità<br />

ecc.) e unità (numero dei pezzi, superfici, lunghezze ecc.). L’insieme degli indicatori di<br />

prestazione e di qualità deve tuttavia essere definito nell’oggetto dell’accordo di cui al<br />

punto 6 dell’accordo modello (che stabilisce anche un eventuale scaglionamento degli<br />

obiettivi programmatici).<br />

Il punto 5.2 dell’accordo modello illustra, in termini generali, anche le basi del finanziamento.<br />

In primo luogo, deve essere espressamente affermato il principio generale<br />

secondo il quale il finanziamento del programma è garantito in comune d<strong>alla</strong> Confederazione<br />

e dal Cantone interessato. In seguito, come per le basi legali, devono essere<br />

indicate le basi finanziarie dell’accordo programmatico, vale a dire i crediti d’impegno<br />

concreti approvati dal Parlamento federale e cantonale. Se il finanziamento del programma<br />

in un determinato Cantone avviene esclusivamente tramite crediti di preventivo,<br />

i crediti cantonali non devono essere menzionati.<br />

1.4.6 Capitolo 6: Oggetto dell’accordo<br />

Se necessario, i singoli obiettivi del programma devono essere concretizzati in questo<br />

punto, vale a dire che le prestazioni e le misure del Cantone specifiche per ogni settore<br />

vanno definite e corredate di indicatori di prestazione e di qualità come pure di indicatori<br />

ausiliari. Se l’indicatore dell’accordo riguarda l’efficacia, non è necessario aggiungere<br />

indicatori di qualità e indicatori ausiliari. Al fine di consentire un controlling mira-<br />

34 Cfr. Daniel Kettiger, loc. cit., p. 69 segg.<br />

In linea di principio periodi<br />

quadriennali<br />

Obiettivi programmatici strategici<br />

Basi del finanziamento<br />

Concretizzazione degli obiettivi<br />

del programma


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 26<br />

to possono essere definiti anche obiettivi intermedi. Oltre ai criteri già menzionati al<br />

punto 1.4.5 (date di scadenza, entità e unità) la concretizzazione degli indicatori – nella<br />

misura in cui è necessaria e possibile – richiede anche l’indicazione di basi di calcolo,<br />

la definizione di concetti, di formule di calcolo ecc. A seconda della complessità ed<br />

entità di questi elementi, si raccomanda di riunirli in un allegato all’accordo programmatico.<br />

In ogni caso, gli indicatori dovrebbero essere definiti in modo da non essere<br />

determinati, per quanto possibile, da fattori imprevedibili e non influenzabili, quali gli<br />

eventi naturali e in particolare quelli meteorologici. I Cantoni sono inoltre tenuti, indipendentemente<br />

dagli indicatori concreti e in applicazione dei principi generali in materia<br />

di diritto finanziario, ad adempiere agli obiettivi dell’accordo in modo conveniente,<br />

nel rispetto dei termini e conformemente allo scopo, nonché tramite un’adeguata organizzazione<br />

specializzata e, infine, a garantire la sostenibilità delle prestazioni corrispondenti:<br />

tutto ciò deve essere statuito nell’accordo programmatico. L’accordo programmatico<br />

deve inoltre evocare il diritto federale applicabile nel contesto<br />

dell’accordo, in particolare la legislazione ambientale generale, quella relativa <strong>alla</strong><br />

protezione della natura e del paesaggio, la legislazione sulla pianificazione del territorio<br />

e la legislazione agricola. Per alcuni accordi programmatici è opportuno prevedere<br />

un allegato sotto forma di foglio informativo che riassuma in particolare i requisiti in<br />

materia di protezione della natura e del paesaggio per l’adempimento dei compiti della<br />

Confederazione.<br />

Dopo la concretizzazione degli obiettivi programmatici, occorre stabilire, per tali obiettivi,<br />

i sussidi finanziari della Confederazione, previsti quali voci globali. In alcuni casi<br />

è possibile fornire dati indicativi riguardanti la quota di <strong>parte</strong>cipazione della Confederazione<br />

rispetto al volume complessivo delle risorse finanziare da impegnare per i singoli<br />

obiettivi programmatici. È opportuno attenersi al principio secondo il quale il finanziamento<br />

del programma effettuato attraverso i sussidi federali spetta al Cantone, il<br />

quale a sua volta coinvolge nel finanziamento Comuni, proprietari interessati, sponsor<br />

nonché eventuali terzi e beneficiari.<br />

Al punto 6.3 dell’accordo modello è possibile inserire delle distinzioni secondo quanto<br />

stabilito al punto 1.2.3 del presente manuale. L’indicazione degli impegni della Confederazione<br />

mantenuti in virtù di decisioni adottate secondo il diritto previgente e di decisioni<br />

adottate secondo il nuovo diritto per il sovvenzionamento di singoli (grandi)<br />

progetti possono facilitare la comprensione dell’insieme e porre nella giusta luce le<br />

risorse finanziarie impiegate d<strong>alla</strong> Confederazione.<br />

1.4.7 Capitolo 7: Modalità di pagamento<br />

Dopo l’eventuale ripartizione del contributo federale tra i singoli obiettivi programmatici,<br />

devono essere fissate le scadenze per il pagamento dello stesso, vale a dire le rate<br />

annue per la durata dell’accordo. Tali scadenze possono corrispondere a una ripartizione<br />

media oppure, se determinata da motivi di forza maggiore, a una ripartizione in base<br />

alle attività più importanti e all’esecuzione del programma. Devono essere determinate<br />

anche le rate di pagamento per ogni anno: se ne raccomandano due per anno (pagamento<br />

ad aprile e settembre). I pagamenti sono vincolati <strong>alla</strong> relativa domanda di pagamen-<br />

Sussidi della Confederazione<br />

Distinzioni<br />

Rate annue


1 > Introduzione 27<br />

to nonché <strong>alla</strong> presentazione regolare dei rapporti entro il termine previsto conformemente<br />

al punto 8 dell’accordo modello, e non, in linea di massima, al grado di realizzazione<br />

dell’obiettivo. I pagamenti possono essere ridotti o sospesi soltanto in seguito a<br />

gravi inadempienze a livello di prestazioni come già previsto espressamente nelle ordinanze<br />

concernenti i singoli settori. Infine, da <strong>parte</strong> della Confederazione, è opportuno<br />

menzionare la riserva generale di pagamento legata all’approvazione dei crediti a preventivo<br />

da <strong>parte</strong> del Parlamento.<br />

1.4.8 Capitolo 8: Controlli dell’adempimento, accompagnamento del programma e vigilanza<br />

finanziaria<br />

Il controlling effettuato in comune da Confederazione e Cantone è descritto al punto<br />

1.3.6 e non necessita in questa sede di alcuna spiegazione. I dettagli relativi al controlling<br />

dei programmi sono riportati in allegato.<br />

1.4.9 Capitolo 9: Adempimento dell’accordo programmatico<br />

Occorre innanzitutto sottolineare l’importanza di un principio di per sé ovvio secondo<br />

il quale l’accordo programmatico è ritenuto adempiuto quando gli obiettivi di prestazione<br />

e di qualità (o di efficacia), conformemente ai punti 5.1 e 6.1 dell’accordo modello,<br />

sono stati completamente raggiunti entro la fine della durata dell’accordo e i sussidi<br />

sono stati versati in base ai punti 6.2 e 7 dell’accordo modello.<br />

Qualora l’adempimento del Cantone fosse incompleto, oppure uno o più obiettivi del<br />

programma non venissero raggiunti entro il termine previsto, la Confederazione può<br />

richiederne l’adempimento da <strong>parte</strong> del Cantone stabilendo un apposito termine, come<br />

contemplato nelle norme esecutive contenute nelle ordinanze relative <strong>alla</strong> legislazione<br />

speciale. Anche se la sua durata massima non è stabilita, sembra ragionevole, di regola,<br />

non prevedere in merito un periodo superiore a un anno. In merito occorre peraltro<br />

ribadire che la Confederazione, per tale adempimento, non accorda sussidi che vadano<br />

oltre quelli fissati al punto 6.2 dell’accordo modello. Infine, va precisato che l’obbligo<br />

all’adempimento summenzionato viene meno se il Cantone dimostra che<br />

l’impossibilità di adempimento della prestazione concordata è dovuta a circostanze<br />

esterne non imputabili al Cantone stesso.<br />

Qualora i miglioramenti o gli eventuali adeguamenti previsti al punto 10 dell’accordo<br />

programmatico non dovessero consentire di adempiere al programma, la Confederazione<br />

richiede la restituzione, in misura adeguata, dei sussidi già versati. Il Cantone, in<br />

tal caso, ha soltanto diritto ai sussidi federali proporzionati <strong>alla</strong> prestazione fornita. La<br />

restituzione è disciplinata dall’articolo 23 segg. e in particolare dall’articolo 28 LSu.<br />

Anche nelle ordinanze relative <strong>alla</strong> legislazione si fa riferimento <strong>alla</strong> legge sui sussidi.<br />

Conformemente all’articolo 28 capoverso 3 LSu, in casi di rigore è possibile rinunciare<br />

in <strong>parte</strong> o completamente <strong>alla</strong> richiesta di restituzione. In determinate circostanze è<br />

possibile prevedere una compensazione mediante pagamenti nell’ambito di un periodo<br />

programmatico successivo.<br />

Obiettivi di prestazione e di<br />

qualità<br />

Adempimento insufficiente<br />

Restituzione


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 28<br />

1.4.10 Capitolo 10: Modalità di adeguamento<br />

Anche se la prospettiva di medio termine aumenta generalmente la sicurezza della pianificazione,<br />

le condizioni quadro – in particolare nel settore ambientale – potrebbero<br />

mutare in maniera tale durante il periodo di validità di un accordo da rendere oltremodo<br />

difficile oppure da facilitare l’adempimento dell’accordo programmatico. In questo<br />

caso, un meccanismo dovrebbe permettere alle parti di ridefinire insieme l’oggetto<br />

dell’accordo o di revocare anzi tempo tale accordo. Per garantire la certezza del diritto<br />

conviene stabilire, nella misura del possibile, fattori e valori limite da prendere in considerazione.<br />

Se detti elementi sono numerosi, possono anche essere riuniti in un apposito<br />

allegato. Uno di questi elementi deve essere rappresentato da programmi di risparmio,<br />

di sgravio o di risanamento della Confederazione o del Cantone interessato se<br />

tali programmi sono elaborati a seguito di modifiche delle condizioni finanziarie. Il<br />

valore limite per far scattare il meccanismo di adeguamento deve attestarsi al 2 per<br />

cento delle spese complessive della Confederazione o del Cantone. Anche una forte<br />

riduzione dei mezzi finanziari in un settore interessato dall’accordo programmatico<br />

(programma di sgravio specifico per settore) comporta, di regola, la modifica delle<br />

condizioni quadro. In ogni caso, le parti coinvolte devono impegnarsi a informarsi rapidamente<br />

nel caso di modifiche delle condizioni quadro. Infine deve essere inoltrata<br />

una richiesta scritta di revisione dell’accordo nella quale siano specificati i motivi della<br />

stessa.<br />

Per un eventuale adempimento alternativo è previsto un particolare meccanismo di<br />

adeguamento: nella misura in cui una prestazione (o <strong>parte</strong> di una prestazione) concordata<br />

non può essere, in <strong>parte</strong> o del tutto, fornita dal Cantone a causa di circostanze<br />

temporanee o definitive, delle quali esso non è responsabile, i servizi specializzati<br />

competenti della Confederazione e del Cantone sono autorizzati a riassegnare di comune<br />

accordo il contributo federale a una prestazione analoga alternativa, purché ciò<br />

comporti il rispetto dell’accordo stipulato in origine. Firmando l’accordo programmatico<br />

gli organi legittimati a firmare delegano in questo caso la competenza per la stipulazione<br />

di un accordo di adempimento alternativo ai servizi specializzati loro subordinati.<br />

Per migliorare la certezza del diritto, si raccomanda, se possibile, di indicare per sommi<br />

capi un possibile adempimento alternativo per ogni settore, in particolare mediante la<br />

delimitazione dei progetti e prodotti che potrebbero entrare in linea di conto in<br />

quest’ambito. Il ricorso a un eventuale adempimento alternativo va menzionato nei<br />

rapporti annuali e nei rapporti conclusivi conformemente al punto 8 dell’accordo modello.<br />

Ai fini dell’ottimizzazione dell’efficacia dell’accordo programmatico e per l’applicazione<br />

del meccanismo di adeguamento va infine statuita una clausola liberatoria: qualora<br />

una disposizione dell’accordo si rivelasse parzialmente o interamente inefficace, a<br />

causa della modifica delle condizioni quadro, l’efficacia giuridica dell’accordo programmatico<br />

nel suo insieme non ne è intaccata. Come prevede il diritto contrattuale<br />

privato, la disposizione inefficace va intesa nel senso che lo scopo a cui essa è destinata<br />

è raggiunto nella misura del possibile.<br />

Modifica delle condizioni quadro<br />

Adempimento alternativo<br />

Clausola liberatoria


1 > Introduzione 29<br />

1.4.11 Capitolo 11: Principio di cooperazione<br />

L’articolo 44 capoverso 3 Cost. stabilisce che le controversie tra Confederazione e<br />

Cantoni vanno composte, per quanto possibile, mediante il negoziato e la mediazione.<br />

Un impegno a cooperare deve figurare di conseguenza anche negli accordi programmatici.<br />

Alle parti occorre pertanto ricordare in particolare che prima di ricorrere alle vie<br />

legali è opportuno esaminare l’adozione di procedure di valutazione, di mediazione e di<br />

conciliazione e di altre procedure che servono <strong>alla</strong> composizione di opinioni divergenti.<br />

Una procedura di conciliazione può eventualmente figurare in un allegato all’accordo<br />

programmatico.<br />

1.4.12 Capitolo 12: Protezione giuridica<br />

A <strong>parte</strong> gli sforzi tesi a comporre le controversie mediante il negoziato e la mediazione,<br />

le parti dispongono in ogni caso dei rimedi di diritto. La protezione giuridica è disciplinata<br />

dall’articolo 35 capoverso 1 LSu secondo le disposizioni generali concernenti la<br />

procedura amministrativa federale. Questa circostanza deve essere menzionata anche<br />

nei singoli accordi programmatici.<br />

Qualora il Cantone o un terzo chiedesse, ancor prima della stipulazione dell’accordo<br />

programmatico, una decisione secondo l’articolo 19 capoverso 3 LSu, l’autorità di ricorso<br />

competente è il Tribunale amministrativo federale secondo l’articolo 33 lettera d<br />

della legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) 35 . La decisione di quest’ultimo<br />

può essere in seguito deferita al Tribunale federale, secondo l’articolo 82 segg.<br />

LTF. L’articolo 83 lettera k LTF non si applica ai Cantoni, conformemente all’articolo<br />

120 capoverso 2 secondo periodo LTF; il che significa che un Cantone può comunque<br />

impugnare dinanzi al Tribunale federale una decisione in materia di sussidi ai quali la<br />

legislazione non dà diritto.<br />

Una volta che l’accordo programmatico è firmato e in vigore, si applica l’articolo 35<br />

lettera a LTAF in base al quale le controversie sono giudicate dal Tribunale amministrativo<br />

federale su azione in prima istanza. La procedura su azione è disciplinata<br />

dall’articolo 44 capoverso 1 LTAF secondo la legge federale del 4 dicembre 1947 di<br />

procedura civile (PC) 36 . Contro la decisione del Tribunale amministrativo federale è<br />

possibile nuovamente ricorrere dinanzi al Tribunale federale secondo l’articolo 82<br />

segg. LTF. Una sollecitazione in prima istanza del Tribunale federale secondo<br />

l’articolo 120 capoverso 1 lettera b LTF, che sembra contraddire l’articolo 35 lettera a<br />

LTAF, non è accettabile per i motivi seguenti: in primo luogo, la LSu si applica parimente<br />

a Cantoni e privati, per cui anche la via legale dovrebbe essere la stessa. Inoltre,<br />

il Tribunale amministrativo federale è, come appena illustrato, competente per le controversie<br />

relative <strong>alla</strong> stipulazione del contratto. E, infine, allo scopo di sgravare<br />

l’attività del Tribunale federale, il legislatore ha volutamente limitato i casi di processi<br />

diretti. L’articolo 35 lettera a LTAF va di conseguenza considerato, almeno nel conte-<br />

35 RS 173.32.<br />

36 RS 273.<br />

Procedura di conciliazione<br />

Via legale prima della stipulazione<br />

dell’accordo programmatico<br />

Via legale dopo della stipulazione<br />

dell’accordo programmatico


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 30<br />

sto della LSu, come disposizione di un’altra legge federale ai sensi dell’articolo 120<br />

capoverso 2 primo periodo LTF. È fatto salvo nuovamente l’articolo 120 capoverso 2<br />

secondo periodo LTF.<br />

1.4.13 Capitolo 13: Modifica dell’accordo programmatico<br />

È ovvio che, per essere valide, tutte le modifiche di accordi programmatici devono<br />

essere redatte in forma scritta e firmate dalle autorità abilitate di entrambe le parti. Abilitati<br />

a firmare sono anche i rappresentanti dei servizi specializzati che secondo la cifra<br />

10.3 del modello di accordo programmatico agiscono in quanto delegati degli organi<br />

autorizzati a firmare l’accordo programmatico.<br />

1.4.14 Capitolo 14: Entrata in vigore dell’accordo programmatico<br />

Gli accordi programmatici firmati in modo giuridicamente valido dalle due parti entrano<br />

in vigore il 1° gennaio del primo anno del periodo programmatico. Se, per mancanza<br />

di tempo, la firma del contratto avviene solo dopo l’inizio del periodo programmatico,<br />

le parti si impegnano a considerare la data della firma come inizio del periodo<br />

programmatico.<br />

1.4.15 Capitolo 15: Allegati<br />

Gli allegati sono ovviamente <strong>parte</strong> integrante dell’accordo programmatico. Il contenuto<br />

degli allegati è separato d<strong>alla</strong> <strong>parte</strong> principale dell’accordo esclusivamente per motivi<br />

di leggibilità e chiarezza espositiva.<br />

Modifiche con il consenso scritto<br />

delle due parti<br />

1° gennaio del periodo<br />

programmatico<br />

Parte integrante


1 > Introduzione 31<br />

1.5 Basi specifiche per i sottoprodotti: quadro delle spiegazioni tecniche<br />

La tabella seguente presenta una sintesi delle spiegazioni tecniche relative a ogni settore<br />

che formano la <strong>parte</strong> 3 del manuale NPC nel settore ambientale. Queste spiegazioni<br />

concernenti i singoli accordi programmatici sono riportate in documenti distinti che<br />

comprendono anche allegati specifici come ad esempio fogli di calcolo, liste di controllo<br />

ecc.<br />

Tab. 5 > Quadro delle spiegazioni tecniche relative al manuale NPC<br />

Accordo programmatico (settore) Scheda<br />

programmatica n.<br />

Protezione della natura e del paesaggio;<br />

1, 2, 3<br />

specie, biotopi, compensazione ecologica;<br />

protezione delle zone palustri<br />

Titolo delle spiegazioni Parte del<br />

manuale<br />

Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente la legge Parte 2<br />

federale sulla protezione della natura e del paesaggio<br />

Parchi 37 - Parchi di importanza nazionale. Direttiva per la pianificazione,<br />

l’istituzione e la gestione di parchi. 38<br />

Rivitalizzazione delle acque<br />

(traduzione in preparazione)<br />

4 Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente la rivitalizzazione<br />

delle acque (traduzione in preparazione)<br />

Protezione contro il rumore/isolamento acustico 6 Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente la protezione<br />

contro il rumore e l’isolamento acustico<br />

Opere di protezione/documentazione sui pericoli 7 Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente le opere di<br />

protezione e la documentazione sui pericoli<br />

Bosco di protezione<br />

8 Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente il bosco di<br />

protezione<br />

Biodiversità nel bosco<br />

9 Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente la biodiversità<br />

nel bosco<br />

Economia forestale 10 Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente l’economia<br />

forestale<br />

Siti di protezione della fauna selvatica e degli uccelli<br />

acquatici<br />

11 Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente i siti di<br />

protezione della fauna selvatica e degli uccelli acquatici<br />

Nell’ambito della protezione delle acque, non sono previsti accordi programmatici<br />

relativi al primo periodo programmatico (2008–2011) per quanto concerne<br />

l’eliminazione dell’azoto negli impianti di depurazione delle acque.<br />

37 I criteri per il finanziamento dei parchi di importanza nazionale sono attualmente (marzo 2008) in corso di elaborazione.<br />

38 Cfr. http://www.bafu.admin.ch/paerke/04405/index.html?lang=it.<br />

-<br />

Parte 3<br />

Parte 4<br />

Parte 5<br />

Parte 6<br />

Parte 7<br />

Parte 8<br />

Parte 9


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 32<br />

> <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 1<br />

A1 Quadro generale degli accordi programmatici,<br />

delle schede programmatiche e delle basi legali<br />

Tab. 6 > Quadro degli accordi programmatici, delle schede programmatiche e delle basi legali<br />

Accordo programmatico (settore)<br />

Protezione della natura e del paesaggio;<br />

Specie, biotopi, compensazione ecologica;<br />

Protezione delle zone palustri<br />

Scheda programmatica n. Basi legali (leggi) Basi legali (ordinanze)<br />

1, 2, 3<br />

Art. 13 LPN;<br />

Art. 18–18d LPN;<br />

Art. 4–11 OPN;<br />

Art. 18–19 OPN;<br />

Art. 23a-23c LPN<br />

Art. 22 OPN<br />

Parchi39 ° Art. 23k LPN Art. 2–6 OPar<br />

Rivitalizzazione delle acque 4 Art. 7–10 LSCA Art. 1 e 3–8 OSCA<br />

Eliminazione dell’azoto 40 5 Art. 61 e 62a LPAc Art. 52 e 59–61b OPAc<br />

Protezione contro il rumore / isolamento acustico 6 Art. 50 cpv. 1 let. b LPAmb Art. 21–27 OIF<br />

Opere di protezione / documentazione sui 7 Art. 35 e 36 LFo, Art. 6 e 8–10 Art. 38–39 e 46–50 OFo, Art. 1–2 e 4–8 OSCA<br />

pericoli<br />

LSCA<br />

Bosco di protezione<br />

8 Art. 35 e 37 LFo Art. 38, 40 e 46–50 OFo<br />

Biodiversità nel bosco<br />

9 Art. 35 e 38 LFo Art. 38, 41 e 46–50 OFo<br />

Economia forestale 10 Art. 35, 38 e 38a LFo Art. 38, 43, e 46–50 OFo<br />

Siti di protezione della fauna selvatica e degli<br />

uccelli acquatici<br />

11 Art. 11 e 13 LCP Art. 14–17 OBAF; Art. 14–16a ORUAM<br />

39 I criteri per il finanziamento dei parchi di importanza nazionale sono attualmente (marzo 2008) in corso di elaborazione.<br />

40 Nel primo periodo programmatico (2008–2011) l’eliminazione dell’azoto non rientra negli accordi programmatici. Per quanto riguarda le<br />

misure nel settore dell’agricoltura (art. 62a LPAc e art. 54 OPAc) la stipulazione di accordi programmatici è di competenza dell’Ufficio<br />

federale dell’agricoltura (art. 60 cpv. 1 lett. b LPAc).


1 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 1 33<br />

A2 Schede programmatiche<br />

Scheda programmatica 1: Provvedimenti relativi <strong>alla</strong> protezione del paesaggio<br />

Scheda programmatica Provvedimenti relativi <strong>alla</strong> protezione del paesaggio, art. 13 LPN<br />

Obiettivo principale Conservazione, utilizzo e valorizzazione di paesaggi e monumenti naturali meritevoli di protezione<br />

Obiettivo di prodotto<br />

(obiettivo in materia di risultati)<br />

Lo sviluppo dei vari paesaggi mira a conservarne in modo permanente la varietà, la bellezza e l’unicità nonché a valorizzare<br />

sia territori di particolare pregio dal punto di vista paesaggistico sia aree danneggiate<br />

Priorità + strumenti UFAM Priorità: elementi di importanza nazionale e internazionale, paesaggi di agglomerati, spazio rurale<br />

Strumenti: inventari federali, elenchi UNESCO, aiuti finanziari<br />

ID Obiettivi programmatici<br />

(obiettivo in materia di prestazioni)<br />

1 • IFP e paesaggio ordinario<br />

• Raddoppio del numero dei piani di sviluppo<br />

paesaggistico e dei provvedimenti attuativi<br />

concreti<br />

• Tutti i progetti relativi agli agglomerati<br />

prevedono provvedimenti per la<br />

valorizzazione della natura e del paesaggio<br />

nelle aree insediative e abitative<br />

• Raddoppio del numero di progetti di cura e<br />

di rivalutazione per paesaggi rurali<br />

particolarmente degni di conservazione<br />

(pascoli alberati, selve, prati irrigati e altri<br />

paesaggi con sistemi di irrigazione<br />

particolari {Suonen, bisses}, paesaggi<br />

terrazzati ecc.)<br />

• -Il numero dei provvedimenti di tutela del<br />

paesaggio resi necessari dal traffico<br />

stradale resta costante<br />

Indicatori di<br />

prestazione<br />

• Numero di<br />

oggetti<br />

• Numero di<br />

attori<br />

• Area protetta<br />

Contributo complessivo della Confederazione sull’arco di 4 anni<br />

Indicatori qualitativi Contributo della<br />

Confederazione<br />

• Le basi concettuali sono<br />

definite e vengono<br />

considerate<br />

• Obbligatorietà e lunga<br />

periodicità della protezione<br />

• È garantito il coordinamento<br />

sia con altri settori<br />

(pianificazione del territorio,<br />

agricoltura, foreste,<br />

protezione delle acque e<br />

dalle piene) sia con i Cantoni<br />

limitrofi<br />

• Relazioni pubbliche<br />

Prezzo standard /<br />

per unità<br />

Variabili:<br />

• importanza<br />

nazionale degli<br />

oggetti<br />

(supplementi)<br />

• indicatori di<br />

prestazione<br />

(supplementi)<br />

• indicatori<br />

qualitativi<br />

(detrazioni)<br />

Obiettivo (durata<br />

del programma)<br />

Come da accordo<br />

programmatico<br />

Contributo<br />

della Conf.


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 34<br />

Scheda programmatica 2: Specie, biotopi e compensazione ecologica<br />

Scheda programmatica Specie, biotopi e compensazione ecologica, art. 18 segg. LPN<br />

Obiettivo principale Protezione e manutenzione dei biotopi di importanza nazionale, regionale e locale. Promozione della compensazione<br />

ecologica. Conservazione della flora e della fauna indigene e dei loro habitat naturali, in particolare mediante la<br />

protezione e la manutenzione dei biotopi di importanza nazionale, regionale e locale nonché tramite la promozione<br />

della compensazione ecologica conformemente <strong>alla</strong> LPN.<br />

Obiettivo di prodotto<br />

(obiettivo in materia di risultati)<br />

Priorità + strumenti<br />

UFAM<br />

ID Obiettivi programmatici<br />

(obiettivi in materia di prestazioni)<br />

1 Superficie/biotopi<br />

Numero, superficie e qualità degli<br />

habitat (biotopi) ecologicamente importanti<br />

sono quanto meno conservati.<br />

L’aspetto vincolante della protezione<br />

(decisioni sulla protezione, contratti) è<br />

regolamentato.<br />

2 Collegamento<br />

La distribuzione dei biotopi nello spazio<br />

(a livello nazionale, regionale e locale)<br />

è sufficiente per la connessione biologica<br />

necessaria (collegamento). Ogni<br />

Cantone dispone di un piano di collegamento<br />

che tenga conto al meglio<br />

delle caratteristiche della REN<br />

3 Specie<br />

Elaborazione e attuazione di piani<br />

d’azione per la conservazione e la<br />

promozione delle specie prioritarie a<br />

livello nazionale.<br />

4 Aspetti particolari<br />

Le particolarità cantonali sono definite<br />

singolarmente, ad esempio il 70 % delle<br />

superfici di prati e pascoli secchi (PPS)<br />

è tutelato contrattualmente (1)<br />

I biotopi di importanza nazionale, regionale e locale sono protetti, gestiti e collegati in modo tale da contribuire <strong>alla</strong><br />

conservazione durevole di popolazioni stabili della flora e della fauna indigene.<br />

Habitat e inventari federali: rivestono priorità nazionale gli oggetti che, per estensione, varietà vegetale, varietà<br />

floristica (eventualmente faunistica) e potenziale faunistico superano un determinato valore limite in tutta la Svizzera.<br />

Specie: i criteri di selezione per la determinazione delle priorità sono il grado di minaccia a livello nazionale (status<br />

nella Lista rossa), la responsabilità internazionale della Svizzera per una specie, le conoscenze e le possibilità di<br />

realizzazione nonché l’urgenza delle misure di protezione.<br />

Strumenti: inventari federali, Liste rosse, biotopi degni di protezione, indennizzi, accordo programmatico<br />

Indicatori di prestazione<br />

• Superficie<br />

• Numer<br />

oggetti/oggetti<br />

parziali<br />

• Numero di attori<br />

• Numero di specie /<br />

popolazioni<br />

• Numero degli<br />

elementi collegati<br />

• Numero di biotopi<br />

collegati<br />

• Numero di specie<br />

prioritarie<br />

• Numero di oggetti<br />

• Numero di specie/<br />

popolazioni<br />

• Superficie<br />

• Numero di oggetti<br />

• Numero di attori<br />

Indicatori qualitativi Contributo della<br />

Confederazione<br />

• I requisiti qualitativi minimi<br />

secondo il tipo di biotopo<br />

sono soddisfatti<br />

• Le basi concettuali sono<br />

definite<br />

• Aspetto vincolante e<br />

protezione a lungo termine<br />

• E garantito il coordinamento<br />

sia con altri settori<br />

(pianificazione del territorio,<br />

agricoltura, foreste,<br />

protezione delle acque e dalle<br />

piene) sia con i Cantoni vicini<br />

• Il controllo dei risultati viene<br />

eseguito periodicamente e<br />

sistematicamente<br />

Piano di collegamento coordinato<br />

con l’agricoltura, la pianificazione<br />

del territorio, le foreste,<br />

ecc.<br />

• Il piano è orientato<br />

all’attuazione<br />

• Coordinamento realizzato con<br />

l’agricoltura, le foreste, le<br />

acque, ecc.<br />

• Aspetto vincolante e<br />

protezione a lungo termine<br />

• Il controllo dei risultati viene<br />

eseguito periodicamente e<br />

sistematicamente<br />

• Prezzo standard<br />

per unità<br />

• Variabili:<br />

importanza<br />

nazionale degli<br />

oggetti<br />

(supplementi)<br />

• onere derivante dai<br />

biotopi<br />

(supplementi)<br />

• indicatori di<br />

prestazione<br />

(supplementi)<br />

• indicatori qualitativi<br />

(detrazioni)<br />

Come da accordo<br />

programmatico (specifico<br />

per ogni Cantone)<br />

Come da accordo<br />

programmatico (specifico<br />

per ogni Cantone)<br />

Come da accordo<br />

programmatico (specifico<br />

per ogni Cantone)<br />

Contributo complessivo della Confederazione sull’arco di 4 anni<br />

(1) Nei Cantoni che devono sopportare un onere elevato nell’ambito del progetto PPS è possibile adeguare tale percentuale.<br />

Obiettivo (durata<br />

del programmai)<br />

Come da accordo<br />

programmatico<br />

Contributo<br />

della Conf.


1 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 1 35<br />

Scheda programmatica 3: Protezione delle zone palustri<br />

Scheda programmatica Protezione delle zone palustri, art. 23b segg. LPN<br />

Obiettivo principale Protezione e manutenzione delle zone palustri di particolare bellezza e importanza nazionale.<br />

Obiettivo di prodotto<br />

(obiettivo in materia di risultati)<br />

Priorità + strumenti<br />

UFAM<br />

ID Obiettivi programmatici<br />

(obiettivi in materia di<br />

prestazioni)<br />

1 Superficie/biotopi<br />

Superficie, numero e<br />

qualità dei paesaggi<br />

palustri di importanza<br />

nazionale sono quanto<br />

meno conservati. È<br />

regolamentato l’aspetto<br />

vincolante della protezione<br />

(decisioni sulla<br />

protezione, contratti).<br />

2 Collegamento<br />

La varietà delle specie<br />

autoctone dei paesaggi<br />

palustri resta protetta.<br />

3 Aspetti particolari:<br />

Il 90 % dei paesaggi<br />

palustri è integrato nei<br />

piani direttori, nella pianificazione<br />

locale del<br />

territorio, ecc.<br />

Le zone palustri sono protette in modo tale da assicurare sia la conservazione degli elementi naturali e culturali che conferiscono<br />

loro particolare bellezza e importanza nazionale sia la protezione permanente della varietà delle specie autoctone. Viene promossa<br />

la percezione della natura e del paesaggio con tutti i sensi.<br />

Priorità: in base ai criteri superficie minima, bellezza, caratteristiche geomorfologiche e culturali, densità palustre, densità degli<br />

altri biotopi, specie specifiche. Promozione delle specie prioritarie a livello nazionale nei paesaggi palustri, programmi specifici di<br />

promozione delle specie e collegamenti tra biotopi. Integrazione delle zone palustri nei piani direttori.<br />

Strumenti: inventari federali, decisioni in materia di protezione, indennizzi, accordi programmatici.<br />

Indicatori di prestazione<br />

• Superficie<br />

• Numero<br />

oggetti/oggetti<br />

parziali<br />

• Numero di attori<br />

• Superficie di<br />

biotopi curati<br />

• Numero di specie<br />

• Superficie<br />

• Numero<br />

oggetti/oggetti<br />

parziali<br />

• Numero di attori<br />

Contributo complessivo della Confederazione sull’arco di 4 anni:<br />

Indicatori qualitativi Contributo della<br />

Confederazione<br />

• Aspetto vincolante e protezione a<br />

lungo termine<br />

• È garantito il coordinamento sia<br />

con altri settori (pianificazione del<br />

territorio, agricoltura, foreste,<br />

protezione delle acque e dalle<br />

piene) sia con i Cantoni vicini<br />

• Il controllo dei risultati viene<br />

eseguito periodicamente e<br />

sistematicamente<br />

• Il controllo dei risultati viene<br />

eseguito periodicamente e<br />

sistematicamente<br />

• È garantito il coordinamento sia<br />

con altri settori (pianificazione del<br />

territorio, agricoltura, foreste,<br />

protezione delle acque e dalle<br />

piene) sia con i Cantoni vicini<br />

• Il controllo dei risultati avviene<br />

periodicamente e<br />

sistematicamente<br />

Prezzo standard per unità<br />

Variabili:<br />

• importanza nazionale degli<br />

oggetti (supplementi)<br />

• onere derivante dai biotopi<br />

(supplementi)<br />

• indicatori di prestazione<br />

(supplementi)<br />

• indicatori qualitativi<br />

(detrazioni)<br />

• Come da accordo<br />

programmatico per ogni<br />

Cantone<br />

• Come da accordo<br />

programmatico per ogni<br />

Cantone<br />

Obiettivo<br />

(durata del<br />

programma)<br />

Come da accordoprogramma-tico<br />

Come da accordoprogramma-tico<br />

Contributo<br />

della Confederazione


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 36<br />

Scheda programmatica 4: Rivitalizzazione delle acque<br />

Scheda programmatica Rivitalizzazione delle acque, art. 7 LSCA<br />

Obiettivo principale Ristabilire l’equilibrio naturale in acque pregiudicate dall’esecuzione di lavori<br />

Obiettivo di prodotto<br />

Eliminazione di deficit ecologici, ripristino della funzionalità ecologica<br />

(obiettivo in materia di risultati)<br />

Priorità + strumenti<br />

I mezzi finanziari disponibili sono ripartiti in funzione delle priorità in termini di efficacia:<br />

UFAM<br />

• potenziale di rivitalizzazione (rilevamenti ecomorfologici) e necessità di intervento<br />

• requisiti minimi relativi <strong>alla</strong> sostenibilità<br />

Le basi sono rappresentate dai seguenti progetti UFAM: concetto basato su moduli e livelli, indicatori ecologici per la pianificazione<br />

dei progetti di sistemazione idraulica, indicatori per la <strong>parte</strong>cipazione e il processo decisionale nei progetti di sistemazione<br />

idraulica (in collaborazione con l’Eawag)<br />

ID Obiettivi programmatici<br />

(obiettivi in materia di<br />

prestazioni)<br />

1 Programma di rivitalizzazione:<br />

• Piccoli progetti con costi<br />

• < 1 milione di CHF<br />

Indicatori di prestazione Indicatori qualitativi Contributo della<br />

Confederazione<br />

• Lunghezze dei<br />

collegamenti<br />

• Lunghezze dei tratti<br />

caratterizzati dal ripristino<br />

dell’alveo a cielo aperto<br />

• Lunghezza dei corsi<br />

d’acqua rivitalizzati<br />

• Requisiti in materia di<br />

pianificazione<br />

• Miglioramento<br />

ecomorfologico<br />

• Requisti sociali<br />

• Redditività e qualità dei<br />

progetti<br />

Contributo globale<br />

Obiettivo<br />

(durata del programma)<br />

Come da accordo<br />

programmatico<br />

Contributo della<br />

Confederazione<br />

30 % dei costi<br />

computabili<br />

I progetti singoli non fanno <strong>parte</strong> dell’accordo programmatico (come in passato, vengono deliberati singolarmente in base alle risorse appositamente accantonate).<br />

2 Progetti di rivitalizzazione<br />

dispendiosi<br />

Base: art. 7 LSCA<br />

• Lunghezze dei<br />

collegamenti<br />

• Lunghezze dei tratti<br />

caratterizzati dal ripristino<br />

dell’alveo a cielo aperto<br />

• Lunghezza dei corsi<br />

d’acqua rivitalizzati<br />

• Requisiti in materia di<br />

pianificazione<br />

• Miglioramento<br />

ecomorfologico<br />

• Requisti sociali<br />

• Redditività e qualità dei<br />

progetti<br />

Decisioni singole Secondo gli interventi<br />

necessari e le risorse<br />

accantonate<br />

Dal 30 % al 50 %<br />

dei costi computabili


1 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 1 37<br />

Scheda programmatica 5: Eliminazione dell’azoto<br />

Scheda programmatica Eliminazione dell’azoto, art. 61 LPAc<br />

Obiettivo principale Protezione delle acque dall’inquinamento causato dall’evacuazione delle acque di scarico urbane (acque di scarico provenienti da<br />

abitazioni, industria, strade)<br />

Obiettivo di prodotto<br />

(obiettivo in materia di risultati)<br />

Per proteggere il Mare del Nord è necessario ridurre l’apporto di azoto nelle acque provenienti dagli impianti di depurazione delle<br />

acque di scarico (IDA). Il contributo della Svizzera <strong>alla</strong> riduzione dell’apporto proveniente dall’agricoltura e allo smaltimento delle<br />

acque di scarico urbane si basa sulle finalità stabilite d<strong>alla</strong> conferenza internazionale sulla protezione del Mare del Nord.<br />

Priorità + strumenti UFAM 2a priorità: se necessario, sarà avviata probabilmente nel 2012. A seconda dei progressi realizzati dall’agricoltura nell’ambito dei<br />

provvedimenti per la riduzione dell’apporto di azoto nelle acque.<br />

L’UFAM non necessita di strumenti.<br />

ID Obiettivi programmatici<br />

(obiettivi in materia di<br />

prestazioni)<br />

1 Eliminazione di una determinata<br />

quantità annua<br />

di azoto in impianti di<br />

depurazione delle acque<br />

selezionati dai Cantoni<br />

(ad es. 1000 oppure 2000<br />

tonnellate di azoto / anno)<br />

Indicatori di<br />

prestazione<br />

Allestimento di<br />

impianti e dispositivi<br />

presso gli<br />

impianti di depurazione<br />

delle<br />

acque.<br />

Indicatori qualitativi<br />

Quantità di azoto<br />

eliminato presso<br />

gli impianti di<br />

depurazione delle<br />

acque per gli<br />

investimenti effettuati<br />

Contributo complessivo della Confederazione a un programma di 4 anni<br />

Contributo della Confederazione<br />

Viene definito nell’accordo programmatico<br />

in CHF per ogni<br />

tonnellata di azoto eliminata.<br />

Probabilmente all’incirca 40’000<br />

CHF per ogni tonnellata di azoto<br />

eliminata (importo una tantum)<br />

Obiettivo (durata del<br />

programma<br />

Nei prossimi anni (prima<br />

del 2012) non sono previsti<br />

accordi. La priorità va<br />

ad altri Paesi e<br />

all’agricoltura<br />

Contributo della<br />

Confederazione


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 38<br />

Scheda programmatica 6: Misure di protezione fonica e di isolamento acustico<br />

Scheda programmatica Misure di protezione fonica e di isolamento acustico, art. 50 cpv. 1 lett. b LPAmb<br />

Obiettivo principale Protezione della popolazione dall’inquinamento fonico derivante dal traffico stradale<br />

Obiettivo di prodotto<br />

(obiettivo in materia di risultati)<br />

L’inquinamento fonico derivante d<strong>alla</strong> rete stradale (eccetto strade nazionali e strade principali) è a un livello tollerabile e non<br />

critico per la salute della popolazione.<br />

Priorità + strumenti UFAM Priorità in base al risultato conseguito (riduzione dell’inquinamento fonico e delle persone colpite);<br />

Erogazione dei contributi per le finestre insonorizzate in base <strong>alla</strong> necessità (i contributi sono contenuti, quindi non ci sono<br />

criteri per la definizione delle priorità)<br />

Strumenti: accordi programmatici, rendicontazione sullo stato di avanzamento del risanamento; controlling<br />

ID Obiettivi programmatici<br />

(obiettivi in materia di prestazioni)<br />

1 Riduzione dell’inquinamento<br />

fonico provocato dal traffico<br />

stradale e del numero di persone<br />

esposte<br />

2 In caso di deroghe (facilitazioni):<br />

tutti i vani abitativi in cui si<br />

registra un livello critico del<br />

carico fonico sono protetti con<br />

finestre insonorizzate<br />

Indicatori di prestazione<br />

Numero delle persone<br />

protette<br />

Numero dei vani abitativi<br />

protetti (sensibili al rumore)<br />

(numero di finestre<br />

insonorizzate inst<strong>alla</strong>te)<br />

Contributo complessivo della Confederazione sull’arco di 4 anni<br />

Indicatori qualitativi Contributo della Confederazione Obiettivo<br />

(durata del<br />

programma)<br />

Risultato dei provvedimenti:<br />

numero di persone con<br />

esposizione acustica<br />

ridotta<br />

entità della riduzione<br />

raggiunta rispetto ai<br />

costi (considerazioni<br />

relative al rapporto<br />

costi/benefici)<br />

Tutte le finestre insonorizzate<br />

hanno un valore<br />

di isolamento acustico<br />

minimo<br />

Contributo globale mediante accordo<br />

programmatico<br />

Per ogni finestra insonorizzata la<br />

Confederazione eroga un contributo<br />

di ca. CHF 400.–. (indipendentemente<br />

d<strong>alla</strong> sua dimensione)<br />

Come da accordoprogrammatico<br />

Come da accordoprogrammatico<br />

Contributo<br />

della Confederazione


1 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 1 39<br />

Scheda programmatica 7: Opere di protezione e documentazione dei pericoli<br />

Scheda programmatica Opere di protezione e documentazione dei pericoli, art. 36 LFo e art. 6 LSCA<br />

Obiettivo principale La protezione dell’habitat umano dai pericoli naturali è garantita a un livello di sicurezza uniforme per tutta la Svizzera.<br />

Il potenziale di pericolo non aumenta.<br />

Obiettivo di prodotto (obiettivo in materia di<br />

risultati)<br />

Protezione per l’uomo, l’ambiente e i beni da fenomeni gravitativi naturali, tenuto conto della gestione integrale del<br />

rischio (prevenzione, gestione, ricostruzione) e dei 3 aspetti dello sviluppo sostenibile.<br />

Priorità + strumenti UFAM I mezzi finanziari disponibili sono ripartiti in funzione delle priorità in termini di efficacia:<br />

• potenziale di pericolo e di danno e necessità d’intervento<br />

• requisiti minimi (gestione integrale del rischio, sostenibilità)<br />

• promozione di progetti particolarmente efficaci<br />

Le basi sono rappresentate dai seguenti progetti UFAM: Aquaprotect, SilvaProtect-CH, documenti fondamentali sui<br />

pericoli e la lunghezza dei corsi d’acqua.<br />

ID Obiettivi programmatici (obiettivi in<br />

materia di prestazioni)<br />

1 Offerta di base relativa <strong>alla</strong> protezione<br />

tecnica dai pericoli naturali:<br />

• piccoli progetti con costi < 1 milione<br />

CHF<br />

• ripristino periodico<br />

• punti di misura, servizi di pre<strong>alla</strong>rme<br />

2 Documentazione sui pericoli<br />

per la gestione del rischio, compreso<br />

<strong>relativo</strong> aggiornamento<br />

Completamento fino al 2011<br />

Indicatori di prestazione<br />

Somma delle opere<br />

realizzate e dei provvedimenti<br />

attuati<br />

Percentuale di progetti di<br />

particolare efficacia<br />

Grado di realizzazione<br />

per il 2011 = 100 %<br />

Indicatori qualitativi Contributo di base<br />

della Confederazione<br />

Requisiti minimi (orien- Contributo globale<br />

tamento al rischio,<br />

sostenibilità)<br />

Redditività<br />

Riduzione del rischio<br />

Requisiti minimi<br />

(tecnici / qualitativi)<br />

Contributo globale<br />

Obiettivo vincolante<br />

(durata del programma)<br />

Come da accordo<br />

programmatico<br />

Come da accordo<br />

programmatico<br />

Contributo<br />

della Confederazione<br />

35 % dei costi<br />

computabili 41<br />

50 % dei costi<br />

computabili<br />

I progetti singoli non fanno <strong>parte</strong> dell’accordo programmatico (come in passato, vengono deliberati singolarmente in base alle risorse appositamente accantonate).<br />

ID Obiettivi di programma (obiettivi in<br />

materia di prestazioni)<br />

3 Progetti singoli<br />

Progetti singoli con costi<br />

> 1 milione CHF<br />

Indicatori di prestazione<br />

• Somma delle opere e<br />

dei provvedimenti<br />

realizzati<br />

• Percentuale di progetti<br />

di particolare efficacia<br />

Indicatori qualitativi Contributo di base<br />

della Confederazione<br />

• Requisiti minimi<br />

(orientamento al<br />

rischio, sviluppo<br />

sostenibile)<br />

• Redditività<br />

• Riduzione del rischio<br />

41 In caso di onere elevato, la Confederazione può aumentare il proprio contributo al massimo del 50 %.<br />

35 % – 45 % dei costi<br />

in funzione dell’efficacia<br />

Obiettivo vincolante<br />

(durata del programma)<br />

Secondo gli interventi<br />

necessari e le<br />

risorse accantonate<br />

Contributo<br />

della Confederazione<br />

Dal 35 % al<br />

45 % dei costi<br />

computabili


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 40<br />

Scheda programmatica 8: Bosco di protezione<br />

Scheda programmatica Bosco di protezione, art. 37 LFo<br />

Obiettivo principale La protezione dello spazio vitale dell’uomo dai pericoli naturali è garantita a un livello di sicurezza uniforme per tutta la Svizzera.<br />

Il potenziale di pericolo non aumenta.<br />

Obiettivo di prodotto (obiettivo in<br />

materia di risultati)<br />

Protezione dell’uomo, dell’ambiente e dei beni da fenomeni gravitativi naturali mediante la protezione durevole e il miglioramento<br />

dell’efficacia dei boschi di protezione<br />

Priorità + strumenti UFAM I mezzi finanziari disponibili sono ripartiti in funzione delle priorità in termini di efficacia:<br />

• delimitazione dei boschi di protezione (distribuzione delle risorse in base al potenziale di pericolo e di danno)<br />

• necessità di intervento (distribuzione delle risorse in base al rischio)<br />

• requisiti minimi (valutazione dell’efficacia e della proporzionalità dei provvedimenti)<br />

Le basi sono rappresentate dai seguenti progetti UFAM: SilvaProtect-CH, NaiS, HaBe LFI-SW<br />

ID Obiettivi programmatici<br />

(obiettivi in materia di<br />

prestazioni)<br />

1 Gestione del bosco di<br />

protezione conformemente<br />

al sistema NaiS<br />

Comprese misure di accompagnamento<br />

per garantire<br />

e migliorare l’efficacia<br />

della protezione<br />

2 Garantire le infrastrutture<br />

necessarie per la gestione<br />

del bosco di protezione,<br />

compresa la protezione<br />

dagli incendi<br />

Contributo complessivo della Confederazione<br />

Indicatori di prestazione Indicatori qualitativi Contributo<br />

della Confederazione<br />

Ettari di superficie di boschi di<br />

protezione gestiti e interessati<br />

Nessun indicatore di prestazione<br />

– realizzazione conformemente<br />

<strong>alla</strong> pianificazione<br />

cantonale e all’accordo programmatico<br />

• Profilo dei requisiti conformemente al<br />

pericolo naturale e <strong>alla</strong> stazione<br />

• Analisi dell’efficacia sulle superfici<br />

tipo<br />

• Controllo dell’esecuzione<br />

• Protezione della foresta<br />

- Esecuzione a regola d’arte e<br />

puntuale<br />

- Decisioni chiare e comprensibili 42<br />

• Concetto Bosco-selvaggina (piano)<br />

5000 CHF /<br />

ha 43<br />

Obiettivo<br />

(durata del<br />

programma)<br />

Min. 31’200<br />

ha<br />

Max. 41’600<br />

ha<br />

Condizioni di promozione Come da<br />

accordo<br />

programmatico<br />

42 Ad esempio secondo l’allegato 7 delle istruzioni NaiS.<br />

43 Il contributo della Confederazione è calcolato in base al 40 % dei costi netti medi (costi totali meno eventuali proventi della vendita di<br />

legname).<br />

Contributo della<br />

Confederazione


1 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 1 41<br />

Scheda programmatica 9: Biodiversità nel bosco<br />

Scheda programmatica Biodiversità nel bosco, art. 38 LFo<br />

Obiettivo principale Protezione della foresta come comunità vivente prossima allo stato naturale per la flora e la fauna.<br />

Obiettivo di prodotto (obiet- Conservazione della varietà naturale o riconducibile all’attività antropica.<br />

tivo in materia di risultati)<br />

Priorità + strumenti UFAM Nelle riserve naturali forestali e nelle aree con soprassuoli stramaturi la protezione del processo è garantita su una superficie forestale<br />

di almeno il 5 %.<br />

Le specie forestali prioritarie a livello nazionale vengono favorite con riserve forestali particolari, programmi specifici di promozione<br />

delle specie e collegamento di biotopi.<br />

ID Obiettivi programmatici<br />

(obiettivi in materia di<br />

prestazioni)<br />

1 Superficie: sviluppo naturale<br />

ammesso su una<br />

superficie adeguata<br />

2 Collegamento: collegare<br />

foresta e aree aperte<br />

ecologicamente importanti<br />

3 Specie: promozione<br />

mirata delle specie forestali<br />

prioritarie<br />

4 Aspetti particolari: mantenere<br />

le forme di gestione<br />

ecologicamente importanti<br />

(cedui e cedui<br />

composti, selve, pascoli<br />

boschivi).<br />

(+ riserva strategica)<br />

Indicatori di<br />

prestazione<br />

• Superficie delle<br />

riserve forestali<br />

integrali<br />

• Superficie delle<br />

aree con<br />

soprassuoli<br />

stramaturi<br />

• Superficie di<br />

primi interventi<br />

in margini<br />

boschivi<br />

• Superficie di<br />

margini boschivi<br />

curati<br />

• Superficie di<br />

habitat /<br />

patrimoni<br />

boschivi curati<br />

• Numero di alberi<br />

giovani piantati<br />

e curati<br />

• Superficie con<br />

misure di<br />

conservazione<br />

eseguite<br />

Contributo complessivo della Confederazione sull’arco di 4 anni:<br />

Indicatori qualitativi Contributo della Confederazione<br />

• Aspetto vincolante e protezione a lungo<br />

termine (contratti, piano generale di<br />

gestione)<br />

• Idoneità delle superfici per la<br />

promozione della biodiversità,<br />

conformemente ai piani cantonali in<br />

materia di riserve o ai programmi di<br />

protezione della natura (dimensioni, età,<br />

naturalità, percentuale di alberi morti nel<br />

patrimonio boschivo, spettro delle<br />

specie)<br />

• Sistema di collegamento/piano di<br />

interventi coordinato con l’agricoltura<br />

• Elevato potenziale ecologico delle<br />

stazioni (naturalità del patrimonio<br />

boschivo, esposizione sud-est fino a<br />

sud-ovest, prati e pascoli secchi attigui<br />

oppure paludi, ecc.)<br />

• Qualità dello spazio vitale<br />

• Percentuale di specie bersaglio presenti<br />

nel patrimonio boschivo<br />

• Struttura e sviluppo specifici per tipo di<br />

bosco<br />

• Strategia di collegamento/piano di<br />

misure coordinati con il settore<br />

dell’agricoltura<br />

• Differenziazione per<br />

regioni<br />

• Bonus per oggetti di<br />

particolare importanza per<br />

la biodiversità e per<br />

grande superficie<br />

• Contributi standard come<br />

valori indicativi<br />

• Bonus per riserve forestali<br />

particolari<br />

• Contributi come valori<br />

indicativi conformemente<br />

ai piani d’azione specifici e<br />

alle direttive tecniche<br />

• Bonus per riserve forestali<br />

particolari<br />

• Contributi standard come<br />

valori indicativi secondo le<br />

direttive tecniche<br />

specifiche<br />

• Bonus per riserve forestali<br />

particolari<br />

• Bonus per oggetti di<br />

particolare importanza per<br />

la biodiversità<br />

Obiettivo<br />

(durata del<br />

programma)<br />

Come da accordoprogramma-tico<br />

Contributo<br />

della Confederazione


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 42<br />

Scheda programmatica 10: Economia forestale<br />

Scheda programmatica Economia forestale, art. 38a e art. 38 LFo<br />

Obiettivo principale Miglioramento dell’efficienza economica dell’economia forestale.<br />

Obiettivo programmatico<br />

(obiettivo in materia di<br />

risultati)<br />

• Aumento dell’efficienza mediante l’ottimizzazione delle strutture (collaborazione fra i diversi proprietari) nella gestione forestale<br />

(obiettivo programmatico 1 unità di gestione ottimali).<br />

• Aumento dell’efficienza mediante l’ottimizzazione della divisione dei compiti (logistica) nella gestione forestale (obiettivo<br />

programmatico 2 logistica del legno).<br />

• Elaborazione di basi decisionali rilevanti per l’adempimento di compiti direttivi a livello cantonale (obiettivo programmatico 3 basi di<br />

pianificazione forestale).<br />

• Garanzia a lungo termine della cura del bosco giovane al di fuori del bosco di protezione intesa come investimento per il futuro<br />

(obiettivo programmatico 4 cura del bosco giovane al di fuori del bosco di protezione).<br />

Priorità + strumenti UFAM • I mezzi finanziari disponibili sono ripartiti in funzione delle priorità in termini di efficacia:<br />

• superficie forestale e in <strong>parte</strong> utilizzo delle risorse legnose (PZ1+PZ2: percentuale della superficie forestale produttiva e<br />

percentuale di utilizzo delle risorse legnose, PZ3: percentuale della superficie forestale totale, PZ4: percentuale della superficie<br />

forestale con potenziale cura del bosco giovane se non diversamente coperta)<br />

• requisiti minimi per gli aspetti ecologici ed economici dello sviluppo sostenibile (quantitativi minimi di legno, lunga<br />

durata/durevolezza, attività a scopo di lucro, selvicoltura naturalistica)<br />

• definizione delle priorità degli strumenti di direzione e coordinamento<br />

• Le basi sono costituite dai seguenti documenti: statistica forestale svizzera, annuario Bosco e legno, stato dei documenti relativi <strong>alla</strong><br />

pianificazione forestale nei Cantoni, inventario forestale nazionale IFN<br />

ID Obiettivi programmatici<br />

(obiettivi in<br />

materia di prestazioni)<br />

1 Unità di gestione<br />

ottimali<br />

Indicatori di<br />

prestazione<br />

m³ di utilizzo delle<br />

risorse legnose previsto<br />

nell’ambito di tutti<br />

gli accorpamenti<br />

gestionali o delle<br />

unità di cooperazione.<br />

2 Logistica del legno m³ di legname oggetto<br />

di mediazione o in<br />

vendita previsti<br />

nell’ambito di tutte le<br />

unità di cooperazione<br />

3 Basi di pianificazione<br />

forestale<br />

Ettari di superficie<br />

boschiva cantonale<br />

Indicatori qualitativi Contributo della<br />

Confederazione<br />

Per ogni unità di cooperazione:<br />

• collaborazione permanente<br />

• quantità annua minima delle risorse legnose<br />

utilizzate pari a 10’000m³ (obiettivo a medio<br />

termine)<br />

• bilancio e conto economico secondo CO<br />

(orientamento agli utili)<br />

• (raccomandazioni: business plan obbligatorio e<br />

pagamento degressivo)<br />

Per ogni unità di cooperazione:<br />

• collaborazione permanente<br />

• quantità annua minima di commercializzazione<br />

del legno pari a 50’000m³ (come obiettivo a<br />

medio termine)<br />

• bilancio e conto economico secondo CO<br />

(orientamento agli utili)<br />

• (raccomandazioni: business plan obbligatorio e<br />

pagamento degressivo)<br />

Gli indicatori qualitativi si basano sui criteri contenutistici<br />

dei seguenti strumenti di direzione e coordinamento<br />

e tengono conto dello stato attuale sia a<br />

livello metodologico che tecnico secondo le priorità<br />

seguenti:<br />

priorità 1:<br />

• piani di sviluppo forestale (PSF) o piano direttore<br />

forestale o piano forestale regionale; inoltre:<br />

• rilevamento delle condizioni stazionali<br />

• piani di miglioramento strutturale a livello<br />

cantonale o sovracantonale unitamente alle<br />

finalità dei programmi 1 e 2 del prodotto<br />

Economia forestale<br />

Importo base:<br />

• 20’000.– CHF<br />

• per ogni unità di<br />

cooperazione<br />

Importo legato <strong>alla</strong><br />

prestazione:<br />

• 0,60 CHF/m³<br />

Importo base:<br />

• 20’000.– CHF<br />

• per ogni unità di<br />

cooperazione<br />

Importo legato <strong>alla</strong><br />

prestazione:<br />

• 0,60 CHF/m³<br />

10,00 CHF per<br />

ogni ettaro di<br />

superficie boschiva<br />

totale<br />

per il periodo<br />

2008–2011<br />

o<br />

2,50 CHF per ogni<br />

ettaro<br />

e anno<br />

Obiettivo (durata<br />

del programma)<br />

Numero di m³ di<br />

utilizzo delle risorse<br />

legnose previsto<br />

nell’ambito di tutti<br />

gli accorpamenti<br />

gestionali o delle<br />

unità di cooperazione<br />

Numero di m³ di<br />

legname oggetto di<br />

mediazione o in<br />

vendita previsto<br />

nell’ambito di tutte<br />

le unità di cooperazione<br />

1,2 milioni di ettari<br />

di superficie boschiva<br />

totale<br />

Contributo della<br />

Confederazione


1 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 1 43<br />

ID Obiettivi programmatici<br />

(obiettivi in<br />

materia di prestazioni)<br />

4 Cura del bosco giovane<br />

al di fuori del<br />

bosco di protezione<br />

Indicatori di<br />

prestazione<br />

Ettari di superficie di<br />

bosco giovane curata<br />

(cura fino <strong>alla</strong> perticaia<br />

bassa con un<br />

DPU dominante di<br />

20 cm).<br />

Indicatori qualitativi Contributo della<br />

Confederazione<br />

priorità 2:<br />

• inventari forestali che completano l’IFN<br />

• ulteriori documenti di pianificazione<br />

comprendenti più prodotti<br />

I requisiti base della selvicoltura naturalistica sono<br />

soddisfatti.<br />

Contributo complessivo della Confederazione per il 1° periodo programmatico 2008–2011<br />

Importo minimo:<br />

10’000.– CHF<br />

all’anno<br />

160.– CHF/ha<br />

e anno<br />

o<br />

640.– CHF/ha<br />

e periodo contrattuale<br />

Scheda programmatica 11: Siti di protezione della fauna selvatica e degli uccelli acquatici<br />

Obiettivo (durata<br />

del programma)<br />

ha<br />

Contributo della<br />

Confederazione<br />

Scheda programmatica Siti di protezione della fauna selvatica e degli uccelli acquatici, art. 11 cpv. 6 e art. 13 cpv. 3 LCP<br />

Obiettivo principale Delimitazione e controllo di bandite federali di caccia e riserve per uccelli acquatici e di passo di importanza internazionale e<br />

nazionale (siti di protezione della fauna selvatica e degli uccelli acquatici).<br />

Obiettivo di prodotto<br />

Protezione e conservazione di popolazioni rappresentative di mammiferi e uccelli indigeni e migratori<br />

(obiettivo in materia di risultati)<br />

Priorità + strumenti UFAM Bandite federali di caccia: siti estesi da tempo non utilizzati per la caccia; perimetro stabilito rigorosamente sulla base dell’appendice<br />

1 dell’ordinanza OBAF<br />

Siti di protezione degli uccelli acquatici: tratti di ambienti acquatici con notevole e varia presenza di popolazioni invernali di uccelli<br />

acquatici, identificati mediante inventario scientifico; perimetro stabilito rigorosamente sulla base dell’allegato 1 dell’ordinanza<br />

ORUAM.<br />

ID Obiettivi programmatici<br />

(obiettivi in materia di<br />

prestazioni)<br />

1 Superficie:<br />

numero, superficie e<br />

qualità dei siti protetti<br />

sono quanto meno conservati,<br />

sono riconoscibili<br />

sul terreno e accettati nei<br />

Cantoni.<br />

Indicatori di prestazione<br />

Sorveglianza<br />

Attrezzatura professionale<br />

e infrastruttura necessari<br />

per la vigilanza<br />

Marcatura in tutti i principali<br />

punti di accesso<br />

Risarcimento dei danni<br />

causati d<strong>alla</strong> selvaggina<br />

in zone cuscinetto delimitate<br />

Indicatori qualitativi Contributo federale di<br />

base / per unità di superficie<br />

Impiego di guardiacaccia<br />

professionali per ogni zona<br />

Accettazione dei siti protetti<br />

Sviluppo delle popolazioni<br />

delle principali specie faunistiche<br />

2 Collegamento:<br />

3 Promozione delle specie:<br />

4 Aspetti particolari: adeguato<br />

sfruttamento a fini<br />

turistici e agricoli dei siti<br />

di protezione<br />

Piani di gestione Riduzione dei disturbi<br />

Contributo complessivo della Confederazione sull’arco di 4 anni<br />

Obiettivo (durata<br />

del programma)<br />

Fondamento giuridico Come da accordo<br />

programmatico<br />

Secondo il grado di pericolo Come da accordo<br />

programmatico<br />

Contributo della<br />

Confederazione


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 44<br />

A3 Modello di accordo programmatico<br />

Accordo programmatico<br />

(contratto di diritto pubblico)<br />

secondo l’articolo 20a LSu 44<br />

tra la<br />

Confederazione Svizzera<br />

rappresentata da<br />

Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)<br />

e il Cantone<br />

_____________________________<br />

concernente gli obiettivi<br />

programmatici nel settore<br />

___________________________<br />

44 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu; RS 616.1).


1 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 1 45<br />

1. Preambolo<br />

Desiderosi di conseguire assieme in maniera effettiva ed efficace gli obiettivi della<br />

legge ___________________ nei settori ____________, le Parti stipulano il presente<br />

Accordo programmatico.<br />

Motivi dell’Accordo (basi di pianificazione)<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________<br />

2. Basi legali<br />

Da <strong>parte</strong> della Confederazione, le basi del presente Accordo programmatico sono le<br />

seguenti:<br />

> Articolo 46 capoverso 2 della Costituzione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS<br />

101)<br />

> Articolo _________della legge federale del x.x.200x … (RS xxx)<br />

> Articolo _________della legge federale del x.x.200x … (RS xxx)<br />

> Articolo _________della legge federale del x.x.200x … (RS xxx)<br />

> Articolo 11 e seguenti della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e<br />

le indennità (legge sui sussidi, LSu; RS 616.1)<br />

> Ordinanze ………………<br />

> Direttive ………………<br />

Ulteriori basi applicabili di diritto federale:<br />

> Capitolo 1 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del<br />

paesaggio (LPN; RS 451)<br />

> Sezione 1 dell’ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del<br />

paesaggio (OPN; RS 451.1)<br />

Da <strong>parte</strong> del Cantone, le basi del presente Accordo programmatico sono le seguenti:<br />

______________________________________________________________________<br />

Il presente Accordo programmatico concretizza l’esecuzione di queste disposizioni. Le<br />

definizioni dei concetti e le basi di calcolo si trovano negli allegati dell’Accordo programmatico.


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 46<br />

3. Perimetro dell’Accordo<br />

Il perimetro geografico cui si riferisce l’Accordo programmatico, comprende:<br />

______________________________________________________________________<br />

4. Durata dell’Accordo<br />

Il presente Accordo programmatico è valido dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011,<br />

sempre che gli effetti delle singole disposizioni non vincolino le Parti oltre questa durata.<br />

5. Obiettivi programmatici e basi del finanziamento<br />

5.1 Obiettivi programmatici<br />

Il presente Accordo ha per oggetto i seguenti obiettivi programmatici strategici:<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

5.2 Basi del finanziamento<br />

Finanziamento comune del programma: il finanziamento del programma è garantito<br />

in comune d<strong>alla</strong> Confederazione e dal Cantone _____.<br />

Crediti d’impegno: il presente Accordo e i contributi della Confederazione ivi garantiti<br />

si fondano sul credito d’impegno ________________ della Confederazione e sulle<br />

seguenti basi legali del Cantone ________________.


1 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 1 47<br />

6. Oggetto dell’Accordo<br />

6.1 Prestazioni del Cantone<br />

Obiettivo programmatico Prestazione del Cantone /<br />

indicatore di prestazione<br />

Indicatore di qualità / efficacia<br />

______________________ ________________________ ____________________<br />

______________________ ________________________ ____________________<br />

______________________ ________________________ ____________________<br />

Se l’Accordo prevede un indicatore inerente al livello dell’efficacia, non è necessario<br />

un ulteriore indicatore di qualità. A seconda della loro complessità, gli indicatori possono<br />

essere stabiliti negli allegati dell’Accordo programmatico.<br />

Con un’adeguata organizzazione specializzata il Cantone si impegna a conseguire gli<br />

obiettivi dell’Accordo in modo parsimonioso, tempestivo e conforme agli scopi nonché<br />

a garantire a lungo termine le rispettive prestazioni. Esso tiene debitamente conto anche<br />

del rimanente diritto federale, in particolare nell’esecuzione dei settori a lui trasferiti<br />

quali il diritto in materia di protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio<br />

come pure il diritto in materia di pianificazione del territorio e di agricoltura.<br />

Poiché la realizzazione, da <strong>parte</strong> del Cantone, del presente Accordo programmatico<br />

rappresenta un compito federale secondo l’articolo 2 LPN, sono applicabili anche le<br />

prescrizioni di cui al capoverso 1 della legge sulla protezione della natura e del paesaggio,<br />

come pure del capoverso 1 dell’ordinanza sulla protezione della natura e dei paesaggio.<br />

A tale scopo è necessario rispettare il foglio informativo di cui all’allegato ___.<br />

6.2 Contributi della Confederazione<br />

Al fine di conseguire gli obiettivi programmatici di cui al numero 5.1, la Confederazione<br />

si impegna a fornire i seguenti contributi globali per le prestazioni e le misure di cui<br />

al numero 6.1:<br />

Obiettivo programmatico Contributo della Confederazione<br />

Obiettivo programmatico 1 CHF ___________<br />

Obiettivoprogrammatico 2 CHF ___________<br />

Obiettivo programmatico 3 CHF ___________<br />

Totale CHF___________<br />

L’ulteriore finanziamento del programma rientra nelle competenze del Cantone.


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 48<br />

6.3 Delimitazioni finanziarie e materiali<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

Se necessario, qui vengono definite delimitazioni finanziarie e materiali dell’Accordo<br />

programmatico in relazione ad altri prodotti, contratti e progetti singoli. Anche il regime<br />

transitorio può essere disciplinato in questo punto.<br />

7. Modalità di pagamento<br />

7.1 Pianificazione finanziaria<br />

Negli anni del programma, i contributi versati d<strong>alla</strong> Confederazione ammonteranno<br />

verosimilmente:<br />

1° anno (2008):<br />

2° anno (2009):<br />

3° anno (2010):<br />

4° anno (2011):<br />

7.2 Modalità di pagamento<br />

Su proposta del Cantone, la Confederazione paga annualmente al Cantone in due rate<br />

versate rispettivamente ad aprile e settembre i contributi convenuti nel quadro dei crediti<br />

autorizzati. Il pagamento delle rate è subordinato in ogni caso <strong>alla</strong> ricezione tempestiva<br />

e <strong>alla</strong> completezza dei rapporti annuali.<br />

In linea di principio, i pagamenti rateali vengono effettuati indipendentemente dal grado<br />

di conseguimento dell’obiettivo. Sono fatte salve la riduzione o la cessazione dei<br />

pagamenti in caso di gravi inadempienze nell’ambito della prestazione.<br />

7.3 Riserva e ritardo di pagamento da <strong>parte</strong> della Confederazione<br />

Il versamento dei contributi secondo il numero 7.1 avviene con riserva dell’approvazione<br />

da <strong>parte</strong> del Parlamento dei rispettivi crediti a preventivo.


1 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 1 49<br />

8. Controlli dell’adempimento, accompagnamento del programma<br />

e vigilanza finanziaria<br />

I controlli dell’adempimento e l’accompagnamento del programma (controlling) comprendono<br />

i seguenti elementi: rapporti annuali e finali, controlli per campionatura,<br />

scambi di esperienze e consulenze specialistiche. Gli elementi del controlling dei programmi<br />

sono esposti nell’allegato A5, <strong>parte</strong> 1 del manuale NPC.<br />

8.1 Rapporti annuali<br />

Il Cantone informa annualmente la Confederazione sul progresso delle misure, sul grado<br />

di conseguimento degli obiettivi, sui contributi federali sinora ricevuti e su tutti i<br />

mezzi impiegati per il conseguimento degli obiettivi. Il rapporto concernente il secondo<br />

anno programmatico contiene inoltre le conclusioni in vista di un prossimo periodo di<br />

Accordo. Per l’allestimento del rapporto annuale la Confederazione mette a disposizione<br />

un modello.<br />

8.2 Rapporto finale<br />

Il rapporto finale informa sul grado di conseguimento degli obiettivi, sui contributi<br />

federali ricevuti e su tutti i mezzi impiegati per il conseguimento degli obiettivi. Il rapporto<br />

finale contiene inoltre un apprezzamento globale delle misure. Per l’allestimento<br />

del rapporto annuale la Confederazione mette a disposizione un modello.<br />

8.3 Termini di inoltro<br />

I rapporti annuali e finali devono essere inoltrati entro la fine di marzo dell’anno successivo<br />

con la richiesta di versamento dei contributi federali concordati per l’anno programmatico<br />

in corso. La Confederazione analizza i rapporti e comunica i risultati al<br />

Cantone entro la fine di giugno.<br />

8.4 Controlli per campionatura<br />

La Confederazione può effettuare in ogni momento controlli per campionatura. Il Cantone<br />

consente <strong>alla</strong> Confederazione di prendere visione di tutti i documenti rilevanti ai<br />

fini dell’Accordo programmatico.<br />

8.5 Vigilanza finanziaria<br />

Il Controllo federale delle finanze (CDF) e il Controllo cantonale delle finanze possono<br />

verificare in loco l’esistenza, la completezza e l’esattezza dei dati trasmessi dal Cantone.<br />

Nel quadro dei loro controlli il CDF e il Controllo cantonale delle finanze hanno<br />

accesso ai dati dell’Accordo programmatico. Le modalità dell’esame vengono concertate<br />

in anticipo tra il CDF e il Controllo cantonale delle finanze. Se un procedimento<br />

comune non è possibile, il CDF può effettuare i controlli in loco anche da solo. Il Controllo<br />

cantonale delle finanze deve sempre essere invitato al colloquio conclusivo. Tutte<br />

le Parti ricevono direttamente tutti i rapporti di verifica in relazione con il presente<br />

Accordo.


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 50<br />

9. Adempimento dell’Accordo programmatico<br />

9.1 Adempimento<br />

L’Accordo programmatico è considerato adempiuto se al termine della sua durata gli<br />

obiettivi di prestazione e di qualità (risp. gli obiettivi di efficacia) secondo i numeri 5.1<br />

e 6.1 sono stati pienamente raggiunti e gli importi secondo i numeri 6.2 e 7 versati.<br />

9.2 Miglioramento successivo<br />

Se uno o più obiettivi del presente Accordo non sono stati conseguiti durante il periodo<br />

concertato, la Confederazione può concedere al Cantone un ulteriore termine di scadenza<br />

(al massimo un anno) per conseguire quanto convenuto. Per questi miglioramenti<br />

la Confederazione non fornisce altri contributi oltre a quelli di cui al numero 6.2.<br />

L’obbligo di miglioramento decade se il Cantone può provare che, a seguito di circostanze<br />

esogene e senza colpa propria, la prestazione convenuta non può essere raggiunta.<br />

9.3 Restituzione<br />

Se, considerati anche i numeri 9.2 e 10, gli obiettivi dell’Accordo programmatico non<br />

sono stati totalmente conseguiti, il Cantone ha unicamente diritto ai contributi della<br />

Confederazione in misura proporzionale al conseguimento degli obiettivi. La Confederazione<br />

può richiedere la restituzione degli importi che eccedono il diritto effettivo. La<br />

pretesa di restituzione può essere compensata con la conseguente diminuzione degli<br />

importi a cui il Cantone avrebbe diritto in un prossimo periodo programmatico.<br />

10. Modalità d’adeguamento<br />

10.1 Mutamento delle condizioni quadro<br />

Se, nel corso della durata dell’Accordo, le condizioni quadro mutano in modo tale da<br />

complicare o facilitare oltremodo il conseguimento dell’Accordo , le Parti definiscono<br />

nuovamente l’oggetto dell’Accordo o sciolgono anticipatamente l’Accordo programmatico.<br />

I fattori e i valori limite da prendere in considerazione sono stabiliti<br />

nell’allegato ___. *<br />

In caso di mutamento delle condizioni quadro, le Parti si impegnano a scambiarsi vicendevolmente<br />

le informazioni.<br />

*Parte di testo per l’allegato:<br />

«Ciascuna Parte può richiedere una rinegoziazione dell’Accordo programmatico se le<br />

mutate condizioni quadro della politica finanziaria comportano un programma di risparmio<br />

o di sgravio oppure misure di risanamento che superano il 2 per cento delle


1 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 1 51<br />

uscite complessive della Confederazione o del Cantone. In particolare le Parti definiscono<br />

le prestazioni a cui rinunciano o in quali settori lo standard di prestazione deve<br />

essere ridotto».<br />

10.2 Richiesta<br />

Per sollecitare una revisione dell’Accordo secondo il numero 10.1, occorre inoltrare<br />

una richiesta all’altra Parte adducendo esplicitamente le ragioni.<br />

10.3 Adempimento alternativo<br />

Se una prestazione convenuta, o <strong>parte</strong> di essa, non può – momentaneamente o definitivamente<br />

– essere realizzata dal Cantone senza che esso ne abbia colpa, i servizi specializzati<br />

competenti di Confederazione e Cantone, quali delegati degli organi autorizzati<br />

a firmare il presente Accordo programmatico, possono assegnare il contributo della<br />

Confederazione conferito a questa prestazione (o a <strong>parte</strong> di essa) a una prestazione<br />

alternativa paragonabile, purché questa corrisponda al risultato della prestazione originariamente<br />

concertata. La giustificazione di un eventuale adempimento alternativo<br />

viene fornita con i rapporti annuali e finali secondo il numero 8.<br />

Un adempimento alternativo può avvenire nel settore _______ come segue:<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

10.4 Clausola di salvaguardia<br />

Se una disposizione del presente Accordo risulta essere, in tutto o in <strong>parte</strong>, inefficace,<br />

essa non invalida l’intero l’Accordo programmatico. Tale disposizione è quindi da<br />

interpretarsi come se avesse per quanto possibile raggiunto lo scopo auspicato.<br />

11. Principio di cooperazione<br />

Le Parti si impegnano a risolvere, possibilmente con spirito cooperativo, tutte le divergenze<br />

di opinione e le controversie concernenti il presente Accordo programmatico.<br />

Prima di adire le vie legali, devono segnatamente essere prese in considerazione perizie,<br />

gestione dei conflitti, mediazione e altre procedure atte ad appianare le divergenze<br />

di opinione.


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 52<br />

12. Protezione giuridica<br />

La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della<br />

giustizia federale (art. 35 cpv. 1 LSu).<br />

13. Modifica dell’Accordo programmatico<br />

Pena la loro invalidità, le modifiche del presente Accordo programmatico necessitano<br />

della forma scritta e devono essere firmate dai rappresentanti autorizzati di entrambe le<br />

Parti.<br />

14. Entrata in vigore dell’Accordo programmatico<br />

L’Accordo programmatico validamente firmato da entrambe le Parti entra in vigore<br />

retroattivamente con effetto al 1° gennaio 2008.<br />

15. Allegati<br />

Gli allegati costituiscono <strong>parte</strong> integrante del presente Accordo programmatico.<br />

Berna / __________, ___________2008<br />

Confederazione Svizzera<br />

Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)<br />

Il direttore<br />

Xxxx<br />

Allegati: Allegati da 1 a ___<br />

Va a: Confederazione (2), Cantone (2)<br />

Cantone _________________________<br />

_________________________________<br />

_________________________________<br />

_________________________________


1 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 1 53<br />

A4 <strong>Allegato</strong> al numero 6.1 dell’Accordo programmatico:<br />

promemoria <strong>relativo</strong> al settore Natura e paesaggio<br />

Promemoria <strong>relativo</strong> al settore Natura e paesaggio:<br />

<strong>Allegato</strong> al numero 6.1 dell’Accordo programmatico Rivitalizzazione delle acque (art. 7 LSCA)<br />

Poiché l’attuazione del presente Accordo programmatico da <strong>parte</strong> del Cantone corrisponde all’adempimento di un<br />

compito della Confederazione conformemente all’articolo 2 LPN, secondo i numeri 2 e 6.1 dell’Accordo sono applicabili<br />

anche le prescrizioni del capo 1 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio e della sezione 1<br />

dell’ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio.<br />

Basi<br />

Per quanto riguarda i contenuti, si rimanda ai seguenti documenti di base:<br />

> inventari secondo l’articolo 5 LPN:<br />

– Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale (IFP);<br />

– Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS);<br />

> Concezione «Paesaggio svizzero» (CPS, Consiglio federale 1997; una concezione conforme all’art. 13 LPT), in<br />

particolare i capitoli 7 e 12;<br />

> altre basi:<br />

– piani regionali o cantonali di sviluppo paesaggistico (Landschaftsentwicklungskonzepte, LEK);<br />

– Rete ecologica nazionale REN (attuazione da <strong>parte</strong> del servizio cantonale competente per la protezione della natura,<br />

della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici secondo l’art. 26 OPN);<br />

– Liste rosse (art. 14 cpv. 3 lett. d OPN).<br />

Procedura<br />

Nel quadro della procedura cantonale determinante devono essere garantite, il prima possibile o comunque in periodi<br />

appropriati, le seguenti tappe e le seguenti forme di coordinamento:<br />

> valutazione delle ripercussioni e dell’ubicazione vincolata del progetto nelle zone iscritte nell’IFP nell’ottica della<br />

conservazione intatta degli oggetti secondo l’articolo 6 capoverso 1 LPN (cfr. il commento all’IFP, n. 6.2.10);<br />

> rappresentazione nonché garanzia giuridica e pianificatoria a lungo termine dei provvedimenti di ripristino o di<br />

sostituzione (art. 6 e art. 18 cpv. 1ter LPN) prescritti d<strong>alla</strong> legge quale <strong>parte</strong> integrante del progetto e corrispondenti<br />

allo stato dei lavori di quest’ultimo;<br />

> richiesta della presa di posizione dei servizi cantonali competenti e considerazione di eventuali proposte e richieste<br />

conformemente alle disposizioni previste secondo la relativa base giuridica o nel quadro della ponderazione degli<br />

interessi; in particolare, i servizi cantonali competenti devono verificare se la Commissione federale per la protezione<br />

della natura e del paesaggio (CFNP) o la Commissione federale dei monumenti storici (CFMS) sono tenute a<br />

redigere una perizia (art. 7 LPN). Secondo l’articolo 7 capoverso 2 LPN, una perizia destinata all’autorità cui spetta<br />

la decisione deve essere redatta quando l’oggetto subisce un danno rilevante. Se eseguite in modo appropriato,<br />

in genere le misure di rivitalizzazione non causano alcun danno, bensì favoriscono piuttosto una rivalutazione della<br />

zona iscritta nell’IFP. In tale ambito occorre tuttavia prestare attenzione al rischio di conflitti con gli obiettivi della<br />

salvaguardia di importanti testimonianze del paesaggio rurale.


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 54<br />

Promemoria <strong>relativo</strong> al settore Natura e paesaggio:<br />

<strong>Allegato</strong> al numero 6.1 dell’Accordo programmatico Misure di protezione fonica e di isolamento acustico (art. 50 LPAmb)<br />

Poiché l’attuazione del presente Accordo programmatico da <strong>parte</strong> del Cantone corrisponde all’adempimento di un<br />

compito della Confederazione conformemente all’articolo 2 LPN, secondo i numeri 2 e 6.1 dell’Accordo sono applicabili<br />

anche le prescrizioni del capo 1 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio e della sezione 1<br />

dell’ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio.<br />

Basi<br />

Per quanto riguarda i contenuti, si rimanda ai seguenti documenti di base:<br />

> inventari secondo l’articolo 5 LPN:<br />

– Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale (IFP);<br />

– Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS);<br />

> aiuti all’esecuzione:<br />

– raccomandazioni della Stazione ornitologica di Sempach volte ad evitare collisioni di uccelli contro i ripari fonici<br />

trasparenti - http://www.windowcollisions.info/;<br />

– Wiederherstellung und Ersatz im Natur- und Landschaftsschutz (istruzioni, in tedesco e in francese), Leitfaden<br />

Umwelt Nr.11, UFAFP 2002;<br />

> Concezione «Paesaggio svizzero» (CPS, Consiglio federale 1997; una concezione conforme all’art. 13 LPT), in particolare<br />

i capitoli 7 e 10;<br />

> altre basi:<br />

– piani regionali o cantonali di sviluppo paesaggistico (Landschaftsentwicklungskonzepte, LEK);<br />

– Rete ecologica nazionale REN (attuazione da <strong>parte</strong> del servizio cantonale competente per la protezione della natura,<br />

della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici secondo l’art. 26 OPN).<br />

Procedura<br />

Nel quadro della procedura cantonale determinante devono essere garantite, il prima possibile o comunque in periodi<br />

appropriati, le seguenti tappe e le seguenti forme di coordinamento:<br />

> valutazione delle ripercussioni e dell’ubicazione vincolata del progetto nelle zone iscritte all’IFP nell’ottica della<br />

conservazione intatta degli oggetti secondo l’articolo 6 capoverso 1 LPN (cfr. il commento all’IFP, n. 6.2.10);<br />

> rappresentazione nonché garanzia giuridica e pianificatoria a lungo termine dei provvedimenti di ripristino o di<br />

sostituzione (art. 6 e art. 18 cpv. 1ter LPN) prescritti d<strong>alla</strong> legge quale <strong>parte</strong> integrante del progetto e corrispondenti<br />

allo stato dei lavori di quest’ultimo;<br />

> richiesta della presa di posizione dei servizi cantonali competenti e considerazione di eventuali proposte e richieste<br />

conformemente alle disposizioni previste secondo la relativa base giuridica o nel quadro della ponderazione degli<br />

interessi; in particolare, i servizi cantonali competenti devono verificare se la Commissione federale per la protezione<br />

della natura e del paesaggio (CFNP) o la Commissione federale dei monumenti storici (CFMS) sono tenute a redigere<br />

una perizia (art. 7 LPN). Secondo l’articolo 7 capoverso 2 LPN, una perizia destinata all’autorità cui spetta<br />

la decisione deve essere redatta quando l’oggetto subisce un danno rilevante. Ciò è necessario anche quando, in relazione<br />

<strong>alla</strong> realizzazione dell’impianto interessato, sorgono questioni di principio concernenti la protezione della<br />

natura e del paesaggio. Un esempio in tal senso è il progetto di protezione fonica nei pressi di Immensee lungo la<br />

strada nazionale.


1 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 1 55<br />

Promemoria <strong>relativo</strong> al settore Natura e paesaggio:<br />

<strong>Allegato</strong> al numero 6.1 dell’Accordo programmatico Opere di protezione (art. 6 LSCA e nuovo art. 36 LFo)<br />

Poiché l’attuazione del presente Accordo programmatico da <strong>parte</strong> del Cantone corrisponde all’adempimento di un<br />

compito della Confederazione conformemente all’articolo 2 LPN, secondo i numeri 2 e 6.1 dell’Accordo sono applicabili<br />

anche le prescrizioni del capo 1 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio e della sezione 1<br />

dell’ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio.<br />

Basi<br />

Per quanto riguarda i contenuti, si rimanda ai seguenti documenti di base:<br />

> inventari secondo l’articolo 5 LPN:<br />

– Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale (IFP);<br />

– Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS);<br />

> aiuti all’esecuzione:<br />

– Wiederherstellung und Ersatz im Natur- und Landschaftsschutz (istruzioni, in tedesco e in francese), Leitfaden<br />

Umwelt Nr.11, UFAFP 2002;<br />

– Natur- und Heimatschutz beim forstlichen Projektwesen, BFL 1987 (istruzioni e raccomandazioni, in tedesco;<br />

contenuti del capitolo 3.4 [arginature] ancora applicabili);<br />

> Concezione «Paesaggio svizzero» (CPS, Consiglio federale 1997; una concezione conforme all’art. 13 LPT), in particolare<br />

i capitoli 7, 11 e 12;<br />

> altre basi:<br />

– piani regionali o cantonali di sviluppo paesaggistico (Landschaftsentwicklungskonzepte, LEK);<br />

– Rete ecologica nazionale REN (attuazione da <strong>parte</strong> del servizio cantonale competente per la protezione della natura,<br />

della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici secondo l’art. 26 OPN);<br />

– Liste rosse (art. 14 cpv. 3 lett. d OPN).<br />

Procedura<br />

Nel quadro della procedura cantonale determinante devono essere garantite, il prima possibile o comunque in periodi<br />

appropriati, le seguenti tappe e le seguenti forme di coordinamento:<br />

> valutazione delle ripercussioni e dell’ubicazione vincolata del progetto nelle zone iscritte all’IFP nell’ottica della<br />

conservazione intatta degli oggetti secondo l’articolo 6 capoverso 1 LPN (cfr. il commento all’IFP, n. 6.2.10);<br />

> rappresentazione nonché garanzia giuridica e pianificatoria a lungo termine dei provvedimenti di ripristino o di<br />

sostituzione (art. 6 e art. 18 cpv. 1ter LPN) prescritti d<strong>alla</strong> legge quale <strong>parte</strong> integrante del progetto e corrispondenti<br />

allo stato dei lavori di quest’ultimo;<br />

> richiesta della presa di posizione dei servizi cantonali competenti e considerazione di eventuali proposte e richieste<br />

conformemente alle disposizioni previste secondo la relativa base giuridica o nel quadro della ponderazione degli<br />

interessi; in particolare, i servizi cantonali competenti devono verificare se la Commissione federale per la protezione<br />

della natura e del paesaggio (CFNP) o la Commissione federale dei monumenti storici (CFMS) sono tenute a redigere<br />

una perizia (art. 7 LPN). Secondo l’articolo 7 capoverso 2 LPN, una perizia destinata all’autorità cui spetta<br />

la decisione deve essere redatta quando l’oggetto subisce un danno rilevante. Ciò è necessario anche quando, in relazione<br />

<strong>alla</strong> realizzazione dell’impianto interessato, sorgono questioni di principio concernenti la protezione della<br />

natura e del paesaggio.


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 56<br />

Promemoria <strong>relativo</strong> al settore Natura e paesaggio:<br />

<strong>Allegato</strong> al numero 6.1 dell’Accordo programmatico Bosco di protezione (art. 37 LFo)<br />

Poiché l’attuazione del presente Accordo programmatico da <strong>parte</strong> del Cantone corrisponde all’adempimento di un<br />

compito della Confederazione conformemente all’articolo 2 LPN, secondo i numeri 2 e 6.1 dell’Accordo sono applicabili<br />

anche le prescrizioni del capo 1 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio e della sezione 1<br />

dell’ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio.<br />

Basi<br />

Per quanto riguarda i contenuti, si rimanda ai seguenti documenti di base:<br />

> inventari secondo l’articolo 5 LPN:<br />

– Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale (IFP);<br />

– Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS);<br />

> aiuti all’esecuzione:<br />

– Wiederherstellung und Ersatz im Natur- und Landschaftsschutz (istruzioni, in tedesco e in francese), Leitfaden Umwelt Nr.11, UFAFP 2002;<br />

– Natur- und Heimatschutz beim forstlichen Projektwesen, BFL 1987 (istruzioni e raccomandazioni, in tedesco; contenuto ancora applicabile,<br />

ad es. per quanto riguarda il tracciato, la sistemazione e le misure di protezione come le barriere);<br />

– Forst- und Güterstrassen: Asphalt oder Kies? (Studio e raccomandazioni, in tedesco e in francese), Schriftenreihe Umwelt Nr.247, UFAFP<br />

1995;<br />

– Lebensraum Totholz (promemoria, in tedesco e in francese), WSL 2000;<br />

– guide pratiche e promemoria relativi <strong>alla</strong> protezione del gallo cedrone e del francolino di monte (Ambiente-Esecuzione, UFAFP 2001, in tedesco<br />

e in francese);<br />

– Linee guida per la gestione dei corsi d’acqua svizzeri. Per una politica sostenibile delle acque. UFAFP/UFAEG/UFAG/ARE 2003 (in riferimento<br />

<strong>alla</strong> salvaguardia a lungo termine degli spazi acquatici interessati);<br />

> Concezione «Paesaggio svizzero» (CPS, Consiglio federale 1997; una concezione conforme all’art. 13 LPT), in<br />

particolare il capitolo 11;<br />

> altre basi:<br />

– piani regionali o cantonali di sviluppo paesaggistico (Landschaftsentwicklungskonzepte, LEK);<br />

– Rete ecologica nazionale REN (attuazione da <strong>parte</strong> del servizio cantonale competente per la protezione della natura, della protezione del pae-<br />

saggio e della conservazione dei monumenti storici secondo l’art. 26 OPN);<br />

– Liste rosse (art. 14 cpv. 3 lett. d OPN).<br />

Procedura<br />

Nel quadro della procedura cantonale determinante devono essere garantite, il prima possibile o comunque in periodi<br />

appropriati, le seguenti tappe e le seguenti forme di coordinamento:<br />

> valutazione delle ripercussioni e dell’ubicazione vincolata del progetto nelle zone iscritte all’IFP nell’ottica della<br />

conservazione intatta degli oggetti secondo l’articolo 6 capoverso 1 LPN (cfr. il commento all’IFP, n. 6.2.10);<br />

> rappresentazione nonché garanzia giuridica e pianificatoria a lungo termine dei provvedimenti di ripristino o di<br />

sostituzione (art. 6 e art. 18 cpv. 1ter LPN) prescritti d<strong>alla</strong> legge quale <strong>parte</strong> integrante del progetto e corrispondenti<br />

allo stato dei lavori di quest’ultimo;<br />

> richiesta della presa di posizione dei servizi cantonali competenti e considerazione di eventuali proposte e richieste<br />

conformemente alle disposizioni previste secondo la relativa base giuridica o nel quadro della ponderazione degli<br />

interessi; in particolare, i servizi cantonali competenti devono verificare se la Commissione federale per la protezione<br />

della natura e del paesaggio (CFNP) o la Commissione federale dei monumenti storici (CFMS) sono tenute a<br />

redigere una perizia (art. 7 LPN). Secondo l’articolo 7 capoverso 2 LPN, una perizia destinata all’autorità cui spetta<br />

la decisione deve essere redatta quando l’oggetto subisce un danno rilevante. Ciò è necessario anche quando, in<br />

relazione <strong>alla</strong> realizzazione dell’impianto interessato, sorgono questioni di principio concernenti la protezione della<br />

natura e del paesaggio.


1 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 1 57<br />

Promemoria <strong>relativo</strong> al settore Natura e paesaggio:<br />

<strong>Allegato</strong> al numero 6.1 dell’Accordo programmatico Economia forestale (nuovo art. 38a LFo)<br />

Poiché l’attuazione del presente Accordo programmatico da <strong>parte</strong> del Cantone corrisponde all’adempimento di un<br />

compito della Confederazione conformemente all’articolo 2 LPN, secondo i numeri 2 e 6.1 dell’Accordo sono applicabili<br />

anche le prescrizioni del capo 1 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio e della sezione 1<br />

dell’ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio.<br />

Basi<br />

Per quanto riguarda i contenuti, si rimanda ai seguenti documenti di base:<br />

> inventari secondo l’articolo 5 LPN:<br />

– Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale (IFP);<br />

– Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS);<br />

> aiuti all’esecuzione:<br />

– Lebensraum Totholz (promemoria, in tedesco, francese e inglese), WSL 2000;<br />

– guide pratiche e promemoria relativi <strong>alla</strong> protezione del gallo cedrone e del francolino di monte (Ambiente-<br />

Esecuzione, UFAFP 2001, in tedesco e in francese);<br />

– Praxishilfe Holznutzung und Naturschutz (UFAFP/Stazione ornitologica, 2005, in tedesco e in francese);<br />

> Concezione «Paesaggio svizzero» (CPS, Consiglio federale 1997; una concezione conforme all’art. 13 LPT), in particolare<br />

il capitolo 11;<br />

> altre basi:<br />

– piani regionali o cantonali di sviluppo paesaggistico (Landschaftsentwicklungskonzepte, LEK);<br />

– Rete ecologica nazionale REN (attuazione da <strong>parte</strong> del servizio cantonale competente per la protezione della natura,<br />

della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici secondo l’art. 26 OPN);<br />

– elenco degli ambienti naturali degni di protezione (art. 14 cpv. 3 lett. a OPN);<br />

– Liste rosse (art. 14 cpv. 3 lett. d OPN).<br />

Procedura<br />

Nel quadro della procedura cantonale determinante devono essere garantite, il prima possibile o comunque in periodi<br />

appropriati, le seguenti tappe e le seguenti forme di coordinamento:<br />

> valutazione delle ripercussioni e dell’ubicazione vincolata del progetto nelle zone iscritte all’IFP nell’ottica della<br />

conservazione intatta degli oggetti secondo l’articolo 6 capoverso 1 LPN (cfr. il commento all’IFP, n. 6.2.10);<br />

> rappresentazione nonché garanzia giuridica e pianificatoria a lungo termine dei provvedimenti di ripristino o di<br />

sostituzione (art. 6 e art. 18 cpv. 1ter LPN) prescritti d<strong>alla</strong> legge quale <strong>parte</strong> integrante del progetto e corrispondenti<br />

allo stato dei lavori di quest’ultimo;<br />

> richiesta della presa di posizione dei servizi cantonali competenti e considerazione di eventuali proposte e richieste<br />

conformemente alle disposizioni previste secondo la relativa base giuridica o nel quadro della ponderazione degli<br />

interessi; in particolare, i servizi cantonali competenti devono verificare se la Commissione federale per la protezione<br />

della natura e del paesaggio (CFNP) o la Commissione federale dei monumenti storici (CFMS) sono tenute a redigere<br />

una perizia (art. 7 LPN). Secondo l’articolo 7 capoverso 2 LPN, una perizia destinata all’autorità cui spetta<br />

la decisione deve essere redatta quando l’oggetto subisce un danno rilevante. Ciò è necessario anche quando, in relazione<br />

<strong>alla</strong> realizzazione dell’impianto interessato, sorgono questioni di principio concernenti la protezione della<br />

natura e del paesaggio.


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 58<br />

A5 Elementi del controlling dei programmi<br />

Gli elementi del controlling in sintesi<br />

Il controlling dei programmi svolto in comune da Confederazione e Cantone contempla<br />

i seguenti elementi: rapporti annuali, rapporti finali e controlli a campione. Questi elementi<br />

vengono completati mediante scambi di esperienze tra Confederazione e Cantone.<br />

Segue la descrizione degli elementi del controlling e della loro funzione nel quadro<br />

del controlling dei programmi. A tale riguardo è possibile differenziare gli aspetti relativi<br />

<strong>alla</strong> sovranità cantonale e le funzioni di supporto del controllo congiunto dei programmi:<br />

Tab. 7 > Aspetti relativi <strong>alla</strong> sovranità cantonale del controlling congiunto dei programmi<br />

Elementi<br />

Descrizione Funzione<br />

Rapporti annuali I rapporti annuali forniscono informazioni sull’avanzamento del programma<br />

sia dal punto di vista finanziario sia da quello del contenuto<br />

(confronto tra la situazione auspicata e quella reale).<br />

Rapporto intermedio Il secondo rapporto annuale riassume inoltre le conoscenze in vista<br />

dell’accordo programmatico successivo.<br />

Rapporto finale Il rapporto finale illustra il confronto tra la situazione auspicata e<br />

quella reale relativa agli obiettivi concordati sia dal punto di vista<br />

finanziario che da quello del contenuto per tutto il periodo programmatico.<br />

Controlli a campione Le divisioni dell’UFAM verificano l’attuazione del programma mediante<br />

un controllo a campione durante e <strong>alla</strong> fine del periodo programmatico.<br />

Tab. 8 > Aspetti di supporto del controlling programmatico congiunto<br />

Elemento<br />

Descrizione Funzione<br />

Scambi di esperienze Per gli scambi di esperienze non sono necessarie direttive formali. È<br />

possibile organizzarli in combinazione con i controlli a campione.<br />

Tab. 9 > Strumentario per il controlling congiunto dei programmi<br />

Elemento<br />

Descrizione Funzione<br />

Banca dati interattiva Per quanto attiene al contenuto, la banca dati si basa sulle schede<br />

programmatiche e sugli indicatori. Con queste basi possono essere<br />

redatti i diversi rapporti annuali.<br />

Con questi elementi relativi al controlling, i tempi di realizzazione del controlling dei<br />

programmi si presentano come segue:<br />

Rapporti annuali, rapporti finali e<br />

controlli a campione, integrati da<br />

scambi di esperienze<br />

I rapporti annuali permettono di verificare lo stato e le prospettive<br />

di realizzazione dell’obiettivo.<br />

Il secondo rapporto annuale serve quale base per la preparazione<br />

dell’accordo programmatico successivo.<br />

Il rapporto finale permette di valutare il grado (quantitativo e<br />

qualitativo) di raggiungimento dell’obiettivo dell’accordo programmatico.<br />

Da ora in poi la responsabilità del progetto è demandata al<br />

Cantone. La Confederazione limita la sua verifica<br />

all’esecuzione di controlli a campione.<br />

Gli scambi di esperienze servono all’apprendimento reciproco<br />

e forniscono all’UFAM altre informazioni circa la realizzazione<br />

del programma.<br />

La banca dati interattiva permette di rilevare gli obiettivi programmatici<br />

e di aggiornare costantemente l’avanzamento del<br />

programma (a livello materiale e finanziario) di Confederazione<br />

e Cantone.


1 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 1 59<br />

Fig. 1 > Elementi relativi ai tempi di realizzazione del controlling dei programmi<br />

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 1°anno<br />

controlling<br />

annuale<br />

controllo a<br />

campione<br />

1° periodo programmatico 2° periodo programm.<br />

rapporto annuale rapporto annuale<br />

e rapporto<br />

intermedio<br />

controlling annuale<br />

e preparazione<br />

dell’AP successivo<br />

Gli elementi del controlling in dettaglio<br />

Rapporto annuale del Cantone (rendicontazione)<br />

rapporto annuale<br />

controllo a<br />

campione finale<br />

rapporto annuale<br />

e rapporto finale<br />

controlling annuale controlling annuale<br />

e finale<br />

Il rapporto annuale redatto dal Cantone (rendicontazione annuale) fornisce in forma<br />

concisa e standardizzata le informazioni relative all’avanzamento del programma. Il<br />

rapporto rende conto dello stato di attuazione delle misure per ogni obiettivo programmatico<br />

e del corrispondente impiego dei mezzi finanziari. Il rapporto annuale deve<br />

essere inoltrato all’UFAM entro la fine di marzo. L’UFAM procede, entro la fine di<br />

giugno, a una valutazione sommaria dell’avanzamento del programma sulla base del<br />

rapporto annuale. In forma altrettanto standardizzata, l’UFAM, entro la fine di giugno,<br />

prende posizione in merito al rapporto annuale del Cantone verificandone tre aspetti:<br />

> Tempestività: il rapporto annuale è stato inoltrato in tempo utile?<br />

> Completezza: il rapporto annuale fornisce tutte le informazioni concernenti<br />

l’avanzamento del programma stabilite nell’accordo programmatico?<br />

> Avanzamento del programma: è garantito il raggiungimento dell’obiettivo<br />

dell’attuazione del programma entro il periodo contrattuale concordato?<br />

In sintesi, il rapporto annuale si presenta come segue:<br />

Rapporto annuale


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 60<br />

Tab. 10 > Controlling: aspetti del rapporto annuale<br />

Aspetti<br />

Descrizione Responsabile<br />

Contenuto del rapporto annuale Informazioni circa lo stato di attuazione del programma. Cantone<br />

Forma del rapporto annuale Direttive standardizzate UFAM<br />

Termine per la presentazione Annuale, entro la fine di marzo Cantone<br />

Destinatario Coordinamento centrale NPC Cantone<br />

Aspetti sottoposti a verifica Tempestività: il rapporto annuale è stato inoltrato in tempo utile? Coordinamento centrale NPC<br />

(controlling annuale)<br />

Completezza: il rapporto annuale fornisce tutte le informazioni concernenti<br />

l’avanzamento del programma stabilite nell’accordo programmatico?<br />

Coordinamento centrale NPC<br />

Avanzamento del programma: è garantito il raggiungimento dell’obiettivo<br />

dell’attuazione del programma entro i periodi contrattuali concordati (valutazione<br />

sulla base del codice dei colori del semaforo)?<br />

Divisione<br />

Informazione di ritorno al Cantone L’informazione di ritorno va fornita entro la fine di giugno unitamente <strong>alla</strong> decisione<br />

in merito all’ulteriore finanziamento.<br />

Direzione UFAM<br />

Rapporto intermedio del Cantone<br />

Il secondo rapporto annuale fornisce, in un capitolo integrativo, informazioni supplementari<br />

circa le esperienze e le conoscenze acquisite dal Cantone nell’ambito<br />

dell’attuazione del programma. Tale resoconto è utile nell’ottica dei lavori di preparazione<br />

del periodo programmatico successivo e ai fini di un miglioramento costante<br />

della strategia in materia di politica di sovvenzionamento fondata su programmi. Dato<br />

che, come insegna l’esperienza, i rapporti annuali non possono essere richiesti ai Cantoni<br />

prima della fine di marzo e che l’UFAM, da <strong>parte</strong> sua, ha bisogno di un certo lasso<br />

di tempo, i lavori preliminari in vista del periodo programmatico successivo vengono<br />

avviati già in base al secondo rapporto annuale.<br />

Il rapporto intermedio si presenta sinteticamente come segue:<br />

Tab. 11 > Controlling: aspetti del rapporto intermedio<br />

Aspetti<br />

Descrizione Responsabile<br />

Rapporto intermedio<br />

Contenuto del rapporto intermedio Conoscenze specifiche e metodiche in vista del periodo programmatico successivo. Cantone<br />

Forma del rapporto intermedio Integrazione del secondo rapporto annuale; direttive standardizzate. UFAM<br />

Termine per la presentazione Insieme al secondo rapporto annuale Cantone<br />

Destinatario Coordinamento centrale NPC Cantone<br />

Aspetti sottoposti a verifica Conoscenze: quali sono le conoscenze da trarre sia per quanto riguarda la materia<br />

specifica sia in relazione al sistema della politica di sovvenzionamento fondata su<br />

programmi in vista del periodo programmatico successivo?<br />

Coordinamento centrale NPC, divisione<br />

Informazione di ritorno al Cantone L’informazione di ritorno va fornita contemporaneamente all’informazione di ritorno<br />

relativa al secondo rapporto annuale.<br />

Coordinamento centrale NPC, divisione<br />

Utilizzazione ulteriore Le conoscenze ricavate dal rapporto intermedio sono utilizzate per la preparazione<br />

dell’accordo programmatico successivo.<br />

Direzione UFAM


1 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 1 61<br />

Rapporto finale del Cantone<br />

Il rapporto finale redatto dal Cantone fornisce informazioni sull’intero periodo programmatico.<br />

Esso rende conto, nell’ambito di un capitolo integrativo al quarto rapporto<br />

annuale, del raggiungimento dell’obiettivo per ogni obiettivo programmatico e del corrispondente<br />

impiego dei mezzi finanziari. Inoltre commenta in forma concisa esperienze<br />

e conoscenze acquisite durante l’intero periodo programmatico. Il rapporto finale<br />

viene trasmesso insieme al quarto rapporto annuale. Le prestazioni fornite dal Cantone,<br />

sia dal punto di vista quantitativo sia da quello qualitativo, e i sussidi federali versati<br />

sono verificati sulla base del rapporto finale; nello stesso contesto vengono eventualmente<br />

concordate modifiche da <strong>parte</strong> del Cantone o la restituzione di sussidi da <strong>parte</strong><br />

della Confederazione. La verifica concerne gli aspetti seguenti:<br />

> tempestività: il rapporto è stato inoltrato in tempo utile?<br />

> completezza: il rapporto finale fornisce tutte le informazioni relative<br />

all’adempimento del programma stabilite nell’accordo programmatico?<br />

> adempimento del programma: gli obiettivi contrattuali sono stati raggiunti sia dal<br />

punto di vista quantitativo sia da quello qualitativo?<br />

In sintesi il rapporto finale si presenta come segue:<br />

Tab. 12 > Controlling: aspetti del rapporto finale<br />

Aspetti<br />

Descrizione Responsabile<br />

Contenuto del rapporto finale Raggiungimento dell’obiettivo per ogni obiettivo contrattuale, impiego dei mezzi<br />

finanziari, esperienze e conoscenze relative all’intero periodo programmatico.<br />

Cantone<br />

Forma del rapporto finale Complementare al quarto rapporto annuale; direttive standardizzate. UFAM<br />

Termine per la presentazione Dopo la conclusione del periodo programmatico, entro la fine di marzo. Cantone<br />

Destinatario Coordinamento centrale NPC Cantone<br />

Aspetti sottoposti a verifica<br />

Tempestività: il rapporto è stato inoltrato in tempo utile? Coordinamento centrale NPC<br />

Completezza: il rapporto finale fornisce tutte le informazioni relative<br />

all’adempimento del programma stabilite nell’accordo programmatico?<br />

Coordinamento centrale NPC<br />

Adempimento del programma: gli obiettivi contrattuali sono stati raggiunti sia dal<br />

punto di vista quantitativo sia da quello qualitativo?<br />

Divisione<br />

Informazione di ritorno al Cantone Entro la metà di luglio Direttore dell’UFAM<br />

Controlli a campione<br />

La Confederazione decide, sulla base dei rapporti annuali, del rapporto intermedio e<br />

del rapporto finale, in merito all’effettuazione di controlli a campione. Tali controlli<br />

vengono condotti a livello di progetto e perseguono vari obiettivi:<br />

> verifica della rendicontazione: il controllo a campione deve verificare la correttezza<br />

delle informazioni sul programma comunicate dal Cantone nei rapporti annuali;<br />

Rapporto finale<br />

Controlli a campione


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 62<br />

> verifica dell’attuazione delle misure: il controllo a campione deve verificare se<br />

nell’attuazione dell’accordo programmatico il Cantone ha ottemperato alle direttive<br />

e agli accordi; 45<br />

> visionare l’esecuzione del programma: il controllo a campione deve permettere di<br />

esaminare l’amministrazione del programma a livello cantonale, incluso il controlling<br />

cantonale.<br />

I controlli a campione devono pertanto concentrarsi sull’impiego dei sussidi. In tale<br />

ambito il livello dell’esecuzione, che rientra nella sovranità cantonale, è prioritario<br />

rispetto allo scambio generale di esperienze. Occorre comunque precisare che questi<br />

controlli sono da considerare <strong>alla</strong> stregua di «sondaggi». Un ampio accordo programmatico<br />

pluriennale non può e non deve essere controllato nella sua totalità 46 . In tale<br />

contesto riveste quindi un’importanza particolare la scelta degli oggetti rilevanti suscettibili<br />

di un controllo a campione.<br />

Il controllo a campione si riassume come segue:<br />

Tab. 13 > Controlling: aspetti del controllo a campione<br />

Aspetti<br />

Descrizione Responsabile<br />

Contenuto del controllo a campione Verifica delle misure, dei documenti e dell’amministrazione programmatica specifici<br />

di un progetto.<br />

Forma del controllo a campione Rilevamento sul terreno come pure verifica dei documenti e dell’amministrazione<br />

programmatica presso l’Amministrazione cantonale mediante un protocollo di<br />

controllo a campione standardizzato.<br />

Termini Nel secondo o terzo anno del periodo programmatico e dopo la conclusione di<br />

un periodo programmatico prima dell’informazione di ritorno al Cantone. 47<br />

Organizzazione Il controllo a campione è organizzato dal Cantone in base alle direttive impartite<br />

d<strong>alla</strong> divisione dell’UFAM.<br />

Aspetti sottoposti a verifica<br />

Verifica della rendicontazione: le informazioni relative al programma comunicate<br />

dal Cantone nei rapporti annuali corrispondono ai fatti?<br />

Verifica dell’attuazione delle misure: l’attuazione del programma da <strong>parte</strong> del<br />

Cantone rispetta le direttive e gli accordi?<br />

Informazione di ritorno al Cantone In forma standardizzata entro tre mesi a partire dal controllo a campione. Nel<br />

caso di contestazioni con ripercussioni per quanto riguarda modifiche o riduzioni<br />

dei pagamenti viene coinvolto il Coordinamento centrale NPC.<br />

45 Basi legali, aiuti all’esecuzione, norme contrattuali.<br />

46 Il CDF esige, in base all’articolo 25 LSu, controlli a campione periodici nei Cantoni.<br />

47 Lo scadenzario suddivide i controlli a campione tra il primo, il secondo e anche il terzo anno. In tal caso si devono tenere in considerazione<br />

le esigenze della Confederazione e dei Cantoni. Oltre a ciò, si dovranno mettere in conto le imponderabilità della natura.<br />

Divisione<br />

direttive UFAM<br />

Zko-NPC<br />

UFAM<br />

Cantone<br />

Divisione<br />

Divisione<br />

Divisione


1 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 1 63<br />

Scambi di esperienze<br />

Gli scambi di esperienze servono all’apprendimento reciproco e procurano all’UFAM<br />

ulteriori informazioni circa la realizzazione del programma, in particolare in vista<br />

dell’evoluzione della politica di sovvenzionamento fondata su programmi nel settore<br />

ambientale. Gli scambi di esperienze non necessitano di direttive formali e possono<br />

essere organizzati in concomitanza con i controlli a campione. La loro attuazione pratica<br />

spetta alle divisioni. 48<br />

Tab. 14 > Controlling: aspetti relativi allo scambio di esperienze<br />

Aspetti<br />

Descrizione Responsabile<br />

Contenuto degli scambi di esperienze Specifiche del programma, a seconda del fabbisogno e dell’interesse Divisione, Cantone<br />

Forma e termini Nessuna direttiva Divisione, Cantone<br />

Svolgimento Ad esempio in combinazione con controlli a campione Divisione, Cantone<br />

48 Inoltre, ai Cantoni vengono offerte in singoli settori specializzati – in particolare nel settore della LPN – consulenze tecniche da <strong>parte</strong> di<br />

servizi di consulenza incaricati dall’UFAM. Le esperienze e le conoscenze di questi servizi di consulenza saranno a loro volta integrate<br />

nello sviluppo della politica di prodotto e di sovvenzionamento.<br />

Scambi di esperienze


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 64<br />

2 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda<br />

programmatica concernente la legge<br />

federale sulla protezione della natura e del<br />

paesaggio<br />

2.1 Osservazioni preliminari<br />

Questa <strong>parte</strong> del manuale fa riferimento <strong>alla</strong> legge federale sulla protezione della natura<br />

e del paesaggio LPN (RS 451) e comprende le schede programmatiche e gli elementi<br />

costitutivi dei sussidi dell’UFAM elencati qui di seguito:<br />

> specie, biotopi e compensazione ecologica (art. 18 LPN e segg.);<br />

> zone palustri (art. 23b LPN e segg.);<br />

> paesaggi (art. 13 LPN).<br />

Inoltre, illustra il seguente elemento costitutivo dei sussidi garantito da contratto di<br />

diritto amministrativo:<br />

> basi, formazione/perfezionamento professionale e relazioni pubbliche (art. 14a<br />

LPN).<br />

Scheda programmatica, scheda di calcolo<br />

Le schede programmatiche dell’UFAM (cfr. allegato <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 1, A2) sono<br />

state armonizzate con le schede di calcolo LPN (allegato <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 2, A3).<br />

Le schede programmatiche dell’UFAM relative al settore LPN e le schede di calcolo<br />

LPN costituiscono la base degli accordi programmatici da stipulare con i Cantoni e<br />

contengono tutte le informazioni necessarie a tal fine. Una tabella di concordanza, che<br />

illustra i nessi tra le schede programmatiche e le schede di calcolo LPN è riportata<br />

nell’allegato <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 2, A1.<br />

Il presente documento fornisce spiegazioni riguardo alle schede programmatiche relative<br />

<strong>alla</strong> LPN («Provvedimenti relativi <strong>alla</strong> protezione del paeasaggio», «Specie, biotopi<br />

e compensazione ecologica», «Protezione delle zone palustri») e <strong>alla</strong> scheda riassuntiva<br />

«Basi, formazione/perfezionamento professionale, relazioni pubbliche») e<br />

rende trasparente il contenuto degli accordi programmatici nell’ambito della LPN.<br />

Queste spiegazioni tracciano inoltre le grandi linee dell’implementazione concreta di<br />

una strategia in materia di sussidi basata sulle prestazioni e la qualità. I diversi indicatori<br />

(prestazione, qualità, prezzo) sono definiti e valutati con maggiore precisione nel<br />

capitolo 2.3.1.5. Tali indicatori consentono peraltro di effettuare una valutazione quali-<br />

Sussidi previsti d<strong>alla</strong> LPN<br />

Schede programmatiche e schede<br />

di calcolo


2 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio 65<br />

tativa e quantitativa al termine del periodo programmatico. Un sistema di bonus/malus<br />

dovrà permettere di mantenere standard di qualità molto elevati.<br />

Il capitolo 2.3 corrisponde al «manuale specifico LPN» spedito ai servizi cantonali<br />

della protezione della natura e del paesaggio il 23 gennaio 2007.<br />

Condizioni quadro legali e concettuali<br />

La legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN, RS 451) e le relative<br />

ordinanze costituiscono le condizioni quadro legali. Per attuare una politica di sussidi<br />

basata sulla qualità nel settore della protezione della natura e del paesaggio, gli<br />

obiettivi strategici sono stati concretizzati nella Concezione «Paesaggio Svizzero<br />

(CPS)» e nelle linee direttive Paesaggio 2020 (L2020). Nell’ambito della protezione<br />

delle specie e dei biotopi vigono inoltre condizioni quadro complementari sotto forma,<br />

per esempio, di Liste rosse svizzere o di diversi aiuti all’esecuzione tematici.<br />

Per quanto riguarda gli accordi programmatici LPN, circa il 90 per cento dei sussidi è<br />

costituito da indennità. Ciò significa che l’ottenimento delle indennità è sancito da un<br />

diritto legale. Il resto è costituito da aiuti finanziari. Tre quarti delle indennità saranno<br />

investiti a favore dei biotopi d’importanza nazionale e delle specie prioritarie. Circa un<br />

quarto della somma è invece destinato ai biotopi senza importanza nazionale. In questo<br />

modo si intende dare un contributo sostanziale all’interconnessione.<br />

La gestione di eventuali interfacce e possibili sinergie con i settori «biodiversità nel<br />

bosco», «rivitalizzazioni / protezione contro le piene / bosco golenale», «agricoltura<br />

(OPD/OQE)» e «riserve d’uccelli acquatici e migratori» è illustrata al capitolo 2.3.1.2.<br />

2.2 Obiettivi programmatici e attività<br />

2.2.1 Obiettivi programmatici LPN<br />

2.2.1.1 Obiettivi generali LPN per la Svizzera<br />

Gli obiettivi programmatici LPN per la Svizzera si basano sulle schede programmatiche<br />

(in <strong>parte</strong> aggiornate) dell’UFAM del gennaio 2007.<br />

La scheda programmatica 1 «Misure di protezione del paesaggio» (art. 13 LPN) prevede<br />

un obiettivo:<br />

Obiettivo programmatico 1: IFP e paesaggio in generale<br />

> Il numero dei piani di sviluppo paesaggistico e delle misure di attuazione concrete è<br />

raddoppiato.<br />

Legge federale sulla protezione<br />

della natura e del paesaggio e<br />

relative ordinanze<br />

Misure di protezione del<br />

paesaggio


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 66<br />

> Tutti i progetti di agglomerato prevedono provvedimenti atti a valorizzare la natura e<br />

il paesaggio nelle aree insediative e nelle zone ricreative di prossimità.<br />

> Il numero dei progetti di manutenzione e di valorizzazione dei paesaggi particolarmente<br />

degni di protezione (pascoli alberati, selve di castagni o noci, canali<br />

d’irrigazione e altri paesaggi legati all’irrigazione [meunières, bisses], paesaggi terrazzati,<br />

ecc.) è raddoppiato.<br />

> Il numero di misure di protezione del paesaggio legate al traffico stradale rimane<br />

costante.<br />

Gli obiettivi programmatici sono suddivisi in misure e campi di attività (cfr. schede di<br />

calcolo LPN).<br />

La scheda programmatica 2 «Specie, biotopi e compensazione ecologica» (art. 18<br />

segg. LPN, allegato <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 1, A2) comprende 4 obiettivi:<br />

Obiettivo programmatico 1: Superficie biotopi<br />

> Il numero, la superficie e la qualità degli ambienti vitali (biotopi) ecologicamente<br />

importanti sono quanto meno conservati. L’aspetto vincolante della protezione (decisioni<br />

sulla protezione, contratti) è regolamentato.<br />

Obiettivo programmatico 2: Interconnessione<br />

> La distribuzione dei biotopi nello spazio (a livello nazionale, regionale e locale) è<br />

sufficiente per la necessaria interconnessione biologica (collegamento). Ogni Cantone<br />

dispone di un piano di collegamento che tenga conto il più possibile della REN.<br />

Obiettivo programmatico 3: Specie<br />

> Elaborazione e attuazione di piani d’azione per la conservazione e la promozione<br />

delle specie prioritarie a livello nazionale.<br />

Obiettivo programmatico 4: Aspetti particolari<br />

> Specificità cantonali, definite singolarmente, ad esempio il 70 per cento delle superfici<br />

di prati e pascoli secchi (PPS) è tutelato contrattualmente.<br />

Gli obiettivi programmatici sono suddivisi in provvedimenti e campi d’attività (cfr.<br />

schede di calcolo LPN).<br />

La scheda programmatica 3 «Protezione delle zone palustri» (art. 23b segg. LPN; allegato<br />

<strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 1, A2) prevede tre obiettivi:<br />

Specie, biotopi e compensazione<br />

ecologica<br />

Protezione delle zone palustri


2 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio 67<br />

Obiettivo programmatico 1: Superficie dei biotopi<br />

> La superficie, il numero e la qualità delle zone palustri d’importanza nazionale rimangono<br />

perlomeno conservati. L’aspetto vincolante della protezione (decisioni di<br />

protezione, accordi) è regolato.<br />

Obiettivo programmatico 2: Interconnessione<br />

> La biodiversità tradizionale e adeguata alle caratteristiche locali delle zone palustri<br />

rimane garantita.<br />

Obiettivo programmatico 3: Aspetti particolari<br />

> Il 90 per cento delle zone palustri è integrato in piani direttori, pianificazioni locali<br />

ecc.<br />

Gli obiettivi programmatici sono suddivisi per misure e campi d’attività (cfr. schede di<br />

calcolo LPN).<br />

La scheda sinottica «Basi, formazione/perfezionamento professionale, relazioni pubbliche»<br />

(art. 14a LPN, allegato <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 2, A5) prevede due obiettivi contrattuali<br />

Obiettivo contrattuale 1: Basi generali/relazioni pubbliche<br />

> L’opinione pubblica è informata sull’importanza e sullo stato della natura e del paesaggio.<br />

A tale scopo occorre preparare documenti di base e informare l’opinione<br />

pubblica.<br />

Obiettivo contrattuale 2: Formazione e perfezionamento professionale<br />

> L’applicazione della LPN deve essere effettuata su basi solide e da un personale ben<br />

istruito. Occorre perciò formare gli specialisti nell’ambito di corsi di formazione e di<br />

perfezionamento professionale.<br />

Gli obiettivi programmatici sono suddivisi per misure e campi d’attività (cfr. schede di<br />

calcolo LPN).<br />

Basi, formazione e<br />

perfezionamento professionale,<br />

relazioni pubbliche


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 68<br />

2.2.1.2 Paesaggi (obiettivi di prestazione relativi all’art. 13 LPN)<br />

Nell’ambito del paesaggio (art. 13 LPN) devono essere raggiunti quattro obiettivi di<br />

prestazione sul piano svizzero (è possibile che vi siano differenze tra i Cantoni) per<br />

l’obiettivo programmatico «IFP e paesaggio in generale» (questi obiettivi non escludono<br />

– nella misura in cui siano stati definiti insieme – i sussidi di altri provvedimenti per<br />

la tutela e la valorizzazione del paesaggio):<br />

> il numero di piani di sviluppo paesaggistico e provvedimenti concreti per metterli in<br />

opera è raddoppiato;<br />

> tutti i programmi e i progetti-modello di agglomerato contengono provvedimenti<br />

volti a valorizzare la natura e il paesaggio nelle aree insediative e nelle zone ricreative;<br />

> il numero dei progetti di manutenzione e di valorizzazione dei paesaggi di particolare<br />

valore (pascoli alberati, pascoli con castagni o noci sparsi, canali d’irrigazione e<br />

altri paesaggi legati all’irrigazione [meunières, bisses], paesaggi terrazzati, ecc.) è<br />

raddoppiato;<br />

> il numero di misure di protezione del paesaggio condizionate dal traffico stradale,<br />

sussidiate conformemente all’articolo 28 della LUMin (RS 725.116.2), non diminuisce.<br />

2.2.1.3 Specie, biotopi e compensazione ecologica (obiettivi di prestazione relativi all’art. 18 segg. LPN)<br />

A) Obiettivo programmatico 1: Superficie dei biotopi<br />

Aa) Torbiere alte<br />

Gli oggetti di questo inventario sono stabiliti negli allegati dell’ordinanza concernente<br />

la protezione delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale<br />

(ordinanza sulle torbiere alte, RS 451.32). La salvaguardia integrale della loro superficie<br />

e della loro qualità, la conservazione della flora e della fauna tipiche di questi biotopi<br />

e delle loro particolarità geomorfologiche rientrano negli obiettivi principali. Deve<br />

essere incoraggiata anche la rigenerazione di parti di torbiere danneggiate o in cattivo<br />

stato.<br />

La realizzazione da <strong>parte</strong> del Cantone comprende le tappe fino <strong>alla</strong> garanzia legale<br />

tramite decisioni di protezione o regolamenti adeguati e vincolanti nei confronti dei<br />

proprietari fondiari. L’esecuzione concerne la cura e la manutenzione degli oggetti al<br />

fine di conservare le loro qualità. Ciò si realizza, da un lato, tramite la protezione degli<br />

interventi che possono arrecare danno (p. es. la recinzione), d’altro canto tramite cure<br />

mirate (p. es. il taglio di arbusti). Le torbiere intatte o rigenerate si autoregolano e necessitano<br />

di un minimo di cure. Il manuale sulle paludi e diverse pubblicazioni specifiche<br />

(p. es. relative <strong>alla</strong> rigenerazione) costituiscono un aiuto all’esecuzione dettagliato<br />

per ogni intervento. La Confederazione e i Cantoni possono ricorrere al sostegno di<br />

consulenti decentralizzati in caso di domande specifiche. Il coordinamento specialistico<br />

è attualmente affidato al «Relais Paludi Svizzere» (Philippe Grosvernier).<br />

Obiettivo programmatico «IFP e<br />

paesaggio in generale»<br />

Torbiere alte<br />

Applicazione dell’ordinanza sulle<br />

torbiere alte


2 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio 69<br />

L’ordinanza è entrata in vigore nel 1991. Conformemente all’articolo 6 dell’ordinanza,<br />

tutti gli oggetti sul territorio nazionale dovrebbero essere protetti già d<strong>alla</strong> fine del 1997<br />

(eccetto quelli rivisti nel 2003). Ciò rappresenta una superficie complessiva di 1524 ha.<br />

I Cantoni sono tenuti ad allestire le zone cuscinetto come <strong>parte</strong> integrante della protezione.<br />

Alcuni Cantoni hanno ultimato l’opera di protezione, altri non ancora. La protezione<br />

completa entro il periodo NPC 2008–11 è un obiettivo prioritario per tutti i Cantoni.<br />

Rientra in quest’ambito anche la valorizzazione ecologica delle zone cuscinetto, ancora<br />

insufficienti in certi casi.<br />

L’elenco seguente riporta i problemi principali:<br />

> prosciugamento di torbiere alte già danneggiate a causa della presenza di fosse di<br />

drenaggio o di un insufficiente ripristino della geomorfologia;<br />

> invasione di arbusti dovuta all’assenza di cure o a cure insufficienti, in origine a<br />

causa del prosciugamento;<br />

> apporto di fertilizzanti dalle vicinanze e/o danni da calpestio dovuti a<br />

un’utilizzazione inadeguata o <strong>alla</strong> mancanza di recinzione;<br />

> erosione a causa di danni non riparati nella torba o di un’utilizzazione inadeguata;<br />

> tolleranza di certi modi di utilizzazione (pascolo, sport, ma anche estrazione) che<br />

causano danni diretti <strong>alla</strong> torbiera e/o ne impediscono la giusta rigenerazione.<br />

La priorità generale va chiaramente <strong>alla</strong> rigenerazione delle torbiere danneggiate. L’uso<br />

delle torbiere alte dovrebbe essere abbandonato e i provvedimenti dovrebbero essere<br />

volti verso lo stato ideale, vale a dire che non necessiti di cure o ne richieda poche. La<br />

gestione dei flussi turistici deve essere coordinata con quella delle torbiere. Si consiglia<br />

di allestire piani di collegamento e di utilizzazione.<br />

Laddove ciò è possibile, abbiamo elencato proposte fondate di interventi su oggetti<br />

singoli presso i Cantoni.<br />

Ab) Paludi<br />

Gli oggetti di questo inventario sono stabiliti negli allegati dell’ordinanza sulla protezione<br />

delle paludi d’importanza nazionale (ordinanza sulle paludi, RS 451.33). Il primo<br />

obiettivo della protezione consiste nella salvaguardia integrale della superficie e della<br />

qualità, come pure nel favorire la fauna e la flora tipiche di questo biotopo. Anche la<br />

rigenerazione di parti paludose danneggiate, dove ciò è possibile, deve essere incentivata.<br />

L’applicazione a livello cantonale comprende diversi passaggi, che vanno fino <strong>alla</strong><br />

protezione legale tramite disposizioni di protezione o regolamenti adeguati e vincolanti<br />

per i proprietari fondiari. L’esecuzione prevede la cura e la manutenzione degli oggetti,<br />

al fine di conservarne la qualità. Ciò avviene perlopiù tramite un’utilizzazione appropriata<br />

o contratti di gestione. A quote più elevate ciò avviene anche mediante provvedimenti<br />

concernenti la gestione degli alpeggi. Un aiuto all’esecuzione completo è rap-<br />

Problemi concernenti la<br />

protezione delle torbiere alte<br />

Paludi<br />

Applicazione dell’ordinanza sulle<br />

paludi


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 70<br />

presentato dal manuale sulle paludi e da altri strumenti ausiliari specifici. L’esecuzione<br />

consiste anche nell’evitare i danni. La Confederazione e i Cantoni possono integrare la<br />

<strong>parte</strong>cipazione dei consulenti decentralizzati per il sostegno in caso di domande specifiche.<br />

Il coordinamento specialistico è attualmente affidato al «Relais Paludi Svizzere»<br />

(Philippe Grosvernier).<br />

L’inventario è entrato in vigore nel 1996, e l’ultima serie è stata promulgata nel 1998.<br />

Secondo l’articolo 6 dell’ordinanza, la protezione dei 1163 oggetti, pari a una superficie<br />

complessiva di 19’189 ha, avrebbe dovuto essere stata attuata al più tardi <strong>alla</strong> fine<br />

del 2004. Come <strong>parte</strong> dell’applicazione, i Cantoni hanno anche il compito di stabilire<br />

zone cuscinetto ecologiche sufficienti.<br />

Alcuni Cantoni hanno terminato l’applicazione, altri non ancora. L’accordo prevede<br />

perciò fondamentalmente un obiettivo del 95 per cento entro il 2009 per l’applicazione<br />

nei Cantoni con molti oggetti e del 100 per cento per gli altri. L’allestimento di zone<br />

cuscinetto sufficienti non è ancora stato eseguito in alcuni Cantoni o non lo è stato abbastanza.<br />

I problemi principali sono i seguenti:<br />

> apporto di nutrienti dalle zone limitrofe, talvolta anche nella palude stessa;<br />

> imboschimento dovuto <strong>alla</strong> mancanza di gestione o a cure insufficienti;<br />

> prosciugamenti (dovuti a diverse ragioni);<br />

> utilizzazione subottimale a causa di pascolo non idoneo o di regime delle falciature<br />

inadeguato;<br />

> danni dovuti al tempo libero (soprattutto sulle rive lacustri) o alle vie di comunicazione<br />

(strade agricole che attraversano o costeggiano paludi).<br />

La priorità generale va accordata al freno all’apporto di nutrienti, <strong>alla</strong> salvaguardia del<br />

regime idrico e <strong>alla</strong> lotta contro l’imboschimento. L’UFAM e i Cantoni cercheranno<br />

soluzioni per ottimalizzare l’utilizzo (anche tramite studi di approfondimento). La canalizzazione<br />

dei visitatori deve essere coordinata con la gestione. Si consiglia di allestire<br />

piani di collegamento e di utilizzazione.<br />

Laddove ciò è disponibile, abbiamo elencato proposte di provvedimenti per oggetti<br />

singoli fondate su perizie presso i Cantoni.<br />

Ac) Zone golenali<br />

Gli oggetti di questo inventario sono stabiliti negli allegati dell’ordinanza concernente<br />

la protezione delle zone golenali d’importanza nazionale (ordinanza sulle zone golenali,<br />

RS 451.31). L’obiettivo prioritario consiste nella salvaguardia integrale della superficie<br />

e della qualità, nella promozione della fauna e della flora tipiche di questo biotopo,<br />

nella conservazione delle particolarità geomorfologiche come pure nella tutela e nel<br />

ripristino della dinamica delle acque.<br />

Problemi concernenti la<br />

protezione delle paludi<br />

Zone golenali


2 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio 71<br />

L’applicazione a livello cantonale comprende i diversi passaggi che conducono <strong>alla</strong><br />

protezione legale tramite disposizioni di protezione o regolamenti adeguati e vincolanti<br />

per i proprietari fondiari. L’esecuzione prevede la cura e la manutenzione degli oggetti,<br />

la loro valorizzazione e rivitalizzazione e, laddove ciò è possibile, l’utilizzazione sostenibile.<br />

L’applicazione e l’esecuzione si basano sugli aiuti all’esecuzione, disponibili<br />

sotto forma di aiuto generale all’esecuzione: un piano di utilizzazione per i boschi golenali<br />

e il dossier sulle zone golenali, che comprende attualmente 12 schede contenenti<br />

anche esempi di buona gestione. La Confederazione e i Cantoni possono contare sul<br />

sostegno del servizio di consulenza in materia di zone golenali (Auenberatungsstelle).<br />

L’ordinanza sulle zone golenali è entrata in vigore nel 1992, l’iscrizione delle zone<br />

golenali alpine nel 2001 e il secondo complemento all’inventario nel 2003. Diversi<br />

oggetti non ancora valutati in modo definitivo saranno iscritti nell’inventario nel corso<br />

del periodo programmatico 2008–2011. Alla fine di giugno del 2006, il 58 per cento<br />

dei 282 oggetti era protetto in modo vincolante per i proprietari fondiari. L’obiettivo<br />

entro il 2011 è di raggiungere una protezione vincolante per i proprietari fondiari in<br />

almeno il 75 per cento degli oggetti sull’insieme dell’inventario.<br />

Le apposite schede cantonali suggeriscono delle opzioni prioritarie per i Cantoni con<br />

zone golenali. Il testo indica solo gli oggetti di prima priorità. Questi ultimi sono stati<br />

stabiliti mediante perizia sulla base delle conoscenze relative allo stato dell’applicazione<br />

(protezione giuridica), dell’esecuzione (piani di cura e sviluppo forestale, progetti<br />

di rivitalizzazione) relativi ai criteri di importanza, singolarità e grado di minaccia<br />

dell’oggetto. Siccome le nostre conoscenze in materia piani di cura e sviluppo forestale<br />

si riferiscono allo stato del 2002, alcuni compiti riguardanti l’esecuzione sono già stati<br />

effettuati.<br />

B) Obiettivo programmatico 2: Interconnessione<br />

Le zone protette non sono sufficienti per garantire la salvaguardia della biodiversità. I<br />

biotopi degni di protezione secondo l’allegato 1 LPN devono essere conservati anche<br />

allo scopo di garantire una messa in rete capillare degli habitat pregiati. Gli elementi di<br />

collegamento garantiscono le necessarie interconnessioni.<br />

I Cantoni si adoperano a salvaguardare i biotopi degni di protezione e a stabilire i collegamenti<br />

tenendo conto il più possibile della REN.<br />

L’obiettivo di collegare mediante piani di interconnessione i biotopi esistenti e quelli<br />

estensivi da allestire va perseguito in particolare sull’Altipiano.<br />

Applicazione dell’ordinanza sulle<br />

zone golenali<br />

Interconnessione


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 72<br />

C) Obiettivo programmatico 3: Specie<br />

Ca) Inventario degli anfibi ISAN<br />

Gli oggetti di questo inventario sono stabiliti negli allegati dell’ordinanza sui siti di<br />

riproduzione degli anfibi (RS 451.34). L’allegato 1 contiene gli oggetti fissi, comprendenti<br />

normalmente una zona A (specchi d’acqua idonei <strong>alla</strong> riproduzione e zona riparia)<br />

e una zona B (parti importanti del biotopo). L’allegato 2 contempla gli oggetti mobili<br />

(perlopiù cave di sabbia e ghiaia in esercizio o altri luoghi d’estrazione di<br />

materiali) e l’allegato 4 gli oggetti non ancora valutati in modo definitivo.<br />

L’applicazione di questo inventario comprende i passaggi fino <strong>alla</strong> protezione legale<br />

sotto forma di disposizioni di protezione (preferibilmente nella zona A), contratti (soprattutto<br />

per la zona B) o accordi (oggetti mobili). L’esecuzione consiste dunque nella<br />

cura e nella manutenzione degli oggetti al fine di conservarne la qualità. È disponibile<br />

un aiuto all’esecuzione in tedesco o in francese (UFAFP, «Ambiente-Esecuzione»,<br />

VU-8810-D o F). Il servizio di consulenza ISAN può essere chiamato a intervenire in<br />

caso di problemi specifici [A. Borgula per i Cantoni LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG,<br />

SH, AR, SG, GR, TG, TI, AI, J. Ryser per i Cantoni ZH, AG, BE, SO, BS, BL e Ph.<br />

Fallot per i Cantoni FR, GE, JU, NE, VS, VD, BE (Giura)].<br />

Fondamentalmente, l’accordo NPC fissa come obiettivo l’applicazione di quasi tutti gli<br />

oggetti entro il 2011. L’inventario è entrato in vigore nel 2001, una revisione è avvenuta<br />

nel 2003. Questa esigenza si giustifica per il fatto che le scadenze per l’applicazione<br />

menzionate nell’ordinanza sono al massimo di 7 anni.<br />

Alcuni Cantoni possiedono ancora oggetti dell’allegato 4 (oggetti non ancora valutati<br />

in modo definitivo). Questi devono essere valutati in modo definitivo in tempi utili.<br />

Le apposite schede cantonali suggeriscono delle opzioni prioritarie per molti Cantoni.<br />

Il testo indica solo gli oggetti di prima priorità. Questi ultimi sono stati stabiliti mediante<br />

perizia sulla base dell’urgenza di applicare dei provvedimenti. Tali indicazioni dovranno<br />

aiutare i Cantoni a organizzare il loro lavoro. Comprendono, tra l’altro, una<br />

serie di oggetti per i quali la protezione legale, la valorizzazione, le cure o<br />

l’eliminazione dei conflitti entro 4 anni, ossia entro il 2011, sembrano prioritari. Poiché<br />

lo stato attuale degli oggetti non è noto in tutti i casi, oppure non è stato chiesto, alcuni<br />

interrogativi sono forse già stati risolti nel frattempo. Alcuni Cantoni dispongono di<br />

conoscenze sufficienti e strumenti adeguati (strategie, piani). Per loro detta proposta è<br />

pertanto superflua.<br />

Entro la fine del 2009 ci si attende, da <strong>parte</strong> dei Cantoni, un resoconto sullo stato<br />

dell’applicazione e dell’esecuzione, in base al questionario usato nel 2006.<br />

Cb) Specie prioritarie<br />

Le specie prioritarie a livello nazionale sono state definite a partire da diversi gruppi di<br />

specie, classificati da 1 a 4, sulla base dei parametri «minaccia e rarità» (Liste rosse –<br />

Anfibi<br />

Applicazione dell’ordinanza sui<br />

siti di riproduzione degli anfibi<br />

Specie prioritarie


2 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio 73<br />

classificazione), «responsabilità» (<strong>parte</strong> della popolazione complessiva vivente in Svizzera)<br />

e «conoscenza e fattibilità». Diversi specialisti controllano queste liste, che riflettono<br />

così un’opinione fondata. Sono state considerate solo quelle specie per le quali le<br />

conoscenze sono sufficienti e che esercitano una certa attrattiva. La lista completa delle<br />

specie prioritarie può essere consultata su Internet (www.cscf.ch).<br />

Per facilitare il lavoro dei Cantoni sono state designate tra 5 e 10 specie per gruppo e<br />

per Cantone. Si tratta di specie per le quali, secondo gli specialisti, è urgente applicare<br />

provvedimenti di tutela. È indicata l’ultima osservazione di ogni specie nel Cantone<br />

corrispondente (anno oppure A = dal 2000; B = 1980–1999; C = 1950–1979; D = prima<br />

del 1950). Le liste sono disponibili sul CD consegnato ai servizi cantonali di protezione<br />

della natura e del paesaggio. Laddove sono implicate molte specie sono disponibili,<br />

oltre alle liste per l’intera Svizzera, anche liste cantonali. In qualche caso sono<br />

state integrate anche indicazioni sui biotopi (cfr. anche il capitolo 2.2.1.3, Cc «Rete<br />

Smeraldo»).<br />

Oltre a licheni, funghi, muschi, piante e uccelli sono stati considerati diversi gruppi di<br />

specie faunistiche.<br />

Indicazioni speciali:<br />

> il CD è stato consegnato esclusivamente ai servizi cantonali di protezione della natura<br />

e del paesaggio, presso i quali può essere consultato. Le specie prioritarie più importanti<br />

sono dunque indicate in diverse liste riportate nel CD allegato (fauna, piante,<br />

funghi, licheni, muschi, uccelli, rettili e anfibi). Specifici file contenuti nel CD<br />

indicano, se necessario, come selezionarle. Entro la fine del 2008 dovrà essere stabilito<br />

un programma che:<br />

– contenga specie di ogni gruppo,<br />

– consideri i lavori svolti finora,<br />

– sia concordato con i Cantoni vicini.<br />

A tal fine, si consiglia l’aiuto dei centri di raccolta dei dati.<br />

> Per la stesura del programma occorre considerare i seguenti punti:<br />

– le liste non sono fisse e definitive ma possono e devono evolvere in funzione degli<br />

sviluppi delle conoscenze;<br />

– i Cantoni dispongono pertanto di un ampio margine di manovra. La scelta ristretta<br />

di alcune specie da una lunga lista offre plausibili alternative, come, per esempio,<br />

quella di ricorrere <strong>alla</strong> decisione degli specialisti sul piano nazionale;<br />

– i Cantoni sono così indotti a collaborare. per la stesura del programma possono<br />

richiedere il sostegno dei centri nazionali di raccolta dei dati;<br />

– i documenti di base disponibili a livello nazionale lasciano intravedere un deficit<br />

di informazione in certi Cantoni. Ciò ha comportato la considerazione di specie<br />

delle categorie prioritarie 3 e 4 o addirittura delle lacune nelle liste cantonali.<br />

Questa situazione potrà cambiare non appena saranno disponibili più informazio-


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 74<br />

ni. Per colmare in modo mirato certe lacune nelle conoscenze e prima di stabilire<br />

un programma definitivo dovranno essere realizzati alcuni programmi di inventariazione<br />

con la collaborazione dei centri di raccolta dei dati. È importante verificare<br />

i dati storici. I Cantoni implicati dovranno mettersi in contatto con i centri di<br />

raccolta dei dati per consulenza;<br />

– parecchie specie sono presenti in diversi Cantoni. Le liste permettono di dimostrarlo.<br />

La collaborazione tra Cantoni limitrofi è indispensabile per sfruttare al<br />

meglio le sinergie.<br />

Cc) Rete Smeraldo<br />

Sulla base di analisi compiute tramite SIG, nel 2004 sono state delimitate 108 zone<br />

candidate <strong>alla</strong> Rete Smeraldo (per il metodo si rimanda al documento SRU-347-D (in<br />

tedesco) o SRU-347-F (in francese) pubblicato nella collana «Scritti sull’ambiente»<br />

dell’UFAFP). La carta sinottica è riportata nel CD allegato. Dal 2005 si è proceduto<br />

<strong>alla</strong> ricerca di ulteriori zone Smeraldo nelle Alpi. I Cantoni interessati sono stati informati<br />

dei risultati e dispongono della relativa documentazione. Le 30 zone ubicate in<br />

oggetti protetti esistenti sono prioritarie per la Confederazione.<br />

La pubblicazione dell’UFAFP appena menzionata contiene una lista con una scelta di<br />

specie e di biotopi definiti di primaria importanza in Europa dai responsabili della Convenzione<br />

di Berna (RS 0.455). Tenendo conto dei criteri specifici indicati dai testi della<br />

Convenzione e delle relative linee direttive, si dovrà però considerare anche altre specie<br />

che non sono contemplate nelle liste, ma per le quali la Svizzera deve assumere<br />

responsabilità nei confronti dell’Europa. Queste specie e questi biotopi sono prioritari<br />

per l’UFAM. In Svizzera non sono però necessari provvedimenti di tutela o di incremento<br />

per tutte le specie. L’UFAM mira a un’applicazione basata su piani d’azione<br />

(per le specie rare e minacciate). I Cantoni che desiderano delimitare zone Smeraldo e<br />

annunciarle al Consiglio d’Europa potranno usufruire del sostegno scientifico dell’UFAM.<br />

Gli obiettivi dei siti Smeraldo (habitat) non possono essere completamente implementati<br />

tramite i provvedimenti adottati per favorire le specie prioritarie (cfr. capitolo<br />

2.2.1.3, Cb). I programmi cantonali possono comunque includere anche le specie Smeraldo<br />

invece delle specie prioritarie. Ciononostante, tutti i gruppi di specie prioritarie<br />

devono essere rappresentati da almeno una specie in ogni programma cantonale.<br />

Le sinergie con le zone protette esistenti, con le riserve forestali (pianificate o esistenti)<br />

o con i parchi devono essere sfruttate al meglio.<br />

Cd) Neobiota<br />

Il problema posto dalle specie invasive non autoctone è in aumento. Gli scarsi mezzi a<br />

disposizione costringono a concentrarsi su certe specie (soprattutto neofite) e a limitare<br />

le misure di lotta ad alcune parti del territorio (soprattutto a biotopi «sensibili» come le<br />

zone protette a livello nazionale o altre superfici con contenuti degni di protezione).<br />

Rete Smeraldo<br />

«Scritti sull’ambiente» dell’UFAFP<br />

SRU-347-D o SRU-347-F<br />

Neobiota


2 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio 75<br />

L’UFAM ha il compito di garantire il coordinamento in materia di neobiota. Nel corso<br />

del 2007–2008 i Cantoni riceveranno informazioni complementari a questo proposito.<br />

Si richiede ai Cantoni di organizzare una sorveglianza delle neofite sul loro territorio e<br />

di avviare la lotta nei biotopi nazionali più duramente colpiti. Si tratta di indicare «aree<br />

intatte» sulle quali si tenderà a eliminare le neofite in sinergia con i servizi responsabili<br />

della manutenzione delle strade e delle ferrovie, dell’agricoltura e della salute pubblica.<br />

Il materiale informativo è disponibile presso la CPS.<br />

D) Obiettivo programmatico 4: aspetti particolari<br />

Da) Prati secchi<br />

Gli oggetti di questo inventario sono contenuti negli allegati dell’ordinanza sulla protezione<br />

dei prati e pascoli secchi d’importanza nazionale (ordinanza sui prati secchi) RS<br />

451.xx. L’ordinanza entrerà in vigore nell’estate del 2008. L’obiettivo di protezione<br />

principale consiste nella salvaguardia integrale della superficie e della qualità, nel favorire<br />

la flora e la fauna tipiche di questo biotopo e in un’agricoltura e una selvicoltura<br />

sostenibili.<br />

L’applicazione da <strong>parte</strong> dei Cantoni comprende i diversi passaggi che vanno fino <strong>alla</strong><br />

protezione legale tramite disposizioni di protezione o accordi tra l’autorità cantonale e<br />

gli interessati. Il Cantone può scegliere tra la protezione degli oggetti singoli o lo strumento<br />

dei comprensori di valorizzazione. L’esecuzione consiste nella cura, nella manutenzione<br />

e nella valorizzazione degli oggetti nell’ottica di un’agricoltura e di una selvicoltura<br />

sostenibili. L’applicazione e l’esecuzione si basano sugli aiuti all’esecuzione<br />

consistenti in un aiuto generale all’esecuzione e nel dossier sui prati e pascoli secchi,<br />

che attualmente comprende 7 schede tematiche. Per i comprensori di valorizzazione è<br />

in corso di elaborazione una direttiva. Ai Cantoni si mettono inoltre a disposizione<br />

carte d’applicazione e liste relative alle osservazioni delle specie obiettivo dei prati<br />

secchi. Le schede sugli oggetti parziali forniscono informazioni più dettagliate sui singoli<br />

oggetti (utilizzazione, specie). Una documentazione esplicativa riguardante le singolarità<br />

è a disposizione dei Cantoni. La Confederazione e i Cantoni possono ricorrere<br />

a consulenti in caso di domande specifiche.<br />

L’ordinanza sui prati secchi entrerà in vigore nell’estate del 2008. È prevista una scadenza<br />

di 6 anni per l’applicazione. Durante questo periodo l’allegato 3 (oggetti non<br />

verificati in modo definitivo) deve, se possibile, essere sottoposto a una verifica definitiva.<br />

Diversi Cantoni hanno già intrapreso iniziative per la protezione. Il 30 per cento<br />

circa delle superfici è già protetto sull’insieme della Svizzera. Per i Cantoni che hanno<br />

già protetto più di due terzi della superficie, l’applicazione completa durante il periodo<br />

dell’accordo sembra essere possibile. I Cantoni con una quota di PPS molto elevata<br />

stabiliscono un piano d’azione sulla maniera in cui intendono applicare l’ordinanza sui<br />

prati secchi. Gli adattamenti degli strumenti pianificatori (piano direttore, piani comu-<br />

Prati secchi<br />

Applicazione dell’ordinanza sui<br />

prati secchi


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 76<br />

nali d’utilizzazione, ecc.) avvengono ogni qualvolta ciò sia possibile e sono <strong>parte</strong> integrante<br />

della protezione secondo l’articolo 29 OPN.<br />

Nelle compilazioni cantonali specifiche sono contenute proposte relative <strong>alla</strong> definizione<br />

delle priorità. Queste sono stabilite mediante perizia sulla base delle conoscenze<br />

sullo stato dell’applicazione (protezione legale) e dell’esecuzione (sistemi di contributi/contratti,<br />

primi risultati) con riferimento <strong>alla</strong> minaccia e <strong>alla</strong> singolarità dell’oggetto.<br />

Db) Regolamento nei confronti della protezione dei pipistrelli<br />

Il finanziamento degli esperti regionali dei pipistrelli avviene come sempre allo scopo<br />

di garantire la direzione dei centri regionali di coordinamento a Ginevra e a Zurigo. I<br />

documenti forniti da questi ultimi servono da base <strong>alla</strong> Confederazione e ai Cantoni per<br />

fissare le priorità sul piano nazionale. I Cantoni e la Confederazione fissano insieme le<br />

priorità per il periodo programmatico 2008–2011. Dopo la firma dei contratti le priorità<br />

e gli interessi nazionali saranno introdotti nell’elenco dei compiti degli esperti regionali.<br />

I Cantoni li integrano nei loro contratti con gli esperti e collaborano a stretto contatto<br />

con i centri di coordinamento.<br />

Dc) Data transfer, trasmissione delle informazioni<br />

I Cantoni sono tenuti a trasmettere i dati faunistici e floristici, raccolti da loro stessi o<br />

che fanno raccogliere da terzi su mandato, ai centri nazionali di raccolta dati (CSCF,<br />

CRSF, funghi, licheni, muschi). Il modello da usare può essere richiesto ai centri di<br />

raccolta dati.<br />

Analogamente, le informazioni sui piani d’azione previsti o eseguiti e su eventuali trasferimenti<br />

o sul ripristino di popolazioni concernenti la flora sono da trasmettere <strong>alla</strong><br />

CPS. La CPS gestisce liste accessibili su Internet e facilita in questo modo lo scambio<br />

di informazioni e le sinergie tra i Cantoni.<br />

2.2.1.4 Obiettivi programmatici per le zone palustri (art. 23b segg. LPN)<br />

Gli oggetti di questo inventario sono elencati negli allegati dell’ordinanza sulla protezione<br />

delle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale (ordinanza<br />

sulle zone palustri, RS 451.35). Gli obiettivi di tutela sono a) proteggere il paesaggio<br />

dai cambiamenti che ne danneggiano i valori, b) conservare gli elementi naturali e culturali<br />

caratteristici della zona palustre, c) proteggere le specie animali e vegetali minacciate<br />

e d) conservare il più possibile l’uso tradizionale e sostenibile delle paludi, delle<br />

torbiere e della zona palustre.<br />

L’applicazione a livello cantonale comprende diverse tappe fino <strong>alla</strong> protezione legale<br />

tramite disposizioni di protezione o regolamenti adeguati e vincolanti per i proprietari<br />

fondiari. L’esecuzione consiste nella valorizzazione dei biotopi seminaturali, soprattutto<br />

quelli delle torbiere, e nell’interconnessione. Si tratta particolarmente di impedire gli<br />

Protezione dei pipistrelli<br />

Gestione delle informazioni<br />

Ordinanza sulle zone palustri<br />

Applicazione dell’ordinanza sulle<br />

zone palustri


2 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio 77<br />

effetti negativi sulla natura e sul paesaggio. Ciò avviene sia tramite l’adeguamento agli<br />

obiettivi di protezione delle procedure di autorizzazione adottate dalle autorità in materia<br />

di infrastrutture e canalizzazione dei flussi turistici sia adattando i piani di utilizzazione<br />

relativi ai prati da sfalcio e ai boschi. Il manuale sulle paludi e altri strumenti<br />

ausiliari specifici costituiscono un aiuto all’esecuzione esaustivo. La Confederazione e<br />

i Cantoni possono richiedere il sostegno di consulenti decentralizzati in caso di domande<br />

specifiche.<br />

L’ordinanza sulle zone palustri e il <strong>relativo</strong> inventario sono entrati in vigore nel 1996.<br />

Secondo l’articolo 6 dell’ordinanza, la realizzazione di tutti gli 89 oggetti (superficie<br />

complessiva di 87’373 ha), distribuiti sull’insieme del territorio svizzero, sarebbe dovuta<br />

avvenire entro la fine del 2004. In alcuni Cantoni la realizzazione dei biotopi palustri<br />

contenuti in una zona palustre avviene in un’unica procedura. Per le torbiere alte e<br />

le paludi vigono le relative ordinanze.<br />

Alcuni Cantoni hanno concluso l’applicazione, altri non ancora. L’applicazione completa<br />

entro il periodo di contratto della NPC (2008–2011) è un obiettivo prioritario per<br />

tutti i Cantoni. Ciò comprende anche l’adattamento di piani direttori comunali, leggi<br />

edilizie, pianificazioni locali e simili.<br />

Elenchiamo qui di seguito i principali problemi:<br />

> intensificazione o gestione agricola troppo intensiva (apporto di concime, mancato<br />

rispetto delle zone cuscinetto, eccessivo calpestio e/o pascolo non conforme agli obiettivi);<br />

> drenaggi in terreno aperto, nuove strade agricole e forestali, nuovi edifici rurali e<br />

d’alpeggio non inseriti nel paesaggio, eliminazione delle strutture tipiche delle zone<br />

palustri dovuta all’agricoltura;<br />

> provvedimenti insufficienti per la protezione dei biotopi d’importanza regionale o<br />

locale situati all’interno delle zone palustri;<br />

> trasformazioni di edifici e nuove costruzioni non conformi agli obiettivi di tutela;<br />

> nuove infrastrutture turistiche e forme di utilizzazione a fini ricreativi problematiche.<br />

Per definire le priorità generali sono fondamentali le seguenti prestazioni:<br />

> elaborare e applicare un piano turistico, d’utilizzazione e di canalizzazione del flusso<br />

di visitatori, comprendente anche un’informazione ai visitatori conforme agli obiettivi<br />

di tutela degli oggetti dell’inventario delle zone palustri;<br />

> definire gli oggetti non contenuti negli inventari federali delle paludi e delle torbiere<br />

alte e i biotopi secondo l’articolo 18 capoverso 1 bis LPN;<br />

> elaborare e applicare progetti volti a proteggere e a favorire le specie (p. es. il gallo<br />

cedrone, le farfalle e le libellule tipiche delle torbiere e delle paludi);<br />

> promuovere progetti conformi all’OQE al fine di conservare (laddove è ancora presente)<br />

e di ripristinare il mosaico dei biotopi tipico delle zone palustri;<br />

Problemi concernenti la<br />

protezione delle zone palustri


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 78<br />

> elaborare un piano di gestione degli alpeggi che tenga particolarmente conto degli<br />

obiettivi di tutela delle zone palustri, al fine di conservare e di ripristinare il mosaico<br />

delle piccole superfici utilizzate;<br />

> caratterizzare le trame di insediamenti e di edifici tipici della zona palustre<br />

nell’ottica delle prescrizioni e dei permessi edilizi;<br />

> adattare la pianificazione forestale e la gestione forestale attuale agli obiettivi di<br />

tutela degli oggetti delle zone palustri, rigenerare i boschi di torbiera e delimitare riserve<br />

forestali;<br />

> eliminare i danni esistenti (art. 8 dell’ordinanza sulle zone palustri);<br />

> garantire la manutenzione dei sentieri lastricati o su traversine per mantenere gli<br />

escursionisti lontani dai biotopi palustri.<br />

Laddove disponibili, abbiamo riportato proposte di provvedimenti per oggetti singoli<br />

fondate su perizie (riferite ai Cantoni).<br />

2.2.1.5 Basi, formazione/perfezionamento professionale, relazioni pubbliche (obiettivi di prestazione relativi<br />

all’art. 14a LPN)<br />

L’applicazione della LPN deve essere effettuata su basi solide e da un personale ben<br />

istruito. Il pubblico ha inoltre il diritto all’informazione riguardo all’importanza, lo<br />

stato e l’evoluzione della natura e del paesaggio. Il sostegno finanziario che la Confederazione<br />

accorda, mediante contratto o decisione, per questo tipo di attività si fonda<br />

sulle basi legali contemplate nell’articolo 14 della LPN.<br />

Ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 14a LPN, la Confederazione<br />

e i Cantoni non devono concludere un accordo programmatico ma stipulare un contratto<br />

di diritto amministrativo quadriennale. Ciò deve avvenire secondo le prescrizioni<br />

della LPN e dell’OPN e a condizione che i sussidi versati d<strong>alla</strong> Confederazione<br />

all’intero settore LPN dell’UFAM siano concessi nell’ambito di un unico credito quadro<br />

quadriennale. Le trattative per il contratto di diritto amministrativo secondo<br />

l’articolo 14 a LPN possono svolgersi parallelamente a quelle previste per l’accordo<br />

programmatico generale <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> LPN.<br />

Formazione, perfezionamento<br />

professionale e relazioni<br />

pubbliche


2 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio 79<br />

2.3 Determinazione dei prezzi nell’ambito della LPN<br />

2.3.1 Il sistema di calcolo<br />

Le basi per il calcolo dei futuri contributi è dato dai contratti programmatici. I punti<br />

rilevanti del nuovo sistema di contributi sono i prezzi standard e gli indicatori.<br />

Si tratta di prezzi di base, legati a un intervento di buon livello qualitativo, nella variante<br />

più semplice per quanto concerne le prestazioni. Grazie ai prezzi standard, l’UFAM<br />

considera di valore equivalente in ogni Cantone le prestazioni di uguale portata e fornite<br />

in uguale qualità e quantità. L’entità dei contributi della Confederazione secondo la<br />

LPN comporta tuttavia al massimo l’80 per cento del contributi che il Cantone versa al<br />

beneficiario di prestazioni.<br />

Gli indicatori (2.3.1.5) permettono di valutare e apprezzare la qualità e la quantità degli<br />

interventi. Si distinguono tre gruppi in base all’importanza: indicatori di qualità, indicatori<br />

di prestazione e indicatori di prezzo.<br />

2.3.1.1 Interventi che danno luogo a contributi<br />

Il diritto ai contributi per gli interventi si basa sulla LPN e sulle relative ordinanze.<br />

I paragrafi seguenti propongono una lista non esaustiva degli interventi che danno<br />

luogo a contributi e illustrano i relativi dettagli. Eventuali dubbi relativi agli interventi<br />

che danno diritto a contributi dovranno essere chiariti con l’UFAM in sede di accordo<br />

programmatico.<br />

Lista degli interventi che danno luogo a contributi (lista non esaustiva)<br />

A. Basi, informazione del pubblico, formazione (relativi ai compiti)<br />

a Inventari, cartografia, liste blu e rosse, progetti di monitoraggio, controllo dei risultati, piani e strategie, studi,<br />

gestione di progetti, consulenza, programmi, piani d’azione, pubblicazioni (anche elettroniche), esposizioni,<br />

pannelli informativi, sentieri didattici<br />

b Piano d’interconnessione<br />

c Formazione e perfezionamento professionale di specialisti esterni<br />

B. Protezione<br />

a Decisione di tutela, ordinanza sulla protezione, decreto<br />

b Contratti<br />

c Acquisizione e scambio di terreni, esproprio<br />

C. Manutenzione e cura<br />

a Manutenzione, cura, gestione<br />

b Lotta contro le specie invasive<br />

c Assistenza e sorveglianza<br />

d Progetti particolari<br />

D. Valorizzazione<br />

a Allestimento o rivitalizzazione di biotopi<br />

b Progetti particolari<br />

Prezzi standard<br />

Indicatori<br />

Interventi che danno luogo a<br />

contributi


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 80<br />

A) Dettagli concernenti il diritto ai contributi<br />

Il diritto ai contributi e l’ammontare degli stessi per interventi eseguiti si applicano<br />

indipendentemente dal fatto che un servizio cantonale svolga il lavoro o lo deleghi a<br />

terzi. Per le prestazioni proprie che danno diritto a contributi si applicano le corrispondenti<br />

schede di calcolo e i prezzi standard.<br />

Laddove ci si serve dei costi effettivi come base per il calcolo del contributo<br />

dell’UFAM, la tariffa oraria da applicare per le prestazioni dei servizi cantonali può<br />

ammontare a CHF 100.– l’ora. L’onere va indicato in ore (scheda di progetto, controllo<br />

del tempo impiegato) e in franchi.<br />

Anche alcune prestazioni specifiche svolte da servizi o centri federali (KARCH, sanu,<br />

CRSF) o da ONG conferiscono il diritto a prestazioni (p. es. tramite un contratto o un<br />

accordo programmatico). Sono remunerate in base alle schede di calcolo e ai prezzi<br />

standard normali.<br />

Le zone golenali alpine e i margini proglaciali (ex IGLES) sono stati integrati<br />

nell’inventario federale delle zone golenali di importanza nazionale. L’UFAM non dà<br />

la priorità ad altri tipi di geotopi, ad esempio a sistemi di grotte. Anche gli interventi<br />

atti a proteggere i geotopi danno diritto a contributi, basati sui prezzi standard. La natura<br />

dell’oggetto fa sì che, spesso, si faccia capo alle «schede di valutazione per progetti<br />

speciali». I geotopi sono sostenuti in via eccezionale e sono oggetto di negoziati.<br />

I documenti di base nuovi (in special modo inventari, piani e strategie, studi, pubblicazioni,<br />

ecc.) vanno in ogni caso inoltrati <strong>alla</strong> direzione della CDPNP, affinché li integri<br />

nelle liste di progetto corrispondenti (cfr. anche l’indicatore di qualità Q 1, «Rispetto<br />

dei documenti di base»). L’UFAM può richiedere documenti di base in forma cartacea<br />

o elettronica.<br />

2.3.1.2 Interventi che non danno luogo a contributi<br />

In particolare non danno luogo a contributi:<br />

> la formazione e il perfezionamento professionale dei collaboratori dei servizi cantonali<br />

(congressi, corsi, ecc.);<br />

> i contributi fondamentali (a fondo perso) versati a servizi federali (KARCH, sanu,<br />

CRSF) e a ONG nazionali e regionali;<br />

> l’elaborazione e la revisione del diritto cantonale in materia di protezione della natura<br />

e del paesaggio;<br />

> i progetti informatici generali (p. es. allestimento di software per SIG, programmi di<br />

contabilità, ecc.);<br />

> la pianificazione secondo la LPT in senso stretto (p. es. piani di utilizzazione e piani<br />

direttori);<br />

> i miglioramenti strutturali nell’agricoltura;<br />

> la consulenza agricola per l’insieme dell’azienda, purché non si limiti <strong>alla</strong> stipula di<br />

contratti nell’ambito della protezione;<br />

Prestazioni dei servizi cantonali<br />

Prestazioni di servizi federali e di<br />

ONG<br />

Geotopi<br />

Comunicazione di documenti di<br />

base / studi<br />

Interventi che non danno luogo a<br />

contributi


2 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio 81<br />

> le misure secondo l’OPD e l’OQE, purché non si limitino ai requisiti di queste ordinanze;<br />

> le vie di comunicazione storiche, l’archeologia, i monumenti storici (che rientrano<br />

nelle competenze dell’UFC o l’USTRA);<br />

> i danni forestali e i danni da selvaggina;<br />

> i progetti dedicati <strong>alla</strong> biodiversità forestale, sempre che la superficie non sia ubicata<br />

nel perimetro di un inventario dei biotopi;<br />

> le misure di protezione contro le piene.<br />

2.3.1.3 Deroghe programmatiche specifiche al modello di contratto e disposizioni transitorie<br />

A) Accordi in corso<br />

Gli accordi ancora in corso tra l’UFAM e singoli Cantoni e che scadono durante il periodo<br />

programmatico non sono, di regola, rinnovati separatamente ma integrati negli<br />

accordi programmatici.<br />

B) Progetti singoli, grandi progetti, progetti intercantonali<br />

I progetti intercantonali o i grandi progetti che si svolgono sull’arco di diversi anni e<br />

che sono soggetti a fluttuazioni temporali come pure le regioni iscritte nella Lista del<br />

Patrimonio mondiale dell’UNESCO sono trattati separatamente e non nell’ambito degli<br />

accordi programmatici normali. Sono possibili singole decisioni o accordi programmatici<br />

tra Confederazione e i partner direttamente interessati. In futuro si potrebbe procedere<br />

in modo analogo nell’ambito dei parchi e delle Riserve della Biosfera<br />

dell’UNESCO.<br />

2.3.1.4 Spiegazioni concernenti i singoli interventi<br />

A) Interventi<br />

A. Basi, informazione del pubblico e formazione<br />

Aa 1,2,3 Inventari, cartografia, liste rosse / blu, progetti di monitoraggio, controlli<br />

dei risultati, piani e strategie (PSP: Aa2), studi, gestione di progetti, informazione<br />

del pubblico, piani d’azione, pubblicazioni (anche elettroniche), esposizioni, pannelli<br />

informativi, sentieri didattici, traduzione di un’opera in un’altra lingua nazionale<br />

Al fine di ottenere un contributo dell’UFAM per l’elaborazione di tali documenti di<br />

base, i richiedenti devono dimostrare di tenere conto di lavori simili sul piano tematico,<br />

già svolti in altri Cantoni o, idealmente, addirittura di riprenderli (vedi sito CDPNP,<br />

lista dei progetti, comunicazione di elementi fondamentali, ecc.).<br />

I tre compiti «Biotopi», «Paesaggi» e «Informazione del pubblico» fanno capo a tre<br />

diverse schede di calcolo. La scheda di calcolo Aa 3 va usata per studi generali, piani,<br />

Accordi in corso<br />

Grandi progetti<br />

Interventi relativi al settore basi,<br />

informazione del pubblico e<br />

formazione


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 82<br />

strategie e informazioni al pubblico in materia di natura e paesaggio (p. es. un piano<br />

cantonale di protezione della natura, opuscoli generali sulla protezione della natura,<br />

ecc.). I contributi per gli interventi relativi al contratto di diritto pubblico secondo<br />

l’articolo 14a LPN sono determinati mediante le schede di calcolo Aa 3 e Ac 3 (cfr. più<br />

sotto).<br />

Ab 3 Piani di interconnessione<br />

Il prezzo standard per l’elaborazione di progetti di interconnessione comprende tutti i<br />

provvedimenti, in special modo i piani, le digitalizzazioni, i colloqui con i rappresentanti<br />

o con gli agricoltori, la pianificazione d’accompagnamento e la consulenza ecologica,<br />

ecc. Qualora, nell’ambito di un progetto di interconnessione, si concludano contratti<br />

secondo la LPN con gli agricoltori per talune superfici, l’investimento dà un<br />

diritto supplementare a contributi (vedi B. Protezione, Conclusione dei contratti).<br />

Nel caso di proroghe o rinnovi di progetti di interconnessione viene corrisposto il 30<br />

per cento dei costi relativi all’elaborazione.<br />

Ac 3 Formazione e perfezionamento professionale di specialisti esterni<br />

Si tratta di offerte di formazione e di perfezionamento professionale (corsi, congressi)<br />

per terzi, ad esempio per responsabili di zone naturali e di oggetti di protezione delle<br />

specie o cartografi volontari, ecc.<br />

B. Protezione<br />

Ba 1,1.3, 2 Decisione di tutela<br />

Si tratta di una misura di protezione decisa da un’autorità competente (generalmente un<br />

governo cantonale), di lunga durata, idealmente illimitata: ordinanza di protezione,<br />

decreto, ecc., comprendente la pianificazione. Sono considerate come decisioni in materia<br />

di protezione anche le iscrizioni nel registro fondiario (contratti di servitù personale)<br />

a favore del Cantone o di un Comune.<br />

In questo ambito si distingue tra decisioni in materia di protezione relative ai biotopi<br />

(comprese le zone cuscinetto, i comprensori di valorizzazione, i PPS, ecc.; per le zone<br />

golenali è previsto un prezzo speciale) e a favore dei paesaggi, per i quali il calcolo dei<br />

contributi è determinato d<strong>alla</strong> superficie effettivamente protetta. Anche le decisioni in<br />

materia di protezione relative ai geotopi danno diritto a contributi. Non danno diritto a<br />

contributi i lavori per i piani comunali di utilizzazione secondo la LPT.<br />

Bb 1 Conclusioni dei contratti<br />

Danno diritto a contribuiti gli oneri per la stipula concreta di contratti per la manutenzione,<br />

la cura, la gestione o le restrizioni d’utilizzazione nelle zone protette o su super-<br />

Interventi concernenti la tutela


2 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio 83<br />

fici di compensazione (art. 18b cpv. 2 LPN). Nel prezzo sono comprese anche mutazioni<br />

normali di contratti esistenti e proroghe di contratti giunti a scadenza. Anche in<br />

questo caso occorre osservare che danno diritto a contributi pure i contratti conclusi da<br />

collaboratori dei servizi cantonali (cfr. prestazioni proprie).<br />

Bc 1/2 Acquisizione e scambio di terreni, esproprio<br />

In linea di massima, l’acquisizione di terreni dà diritto a contributi. Occorre dimostrare<br />

che si tratta del provvedimento più idoneo ed economicamente opportuno. I progetti<br />

devono sempre essere trattati nell’ambito dell’accordo programmatico.<br />

C. Manutenzione e cura<br />

Ca 1.21 Manutenzione, cura, gestione con contributi OPD/OQE come pure pascoli<br />

fuori dalle SAU<br />

In questa categoria rientrano in linea di massima i provvedimenti annuali, eventualmente<br />

biennali. Nella maggior <strong>parte</strong> dei casi si tratta di superfici sottoposte a un contratto<br />

di gestione con il servizio della protezione della natura o di zone di protezione<br />

della natura curate dal Cantone o dai Comuni. Danno diritto ai contributi per esempio<br />

anche la cura di bordi erbosi, la falciatura di canneti, la cura di mosaici di biotopi, ecc.<br />

L’investimento è sempre da indicare in termini di superficie. Il diritto ai contributi vale<br />

solo per le superfici realmente curate o per le quali è effettivamente compensata una<br />

perdita di guadagno. La semplice esistenza di una superficie PPS (eventualmente abbandonata)<br />

non dà dunque diritto a contributi, contrariamente <strong>alla</strong> cura effettiva (sfalcio,<br />

pascolo).<br />

Danno diritto a contributi, e non sono dunque da delimitare e dedurre, le superfici fino<br />

a 10 per cento della superficie totale lasciate all’abbandono, leggermente rimboschite<br />

con piccole strutture o curate in alternanza.<br />

Molti lavori di cura e di manutenzione che non possono essere espressi individualmente<br />

in termini di superficie sono compresi in questi «contributi <strong>alla</strong> cura» (prezzo standard).<br />

Non determinano un diritto supplementare a contributi per esempio<br />

l’allestimento, la posa o lo smontaggio di recinzioni, piccoli disboscamenti, piccoli<br />

«collegamenti» (p. es. un cavo per il trasporto del fieno, un ponticello in legno), ecc.<br />

Interventi di cura per siepi e corsi d’acqua danno fondamentalmente diritto a contributi<br />

solo se svolti in zone di protezione della natura (può trattarsi anche di superfici PPS<br />

garantite mediante contratti) e sono da trattare in base alle schede Ca 1.21 e Ca 1.22<br />

(superficie; cfr. anche OPD e OQE). Sono fatte salve le modifiche delle ordinanze<br />

OPD, OQE e OcEst.<br />

Ca 1.22 Manutenzione, cura, gestione senza contributi OPD (esclusi i pascoli alberati)<br />

Questo prezzo standard è applicato per il calcolo dei contributi dell’UFAM destinati ai<br />

provvedimenti che non danno diritto a sussidi secondo la legge sull’agricoltura (OPD,<br />

Interventi concernenti la<br />

manutenzione e la cura


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 84<br />

OQE). Si tratta di cure su superfici non comprese nell’uso agricolo (p. es. pascoli<br />

d’alpeggio, rive lacustri, canneti, ecc.) o per la cui gestione non si trovano agricoltori<br />

aventi diritto ai sussidi secondo l’OPD e disposti ad assumerne la gestione. Sono fatte<br />

salve le modifiche delle ordinanze OPD, OQE e OcEst.<br />

Cb 1 Lotta contro le specie indesiderate<br />

Si tratta soprattutto della lotta specifica contro le neobiota. Solo i provvedimenti applicati<br />

all’interno di zone naturali protette danno diritto a contributi. All’esterno di tali<br />

zone, i contributi sono versati solo se il provvedimento impedisce la propagazione in<br />

una zona protetta vicina.<br />

Cc 1.1 Sorveglianza e assistenza per oggetti di protezione delle specie<br />

Sono stati formulati tre prezzi standard per la sorveglianza e l’assistenza, in particolare<br />

nell’ambito degli oggetti di protezione delle specie (Cd 1.1), dei biotopi (Cc 1.2) e dei<br />

paesaggi (Cc 2). In questo modo si presuppongono sia un’assistenza incondizionata<br />

(inoltrare proposte concernenti la cura, i provvedimenti di rivitalizzazione, la canalizzazione<br />

dei flussi turistici, la stesura dei rapporti annuali, ecc.) sia una sorveglianza<br />

efficace (osservazione, notifica e sanzione di infrazioni), al fine di ottenere il diritto ai<br />

contributi (cfr. indicatori). Per superficie per la sorveglianza e l’assistenza di biotopi si<br />

intende la superficie effettiva sorvegliata o oggetto di assistenza.<br />

Il prezzo standard per gli oggetti di protezione delle specie è applicato a oggetti molto<br />

specifici, di dimensioni ridotte, ma che richiedono spesso un considerevole investimento<br />

di tempo (ossia se la superficie prevista per i biotopi non è idonea). Si tratta, per<br />

esempio, di rifugi per pipistrelli o di attraversamenti stradali per anfibi, ecc.<br />

Cc 1.2 Sorveglianza e assistenza per i biotopi<br />

Per biotopi si intendono le zone di protezione della natura propriamente dette o le riserve.<br />

Per quanto concerne la sorveglianza e l’assistenza in generale si rimanda al capitolo<br />

2.3.1.4, Cc 1.1.<br />

Cc 2 Sorveglianza e assistenza per i paesaggi<br />

Il prezzo standard per i paesaggi permette di calcolare il contributo dell’UFAM, per<br />

esempio per la sorveglianza delle zone palustri, degli oggetti IFP o di zone di protezione<br />

del paesaggio in generale. In questa rubrica non rientrano la sorveglianza e<br />

l’assistenza nell’ambito dei parchi, trattate separatamente in un apposito accordo programmatico.<br />

Per la sorveglianza e l’assistenza in generale si rimanda a Cc 1.1 (primo<br />

paragrafo).


2 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio 85<br />

Cd 1 Progetti speciali / Enti responsabili<br />

In certi Cantoni, la responsabilità per talune zone naturali o paesaggistiche protette è<br />

interamente affidata a enti responsabili (ONG, fondazioni, centri di protezione della<br />

natura, ecc.). Detta responsabilità comprende la cura, la sorveglianza, l’informazione, i<br />

provvedimenti di valorizzazione, ecc. In questi casi può essere impiegata la scheda<br />

«Progetti speciali» (Cd 1), ciò che permette di evitare complicati calcoli per i contributi<br />

(suddivisione dei provvedimenti specifici). Il <strong>relativo</strong> contributo può essere negoziato<br />

con l’UFAM su questa base nell’ambito dell’accordo programmatico.<br />

In futuro i contratti di prestazione diretti tra l’UFAM e gli «enti responsabili», vincolati<br />

da corrispondenti pagamenti di contributi, saranno stipulati soltanto in via eccezionale.<br />

Questa scheda si applica anche a specifici provvedimenti che non possono essere trattati<br />

sulla base di un prezzo standard.<br />

D. Valorizzazione<br />

Da 1.2/5, 1.4, 1.71, 1.72 Allestimento, rivitalizzazione, interconnessione di biotopi<br />

Si tratta del diritto a contributi per provvedimenti generalmente «unici», quali<br />

l’allestimento o la rivitalizzazione di stagni, siepi, prati magri, alberi d’alto fusto. In<br />

questo caso non ha importanza se il provvedimento avviene nell’ambito della valorizzazione<br />

o dell’interconnessione di paesaggi o di superfici inclusi in zone protette o<br />

meno.<br />

Db 1 Progetti speciali<br />

Nell’ambito delle valorizzazioni e delle rivitalizzazioni vi sono innumerevoli «progetti<br />

speciali» che non possono assolutamente essere realizzati applicando i prezzi standard!<br />

Si tratta sempre di provvedimenti in qualche modo unici, sia per quanto riguarda il<br />

biotopo o il provvedimento, sulla base del diritto a contributi secondo la LPN, poiché il<br />

provvedimento è finanziato in primo luogo sulla base di altre leggi, o sulla base della<br />

quota del contributo stesso, ecc. Per tali progetti o provvedimenti non possono essere<br />

espressi prezzi standard.<br />

Rientrano in suddetta categoria ad esempio la rivitalizzazione di torbiere e paludi, di<br />

corsi d’acqua, certi progetti nell’ambito delle zone golenali, provvedimenti importanti<br />

nell’ambito di cave di sabbia e ghiaia, provvedimenti speciali e onerosi nell’ambito<br />

della protezione delle specie, valorizzazioni integrali di biotopi, taluni progetti per la<br />

tutela dei geotopi, ecc.<br />

In questi casi e in casi analoghi può essere impiegata la scheda «Progetti speciali» (Db<br />

1). Il <strong>relativo</strong> contributo può essere negoziato su questa base con l’UFAM, nell’ambito<br />

dell’accordo programmatico.<br />

Interventi concernenti la<br />

valorizzazione


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 86<br />

B) Compiti e compiti parziali<br />

La lista dei compiti (1.– 3.) e dei compiti parziali (1.1 Specie – 3.3 Formazione e perfezionamento<br />

professionale di specialisti esterni) rilevanti per l’attribuzione di contributi<br />

è definita nell’ambito della LPN e delle relative ordinanze. I concetti parlano da<br />

soli e non richiedono ulteriori chiarimenti.<br />

Tab. 15 > Lista sinottica dei compiti e dei compiti parziali rilevanti per l’attribuzione di contributi.<br />

Compiti<br />

1. Specie e biotopi<br />

2. Paesaggi<br />

(senza parchi)<br />

3. Basi, informazione del pubblico, educazione<br />

e formazione in generale<br />

Compiti parziali<br />

1.1 Specie (autoctone e neobiota)<br />

1.2 Torbiere alte e paludi (comprese le zone cuscinetto)<br />

(torbiere alte, paludi, torbiere di transizione, prati paludosi, terreni da strame ecc.)<br />

1.3 Golene (comprese le zone cuscinetto)<br />

1.4 Corsi d’acqua (zone di riproduzione per gli anfibi, corsi d’acqua, sorgenti, pozzi, laghetti,<br />

zone rivierasche, vegetazione rivierasca, stagni, ecc.)<br />

1.5 Zone secche (comprese le zone cuscinetto e i comprensori di valorizzazione)<br />

(Prati e pascoli secchi, affioramenti rocciosi secchi, suolo magro ecc.)<br />

1.6 Territorio insediativo<br />

1.7 Mosaici di biotopi e altri biotopi<br />

(colture, prati estensivi, alberi isolati, affioramenti rocciosi, siepi, frutteti ad alto fusto, piccole strutture,<br />

vigneti, aree ruderali, conche nevose, boschi, pascoli alberati, cave di sabbia e ghiaia ecc.)<br />

2.1 Zone palustri1) 2.2 IFP1) 2.3 Geotopi<br />

2.4 Altri paesaggi (naturali, rurali, insediativi, patrimonio dell’umanità, ecc.)<br />

3.1 Basi<br />

3.2 Informazione del pubblico<br />

3.3 Formazione e perfezionamento professionale di specialisti esterni<br />

1) I biotopi (paludi e torbiere alte, golene, corsi d’acqua, zone secche ecc.) ubicati in zone palustri o oggetti IFP non sono sussidiati tramite questi ultimi, ma secondo i corrispondenti compiti parziali<br />

(1.2 a 1.7); la stessa regola vale per le zone palustri all’interno di oggetti IFP.<br />

C) Obiettivi programmatici secondo gli interventi<br />

Gli obiettivi programmatici generali, validi per il periodo programmatico in corso a<br />

livello nazionale, sono riportati nelle schede programmatiche (allegato <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong><br />

<strong>parte</strong> 1, A2) e nella scheda panoramica concernente l’articolo 14° LPN (allegato <strong>relativo</strong><br />

<strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 2, A5). Detti obiettivi sono basati sugli obiettivi programmatici di lungo<br />

periodo secondo la LPN concretizzati nella Concezione Paesaggio svizzero CPS, approvata<br />

dal Consiglio federale, e nelle linee direttive Paesaggio 2020 dell’UFAM. Si<br />

limitano a quei provvedimenti che costituiscono delle fattispecie giuridiche di sovvenzionamento<br />

secondo la LPN (cfr. 2.3.1.1).<br />

Gli obiettivi programmatici concreti per Cantone risultano dall’aggregazione delle<br />

schede di calcolo e costituiscono l’allegato fondamentale dei contratti programmatici.<br />

Compiti e compiti parziali rilevanti<br />

per l’attribuzione di contributi<br />

Obiettivi programmatici generali<br />

Obiettivi programmatici per<br />

Cantone


2 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio 87<br />

La lista sinottica delle schede di calcolo è riportata nell’allegato <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 2,<br />

A3.<br />

Per i progetti parziali concernenti oggetti di inventari nazionali occorre formulare e<br />

calcolare obiettivi programmatici separati per gli oggetti d’importanza nazionale e per<br />

quelli senza importanza nazionale.<br />

L’allegato <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 2, A4 riporta esempi di possibili obiettivi programmatici.<br />

Onde evitare di formulare troppi obiettivi programmatici si possono riassumere in un<br />

unico obiettivo programmatico progetti o provvedimenti dello stesso tipo e riguardanti<br />

lo stesso periodo di un accordo programmatico. Tali semplificazioni comprendono ad<br />

esempio: la superficie complessiva dei nuovi stagni da allestire, la superficie complessiva<br />

delle cave di sabbia e ghiaia da valorizzare, la superficie complessiva delle paludi<br />

d’importanza nazionale falciate, il totale degli studi di uno stesso tipo, ecc. Al momento<br />

della valutazione di un provvedimento complessivo, le aggiunte o le detrazioni relative<br />

agli indicatori sono da basare sui corrispondenti valori medi. Tali calcoli forfettari<br />

semplificano considerevolmente il lavoro dei Cantoni, soprattutto quando l’accordo<br />

programmatico deve coprire molti progetti simili. Ne consegue, logicamente, una crescente<br />

imprecisione nel calcolo dei contributi dell’UFAM (valori medi).<br />

Per i Cantoni è difficile formulare obiettivi programmatici concreti e quantificabili<br />

nell’ambito di determinati provvedimenti (p. es. studi, valorizzazione), a causa della<br />

durata relativamente lunga (quattro anni) dell’accordo programmatico. Le attività di<br />

Comuni e ONG sono per lo più ancora ignote.<br />

In linea di massima, gli aspetti quantitativi degli obiettivi programmatici possono essere<br />

ancora piuttosto vaghi nell’accordo programmatico. Devono però essere formulati in<br />

modo abbastanza preciso nel rapporto conclusivo (cfr. allegato <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 1,<br />

A5).<br />

2.3.1.5 Indicatori<br />

I capitoli successivi descrivono in dettaglio tutti gli indicatori. Nella misura del possibile,<br />

le aggiunte e le detrazioni sono definite in termini concreti. Rimane tuttavia una<br />

certa imprecisione (margine di discrezionalità).<br />

A) Indicatori di qualità (Q)<br />

Per indicatori di qualità (Q) si intendono i valori relativi <strong>alla</strong> qualità o ai requisiti di<br />

qualità di un certo provvedimento. Tali indicatori evidenziano in che modo un determinato<br />

provvedimento è stato eseguito, ossia in estrema sintesi: bene / male, correttamente<br />

/ in modo sbagliato, conformemente all’ubicazione / non conformemente<br />

all’ubicazione, protezione raggiunta / non raggiunta, ecc. I valori Q non danno informazioni<br />

sulla qualità o l’importanza di un compito parziale!<br />

Flessibilità materiale<br />

Flessibilità temporale<br />

Indicatori relativi <strong>alla</strong> valutazione<br />

della qualità di un provvedimento


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 88<br />

L’UFAM si attende dai valori Q che ha definito l’indicazione di uno standard specialistico<br />

di buona qualità. Qualora tutti i requisiti siano soddisfatti appieno, il valore complessivo<br />

di Q risulta come fattore 1. I valori indicati consistono sempre in detrazioni<br />

massime. Secondo il grado di realizzazione di un provvedimento, è possibile detrarre<br />

anche solo qualche decimo. I requisiti di qualità non soddisfati sono sanzionati piuttosto<br />

severamente. Le detrazioni sono addizionate e detratte da 1. In questo modo è possibile<br />

calcolare il valore del fattore Q. Il fattore 0 risulta in caso di mancato adempimento<br />

di troppi requisiti qualitativi con conseguente perdita del diritto ai contributi per<br />

il provvedimento.<br />

Va da sé che i valori Q sono applicati solo quando è necessario e opportuno considerarli<br />

(p. es. «Informazione al pubblico»).<br />

Tab. 16 > Indicatori qualitativi per calcolare la qualità di una misura<br />

Indicatore<br />

Q 1 I documenti di base esistenti sono considerati<br />

Nella misura in cui sono noti, tutti i documenti di base esistenti, p.<br />

es. anche quelli di altri Cantoni, sono considerati (cfr. lista dei<br />

progetti sul sito della CDPNP)<br />

Q 2 Informazione del pubblico<br />

L’informazione degli interessati e dell’opinione pubblica è stata<br />

effettuata per quanto necessario.<br />

Q 3 Orientamento all’applicazione pratica<br />

I risultati degli studi / dei documenti di base possono essere<br />

direttamente messi in pratica o utilizzati per l’esecuzione<br />

Q 4 Zone cuscinetto secondo l’UFAM<br />

I provvedimenti di protezione dei biotopi devono, laddove ciò è<br />

necessario, delimitare zone cuscinetto secondo le indicazioni<br />

dell’UFAM.<br />

Q 5 Coordinamento con altri ambiti politici<br />

Qualora ciò fosse necessario, i provvedimenti di protezione sono<br />

stati coordinati o adattati ad altri ambiti politici: pianificazione del<br />

territorio, protezione dei corsi d’acqua, agricoltura, gestione<br />

forestale, caccia, ecc.<br />

Q 6 La riflessione concettuale è avvenuta<br />

Sono avvenute riflessioni fondamentali e concettuali per quanto<br />

riguarda l’acquisizione di terreni. Si è dimostrato che<br />

l’acquisizione di terreni è il provvedimento più idoneo e economico.<br />

Le acquisizioni devono sempre dapprima essere discusse<br />

con l’UFAM.<br />

Q 7 La protezione è avvenuta<br />

La tutela deve essere effettuata conformemente <strong>alla</strong> LPN (regola-<br />

Detrazione Motivazione<br />

0 Tutti considerati<br />

0.2 I documenti di base non significativi non sono considerati<br />

0.4 I documenti di base significativi non sono considerati<br />

0.5 Non è stato chiarito se ne esistano o non ne sono stati elaborati per<br />

la protezione<br />

0 Sì, avvenuta in modo adeguato<br />

0.1 Avvenuta solo per una <strong>parte</strong> del provvedimento<br />

0.2 Non avvenuta<br />

0 Sì, può essere applicato direttamente<br />

0.2 In larga <strong>parte</strong> indispensabile per l’esecuzione<br />

0.4 Principalmente di interesse scientifico<br />

0.7 Esclusivamente di interesse scientifico<br />

0 Le zone cuscinetto sono state delimitate dappertutto, dove necessario<br />

0.1 In 1/3 dei casi non delimitate o delimitate in modo insufficiente<br />

0.2 In 2/3 dei casi non delimitate o delimitate in modo insufficiente<br />

0.3 Le zone cuscinetto non sono state delimitate<br />

0 Sì, coordinato con tutti gli ambiti rilevanti; i conflitti legati<br />

all’utilizzazione sono stati eliminati<br />

0.1 Parzialmente coordinato, alcuni conflitti d’utilizzazione non sono<br />

ancora stati eliminati<br />

0.2 Il provvedimento non è stato coordinato; conflitti d’utilizzazione importanti<br />

0 L’acquisizione di terreni corrisponde <strong>alla</strong> riflessione fondamentale e<br />

costituisce il provvedimento più idoneo<br />

1 Il provvedimento non adempie alle condizioni (p. es. non è avvenuta<br />

la discussione con l’UFAM)<br />

0.2 Esclusivamente le misure Ca 1.21 e 1.22: bonus di + 0.2 in caso di<br />

protezione legale vincolante


2 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio 89<br />

Indicatore<br />

mentazione contrattuale, decisione di tutelare) e/o <strong>alla</strong> LAT (p.<br />

es. Piano d’utilizzazione comunale) o tramite l’iscrizione nel<br />

registro fondiario. Per i provvedimenti Ca 1.21 e 1.22 una protezione<br />

vincolante più forte del solo accordo contrattuale dà diritto<br />

a un bonus di 0.2 punti.<br />

Inoltre, le zone cuscinetto devono essere delimitate laddove<br />

necessario (per i frutteti ad alto fusto occorre almeno una regolamentazione<br />

contrattuale secondo la LPN, in assenza della<br />

quale si ha una detrazione di 1).<br />

Q 8 Le cure sono conformi agli obiettivi e differenziate<br />

La cura è adattata al tipo di biotopo o conforme agli obiettivi<br />

biologici concreti.<br />

La presenza delle neofite, qualora fosse problematica, è ricono-<br />

Detrazione Motivazione<br />

0 Protetto correttamente, zone cuscinetto sono delimitate<br />

0.1 Protetto, ma le zone cuscinetto sono delimitate solo parzialmente<br />

0.3 Le zone cuscinetto sono delimitate, ma la protezione è solo parziale<br />

0.5 La protezione e la delimitazione delle zone cuscinetto sono solo<br />

parziali<br />

0.7 L’oggetto non è stato protetto<br />

0 Tutto i.o.<br />

0.1 Le cure non sono conformi agli obiettivi su alcune superfici<br />

0.2 Cure non adeguate sul 5 % della superficie<br />

sciuta e la lotta è in corso. 0.4 Cure non adeguate sul 20 % della superficie<br />

0 L’assistenza e la canalizzazione del pubblico non sono necessarie.<br />

Laddove lo sono avvenute al 100 %.<br />

Q 9 L’assistenza e la canalizzazione dei flussi turistici sono garantite<br />

Per diversi oggetti non è necessario intervenire riguardo a questo<br />

indicatore.<br />

Qualora ciò fosse necessario, devono essere rispettate 3 condizioni:<br />

1. L’oggetto è esaminato da un professionista in materia di protezione<br />

della natura e del paesaggio, il quale formula proposte<br />

concrete riguardo alle cure, <strong>alla</strong> valorizzazione dell’oggetto, p.<br />

es. descrivendone lo stato nell’ambito di un rapporto annuale,<br />

ecc.<br />

2. Si provvede a organizzare una sorveglianza efficiente (osservazione,<br />

comunicazione / sanzione delle mancanze)<br />

3. La canalizzazione del pubblico è garantita, p. es. tramite marcaggi<br />

0.1 Le condizioni non sono rispettate per alcuni oggetti<br />

0.2 Le condizioni non sono rispettate sul 10 % delle superfici che necessitano<br />

assistenza e canalizzazione dei flussi turistici<br />

0.3 Le condizioni non sono rispettate su più del 10 % delle superfici che<br />

necessitano di assistenza e canalizzazione dei flussi turistici<br />

1 Le condizioni non sono rispettate<br />

Q 10 Competenze specifiche degli assistenti<br />

0 Tutti gli assistenti hanno le competenze<br />

Gli assistenti (può trattarsi anche di non professionisti) dispongono<br />

di sufficienti competenze specifiche per adempiere effettivamente<br />

ai loro compiti<br />

0.1<br />

0.2<br />

Alcuni non hanno le competenze<br />

Il 10–30 % non ha le competenze<br />

0.3 Più del 30 % non hanno le competenze<br />

Q 11 Conforme all’obiettivo e all’ubicazione<br />

0 Sono state effettuate riflessioni concettuali (conformi all’obiettivo), il<br />

I provvedimenti di valorizzazione e di rivitalizzazione sono con-<br />

tipo di biotopo è conforme <strong>alla</strong> sua ubicazione<br />

formi agli obiettivi e alle ubicazioni, p. es. quando esiste un piano<br />

di valorizzazione, di cura o di interconnessione, quando il provvedimento<br />

è basato su un programma atto a favorire le specie,<br />

0.2<br />

0.4<br />

Una delle due condizioni è rispettata solo parzialmente<br />

Una delle due condizioni non è rispettata<br />

quando un biotopo è tipico di un certo oggetto, ecc. 0.7 Entrambe le condizioni non sono rispettate<br />

B) Indicatori di prestazione (P)<br />

Gli indicatori di prestazione costituiscono una misura della quantità di provvedimenti<br />

applicati in senso lato. In altre parole, i valori P di un certo provvedimento aumentano,<br />

per esempio con l’aumento della superficie, della lunghezza, della complessità (p. es.<br />

numero di specie, di interventi, di aziende agricole implicate), prezzi ecc.<br />

Nel caso normale P ha il valore standard 1. Gli aumenti sono previsti per prestazioni<br />

più importanti e complesse. La somma degli aumenti è addizionata a 1 e risulta così nel<br />

valore del fattore P.<br />

Indicatori per valutare l’effetto<br />

quantitativo di un provvedimento


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 90<br />

Tab. 17 > Indicatori di prestazione per valutare l’effetto quantitativo di un provvedimento<br />

Indicatore<br />

Aumento Motivazione<br />

P 1 Numero di aziende agricole per km²<br />

0 6 aziende agricole o meno per km²<br />

Un numero maggiore di aziende agricole implicate per unità di<br />

superficie corrisponde a un maggior tempo investito<br />

0.3<br />

Più di 6 aziende agricole per km²<br />

P 2 Dimensioni dei gruppi<br />

0 0- 10 <strong>parte</strong>cipanti<br />

Numero dei <strong>parte</strong>cipanti a un corso di formazione continua<br />

0.1 11- 20 <strong>parte</strong>cipanti<br />

0.2 Più di 20 <strong>parte</strong>cipanti<br />

0.1 Più di 50 oggetti per km²<br />

P 4 Numero di attori implicati per km²<br />

0 Meno di 100 attori implicati per km²<br />

Numero dei diversi attori implicati per km² (proprietari fondiari,<br />

aziende agricole, Comuni, associazioni, ecc.)<br />

0.1<br />

0.3<br />

100–200 attori implicati per km²<br />

Più di 200 attori implicati per km²<br />

P 5 Unità gestite per 100 ha<br />

0 100 o meno aziende agricole per 100 ha<br />

Il tempo investito per concludere i contratti è maggiore se le superfici<br />

sono numerose e di dimensioni ridotte di quanto non lo è se<br />

sono poche e estese.<br />

0.2<br />

0.4<br />

101–200 aziende agricole per 100 ha<br />

Più di 200 per 100 ha<br />

P 6 Qualità agricola del terreno<br />

0 Torbiere alte, paludi, cariceti<br />

Il prezzo dei terreni dipende fortemente d<strong>alla</strong> qualità agricola<br />

(qualità del suolo) e dal reddito agricolo.<br />

2–3<br />

4–5<br />

Prati molto umidi<br />

Prati molto secchi<br />

7 Terre agricole molto buone, soprattutto per la produzione foraggera<br />

8 Terreno coltivabile<br />

P 7 Accessibilità<br />

0 Il 98 % è bene accessibile<br />

Qual è la <strong>parte</strong> delle superfici bene accessibili (accesso con veicoli<br />

non problematico) sulla superficie complessiva sulla quale si interviene<br />

0.1<br />

0.2<br />

Il 95–97 % è bene accessibile<br />

Meno del 95 % è bene accessibile<br />

P 8 Ubicazione rispetto <strong>alla</strong> zona agricola produttiva<br />

0 Fondovalle e zone collinari prealpine: nessun aumento<br />

Questo indicatore compensa i contributi secondo l’ordinanza sui<br />

pagamenti diretti (OPD) il cui ammontare è differenziato e non<br />

giustificato nell’ottica della protezione della natura. La <strong>parte</strong> percentuale<br />

delle superfici nelle zone di montagna I-IV sulla superficie<br />

complessiva su cui si applica il provvedimento deve essere preso<br />

come valore assoluto x (0,…) e poi dimezzato.<br />

X/2 Zone di montagna I – IV<br />

1/2 del valore assoluto x della <strong>parte</strong> di superficie sulla superficie<br />

complessiva del provvedimento.<br />

p. es. zona di montagna I e II = 17 %, zona di montagna III e IV=<br />

25 % della superficie totale valore x = 0.17+0.25=0.42<br />

x/2 = 0.21<br />

P 9 Difficoltà di gestione<br />

0 L’insieme dei lavori è più o meno realizzabile con macchinari<br />

Questo indicatore permette di calcolare i contributi per i provvedi-<br />

agricoli convenzionali<br />

menti per i quali l’OPD non prevede contributi. Ciò concerne, da<br />

un lato, le superfici all’esterno della zona agricola (p. es. pascoli<br />

d’alpeggio), d’altro canto però anche le aziende agricole che non<br />

ricevono contributi. L’ammontare dell’aumento dipende soprattutto<br />

d<strong>alla</strong> pendenza del terreno, dall’umidità, dagli ostacoli (blocchi,<br />

arbusti, fossati ecc.), dall’assenza di accessi carrozzabili ecc. Ciò<br />

implica perlopiù una <strong>parte</strong> elevata di lavoro manuale.<br />

0.5<br />

1.0<br />

Circa l’80 % della superficie complessiva può essere lavorata con<br />

macchinari agricoli convenzionali<br />

Circa il 40 % della superficie complessiva deve essere lavorata a<br />

mano (compresi i lavori con falciatrici a motore).<br />

Oppure quasi il 100 % deve essere lavorato con macchinari speciali<br />

(p. es. mezzi cingolati).<br />

1.5 Circa il 60 % della superficie complessiva deve essere lavorata a<br />

mano<br />

2.0 Circa l’80 % dei lavori deve essere svolto a mano.<br />

P 10 Possibilità di trovare un agricoltore<br />

0 Si potrebbero trovare agricoltori, ma il servizio competente preferi-<br />

Per ottenere l’aumento di 2 punti occorre dimostrare che si è<br />

sce affidare i lavori ad altri<br />

attivamente cercato un agricoltore (avente diritto ai sussidi secondo<br />

l’OPD), in grado di gestire le superfici.<br />

1<br />

2<br />

Occorre cercare agricoltori per circa la metà delle superfici<br />

Nonostante una ricerca intensiva non sono stati trovati agricoltori.


2 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio 91<br />

Indicatore<br />

Aumento Motivazione<br />

P 11 Numero di attori e pressione del pubblico<br />

0 L’assistenza è interessante nell’ottica della protezione della natura<br />

L’investimento per l’assistenza e, soprattutto, per l’osservazione di<br />

ma l’oggetto è poco frequentato<br />

un oggetto dipende fortemente dal numero di attori implicati e<br />

d<strong>alla</strong> pressione del pubblico. L’assistenza specialistica e<br />

l’osservazione dell’oggetto devono anche avere un senso.<br />

0.1<br />

0.2<br />

Diversi attori da assistere, moderata pressione del pubblico<br />

Diversi attori da assistere, forte pressione del pubblico<br />

P 12 Esigenza specialistica<br />

La difficoltà relativa <strong>alla</strong> pianificazione e <strong>alla</strong> realizzazione per<br />

l’allestimento di nuovi stagni e prati o per la loro rivitalizzazione<br />

dipende fortemente d<strong>alla</strong> topografia, dalle caratteristiche del suolo,<br />

dal grado dell’interconnessione ecologica, dalle esigenze<br />

dell’ingegneria naturalistica, da un’eventuale procedura per la<br />

domanda del permesso di costruzione ecc.<br />

P 13 Superficie dell’oggetto in ha<br />

L’onere è in genere proporzionalmente inverso <strong>alla</strong> superficie<br />

dell’oggetto<br />

P 14 Complessità delle utilizzazioni attuali<br />

Più è complessa l’utilizzazione (pubblica, privata, topografia, m.<br />

s.m. ecc.) più aumenta l’onere<br />

P 15 Complessità di paesaggi e biotopi<br />

Numerosi paesaggi e biotopi diversi<br />

C) Indicatore di prestazione «quantità» (PZ)<br />

0 Semplice caso standard da ogni punto di vista, senza permesso di<br />

costruzione<br />

0.2 Esigenze elevate per quanto riguarda la pianificazione o la realizzazione<br />

Piccole superfici o altro<br />

0.4 Esigenze elevate per quanto riguarda la pianificazione e la realizzazione<br />

0.6 Esigenze molto elevate per quanto riguarda la pianificazione (necessità<br />

del permesso di costruzione) o la realizzazione<br />

0.8 Esigenze molto elevate per quanto riguarda la pianificazione e la<br />

realizzazione<br />

1 Esigenze molto complesse sotto ogni punto di vista<br />

0 > 100 ha<br />

0.1 51–100 ha<br />

0.3 > 50 ha<br />

0 Complessità minima rispetto alle utilizzazioni attuali<br />

0.1–3 Condizioni di utilizzazione molto complesse<br />

0<br />

0.1–2<br />

Nelle schede di calcolo, fra gli indicatori di prestazione è introdotto anche un fattore di<br />

quantità PZ per determinare i contributi (p. es. numero di ha, km², giorni, costi effettivi,<br />

ecc.). Occorre tenere conto che la quantità è sempre da ricondurre all’insieme del periodo<br />

programmatico di quattro anni per ogni obiettivo programmatico!<br />

D) Indicatori di prezzo (Pi)<br />

Gli indicatori di prezzo riflettono le condizioni generali e, pertanto, valori difficilmente<br />

influenzabili da chi fornisce la prestazione o dai servizi cantonali. Non influenzano né<br />

la qualità né la quantità dei provvedimenti realizzati. Un esempio tipico è rappresentato<br />

dai due noti indicatori stabiliti nella LPN: onere sopportato dai Cantoni per diversi<br />

inventari federali (bonus) e importanza degli oggetti secondo la LPN (nazionale / non<br />

nazionale).<br />

Il valore complessivo 1 è introdotto allorché un provvedimento / una prestazione corrisponde<br />

al più semplice caso per ogni valore Pi rilevante. Nel caso di situazioni più<br />

Requisiti molto elevati a causa della diversità di paesaggi e biotopi<br />

Indicatori relativi alle condizioni<br />

generali


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 92<br />

onerose sono previsti aumenti da aggiungere complessivamente a 1 e che danno il valore<br />

Pi.<br />

Tab. 18 > Indicatori di prezzo<br />

Indicatore<br />

Pi 1 Onere dovuto agli inventari federali<br />

Questo indicatore corrisponde al vecchio bonus per l’importante onere dovuto<br />

a certi inventari federali. L’UFAM indica quali Cantoni devono sopportare un<br />

onere elevato per la presenza di inventari federali (lista aggiornata).<br />

L’aumento di 0.1 punti è possibile solo una volta per provvedimento.<br />

Pi 2 Importanza degli oggetti trattati secondo la LPN<br />

L’aumento dovuto all’importanza nazionale può essere fatto valere in caso di<br />

provvedimenti specifici su:<br />

- oggetti iscritti in un inventario federale<br />

dei biotopi<br />

- zone palustri d’importanza nazionale<br />

2.3.1.6 Calcolo dei contributi<br />

La <strong>parte</strong> percentuale degli oggetti d’importanza nazionale interessati da un<br />

provvedimento deve essere aggiunta al suo valore assoluto (0–1)<br />

Aumento Motivazione<br />

Il calcolo dei contributi per obiettivo programmatico singolo deve essere effettuato con<br />

le corrispondenti schede di calcolo. Si noti che per ogni obiettivo programmatico occorre<br />

sempre considerare la «quantità» sul periodo programmatico completo di quattro<br />

anni!<br />

Le detrazioni (Q) e gli aumenti (P e Pi) sono sempre da intendere come detrazioni /<br />

aumenti massimi. In caso di migliore adempimento la deduzione (Q) può essere minore.<br />

Allo stesso modo, l’aumento (P e Pi) può essere maggiore (vedi le tabelle<br />

nell’allegato <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 2, A3).<br />

I cosiddetti contributi di base secondo l’OPD e i contributi complementari secondo<br />

l’OQE sono considerati nei prezzi standard e negli indicatori (cfr. schede di calcolo Ca<br />

1.21, 1.22). Non devono pertanto essere specialmente riscossi o dedotti dai Cantoni.<br />

Il contributo dell’UFAM (CU) per ogni obiettivo programmatico risulta dal prodotto<br />

degli indicatori Q, P, Pi moltiplicati per il corrispondente prezzo standard (PS) e per la<br />

quantità (PZ) del provvedimento.<br />

CU = Q x P x Pi x PS x PZ<br />

0 Non vi è un onere particolare dovuto a determinati inventari.<br />

0.1 Il Cantone sopporta un forte onere per l’intervento su un<br />

certo tipo di biotopi o su una zona palustre.<br />

0 Il provvedimento non concerne oggetti d’importanza<br />

nazionale<br />

0.1–0.9 Il provvedimento concerne 1–99 % di oggetti<br />

d’importanza nazionale,<br />

indicare solo i decimali<br />

(p. es. 35 % 0.4)<br />

1 Il provvedimento concerne unicamente oggetti<br />

d’importanza nazionale<br />

Calcolo dei contributi per<br />

obiettivo programmatico<br />

Detrazioni / aumenti (vedi anche<br />

indicatori)<br />

Contributi secondo l’OPD e l’OQE<br />

Contributo dell’UFAM per<br />

obiettivo programmatico


2 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 2 93<br />

> <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 2<br />

A1 Tabella di concordanza relativa <strong>alla</strong> schede programmatiche a alle schede di<br />

calcolo LPN<br />

Tab. 19 > Tabella sinottica: obiettivo programmatico, indicatori di prestazione e schede di calcolo<br />

Obiettivo programmatico/contrattuale Indicatori di prestazione Scheda di calcolo<br />

Scheda programmatica»Protezione del paesaggio, art. 13 LPN»<br />

IFP e Paesaggio in generale<br />

Basi: costi effettivi in CHF<br />

Decisione di tutelare: superficie km²<br />

Acquisizione di terreni: superficie ha<br />

Sorveglianza e manutenzione: superficie km²<br />

Progetti speciali: numero<br />

Scheda programmatica «Specie, biotopi e compensazione ecologica, art. 18 segg. LPN»<br />

Biotopi Basi: costi effettivi in CHF<br />

Decisioni di tutela: superficie ha<br />

Acquisizione di terreni: superficie ha<br />

Manutenzione e cure: superficie ha<br />

Sorveglianza e manutenzione: superficie ha<br />

Allestimento e rivitalizzazione: superficie ha<br />

Allestimento e rivitalizzazione stagni: superficie 100m²<br />

Allestimento e rivitalizzazione siepi: lunghezza 100m<br />

Piantagioni di alberi ad alto fusto: numero<br />

Progetti speciali: numero<br />

Interconnessione Piani di interconnessione: superficie km² Ab3<br />

Specie Basi: costi effettivi in CHF<br />

Lotta contro le neobiota: lavoro in giornate-uomo<br />

Sorveglianza e manutenzione: costi stabiliti in CHF<br />

Progetti speciali: numero<br />

Scheda programmatica «Protezione delle zone palustri, art. 23b segg. LPN»<br />

Zone palustri d’importanza nazionale Basi: costi effettivi in CHF Aa 2<br />

Decisione di tutela: superficie km²<br />

Acquisizione di terreni: superficie ha<br />

Sorveglianza e manutenzione: superficie km²<br />

Progetti speciali: numero<br />

Scheda riassuntiva «Basi, formazione/perfezionamento professionale, sensibilizzazione del pubblico, art. 14a LPN»<br />

Basi generali / relazioni pubbliche (non riferite a un progetto) Costi effettivi in CHF Aa3<br />

Formazione di base e perfezionamento professionale Mezze giornate Ac3<br />

Aa 2<br />

Ba 2<br />

Bc 1/2<br />

Cc 2<br />

Cd 1, Db1<br />

Aa 1<br />

Ba 1, Ba 1.3, Bb 1<br />

Bc 1/2<br />

Ca 1.21, Ca 1.22<br />

Cc 1.2<br />

Da 1.2/5<br />

Da 1.4<br />

Da 1.71<br />

Da 1.72<br />

Cd 1, Db 1<br />

Aa 1<br />

Cb 1<br />

Cc 1.1<br />

Cd 1, Db1<br />

Ba 2<br />

Bc 1/2<br />

Cc 2<br />

Cd 1, Db 1


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 94<br />

A2 Schede di calcolo: lista sinottica<br />

Regole di nomenclatura per le schede di calcolo<br />

> Prima lettera (maiuscola): gruppo di provvedimenti (cfr. cap. 5.4.1)<br />

> Seconda lettera (minuscola): proposta di provvedimento (5.1)<br />

> Prima cifra: compiti (cfr. cap. 5.4.2)<br />

> Seconda cifra (se necessario): proposta di provvedimento parziale (idem)<br />

Tab. 20 > Panoramica delle schede di calcolo<br />

Gruppo di provvedimenti<br />

A<br />

Basi, informazione del<br />

pubblico, formazione<br />

B<br />

Protezione<br />

C<br />

Manutenzione e cura<br />

D<br />

Valorizzazione<br />

Scheda Valido per i provvedimenti seguenti Compito Compiti parziali<br />

Aa 1 Inventari, cartografia, liste blu e rosse, progetti di monitoraggio, controllo dei<br />

risultati, piani e strategie, studi, gestione di progetti, programmi, piani d’azione,<br />

pubblicazioni (anche elettroniche), esposizioni, pannelli informativi, sentieri<br />

didattici<br />

Aa 2 Inventari, cartografia, liste blu e rosse, progetti di monitoraggio, controllo dei<br />

risultati, piani e strategie (PSP/LEK), studi, gestione di progetti, programmi,<br />

piani d’azione, pubblicazioni (anche elettroniche), esposizioni, pannelli informativi,<br />

sentieri didattici<br />

Aa 3 Basi generali (non per biotopi e paesaggi specifici), piani e strategie, studi,<br />

gestione di progetti, programmi, piani d’azione, pubblicazioni (anche elettroniche),<br />

esposizioni<br />

1<br />

Specie e biotopi<br />

2<br />

Paesaggi<br />

3<br />

Basi generali<br />

1.1–1.7<br />

2.1–2.4<br />

3.1–3.2<br />

Ab 3 Piani di interconnessione 3 3.1<br />

Ac 3 Formazione e perfezionamento professionale di specialisti 3 3.3<br />

Ba 1 Decisione di tutela 1 1.1–1.7<br />

Ba 1.3 Decisione di tutela 1 1.3<br />

Ba 2 Decisione di tutela 2 2.1–2.4<br />

Bb 1 Contratti 1 1.2–1.7<br />

Bc 1/2 Acquisizione di terreni 1 e 2 1.1–2.4<br />

Ca 1.21 Manutenzione, cura, provvedimenti di gestione tramite contributi OPD/OQE 1 1.2–1.7<br />

Ca 1.22 Manutenzione, cura, provvedimenti di gestione senza contributi OPD/OQE 1 1.2–1.7<br />

Ca 1.7 Manutenzione e cura di alberi d’alto fusto 1 1.7<br />

Cb 1 Lotta contro le specie invasive 1 1.2–1.7<br />

Cc 1.1 Assistenza/sorveglianza di oggetti di protezione delle specie 1 1.1<br />

Cc 1.2 Assistenza/sorveglianza di biotopi 1 1.2–1.7<br />

Cc 2 Assistenza/sorveglianza di paesaggi 2 2.1–2.4<br />

Cd 1 Manutenzione, cura, gestione di progetti particolari 1 1.2–1.7<br />

Da 1.2/5 Allestimento di nuovi biotopi o rivitalizzazione: prati magri 1 1.2,4,5,7<br />

Da 1.4 Allestimento di nuovi biotopi o rivitalizzazione: stagni 1 1.4<br />

Da 1.71 Allestimento di nuovi biotopi o rivitalizzazione: siepi 1 1.7<br />

Da 1.72 Allestimento di nuovi biotopi o rivitalizzazione: alberi d’alto fusto 1 1.7<br />

Db 1 Allestimento di nuovi biotopi o rivitalizzazione: progetti particolari 1 1.1–1.7


2 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 2 95<br />

A3 Schede di calcolo LPN<br />

A. Basi<br />

a. Inventari, cartografia, monitoraggio,<br />

controllo dei risultati, diversi piani e strategie, liste rosse/blu, pubblicazioni, sentieri didattici<br />

30 % dei costi effettivi<br />

Indicatori<br />

Detrazioni<br />

Obiettivi programmatici<br />

1. Specie e biotopi<br />

Q 1 I documenti di base sono conside- sì 0<br />

rati<br />

no 0.1–0.5<br />

Q 2 Informazione del pubblico<br />

sì 0<br />

no 0.1–0.2<br />

Q 3 Orientamento all’applicazione prati- sì 0<br />

ca<br />

no 0.1–0.7<br />

Q 1 1 1 1<br />

PZ<br />

Costi effettivi 30 % dei costi Quota<br />

Pi 1 Onere dovuto ai corrispondenti normale<br />

P<br />

Aumenti<br />

0<br />

inventari federali<br />

elevato 0.1<br />

Pi 2 Importanza degli oggetti trattati non naturale 0<br />

secondo la LPN<br />

naturale 1<br />

misto 0.1–0.9<br />

Pi 1 1 1 1<br />

Contributo 0 0 0 0<br />

Aa 1


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 96<br />

A. Basi<br />

a. Inventari, cartografia, monitoraggio,<br />

controllo dei risultati, diversi piani e strategie, liste rosse/blu, pubblicazioni, sentieri didattici<br />

30 % dei costi effettivi<br />

Indicatori<br />

Detrazioni<br />

Obiettivi programmatici<br />

2. Paesaggi<br />

Q 1 I documenti di base sono conside- sì 0<br />

rati<br />

no 0.1–0.5<br />

Q 2 Informazione del pubblico<br />

sì 0<br />

no 0.1–0.2<br />

Q 3 Orientamento all’applicazione prati- sì 0<br />

ca<br />

no 0.1–0.7<br />

Q 1 1 1 1<br />

PZ<br />

Costi effettivi 30 % dei costi Quota<br />

Pi 1 Onere dovuto ai corrispondenti normale<br />

P<br />

Aumenti<br />

0<br />

inventari federali<br />

elevato 0.1<br />

Pi 2 Importanza degli oggetti trattati non naturale 0<br />

secondo la LPN<br />

naturale 1<br />

misto 0.1–0.9<br />

Pi 1 1 1 1<br />

Contributo 0 0 0 0<br />

Aa 2


2 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 2 97<br />

A. Basi<br />

a. Basi generali: piani e strategie, studi, programmi, piani d’azione, pubblicazioni, esposizioni<br />

30 % dei costi effettivi<br />

Indicatori<br />

Detrazioni<br />

Obiettivi programmatici<br />

3. Basi generali<br />

Q 1 I documenti di base sono conside- sì 0<br />

rati<br />

no 0.1–0.5<br />

Q 2 Informazione del pubblico<br />

sì 0<br />

no 0.1–0.2<br />

Q 3 Orientamento all’applicazione prati- sì 0<br />

ca<br />

no 0.1–0.7<br />

Q<br />

Aumenti<br />

1 1 1 1<br />

PZ Costi effettivi 30 % dei costi Quota<br />

Pi 1 Onere dovuto ai corrispondenti normale<br />

P<br />

Aumenti<br />

0<br />

inventari federali<br />

elevato 0.1<br />

Pi 2 Importanza degli oggetti trattati non naturale 0<br />

secondo la LPN<br />

naturale 1<br />

misto 0.1–0.9<br />

Pi 1 1 1 1<br />

Contributo 0 0 0 0<br />

Aa 3


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 98<br />

A. Basi<br />

Obiettivi programmatici<br />

b. Progetti di interconnessione 3. Basi generali<br />

CHF 500.– / km²<br />

del «perimetro del progetto» senza bosco e zone abitate<br />

Indicatori<br />

Detrazioni<br />

Q 1 I documenti di base sono conside- sì 0<br />

rati<br />

no 0.1–0.5<br />

Q 2 Informazione del pubblico<br />

sì 0<br />

no 0.1–0.2<br />

Q 3 Orientamento all’applicazione prati- sì 0<br />

ca<br />

no 0.1–0.7<br />

Q<br />

Aumenti<br />

1 1 1 1<br />

P 1 Numero di aziende agricole ≤ 6 0<br />

per 1 km²<br />

≥ 7 0.3<br />

PZ Superficie in km² numero<br />

P<br />

Aumenti<br />

1 1 1 1<br />

Pi 2 Importanza degli oggetti trattati non naturale 0<br />

secondo la LPN<br />

naturale 1<br />

misto 0.1–0.9<br />

Pi 1 1 1 1<br />

Ab 3<br />

PS 500 500 500 500<br />

Contributo 0 0 0 0


2 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 2 99<br />

A. Basi<br />

Obiettivi programmatici<br />

c. Formazione e perfezionamento professionale, consulenza di specialisti esterni 3. Basi generali<br />

CHF 500.– / mezza giornata<br />

Indicatori<br />

Detrazioni<br />

Q 1 I documenti di base sono considera- sì 0<br />

ti<br />

no 0.1–0.5<br />

Q 2 Informazione del pubblico<br />

sì 0<br />

no 0.1–0.2<br />

Q 3 Orientamento all’applicazione prati- sì 0<br />

ca<br />

no 0.1–0.7<br />

Q<br />

Aumenti<br />

1 1 1 1<br />

P 2 Dimensione gruppi<br />

0–10 0<br />

11–20 0.1<br />

> 20 0.2<br />

PZ Durata del corso in 1/2 giornate numero<br />

P<br />

Aumenti<br />

1 1 1 1<br />

Pi 2 Importanza degli oggetti trattati non naturale 0<br />

secondo la LPN<br />

naturale 1<br />

misto 0.1–0.9<br />

Pi 1 1 1 1<br />

Ac 3<br />

PS 500 500 500 500<br />

Contributo 0 0 0 0


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 100<br />

B. Protezione<br />

Obiettivi programmatici<br />

a. Decisione di tutela 1. Specie e biotopi<br />

Biotopi CHF 1000.– / ha (senza zone golenali)<br />

Indicatori<br />

Detrazioni<br />

Q 1 I documenti di base esistono sì 0<br />

e sono considerati<br />

no 0.1–0.5<br />

Q 4 Zone cuscinetto secondo la sì 0<br />

chiave dell’UFAM<br />

no 0.1–0.3<br />

Q 5 Coordinamento con altri sì 0<br />

ambiti politici<br />

no 0.1–0.2<br />

Q<br />

Aumenti<br />

1 1 1 1<br />

P 4 Numero di attori implicati per ≤ 100 0<br />

km²<br />

> 100 0.3<br />

PZ Superficie protetta<br />

(quantità) in<br />

ha numero<br />

P<br />

Aumenti<br />

1 1 1 1<br />

Pi 1 Onere dovuto ai corrispon- normale 0<br />

denti inventari federali<br />

elevato 0.1<br />

Pi 2 Importanza degli oggetti non naturale 0<br />

trattati secondo la LPN<br />

naturale 1<br />

misto 0.1–0.9<br />

Pi 1 1 1 1<br />

Ba 1<br />

PS 1’000 1’000 1’000 1’000<br />

Contributo 0 0 0 0


2 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 2 101<br />

B. Protezione<br />

Obiettivi programmatici<br />

a. Decisione di tutela 1. Specie e biotopi<br />

Zone golenali CHF 100.– / ha<br />

Indicatori<br />

Detrazioni<br />

Q 1 I documenti di base esistono e sì 0<br />

sono considerati<br />

no 0.1–0.5<br />

Q 5 Coordinamento con altri campi sì 0<br />

politici<br />

no 0.1–0.2<br />

Q<br />

Aumenti<br />

1 1 1 1<br />

P 4 Numero di attori implicati per km² ≤ 100 0<br />

> 100 1<br />

P 13 Superficie dell’oggetto in ha ≤ 50 0.3<br />

51–100 0.1<br />

> 100 0<br />

P 14 Complessità delle<br />

minima 0<br />

utilizzazioni attuali<br />

estrema 0.1–3<br />

P 15 Complessità del paesaggio e dei minima 0<br />

biotopi<br />

estrema 0.1–2<br />

PZ<br />

Superficie protetta<br />

(quantità) in<br />

ha numero<br />

P<br />

Aumenti<br />

1 1 1 1<br />

Pi 1 Onere dovuto ai corrispondenti normale 0<br />

inventari federali<br />

elevato 0.1<br />

Pi 2 Importanza degli oggetti trattati non nat. 0<br />

secondo la LPN<br />

nat. 1<br />

media 0.1–0.9<br />

Pi 1 1 1 1<br />

Ba 1.3<br />

PS 100 100 100 100<br />

Contributo 0 0 0 0


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 102<br />

B. Protezione<br />

Obiettivi programmatici<br />

a. Decisione di tutela 1. Specie e biotopi<br />

Paesaggi CHF 1000.– / km²<br />

Indicatori<br />

Detrazioni<br />

Q 1 I documenti di base esistono sì 0<br />

e sono considerati<br />

no 0.1–0.5<br />

Q 5 Coordinamento con altri sì 0<br />

campi politici<br />

no 0.1–0.2<br />

Q<br />

Aumenti<br />

1 1 1 1<br />

P 4 Numero di attori implicati per ≤ 100 0<br />

km²<br />

> 100 0.3<br />

PZ Superficie protetta<br />

(quantità) in<br />

km² numero<br />

P<br />

Aumenti<br />

1 1 1 1<br />

Pi 1 Onere dovuto ai corrispon- normale 0<br />

denti inventari federali<br />

elevato 0.1<br />

Pi 2 Importanza degli oggetti non naturale 0<br />

trattati secondo la LPN<br />

naturale 1<br />

misto 0.1–0.9<br />

Pi 1 1 1 1<br />

Ba 2<br />

PS 1’000 1’000 1’000 1’000<br />

Contributo 0 0 0 0


2 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 2 103<br />

B. Protezione<br />

Obiettivi programmatici<br />

b. Contratti 1. Specie e biotopi<br />

Contratti CHF 300.– / ha<br />

Indicatori<br />

Detrazioni<br />

Q 1 I documenti di base esistono sì 0<br />

e sono stati considerati<br />

no 0.1–0.5<br />

Q 4 Zone cuscinetto secondo la sì 0<br />

chiave dell’UFAM<br />

no 0.1–0.3<br />

Q 5 Coordinamento con altri sì 0<br />

campi politici<br />

no 0.1–0.2<br />

Q<br />

Aumenti<br />

1 1 1 1<br />

P 5 Unità gestite per 100 ha ≤ 100 0<br />

> 100 0.2<br />

> 200 0.4<br />

PZ Superficie protetta<br />

(quantità) in<br />

ha numero<br />

P<br />

Aumenti<br />

1 1 1 1<br />

Pi 1 Onere dovuto ai corrispon- normale 0<br />

denti inventari federali<br />

elevato 0.1<br />

Pi 2 Importanza degli oggetti non naturale 0<br />

trattati secondo la LPN<br />

naturale 1<br />

misto 0.1–0.9<br />

Pi 1 1 1 1<br />

Bb 1<br />

PS 300 300 300 300<br />

Contributo 0 0 0 0


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 104<br />

B. Protezione<br />

Obiettivi programmatici<br />

c. Acquisizione di terreni 1. Specie e biotopi e 2. paesaggi<br />

CHF 1500.– / ha<br />

Indicatori<br />

Detrazioni<br />

Q 6 La riflessione concettuale è sì 0<br />

avvenuta<br />

no 1<br />

Q<br />

Aumenti<br />

1 1 1 1<br />

P 6 Qualità agricola dei terreni prato paludoso 0<br />

secco 1–4<br />

molto buono 5–8<br />

PZ Superficie in ha numero<br />

P<br />

Aumenti<br />

1 1 1 1<br />

Pi 2 Importanza degli oggetti non naturale 0<br />

trattati secondo la LPN<br />

naturale 1<br />

misto 0.1–0.9<br />

Pi 1 1 1 1<br />

Bc 1/2<br />

PS 1’500 1’500 1’500 1’500<br />

Contributo 0 0 0 0


2 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 2 105<br />

C. Manutenzione e cura<br />

a. Manutenzione, cura, gestione di biotopi, provvedimento che dà diritto a contributi secondo<br />

l’OPD e l’OQE come anche per pascoli fuori della zona agricola<br />

CHF 60.– / ha manutenzione, cura<br />

Indicatori<br />

Q 7 La protezione è avvenuta<br />

sì 0<br />

no 0.7<br />

bonus 0.2<br />

Detrazioni<br />

Obiettivi programmatici<br />

1. Specie e biotopi<br />

Ca 1.21<br />

Q 8 La cura è conforme agli obiettivi e diffe- sì 0<br />

renziata<br />

no 0.1–0.4<br />

Q 9 L’assistenza e la canalizzazione dei sì 0<br />

flussi turistici sono garantite<br />

no 0.1–0.3<br />

Q 1 1 1 1<br />

LZ Aumenti<br />

P 7 Accessibilità<br />

buono al 98 % 0<br />

95–97 % 0.1<br />

buono a ≤ 94 % 0.2<br />

P 5 Unità gestite per 100 ha<br />

≤ 100 0<br />

> 100 0.2<br />

P 8 Ubicazione rispetto <strong>alla</strong> zona agricola % RP, ZCP 0<br />

totale come valore assoluto x<br />

totale delle<br />

ZM I-V<br />

x/2<br />

PZ Totale della superficie gestita in ha Numero<br />

P<br />

Aumenti<br />

1 1 1 1<br />

Pi 1 Onere dovuto ai corrispondenti inventari normale 0<br />

federali<br />

elevato 0.1<br />

Pi 2 Importanza degli oggetti trattati secondo non naturale 0<br />

la LPN<br />

naturale 1<br />

misto 0.1–0.9<br />

Pi 1 1 1 1<br />

PS 60 60 60 60<br />

Contributo 0 0 0 0


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 106<br />

C. Manutenzione e cura<br />

a. Manutenzione, cura, gestione di biotopi, provvedimento che non dà diritto a contributi secondo<br />

l’OPD (senza pascoli) e le siepi<br />

CHF 400.– / ha manutenzione, cura<br />

Indicatori<br />

Q 7 La protezione è avvenuta<br />

sì 0<br />

no 0.7<br />

bonus 0.2<br />

Detrazioni<br />

Obiettivi programmatici<br />

1. Specie e biotopi<br />

Ca 1.22<br />

Q 8 La cura è conforme agli obiettivi e sì 0<br />

differenziata<br />

no 0.1–0.4<br />

Q 9 L’assistenza e la canalizzazione sì 0<br />

dei flussi turistici sono garantite<br />

no 0.1–0.3<br />

Q<br />

Aumenti<br />

1 1 1 1<br />

P 9 Difficoltà di gestione<br />

normale 0<br />

molto elevata 0.1–2<br />

P 10 Possibilità di trovare un agricoltore sì 0<br />

no 2<br />

PZ Totale della superficie gestita in ha Numero<br />

P<br />

Aumenti<br />

1 1 1 1<br />

P i 1 Onere dovuto ai corrispondenti normale 0<br />

inventari federali<br />

elevato 0.1<br />

Pi 2 Importanza degli oggetti trattati non naturale 0<br />

secondo la LPN<br />

naturale 1<br />

misto 0.1–0.9<br />

Pi 1 1 1 1<br />

PS 400 400 400 400<br />

Contributo 0 0 0 0


2 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 2 107<br />

C. Manutenzione e cura<br />

Obiettivi programmatici<br />

b. Lotta contro le Neobiota 1. Specie e biotopi<br />

CHF 100.– / «giornate-uomo»<br />

Indicatori<br />

Q 7 La protezione è avvenuta<br />

sì 0<br />

no 0.7<br />

Detrazioni<br />

Q 8 La cura è conforme agli obiettivi e sì 0<br />

differenziata<br />

no 0.1–0.4<br />

Q<br />

Aumenti<br />

1 1 1 1<br />

LZ Lavoro in «giornate-uomo» Numero<br />

Pi 1 Onere dovuto ai corrispondenti normale<br />

Aumenti<br />

0<br />

inventari federali<br />

elevato 0.1<br />

Pi 2 Importanza degli oggetti trattati non naturale 0<br />

secondo la LPN<br />

naturale 1<br />

misto 0.1–0.9<br />

Pi 1 1 1 1<br />

Cb 1<br />

PS 100 100 100 100<br />

Contributo 0 0 0 0


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 108<br />

C. Manutenzione e cura<br />

Obiettivi programmatici<br />

c. Sorveglianza / assistenza oggetti di protezione delle specie 1. Specie e biotopi<br />

35 % dei costi effettivi<br />

Indicatori<br />

Q 7 La protezione è avvenuta<br />

sì<br />

Detrazioni<br />

0<br />

no 0.7<br />

Q 10 Competenze specifiche degli sì 0<br />

assistenti<br />

no 0.1–0.3<br />

Q 9 L’assistenza e la canalizzazione sì 0<br />

dei flussi turistici sono garantite<br />

no 0.1–0.3<br />

Q<br />

Aumenti<br />

1 1 1 1<br />

P 11 Numero di attori e pressione del normale 0<br />

pubblico<br />

elevato 0.1–0.2<br />

PZ 35 % dei costi effettivi Quota<br />

P<br />

Aumenti<br />

1 1 1 1<br />

Pi 1 Onere dovuto ai corrispondenti normale 0<br />

inventari federali<br />

elevato 0.1<br />

Pi 2 Importanza degli oggetti trattati non naturale 0<br />

secondo la LPN<br />

naturale 1<br />

misto 0.1–0.9<br />

Pi 1 1 1 1<br />

Cc 1.1<br />

Contributo 0 0 0 0


2 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 2 109<br />

C. Manutenzione e cura<br />

Obiettivi programmatici<br />

c. Sorveglianza / assistenza biotopi 1. Specie e biotopi<br />

Biotopi CHF 40.– / ha<br />

Indicatori<br />

Q 7 La protezione è avvenuta<br />

sì 0<br />

no 0.7<br />

Detrazioni<br />

Q 10 Conoscenze specifiche degli sì 0<br />

assistenti<br />

no 0.1–0.3<br />

Q 9 L’assistenza e la canalizzazione sì 0<br />

dei flussi turistici sono garantite<br />

no 0.1–0.3<br />

Q<br />

Aumenti<br />

1 1 1 1<br />

L 11 Numero di attori e pressione del normale 0<br />

pubblico<br />

elevato 0.1–0.2<br />

LZ Superficie gestita in ha Numero<br />

P<br />

Aumenti<br />

1 1 1 1<br />

Pi 1 Onere dovuto ai corrispondenti normale 0<br />

inventari federali<br />

elevato 0.1<br />

Pi 2 Importanza degli oggetti trattati non naturale 0<br />

secondo la LPN<br />

naturale 1<br />

misto 0.1–0.9<br />

Pi 1 1 1 1<br />

Cc 1.2<br />

PS 40 40 40 40<br />

Contributo 0 0 0 0


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 110<br />

C. Manutenzione e cura<br />

Obiettivi programmatici<br />

c. Sorveglianza / assistenza paesaggi 2. Paesaggi<br />

Paesaggi CHF 100.– / km²<br />

Indicatori<br />

Q 7 La protezione è avvenuta<br />

sì 0<br />

no 0.7<br />

Detrazioni<br />

Q 10 Conoscenze specifiche degli sì 0<br />

assistenti<br />

no 0.1–0.3<br />

Q 9 L’assistenza e la canalizzazione sì 0<br />

dei flussi turistici sono garantite<br />

no 0.1–0.3<br />

Q<br />

Aumenti<br />

1 1 1 1<br />

L11 Numero di attori e pressione del normale 0<br />

pubblico<br />

elevato 0.1–0.2<br />

LZ Superficie gestita in km² Numero<br />

P<br />

Aumenti<br />

1 1 1 1<br />

Pi 1 Onere dovuto ai corrispondenti normale 0<br />

inventari federali<br />

elevato 0.1<br />

Pi 2 Importanza degli oggetti trattati non naturale 0<br />

secondo la LPN<br />

naturale 1<br />

misto 0.1–0.9<br />

Pi 1 1 1 1<br />

Cc 2<br />

PS 100 100 100 100<br />

Contributo 0 0 0 0


2 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 2 111<br />

C. Manutenzione e cura<br />

Cd 1<br />

Progetti speciali<br />

Nell’ambito dei provvedimenti di manutenzione e cura vi sono alcuni «progetti speciali». Si tratta spesso di progetti comparabili fra loro, ma unici, sia a livello del<br />

biotopo che della complessità del provvedimento, o a causa del carattere misto degli oggetti, ecc. Tali progetti o provvedimenti non possono essere espressi in<br />

termini di prezzi standard.<br />

Questa scheda di valutazione garantisce il trattamento equo di domande molto diverse fra loro.<br />

Esempi di progetti (per quanto non sia possibile esprimerli attraverso i prezzi standard!):<br />

Contributi per «enti responsabili di riserve», contributi per «Centri Natura» , altri progetti speciali nel campo della manutenzione e della cura<br />

Progetto, obiettivo programmatico (breve descrizione):<br />

Criteri di qualità<br />

Criteri di prestazione<br />

Criteri di prezzo<br />

Punteggio massimo Valutazione<br />

Le basi sono stabilite e rispettate 5<br />

Esiste una buona pianificazione 5<br />

Qualità complessiva dei provvedimenti 5<br />

Grado di protezione legale degli oggetti 5<br />

0<br />

Complessità ecologica del provvediemnto 5<br />

Effetto quantitativo sulla natura 10<br />

0<br />

Importanza dell’oggetto per la protezione della natura 10<br />

Compito riconosciuto secondo la LPN 5<br />

Nessun finanziamento, p. es. da <strong>parte</strong> del settore politico 5<br />

Valore psicologico di un contributo per la protezione della natura 5<br />

Onere dovuto ai corrispondenti inventari federali 5<br />

Punti calcolati<br />

Totale giustificato dei costi del progetto<br />

Contributo federale effettivo<br />

max. 65<br />

0<br />

0


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 112<br />

D. Valorizzazione<br />

Obiettivi programmatici<br />

a. Allestimento di nuovi biotopi o rivitalizzazione 1. Specie e biotopi<br />

Prati magri CHF 1000.– / ha<br />

(tutti i prati secondo la lista dei compiti parziali: 1.2, 1.4, 1.5, 1.7)<br />

Indicatori<br />

Q 7<br />

Q 11<br />

P 12<br />

PZ<br />

Pi 2<br />

La protezione è avvenuta<br />

sì 0<br />

no 0.7<br />

Detrazioni<br />

Da 1.2/5<br />

Conforme agli obiettivi e all’ubica- sì 0<br />

zione<br />

no 0.1–0.7<br />

Q<br />

Aumenti<br />

1 1 1 1<br />

Esigenza specialistica<br />

normale 0<br />

complessa 0.1–1<br />

Quantità per prati magri in ha<br />

P<br />

Aumenti<br />

1 1 1 1<br />

Importanza degli oggetti trattati non naturale 0<br />

secondo la LPN<br />

naturale 1<br />

misto 0.1–0.9<br />

Pi 1 1 1 1<br />

PS 1’000 1’000 1’000 1’000<br />

Contributo 0 0 0 0


2 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 2 113<br />

D. Valorizzazione<br />

Obiettivi programmatici<br />

a. Allestimento di nuovi biotopi o rivitalizzazione 1. Specie e biotopi<br />

Stagni CHF 2000.– / 100 m²<br />

Indicatori<br />

Q 7 La protezione è avvenuta<br />

sì 0<br />

no 0.7<br />

Detrazioni<br />

Q 11 Conforme agli obiettivi e all’ubica- sì 0<br />

zione<br />

no 0.1–0.7<br />

L12 Esigenza specialistica<br />

normale 0<br />

Da 1.4<br />

Q 1 1 1 1<br />

Aumenti<br />

complessa 0.1–1<br />

LZ Quantità per stagni in 100 m²<br />

P 1 1 1 1<br />

Aumenti<br />

Pi 2 Importanza degli oggetti trattati non nat. 0<br />

secondo la LPN<br />

nat. 1<br />

mista 0.1–0.9<br />

Pi 1 1 1 1<br />

PS 2’000 2’000 2’000 2’000<br />

Contributo 0 0 0 0


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 114<br />

D. Valorizzazione<br />

Obiettivi programmatici<br />

a. Allestimento di nuovi biotopi o rivitalizzazione 1. Specie e biotopi<br />

Siepi CHF 500.– / 100 metri<br />

Indicatori<br />

Q 7 La protezione è avvenuta<br />

sì 0<br />

no 0.7<br />

Detrazioni<br />

Q 11 Conforme agli obiettivi e all’ubica- sì 0<br />

zione<br />

no 0.1–0.7<br />

LZ Quantità per Siepi in 100 m<br />

Da 1.71<br />

Q 1 1 1 1<br />

Aumenti<br />

PS 500 500 500 500<br />

Contributo 0 0 0 0


2 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 2 115<br />

D. Valorizzazione<br />

Obiettivi programmatici<br />

a. Allestimento di nuovi biotopi o rivitalizzazione 1. Specie e biotopi<br />

Alberi ad alto fusto CHF 20.– / albero<br />

Indicatori<br />

Detrazioni<br />

Da 1.72<br />

Q 7 La protezione è avvenuta (contrat- sì 0<br />

to)<br />

no 1<br />

Q 11 Conforme agli obiettivi e all’ubica- sì 0<br />

zione<br />

no 0.1- 0.7<br />

Q 1 1 1 1<br />

LZ Aumenti<br />

Quantità in Numero di alberi<br />

PS 20 20 20 20<br />

Contributo 0 0 0 0


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 116<br />

D. Valorizzazione<br />

Db 1<br />

Progetti speciali<br />

Nell’ambito delle valorizzazioni e delle rivitalizzazioni vi sono innumerevoli «progetti speciali». Si tratta sempre di provvedimenti unici, sia a livello del biotopo che<br />

sulla base del diritto al contributo, poiché sono disponibili altri finanziamenti, sulla base della quota del contributo stesso, a causa di un’utilizzazione non chiara<br />

nell’ambito della protezione della natura e del paesaggio, ecc. Tali progetti o provvedimenti non possono essere espressi in termini di prezzi standard.<br />

Questa scheda di valutazione garantisce il trattamento equo di domande molto diverse fra loro.<br />

Esempi di progetti (per quanto non sia possibile esprimerli attraverso i prezzi standard!):<br />

rivitalizzazione di torbiere e paludi, di corsi d’acqua, certi progetti nell’ambito delle zone golenali, provvedimenti speciali e importanti nell’ambito di cave di sabbia e<br />

ghiaia, provvedimenti speciali e onerosi nell’ambito della protezione delle specie, valorizzazioni integrali di biotopi, taluni progetti per la tutela dei geotopi, ecc.<br />

Progetto, obiettivo programmatico (breve descrizione):<br />

Punteggio massimo Valutazione<br />

Criteri di qualità<br />

Le basi sono stabilite e rispettate 5<br />

Esiste una buona pianificazione 5<br />

Qualità complessiva dei provvedimenti 5<br />

Grado di protezione legale degli oggetti 5<br />

0<br />

Criteri di prestazione<br />

Complessità ecologica del provvediemnto 5<br />

Effetto quantitativo sulla natura 10<br />

0<br />

Criteri di prezzo<br />

Importanza dell’oggetto per la protezione della natura 10<br />

Compito riconosciuto secondo la LPN 5<br />

Nessun finanziamento, p. es. da <strong>parte</strong> del settore politico 5<br />

Valore psicologico di un contributo per la protezione della natura<br />

5<br />

Onere dovuto ai corrispondenti inventari federali 5<br />

0<br />

Punti calcolati<br />

Totale giustificato dei costi del progetto<br />

max. 65 0<br />

Contributo federale effettivo 0.00


2 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 2 117<br />

A4 Esempi di obiettivi programmatici/contrattuali cantonali<br />

Tab. 21 > Esempi di obiettivi programmatici/contrattuali<br />

Obiettivo programmatico Osservazioni o compiti parziali Contributo della Confederazione<br />

A. Basi, Informazione del pubblico, educazione<br />

A 1: Elaborare per il rospo ostetrico un programma di<br />

promozione della specie<br />

A 2: Elaborare progetti di interconnessione (OQE) su<br />

un’area di circa 120 km²<br />

B. Protezione<br />

1.1. Tenere conto di studi su specie simili<br />

nei Cantoni M. e S.<br />

1.7 Mosaici di biotopi<br />

Sussidio di progetti comunali.<br />

B 1: Protezione dell’oggetto IANB XY 1.4 Corsi d’acqua<br />

Prestazione del servizio competente<br />

B 2: Concludere nuovi contratti su circa 70 ha in biotopi<br />

d’importanza nazionale<br />

B 3: Concludere nuovi contratti su circa 100 ha in biotopi<br />

non d’importanza nazionale<br />

C. Manutenzione e cura<br />

1.2 Torbiere alte e paludi e 1.5 PPS<br />

1.2–1.5 e 1.7 in zone di protezione della natura e<br />

nell’ambito della compensazione ecologica<br />

C 1: Cura del 98 % delle paludi d’importanza nazionale 1.2 Torbiere alte e paludi<br />

Annualmente circa 730 ha<br />

C 2: Sorveglianza e assistenza sulla zona palustre H. 2.1 Zone palustri<br />

D. Valorizzazione<br />

D 1: Allestimento di circa 1700 m² di nuovi stagni 1.4 Corsi d’acqua<br />

Sussidio di progetti di ONG e di Comuni<br />

D 2: Interventi di rivitalizzazione in tre torbiere alte<br />

d’importanza nazionale<br />

1.2 Torbiere alte e paludi<br />

progetto particolare


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 118<br />

A5 Scheda panoramica articolo 14a LPN<br />

Scheda panoramica Basi, formazione e perfezionamento professionale, informazione del pubblico art. 14a LPN<br />

Obiettivo di prodotto<br />

(obiettivo in materia di risultati)<br />

L’esecuzione della LPN poggia su base solide e avviene mediante specialisti con una buona<br />

Formazione. Il grande pubblico è informato sull’importanza e sullo stato della natura e del paesaggio.<br />

Priorità + strumenti UFAM Priorità: interesse nazionale, ricerca applicata, formazione orientata <strong>alla</strong> pratica; aiuti finanziari<br />

ID Obiettivi di programma<br />

(obiettivo in materia di prestazioni)<br />

1 Basi generali / informazione del pubblico<br />

(non riferite a un progetto)<br />

L’opinione pubblica è informata sull’importanza<br />

e sullo stato della natura e del paesaggio. A tale<br />

scopo, devono essere allestite basi con cui<br />

informare l’opinione pubblica.<br />

2 Formazione e perfezionamento professionale<br />

L’applicazione della LPN deve essere effettuata<br />

su basi solide e da un personale ben istruito.<br />

Occorre perciò formare gli specialisti nell’ambito<br />

di corsi di formazione e di perfezionamento<br />

professionale.<br />

Indicatori di<br />

prestazione<br />

Costi effettivi<br />

(CHF)<br />

Mezze giornate<br />

Indicatori qualitativi Contributo della<br />

Confederazione<br />

Le basi concettuali sono<br />

definite e vengono considerate<br />

Obbligatorietà e lunga periodicità<br />

della protezione<br />

È garantito il coordinamento<br />

sia con altri settori (pianificazione<br />

del territorio, agricoltura,<br />

foreste, protezione delle<br />

acque e dalle piene) sia con i<br />

Cantoni limitrofi<br />

Relazioni pubbliche<br />

Prezzo standard per<br />

unità<br />

Variabile:<br />

importanza nazionale<br />

degli oggetti (supplementi)<br />

indicatori di prestazione<br />

(supplementi)<br />

indicatori qualitativi<br />

(detrazioni)<br />

Obiettivo (durata<br />

del programma 4<br />

anni)<br />

Secondo accordo<br />

programmatico<br />

Contributo complessivo della Confederazione sull’arco di 4 anni CHF


3 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente la rivitalizzazione delle acque 119<br />

3 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda<br />

programmatica concernente la<br />

rivitalizzazione delle acque<br />

3.1 Situazione iniziale<br />

Accordo programmatico e sussidi globali: anche con la nuova impostazione della<br />

perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni<br />

(NPC) la promozione delle rivitalizzazioni dei corsi d’acqua rimane un compito comune<br />

di Confederazione e Cantoni. Il sovvenzionamento mediante aiuti finanziari non<br />

avviene più secondo i costi dei progetti singoli ma in base alle prestazioni nell’ambito<br />

di accordi programmatici quadriennali e di sussidi globali della Confederazione. La<br />

Confederazione <strong>parte</strong>cipa ai programmi dei Cantoni con un massimo del 35 per cento<br />

dei costi computabili. Almeno per quanto riguarda il primo periodo programmatico<br />

successivo all’introduzione della NPC, i mezzi finanziari limitati non permetteranno di<br />

finanziare progetti onerosi, i quali assorbirebbero gran <strong>parte</strong> delle finanze disponibili a<br />

scapito della maggior <strong>parte</strong> dei progetti e programmi rimanenti che non potrebbero più<br />

essere finanziati. Di conseguenza, si rinuncia, per il momento, a illustrare i requisiti, le<br />

basi di calcolo e i sussidi federali relativi ai progetti singoli.<br />

Distinzione rispetto ad altri settori di promozione: i settori di promozione seguenti<br />

sostengono o indennizzano finanziariamente le rivitalizzazioni:<br />

> le rivitalizzazioni secondo l’articolo 7 LSCA vengono promosse con aiuti finanziari<br />

nella misura in cui gli aspetti inerenti la rivitalizzazione sono privilegiati rispetto a<br />

quelli relativi <strong>alla</strong> protezione dalle piene. Per contro, nei progetti in cui prevalgano<br />

nettamente gli obiettivi riguardanti la protezione dalle piene, il progetto (incluse le<br />

misure di rivitalizzazione) è considerato un’opera di protezione e come tale sussidiabile;<br />

> secondo l’articolo 18d LPN, in genere la Confederazione contribuisce con le sue<br />

indennità a finanziare progetti importanti dal punto di vista dei biotopi d’importanza<br />

nazionale (ad es. la rivitalizzazione di una zona alluvionale ubicata nel perimetro di<br />

una zona golenale d’importanza nazionale). Indennità secondo l’articolo 18d LPN<br />

possono essere corrisposte per la rivitalizzazione di biotopi di acque correnti<br />

d’importanza regionale o locale. Queste indennità sono commisurate al plusvalore<br />

ecologico e vengono accordate nell’ambito di un accordo programmatico NPC (specie,<br />

biotopi e compensazione ecologica, art. 18 segg. LPN). La Confederazione decide<br />

di volta in volta se assegnare un finanziamento secondo l’articolo 7 LSCA o di<br />

corrispondere un’indennità secondo l’articolo 18d LPN.<br />

Compito comune di<br />

Confederazione e Cantoni –<br />

sovvenzionamento mediante<br />

aiuti finanziari


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 120<br />

> l’articolo 12 della legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP) stabilisce<br />

che possono essere accordati aiuti finanziari per migliorare l’habitat locale di pesci e<br />

gamberi. Si tratta di aiuti finanziari che esulano d<strong>alla</strong> NPC. Le domande dei Cantoni<br />

vengono di regola valutate e finanziate <strong>alla</strong> stregua di progetti singoli;<br />

> anche nel settore dell’agricoltura è possibile promuovere rivitalizzazioni,<br />

nell’ambito di bonifiche, sulla base dell’ordinanza sui miglioramenti strutturali (corsi<br />

d’acqua fino a 10 m³/s di portata).<br />

Se un progetto per la costruzione di una strada comporta inevitabilmente danni a corsi<br />

d’acqua, vi si possono apportare misure sostitutive che impongono al responsabile del<br />

progetto di realizzare interventi di rivitalizzazione in altre località. Tuttavia, queste<br />

rivitalizzazioni non vengono sostenute o indennizzate con sussidi federali suppletivi<br />

dell’UFAM, anche se si sovrappongono parzialmente o vengono realizzati contemporaneamente<br />

a progetti di protezione dalle piene.<br />

Basi legali: il quadro legale per i requisiti concernenti una rivalutazione ecologica delle<br />

acque si evince dalle disposizioni della LSCA (art. 4 e 7) e dell’OSCA (art. 21), ma<br />

altresì dalle disposizioni della LPN (art. 18 e 21), dell’OPN, delle diverse ordinanze<br />

riguardanti l’inventario federale e della LPAc (art. 37).<br />

Il presente rapporto spiega l’impostazione degli accordi programmatici nel settore delle<br />

rivitalizzazioni delle acque secondo l’articolo 7 LSCA.<br />

3.2 Accordo programmatico Rivitalizzazione delle acque<br />

secondo l’articolo 7 LSCA<br />

3.2.1 Elementi programmatici<br />

La scheda programmatica Rivitalizzazioni delle acque secondo l’articolo 7 LSCA (cfr.<br />

allegato A2) elenca succintamente tutte le informazioni necessarie per la preparazione<br />

e la stipula di un accordo programmatico.<br />

Nel settore delle rivitalizzazioni, diversi piccoli progetti vengono riunificati mediante<br />

accordi programmatici per Cantone e sovvenzionati globalmente. La Confederazione si<br />

fa carico di un massimo del 35 per cento dei costi computabili. Si rinuncia a una promozione<br />

suppletiva (<strong>parte</strong>cipazione alle spese più elevata da <strong>parte</strong> della Confederazione)<br />

nel caso di progetti particolarmente efficaci.<br />

Elemento<br />

Programma di rivitalizzazione<br />

(piccoli progetti)<br />

Base legale Contenuto Forma giuridica Contributo della<br />

Confederazione<br />

LSCA, art. 7<br />

Progetti del costo non<br />

superiore a 1 milione<br />

di franchi<br />

Contratto Contributo globale<br />

con un massimo del<br />

35 % dei costi computabili<br />

Misure sostitutive<br />

Basi legali<br />

Scheda programmatica<br />

Rivitalizzazioni delle acque


3 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente la rivitalizzazione delle acque 121<br />

In linea di massima, continueranno a essere trattati come progetti singoli i progetti<br />

complessi di incidenza territoriale che devono tenere presenti gli interessi più svariati e<br />

devono essere coordinati a tutti i livelli (Comune, Cantone, Confederazione) e il cui<br />

costo è superiore a un milione di franchi. Questi progetti non rientrano nell’accordo<br />

programmatico e sono finanziati singolarmente mediante decisione.<br />

L’UFAM ha messo a disposizione dei Cantoni un modulo complementare che facilita<br />

l’elaborazione delle domande e ne rende plausibili i dati.<br />

3.2.2 Obiettivi programmatici e prestazioni<br />

Obiettivi dell’accordo programmatico sono l’eliminazione dei deficit ecologici,<br />

l’utilizzazione ottimale del potenziale di rivalutazione ecologica e il ripristino della<br />

funzionalità ecologica nel caso di acque pregiudicate dall’esecuzione di opere idrauliche.<br />

A ciò si accompagna solitamente una migliore protezione dalle piene.<br />

Le rivitalizzazioni devono creare le premesse per lo sviluppo naturale e spontaneo dei<br />

tratti di corsi d’acqua che rientrano nel perimetro del progetto.<br />

In futuro, progetti il cui costo non supera il milione di franchi saranno indennizzati<br />

globalmente e attuati direttamente sotto la responsabilità dei Cantoni, senza che questi<br />

siano tenuti a notificare i dettagli <strong>alla</strong> Confederazione. Gli accordi programmatici sono<br />

stipulati per una determinata lunghezza del corso d’acqua rivitalizzato, per le lunghezze<br />

degli alvei ripristinati a cielo aperto e per i tratti previsti nel cui ambito avviene un<br />

collegamento di ambienti naturali.<br />

Tra le prestazioni sussidiabili si annoverano le misure per la trasformazione e la rivitalizzazione<br />

di corsi d’acqua nonché gli investimenti nel contesto di risarcimenti per la<br />

creazione di nuovi spazi (acquisti di terreno) nell’ambito di rivitalizzazioni. La Confederazione<br />

concede ugualmente sussidi per l’elaborazione di programmi cantonali di<br />

rivitalizzazione.<br />

3.2.3 Requisiti qualitativi<br />

Motivazione dei requisiti minimi: l’area d’intervento concernente le rivitalizzazioni<br />

di corsi d’acqua, secondo l’articolo 7 LSCA, definisce e motiva come segue i requisiti<br />

minimi applicati a livello nazionale:<br />

> standard minimo: è opportuno introdurre uno standard qualitativo (tecnico) minimo<br />

a livello nazionale;<br />

> parità di trattamento: la parità di trattamento di tutti i progetti è garantita e i processi<br />

amministrativi e tecnico-procedurali vengono uniformati e semplificati;<br />

> sostenibilità: i criteri ecologici svolgono un ruolo centrale per la definizione di requisiti<br />

minimi per le rivitalizzazioni di corsi d’acqua secondo la LSCA. Nel contesto<br />

Progetti singoli > 1 milione CHF<br />

non rientrano nell’accordo<br />

programmatico<br />

Lunghezza del corso d’acqua<br />

rivitalizzato, lunghezze degli alvei<br />

ripristinati, collegamento degli<br />

ambienti naturali<br />

Requisiti minimi


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 122<br />

delle rivitalizzazioni di corsi d’acqua devono essere tenuti presenti anche gli aspetti<br />

legati <strong>alla</strong> sostenibilità in ambito economico e sociale;<br />

> proporzionalità: è garantita la proporzionalità delle misure.<br />

Indicatori di qualità: nell’accordo programmatico, sono definiti come indicatori di<br />

qualità i seguenti elementi:<br />

> requisiti di pianificazione per la salvaguardia della qualità ecologica;<br />

> miglioramenti dal punto di vista ecomorfologico mediante l’attuazione di misure;<br />

> esigenze sociali;<br />

> reddittività e qualità del progetto.<br />

Collaborazione della Confederazione: tutti i programmi sussidiati d<strong>alla</strong> Confederazione<br />

devono adempiere ai requisiti minimi (OSCA, art. 1) anche in seguito<br />

all’introduzione del nuovo modello di sovvenzionamento. Tuttavia, l’adempimento dei<br />

requisiti minimi nel caso di progetti previsti nell’ambito di accordi programmatici non<br />

viene più verificato singolarmente ex ante, ma soltanto mediante controlli a campione<br />

ed ex post. Una collaborazione della Confederazione a livello di contenuti in sede di<br />

pianificazione è in linea di massima possibile, ma deve essere richiesta espressamente<br />

da entrambe le parti.<br />

3.2.3.1 Requisiti di pianificazione per la salvaguardia della qualità ecologica<br />

Per le rivitalizzazioni secondo l’articolo 7 LSCA si applicano, quali requisiti minimi in<br />

materia di pianificazione, i criteri seguenti: 49<br />

> analisi dei deficit: viene effettuata un’analisi della situazione iniziale in base ai<br />

rilevamenti ecomorfologici del livello R 50 e concernenti lo spazione necessario 51 ;<br />

> modello: viene elaborato un modello che descrive lo stato nel quale deve essere<br />

trasformato a lungo termine il corso d’acqua oggetto del progetto. Nel modello vengono<br />

fissati gli obiettivi di sviluppo a lungo termine per tutte le caratteristiche ecologicamente<br />

rilevanti del corso d’acqua (regime dei deflussi, dinamica dei sedimenti,<br />

spazio, struttura, migrazione, qualità dell’acqua, flora e fauna);<br />

> obiettivi di progetto e misure: vengono adottate misure appropriate in base agli<br />

obiettivi di progetto. 52 Le misure sono impostate in modo tale da conseguire i maggiori<br />

vantaggi ecologici con i mezzi a disposizione. Tra misure e vantaggi deve sussistere<br />

un rapporto ragionevole. Particolare attenzione va prestata ai criteri morfologici<br />

e alle perturbazioni della migrazione;<br />

49 I criteri sono descritti in maniera approfondita nel rapporto (p. 9 segg.) «Ökologische Anforderungen an die Planung von Schutzbauten<br />

an Gewässern» Trottmann N. et al., Eawag su mandato dell’UFAM, 2006. Nell’allegato del rapporto sono riportate liste di controllo e<br />

istruzioni per la pianificazione. Per le opere di protezione si applicano i requisiti minimi citati nel rapporto. Per le rivitalizzazioni è tuttavia<br />

previsto di definire come requisiti minimi i requisiti designati nel rapporto come «prestazioni ecologiche suppletive».<br />

50 http://www.modul-stufen-konzept.ch/d/oekomor_s.htm. La maggior <strong>parte</strong> dei Cantoni ha eseguito i rilevamenti dell’ecomorfologia di<br />

livello R per corsi d’acqua (non per tutti i corsi d’acqua ma per ca. 30’000 km; i Cantoni ZG e SG non hanno effettuato alcun rilevamento).<br />

51 Valutazione del fabbisogno di spazio conformemente <strong>alla</strong> curva di riferimento (Mindestbreite und Biodiversitätsbreite; UFAEG 2000)<br />

52 Istruzioni in materia di pianificazione per la selezione di obiettivi relativi a progetti e di misure sono contenute in «Leitfaden ökologische<br />

Mehrleistungen» (cfr. Trottmann, N. & A. Peter. 2006. Ökologische Anforderungen an die Planung von Schutzbauten an Gewässern.<br />

Leitfaden ökologische Mehrleistungen. Bundesamt für Umwelt BAFU, Bern & Eawag, Kastanienbaum.).<br />

Indicatori di qualità<br />

Collaborazione della<br />

Confederazione<br />

Requisiti minimi in materia di<br />

pianificazione


3 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente la rivitalizzazione delle acque 123<br />

> indicatori di efficienza: il successo dei progetti di rivitalizzazione dipende in generale<br />

dal grado di miglioramento ecologico raggiungibile. Per poterlo definire sono<br />

necessarie informazioni sulla situazione iniziale. A tal fine vengono rilevati i dati<br />

degli indicatori. Gli indicatori scelti devono essere adatti per la verifica del raggiungimento<br />

degli obiettivi di progetto ecologici. Poiché, per molti aspetti, il successo di<br />

un progetto è visibile e verificabile soltanto a lungo termine, lo svolgimento dei controlli<br />

dei risultati non costituisce un criterio di qualità, ma solo una premessa in tal<br />

senso.<br />

3.2.3.2 Miglioramenti ecomorfologici conseguiti mediante l’adozione di misure<br />

I progetti devono determinare concreti miglioramenti dello stato ecomorfologico del<br />

corso d’acqua. Base per la valutazione dello stato ecomorfologico delle acque è il sistema<br />

modulare graduato (o concetto basato su moduli e livelli) 53 . Tale sistema suddivide<br />

le acque della Svizzera nelle classi seguenti:<br />

Classe 1: acque seminaturali/naturali<br />

Classe 2: acque poco compromesse<br />

intervento non necessario<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Classe 3: acque molto compromesse<br />

Classe 4: acque non naturali (artificiali)<br />

intervento necessario<br />

Acque sotterranee<br />

I progetti programmati devono in generale prefiggersi un miglioramento dello stato<br />

ecomorfologico di almeno un livello e, per quanto riguarda la classe 4, di almeno 2<br />

livelli. Le acque sotterranee devono scorrere all’aperto e ogni pregiudizio deve essere<br />

limitato al minimo (miglioramento di tre livelli). I criteri per la valutazione dello stato e<br />

del miglioramento ottenuto sono illustrati a fondo nel sistema modulare graduale.<br />

3.2.3.3 Requisiti sociali<br />

I progetti di rivitalizzazione devono considerare non solo obiettivi ecologici ma anche<br />

obiettivi sociali ed economici. La pianificazione e lo svolgimento di un progetto di<br />

rivitalizzazione devono garantire che fra i tre aspetti della sostenibilità non vi siano<br />

obiettivi contrastanti, oppure che eventuali obiettivi contrastanti vengano eliminati o<br />

ridotti al minimo. In merito sono da considerare gli aspetti seguenti:<br />

> basi legali: tutte le basi legali importanti sono adempiute 54 ;<br />

> sicurezza: il progetto rispetta gli obiettivi per le opere di protezione nel settore dei<br />

pericoli naturali, la gestione integrale dei rischi e la protezione delle acque sotterranee<br />

fondata sull’utilizzazione (OPAc, art. 31). La prevenzione delle piene è assicurata.<br />

Nella misura in cui le costruzioni relative agli obiettivi di protezione dalle piene<br />

53 cfr. http://www.modul-stufen-konzept.ch/d/oekomor_f.htm<br />

54 L’elenco non è ancora stato elaborato.<br />

Ecomorfologia<br />

Obiettivi sociali ed economici


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 124<br />

non sono sovradimensionate o non sussiste alcun deficit di protezione da colmare<br />

con urgenza, deve almeno essere garantito il mantenimento del livello di sicurezza<br />

attuale;<br />

> aspetti regionali: i progetti vengono pubblicati e le sinergie regionali utilizzate.<br />

Occorre tenere adeguatamente conto della <strong>parte</strong>cipazione dei diversi gruppi interessati.<br />

3.2.3.4 Principi atti a definire la qualità di un progetto<br />

> Reddittività: la qualità del progetto corrisponde ai costi. Sono prioritarie le misure<br />

efficaci con un buon rapporto fra costi e benefici.<br />

> Considerazione delle basi tecniche: il progetto tiene in considerazione le basi tecniche<br />

riconosciute per la pianificazione e l’attuazione (cfr. tra l’altro Wegleitung<br />

Hochwasserschutz, Modul-Stufen-Konzept, Trottmann et al. EAWAG 2006).<br />

3.2.4 Controlling<br />

Il presente capitolo illustra e commenta il controlling <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> scheda programmatica<br />

Rivitalizzazioni secondo l’articolo 7 LSCA. Nella scelta degli indicatori si è voluto<br />

previlegiare un numero ristretto di parametri, particolarmente significativi ai fini degli<br />

indicatori di prestazione e degli indicatori di qualità descritti nella scheda programmatica.<br />

L’elaborazione è avvenuta tenendo conto delle direttive emanate dall’UFAM, sia a<br />

livello formale che strutturale, in relazione al progetto parziale controlling, attuazione<br />

della NPC nel settore ambientale (approvato d<strong>alla</strong> direzione generale del progetto NPC,<br />

versione del 26/02/2007, JMF/BH). In sede di elaborazione è stata rilevata<br />

l’importanza dei seguenti punti:<br />

> i progetti singoli non sono <strong>parte</strong> integrante di accordi programmatici e sono soggetti<br />

a un controlling separato e già stabilito in base <strong>alla</strong> loro dimensione e complessità<br />

(FLIP; almeno nel 1° periodo programmatico);<br />

> nell’ambito del controlling descritto qui di seguito va prestata particolare attenzione<br />

ai programmi cantonali e non alle attuazioni e alle misure ivi contenute. In tal modo<br />

si vuole evidenziare che la direzione strategica spetta <strong>alla</strong> Confederazione, mentre<br />

l’attuazione delle misure è affidata ai Cantoni;<br />

> il controlling include possibilità di controllo e di gestione e procede in base ai requisiti<br />

specifici sia della divisione Prevenzione dei pericoli che dei Cantoni. L’onere<br />

amministrativo è ridotto al minimo e si evitano doppioni.<br />

Qualità del progetto<br />

Vincoli relativi al controlling


3 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente la rivitalizzazione delle acque 125<br />

3.2.4.1 Controlling: situazione iniziale<br />

Con la stipulazione di un accordo programmatico tra Confederazione e Cantone vengono<br />

indennizzati globalmente nuovi progetti il cui costo non supera il milione di franchi.<br />

Il programma stipulato mantiene la sua validità durante tutto il 1° periodo programmatico<br />

(2008–2011); può tuttavia essere adeguato in presenza di modifiche<br />

sostanziali delle condizioni generali (i relativi dettagli sono disciplinati nel contratto).<br />

3.2.4.2 Obiettivi ed elementi del controlling<br />

Per poter effettuare un controlling adeguato dei programmi occorre elaborare uno strumentario<br />

finalizzato alle esigenze del settore specifico. Detto strumentario deve adempiere<br />

ai requisiti dell’UFAM in materia di gestione, corrispondere ai criteri finanziari<br />

stabiliti dal Controllo federale delle finanze ed essere conforme a una pianificazione<br />

adeguata delle misure.<br />

In questo modo, a livello tecnico, sarà garantita anche in futuro la possibilità di uno<br />

scambio di esperienze tra Confederazione e Cantone, il riconoscimento in tempo utile<br />

delle deroghe al programma e la realizzazione di progetti qualitativamente ineccepibili.<br />

A tale scopo vengono impiegati i seguenti elementi del controlling:<br />

> rapporti annuali: i Cantoni inoltrano entro la fine di marzo i loro rapporti annuali<br />

relativi ai singoli programmi e informano circa l’avanzamento dei lavori, l’impiego<br />

delle risorse finanziarie conformemente all’accordo programmatico e ad altri fattori<br />

chiave;<br />

> rapporto finale: <strong>alla</strong> fine del periodo programmatico, i Cantoni inoltrano i rapporti<br />

finali relativi ai singoli programmi a integrazione del quarto rapporto annuale;<br />

> controlli a campione: nel secondo o terzo anno programmatico e <strong>alla</strong> fine del periodo<br />

programmatico, l’UFAM, di concerto con i Cantoni, effettua controlli a campione<br />

(a livello di progetto o di misure) relativi ai singoli programmi;<br />

> scambi di esperienze: se del caso, si procede a scambi di esperienze tra Confederazione<br />

e Cantone.<br />

3.2.4.3 Parametri del controlling concernente la scheda programmatica Rivitalizzazioni<br />

L’esecuzione di un controllo chiaro e trasparente dei progetti da <strong>parte</strong> dei Cantoni è<br />

indispensabile per estrapolare, senza eccessive perdite di tempo, il contenuto dei singoli<br />

elementi del controlling. La gestione del progetto rientra nelle competenze dei Cantoni,<br />

ma deve includere almeno le informazioni circa le modalità dei lavori eseguiti<br />

(identificazione) e la loro ubicazione (localizzazione). 55<br />

I capitoli successivi forniscono una descrizione più dettagliata dei parametri per il controlling<br />

nel settore delle rivitalizzazioni secondo l’articolo 7 LSCA. Il controlling tiene<br />

conto delle informazioni seguenti:<br />

55 E già praticata secondo questa modalità d<strong>alla</strong> maggior <strong>parte</strong> dei Cantoni.<br />

Strumentario<br />

Elementi del controlling<br />

Parametri per il controlling


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 126<br />

Valutazione della Forma della valutazione Necessaria per<br />

Prestazione:<br />

lavori eseguiti<br />

stato dei lavori rispetto <strong>alla</strong> programmazione<br />

situazione finanziaria<br />

problemi/osservazioni<br />

lunghezza del corso d’acqua nel cui ambito vengono<br />

collegati gli ambienti naturali<br />

lunghezza del tratto rimesso a cielo aperto<br />

lunghezza della rivitalizzazione<br />

Qualità:<br />

il rispetto dei criteri di qualità (cfr. cap. 2.3) deve essere<br />

dimostrato per tutti i progetti<br />

3.2.5 Finanziamento<br />

testuale<br />

testuale<br />

indicazione percentuale / CHF<br />

testuale<br />

metri<br />

metri<br />

metri<br />

3.2.5.1 Norme per l’assegnazione dei mezzi finanziari destinati ai Cantoni<br />

rapporti annuali<br />

rapporto intermedio<br />

rapporto finale<br />

controllo a campione<br />

Contributo federale: per ogni Cantone viene concordato un contributo globale per la<br />

durata del programma. Il contributo federale ammonta a un massimo del 35 per cento<br />

dei costi computabili del programma.<br />

Contributo cantonale: l’ammontare del contributo programmatico cantonale non è più<br />

vincolato a quello del contributo federale (LSu, art. 20a cpv. 4). Nel caso di finanziamento<br />

di progetti singoli che sono <strong>parte</strong> integrante dell’accordo programmatico, il Cantone<br />

è libero di definire le quote relative <strong>alla</strong> Confederazione, al Cantone e al Comune.<br />

Assegnazione dei fondi federali: i mezzi disponibili del credito quadro della Confederazione<br />

vengono assegnati ai Cantoni secondo le loro necessità (cfr. n. 3.2.5.2).<br />

L’assegnazione dei mezzi dipende altresì d<strong>alla</strong> plausibilità delle richieste dei Cantoni.<br />

Sussidi federali uniformi: l’assegnazione dei mezzi è fondata, per tutti Cantoni, su<br />

sussidi federali uniformi per unità di prestazione (la capacità finanziaria del Cantone<br />

non fa più stato). Nell’ambito della pianificazione finanziaria cantonale, per spese supplementari<br />

derivate d<strong>alla</strong> situazione geo-topografica, spetta ai Cantoni chiedere contributi<br />

ricavati d<strong>alla</strong> perequazione dell’aggravio geo-topografico.<br />

Compensazione tra i Cantoni: possibilità di cambiamento, a livello finanziario e di<br />

contenuto, possono comportare, verso la fine del periodo contrattuale, una ridistribuzione<br />

negoziata dei mezzi finanziari tra i Cantoni interessati.<br />

Contributo federale<br />

Contributo cantonale


3 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente la rivitalizzazione delle acque 127<br />

3.2.5.2 Criteri per l’assegnazione dei fondi federali ai Cantoni<br />

Conformemente <strong>alla</strong> pianificazione finanziaria della Confederazione, nel primo periodo<br />

programmatico (2008–2011) sono sono stati stanziati 10,8 milioni di franchi per la<br />

rivitalizzazione di corsi d’acqua secondo l’articolo 7 LSCA.<br />

Base per l’assegnazione dei fondi federali sono le domande relative al primo periodo<br />

NPC inoltrate dai Cantoni all’UFAM entro il 30 aprile 2007. I requisiti notificati dai<br />

Cantoni vengono verificati e rettificati a seconda della loro plausibilità. Inoltre, è applicato<br />

un fattore di correzione impostato sulla qualità del budget cantonale degli ultimi<br />

anni 56 .<br />

L’assegnazione ai Cantoni di sussidi federali per la rivitalizzazione di corsi d’acqua<br />

secondo la LSCA è improntata agli indicatori di prestazione seguenti:<br />

> lunghezza dell’alveo ripristinato a cielo aperto,<br />

> lunghezza del corso d’acqua nel cui ambito vengono collegati gli ambienti naturali;<br />

> lunghezza del tratto rivitalizzato.<br />

Come lunghezza del tratto rivitalizzato si indica la lunghezza complessiva del tratto di<br />

corso d’acqua per il quale si attua un miglioramento a seguito delle misure adottate<br />

(secondo il cap. 3.2.3.2).<br />

Come lunghezza del corso d’acqua nel cui ambito vengono collegati gli ambienti naturali<br />

si indica il tratto di corso d’acqua nel quale viene ripristinata la continuità del flusso<br />

idrico a seguito della rimozione di un ostacolo per la migrazione della fauna ittica.<br />

Anche i tratti seminaturali o poco compromessi preesistenti al progetto di rivitalizzazione<br />

che vengono collegati dai provvedimenti adottati sono pertanto inclusi in detta<br />

lunghezza.<br />

Ad ogni indicatore di prestazione è attribuito un terzo dei mezzi federali disponibili.<br />

Le richieste dei Cantoni contengono i dati quantitativi concernenti le prestazioni programmate<br />

attraverso i tre indicatori di prestazione. Un terzo dei mezzi federali a disposizione<br />

viene diviso per la quantità delle prestazioni per ogni indicatore di prestazione<br />

plausibile a livello nazionale. Si calcola in tal modo il contributo federale per ogni metro<br />

di alveo ripristinato a cielo aperto, di collegamento degli ambienti naturali e di tratto<br />

rivitalizzato. Moltiplicando l’importo di questo contributo per la prestazione cantonale<br />

programmata si ottiene il contributo programmatico della Confederazione per ogni<br />

Cantone. 57<br />

56 Il fattore di correzione si calcola come segue: KQ = Ø progetti effettivamente assegnati / Ø progetti annunciati; KQ < 1; Ø = media degli<br />

ultimi 5 anni. Questo fattore di correzione è utilizzato in maniera analoga anche nel programma Opere di protezione e documentazione<br />

sui pericoli.<br />

57 Un esempio di calcolo che illustra il meccanismo di distribuzione dei fondi federali ai Cantoni, si trova nell’<strong>Allegato</strong> 2.<br />

Assegnazione dei fondi federali<br />

Lunghezza del corso d’acqua nel<br />

cui ambito vengono collegati gli<br />

ambienti naturali


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 128<br />

> <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 3<br />

A1 Esempio di conteggio per l’assegnazione dei sussidi federali<br />

Per il primo periodo programmatico sono disponibili in totale 10,8 milioni di franchi<br />

ripartiti in ragione di un terzo per ognuno dei tre criteri (10,8 milioni di franchi / 3 =):<br />

> 3,6 milioni di franchi per i tratti di alveo ripristinato a cielo aperto;<br />

> 3,6 milioni di franchi per i tratti dei corsi d’acqua nel cui ambito vengono collegati<br />

gli ambienti naturali;<br />

> 3,6 milioni di franchi per i tratti rivitalizzati.<br />

Dati in metri<br />

Lunghezza programmata del tratto di<br />

alveo ripristinato a cielo aperto<br />

Lunghezza programmata del corso<br />

d’acqua nel cui ambito vengono<br />

collegati gli ambienti naturali<br />

Lunghezza programmata della rivitalizzazione<br />

Cantone 1 Cantone 2 Cantone 3 Cantone X Totale metri<br />

1000 500 1’500 … 3’000<br />

10’000 6’000 6’000 … 22’000<br />

5’000 3’000 4’000 … 12’000<br />

Con la somma complessiva delle richieste dei Cantoni è possibile determinare il sussidio<br />

della Confederazione per ogni unità di prestazione (=metro). Conformemente<br />

all’esempio fittizio illustrato nella tabella più sopra, i sussidi ammonterebbero a:<br />

> 1’200 franchi / metro di alveo ripristinato a cielo aperto<br />

(= 3,6 milioni di franchi / 3000);<br />

> 164 franchi / metro di tratto in cui vengono collegati gli ambienti<br />

(= 3,6 milioni di franchi / 22’000);<br />

> 300 franchi / metro di rivitalizzazione (= 3,6 milioni di franchi / 12’000).<br />

Si avrebbe così per ogni Cantone il seguente contributo complessivo della Confederazione:<br />

Indicazioni in franchi<br />

Cantone 1 Cantone 2 Cantone 3 Cantone X Totale franchi<br />

Per i tratti di alveo ripristinato a cielo<br />

aperto<br />

1’200’000 600’000 800’000 … 3’600’000<br />

Per tratti in cui vengono collegati gli<br />

ambienti<br />

1’636’364 981’818 981’818 … 3’600’000<br />

Per rivitalizzazione 1’500’000 900’000 1’200’000 … 3’600’000<br />

Totale franchi 4’336’000 2’482’000 3’982’000 … 10’800’000


4 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente la protezione contro il rumore e l’isolamento acustico 129<br />

4 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda<br />

programmatica concernente la protezione<br />

contro il rumore e l’isolamento acustico<br />

4.1 Contesto<br />

Alla fine del 2006, i Cantoni hanno informato l’UFAM sia sui risanamenti effettuati sia<br />

su quelli da effettuare fino <strong>alla</strong> scadenza dei termini di risanamento, ossia il 2018. I<br />

risultati possono essere riassunti come segue:<br />

> risanamenti necessari complessivi dal 1985 al 2018: 3945 milioni di franchi;<br />

> i progetti di risanamento fonico (PRF) inoltrati finora sono circa 4200.<br />

Di questi, tuttavia, solo circa 600 sono stati conclusi;<br />

> 844 milioni di franchi sono stati investiti finora in provvedimenti concernenti<br />

i PRF conclusi, in particolare per:<br />

– le strade nazionali 611 milioni<br />

– le strade principali 33 milioni<br />

– le altre strade 200 milioni<br />

> I costi stimati per le strade ancora da risanare ammontano a circa 3101 milioni:<br />

– strade nazionali 1356 milioni<br />

– strade principali 321 milioni<br />

– altre strade 1424 milioni<br />

Come si può osservare, il fabbisogno maggiore riguarda le altre strade. Tale rete stradale<br />

è tuttavia anche la più estesa e la più difficile da risanare, in quanto si tratta in gran<br />

<strong>parte</strong> di strade che attraversano zone abitative.<br />

Il risanamento fonico delle strade è un compito comune di Confederazione e Cantoni.<br />

Finora i lavori di risanamento delle strade a causa dell’eccessiva esposizione al rumore<br />

rientravano nel settore di competenza dei Cantoni, i quali ricevevano, per l’attuazione<br />

delle misure (pareti antirumore, pavimentazioni, finestre insonorizzate), sussidi ricavati<br />

dall’imposta sugli oli minerali. L’ammontare di tali sussidi era diversificato a seconda<br />

della categoria della strada (strade nazionali, strade principali, altre strade), della capacità<br />

finanziaria del Cantone e delle dimensioni del progetto di risanamento. I Cantoni<br />

elaboravano i progetti di risanamento in base al catasto dei rumori e l’UFAM li valutava<br />

dal punto di vista acustico. L’USTRA ne esaminava gli aspetti edilizi e quelli legati<br />

al traffico. Inoltre, assegnava i sussidi e, in presenza dei costi effettivi, li versava al<br />

Cantone. I Cantoni dovevano tuttavia prefinanziare i lavori di risanamento prima di<br />

ricevere i sussidi della Confederazione ricavati dall’imposta sugli oli minerali, il che<br />

comportava, tra l’altro, un ritardo nei lavori di risanamento.<br />

Risanamenti da effettuare<br />

Procedura attuata finora


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 130<br />

Anche con l’entrata in vigore della NPC, il risanamento fonico delle strade continua a<br />

essere un compito comune di Confederazione e Cantoni. Al posto delle vecchie aliquote<br />

sono stati però stabiliti nuovi criteri per la determinazione dei sussidi. Con la stipulazione<br />

di accordi tra il Cantone e la Confederazione vengono stabilite congiuntamente<br />

in un contratto (accordo programmatico) sia le modalità di pagamento dei sussidi federali<br />

sia l’entità dei risanamenti da effettuare. Una base importante per l’accordo programmatico<br />

è costituita d<strong>alla</strong> scheda programmatica «Misure di protezione fonica e di<br />

isolamento acustico, art. 50 cpv. 1 lett. b LPAmb». Le disposizioni sostanziali relative<br />

<strong>alla</strong> protezione fonica non subiscono alcuna modifica. Per consentire il rispetto della<br />

scadenza dei termini di risanamento, i contributi stanziati d<strong>alla</strong> Confederazione saranno<br />

molto più consistenti.<br />

Le strade nazionali ricadono interamente sotto la responsabilità della Confederazione.<br />

Di conseguenza, vengono meno i sussidi federali per questo tipo di strade. Per quanto<br />

riguarda le strade principali, i Cantoni riscuotono, in base <strong>alla</strong> legge federale del 22<br />

marzo 1985 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione<br />

vincolata (LUMin), sussidi globali commisurati <strong>alla</strong> lunghezza ponderata di tale rete<br />

stradale. Questi sussidi vanno a compensare anche le spese per le misure di protezione<br />

dell’ambiente, e in particolare quelle riguardanti il risanamento fonico. Per quanto concerne<br />

le altre strade, si mira a instaurare, fondandosi sulle disposizioni relative al finanziamento<br />

contemplate nell’ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF) e utilizzando<br />

lo strumento degli accordi programmatici, un rapporto di collaborazione con i Cantoni<br />

al fine di rendere possibile una proroga del termine di risanamento fino al 2018. Dopo<br />

tale data non verranno più concessi sussidi federali.<br />

4.2 Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica<br />

Nella scheda programmatica viene fissato, oltre al mandato conferito d<strong>alla</strong> legge,<br />

l’obiettivo di prodotto, che nel settore delle misure di protezione fonica e di isolamento<br />

acustico è anche un obiettivo di efficacia. Vengono inoltre citati gli strumenti e le priorità.<br />

I sussidi più consistenti per la copertura dei costi riportati nella scheda programmatica<br />

sono concessi ai Cantoni che riescono a ottenere la maggiore riduzione del rumore<br />

con costi ridotti. Qualora i mezzi finanziari a disposizione siano scarsi, l’efficacia<br />

serve anche come criterio per la definizione delle priorità, nel cui ambito è possibile<br />

che alcuni progetti di risanamento vengano esclusi dall’accordo programmatico.<br />

Per quanto riguarda le grandezze considerate, sono importanti il numero delle persone<br />

protette (numero delle persone al di sotto dei valori limite d’immissione) e la riduzione<br />

delle immissioni foniche conseguita. Tra le grandezze prese in esame figurano anche le<br />

spese. Sulla base di questi dati possono essere effettuate delle considerazioni relative al<br />

rapporto costi/benefici, che servono anche per la determinazione dei sussidi della Confederazione<br />

ricavati dagli introiti dell’imposta sugli oli minerali.<br />

Le modalità di pagamento si articoleranno come segue: dopo la firma dell’accordo<br />

programmatico, il Cantone riceverà già una prima <strong>parte</strong> del sussidio federale annuo<br />

Nuovi criteri per la<br />

determinazione dei sussidi<br />

Responsabilità<br />

Numero delle persone protette<br />

Modalità di pagamento


4 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente la protezione contro il rumore e l’isolamento acustico 131<br />

concordato, ovvero, nella maggior <strong>parte</strong> dei casi, ancora prima che il Cantone stesso<br />

abbia fornito una controprestazione. D’ora in poi, il versamento dei sussidi federali ai<br />

Cantoni non avverrà più in base a una percentuale dei costi di risanamento complessivi,<br />

in quanto il contributo fornito d<strong>alla</strong> Confederazione sarà commisurato all’efficacia<br />

acustica del progetto. Solo nel caso delle finestre insonorizzate sarà accordato un contributo<br />

fisso di 400 franchi per finestra.<br />

Negli obiettivi programmatici sono specificati gli indicatori di prestazione e quelli qualitativi.<br />

Come indicatore di prestazione è rilevante il numero delle persone protette. Una persona<br />

è considerata protetta quando è esposta a un inquinamento fonico inferiore ai valori<br />

limite d’immissione. Pertanto, la protezione può essere garantita soltanto mediante una<br />

riduzione del carico fonico. In particolare, sulla prima riga della scheda programmatica<br />

non deve essere indicato il numero delle persone protette da finestre insonorizzate.<br />

I dati relativi al numero di persone che abitano in locali dotati di finestre insonorizzate<br />

vanno invece inseriti nella seconda riga della scheda.<br />

L’indicatore qualitativo è al tempo stesso un indicatore di efficacia. Questo indicatore<br />

rappresenta la grandezza determinante per stabilire l’ammontare dei sussidi. Poiché per<br />

raggiungere l’obiettivo di prodotto è necessario ridurre il numero delle persone esposte<br />

al rumore, nel calcolo dell’efficacia si tiene conto della diminuzione dell’inquinamento<br />

fonico e del numero delle persone che ne beneficiano. In caso di concessione di facilitazioni,<br />

per le finestre insonorizzate vanno applicate almeno le prescrizioni di cui<br />

all’allegato 1 dell’ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF).<br />

Va infine aggiunto che l’obiettivo della NPC, ovvero l’attribuzione trasparente di compiti<br />

e competenze, può anche avere come conseguenza un risparmio di risorse a livello<br />

federale e cantonale. Nell’ambito della lotta contro il rumore, ciò significa che, tendenzialmente,<br />

sarà necessario un minor numero di persone. L’UFAM si ritira completamente<br />

dall’esecuzione della protezione contro l’inquinamento fonico nel settore delle<br />

strade principali.<br />

4.3 Sistema per la determinazione dell’ammontare dei contributi<br />

Con la concessione di contributi finanziari ricavati dagli introiti del’imposta sugli oli<br />

minerali, i progetti più efficaci per quanto riguarda la riduzione dell’inquinamento fonico<br />

possono beneficiare di sovvenzioni più consistenti. Nel complesso, i sussidi versati<br />

ai Cantoni non superano quelli pagati in base <strong>alla</strong> normativa precedente, ma il sistema<br />

della NPC determina una certa ridistribuzione tra i Cantoni. Soltanto nel caso dei<br />

sussidi per provvedimenti d’isolamento acustico (finestre insonorizzate) viene accordato<br />

un importo forfetario di 400 franchi per finestra, che equivale a circa il 20 per cento<br />

del costo attuale di una finestra insonorizzata di dimensioni normali.<br />

Indicatore di prestazione<br />

Indicatore qualitativo e indicatore<br />

di efficacia<br />

Contributi in funzione<br />

dell’efficacia


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 132<br />

Nel caso di provvedimenti di protezione fonica (barriere e pareti antirumore, pavimentazioni<br />

fonoassorbenti, ecc.), è determinante il criterio dell’efficacia acustica (attenuazione<br />

sonora), del numero delle persone protette e della proporzionalità dei costi. La<br />

determinazione quantitativa di questo criterio (in seguito denominato «indice efficacia<br />

strade» IEStr) avviene in base <strong>alla</strong> formula seguente:<br />

IEStr<br />

=<br />

∑<br />

∑<br />

Costi<br />

ΔdBA<br />

ponderato Persone *<br />

Si tratta del rapporto tra i costi complessivi di tutti i progetti per la durata di un determinato<br />

programma e il prodotto derivante dal numero delle persone protette moltiplicato<br />

per la riduzione media dell’inquinamento fonico ponderata su tutti i progetti.<br />

Nella tabella seguente sono indicati i fattori di ponderazione in funzione della riduzione<br />

del rumore conseguita:<br />

Tab. 22 > Ponderazione in funzione della riduzione del rumore<br />

Inquinamento fonico<br />

Fattore<br />

giorno notte abitazione lavoro<br />

> 75 > 65 3 3<br />

70–75 60–65 3 2<br />

65–70 55–60 2 1<br />

60–65 50–55 1 0,5<br />

55–60 45–50 0,5 0,2<br />

50–55 40–45 0,2 -<br />

Esempio: riduzione del rumore da 68,3 dB(A) a 57,4 dB(A) durante il periodo diurno<br />

con utilizzo abitativo: Delta dB(A) ponderato = (68,3–65)*2 + (65–60)*1 + (60–<br />

57,4)*0,5 = 12,9 dB(A).<br />

In linea di massima, i mezzi finanziari stanziati per ogni provvedimento <strong>relativo</strong> al<br />

risanamento fonico delle altre strade resteranno pressoché uguali, indipendentemente<br />

dal fatto che dette indennità siano pagate in base alle aliquote di sussidio attuali o conformemente<br />

a quelle stabilite d<strong>alla</strong> NPC. L’ammontare complessivo dovrà tuttavia<br />

essere incrementato in base alle necessità di risanamento, tuttora importanti. Per indicazioni<br />

più concrete si rimanda al capitolo 1.5.<br />

Alla luce delle esperienze effettuate a livello di esecuzione negli ultimi vent’anni, in<br />

futuro il calcolo dei contributi della Confederazione per coprire i costi delle misure di<br />

protezione fonica adottate dai Cantoni dovrà essere effettuato, in linea di principio,<br />

secondo il rapporto illustrato nel grafico riportato qui sotto. Sulla base di un set diversificato<br />

di misure realizzate i valori di riferimento sono stati definiti in modo che l’indice<br />

comprenda tutta la gamma di misure possibili e l’ammontare dei contributi soddisfi il<br />

Numero delle persone protette<br />

Indice efficacia strade, IEStr<br />

Indennità della Confederazione


4 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente la protezione contro il rumore e l’isolamento acustico 133<br />

suddetto fabbisogno finanziario. Nell’ambito del controlling <strong>relativo</strong> agli accordi programmatici<br />

l’IEStr svolgerà un ruolo fondamentale. Il controlling sarà concretizzato<br />

ulteriormente all’inizio del primo periodo programmatico.<br />

Fig. 2 > Andamento dei contributi della Confederazione con l’indice efficacia strade IEStr<br />

Contributi federali in %<br />

35<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

Contributi federali<br />

0 500 1000 1500 2000 2500 3000<br />

Indice efficacia strade IEStr<br />

Un IEStr < 300 genera un contributo massimo pari a circa il 32 per cento dei costi complessivi,<br />

mentre un IEStr > 2000 produce soltanto una quota di <strong>parte</strong>cipazione minima<br />

del 15 per cento alle spese per la protezione contro l’inquinamento fonico. Nell’area<br />

compresa tra questi due estremi, i sussidi diminuiscono proporzionalmente all’aumento<br />

dell’indice di efficacia strade IEStr.<br />

4.4 Requisiti concernenti le prestazioni del Cantone: basi tecniche<br />

Con la firma dell’accordo programmatico da <strong>parte</strong> della Confederazione e del Cantone,<br />

la Confederazione si impegna a versare al Cantone i sussidi concordati, mentre il Cantone,<br />

da <strong>parte</strong> sua, si impegna a fornire le prestazioni pattuite. Dato che l’efficacia acustica<br />

esatta delle misure contro l’inquinamento fonico può essere determinata soltanto a<br />

livello di progetto, mentre gli accordi programmatici sono stipulati per una durata di<br />

quattro anni e includono tutti i progetti singoli da realizzare nel corso dell’intera durata<br />

del programma, non sempre sono disponibili previsioni precise riguardo a tale efficacia,<br />

in particolare quando si tratta di previsioni sull’arco di alcuni anni. Il Cantone è<br />

comunque in grado di stabilire, in base ai catasti relativi all’inquinamento fonico, il<br />

numero approssimativo delle persone interessate, il loro livello di esposizione e le possibilità<br />

esistenti per ridurre il rumore. Pertanto, nell’ambito dei negoziati per la stipulazione<br />

di un accordo programmatico è sicuramente possibile effettuare una prima stima<br />

approssimativa dell’efficacia. Nei casi in cui ciò non fosse possibile, il calcolo viene<br />

Stima dell’efficacia


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 134<br />

effettuato in base a un indicatore di efficacia IEStr=1000. Ciò equivale a una <strong>parte</strong>cipazione<br />

ai costi da <strong>parte</strong> della Confederazione pari al 25 per cento.<br />

Per avere la certezza che in Svizzera vengano adottate le stesse procedure, è necessario<br />

applicare a livello nazionale l’aiuto all’esecuzione per il risanamento fonico delle strade,<br />

elaborato dall’UFAM e dall’USTRA insieme ai Cantoni (Pubblicazioni UFAM,<br />

serie «Pratica ambientale»: Manuale per il rumore stradale. Aiuto all’esecuzione per il<br />

risanamento. Stato: dicembre 2006, 47 p.)<br />

http://www.bafu.admin.ch/publikationen/index.html?lang=it&action=show_publ&id_t<br />

hema=1&series=UV&nr_publ=0637<br />

4.5 Disposizioni transitorie<br />

La nuova impostazione della perequazione finanziaria entrerà in vigore il 1º gennaio<br />

2008. Tuttavia, come già indicato al capitolo 1.1, vi sono ancora molti progetti ai quali<br />

sono stati assegnati dei sussidi da <strong>parte</strong> dell’USTRA, ma che non sono stati ancora<br />

conclusi. Poiché le assegnazioni costituiscono degli impegni giuridicamente vincolanti,<br />

la Confederazione deve effettuare tali pagamenti non appena i Cantoni hanno inoltrato<br />

i conteggi corrispondenti.<br />

Secondo il diritto previgente, i sussidi assegnati per risanamenti e misure di isolamento<br />

acustico devono essere versati in base <strong>alla</strong> relativa assegnazione. Occorre distinguere<br />

fra i seguenti casi:<br />

> per i progetti presentati entro il 31 dicembre 2003, le aliquote contributive variano<br />

dal 40 al 60 per cento dei costi computabili a seconda della capacità finanziaria dei<br />

Cantoni. Qualora i provvedimenti dovessero comportare un onere particolarmente<br />

elevato per il proprietario della strada, l’aliquota contributiva può essere aumentata,<br />

a seconda dell’onere, al massimo di un ulteriore 10 per cento dei costi computabili;<br />

> per i progetti presentati dopo il 31 dicembre 2003, le aliquote contributive per risanamenti<br />

e provvedimenti di isolamento acustico variano dal 20 al 30 per cento dei<br />

costi computabili, a seconda della capacità finanziaria dei Cantoni. Qualora i provvedimenti<br />

dovessero comportare un onere particolarmente elevato per il proprietario<br />

della strada, l’aliquota contributiva può essere aumentata, a seconda dell’onere, al<br />

massimo di un ulteriore 5 per cento dei costi computabili;<br />

> l’assegnazione di sussidi decisa dopo l’entrata in vigore della modifica del 1º settembre<br />

2004 viene meno in caso di progetti o parti di progetti non ancora realizzati<br />

entro quattro anni dall’assegnazione.<br />

Dal rilevamento effettuato nel 2006 risulta il fabbisogno annunciato dai Cantoni: entro<br />

la scadenza del termine fissato si dovrebbe disporre di sussidi federali pari a circa 312<br />

milioni di franchi. Questo corrisponde a un quarto della somma prevista di 1249 milioni<br />

di franchi per il risanamento fonico delle altre strade secondo la tabella riportata più<br />

sotto (fonte: rilevazione 2006). I contributi della Confederazione aumenteranno succes-<br />

Manuale per il rumore stradale<br />

Contributi assegnati dall’USTRA<br />

fino al 2007


4 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente la protezione contro il rumore e l’isolamento acustico 135<br />

sivamente – previa approvazione da <strong>parte</strong> del Parlamento –, fino a raggiungere il livello<br />

necessario nel corso del primo periodo programmatico.<br />

Tab. 23 > Costi necessari per il risanamento fonico delle strade<br />

Costi necessari per il risanamento fonico delle strade relativi alle altre strade nel periodo 2008–2018<br />

(in milioni di CHF, cifra arrotondata)<br />

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018<br />

118 155 154 161 113 98 102 96 80 85 87<br />

Nel primo periodo programmatico i costi saranno ripartiti approssimativamente come<br />

segue in funzione delle misure adottate: all’incirca il 50 per cento sarà destinato <strong>alla</strong><br />

protezione fonica (ossia per pareti antirumore, pavimentazioni fonoassorbenti, misure<br />

di mitigazione e regolamentazione del traffico), mentre il rimanente 50 per cento circa<br />

è previsto per misure di isolamento acustico (ossia per finestre fonoassorbenti o altre<br />

misure costruttive di isolamento acustico aventi un effetto analogo).<br />

50 % protezione fonica<br />

50 % isolamento acustico


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 136<br />

5 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda<br />

programmatica concernente le opere di<br />

protezione e la documentazione sui pericoli<br />

5.1 Situazione iniziale<br />

Anche con la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei<br />

compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), la protezione contro i pericoli naturali – e<br />

di conseguenza anche il finanziamento delle opere di protezione e dell’elaborazione e<br />

dell’aggiornamento della documentazione sui pericoli – resta un compito che incombe<br />

sia <strong>alla</strong> Confederazione che ai Cantoni. Il finanziamento non è tuttavia più imperniato<br />

sui costi dei progetti singoli, bensì su prestazioni stabilite nell’ambito di accordi programmatici<br />

quadriennali e su contributi globali versati d<strong>alla</strong> Confederazione.<br />

È su questo sfondo che è stato elaborato, con la <strong>parte</strong>cipazione di esperti cantonali in<br />

materia di piene e foreste, un nuovo modello comune di finanziamento della realizzazione<br />

di opere di protezione e dell’elaborazione e dell’aggiornamento della documentazione<br />

sui pericoli. Conformemente <strong>alla</strong> strategia del DATEC, questo modello tiene<br />

conto dei tre aspetti dello sviluppo sostenibile (economia, ecologia e socialità) ed è<br />

stato coordinato con la nuova politica dei sussidi disciplinata nell’ambito della legge<br />

forestale.<br />

Il presente rapporto illustra la politica federale in materia di sussidi per la protezione<br />

contro i pericoli naturali, rendendo così trasparente l’impostazione degli accordi programmatici<br />

per la realizzazione delle opere di protezione e l’elaborazione e<br />

l’aggiornamento della documentazione sui pericoli. La scheda allegata concernente le<br />

opere di protezione e la documentazione sui pericoli nei settori delle foreste e delle<br />

acque contiene una sintesi delle informazioni necessarie per preparare e concludere un<br />

accordo programmatico.<br />

Nuovo modello comune di<br />

finanziamento per i settori delle<br />

acque e delle foreste


5 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente le opere di protezione e la documentazione sui pericoli 137<br />

5.2 Accordi programmatici relativi alle opere di protezione<br />

e <strong>alla</strong> documentazione sui pericoli<br />

5.2.1 Elementi del programma<br />

I programmi per la realizzazione di opere di protezione e l’elaborazione e l’aggiornamento<br />

della documentazione sui pericoli comprendono i seguenti elementi:<br />

Tab. 24 > Elementi del programma quadriennale e progetti singoli<br />

Elemento<br />

Offerta di base per la<br />

protezione tecnica<br />

contro i pericoli naturali<br />

Documentazione sui<br />

pericoli<br />

Base giuridica Contenuto Forma giuridica Contributo federale<br />

Art. 6 LSCA<br />

Art. 36 LFo<br />

Art. 6 LSCA<br />

Art. 36 LFo<br />

Progetti < 1 milione di CHF<br />

Manutenzioni periodiche, sostituzione opere<br />

di protezione < 1 milione di CHF<br />

Stazioni di rilevamento, servizi di pre<strong>alla</strong>rme<br />

Documentazione per la gestione dei rischi<br />

(catasti, carte dei pericoli, valutazioni dei<br />

rischi, strategie, ecc.)<br />

Accordo programmatico<br />

Accordo programmatico<br />

Contributo globale<br />

fino a un massimo del 35% dei costi computabili<br />

Contributo globale<br />

50% dei costi computabili<br />

L’accordo programmatico non prevede progetti singoli, i quali vengono approvati individualmente, come finora, sulla base dei corrispondenti stanziamenti.<br />

Progetti singoli Art.6 LSCA<br />

Singolo progetto > 1 milione di CHF (nuove Decisione 35–45% dei costi in funzione dei risultati<br />

Art. 36 LFo<br />

costruzioni, manutenzioni periodiche)<br />

In caso di oneri notevoli per i Cantoni, la<br />

Art. 6 LSCA<br />

Confederazione può aumentare il suo<br />

Art. 36 LFo<br />

contributo fino al 65% dei costi computabili.<br />

Il presente modello non considera né grandi progetti come quelli realizzati finora puntualmente<br />

nell’ambito della protezione contro le piene (ad es. la condotta del Langeten)<br />

né progetti di rivitalizzazione 58 . Se la rimozione dei danni causati da grandi eventi sovraregionali<br />

non potrà essere finanziata con i mezzi ordinari verrà chiesto un credito<br />

aggiuntivo al Consiglio federale.<br />

5.2.1.1 Offerta di base<br />

Obiettivo del programma: in futuro, i progetti con costi di costruzione inferiori a 1<br />

milione di franchi saranno indennizzati globalmente e realizzati direttamente dai Cantoni<br />

sotto la loro responsabilità, senza alcun obbligo di comunicare dettagli <strong>alla</strong> Confederazione.<br />

I Cantoni disporranno così della flessibilità necessaria per realizzare progetti<br />

anora inesistenti all’inizio del periodo programmatico.<br />

58 I progetti di rivitalizzazione sono sovvenzionati, nell’ambito di un accordo programmatico separato, con aiuti finanziari secondo l’articolo<br />

7 LSCA e in condizioni quadro analoghe a quelle dei progetti di protezione contro le piene. Le relative spiegazioni sono in<br />

preparazione.<br />

Il presente modello non considera<br />

né grandi progetti né progetti di<br />

rivitalizzazione<br />

I progetti < 1 milione di franchi<br />

saranno indennizzati globalmente


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 138<br />

Con i fondi stanziati nell’ambito dell’offerta di base, in futuro potranno essere cofinanziate<br />

anche, ogni 5–10 anni, la manutenzione periodica delle opere di protezione, che,<br />

in generale, è necessaria per salvaguardarne il funzionamento e, nel caso delle opere<br />

idrauliche è indispensabile in particolare a preservare la sezione di deflusso.<br />

L’estensione del cofinanziamento non deve tuttavia comportare un aumento dei crediti.<br />

59 Spesso è però più conveniente effettuare manutenzioni periodiche. Da un lato consentono<br />

infatti di garantire la sicurezza e dall’altro di prolungare la durata di vita delle<br />

opere di protezione. La manutenzione corrente delle opere di protezione è invece di<br />

competenza dei Cantoni. La Confederazione non <strong>parte</strong>cipa al finanziamento dei suoi<br />

costi.<br />

Anche la creazione e la gestione di stazioni di rilevamento volte a garantire la sicurezza<br />

degli insediamenti e delle vie di comunicazione nonché l’organizzazione di servizi di<br />

pre<strong>alla</strong>rme (secondo l’art. 36 lett. c LFo e l’art. 6 cpv. 1 lett. b LSCA) saranno finanziate<br />

attraverso l’offerta di base. Anche in questo caso si tratta di numerose misure piccole<br />

e semplici, di cui la Confederazione deve essere informata solo nell’ambito di un rapporto<br />

sui risultati.<br />

Requisiti dell’offerta di base: i progetti singoli non sono più soggetti all’approvazione<br />

preliminare della Confederazione, anche se una sua <strong>parte</strong>cipazione a livello di contenuti<br />

in sede di pianificazione rimane sostanzialmente possibile. Deve tuttavia essere espressamente<br />

auspicata da entrambe le parti. Nell’accordo programmatico sono definiti<br />

l’obiettivo e i progetti previsti, nella misura in cui sono noti, le condizioni quadro (diritto<br />

federale applicabile, regolamentazione della collaborazione, ecc.) nonché i requisiti<br />

minimi (cfr. cap. 5.3 e allegato A5) e gli standard (direttive, norme, elenchi di tipi,<br />

ecc.) da rispettare.<br />

Nell’ambito del controlling, il Cantone informa periodicamente sui lavori svolti (rapporto<br />

annuale) e al termine del periodo quadriennale fornisce un resoconto finale. La<br />

Confederazione effettua controlli a campione per verificare se sono rispettate le condizioni<br />

generali stabilite per contratto.<br />

Base di calcolo del contributo globale: per la durata del programma è fissato un contributo<br />

globale in funzione degli stanziamenti federali a favore del Cantone. A tal fine<br />

sono determinanti i progetti previsti dal Cantone nell’ambito della LFo secondo la necessità<br />

d’intervento 60 . Nell’ambito della protezione contro le piene, il contributo globale<br />

dell’offerta di base è fissato secondo la lunghezza/importanza dei corsi d’acqua<br />

nel Cantone. Il contributo federale copre fino a un massimo del 35 per cento dei costi<br />

computabili.<br />

Contributo al programma Confederazione/Cantone: l’entità del contributo cantonale<br />

al programma non è vincolato all’entità del contributo federale (art. 20a cpv. 4 LSu).<br />

Per il finanziamento di progetti singoli nell’ambito dell’offerta di base, il Cantone può<br />

59 La NPC non deve avere alcuna incidenza sui costi.<br />

60 A partire dal 2011 sarà disponibile una documentazione sui pericoli per l’intero territorio nazionale, la quale permetterà ai Cantoni di<br />

elaborare programmi d’investimento a lungo termine.<br />

Cofinanziamento della<br />

manutenzione periodica<br />

Cofinanziamento della gestione di<br />

stazioni di rilevamento e<br />

dell’organizzazione di servizi di<br />

pre<strong>alla</strong>rme<br />

Requisiti dell’offerta di base<br />

Base di calcolo del contributo<br />

globale<br />

Contributo al programma<br />

Confederazione/Cantone:


5 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente le opere di protezione e la documentazione sui pericoli 139<br />

stabilire le quote di Confederazione/Cantone/Comune in modo flessibile. In conformità<br />

con la strategia della Confederazione deve tuttavia esistere un sistema d’incentivazione<br />

dei progetti particolarmente efficaci (cfr. cap. 5.2.2.3 Indennizzo di prestazioni supplementari).<br />

5.2.1.2 Documentazione sui pericoli<br />

Obiettivo del programma: l’elaborazione di una documentazione sui pericoli (carte<br />

dei pericoli, carte indicative dei pericoli, catasti, sintesi) che descrive la situazione di<br />

rischio rappresenta una premessa indispensabile per una gestione adeguata dei pericoli<br />

naturali. La documentazione sui pericoli relativa all’intero territorio nazionale dovrà<br />

essere disponibile entro il 2011. Come per l’offerta di base, il finanziamento avviene<br />

mediante un contributo globale.<br />

Requisiti della documentazione sui pericoli: i progetti singoli non sono più soggetti<br />

all’approvazione preliminare d<strong>alla</strong> Confederazione. L’accordo programmatico definisce<br />

l’obiettivo e i progetti previsti, le condizioni quadro (il diritto federale applicabile,<br />

la regolamentazione della collaborazione, ecc.) nonché i requisiti minimi (cfr. cap. 5.3<br />

e allegato A5) e gli standard da rispettare.<br />

Nell’ambito del controlling, il Cantone informa periodicamente sui lavori svolti (rapporto<br />

annuale) e al termine del periodo quadriennale fornisce un resoconto finale. La<br />

Confederazione effettua controlli a campione per verificare se sono rispettate le condizioni<br />

quadro stabilite per contratto.<br />

Base di calcolo del contributo globale: per la durata del programma è fissato un contributo<br />

globale in funzione degli stanziamenti federali a favore del Cantone. Il fattore<br />

determinante per la fissazione del contributo è la necessità d’intervento a livello cantonale<br />

in vista della documentazione sui pericoli completa prevista per il 2011. Per il<br />

primo periodo programmatico, il contributo federale copre il 50 per cento dei costi<br />

computabili.<br />

Contributo al programma Confederazione/Cantone: l’entità del contributo cantonale<br />

al programma non è vincolato all’entità del contributo federale (art. 20a cpv. 3 LSu).<br />

Per il finanziamento dei progetti singoli, il Cantone può stabilire le quote Confederazione/Cantone/Comune<br />

in modo flessibile.<br />

5.2.1.3 Progetti singoli<br />

Obiettivo del programma: di norma, sono trattati <strong>alla</strong> stregua di progetti singoli gli<br />

interventi d’incidenza territoriale complessi che devono conciliare i più svariati interessi<br />

e richiedono un coordinamento a tutti i livelli (Comune, Cantone, Confederazione).<br />

In base a un’analisi dell’attuale struttura dei progetti, la soglia dei costi dei progetti<br />

singoli per il primo periodo programmatico è stata fissata a 1 milione di franchi. Un<br />

adeguamento futuro di tale valore è possibile.<br />

La documentazione sui pericoli<br />

dovrà essere disponibile entro il<br />

2011<br />

L’accordo programmatico<br />

definisce gli standard da<br />

rispettare<br />

Fissazione del contributo<br />

secondo la necessità d’intervento<br />

Contributo cantonale


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 140<br />

Requisiti per progetti singoli: i progetti con un costo complessivo > 1 milione di franchi<br />

continueranno a essere approvati e decisi caso per caso d<strong>alla</strong> Confederazione. Restano<br />

applicabili le procedure note e sostanzialmente collaudate, comprese le procedure<br />

cantonali di rilascio della licenza di costruzione, approvazione dei piani e finanziamento.<br />

La concessione di un contributo presuppone il rispetto dei requisiti minimi stabiliti<br />

d<strong>alla</strong> Confederazione (cfr. cap. 5.3 e allegato A5), l’esistenza di tutte le autorizzazioni<br />

cantonali nonché la prova del finanziamento cantonale. I progetti singoli non fanno<br />

<strong>parte</strong> dell’accordo programmatico 61 . Per questi progetti sono tuttavia stanziati fondi per<br />

il periodo convenzionato secondo i seguenti principi.<br />

Base di calcolo per i progetti singoli: una volta dedotti i contributi per l’offerta di<br />

base e la documentazione sui pericoli, l’importo restante è destinato a progetti singoli.<br />

Il finanziamento si basa sui costi computabili. Le proposte definitive dei Cantoni sono<br />

approvate in ordine di arrivo (first in – first out) fino a esaurimento degli stanziamenti<br />

per il Cantone. In altre parole, non è necessario che tutti i progetti siano già definiti<br />

all’inizio del periodo programmatico, ma il Cantone può costituire una «riserva» per i<br />

progetti che maturano solo nel corso del periodo programmatico. Una volta esauriti gli<br />

stanziamenti riservati al Cantone, le sue proposte valide di progetto sono riportate al<br />

periodo programmatico successivo e approvate con una decisione di principio (salvo<br />

approvazione del credito da <strong>parte</strong> del Parlamento). Anche i progetti approvati solo nel<br />

corso di un periodo programmatico e che ne superano il limite temporale sono inseriti e<br />

realizzati nel periodo successivo.<br />

Contributo Confederazione/Cantone: l’entità del contributo cantonale al programma<br />

non è vincolato all’ammontare del contributo federale (art. 20a cpv. 4 LSu). L’aliquota<br />

contributiva federale è compresa tra il 35 e il 45 per cento dei costi computabili e viene<br />

stabilita in base all’efficacia. In caso di oneri notevoli a carico dei Cantoni, la Confederazione<br />

può aumentare il suo contributo fino al 65 per cento 62 .<br />

I Cantoni sono tenuti a versare ai beneficiari finali almeno l’importo del sussidio federale<br />

(art. 20a cpv. 4 LSu). Il pagamento del contributo federale al Cantone è vincolato<br />

all’avanzamento dei lavori. Nell’ambito del controlling deve emergere che esiste un<br />

sistema d’incentivazione dei progetti particolarmente efficaci conformemente <strong>alla</strong> strategia<br />

della Confederazione (cfr. cap. 2.2.3 Indennizzo di prestazioni supplementari).<br />

Il periodo massimo dell’impegno finanziario della Confederazione a favore di<br />

progetti singoli è fissato a 5 anni: di norma, in futuro la Confederazione assumerà<br />

impegni finanziari per un periodo massimo di cinque anni. Ciò vale anche per i progetti<br />

di maggiore durata. Progetti singoli con una durata superiore a cinque anni andranno<br />

realizzati a tappe. In altri termini, di norma sono assicurati i fondi che vengono utilizzati<br />

entro questi cinque anni. Un impegno finanziario da <strong>parte</strong> della Confederazione<br />

sull’arco di decenni è escluso.<br />

61 Per motivi giuridici, i progetti singoli non possono essere soggetti contemporaneamente a due forme giuridiche (contratto/decisione).<br />

62 Vedi le considerazioni relative <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 5, A3.<br />

Requisiti dei progetti singoli<br />

Base di calcolo per i progetti<br />

singoli<br />

Il contributo della Confederazione<br />

è compreso tra il 35 e il 45%, a<br />

seconda dell’efficacia<br />

Realizzazione a tappe per progetti<br />

singoli > 5 anni di durata


5 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente le opere di protezione e la documentazione sui pericoli 141<br />

5.2.2 Principi di finanziamento<br />

5.2.2.1 Principi del credito quadro<br />

In futuro, per gli accordi programmatici relativi alle opere di protezione e <strong>alla</strong> documentazione<br />

sui pericoli sarà disponibile un credito quadro quadriennale per l’intero<br />

territorio nazionale. Si applicheranno i seguenti principi:<br />

Pianificazione sicura grazie a un credito quadro quadriennale: con il credito quadro<br />

approvato dal Parlamento, la Confederazione e i Cantoni hanno la garanzia di poter<br />

pianificare sull’arco di più anni.<br />

Dal credito d’impegno al credito di pagamento: con il credito quadro approvato dal<br />

Parlamento, la Confederazione può assumere nuovi impegni. I pagamenti derivanti da<br />

tali impegni sono coperti attraverso crediti di pagamento approvati nell’ambito della<br />

procedura budgetaria annuale ordinaria, come illustrato della seguente figura.<br />

Fig. 3 > Nell’ambito della NPC per gli accordi programmatici il Parlamento approva crediti d’impegno<br />

pluriennali e crediti di pagamento annuali<br />

Verpflichtun<br />

gskredit<br />

Credito<br />

2006<br />

d’impegno<br />

2006<br />

Credito<br />

d’impegno<br />

2007<br />

Credito d’impegno quadro<br />

2008-2011<br />

Impegni annuali Impegno pluriennale<br />

Credito di<br />

pagamento<br />

2006<br />

Credito di<br />

pagamento<br />

2007<br />

2008 2009 2010 2011<br />

Pagamenti in base a nuovi impegni<br />

(credito quadro 2008-2011)<br />

2008 2009 2010 2011<br />

Pagamenti in base a impegni precedenti<br />

Crediti di pagamento annuali<br />

Credito quadro quadriennale<br />

Pianificazione sicura<br />

Credito d’impegno e credito di<br />

pagamento


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 142<br />

5.2.2.2 Attribuzione dei finanziamenti della Confederazione ai Cantoni<br />

Considerata la scarsità delle risorse federali, presumibilmente i progetti inoltrati dai<br />

Cantoni non possono essere realizzati tutti nell’ambito di un programma quadriennale.<br />

Di conseguenza, il credito quadro complessivo disponibile (salvo una riserva) è attribuito<br />

ai Cantoni in funzione della necessità d’intervento, in base a criteri obiettivi. I<br />

progetti meno urgenti o meno importanti devono quindi essere posticipati. Tale attribuzione<br />

impedisce che i Cantoni «veloci» siano avvantaggiati rispetto ai Cantoni «lenti»<br />

e che progetti meno urgenti siano realizzati più in fretta di progetti urgenti e importanti.<br />

Da un lato si applicano criteri orientati al rischio, che rispecchiano la situazione del<br />

Cantone per quanto riguarda i pericoli naturali e il potenziale di danno associato.<br />

Dall’altro si tiene conto di criteri orientati al fabbisono, che a loro volta indicano, indirettamente,<br />

il potenziale di danno nel Cantone.<br />

L’attribuzione dei finanziamenti risponderà inoltre ai seguenti principi:<br />

> riserva: invece di essere distribuita ai Cantoni, una <strong>parte</strong> del credito quadro (10 %) è<br />

trattenuta d<strong>alla</strong> Confederazione quale riserva. In caso di eventi naturali straordinari<br />

minori nonché per l’indennizzo di prestazioni supplementari, la Confederazione ha<br />

quindi facoltà di mettere a disposizione mezzi finanziari ai Cantoni interessati, secondo<br />

modalità flessibili e adeguate <strong>alla</strong> situazione. La riserva è attribuita progressivamente,<br />

in funzione del bisogno;<br />

> importo minimo per i programmi: per motivi di proporzionalità, l’importo minimo<br />

per cui possono essere conclusi accordi programmatici è di norma di 100’000<br />

franchi;<br />

> rispetto degli impegni già assunti: la situazione attuale degli impegni è presa in<br />

considerazione nell’ambito dell’attribuzione dei finanziamenti (cfr. fig. 1);<br />

> contributi federali uniformi: nell’ambito dell’attribuzione dei finanziamenti si<br />

<strong>parte</strong> da contributi federali uniformi per tutti i Cantoni (abbandono delle categorie di<br />

capacità finanziaria). Spetta ai Cantoni chiedere finanziamenti per spese superiori<br />

dovute a fattori geotopografici nell’ambito della pianificazione finanziaria cantonale,<br />

in base <strong>alla</strong> perequazione dell’aggravio geotopografico (PAG);<br />

> disaccoppiamento di contributi federali e cantonali: l’ammontare del contributo<br />

cantonale al programma non è più vincolato all’ammontare del contributo federale;<br />

> flessibilità nell’impiego dei finanziamenti: la Confederazione non prescrive nessun<br />

rapporto fisso tra i due elementi del programma Offerta di base e Documentazione<br />

sui pericoli. Questo rapporto è stabilito nell’ambito dei negoziati sull’accordo.<br />

Se un Cantone ha ad esempio un grande bisogno di recupero a livello della documentazione<br />

sui pericoli, questa <strong>parte</strong> può essere promossa maggiormente;<br />

> priorizzazione dei progetti: la Confederazione propone ai Cantoni di ordinare i<br />

loro progetti secondo l’urgenza e l’importanza. Nell’ambito di un processo di priorizzazione<br />

in base a criteri obiettivi può essere data la precedenza ai progetti pronti<br />

per essere approvati. Si ha così la garanzia che i progetti urgenti e importanti possano<br />

essere realizzati rapidamente e non debbano essere rimandati a causa di progetti<br />

secondari;<br />

Criteri obiettivi per l’attribuzione<br />

ai Cantoni


5 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente le opere di protezione e la documentazione sui pericoli 143<br />

> la Confederazione mette a disposizione i necessari indicatori e strumenti di lavoro 63 .<br />

È così possibile un’applicazione uniforme dei criteri sull’intero territorio nazionale.<br />

Gli strumenti di lavoro permettono agli studi di progettazione di elaborare una proposta<br />

da sottoporre al Cantone. Per questo motivo si raccomanda di chiedere agli<br />

studi di progettazione di determinare i parametri iniziali nell’ambito della procedura<br />

di progettazione ordinaria, in modo da evitare maggiori oneri amministrativi;<br />

> lo svolgimento del processo di priorizzazione è illustrato in dettaglio nell’allegato 5;<br />

> pianificazione continua: come mostra l’esperienza, la pianificazione e l’elaborazione<br />

del preventivo dei lavori per l’anno successivo sono abbastanza precise. Più si<br />

allontana l’orizzonte temporale, più imprecisa diventa la pianificazione. Spesso entrano<br />

in gioco anche influssi difficilmente controllabili. Ricorsi nell’ambito delle<br />

procedure di autorizzazioni possono ad esempio comportare forti ritardi. Per questo<br />

motivo, da un lato è importante che all’interno di un programma quadriennale siano<br />

possibili adeguamenti e dall’altro il programma quadriennale deve essere il più possibile<br />

vincolante: una contraddizione sostanzialmente inevitabile. Il sistema deve<br />

pertanto fissare importanti valori di base, lasciando però un margine di manovra<br />

all’interno di questi valori. Gli importi globali convenuti per i due elementi Offerta<br />

di base e Documentazione sui pericoli possono essere modificati solo d’intesa con la<br />

Confederazione. Modifiche contenutistiche e finanziarie ai progetti singoli sono possibili,<br />

ma devono essere discusse con la Confederazione, come finora. Di norma, tuttavia,<br />

i finanziamenti destinati a progetti singoli non possono essere utilizzati per<br />

l’offerta di base o per l’elaborazione della documentazione sui pericoli (e viceversa),<br />

essendo vincolati a forme giuridiche differenti (contratto, decisione). Per trasferire<br />

finanziamenti dall’offerta di base a progetti singoli o viceversa è necessario un adeguamento<br />

dell’accordo;<br />

> compensazione tra i Cantoni: contemporaneamente, le possibilità di modifiche<br />

contenutistiche e finanziarie fanno sì che verso la fine del periodo dell’accordo debba<br />

essere negoziata una ridistribuzione con i Cantoni interessati (analogamente<br />

all’attuale ridistribuzione del credito residuo nel settore forestale). Lo stesso vale per<br />

i Cantoni che non esauriscono il credito.<br />

Date le situazioni iniziali differenti – nell’ambito della protezione contro le piene entra<br />

in considerazione di norma un unico processo, mentre nel settore forestale vi sono vari<br />

processi con modalità differenti (valanghe, colate di detriti, caduta di massi, ecc.) –<br />

l’attribuzione dei finanziamenti per le opere di protezione e la documentazione sui<br />

pericoli è impostata diversamente per il settore forestale e la protezione contro le piene.<br />

63 Ad esempio lo strumento «EconoMe 1.0» per calcolare l’indice di redditività


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 144<br />

A) Attribuzione dei finanziamenti federali per la costruzione di opere di protezione<br />

e l’elaborazione della documentazione sui pericoli secondo la LFo 64<br />

L’attribuzione dei contributi federali per le misure di protezione secondo la LFo (offerta<br />

di base, documentazione sui pericoli e progetti singoli) si basa su criteri orientati al<br />

rischio e al fabbisogno.<br />

Criterio orientato al rischio<br />

> Potenziale di danno secondo SilvaProtect: una sintesi nazionale del potenziale di<br />

danno secondo la LFo in ogni Cantone è fornita dal progetto SilvaProtect<br />

dell’UFAM. Nell’ambito del modulo «Damage» si determina, mediante una modellazione,<br />

il potenziale di danno per unità di superficie, differenziato secondo il pericolo<br />

naturale e la classe di oggetto.<br />

Criterio orientato al fabbisogno<br />

> Finanziamenti federali concessi finora («sguardo rivolto al passato»):<br />

l’ammontare dei finanziamenti investiti finora in un Cantone per la difesa contro i<br />

pericoli naturali fornisce ulteriori informazioni sulla situazione del Cantone a livello<br />

di pericoli naturali.<br />

Ponderazione: i criteri per l’attribuzione dei finanziamenti sono ponderati in modo<br />

differenziato, come mostra la seguente tabella:<br />

Criterio<br />

Ponderazione<br />

Potenziale di danno secondo SilvaProtect 1.5<br />

Finanziamenti federali investiti finora 0.5<br />

Fabbisogno segnalato dai Cantoni: il fabbisogno segnalato dai Cantoni è verificato e<br />

corretto in base <strong>alla</strong> sua plausibilità, dopodiché è ponderato e incluso nell’ulteriore<br />

calcolo.<br />

Criterio<br />

Ponderazione<br />

Bisogni segnalati dai Cantoni («sguardo rivolto al futuro») 2<br />

64 Per un esempio di calcolo si rimanda all’allegato 2<br />

Attribuzione dei contributi della<br />

Confederazione secondo la legge<br />

forestale


5 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente le opere di protezione e la documentazione sui pericoli 145<br />

La seguente figura illustra il modello di finanziamento per le opere di protezione e la<br />

documentazione sui pericoli nel settore forestale:<br />

Fig. 4 > Modello di attribuzione dei fondi e finanziamento degli elementi del programma e dei progetti<br />

singoli di un quadriennio per la realizzazione di opere di protezione e l’elaborazione della documentazione<br />

sui pericoli secondo la LFo<br />

SP = progetti singoli<br />

DP = documentazione sui pericoli<br />

OB = offerta di base (piccoli progetti, manutenzione,<br />

stazioni di rilevamento, servizi d’alarme)<br />

I finanziamenti federali sono attribuiti agli elementi del programma Offerta di base e<br />

Documentazione sui pericoli conformemente <strong>alla</strong> pianificazione cantonale. In<br />

quest’ambito la massima priorità va <strong>alla</strong> realizzazione delle carte dei pericoli. I Cantoni<br />

che non hanno preventivato il costo dell’elaborazione o dell’aggiornamento della documentazione<br />

sui pericoli sono esortati a farlo nell’ambito dei negoziati sul programma.<br />

L’importo restante (dedotti i finanziamenti per l’offerta di base e per la documen-


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 146<br />

tazione sui pericoli) dei finanziamenti attribuiti al Cantone è riservato a progetti singoli.<br />

B) Attribuzione dei finanziamenti federali per le opere di protezione e la documentazione<br />

sui pericoli secondo la LSCA<br />

Di norma, per i progetti di sistemazione idraulica assume rilievo un unico processo: le<br />

piene. L’attribuzione dei finanziamenti per la protezione contro le piene ai Cantoni può<br />

quindi avvenire in modo maggiormente differenziato rispetto <strong>alla</strong> protezione contro i<br />

pericoli naturali secondo la LFo. Il calcolo è effettuato individualmente per ogni elemento<br />

del programma e singolo progetto. La somma dei finanziamenti per ogni elemento<br />

corrisponde all’importo dei contributi federali per il Cantone.<br />

Finanziamenti federali per l’offerta di base: per l’offerta di base nell’ambito delle<br />

opere idrauliche è a disposizione il 25 per cento del credito quadro complessivo, meno<br />

una riserva del 10 per cento per l’indennizzo di prestazioni supplementari. Per ogni<br />

Cantone sono stanziati almeno 100’000 franchi per periodo programmatico. L’importo<br />

restante è attribuito ai Cantoni in base agli indicatori orientati al rischio Lunghezza e<br />

Importanza del corso d’acqua.<br />

Attribuzione dei finanziamenti federali per la documentazione sui pericoli: entro il<br />

2011 dovranno essere documentati tutti i potenziali pericoli presenti sull’intero territorio<br />

nazionale. L’elaborazione della relativa documentazione è quindi prioritaria nel<br />

primo periodo programmatico. I finanziamenti sono concessi esclusivamente in funzione<br />

del fabbisogno. Il contributo federale nel primo periodo programmatico ammonta<br />

al 50 per cento dei costi computabili.<br />

I Cantoni che non hanno preventivato il costo dell’elaborazione e dell’aggiornamento<br />

della documentazione sui pericoli sono esortati a farlo nell’ambito dei negoziati sul<br />

programma.<br />

Attribuzione dei finanziamenti federali per progetti singoli: l’importo restante del<br />

credito quadro, dopo l’attribuzione dei finanziamenti per l’offerta di base e l’elaborazione<br />

della documentazione sui pericoli, sarà distribuito ai Cantoni secondo criteri orientati<br />

al rischio e al fabbisogno.<br />

Criterio orientato al rischio<br />

> Potenziale di danno secondo AquaProtect: una panoramica del rischio di piene in<br />

ogni Cantone è fornita dal progetto AquaProtect. Nell’ambito di un’analisi statistica<br />

(con parametri relativi <strong>alla</strong> posizione e grandezza del sottobacino imbrifero) è stato<br />

creato un poligono di <strong>alla</strong>gamento. La sovrapposizione con il potenziale di danno ha<br />

evidenziato il potenziale di danno in termini di <strong>alla</strong>gamento.<br />

Un terzo dei finanziamenti restanti destinati a progetti singoli è distribuito secondo la<br />

quota di potenziale di danno del Cantone sul potenziale di danno a livello nazionale.<br />

L’attribuzione dei contributi<br />

federali secondo la LSCA<br />

Indicatori orientati al rischio<br />

per l’offerta di base<br />

Finanziamenti concessi<br />

esclusivamente in funzione<br />

del fabbisogno<br />

Finanziamento per progetti<br />

singoli secondo criteri orientati al<br />

rischio e al fabbisogno


5 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente le opere di protezione e la documentazione sui pericoli 147<br />

Anche qui è stanziato inizialmente un importo minimo di 1 milione di franchi per<br />

periodo programmatico.<br />

Criterio orientato al fabbisogno<br />

> Fabbisogno segnalato dai Cantoni: due terzi dei finanziamenti restanti destinati a<br />

progetti singoli sono attribuiti ai Cantoni corretti secondo il budget ed eventualmente<br />

ridotti linearmente (secondo il credito quadro <strong>relativo</strong> alle opere idrauliche).<br />

La seguente figura illustra il modello di finanziamento delle opere di protezione e della<br />

documentazione sui pericoli nell’ambito della realizzazione di opere idrauliche:<br />

Fig. 5 > Modello di attribuzione dei fondi e finanziamento degli elementi del programma e dei progetti<br />

singoli di un quadriennio per la realizzazione di opere di protezione e l’elaborazione della documentazione<br />

sui pericoli secondo la LSCA<br />

SP = progetti singoli<br />

Cantone<br />

DP = documentazione sui pericoli<br />

OB = offerta di base (piccoli progetti, manutenzione, stazioni di rilevamento)<br />

5.2.2.3 Indennizzo di prestazioni supplementari<br />

Conformemente <strong>alla</strong> NPC, il nuovo modello di finanziamento delle opere di protezione<br />

e della documentazione sui pericoli prevede di promuovere con indennità sufficienti<br />

progetti singoli (costo > 1 milione di franchi) particolarmente efficaci, al fine della<br />

realizzazione degli obiettivi strategici della Confederazione. Si tratta di attuare la gestione<br />

integrale dei rischi e la qualità del progetto tenendo conto dei tre aspetti della<br />

sostenibilità (economia, ecologia, socialità). In base alle prestazioni supplementari, il<br />

Modello di finanziamento<br />

Prestazioni supplementari come<br />

incentivo per progetti singoli<br />

particolarmente efficaci


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 148<br />

contributo della Confederazione può beneficiare di un aumento fino a un massimo del<br />

10 per cento.<br />

Le prestazioni supplementari per i progetti singoli sono versate al Cantone, che è tuttavia<br />

flessibile nell’impostazione delle quote cantonali. Secondo l’articolo 20a della legge<br />

sui sussidi (LSu) si applica la seguente disposizione: «Se le prestazioni previste<br />

nell’ambito di accordi programmatici sono fornite dai Comuni, il Cantone rimborsa<br />

loro almeno la quota di spese corrispondente al rapporto tra i contributi accordati d<strong>alla</strong><br />

Confederazione e le spese globali.»<br />

Per i progetti finanziati attraverso l’offerta di base (costo < 1 milione di franchi), i Cantoni<br />

sono flessibili nell’impostazione delle quote Confederazione/Cantone/Comune.<br />

Nell’ambito del controllo devono tuttavia dimostrare di promuovere l’efficacia dei<br />

progetti con un sistema d’incentivazione corrispondente <strong>alla</strong> strategia federale anche<br />

per quanto riguarda l’offerta di base.<br />

Il seguente schema mostra i criteri di valutazione delle prestazioni supplementari che<br />

devono soddisfare i progetti per beneficiare di un indennizzo supplementare.


5 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente le opere di protezione e la documentazione sui pericoli 149<br />

Fig. 6 > Schema di valutazione delle prestazioni supplementari che tiene conto dell’attuazione della<br />

gestione integrale dei rischi e dei tre aspetti della sostenibilità<br />

All’indennizzo delle prestazioni supplementari si applicano i seguenti principi:<br />

> per stabilire se nell’ambito di un progetto sono effettivamente fornite prestazioni<br />

supplementari si applicano criteri uniformi, chiaramente misurabili;<br />

> i criteri sono impostati in modo tale che <strong>alla</strong> verifica possa essere risposto Sì/NO;<br />

> per poter beneficiare di sovvenzioni supplementari per ogni prestazione supplementare<br />

(ad es. il 2 % per il processo di pianificazione <strong>parte</strong>cipativa), devono sempre essere<br />

soddisfatti tutti i criteri;<br />

> gli indicatori corrispondenti sono determinati e documentati dagli studi di progettazione<br />

nell’ambito dello sviluppo del progetto. La Confederazione mette a disposizione<br />

gli strumenti di lavoro corrispondenti.


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 150<br />

La procedura adottata garantisce una valutazione il più possibile obiettiva e precoce e<br />

un onere amministrativo contenuto sia per i Cantoni che per la Confederazione. Il contributo<br />

federale può così essere calcolato in anticipo.<br />

Qui di seguito sono presentati i criteri di valutazione delle prestazioni supplementari.<br />

Attuazione della gestione integrale dei rischi<br />

L’attuazione della gestione integrale dei rischi è valutata in base a una serie di criteri<br />

incentrati sul Comune.<br />

I Comuni svolgono un ruolo fondamentale nell’attuazione della gestione integrale dei<br />

rischi. Rientrano direttamente nella loro sfera d’influenza in particolare le misure organizzative<br />

(pre<strong>alla</strong>rme) e pianificatorie (piani di utilizzazione). Se i Comuni <strong>parte</strong>cipanti<br />

a un progetto attuano la gestione integrale dei rischi in modo esemplare, viene corrisposto<br />

un aumento dei sussidi federali del 4 per cento. I criteri si applicano anche ai<br />

progetti riguardanti i mezzi di trasporto, salvo i requisiti relativi ai piani di utilizzazione.<br />

La valutazione si basa sui rapporti relativi <strong>alla</strong> documentazione sui pericoli.<br />

Nella seguente tabella sono riportati i criteri di valutazione della gestione integrale dei<br />

rischi.<br />

Tab. 25 > Criteri di valutazione della gestione integrale dei rischi<br />

Criteri relativi <strong>alla</strong> gestione integrale dei rischi<br />

Esiste un catasto degli eventi aggiornato 1/0<br />

Esistono carte dei pericoli/analisi dei rischi di tutti i processi pertinenti 1/0<br />

La revisione dei piani di utilizzazione in base alle carte dei pericoli è avviata o realizzata (non applicabile<br />

ai mezzi di trasporto!)<br />

1/0<br />

Esiste un’organizzazione d’<strong>alla</strong>rme per i processi pertinenti 1/0<br />

L’organizzazione d’<strong>alla</strong>rme segue un addestramento regolare 1/0<br />

La manutenzione delle opere di protezione esistenti è garantita 1/0<br />

Totale Max. 6 (5)<br />

* 1 = SÌ, 0 = NO<br />

Qualità del progetto (sostenibilità)<br />

Aspetti tecnici: un criterio importante è la sicurezza del sistema o la ridondanza dei<br />

sistemi in caso di sovraccarico. Dati gli eventi differenti bisogna distinguere tra i progetti<br />

di protezione contro le piene e le opere di protezione nel settore forestale. Nella<br />

realizzazione di opere idrauliche assume un ruolo importante soprattutto la sicurezza<br />

del sistema: in altre parole, le misure di protezione devono essere concepite in modo<br />

tale che il sistema (opera e ambiente circostante) reagisca in modo positivo ai sovraccarichi<br />

(effetto > effetto dimensionale) adattandosi (nessun collasso) e l’effetto sia scaricato<br />

in modo ordinato. Nel settore forestale, per evitare danni da sovraccarico sono<br />

Punti*<br />

Attuazione della gestione<br />

integrale dei rischi nei Comuni<br />

Sostenibilità: aspetti tecnici<br />

(sicurezza del sistema,<br />

ridondanza)


5 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente le opere di protezione e la documentazione sui pericoli 151<br />

efficaci innanzitutto i sistemi ridondanti, dove un secondo sistema intercetta almeno<br />

una <strong>parte</strong> dell’effetto. I rischi residui vanno ridotti il più possibile.<br />

Tab. 26 > Criteri di valutazione della qualità tecnica<br />

Criteri di valutazione della qualità tecnica<br />

Sicurezza del sistema garantita o ridondanza dei sistemi 1/0<br />

Totale Max. 1<br />

* 1 = SÌ, 0 = NO<br />

Aspetti ecologici: in merito agli aspetti ecologici devono essere premiate le prestazioni<br />

supplementari reali, che possono effettivamente essere influenzate dal committente.<br />

Anche qui bisogna distinguere tra i progetti di protezione contro le piene e le opere di<br />

costruzione nel settore forestale.<br />

Per valutare la sostenibilità ecologica di un progetto nel settore forestale possono essere<br />

applicati i seguenti criteri:<br />

Tab. 27 > Criteri di valutazione degli aspetti ecologici nel settore forestale<br />

Criteri di valutazione degli aspetti ecologici nel settore forestale<br />

Prestazioni supplementari facoltative di protezione della natura e del paesaggio (almeno il 4 % del costo<br />

1/0<br />

dell’opera di protezione è incluso nel costo del progetto)<br />

Totale Max. 1<br />

* 1 = SÌ, 0 = NO<br />

Le prestazioni supplementari in materia di natura e paesaggio sono accettate se soddisfano<br />

le misure menzionate nell’allegato 8 65 . In altre parole un bonus del 2 per cento è<br />

versato se il 4 per cento della somma del progetto è utilizzato per queste misure. La<br />

realizzazione non deve avvenire per forza nel perimetro del progetto, ma può avvenire<br />

sull’intero territorio comunale o, in casi eccezionali motivati, nell’intera valle. Non è<br />

possibile una sovrapposizione con altri progetti già finanziati (nessun doppio sussidio).<br />

Le prestazioni supplementari 66 per i progetti di sistemazione idraulica consentono una<br />

pianificazione più approfondita delle misure di eliminazione dei deficit. Inoltre si creano<br />

i presupposti affinché al termine del progetto Confederazione e Cantoni possano<br />

eseguire un controllo del successo delle misure realizzate. La realizzazione delle misure<br />

vere e proprie è finanziata nell’ambito del progetto globale.<br />

65 Secondo la circolare 1 allegato 2 e le misure di pianificazione degli spazi vitali.<br />

66 Cfr. i requisiti ecologici minimi riportati nell’allegato <strong>relativo</strong> al capitolo 5, A6<br />

Punti*<br />

Punti*<br />

Sostenibilità: aspetti ecologici<br />

Prestazioni ecologiche<br />

supplementari nel settore<br />

forestale<br />

Prestazioni ecologiche<br />

supplementari nell’ambito delle<br />

opere idrauliche


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 152<br />

Le prestazioni ecologiche supplementari nell’ambito della pianificazione di progetti di<br />

protezione contro le piene devono adempiere ai seguenti requisiti 67 :<br />

Tab. 28 > Criteri di valutazione degli aspetti ecologici nell’ambito della realizzazione di opere idrauliche<br />

Criteri di valutazione degli aspetti ecologici nell’ambito della realizzazione di opere idrauliche<br />

Rilevazione ampliata dello stato iniziale in base a ecomorfologia livello S, pesci o fauna bentonica nonché<br />

vegetazione terrestre e aspetti esteriori<br />

1/0<br />

Definizione di uno stato di riferimento o linee guida 1/0<br />

Formulazione di obiettivi in relazione allo stato di riferimento/linee guida 1/0<br />

Definizione di misure proporzionali 68 per colmare i deficit 1/0<br />

Rilevazione e documentazione degli indicatori per il controllo del successo delle misure<br />

(un indicatore specifico per ogni misura)<br />

1/0<br />

Supervisione del progetto da <strong>parte</strong> di specialisti in materia di ecologia<br />

(elaborazione di un capitolato per il monitoraggio ambientale)<br />

1/0<br />

Totale Max. 6<br />

* 1 = SÌ, 0 = NO<br />

Aspetti sociali/regionali: interessi di utilizzazione divergenti costituiscono spesso la<br />

ragione principale di conflitti e ritardi nella realizzazione dei progetti. Per questo motivo,<br />

se il committente può dimostrare che un progetto è nato sulla base di un processo<br />

<strong>parte</strong>cipativo e che le parti interessate sono state coinvolte, per questa prestazione supplementare<br />

gli verrà corrisposto un sostegno sotto forma di una percentuale di sussidio<br />

supplementare. Deve risultare che l’obiettivo è stato raggiunto attraverso un processo<br />

democratico e che i vari obiettivi del progetto sono stati realizzati in modo equilibrato.<br />

I criteri di valutazione sono pietre miliari per la buona riuscita del processo:<br />

67 Trottmann N., Peter A. 2006: Leitfaden ökologische Mehrleistungen. Ökologische Anforderungen an die Planung von Schutzbauten an<br />

Gewässern, Ufficio federale dell’ambiente UFAM, Berna<br />

68 Le misure devono assolutamente essere localizzate nel perimetro del progetto.<br />

Punti*<br />

Sostenibilità: aspetti sociali,<br />

processi di pianificazione<br />

<strong>parte</strong>cipativa


5 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente le opere di protezione e la documentazione sui pericoli 153<br />

Tab. 29 > Criteri di valutazione del processo di pianificazione <strong>parte</strong>cipativa<br />

Criteri di valutazione del processo pianificazione <strong>parte</strong>cipativa 69<br />

Analisi degli attori all’inizio del progetto 1/0<br />

Informazione completa della popolazione sui deficit dello stato attuale, sugli obiettivi e sulle misure prima<br />

della pubblicazione del progetto<br />

1/0<br />

Definizione di obiettivi con il coinvolgimento degli attori 1/0<br />

Discussione delle varianti di misure e del margine di manovra con gli attori importanti e con grande<br />

potenziale d’influenza<br />

1/0<br />

Totale Max. 4<br />

* 1 = SÌ, 0 = NO<br />

Al momento della decisione sul sussidio, buona <strong>parte</strong> del processo <strong>parte</strong>cipativo è<br />

completata. L’esecuzione delle singole misure deve essere illustrata nella documentazione<br />

relativa al progetto in modo da consentire una valutazione anche della qualità del<br />

processo. La realizzazione compete soprattutto alle autorità comunali, con la <strong>parte</strong>cipazione<br />

degli uffici cantonali delle acque; aspetti parziali possono essere curati anche<br />

dagli uffici di progettazione. 70<br />

5.2.2.4 Controlling<br />

Il presente capitolo illustra e commenta il controlling <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> scheda di prodotto<br />

concernente le opere di protezione e la documentazione sui pericoli secondo l’articolo<br />

36 LFo e l’articolo 6 LSCA.<br />

Nella scelta degli indicatori si è voluto previlegiare un numero ristretto di parametri,<br />

particolarmente significativi ai fini degli indicatori di prestazione e degli indicatori di<br />

qualità descritti nella scheda programmatica. L’elaborazione è avvenuta tenendo conto<br />

delle direttive emanate dall’UFAM sia a livello formale che strutturale in relazione al<br />

progetto parziale controlling, attuazione della NPC nel settore ambientale (approvato<br />

d<strong>alla</strong> direzione generale del progetto NPC, versione del 26 luglio 2006, JMF/BH).<br />

In sede di elaborazione è stata rilevata l’importanza dei seguenti punti:<br />

> i progetti singoli non sono <strong>parte</strong> integrante di accordi programmatici e sono soggetti<br />

a un controlling separato e già stabilito in base <strong>alla</strong> loro dimensione e complessità<br />

(opere di protezione secondo la LSCA con FLIP, secondo LFo con Sub@al); almeno<br />

nel 1° periodo programmatico;<br />

> nell’ambito del controlling descritto qui di seguito va prestata particolare attenzione<br />

ai programmi cantonali. Per adempiere al suo compito di alta vigilanza la Confederazione<br />

esamina, nell’ambito del campionamento, le attuazioni e le misure ivi conte-<br />

69 I criteri sono stati elaborati dal dott. Markus Hostmann, Eawag, con la <strong>parte</strong>cipazione di Matthias Buchecker e Berit Junker, WSL nonché<br />

di Olivier Ejderyan, Urs Geiser e Marc Zaugg, Università di Zurigo, in base al manuale «Wasserbauprojekte gemeinsam planen. Handbuch<br />

für die Partizipation und Entscheidungsfindung bei Wasserbauprojekten. Hostmann M., Buchecker M., Ejderyan O., Geiser U.,<br />

Junker B., Schweizer S., Truffer B. & Zaugg Stern M., Eawag, WSL, LCH-EPFL, VAW-ETHZ. 48 pp.».<br />

70 Per indicazioni e link sui metodi relativi al rispetto dei singoli criteri cfr. allegato 9.<br />

Punti*<br />

Documentazione relativa ai<br />

progetti<br />

Scelta degli indicatori


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 154<br />

nute. Con questo modo di procedere si vuole evidenziare che <strong>alla</strong> Confederazione<br />

spetta la direzione strategica, mentre i Cantoni sono responsabili dell’attuazione delle<br />

misure;<br />

> il controlling include possibilità di controllo e di gestione e procede in base alle esigenze<br />

specifiche della divisione Prevenzione dei pericoli e dei Cantoni. L’onere<br />

amministrativo è il più contenuto possibile e i doppioni sono evitati.<br />

A) Situazione iniziale<br />

Con la stipula di un accordo programmatico tra Confederazione e Cantone vengono<br />

indennizzati globalmente sia nuovi progetti il cui costo non supera il milione di franchi<br />

sia l’elaborazione di una documentazione sui pericoli. Il programma stipulato mantiene<br />

la sua validità durante tutto il 1° periodo programmatico (2008–2011); può tuttavia<br />

essere adeguato se le condizioni quadro dovessero subire modifiche sostanziali (i relativi<br />

dettagli sono disciplinati nel contratto).<br />

B) Obiettivi ed elementi del controlling<br />

Per poter effettuare un controlling ragionevole dei programmi occorre elaborare uno<br />

strumentario finalizzato alle esigenze del settore specifico. Detto strumentario deve<br />

adempiere ai requisiti dell’UFAM in materia di gestione, corrispondere ai criteri finanziari<br />

stabiliti dal Controllo federale delle finanze ed essere conforme a una pianificazione<br />

adeguata delle misure.<br />

In questo modo, a livello tecnico, sarà garantita anche in futuro la possibilità di uno<br />

scambio di esperienze tra Confederazione e Cantone, il riconoscimento in tempo utile<br />

delle deroghe al programma e la realizzazione di progetti qualitativamente ineccepibili.<br />

A tale scopo vengono impiegati i seguenti elementi del controlling:<br />

> rapporti annuali: i Cantoni inoltrano entro la fine di marzo i loro rapporti annuali<br />

relativi ai singoli programmi e informano circa l’avanzamento dei lavori, l’impiego<br />

delle risorse finanziarie conformemente all’accordo programmatico e altri fattori<br />

chiave;<br />

> rapporto finale: <strong>alla</strong> fine del periodo programmatico, i Cantoni inoltrano i rapporti<br />

finali relativi ai singoli programmi a integrazione del quarto rapporto annuale;<br />

> controlli a campione: nel secondo o terzo anno programmatico e <strong>alla</strong> fine del periodo<br />

programmatico, l’UFAM, di concerto con i Cantoni, effettua controlli a campione<br />

(a livello di progetto o di misure) relativi ai singoli programmi;<br />

> scambi di esperienze: se del caso, si procede a scambi di esperienze tra Confederazione<br />

e Cantone.<br />

C) Parametri del controlling concernente la scheda programmatica «Opere di protezione e<br />

documentazione sui pericoli»<br />

L’esecuzione di un controllo chiaro e trasparente dei progetti da <strong>parte</strong> dei Cantoni è<br />

indispensabile per ricavare senza eccessive perdite di tempo il contenuto dei singoli<br />

Obiettivi ed elementi


5 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente le opere di protezione e la documentazione sui pericoli 155<br />

elementi del controlling. La gestione del progetto rientra nelle competenze dei Cantoni,<br />

ma deve includere almeno le informazioni circa le modalità dei lavori eseguiti (identificazione)<br />

e la loro ubicazione (localizzazione). 71<br />

Più sotto, i parametri per il controlling nel settore delle opere di protezione secondo<br />

l’articolo 36 LFo e l’articolo 6 LSCA sono elaborati e descritti in maniera più approfondita<br />

per quanto attiene al contenuto. Conformemente <strong>alla</strong> scheda programmatica,<br />

l’obiettivo programmatico 1 è riferito all’offerta di base (progetti con costi non superiori<br />

al milione di franchi), l’obiettivo programmatico 2 all’elaborazione della documentazione<br />

sui pericoli.<br />

Obiettivo programmatico 1 (offerta di base)<br />

Le seguenti informazioni sono integrate nel controlling concernente l’obiettivo programmatico<br />

1 (offerta di base):<br />

Tab. 30 > Informazioni per il controlling dell’obiettivo programmatico 1<br />

Valutazione della Forma della valutazione Necessaria per<br />

prestazione<br />

lavori eseguiti: suddivisi per progetto<br />

(informazioni circa il tipo di misure e il processo determinante;<br />

ad es. ripristino dell’arginatura di un ruscello)<br />

stato dei lavori rispetto <strong>alla</strong> programmazione<br />

situazione finanziaria (importo totale,<br />

sussidi Confederazione, Cantone e committenza)<br />

problemi / osservazioni<br />

qualità<br />

in tutti i progetti deve essere dimostrato il rispetto dei<br />

requisiti minimi (cfr. l’allegato A7)<br />

71 Sistema già attuato d<strong>alla</strong> maggior <strong>parte</strong> dei Cantoni.<br />

testuale<br />

indicazione percentuale (se possibile:<br />

confronto delle unità: m³, m ecc.)<br />

franchi<br />

testuale<br />

rapporti annuali<br />

rapporto intermedio<br />

rapporto finale<br />

controllo a campione<br />

Parametri del controlling


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 156<br />

Obiettivo programmatico 2 (documentazione sui pericoli)<br />

Per l’obiettivo programmatico 2 sono previste le seguenti informazioni.<br />

Tab. 31 > Informazioni per il controlling del’obiettivo programmatico 2<br />

Valutazione della Forma della valutazione Necessaria per<br />

prestazione:<br />

lavori eseguiti: designazione e localizzazione delle opere<br />

(carta dei pericoli integrale Comune X) mediante ShowMe<br />

stato dei lavori rispetto <strong>alla</strong> programmazione<br />

stato dell’attuazione nella pianificazione territoriale mediante<br />

ShowMe<br />

situazione finanziaria (importo totale, sussidi Confederazione,<br />

Cantone e committenza)<br />

problemi / osservazioni<br />

qualità:<br />

in tutti i progetti deve essere provato il rispetto dei requisiti<br />

minimi (cfr. l’allegato A7)<br />

documento che attesti come le carte dei pericoli vengano<br />

rese accessibili al pubblico<br />

testuale<br />

indicazione percentuale (se possibile,<br />

confronto delle unità, ad es. pezzi)<br />

indicazione percentuale<br />

franchi<br />

testuale<br />

rapporti annuali<br />

rapporto intermedio<br />

rapporto finale<br />

controllo<br />

a campione


5 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente le opere di protezione e la documentazione sui pericoli 157<br />

5.3 Requisiti minimi per le opere di protezione e la documentazione sui pericoli<br />

Il compito dello Stato è di proteggere la popolazione e il suo spazio vitale (insediamenti<br />

e superfici dedicate, assi di comunicazione e lifelines o infrastrutture vitali) dai pericoli<br />

naturali. Per poter beneficiare del sostegno finanziario della Confederazione<br />

nell’ambito della difesa dai pericoli naturali, i progetti devono tuttavia soddisfare dei<br />

requisiti minimi definiti a livello nazionale. E questo per i seguenti motivi:<br />

> standard qualitativi (tecnici) minimi a livello nazionale<br />

> parità di trattamento dei progetti<br />

> regolamentazione e semplificazione dei processi amministrativi nell’ambito delle<br />

procedure di approvazione<br />

> garanzia della proporzionalità delle misure/redditività<br />

> rispetto degli aspetti ecologici e regionali/sociali<br />

I requisiti minimi sono fissati da circolari (foreste) e istruzioni (acque) sulla base della<br />

LFo e della LSCA. Nel corso della procedura di approvazione, ogni progetto presentato<br />

dal Cantone viene valutato su queste basi.<br />

Tutti i progetti sovvenzionati d<strong>alla</strong> Confederazione devono adempiere a requisiti minimi<br />

(art. 1 OSCA, art. 39 OFo) anche con l’introduzione del nuovo modello di finanziamento.<br />

Il rispetto dei requisiti minimi nel quadro dei progetti realizzati e sovvenzionati<br />

globalmente nell’ambito dell’offerta di base (piccoli progetti < 1 milione di<br />

franchi, manutenzione, stazioni di rilevamento, servizi di pre<strong>alla</strong>rme) o della documentazione<br />

sui pericoli non è tuttavia più verificato individualmente ed ex ante, bensì solo<br />

per campione ed ex post.<br />

Nell’ambito delle procedure di sussidiamento la Confederazione continuerà anche in<br />

futuro a verificare e selezionare i progetti singoli (costo > 1 milione di franchi) dal<br />

punto di vista del rispetto dei requisiti minimi. La Confederazione accorderà sostegni<br />

finanziari solo per i grandi progetti che soddisfano i requisiti minimi.<br />

In relazione all’adempimento dei requisiti minimi si pone in primo luogo la questione<br />

degli oggetti di protezione rilevanti. Secondo l’articolo 1 LSCA e l’articolo 1 LFo, per<br />

oggetti di protezione rilevanti si intendono la vita umana e beni materiali considerevoli.<br />

Per beni materiali considerevoli si intendono oggetti cui l’opinione pubblica attribuisce<br />

un valore elevato. I singoli beni considerevoli possono essere descritti come segue:<br />

> insediamenti, edifici, industria, artigianato, impianti sportivi e campeggi esistenti<br />

(non sono accordate, tuttavia, sovvenzioni a misure volte a proteggere costruzioni e<br />

impianti turistici fuori dalle zone insediative);<br />

> vie di comunicazione esistenti (strade cantonali, altre strade aperte ai trasporti pubblici,<br />

infrastrutture ferroviarie [non sono accordate sovvenzioni a misure volte a proteggere<br />

le tratte prevalentemente turistiche come ad es. i treni del Gornergrath, del<br />

Niesen e della Jungfrau]);<br />

> lifelines esistenti (gas, acqua, elettricità, smaltimento delle acque urbane);<br />

> superfici agricole utili in caso di piene.<br />

Tutti i progetti sovvenzionati d<strong>alla</strong><br />

Confederazione devono<br />

adempiere a requisiti minimi<br />

Verifica dei progetti singoli<br />

Oggetti di protezione rilevanti


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 158<br />

Per le vie di comunicazione/lifelines esistenti, la protezione dell’impianto stesso spetta<br />

al gestore. La protezione contro i pericoli naturali della zona di pericolo limitrofa può<br />

essere sovvenzionata nell’ambito della LFo/LSCA (cfr. fig. 7).<br />

Fig. 7 > Competenze in materia di finanziamento di vie di comunicazione / lifelines<br />

Le nuove strade/lifelines devono realizzare le misure di protezione necessarie<br />

nell’ambito della costruzione (l’obbligo di tener conto della situazione di pericolo sussiste<br />

dall’entrata in vigore della LSCA e della OSCA, nel 1993/1994). Se il pericolo<br />

era noto al momento della costruzione dell’opera o dell’impianto, questi sono esclusi<br />

da un sussidio. Lo stesso vale per la delimitazione di zone edificabili.<br />

Non sono accordate sovvenzioni a misure di protezione per nuovi impianti che richiedono<br />

una concessione o altre autorizzazioni, come ad esempio impianti idroelettrici,<br />

seggiovie ecc.<br />

Una panoramica dettagliata relativa ai requisiti minimi per le opere di protezione e la<br />

documentazione sui pericoli è riportata nell’allegato.<br />

Competenze in materia<br />

di finanziamento di vie<br />

di comunicazione / lifelines


5 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 5 159<br />

> <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 5<br />

A1 Esempio di calcolo dell’attribuzione di mezzi finanziari ai Cantoni<br />

secondo la LFo<br />

La seguente tabella illustra un esempio di calcolo del sussidio attribuito a un Cantone<br />

nel settore forestale:<br />

Criterio Quota* per Cantone secondo il criterio [%] Ponderazione Quota ponderata per Cantone [%]<br />

Disponibilità della Confederazione<br />

Potenziale di danno secondo SilvaProtect A 1.5 X = A x 1.5<br />

Finanziamenti finora concessi d<strong>alla</strong> Confederazione C 0.5 Y = C x 0.5<br />

Fabbisogno cantonale<br />

Bisogni segnalati dai Cantoni (corretti)<br />

Dc 2 Z = Dc x 2<br />

Quota non ponderata n = 4 Quota ponderata = (X + Y + Z): n<br />

Importo del sussidio al Cantone per un programma quadriennale secondo la LFo:<br />

quota ponderata del potenziale di danno in per cento x (credito quadro per le opere di protezione e la documentazione sui pericoli)<br />

* Tutta la Svizzera = 100 %; D c = correzione del fabbisogno segnalato<br />

Potenziale di danno secondo SilvaProtect: in base a questi dati si può determinare la<br />

quota percentuale di ogni Cantone rispetto al potenziale di danno a livello nazionale. I<br />

mezzi finanziari della Confederazione disponibili sono ripartiti tra i Cantoni secondo<br />

questa quota.<br />

Mezzi finanziari concessi finora d<strong>alla</strong> Confederazione: anche qui è calcolata la quota<br />

percentuale di ogni Cantone sulla totalità dei finanziamenti federali concessi finora<br />

(Ø degli ultimi cinque anni) e i finanziamenti federali disponibili sono ripartiti tra i<br />

Cantoni secondo tale quota.<br />

Bisogni segnalati dai Cantoni: anche per l’insieme del fabbisogno segnalato è determinata<br />

la quota percentuale di ogni Cantone. Queste segnalazioni sono dapprima sottoposte<br />

a una valutazione della plausibilità e, se del caso, corrette. I contributi della Confederazione<br />

disponibili sono ripartiti tra i Cantoni secondo la quota corretta.


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 160<br />

A2 Esempio di calcolo dell’attribuzione di mezzi finanziari ai Cantoni<br />

secondo la LSCA<br />

Budget per la protezione contro le piene<br />

La base è rappresentata dal credito quadro quadriennale per la protezione contro le<br />

piene. Da tale credito sono detratti i contributi per le regolazioni dei laghi, OWARNA,<br />

le rivitalizzazioni, gli obblighi derivanti dal diritto previgente e le rilevazioni di importanza<br />

nazionale. Detratta una riserva del 15 per cento per l’indennizzo di prestazioni<br />

supplementari e di eventi di piena minori, l’importo disponibile da distribuire ai Cantoni<br />

è il budget per la protezione contro le piene netto2.<br />

Offerta di base OB<br />

> Budget OB totale: max. 25 per cento del budget protezione contro le piene netto2<br />

> Budget OB Cantone A:<br />

contributo minimo 100’000 CHF + (budget OB totale – 2,6 milioni di CHF 72 ) * quota<br />

lunghezza dei corsi d’acqua * quota importanza dei corsi d’acqua 73 . Determinante<br />

è comunque il risultato delle trattative con il Cantone.<br />

Documentazione sui pericoli DP<br />

> Budget DP totale: 50 per cento del totale dei progetti relativi all’elaborazione e<br />

all’aggiornamento della documentazione sui pericoli preventivati: 0,5 * [budget DPt<br />

Cantone A + budget DP Cantone B + … + budget DP Cantone X])<br />

Progetti singoli orientati al rischio SPR<br />

> Budget SPR totale: 1/3 x importo restante<br />

> Budget SPR Cantone A: budget SPR totale* quota potenziale di danno<br />

Progetti singoli orientati al fabbisogno SPB<br />

> Budget SPB totale: 2/3 x importo restante<br />

> Budget SPB Cantone A: budget SPB totale * quota cantonale rispetto all’effettivo<br />

fabbisogno nazionale plausibilizzato (risultato delle trattative)<br />

Contributi federali per la protezione contro le piene relativi al quadriennio per il Cantone A:<br />

budget OB Cantone A + budget DP Cantone A + budget SPR Cantone A<br />

+ budget SPB Cantone A<br />

72 Importo minimo: 26 Cantoni a 100’000.– CHF= 2,6 milioni di CHF<br />

73 Numero d’ordine di Strahler


5 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 5 161<br />

A3 Aumento del contributo della Confederazione in caso di onere particolare<br />

In caso di onere particolare per i Cantoni, il contributo federale per progetti singoli può<br />

essere aumentato fino al 65 per cento.<br />

Un onere particolare sussiste se nell’ambito di una pianificazione sull’arco di tre periodi<br />

programmatici può essere provato un onere elevato a causa di progetti prioritari. La<br />

definizione dei relativi criteri è in corso e, una volta definiti, dovranno essere approvati<br />

dal Consiglio federale.<br />

Questo aumento mira a sostenere i Cantoni confrontati con un onere notevole che li<br />

obbliga a intervenire. Si tratta soprattutto di finanziare progetti che sono la conseguenza<br />

di eventi di maltempo. Si vuole così anche limitare un attivismo inefficiente («sfruttare<br />

il momento») nel periodo immediatamente successivo a una catastrofe.<br />

L’aumento è concesso se:<br />

> la popolazione di un Cantone è troppo sollecitata rispetto a quella di altri Cantoni 74 ;<br />

> i progetti volti a rafforzare la prevenzione subirebbero ritardi;<br />

> esiste una visione globale dei progetti, in ordine di priorità.<br />

Si prevede di finanziare eventuali aumenti speciali non attraverso i crediti regolari,<br />

bensì attraverso crediti supplementari approvati dal Consiglio federale (art. 10 cpv. 2<br />

LSCA, art. 41 cpv. 2 LFo).<br />

74 Nel calcolo della perequazione delle risorse nell’ambito della NPC non è stato considerato l’effetto degli eventi di maltempo sulla popola-<br />

zione.<br />

Max. 65% per progetti singoli<br />

Obbligo di intervento in Cantoni<br />

confrontati con un onere notevole<br />

Finanziamento di eventuali crediti<br />

supplementari


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 162<br />

A4 Schema di priorizzazione dei progetti singoli<br />

Come illustrato al capitolo 3.2.5.1, nell’ambito del nuovo modello i progetti devono<br />

poter essere realizzati a ritmi differenti a seconda dell’urgenza e dell’importanza<br />

nell’ottica della sostenibilità (economia, ecologia, socialità). Di conseguenza anche i<br />

progetti singoli già approvati (che soddisfano quindi i requisiti minimi) possono essere<br />

priorizzati in base a una procedura uniforme, applicando i seguenti principi:<br />

> i criteri di priorizzazione si basano sui criteri dei requisiti minimi per le opere di<br />

protezione. Affinché un progetto sia considerato di prima priorità deve semplicemente<br />

essere soggetto a valori soglia più elevati;<br />

> per quanto riguarda l’ecologia e il processo di pianificazione <strong>parte</strong>cipativa si applicano<br />

gli stessi criteri come per l’indennizzo di prestazioni supplementari. In altre parole,<br />

un progetto che fornisce prestazioni supplementari dal punto di vista<br />

dell’ecologia e della <strong>parte</strong>cipazione è trattato automaticamente come prioritario.<br />

Il seguente schema di priorizzazione illustra la procedura:<br />

Fig. 8 > Schema per la priorizzazione dei progetti singoli<br />

Principi per la priorizzazione


5 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 5 163<br />

La priorizzazione è delegata interamente ai Cantoni, mentre la Confederazione mette a<br />

disposizione i necessari indicatori e strumenti. È così possibile un’applicazione dei<br />

criteri uniforme in tutta la Svizzera. Gli strumenti di lavoro devono consentire agli<br />

studi di progettazione di elaborare una proposta da sottoporre al Cantone e, per i progetti<br />

> 1 milione di franchi, anche <strong>alla</strong> Confederazione.<br />

Requisiti minimi: solo i progetti che soddisfano i requisiti minimi sono sostenuti d<strong>alla</strong><br />

Confederazione e suddivisi in due classi di urgenza.<br />

Indice di redditività: ai progetti con un indice di redditività > 5 è attribuita la priorità<br />

1 ed è assicurato un trattamento urgente. Ai progetti con un indice di redditività < 2 è<br />

attribuita automaticamente la priorità 2. I progetti con un indice di redditività compreso<br />

tra 2 e 5 sono esaminati più da vicino sia dal punto di vista degli aspetti ecologici e<br />

sociali/regionali che del rischio di decesso individuale.<br />

Per calcolare l’indice di redditività è disponibile lo strumento di calcolo EconoMe 1.0 75<br />

(Excel), sviluppato d<strong>alla</strong> Confederazione, che consente analisi costi-benefici paragonabili<br />

per tutti i processi legati a pericoli pertinenti. Per garantire la trasparenza e la paragonabilità,<br />

il metodo di calcolo della Confederazione deve essere applicato a livello<br />

nazionale. EconMe 1.0 sarà messo a disposizione su una piattaforma Internet entro la<br />

fine del 2007. Una password permetterà di accedervi da qualsiasi posto di lavoro.<br />

Aspetti ambientali: i progetti con un indice di redditività compreso tra 5 e 2 sono verificati<br />

dal punto di vista degli aspetti ecologici applicando gli stessi criteri come per<br />

l’indennizzo di prestazioni supplementari (cfr. cap. 2.2.3).<br />

> Per il settore forestale, ciò significa che un progetto riveste la priorità 1 se sono fornite<br />

prestazioni ecologiche supplementari dell’ordine del 4 per cento in più rispetto<br />

al bilancio del progetto.<br />

> Per il settore dell’acqua deve essere stata realizzata un’analisi ampliata dei deficit<br />

secondo lo stato di riferimento o le linee guida e, su tale base, devono essere state attuate<br />

misure di eliminazione dei deficit ecologici. La documentazione dello stato di<br />

riferimento e la fissazione di indicatori adeguati permettono di controllare il successo<br />

al termine del progetto.<br />

Aspetti sociali/regionali: si verifica se il progetto è nato nell’ambito di un processo<br />

<strong>parte</strong>cipativo (per i criteri cfr. cap. 5.2.2.3 Indennizzo di prestazioni supplementari). In<br />

caso affermativo, il progetto assume priorità 1.<br />

Rischio di decesso individuale: a un progetto con un indice di redditività compreso tra<br />

5 e 2 è attribuita la priorità 1 se il rischio di decesso individuale è superiore al 10- 4 –<br />

10- 5 /all’anno 76 . In caso negativo, il progetto rientra definitivamente nella priorità 2.<br />

75 Uno strumento di calcolo provvisorio basato su Excel può essere scaricato per informazione dal sito www.bafu.admin.ch/naturgefahren<br />

sotto Pubblicazioni/Piene e colate di detriti/3. Altri documenti/Methode BWG Abschätzung des Schadenpotentials (versione 2.15).<br />

76 Questo valore va inteso come proposta e base di discussione. È dieci volte superiore del valore che deve essere soddisfatto per i<br />

requisiti minimi (cfr. allegato 6). È derivato da un rischio di decesso totale e medio di un giovane (10–4 / anno) (cfr. Risikostrategie des<br />

Kantons Bern und Seiler Hansjörg, Risikobasiertes Recht: Wieviel Sicherheit wollen wir?, Berna 2000).<br />

EconoMe<br />

Ecologia<br />

Processo di pianificazione<br />

<strong>parte</strong>cipativa<br />

Rischio di decesso individuale


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 164<br />

A5 Requisiti minimi per le opere di protezione e i servizi di pre<strong>alla</strong>rme<br />

Requisiti minimi<br />

relativi a:<br />

Condizioni generali<br />

Opere di protezione e servizi di pre<strong>alla</strong>rme Osservazioni<br />

Basi giuridiche Devono essere rispettate tutte le basi giuridiche della Confederazione 77 applicabili, segnatamente:<br />

LAPub legge federale sugli acquisti pubblici (RS 172.056.1)<br />

LMI legge federale sul mercato interno (RS 943.02)<br />

LFSP legge federale sulla pesca (RS 923.0)<br />

LPAc legge federale sulla protezione delle acque (RS 814.20)<br />

LPN legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451)<br />

OPN ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451.1)<br />

LPT legge federale sulla pianificazione del territorio (RS 700)<br />

OPT ordinanza sulla pianificazione del territorio (RS 700.1)<br />

LAgr legge federale sull’agricoltura (RS 910.1)<br />

OQE ordinanza sulla qualità ecologica (RS 910.14)<br />

LSu legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (RS 616.1)<br />

LPAmb legge federale sulla protezione dell’ambiente (RS 814.01)<br />

OEIA ordinanza concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente (RS 814.011)<br />

LFo legge federale sulle foreste (RS 921.0)<br />

OFo ordinanza sulle foreste (RS 921.01)<br />

LSCA legge federale sulla sistemazione dei corsi d’acqua (RS 721.100)<br />

OSCA ordinanza sulla sistemazione dei corsi d’acqua (RS 721.100.1)<br />

Inoltre:<br />

Concordato intercantonale sugli appalti pubblici<br />

Rispetto delle direttive, norme tecniche e istruzioni applicabili<br />

Processo naturale Valanghe<br />

Caduta di sassi/massi<br />

Frana di crollo/frane<br />

Colata detritica di versante<br />

Smottamenti<br />

Caduta di ghiaccio<br />

Crollo di ghiacciaio<br />

Processi torrentizi<br />

Colate detritiche<br />

Depositi di sedimenti grossolani<br />

Erosioni di sponda<br />

Inondazioni<br />

77 Cfr. Raccolta sistematica del diritto federale, http://www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html<br />

Non è sovvenzionabile la protezione<br />

contro:<br />

terremoti<br />

doline, subsidenze<br />

instabilità del terreno edificabile<br />

innalzamento della falda freatica<br />

erosione delle sponde di laghi<br />

infiltrazioni d’acqua pensile<br />

acque meteoriche (smaltimento delle<br />

acque di insediamenti e strade)<br />

moto ondoso<br />

permafrost (misure di risanamento su<br />

oggetti)<br />

grandine<br />

tempeste<br />

legname galleggiante nei laghi


5 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 5 165<br />

Requisiti minimi<br />

relativi a:<br />

Opere di protezione e servizi di pre<strong>alla</strong>rme Osservazioni<br />

Potenziale di danno Persone e beni materiali considerevoli:<br />

insediamenti, edifici, industria, artigianato, impianti sportivi e campeggi esistenti; sono eccettuati le<br />

costruzioni e gli impianti turistici fuori dalle zone d’insediamento<br />

vie di comunicazione esistenti (strade cantonali, altre strade aperte al traffico pubblico, ferrovie di<br />

diritto pubblico con obbligo di allestire orari)<br />

lifelines esistenti (gas, acqua, elettricità, smaltimento delle acque urbane)<br />

superfici agricole da lasciar inondare in caso di piene<br />

Pericolo /<br />

deficit di protezione<br />

Qualità<br />

Redditività /<br />

riduzione dei rischi<br />

Attuazione della<br />

gestione integrale<br />

dei rischi<br />

Costruzioni/vie di comunicazione/lifelines in zona di pericolo<br />

Obiettivo di protezione secondo la matrice degli obiettivi di protezione non soddisfatto<br />

Rischio di decesso individuale 78 > 10 -6 –10 -5/anno<br />

Per le vie di comunicazione/lifelines<br />

esistenti, la protezione dell’impianto<br />

stesso spetta al gestore. La protezione<br />

contro i pericoli naturali della zona di<br />

pericolo limitrofa può essere sovvenzionata<br />

nell’ambito della LFo/LSCA.<br />

Le strade/lifelines nuove devono realizzare<br />

le misure di protezione necessarie<br />

nell’ambito della costruzione (l’obbligo di<br />

tener conto della situazione di pericolo<br />

sussiste dall’entrata in vigore della<br />

LSCA e della OSCA, nel 1993/1994).<br />

Se il pericolo era noto al momento della<br />

costruzione dell’opera o dell’impianto,<br />

questi sono esclusi da un sussidio. Lo<br />

stesso vale per le zone edificabili.<br />

Non sono inoltre sovvenzionate le misure<br />

derivanti da concessioni o altre autorizzazioni.<br />

Tuttavia, è riconosciuto il<br />

potenziale di danno intrinseco alle ferrovie<br />

con funzione prevalentemente non<br />

turistica, come ad esempio le FFS, la<br />

Ferrovia Retica ecc.,<br />

In collaborazione con PLANAT è<br />

all’esame a livello federale una matrice<br />

di obiettivi di protezione armonizzata in<br />

tutta la Svizzera.<br />

Indice di redditività > 1 (compresi i rischi per le persone) Il calcolo deve essere effettuato con lo<br />

strumento di calcolo sviluppato d<strong>alla</strong><br />

Confederazione.<br />

Pianificazione globale delle misure – priorità <strong>alla</strong> prevenzione<br />

Attuazione delle relative misure nell’ambito della pianificazione comunale del territorio<br />

Rilevamento retroattivo e aggiornamento del catasto degli eventi<br />

Esiste una valutazione dei rischi: le carte dei pericoli vanno allestite prioritariamente nelle zone<br />

abitate o da edificare in futuro. Le vie di comunicazione e le lifelines vanno valutate con strumenti<br />

adeguati (ad es. pianificazione di corridoi).<br />

Il rischio residuo delle opere di protezione esistenti è noto<br />

Qualità del progetto Sistemi di protezione ammessi ufficialmente<br />

Norme tecniche<br />

Confronto delle varianti<br />

Regolamentazione della manutenzione (continua e periodica)<br />

Sicurezza del sistema/solidità dimostrata<br />

Analisi dei punti deboli<br />

Intensità nonché probabilità di accadimento dei processi prima e dopo le misure (carte d’intensità)<br />

Rischio residuo (accesso ai punti deboli, alle opere di protezione e all’infrastruttura di salvataggio<br />

garantito)<br />

78 Questo valore si basa su un rischio di decesso totale e medio di un giovane (10 –4 / anno). Il rischio a cui si è esposti involontariamente a<br />

causa dei pericoli naturali deve essere di 10–100 volte più basso (cfr. strategia in materia di rischio del Canton Berna e Seiler Hansjörg,<br />

Risikobasiertes Recht: Wieviel Sicherheit wollen wir?, Berna 2000).<br />

Pianificazione di corridoi = analisi dei<br />

rischi per gli oggetti lineari


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 166<br />

Requisiti minimi<br />

relativi a:<br />

Opere di protezione e servizi di pre<strong>alla</strong>rme Osservazioni<br />

Qualità ecologica Protezione contro le piene 79:<br />

semplice analisi dei deficit iniziali in base a rilievi dell’ecomorfologia livello F 80 e del fabbisogno di<br />

spazio81 misure proporzionali di eliminazione dei deficit<br />

piano di manutenzione<br />

Aspetti regionali / I progetti devono essere esposti al pubblico<br />

sinergie<br />

Sistemi di <strong>alla</strong>rme e<br />

di misurazione per<br />

potenziali eventi<br />

singoli (sistema di<br />

misurazione isolato):<br />

caduta di massi,<br />

frane, colate detritiche,<br />

forti scoscendimenti,<br />

valanghe<br />

periodiche, piene,<br />

straripamenti di<br />

torrenti<br />

Servizio di pre<strong>alla</strong>rme<br />

per valanghe<br />

come pure processi<br />

di versante e<br />

processi legati<br />

all’acqua<br />

Aspetti amministrativi<br />

Condizioni formali /<br />

amministrative per<br />

un sussidio<br />

Trasparenza dei<br />

costi<br />

Motivazione del progetto mediante una perizia specifica del progetto, la quale deve contenere una<br />

classificazione della valutazione dei pericolo fino al Worst Case.<br />

Piano di <strong>alla</strong>rme<br />

Programma temporale<br />

Stazioni di rilevamento delle piene secondo i requisiti dell’ordinanza<br />

Motivazione del progetto<br />

Piano per l’allestimento di un servizio di pre<strong>alla</strong>rme<br />

Per le valanghe: firma dell’accordo IMIS<br />

Sistemi di misurazione che forniscono continuamente dati compatibili e integrati nella rete svizzera<br />

(per valanghe compatibilità con il sistema IMIS)<br />

La Confederazione fissa mediante circolari e istruzioni sia i contenuti che la forma delle domande<br />

progetto.<br />

Per i progetti < 1 milione di franchi si applicano le procedure di autorizzazione cantonali. Se tuttavia<br />

la costruzione riguarda inventari d’interesse nazionale, anche i piccoli progetti devono essere sottoposti<br />

<strong>alla</strong> consultazione degli uffici federali (cfr. decisione del Tribunale federale concernente il<br />

Cantone di ZH)<br />

Pubblicazione della chiave di ripartizione dei costi<br />

Coinvolgimento adeguato dei beneficiari diretti non aventi diritto a un sussidio<br />

79 Trottmann N., Peter A., Steiner P. 2006: Ökologische Anforderungen an die Planung von Schutzbauten und Gewässern, rapporto<br />

commissionato dall’Ufficio federale dell’ambiente UFAM, dall’Eawag e da econcept AG<br />

80 La maggior <strong>parte</strong> delle rilevazioni dell’ecomorfologia livello F per i corsi d’acqua è disponibile nei Cantoni.<br />

81 Determinazione del fabbisogno di spazio secondo la curva di riferimento (larghezza minima e ampiezza della biodiversità; UFAEG 2000)<br />

Nell’ambito delle revisioni in corso della<br />

LFo e della LSCA bisogna verificare in<br />

che misura occorre rielaborare le circolari/istruzioni<br />

esistenti o emanare direttive<br />

supplementari.


5 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 5 167<br />

A6 Requisiti minimi relativi <strong>alla</strong> documentazione sui pericoli<br />

Requisiti minimi relativi a:<br />

Documentazione sui pericoli Osservazioni<br />

Basi giuridiche Devono essere rispettate tutte le basi giuridiche della Confederazione 82 applicabili, segnatamente:<br />

LFo legge federale sulle foreste (RS 921.0)<br />

OFo ordinanza sulle foreste (RS 921.01)<br />

LSCA legge federale sulla sistemazione dei corsi d’acqua (RS 721.100)<br />

OSCA ordinanza sulla sistemazione dei corsi d’acqua (RS 721.100.1)<br />

Rispetto delle direttive, norme tecniche e istruzioni applicabili.<br />

Catasto degli eventi Catasto comprendente tipologia, momento, raggio d’azione ed entità dei danni degli eventi<br />

Struttura orientata <strong>alla</strong> sistematica StoreMe (moduli di rilevazione)<br />

Trattamento retrospettivo, in funzione della situazione<br />

Organizzazione e assicurazione dell’aggiornamento continuo<br />

Rappresentazione geografica delle superfici colpite in scala da 1:2000 a 1:25’000 con rimando ai<br />

dati tecnici<br />

Catasto delle opere<br />

di protezione<br />

Catasto con tipo, luogo e obiettivo di protezione<br />

Il contenuto dei catasti si orienta ai moduli di rilevazione ProtectMe.<br />

Carta indicativa dei pericoli La carta indicativa dei pericoli deve corrispondere alle raccomandazioni della Confederazione.<br />

Garanzia della paragonabilità entro i confini cantonali attraverso una delimitazione macroterritoriale,<br />

di norma a livello di regione o Cantone<br />

Sintesi territoriale a grandi linee per tipo di pericolo (genere e luogo, di norma senza la classe di<br />

pericolo)<br />

Cartografia in scala da 1:10’000 a 1:50’000<br />

Carta dei pericoli La carta dei pericoli deve corrispondere alle raccomandazioni della Confederazione.<br />

Garanzia della paragonabilità entro i confini cantonali<br />

Cartografia in scala da 1:2’000 a 1:50’000<br />

Secondo la prassi in vigore sinora per la carta dei pericoli relativa alle piene<br />

a) devono essere raffigurate, sotto forma di carte di intensità, le intensità dei processi stabilite<br />

nel quadro della valutazione dei pericoli;<br />

b) devono essere raffigurati in giallo-bianco tratteggiato i settori con pericolo residuo (rischio<br />

residuo) per gli eventi con probabilità di accadimento molto contenuta.<br />

Altra documentazione sui<br />

pericoli<br />

Ad esempio pianificazione<br />

di corridoi<br />

Trasparenza dei costi<br />

I processi pericolosi sono simulati applicando modelli riconosciuti d<strong>alla</strong> scienza, collaudati nella<br />

pratica e corrispondenti allo stato attuale della scienza.<br />

L’elaborazione di basi territoriali d’interesse generale (geologia, idrologia, topografia, ortofotografie,<br />

ecc.) e la loro elaborazione in serie di dati geografici devono essere finanziate da tutti i<br />

beneficiari proporzionalmente ai loro interessi.<br />

82 Cfr. raccolta sistematica del diritto federale, http://www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html<br />

Dati SIG compatibili (nessuna<br />

armonizzazione CH dei modelli<br />

SIG)<br />

Dati SIG compatibili (nessuna<br />

armonizzazione CH dei modelli<br />

SIG)<br />

Lo strumento è verificato ed eventualmente<br />

perfezionato.<br />

Carta indicativa dei pericoli<br />

I processi pericolosi sono simulati<br />

applicando modelli riconosciuti<br />

d<strong>alla</strong> scienza, collaudati nella<br />

pratica e corrispondenti allo stato<br />

attuale della scienza.


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 168<br />

A7 Misure su base volontaria a favore del catalogo delle misure di protezione<br />

della natura e del paesaggio<br />

Qui di seguito sono descritte le possibili misure su base volontaria a favore della protezione<br />

della natura e del paesaggio e le loro garanzie legali. Non si tratta di un elenco<br />

esaustivo.<br />

Le misure a favore della protezione della natura e del paesaggio devono avere un effetto<br />

a lungo termine, sull’arco di vari decenni. Non sono considerate misure a favore<br />

della protezione della natura e del paesaggio le misure che devono essere adottate comunque<br />

in virtù di un obbligo giuridico, ad esempio quelle di compensazione ecologica<br />

già decise ai sensi dell’articolo 18b capoverso 2 LPN, l’allestimento degli inventari<br />

federali o le misure di selvicoltura naturalistica ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2<br />

LFo.<br />

Misure nel bosco<br />

Creazione, conservazione ed eventuale cura degli habitat particolarmente pregiati nel<br />

bosco. Sono eccettuate le misure in oggetti d’importanza nazionale e cantonale corrispondenti<br />

all’esecuzione delle disposizioni giuridiche applicabili. Sono invece computabili<br />

le misure più ampie (ad es. ulteriori progetti di rinaturazione in zone golenali).<br />

Esempi:<br />

> Mantenimento di superfici non alberate con una funzione ecologica particolare<br />

all’interno del bosco (ad es. prati magri, prati secchi, superfici di pastura per la selvaggina,<br />

ecc.).<br />

> Ripristino di boschi golenali e delle condizioni locali corrispondenti nonché rivitalizzazione<br />

di acque boschive.<br />

> Trasformazione di ampie quote di patrimonio forestale estraneo in patrimonio autoctono<br />

ed ecologicamente pregiato, che corrisponde ai criteri della selvicoltura naturalistica<br />

secondo la circolare 7.<br />

> Creazione, rivalutazione e cura di margini boschivi strutturati, se la misura va oltre<br />

quanto richiesto nell’ambito dei progetti di selvicoltura A o va oltre le misure abituali<br />

nell’ambito dell’attuazione della selvicoltura naturalistica. Di norma, è computabile<br />

la valorizzazione dei margini boschivi per la quota di superficie che supera 10<br />

metri di profondità.<br />

> Creazione e conservazione di habitat pregiati rinunciando <strong>alla</strong> sostituzione e al rimboschimento<br />

delle superfici di estrazione in casi selezionati.<br />

> Ripristino di vecchie selve castanili, querceti e noceti.<br />

> Creazione o ingrandimento di riserve forestali.


5 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 5 169<br />

Garanzie legali (in genere è opportuna una combinazione di varie misure)<br />

> Zona protetta secondo l’articolo 17 LPT<br />

> Iscrizione di servitù nel registro fondiario<br />

> Contratto<br />

> Pianificazione forestale (piano direttore forestale, piano di gestione)<br />

> Demarcazione delle particelle forestali nel registro fondiario<br />

Misure al di fuori del bosco<br />

Creazione, conservazione ed eventuale cura degli habitat particolarmente pregiati al di<br />

fuori del bosco. Sono eccettuati gli oggetti d’importanza nazionale e cantonale per i<br />

quali sussiste un diritto a contributi della Confederazione o dei Cantoni.<br />

Esempi:<br />

> Misure generali di rinaturazione lungo i corsi d’acqua e nelle zone golenali<br />

> Creazione di siepi arboree, fasce alberate o viali per valorizzare la funzione sociale o<br />

consentire l’integrazione negli insediamenti<br />

> Creazione di sistemi ecologici integrati con boschetti fuori dagli insediamenti (ad es.<br />

boschetti campestri, siepi arboree, vegetazione rivierasca)<br />

> Conservazione di elementi del paesaggio rurale (ad es. i muri a secco)<br />

Garanzie legali<br />

> Zona protetta secondo l’articolo 17 LPT<br />

> Iscrizione di servitù nel registro fondiario<br />

> Contratto<br />

> Demarcazione nel registro fondiario<br />

> Ordinanza cantonale di protezione (art. 18 cpv. 1bis e 18b cpv. 1 LPN)<br />

> Esclusione d<strong>alla</strong> zona edificabile<br />

Misure di organizzazione dello spazio vitale<br />

Organizzazione dello spazio vitale a favore delle specie minacciate (ad es. il gallo cedrone)


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 170<br />

A8 Processo di pianificazione <strong>parte</strong>cipativa – indicazioni metodologiche 83<br />

1. Criterio «analisi degli attori»<br />

Per effettuare un’analisi degli attori coinvolti è necessario identificarli e classificarli<br />

secondo il grado di coinvolgimento e il potenziale d’influenza.<br />

Possibili metodi:<br />

> Identificazione degli attori<br />

– Know-how: progetti precedenti<br />

– Opinioni espresse: lettere dei lettori, assemblee comunali<br />

– Obiettivi del progetto: concordanza, obiettivi contrastanti<br />

– Principio della p<strong>alla</strong> di neve: interpellanza degli attori già identificati<br />

> Classificazione degli attori<br />

– Potenziale d’influenza: valutare le possibilità degli attori di influenzare il progetto<br />

(norme giuridiche, reti sociali, conoscenze).<br />

– Grado di coinvolgimento: valutare l’intensità con cui le esigenze e gli interessi<br />

degli attori sono toccati dal progetto.<br />

– Matrice influenza-coinvolgimento: la matrice influenza-coinvolgimento permette<br />

di identificare gli attori che possono esercitare un forte influsso sul progetto e/o<br />

che ne sono fortemente colpiti.<br />

Fig. 9 > Classificazione degli attori secondo il grado di coinvolgimento e il potenziale d’influenza<br />

83 Cfr. Wasserbauprojekte gemeinsam planen. Handbuch für die Partizipation und Entscheidungsfindung bei Wasserbauprojekten, Hostmann<br />

M., Buchecker M., Ejderyan O., Geiser U., Junker B., Schweizer S., Truffer B. & Zaugg Stern M. 2005; Eawag, WSL, LCH-EPFL,<br />

VAW-ETHZ. http://www.rivermanagement.ch


5 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 5 171<br />

2. Criterio «informazione della popolazione»<br />

Una strategia d’informazione ampia e trasparente è la chiave del successo di un progetto.<br />

È importante informare la popolazione in modo completo sui deficit dello stato attuale,<br />

sugli obiettivi del progetto e sulle misure previste.<br />

Possibili metodi:<br />

> Incontri d’informazione: informazione pubblica sul progetto<br />

> Newsletter: volantino informativo a tutte le economie domestiche<br />

> Homepage: sito con informazioni dettagliate<br />

> Escursioni, centro informazioni: visite a progetti già realizzati/al progetto previsto,<br />

centro informazioni sul progetto previsto<br />

3. Criterio «definizione degli obiettivi con la <strong>parte</strong>cipazione gli attori coinvolti»<br />

La definizione degli obiettivi è <strong>alla</strong> base della pianificazione delle misure. Gli obiettivi<br />

sono dapprima definiti dal responsabile del progetto e successivamente coordinati con<br />

gli obiettivi degli attori. È così possibile identificare precocemente eventuali conflitti.<br />

Possibili metodi:<br />

> Colloqui personali: interviste con attori selezionati (in base all’analisi degli attori)<br />

> Gruppo di lavoro: discussione degli obiettivi del progetto con gli attori in un gruppo<br />

di lavoro<br />

> Sondaggio tra la popolazione: rilevazione degli obiettivi e dei valori della popolazione<br />

generale<br />

4. Criterio «discussione del margine di libertà e delle varianti con gli attori»<br />

Affinché un progetto sia il più possibile al riparo da conflitti e ritardi, devono essere<br />

discussi non solo gli obiettivi, ma anche le varie misure possibili e il corrispondente<br />

margine di libertà in vista del raggiungimento degli obiettivi. A tal fine devono essere<br />

tenuti in considerazione almeno gli attori molto importanti e con un forte potenziale<br />

d’influenza.<br />

Possibili metodi:<br />

> Discussione delle varianti in un gruppo di lavoro: discussione dei vantaggi e degli<br />

svantaggi delle varianti assieme ai rappresentanti del gruppo di lavoro<br />

> Votazione in assemblea comunale: discussione e votazione delle varianti durante<br />

un’assemblea comunale<br />

Informazione completa<br />

Definizione degli obiettivi<br />

Discussione delle varianti


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 172<br />

Ulteriori link e bibliografia sui metodi di svolgimento di un processo di pianificazione<br />

<strong>parte</strong>cipativa:<br />

> CD LernRisk/RiskPlan, ordinabile presso l’UFPP<br />

(forschung@babs.admin.ch). Esiste anche una versione su Internet<br />

http://www.grsoft.de/LernRisk/einstieg.html per LernRisk e<br />

http://www.grsoft.de/demos/RiskPlan/ per la versione demo del RiskPlan<br />

> ERiK – Entwicklung eines mehrstufigen Verfahrens der Risikokommunikation,<br />

Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg; all’indirizzo<br />

http://www.bfr.bund.de/cms5w/sixcms/detail.php/6828 è possibile scaricare il rapporto<br />

e un programma di formazione sulla comunicazione dei rischi.


6 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente il bosco di protezione 173<br />

6 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda<br />

programmatica concernente il bosco<br />

di protezione<br />

6.1 Funzione della scheda programmatica Bosco di protezione<br />

Per attuare una politica federale in materia di sussidi basata sulle prestazioni nel settore<br />

d’influenza della legge forestale sono stati concretizzati gli obiettivi strategici del Programma<br />

forestale svizzero (PF-CH). Con la collaborazione di esperti cantonali, i gruppi<br />

di lavoro dell’UFAM hanno elaborato le singole schede programmatiche, che costituiscono<br />

la base per gli accordi da stipulare con i Cantoni e contengono tutte le informazioni<br />

necessarie.<br />

Il presente rapporto illustra i contenuti della scheda programmatica Bosco di protezione,<br />

rendendo così trasparente la pianificazione degli accordi relativi al programma Bosco<br />

di protezione. Il rapporto delinea inoltre l’attuazione della strategia in materia di<br />

sussidi basata sulle prestazioni per il bosco di protezione. La scheda programmatica si<br />

riferisce all’intero perimetro del bosco di protezione. In futuro la Confederazione non<br />

farà più alcuna differenza tra bosco con particolare funzione protettiva e bosco con<br />

funzione protettiva generale. La definizione delle priorità d’intervento sarà di competenza<br />

cantonale.<br />

La gestione di eventuali sinergie con il programma Biodiversità nel bosco è illustrata<br />

nell’allegato A5.<br />

6.2 Attribuzione dei mezzi finanziari federali per il bosco di protezione<br />

6.2.1 Attribuzione dei mezzi finanziari in base agli obiettivi programmatici<br />

Per il settore bosco di protezione, compresi la protezione del bosco e la problematica<br />

bosco/selvaggina, viene stanziato, conformemente <strong>alla</strong> pianificazione finanziaria della<br />

Confederazione, un importo totale pari a circa 58 milioni di franchi annui.<br />

Concretizzazione degli obiettivi<br />

strategici del Programma<br />

forestale svizzero (PF-CH)<br />

58 milioni di franchi annui


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 174<br />

6.2.2 Distribuzione dei mezzi finanziari tra i Cantoni<br />

I mezzi finanziari della Confederazione disponibili per il bosco di protezione devono<br />

essere ripartiti tra i Cantoni in base a criteri oggettivi.<br />

Indice bosco di protezione: l’indice è costituito d<strong>alla</strong> percentuale delle superfici rilevanti<br />

per i processi dannosi nel bosco per Cantone, determinate in base al progetto SilvaProtect-CH,<br />

in rapporto <strong>alla</strong> superficie rilevante per i processi dannosi nel bosco a<br />

livello nazionale. Si tratta di uno strumento idoneo per la ripartizione di massima dei<br />

mezzi finanziari tra i Cantoni.<br />

Necessità d’intervento: a medio termine, ossia a partire dal secondo periodo programmatico,<br />

la necessità d’intervento nel bosco di protezione dovrà essere considerata<br />

come un criterio da valutare durante le trattative per l’attribuzione dei fondi e per la<br />

determinazione della superficie da trattare. Dal momento che, con i metodi attuali, la<br />

necessità d’intervento non può ancora essere determinata con sufficiente precisione su<br />

tutto il territorio nazionale, non è ancora considerata direttamente come criterio.<br />

Mezzi finanziari federali investiti: i mezzi finanziari investiti per le componenti<br />

411.2/3 nel periodo 1999–2005 sono considerati per il primo periodo programmatico<br />

come indicatore retrospettivo per la ripartizione dei fondi. In tal modo, è possibile tenere<br />

comunque conto, anche se indirettamente, della necessità d’intervento.<br />

Chiave di ripartizione dei fondi: la chiave di ripartizione dei fondi per il primo periodo<br />

programmatico si basa per il 75 per cento sull’indice bosco di protezione e per il 25<br />

per cento sull’indicatore retrospettivo. Gli aumenti dei contingenti per i singoli Cantoni<br />

sono limitati al 30 per cento dei finanziamenti investiti in media nel periodo 1999–<br />

2005, per garantire una certa continuità durante il passaggio <strong>alla</strong> NPC.<br />

6.3 Obiettivi programmatici e indicatori relativi al bosco di protezione<br />

La scheda Bosco di protezione prevede due obiettivi programmatici:<br />

> obiettivo programmatico 1: gestione del bosco di protezione conformemente al<br />

concetto NaiS.<br />

> obiettivo programmatico 2: mantenimento e realizzazione delle infrastrutture<br />

necessarie <strong>alla</strong> cura del bosco di protezione.<br />

Eventi straordinari: in caso di eventi naturali di estensione sovraregionale, la Confederazione<br />

chiederà al Parlamento un credito quadro pluriennale specifico per il bosco<br />

di protezione da assegnare ai Cantoni interessati.<br />

I paragrafi seguenti forniscono un approfondimento specifico sui due obiettivi programmatici.<br />

Indice bosco di protezione<br />

Necessità d’intervento<br />

Mezzi finanziari federali investiti<br />

2 obiettivi programmatici


6 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente il bosco di protezione 175<br />

6.3.1 Obiettivo programmatico 1: gestione del bosco di protezione conformemente al concetto<br />

NaiS<br />

Obiettivo programmatico: l’accordo programmatico tra Confederazione e Cantone<br />

viene stipulato in merito all’estensione della superficie ricoperta dal bosco di protezione<br />

da trattare e d’influenza degli interventi 84 .<br />

La localizzazione delle superfici di intervento avviene, per il primo periodo programmatico,<br />

all’interno del perimetro del bosco di protezione definito a livello cantonale. A<br />

partire dal secondo periodo programmatico, vale a dire dal 2012, le superfici di intervento<br />

dovranno essere limitate al perimetro del bosco di protezione definito secondo i<br />

criteri armonizzati a livello nazionale. Questi criteri sono elaborati in collaborazione<br />

con i Cantoni, sulla base dei risultati parziali del progetto SilvaProtect-CH. La delimitazione<br />

effettiva dei boschi di protezione secondo questi criteri compete ancora ai Cantoni.<br />

All’interno del perimetro del bosco di protezione il Cantone è libero di scegliere le<br />

superfici di intervento. La combinazione di superfici scelta dal Cantone può quindi<br />

comprendere superfici con costi di trattamento molto diversi. È compito del Cantone<br />

trovare un equilibrio tra le superfici di protezione che richiedono cure meno onerose e<br />

quelle che necessitano di cure più dispendiose.<br />

Il margine di manovra per quanto concerne l’intensità degli interventi è invece stabilito<br />

in base ai profili definiti d<strong>alla</strong> stazione e dai pericoli naturali, secondo il manuale<br />

«Continuità nel bosco di protezione e controllo dell’efficacia».<br />

I provvedimenti di accompagnamento, specificatamente la protezione dai danni da<br />

selvaggina, le misure di cura dei biotopi, gli aiuti al rimboschimento (interventi minori<br />

e provvisori come sostegni a tre piedi, ecc.), i rimboschimenti minori e i sentieri, vengono<br />

integrati nell’obiettivo programmatico 1. Di tali provvedimenti è tenuto conto nel<br />

contributo di base versato per ettaro di superficie di bosco di protezione trattata. Gli<br />

interventi di protezione del bosco (utilizzazioni forzate, in particolare per prevenire<br />

infestazioni da bostrico e in seguito a danni da tempesta) sono invece sostenuti a livello<br />

federale con un contributo del 40 per cento dei costi netti secondo il calcolo del Cantone<br />

(maggiori dettagli nell’accordo programmatico).<br />

La scheda programmatica Bosco di protezione non prende in considerazione gli interventi<br />

tecnici temporanei di notevole entità ed i rimboschimenti più estesi nel bosco di<br />

protezione (costi > 100’000 franchi). Essi sono necessari solo in casi eccezionali e sono<br />

gestiti dall’UFAM unitamente ad altri interventi tecnici nell’ambito dei pericoli naturali<br />

e, di conseguenza, integrati nella scheda programmatica Opere di protezione.<br />

Requisiti per gli interventi nel bosco di protezione: il concetto di «Continuità nel<br />

bosco di protezione (NaiS)» descrive le esigenze minime secondo le quali deve essere<br />

trattato il bosco di protezione. Questi standard sono vincolanti per la cura del bosco di<br />

84 Per la definizione di superficie di bosco di protezione trattata e d’influenza si rinvia all’allegato 1.<br />

Superficie ricoperta dal bosco di<br />

protezione<br />

Perimetro del bosco di protezione<br />

Provvedimenti di<br />

accompagnamento<br />

Requisiti


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 176<br />

protezione e sono pubblicati nelle istruzioni «Continuità nel bosco di protezione e controllo<br />

dell’efficacia (Frehner et al., 2005)». Si tratta di un’edizione riveduta e aggiornata<br />

del manuale «Cure minime per boschi con funzione protettiva» (UFAFP, 1996) e<br />

può essere ordinato presso l’UFAM. L’UFAM sostiene inoltre finanziariamente corsi<br />

specialistici a livello cantonale per l’attuazione delle modalità di analisi selvicolturali<br />

in base alle istruzioni NaiS.<br />

I provvedimenti di accompagnamento previsti per la prevenzione dei danni da selvaggina<br />

e la cura dei biotopi devono, quando ne sussiste la necessità, essere definiti anche<br />

in base a un concetto bosco/selvaggina, concordato per areale di distribuzione della<br />

selvaggina. La necessità d’intervento sussiste quando si può dimostrare in modo plausibile<br />

che, a causa della presenza della selvaggina, gli obiettivi di rinnovazione previsti<br />

secondo NaiS non possono essere raggiunti a livello regionale 85 .<br />

Per le misure di protezione del bosco preventive e reattive, i Cantoni possono delimitare<br />

aree specifiche 86 . Gli interventi di lotta contro gli scolitidi devono sempre tenere<br />

conto dei profili delle esigenze NaiS. In tal ambito, non si dovrà tenere conto soltanto<br />

della superficie del bosco di protezione, ma di un’area più estesa, delimitata con chiarezza<br />

in base <strong>alla</strong> morfologia e del territorio (cfr. allegato 6).<br />

Inoltre, l’esecuzione dei provvedimenti di protezione del bosco, necessari al mantenimento<br />

dell’idoneità funzionale dei boschi di protezione, deve avvenire nei tempi previsti<br />

e a regola d’arte. La decisione (in caso di danni da tempesta) sulla necessità di esboscare<br />

il legname deve essere fondata, ad esempio sull’allegato 7 delle istruzioni NaiS.<br />

Le condizioni secondarie relative agli accordi programmatici prevedono un limite per<br />

le risorse destinate <strong>alla</strong> protezione del bosco e, in caso di superamento di tale limite,<br />

trattative supplementari. Il limite stabilito, che varia da regione a regione e dipende<br />

d<strong>alla</strong> mescolanza naturale del bosco, viene fissato per ogni Cantone nell’ambito delle<br />

trattative programmatiche e può corrispondere a un massimo del 50 per cento dei contributi<br />

federali disponibili per la superficie ricoperta dal bosco di protezione. Per il<br />

calcolo dei danni rilevati o del nuovo obiettivo programmatico auspicato <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong><br />

superficie di bosco di protezione da trattare è determinante il 40 per cento dei costi<br />

effettivi computabili per la protezione del bosco. 87<br />

Base di calcolo del contributo di base: per i sussidi federali la Confederazione riconosce<br />

un contributo di base all’ettaro, uniforme per tutta la Svizzera e basato sui costi<br />

medi effettivi 88 . Questo prezzo non è negoziabile. Può essere invece negoziata l’estensione<br />

della superficie da trattare e da influenzare.<br />

85 Cfr. allegato A8 Bosco-selvaggina nel bosco di protezione.<br />

86 Cfr. allegato A6 Definizione di zone di protezione del bosco.<br />

87 Un esempio di calcolo è riportato nell’allegato A7.<br />

88 Il contributo di base tiene conto dei costi per gli interventi di accompagnamento.<br />

Contributo di base


6 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente il bosco di protezione 177<br />

Per superficie trattata e d’influenza si intende quella superficie che è direttamente interessata<br />

o indirettamente influenzata da un intervento conforme alle istruzioni NaiS. La<br />

definizione di superficie trattata e d’influenza viene riportata nell’allegato 1. 89<br />

Contributi Confederazione/Cantone: il contributo federale per il programma (ovvero<br />

la totalità delle risorse federali per l’obiettivo programmatico 1) si calcola moltiplicando<br />

il contributo di base per il numero di ettari di bosco di protezione da trattare e<br />

d’influenza degli interventi.<br />

Il contributo cantonale al programma non è vincolato all’entità del contributo federale.<br />

6.3.2 Obiettivo programmatico 2: mantenimento e realizzazione delle infrastrutture necessarie<br />

<strong>alla</strong> cura del bosco di protezione<br />

Obiettivo programmatico: l’obiettivo 2 comprende i provvedimenti infrastrutturali<br />

necessari a consentire la gestione di una superficie di bosco di protezione (opere di<br />

raccordo di base, misure antincendio, sedi logistiche). Sono sovvenzionati esclusivamente<br />

i provvedimenti finalizzati a garantire la piena funzionalità del bosco di protezione.<br />

Questi provvedimenti comprendono, in particolare, interventi di ripristino (dopo<br />

eventi naturali), potenziamento (consolidamento, estensione), sostituzione (trascorsa la<br />

durata di vita tecnica), nuova costruzione e manutenzione di infrastrutture. Nell’accordo<br />

programmatico viene definita l’entità dei provvedimenti previsti secondo la pianificazione<br />

cantonale (ad es. metri lineari di ripristino, km di potenziamento, ecc.).<br />

È compito del Cantone stabilire quali provvedimenti (ad es. per la manutenzione periodica<br />

e corrente) possono essere sostenuti con soldi pubblici e quali invece devono essere<br />

sostenuti unicamente dal committente.<br />

Base di calcolo del contributo federale: il contributo federale a disposizione per<br />

l’obiettivo 2 durante il periodo programmatico viene fissato nell’ambito dell’accordo<br />

programmatico in base ai progetti pianificati dal Cantone ed è pari ad un massimo del<br />

25 per cento dell’intero contributo federale al programma Bosco di protezione.<br />

Il Cantone ha la possibilità di trasferire le risorse finanziare dall’obiettivo programmatico<br />

2 all’obiettivo programmatico 1, ma non viceversa. In altre parole: se garantire le<br />

infrastrutture richiede meno risorse del previsto, il saldo può essere investito per la cura<br />

al bosco di protezione (obiettivo programmatico 1). Per contro, la superficie di bosco di<br />

protezione trattata dal Cantone secondo gli accordi non può essere ridotta per destinare<br />

risorse supplementari alle infrastrutture.<br />

Presupposti: per ottenere sussidi volti a garantire le infrastrutture, i progetti previsti<br />

devono soddisfare le condizioni di promozione stabilite e illustrate nell’allegato A9.<br />

89 Si intende una delimitazione pragmatica e razionale, così come viene già ora realizzata in base a carte degli interventi per progetti<br />

selvicolturali (ad es. nel Cantone Glarona) oppure nel programma pilota nel Canton Vallese.<br />

Contributi per i programmi<br />

Infrastrutture necessarie<br />

Contributo federale


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 178<br />

6.4 Controlling <strong>relativo</strong> al bosco di protezione<br />

Il controlling degli accordi programmatici prevede un controllo dell’eseguito basato su<br />

diversi elementi (rapporti annuali e finali, controlli su aree campione, scambio di esperienze;<br />

cfr. cap. 1.3.6). Il Cantone deve garantire, conformemente all’obiettivo programmatico<br />

1, un’analisi selvicolturale dell’effetto sulle superfici tipo.<br />

Di seguito sono spiegati i requisiti specifici per i singoli elementi del controlling <strong>relativo</strong><br />

al settore del bosco di protezione.<br />

6.4.1 Controlling <strong>relativo</strong> all’obiettivo programmatico 1<br />

6.4.1.1 Controllo dell’eseguito<br />

Nell’ambito del controllo dell’eseguito, il Cantone informa la Confederazione sullo<br />

stato di avanzamento delle prestazioni. Al riguardo, sono previsti rapporti annuali e<br />

finali, elaborati con diversi gradi di dettaglio, come pure controlli a campione:<br />

Rapporti annuali: i rapporti annuali costituiscono un rendiconto sull’andamento dei<br />

lavori nel bosco di protezione. Devono contenere solo indicazioni, sotto forma di tabelle,<br />

sul totale degli ettari di superficie di bosco di protezione trattati ogni anno. Inoltre, i<br />

rapporti devono esporre anche le risorse utilizzate per la protezione del bosco e per la<br />

problematica bosco-selvaggina. Le superfici interessate non devono obbligatoriamente<br />

essere dichiarate. Fa eccezione il rapporto annuale del secondo anno programmatico,<br />

che deve evidenziare le superfici trattate e le risorse utilizzate per la protezione del<br />

bosco e per la problematica bosco-selvaggina (vedi tabella <strong>alla</strong> pagina seguente). Su<br />

questo rapporto annuale si basa il controllo a campione eseguito congiuntamente da<br />

Confederazione e Cantone nel terzo anno programmatico. Per poter eseguire i controlli<br />

a campione, la Confederazione deve essere in grado di identificare in modo univoco le<br />

superfici trattate. 90<br />

Rapporto finale: il rapporto finale del quadriennio programmatico deve indicare le<br />

superfici trattate e le risorse utilizzate (della Confederazione e del Cantone) per fornire<br />

una panoramica sia delle superfici trattate nel periodo programmatico che delle risorse<br />

stanziate. Queste informazioni interessano l’UFAM per motivi statistici e politici.<br />

L’elenco può essere, ad esempio, il seguente:<br />

90 Ad es. sulla base di piani esecutivi o di dati GIS.<br />

Controlling<br />

Rapporti annuali<br />

Rapporto finale


6 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente il bosco di protezione 179<br />

Tab. 32 > Rendiconto <strong>relativo</strong> all’obiettivo programmatico 1<br />

Identificazione delle superfici<br />

(carta degli interventi con numero<br />

di superficie)<br />

Superfici trattate e<br />

d’influenza [ha]<br />

Costi netti bosco-selvaggina 91<br />

[CHF; compresa la quota dei provvedimenti passivi in %]<br />

Costi netti protezione del bosco<br />

[CHF]92<br />

Sup1 10 - -<br />

Sup2 20 - -<br />

Sup3 - - 5’000.–<br />

bosco/selv1 (…) 93 5’000.– (di cui passivi: 10 %) …<br />

… … … …<br />

… … … …<br />

Totale T1 [ha] Totale T2 [CHF] / provv. passivi in % T3 Totale T4 [CHF]<br />

Totale superficie<br />

EFFETTIVO: T1 [ha] (secondo gli interventi)<br />

(superficie trattata secondo NaiS)<br />

AUSPICATO: OBIETTIVO 1 AP 94 ha<br />

Totale contributo federale Cura del bosco di protezione:<br />

Totale EFFETTIVO95: T1 ha * 5000.– CHF / ha = Z1 CHF<br />

% bosco/selvaggina: T2 [CHF] / Z1 [CHF ] = Z2 %, di cui provvedimenti passivi: T3 %<br />

Protezione del bosco:<br />

Totale EFFETTIVO 96: T4*0.4 = Z3 [CHF]<br />

Valore limite protezione del bosco 97: Valore limite [%] * Z1 = Z4 [CHF]<br />

Oneri totali obiettivo 1:<br />

EFFETTIVI: Z1 + Z3 = Z5 [CHF]<br />

AUSPICATI: OBIETTIVO 1 AP CHF<br />

(Totale obiettivo 1 come da accordo programmatico)<br />

Verifica di aree campione: il controllo a campione, eseguito congiuntamente da Confederazione<br />

e Cantone, è previsto per il terzo anno programmatico. A tal fine,<br />

dall’elenco tenuto dal Cantone e sulla base dei piani di esecuzione, la Confederazione<br />

seleziona casualmente alcune superfici, per le quali sarà verificato se 98 :<br />

> il rapporto annuale e il rapporto finale corrispondono all’attuazione dei provvedimenti;<br />

> gli interventi corrispondono ai profili delle esigenze delle istruzioni NaiS;<br />

> un controllo dell’eseguito è organizzato e documentato a livello cantonale;<br />

> l’analisi dell’efficacia su superfici tipo è assicurata, un concetto bosco/selvaggina,<br />

dove necessario, è messo in pratica;<br />

> i provvedimenti di protezione del bosco sono conformi <strong>alla</strong> filosofia NaiS e sono<br />

eseguiti con finalità protettiva.<br />

91 In alternativa, i valori limite possono essere calcolati sui costi totali.<br />

92 Le basi di calcolo per la protezione del bosco sono fissate negli accordi programmatici<br />

93 L’indicazione della superficie è necessaria per i provvedimenti attivi.<br />

94 Obiettivo di superficie trattata e d’influenza in [ha] e spesa per la cura in CHF secondo l’accordo programmatico, obiettivo 1.<br />

95 A fine programma sarà al massimo il totale complessivo del programma, essendo possibili spostamenti dall’obiettivo programmatico 2<br />

all’obiettivo 1.<br />

96 La Confederazione copre un massimo del 40 per cento dei costi netti per la protezione del bosco (cfr. 6.3.1).<br />

97 Il valore limite fissato nell’accordo programmatico per la protezione forestale costituisce la soglia per nuove trattative, cfr. allegato A7.<br />

98 La check-list per il controllo a campione è consultabile nell’allegato A10.<br />

Verifica di aree campione


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 180<br />

6.4.1.2 Analisi dell’effetto<br />

Le analisi dell’effetto su superfici tipo rappresentano il fulcro del controlling selvicolturale<br />

qualitativo nel bosco di protezione. Esse servono infatti a verificare se i provvedimenti<br />

eseguiti o le omissioni mirate hanno, nel lungo periodo, l’efficacia attesa sullo<br />

stato del bosco 99 . Durante il controllo a campione congiunto di Confederazione e Cantone<br />

si verifica se il Cantone ha allestito un sistema in grado di assicurare l’analisi<br />

dell’effetto sulle superfici tipo. Lo scopo dell’analisi dell’effetto non è tuttavia quello<br />

di fornire informazioni sulla riuscita o l’efficacia dei provvedimenti nell’ambito di un<br />

accordo programmatico.<br />

6.4.2 Controlling <strong>relativo</strong> all’obiettivo programmatico 2<br />

Il controlling <strong>relativo</strong> all’obiettivo programmatico 2 comprende un controllo<br />

dell’eseguito con un rendiconto (rapporto annuale e finale) sulle prestazioni concernenti<br />

il mantenimento e la realizzazione delle infrastrutture e i controlli a campione.<br />

Rapporti annuali: nei rapporti annuali è sufficiente indicare il totale delle risorse annue<br />

utilizzate per l’obiettivo programmatico 2. Nel rapporto <strong>relativo</strong> al secondo anno<br />

programmatico e nel rapporto finale è necessario riportare le superfici interessate, il<br />

tipo di opere di raccordo e le risorse finora utilizzate.<br />

Rapporto finale: il rapporto finale presenta una panoramica delle opere di raccordo<br />

differenziate per tipo, superfici interessate e risorse impiegate. L’elenco potrebbe essere<br />

il seguente:<br />

Tab. 33 > Rendiconto <strong>relativo</strong> all'obiettivo programmatico 2<br />

Garanzia infrastruttura 100<br />

Superfici interessate (ID superfici) Risorse utilizzate 101<br />

Costruzione nuova strada forestale Sup2, Sup3, Sup4<br />

Allargamento strada forestale ……<br />

Costruzione pista forestale<br />

Allargamento pista forestale<br />

Ripristino di opere di raccordo<br />

Totale risorse utilizzate CHF …………………<br />

Totale contributo federale Totale EFFETTIVO: 102 ………CHF<br />

Max. AUSPICATO: ………CHF<br />

(totale programma secondo l’accordo programmatico: max. 25 % delle risorse a disposizione per il bosco di protezione))<br />

99 Per il metodo «Analisi dell’effetto selvicolturale» cfr. l’allegato 3.<br />

100 Nel rapporto si devono differenziare i tipi di opere di raccordo.<br />

101 Costi netti.<br />

102 A fine programma al massimo il 25 per cento della somma totale del programma.<br />

Analisi dell’effetto su superfici<br />

tipo<br />

Rapporti annuali<br />

Rapporto finale


6 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente il bosco di protezione 181<br />

Verifica di aree campione: per i controlli a campione, che di norma avvengono con il<br />

controllo a campione dell’obiettivo programmatico 1, la Confederazione seleziona<br />

dall’elenco del Cantone alcuni degli oggetti. Gli oggetti devono in primo luogo essere<br />

sottoposti a perizia sul posto. Inoltre si deve verificare se i provvedimenti eseguiti sono<br />

conformi alle condizioni di promozione previste d<strong>alla</strong> Confederazione. 103<br />

103 La check-list per il controllo a campione è consultabile nell’allegato A11.


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 182<br />

> <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 6<br />

A1 Definizione «Superficie trattata e d’influenza degli interventi»<br />

Per «superficie trattata e d’influenza degli interventi» si intende quella <strong>parte</strong> del perimetro<br />

di bosco di protezione che, durante il periodo programmatico, è stata oggetto di<br />

provvedimenti di cura e di rinnovazione basati sulle modalità NaiS (nell’ottica di un<br />

obiettivo selvicolturale a lungo termine).<br />

La superficie trattata e d’influenza dell’intervento comprende anche superfici parziali<br />

all’interno del perimetro di intervento, in cui non sono stati eseguiti interventi veri e<br />

propri: ad esempio superfici tra due aperture di rinnovazione o zone intermedie, che<br />

non possono essere raggiunte da due linee di teleferica parallele. La superficie deve<br />

essere delimitata tenendo conto degli obiettivi selvicolturali e dei principi della tecnica<br />

di raccolta del legno. Quel che si vuole ottenere è una delimitazione pragmatica e razionale,<br />

così come viene già ora realizzata in base alle carte degli interventi per i progetti<br />

selvicolturali oppure nel programma pilota Vallese.<br />

Esempi:<br />

Fig. 10 > Superficie trattata e d'influenza con aperture di rinnovazione e corridoi<br />

di teleferiche secondo Heinimann (2003, modificata).


6 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 6 183<br />

Fig. 11 > Superficie trattata e d'influenza in funzione degli interventi, secondo GEO Parner AG (2006,<br />

modificata)


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 184<br />

A2 Contributo di base per ettaro di superficie di bosco di protezione trattato<br />

Il contributo di base si fonda su calcoli recenti dei costi medi effettivi. Detti calcoli si<br />

fondano su dati empirici raccolti nell’ambito dei progetti pilota effor2 VS e VD e, in<br />

generale, su dati dei Cantoni, sui nuovi costi forfetari dell’UFAM e sul progetto «Costi<br />

effettivi della cura del bosco di protezione».<br />

I costi medi del progetto pilota effor2 VS (1999–2003) ammontano a circa CHF<br />

16’000.–/ha (lordo); dedotti i ricavi per il legno pari a CHF 3400.–/ha, si ottengono<br />

costi netti pari a CHF 12’600.–/ha. Secondo il Cantone VS si possono così effettuare<br />

anche interventi in aree difficili. Con la Mattertal, nel perimetro effor2 è compreso<br />

anche un territorio con condizioni molto difficili. I costi lordi oscillano da CHF 5000.–<br />

/ha a oltre CHF 35’000.–/ha e sono quindi caratterizzati da un sostanziale divario.<br />

La media dei dati raccolti con il progetto selvicolturale globale del Canton Glarona è<br />

più bassa e nella selvicoltura C è pari a CHF 116.–/a, corrispondenti a 11’600.–/ha<br />

(lordi). Si tratta di costi lordi, senza detrazione dei proventi del legno.<br />

Dal progetto «Costi effettivi della cura del bosco di protezione» risultano costi medi di<br />

CHF 19’800.– (lordi), che comprendono soltanto costi con produzione di legno, quindi<br />

senza le spese dovute a interventi di cura. Questi costi si basano su consuntivi disponibili<br />

nelle aziende di tre Cantoni e non vengono effettuati sistematicamente. Essi comprendono<br />

soprattutto abbattimenti in condizioni difficili, dal momento che per gli<br />

abbattimenti in condizioni facili non sono stati fatti calcoli a consuntivo. Per tale motivo<br />

questi costi sono sicuramente eccessivi se rapportati all’intero territorio nazionale.<br />

In base ai dati sopra esposti, la Confederazione propone, in una prima fase, di fissare il<br />

suo contributo di base a CHF 5000.–/ha, pari al 40 per cento di un importo netto<br />

medio di CHF 12’500.–/ha, compresi gli interventi di accompagnamento.<br />

L’ammontare dei costi effettivi dovrà essere definito con maggiore esattezza al di fuori<br />

di effor2. A questo proposito sono previste, entro breve, diverse iniziative dell’UFAM.<br />

Qualora dovesse emergere che il contributo di base è completamente errato, esso dovrà<br />

essere adattato dopo il primo periodo programmatico quadriennale.


6 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 6 185<br />

A3 Analisi dell’effetto selvicolturale<br />

L’analisi dell’effetto selvicolturale deve essere assicurata e documentata su superfici<br />

tipo e integrata nella pianificazione forestale sovraziendale o di livello superiore.<br />

I Cantoni hanno la libertà di stabilire le modalità di attuazione.<br />

I costi dell’analisi dell’effetto sono contenuti nel contributo di base. Nelle istruzioni<br />

NaiS la Confederazione fornisce raccomandazioni sulla sua messa in pratica.<br />

Grazie all’analisi dell’effetto si verifica se gli interventi eseguiti o la loro omissione<br />

intenzionale hanno prodotto il risultato atteso sullo stato del bosco (a lungo termine).<br />

L’operatore osserva e documenta a lungo termine l’effetto dei provvedimenti o della<br />

loro omissione intenzionale sulle superfici tipo. Le esperienze che ne derivano gli permettono<br />

di curare il bosco di protezione in modo sempre più efficace.<br />

Tuttavia, nel corso del quadriennio contrattuale non è possibile riconoscere gli effetti<br />

dei provvedimenti. Per questo motivo, nell’ambito di un eventuale controllo a campione<br />

eseguito congiuntamente d<strong>alla</strong> Confederazione e dal Cantone, si verifica solo se il<br />

Cantone ha creato i presupposti necessari per consentire una successiva analisi<br />

dell’effetto.<br />

Mentre i profili delle esigenze possono essere definiti d<strong>alla</strong> Confederazione, sulla base<br />

dei pericoli naturali e delle stazioni, come degli standard, i provvedimenti devono essere<br />

conformi allo stato e alle possibilità evolutive del singolo popolamento, nonché alle<br />

condizioni locali (p. es. potenziale dei pericoli, topografia, condizioni di gestione).<br />

Questo significa che non possono essere prescritti, bensì devono essere stabiliti sul<br />

posto da specialisti competenti. Dato che sovente non si sa quali siano gli interventi più<br />

appropriati e la loro corretta intensità, gli operatori necessitano di uno strumento per<br />

analizzare l’efficacia dei loro interventi di cura.<br />

L’analisi dell’effetto è innanzitutto compito degli operatori responsabili sul posto. I<br />

servizi forestali cantonali promuovono questo compito con la creazione di condizioni<br />

quadro favorevoli. Inoltre, provvedono <strong>alla</strong> continuità nel tempo delle attività di osservazione<br />

e di documentazione e sostengono gli operatori nell’analisi dell’effetto (valutazione<br />

e interpretazione).<br />

L’applicazione delle conoscenze specifiche a tutta la superficie del bosco di protezione<br />

evidenzia che l’operatore deve essere la figura centrale dell’analisi dell’effetto. Dato<br />

che egli stesso ha la possibilità di osservare direttamente quali misure siano le più efficaci,<br />

non ci sono ritardi temporali tra l’ottenimento dell’informazione e la messa in<br />

pratica, e non si registrano perdite di tempo dovute <strong>alla</strong> scarsa accettazione.<br />

L’analisi dell’effetto serve inoltre al lavoro locale di informazione al pubblico.


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 186<br />

A4 Controllo dell’eseguito<br />

Il controllo dell’eseguito deve essere organizzato e documentato dal Cantone. I Cantoni<br />

hanno la libertà di stabilire come attuarlo.<br />

Nelle istruzioni NaiS la Confederazione fornisce raccomandazioni sull’attuazione, sulle<br />

quali i Cantoni possono basarsi.<br />

Con il controllo dell’eseguito si verifica se gli interventi pianificati sono stati eseguiti<br />

nel luogo giusto e a regola d’arte. Sono necessari un piano di esecuzione (preferibilmente<br />

digitale o comunque su carta) e, per ogni intervento, una spiegazione sommaria<br />

dei provvedimenti (ad es. cura del bosco giovane, dirado a scopo di stabilità, protezione<br />

del bosco, ecc.).


6 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 6 187<br />

A5 Interfaccia bosco di protezione – biodiversità nel bosco<br />

Obiettivo principale:<br />

La garanzia della funzione protettiva del bosco e il mantenimento della biodiversità<br />

sono obiettivi prioritari della politica forestale della Confederazione. Per raggiungere<br />

questi obiettivi è necessario impiegare in modo efficace ed efficiente le limitate risorse<br />

finanziarie a disposizione, sfruttando tutte le possibili sinergie.<br />

Basi giuridiche:<br />

> Art. 77 Costituzione federale<br />

> Art. 20 LFo (anche de lege ferenda, FF 2007 3543)<br />

Principi relativi all’interfaccia bosco di protezione – biodiversità nel bosco:<br />

1. I Cantoni definiscono le superfici del bosco di protezione (secondo criteri armonizzati);<br />

gli interventi selvicolturali vengono sovvenzionati d<strong>alla</strong> Confederazione solo<br />

entro questi confini e in base <strong>alla</strong> scheda programmatica Bosco di protezione<br />

dell’UFAM. Un’ulteriore <strong>parte</strong>cipazione dell’UFAM attraverso altri programmi parziali<br />

non è in linea di principio possibile 104 .<br />

2. Nel perimetro del bosco di protezione, conformemente al punto 1, la funzione protettiva<br />

ha la precedenza. È possibile una sovrapposizione con una riserva forestale, a<br />

condizione che la funzione protettiva non sia compromessa 105 .<br />

3. Nell’ambito della gestione dei boschi di protezione si deve tenere conto delle esigenze<br />

della biodiversità. Seguendo il manuale «Continuità nel bosco di protezione e<br />

controllo dell’efficacia (NaiS)», in cui vengono considerati anche i principi della<br />

selvicoltura naturalistica 106 , si tiene automaticamente conto di questo requisito.<br />

4. Nel trattamento del bosco di protezione occorre considerare anche i programmi di<br />

promozione delle specie della Confederazione, se questo non comporta un’ulteriore<br />

spesa.<br />

5. I provvedimenti speciali 107 , che comportano costi maggiori e possono essere chiaramente<br />

definiti (ad es. aperture per succiacapre, cura dei margini del bosco e mantenimento<br />

di zone aperte – sempre che non facciano <strong>parte</strong> del concetto boscoselvaggina),<br />

vengono sostenuti attraverso il programma parziale Biodiversità in bosco.<br />

104 Secondo il principio «programmi (parziali) senza sovrapposizioni». Eccezione vedi punto 5. Provvedimenti speciali.<br />

105 La sovrapposizione con una riserva forestale naturale è possibile solo dopo una valutazione del rischio e valutazione degli interessi.<br />

106 «Per la determinazione delle esigenze in base <strong>alla</strong> stazione si è tenuto conto della struttura e della mescolanza delle specie nel bosco<br />

naturale.» (Manuale Continuità nel bosco di protezione e controllo dell’efficacia, <strong>Allegato</strong> 2b, Frehner et al., 2005)<br />

107 Nel bosco di protezione la funzione protettiva di un popolamento ha la priorità. I provvedimenti volti a sostenere la biodiversità, ma che<br />

possono compromettere la funzione protettiva, non sono ammessi.


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 188<br />

A6 Delimitazione di zone di protezione del bosco<br />

1. Obiettivo<br />

In caso di danni eccezionali dovuti al bostrico, i provvedimenti di lotta possono essere<br />

intrapresi anche all’esterno dei boschi di protezione, nelle cosiddette zone di protezione<br />

del bosco, in modo da ridurre il rischio che gli insetti possano raggiungere il bosco di<br />

protezione. La definizione delle zone di protezione del bosco serve <strong>alla</strong> difesa dei boschi<br />

di protezione e contribuisce così a garantire la continuità dell’effetto protettivo.<br />

2. Definizioni e rappresentazione schematica<br />

Tab. 34 > Delimitazione di zone di protezione del bosco: definizioni e rappresentazione schematica<br />

Per zona di protezione del bosco si intende la zona boschiva in cui si possono formare<br />

focolai dai quali gli scolitidi possono poi raggiungere direttamente il bosco di protezione.<br />

Si ha inoltre un rischio supplementare quando:<br />

> il focolaio si trova nella stessa unità topografica del bosco di protezione e<br />

> il focolaio è comparso a meno di un chilometro dal bosco di protezione.


6 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 6 189<br />

Fig. 12 > Rappresentazione schematica di una zona di protezione del bosco<br />

3. Delimitazione spaziale delle zone di protezione del bosco<br />

Le zone di protezione del bosco vengono delimitate seguendo la topografia del territorio<br />

e in modo tale da ottenere unità di trattamento razionali, chiaramente definite e accertabili.<br />

La delimitazione delle zone di protezione del bosco compete ai Cantoni.


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 190<br />

A7 Esempio di calcolo <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> protezione del bosco<br />

L’esempio seguente intende mostrare come, in caso di superamento del valore limite<br />

previsto per la protezione del bosco, l’ammontare <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> superficie di bosco di<br />

protezione da trattare viene ricalcolato:<br />

Condizioni generali:<br />

Importo totale per il programma Bosco di protezione: 120’000 CHF.<br />

Nell’accordo programmatico viene stabilita la seguente suddivisione:<br />

> Obiettivo 1 (gestione del bosco di protezione): 100’000 CHF, valore limite concordato<br />

per la protezione del bosco: 20 %<br />

– Cura del bosco di protezione: 80’000 CHF 16 ha (*5000.–)<br />

– Spesa massima per la protezione del bosco: 20’000 CHF (non vincolata <strong>alla</strong> superficie)<br />

> Obiettivo 2 (infrastrutture): 20’000 CHF (16.7 %)<br />

Spese effettive per l’obiettivo 1 in data x:<br />

> Cura del bosco di protezione: 10 ha * 5000.– = 50’000 CHF<br />

> Protezione del bosco: costi netti secondo il calcolo del Cantone: 80’000 CHF<br />

– di cui 40 % quota federale: 32’000 CHF.<br />

– spesa massima per la protezione del bosco secondo il valore limite concordato:<br />

20 % di 50’000 CHF = 10’000 CHF.<br />

È necessario condurre nuove trattative perché sia l’importo pattuito che quello massimo<br />

per la protezione del bosco sono di gran lunga superati dai costi effettivi.<br />

L’introduzione del valore limite è motivata con il fatto che un Cantone che deve impiegare<br />

più risorse del previsto per la protezione del bosco, non potrà probabilmente<br />

raggiungere gli obiettivi concordati (superficie) con i mezzi finanziari attribuiti.


6 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 6 191<br />

A8 Bosco-selvaggina nel bosco di protezione<br />

Obiettivo generale<br />

Gli ungulati, anche in assenza di provvedimenti volti a prevenire danni da selvaggina,<br />

non impediscono la rinnovazione naturale del bosco con specie consone <strong>alla</strong> stazione.<br />

Gli interventi necessari, volti a raggiungere tale obiettivo, sono basati su una pianificazione<br />

congiunta tra autorità forestali e venatorie.<br />

Basi giuridiche<br />

Art. 3 cpv. 1 LCP<br />

Art. 27 LFo<br />

Art. 31 OFo<br />

Principi della cura dei biotopi e regolazione di base della selvaggina<br />

I Cantoni stabiliscono le condizioni quadro per la cura e la gestione del bosco in modo<br />

da garantire agli ungulati spazio vitale e tranquillità sufficienti. Inoltre, pianificano la<br />

caccia in modo che le popolazioni siano proporzionate alle capacità dello spazio vitale<br />

e in modo che la struttura delle classi d’età e della ripartizione tra i sessi siano naturali.<br />

Almeno sul 75 % dell’intera superficie boschiva la rinnovazione naturale deve essere<br />

garantita in modo naturale, senza adottare misure di protezione. Questo tasso è rilevato<br />

nel bosco di protezione secondo il metodo NaiS, mentre nel resto del bosco viene valutato<br />

in base agli obiettivi selvicolturali.<br />

La regolazione di base delle popolazioni della fauna selvatica costituisce un principio e<br />

un presupposto necessari per la pianificazione di altri provvedimenti a favore del bosco<br />

di protezione nell’ambito del concetto bosco-selvaggina.<br />

Concetto bosco-selvaggina: se i tassi di rinnovazione auspicati nei boschi di protezione<br />

(NaiS), nonostante la regolazione di base della selvaggina tramite la caccia, non<br />

vengono raggiunti su più del 10 per cento della superficie del bosco di protezione, è<br />

necessario elaborare un concetto bosco-selvaggina.<br />

Un concetto bosco-selvaggina illustra come, a livello regionale, sia possibile garantire<br />

la rinnovazione nel bosco di protezione migliorando gli habitat e assicurando <strong>alla</strong> selvaggina<br />

maggiore tranquillità da un lato e promuovendo una caccia selettiva dall’altro.<br />

L’integrazione dei costi delle misure nel programma bosco di protezione è possibile<br />

soltanto nell’ambito di un concetto bosco-selvaggina.<br />

Un concetto bosco-selvaggina fornisce informazioni concernenti:<br />

> la delimitazione dell’areale di distribuzione della selvaggina;<br />

> il perimetro del bosco di protezione;<br />

> le zone di particolare rilevanza ecologica per la selvaggina;<br />

> la superficie del bosco di protezione che non raggiunge il tasso di rinnovazione auspicato;<br />

> il tipo di regolazione di base della selvaggina;


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 192<br />

> gli obiettivi selvicolturali e venatori;<br />

> i provvedimenti previsti per il raggiungimento degli obiettivi selvicolturali e venatori,<br />

in particolare gli interventi volti a migliorare l’habitat e ad assicurare maggiore<br />

tranquillità e la promozione di una caccia selettiva;<br />

> il controllo dell’efficacia.<br />

Il concetto bosco-selvaggina, come pure la sua elaborazione e applicazione, è <strong>parte</strong><br />

integrante dell’accordo programmatico sul bosco di protezione tra Confederazione e<br />

Cantone. Se il concetto è stato elaborato antecedentemente la stipulazione del primo<br />

accordo programmatico (2008), il sostegno federale si realizza tramite la componente<br />

414 (pianificazione forestale). Dal 2008 i costi saranno a carico del programma Bosco<br />

di protezione, ossia saranno compresi nel contributo di base.<br />

Nuovi concetti bosco-selvaggina, come pure le revisioni di concetti esistenti, sono da<br />

sottoporre all’UFAM per presa di posizione.<br />

Nella pianificazione dei provvedimenti si deve tenere conto dei principi seguenti:<br />

> la caccia agli animali giovani e alle femmine, nell’intero areale di distribuzione della<br />

selvaggina e per tutti gli ungulati presenti, è conforme alle conoscenze in materia di<br />

salvaguardia della specie per quanto concerne gli interventi mirati sulle popolazioni.<br />

Ciò significa che l’abbattimento è conforme ai criteri seguenti:<br />

Tab. 35 > Stabilizzazione della popolazione<br />

Capriolo<br />

Camoscio Cervo<br />

RS 1: 1 maschio: femmina 1: 1 1: 1<br />

% di animali giovani 25 % piccoli oppure 40 % piccoli<br />

+ giovani di un anno di età<br />

25 % piccoli + giovani di un<br />

anno di età<br />

Quota di prelievo Crescita Crescita Crescita<br />

Tab. 36 > Riduzione dell’effettivo<br />

Capriolo<br />

Camoscio Cervo<br />

RS 1: >1,3 1: >1,3 1: >1,3<br />

% minima animali 25 % piccoli oppure 50 % piccoli 30 % 35 %<br />

giovani<br />

+ giovani di un anno di età<br />

Quota di prelievo > Crescita > Crescita > Crescita<br />

Tab. 37 > Aumento dell’effettivo<br />

Capriolo<br />

% animali giovani 25 % piccoli oppure 40 % piccoli<br />

+ giovani di un anno di età<br />

Camoscio Cervo<br />

25 % 25 %<br />

25 %cerbiatti + femmine sottili /<br />

fusoni


6 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 6 193<br />

Se nella percentuale di individui giovani di capriolo si contano anche i caprioli di un<br />

anno di età, l’amministrazione della caccia mostra in modo comprensibile come e secondo<br />

quali criteri avviene il rilevamento.<br />

> I provvedimenti attivi di prevenzione dei danni da selvaggina (cura dei biotopi, protezione<br />

dell’habitat da fonti di disturbo) sono sostenuti su tutto l’areale di distribuzione<br />

della selvaggina 108 .<br />

> I provvedimenti di prevenzione passiva dei danni da selvaggina (recinzioni, protezioni<br />

individuali chimiche e meccaniche) vengono eseguiti, in linea di massima, solo<br />

nel bosco di protezione e solo nelle zone di particolare rilevanza ecologica per la<br />

selvaggina. In casi eccezionali debitamente motivati, ad esempio quando la presenza<br />

di una specie rara può essere incrementata solo tramite la protezione delle piantagioni,<br />

gli interventi di prevenzione passiva dei danni da selvaggina possono essere previsti<br />

anche all’esterno di zone di particolare importanza per la salvaguardia della<br />

selvaggina (sempre comunque nel BP). Per gli interventi di prevenzione passiva dei<br />

danni da selvaggina è possibile utilizzare al massimo un terzo di tutte le risorse<br />

stanziate per la prevenzione dei danni da selvaggina.<br />

Sanzioni: se, nonostante la necessità, i concetti bosco-selvaggina non vengono allestiti<br />

o attuati, la Confederazione può chiedere la restituzione dei pagamenti in misura adeguata<br />

e negare la concessione di altri contributi.<br />

108 Le misure di cura dei biotopi nei boschi di protezione sono computabili come superfici trattate e d’influenza degli interventi. Misure di<br />

protezione dell’habitat da fonti di disturbo non sono invece imputabili a una superficie.


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 194<br />

A9 Condizioni per la promozione delle infrastrutture<br />

per la gestione del bosco di protezione<br />

Basi giuridiche<br />

Art. 37 LFo<br />

Art. 40 cpv. 1 lett. c OFo<br />

Condizioni di promozione<br />

I provvedimenti di cui all’obiettivo programmatico 2 beneficiano di un sostegno solo<br />

se sono necessari per la gestione di una superficie di bosco di protezione. Nell’ambito<br />

dell’accordo programmatico viene stabilito il costo <strong>relativo</strong> al tipo di intervento (ripristino,<br />

estensione, nuova costruzione).<br />

Tutti i progetti devono soddisfare i criteri seguenti:<br />

1. La procedura di approvazione cantonale deve essere garantita.<br />

2. La pianificazione cantonale deve avvenire coinvolgendo tutti gli uffici interessati.<br />

Gli usufruttuari diretti devono fornire un contributo.<br />

3. La necessità deve essere dimostrata (ad es. con una pianificazione forestale e uno<br />

studio delle varianti). Il rapporto costi/benefici deve essere


6 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 6 195<br />

A10 Checklist relativa al controllo a campione «Gestione del bosco di protezione»<br />

Tab. 38 > Verifiche in ufficio<br />

Superficie: La superficie si trova nel perimetro del bosco di protezione? (per il<br />

primo periodo programmatico vale la delimitazione cantonale del bosco<br />

di protezione BPFP e BP)<br />

La dimensione della superficie annunciata corrisponde <strong>alla</strong> superficie<br />

reale? (misurazione sul terreno eventualmente in scala 1:1’000 fino a<br />

1:10’000; vale la proiezione orizzontale)<br />

Controllo cantonale dell’eseguito: È previsto un controllo cantonale dell’eseguito che consente di localizzare<br />

e identificare gli interventi effettuati?<br />

Analisi selvicolturale dell’efficacia: Esiste un piano cantonale per la gestione delle superfici tipo? Viene<br />

attuato?<br />

Concetto bosco-selvaggina: È necessario un concetto bosco-selvaggina? È conforme ai requisiti<br />

dell’allegato A8? I costi netti per le misure di prevenzione dei danni da<br />

selvaggina sono verificabili?<br />

Protezione del bosco: I costi netti delle misure di protezione del bosco sono verificabili?<br />

Distribuzione dei compiti per la cura del bosco di<br />

protezione:<br />

Come sono ripartiti i compiti e le competenze nell’attuazione delle<br />

modalità di analisi selvicolturali NaiS a livello cantonale?<br />

Controllo cantonale delle finanze: Il flusso finanziario <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> cura del bosco di protezione è verificato<br />

dal controllo cantonale delle finanze?<br />

Tab. 39 > Rilevamenti sul campo<br />

Determinazione della necessità d’intervento: La necessità d’intervento è stata determinata secondo le modalità<br />

NaiS; i singoli passaggi sono ricostruibili?<br />

Determinazione dei provvedimenti: I provvedimenti sono efficaci e proporzionati e sono stati determinati<br />

in base alle modalità NaiS? I provvedimenti per la protezione del<br />

bosco sono stati decisi in base all’allegato 7 delle istruzioni NaiS?<br />

Raggiungimento degli obiettivi parziali: Sono stati fissati degli obiettivi parziali? Il conseguimento degli obiettivi<br />

parziali viene controllato?<br />

Attuazione del concetto bosco-selvaggina: In che stadio si trova l’attuazione del concetto? Come viene eseguito<br />

il controllo dell’efficacia? I provvedimenti adottati risultano efficaci?<br />

Sono necessari ulteriori provvedimenti e, se sì, quali?<br />

Scambio di esperienze: Quali esperienze sono state raccolte grazie all’applicazione del metodo<br />

NaiS? Quali esperienze sono state raccolte grazie agli interventi<br />

effettuati sulle superfici tipo?


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 196<br />

A11 Checklist relativa al controllo a campione «Mantenimento e realizzazione<br />

dell’infrastruttura necessaria <strong>alla</strong> cura del bosco di protezione»<br />

Tab. 40 > Verifiche in ufficio<br />

Procedura di approvazione del progetto: È stata messa in atto una procedura di approvazione del progetto o del<br />

piano secondo la LPT o altre leggi? I servizi cantonali sono stati coinvolti<br />

e le loro condizioni e osservazioni sono state attuate? Come sono<br />

state gestite le prese di posizioni e i ricorsi? Con che risultato?<br />

Pianificazione integrale: Nella pianificazione sono state considerate anche le esigenze di altri<br />

gruppi di interesse? Sono state considerate anche altre esigenze riferite<br />

<strong>alla</strong> superficie (es. aree protette)?<br />

Dimostrazione della necessità: La necessità è stata determinata e quantificata? In caso di nuove opere<br />

di raccordo le varianti sono state esaminate e confrontate in termini di<br />

costi-efficacia?<br />

Stato dei costi: La percentuale di costi dell’obiettivo 2 fissata nell’accordo programmatico<br />

rispetto ai costi totali è stata rispettata?<br />

Tab. 41 > Rilevamenti sul campo<br />

Esecuzione: Durante l’esecuzione sono stati rispettati i valori geometrici indicativi<br />

(UFAFP 1999)? L’art. 15 LFo (regolazione della circolazione dei veicoli a<br />

motore) viene attuato?<br />

Scambio di esperienze: Quali esperienze sono state raccolte con gli interventi effettuati? La<br />

ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantone è valida?


7 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente la biodiversità nel bosco 197<br />

7 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda<br />

programmatica concernente la<br />

biodiversità nel bosco<br />

7.1 Obiettivo della scheda programmatica<br />

Con il «Programma forestale svizzero» (PF-CH, BUWAL 2004) è stata sviluppata una<br />

strategia pionieristica per la politica forestale del nostro Paese. Gli obiettivi a medio<br />

termine prefissati dovrebbero essere raggiunti gradualmente nell’ambito della NPC<br />

adempiendo al programma quadriennale orientato alle prestazioni. Lo strumento centrale<br />

a tale riguardo è rappresentato dalle schede programmatiche che vengono elaborate<br />

dall’UFAM in collaborazione con gli esperti cantonali.<br />

Le schede programmatiche racchiudono tutte le informazioni necessarie per la stipula<br />

degli accordi programmatici fra la Confederazione e i Cantoni. Esse indicano quali<br />

prestazioni potranno essere concordate (indicatori di prestazione), quali sono i requisiti<br />

qualitativi per dette prestazioni (indicatori di qualità) e con quali criteri vengono calcolati<br />

i contributi federali (contributi federali per unità di prestazione). Gli indicatori di<br />

prestazione e qualità costituiscono anche la base per l’esecuzione dei controlli da <strong>parte</strong><br />

della Confederazione. Infine, si presuppone che la qualità tecnica delle misure attuate<br />

sul campo da <strong>parte</strong> dei Cantoni sia conforme allo stato attuale delle conoscenze scientifiche.<br />

Le presenti «spiegazioni» illustrano «la scheda programmatica Biodiversità nel bosco»<br />

(allegato <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 1, A2) e trattano aspetti concreti riguardanti l’applicazione<br />

e il controllo. Detta scheda contempla quattro obiettivi programmatici con indicatori<br />

misurabili che concedono ai Cantoni un ampio margine di manovra. I contributi erogati<br />

d<strong>alla</strong> Confederazione per le superfici sono differenziati su base regionale per determinate<br />

prestazioni e integrati con bonus, in modo da lasciare anche qui un grande margine<br />

di manovra.<br />

La gestione di eventuali punti di contatto e possibili sinergie viene spiegata negli allegati<br />

relativi <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 7 (A4, A5 e A6): «Bosco di protezione», «Specie, biotopi e compensazione<br />

ecologica» e «Siti di protezione della fauna selvatica e degli uccelli acquatici.»<br />

PF-CH<br />

Scheda programmatica 9<br />

«Biodiversità nel bosco»


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 198<br />

7.2 Condizioni generali<br />

La «legge federale sulle foreste» (legge forestale, LFo) protegge (art. 1b) la foresta<br />

come ambiente naturale di vita. Nei principi della gestione (art. 20 cpv. 4) è data la<br />

possibilità ai Cantoni di delimitare riserve forestali per la conservazione della fauna e<br />

della flora. L’articolo 9 capoverso 3 della LFo conferisce all’UFAM l’incarico di emanare<br />

le relative disposizioni esecutive. Conformemente all’articolo 38 LFo (cfr. anche<br />

art. 47 e 49 OFo) la Confederazione aiuta finanziariamente i Cantoni nella realizzazione<br />

di misure a favore della diversità biologica e per la creazione di riserve forestali.<br />

Per la tutela delle specie e dei biotopi sono inoltre da osservare le disposizioni delle<br />

leggi sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN, art. 20: Liste rosse della Svizzera),<br />

così come quelle relative alle leggi federali sulla caccia e sulla protezione degli<br />

uccelli e dei mammiferi indigeni (LCP, art. 7 cpv. 1).<br />

Per definire i contenuti della strategia della politica in materia di diversità biologica nel<br />

bosco si potrà fare riferimento sia alle basi scientifiche e tecniche che ai corrispondenti<br />

strumenti di aiuto per l’attuazione e l’esecuzione (cfr. allegato <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 7,<br />

A2).<br />

7.3 Ripartizione dei contributi federali<br />

7.3.1 Ripartizione dei contributi sugli obiettivi programmatici<br />

Per i programmi relativi <strong>alla</strong> promozione della diversità biologica nel bosco per il periodo<br />

contrattuale 2008–2011, conformemente all’attuale piano finanziario della Confederazione<br />

e dell’UFAM, sono a disposizione complessivamente circa 34 milioni di<br />

franchi.<br />

Per raggiungere gli obiettivi nazionali, la Confederazione divide i suoi mezzi finanziari<br />

all’incirca secondo la chiave di ripartizione 4:1: 4:1 tra i 4 obiettivi principali del programma:<br />

«sviluppo naturale», «collegamento dei margini boschivi», «promozione mirata<br />

delle specie» e «forme di gestione tradizionali». Questa chiave è adattata per ogni<br />

Cantone secondo le priorità regionali della Confederazione e serve dunque solamente<br />

come strumento di controllo a livello nazionale.<br />

Ulteriori indicazioni per l’indennizzo delle misure sono riportate negli aiuti<br />

all’esecuzione e nei piani d’azione (p. es. riserve forestali, gallo cedrone, picchio rosso<br />

mezzano, allegato <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 7, A2)<br />

LFo<br />

LPN<br />

34 milioni per il periodo 2008–<br />

2011<br />

Ripartizione dei mezzi finanziari<br />

sui 4 obiettivi principali del<br />

programma


7 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente la biodiversità nel bosco 199<br />

7.3.2 Ripartizione dei contributi tra i Cantoni<br />

I contributi della Confederazione devono essere investiti soprattutto là dove, nell’ottica<br />

nazionale, sussiste un grosso fabbisogno (deficit) e dove può essere realizzata la maggiore<br />

efficacia di lungo periodo per la diversità biologica (potenziale). Deficit e potenziali<br />

sono stati determinati tenendo conto di 11 indicatori misurabili oggettivamente<br />

(allegato <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 7, A1). Su questa base è stata calcolata una prima chiave di<br />

ripartizione provvisoria.<br />

Basandosi sugli studi scientifici e sugli aiuti dell’esecuzione pertinenti (allegato <strong>relativo</strong><br />

<strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 7, A1 e A2) l’UFAM ha inoltre definito obiettivi di medio termine per<br />

ogni Cantone dai quali ha desunto una proposta concreta di programma per il periodo<br />

2008–2011. Questa proposta, insieme a una prima stima approssimativa del budget<br />

(chiave di ripartizione provvisoria) è stata comunicata ai Cantoni nel luglio 2006.<br />

Quest’ultima ha rappresentato la base per le trattative sui programmi. Nell’ambito di<br />

queste trattative è stata stabilita in modo definitivo anche la disponibilità finanziaria<br />

della Confederazione (contributi federali per Cantone).<br />

7.4 Obiettivi programmatici<br />

Il programma «Biodiversità nel bosco» persegue 4 obiettivi programmatici:<br />

> Obiettivo 1: Superfici – consentire uno sviluppo naturale – nelle riserve forestali<br />

naturali e nelle aree con soprassuolo maturo<br />

> Obiettivo 2: Interconnessione – collegare il bosco e il paesaggio aperto rivalutando<br />

il margine del bosco<br />

> Obiettivo 3: Specie – favorire in modo mirato le specie forestali prioritarie<br />

> Obiettivo 4: Particolarità – mantenere forme di gestione di elevato valore ecologico<br />

(ceduo semplice e composto, selve, pascoli alberati)<br />

7.4.1 Obiettivo 1: Superfici – sviluppo naturale<br />

Una superficie rappresentativa viene lasciata allo sviluppo naturale del bosco. Se le<br />

riserve sono sufficientemente grandi, appaiono col tempo tutte le fasi di sviluppo del<br />

bosco, per cui miglioreranno le condizioni di vita degli organismi del bosco, in particolare<br />

di migliaia di organismi xilofagi (insetti, funghi, muschi e uccelli). Le riserve sono<br />

anche uno strumento di protezione per tipi forestali rari e presenti solo su piccole superfici.<br />

Nelle aree con soprassuolo maturo verranno considerate in modo mirato le fasi<br />

di maturazione e decomposizione del bosco.<br />

Le riserve forestali naturali e le aree con soprassuolo maturo non favoriscono solo la<br />

diversità biologica, ma rappresentano anche una ricchezza estetica del nostro paesaggio<br />

boschivo e consentono all’uomo intensi contatti con la natura.<br />

Deficit e potenziali come criteri<br />

per la ripartizione<br />

4 obiettivi programmatici<br />

Importanza obiettivo 1


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 200<br />

> Gli interventi prioritari in quest’ambito sono i seguenti (cfr. allegato <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong><br />

<strong>parte</strong> 7, A2):<br />

a) il «Waldreservatskonzept Schweiz» (strategia Riserve forestali Svizzera) 1998<br />

(scopi delle riserve, potenziale regionale);<br />

b) le «Linee guida della politica in materia di riserve forestali in Svizzera» 2001<br />

(comprendono gli obiettivi qualitativi e quantitativi della politica in materia di<br />

riserve: la Confederazione e i Cantoni prevedono di realizzare, entro il 2030,<br />

una quota del 5 per cento di riserve forestali naturali e 30 grandi riserve di almeno<br />

500 ha ciascuna) e<br />

c) lo stato attuale dell’attuazione nei Cantoni (d<strong>alla</strong> differenza tra il valore perseguito<br />

del 5 per cento e la situazione attuale risulta l’urgenza dell’azione per il<br />

periodo programmatico 2008–11);<br />

d) l’obiettivo della Confederazione di favorire le riserve forestali naturali su grandi<br />

superfici; questo obiettivo deve essere raggiunto mediante bonus speciali (cfr.<br />

cap. 7.5, Finanze);<br />

e) gli obiettivi e le strategie cantonali sono definiti nei piani cantonali concernenti<br />

le riserve forestali. I piani cantonali costituiscono la base operativa<br />

dell’attuazione nei Cantoni.<br />

7.4.2 Obiettivo 2: Interconnessione – valorizzazione dei margini boschivi<br />

Nel corso dei secoli la foresta svizzera si è molto frammentata, soprattutto<br />

sull’Altipiano. Le foreste attuali sopravvivono perciò sotto forma di migliaia di isole<br />

boschive, disseminate all’interno di un paesaggio antropizzato e gestito in modo intensivo.<br />

Per molti organismi queste isole costituiscono biotopi troppo piccoli. Risulta<br />

quindi particolarmente importante l’interconnessione di tali biotopi e il loro collegamento<br />

con gli habitat degli spazi aperti. I margini boschivi acquistano pertanto un valore<br />

fondamentale. Se questi confinano con prati secchi, paludi e torbiere di particolare<br />

pregio ecologico, raggiungono, quali biomi di passaggio verso la foresta fitta,<br />

un’elevata ricchezza biologica. Solo sull’Altipiano, i margini boschivi raggiungono<br />

un’incredibile lunghezza di più di 40’000 chilometri, di cui solo un terzo circa è già<br />

oggi di particolare valore per la diversità biologica. La valorizzazione dei margini boschivi<br />

presenta di conseguenza un enorme potenziale ecologico.<br />

Il programma REN (Rete ecologica nazionale) indica le strutture che sono necessarie<br />

per l’interconnessione dei biotopi particolarmente preziosi per la fauna e la flora. Un<br />

importante elemento di questa rete sono le foreste. vengono valutate e indicate strutture<br />

d’interconnessione concrete e potenziali (potenziali e deficit) (BUWAL 2003 109 ).<br />

In alcuni Cantoni vi sono studi sullo stato dei margini boschivi e sulla necessità di una<br />

loro valorizzazione.<br />

109 UFAFP (Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio) (ed.), 2003b: REN – Una strategia per il collegamento degli spazi<br />

vitali in Svizzera. L’UFAFP informa. pieghevole, Berna<br />

Obiettivo 1: interventi prioritari<br />

Importanza obiettivo 2<br />

Interventi prioritari obiettivo 4


7 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente la biodiversità nel bosco 201<br />

7.4.3 Obiettivo 3: Specie<br />

Nell’ottica nazionale vengono favorite in modo mirato le specie prioritarie o si provvede<br />

a rivalutare e conservare il loro habitat forestale.<br />

Soprattutto le specie rare e minacciate hanno esigenze di habitat tanto speciali da non<br />

poter essere salvaguardate con le misure generali di valorizzazione. In questi casi hanno<br />

successo solo misure mirate che offrono una garanzia a lungo termine sulla conservazione<br />

della particolare qualità del biotopo. Dato l’onere elevato che comportano tali<br />

misure, nel prossimo periodo programmatico si impone una limitazione a poche specie<br />

prioritarie selezionate a livello nazionale, come il gallo cedrone, il picchio rosso mezzano<br />

e il picchio cenerino, la vipera comune, la farf<strong>alla</strong> achine (Lopinga achine), le<br />

quercie e alcune rare specie arboree autoctone come il pioppo nero e il sorbo comune<br />

(Sorbus domestica).<br />

Nonostante la loro specificità, da queste misure potranno trarre beneficio anche numerose<br />

altre specie, nel senso che alcuni di questi organismi prioritari hanno la caratteristica<br />

di specie ombrello.<br />

Per la selezione delle specie prioritarie da favorire sono stati analizzati sia le pertinenti<br />

basi scientifiche che gli strumenti di aiuto per l’esecuzione e l’attuazione ricorrendo<br />

peraltro anche ai consigli di esperti (allegato <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 7, A2).<br />

Sulla base della sintesi di questi dati è stata elaborata per ogni Cantone una lista delle<br />

specie boschive che nell’ottica della Confederazione sono da favorire in modo prioritario<br />

nel periodo programmatico 2008–11 (cap. 2.2 della proposta di programma, inoltrata<br />

a tutti i Cantoni nel luglio 2006). Questa scelta è stata <strong>alla</strong> base delle trattative<br />

dell’estate 2007 volte a definire i programmi. Nell’ambito dell’attuazione dei programmi<br />

occorrerà inoltre considerare i popolamenti di maggior pregio genetico a livello<br />

europeo di dieci specie arboree («Gene Conservation Units», GCUs).<br />

7.4.4 Obiettivo 4: Particolarità – forme di gestione di particolare pregio<br />

Le forme tradizionali di gestione delle foreste di particolare valore ecologico e paesaggistico<br />

dovrebbero essere conservate su una superficie rappresentativa.<br />

Numerose forme di gestione tradizionale sono più preziose per la diversità biologica<br />

della moderna gestione dei boschi d’alto fusto, ad esempio dei cedui semplici e composti,<br />

molto diffusi fino all’età moderna. Altre forme, come i pascoli alberati (pâturages<br />

boisés) del Giura e le selve castanili delle valli al sud delle Alpi, caratterizzano e arricchiscono<br />

ancora oggi interi paesaggi. Per motivi economici queste forme sono oggi<br />

minacciate o quasi scomparse. La loro conservazione o reintroduzione su superfici<br />

adeguate risulterà sicuramente positiva per la ricchezza della diversità biologica nel<br />

bosco, e di conseguenza anche per la diversità biologica in generale.<br />

Per diverse forme di gestione particolare sono stati elaborati studi o piani cantonali,<br />

come ad esempio per le selve castanili del Ticino e della Bregaglia o per le superfici<br />

con pascoli alberati dei Cantoni dell’arco giurassiano. I pascoli alberati possono essere<br />

conservati solo quando le misure forestali di conservazione sono combinate con<br />

un’adeguata gestione agricola.<br />

Importanza obiettivo 3<br />

Obiettivo 3: interventi prioritari<br />

Importanza obiettivo 4<br />

Obiettivo 4: interventi prioritari


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 202<br />

7.5 Finanze (contributi per le superfici e bonus)<br />

7.5.1 Obiettivo 1: Superfici: sviluppo naturale<br />

Contributo della Confederazione ai Cantoni: il contributo della Confederazione per<br />

l’obiettivo programmatico 1 nell’ambito di un programma cantonale è calcolato sulla<br />

base degli ettari delle riserve forestali naturali e delle aree con soprassuolo maturo delimitate<br />

ex novo, moltiplicati per i contributi per le superfici e gli anni contrattuali. In<br />

aggiunta possono essere definite le prestazioni già in atto (ad es. gli indennizzi per la<br />

perdita di reddito all’ettaro 110 ). A questo si aggiungono gli indennizzi per le superfici<br />

con diritto di bonus (ettari moltiplicati per il bonus).<br />

Per le riserve forestali e le aree con soprassuolo maturo si applicano come valori di<br />

riferimento i contributi scalati su base regionale:<br />

> Alpi/Sud delle Alpi: 10 CHF per ha e anno contrattuale<br />

> Giura: 20 CHF per ha e anno contrattuale<br />

> Prealpi: 30 CHF per ha e anno contrattuale<br />

> Altipiano: 40 CHF per ha e anno contrattuale<br />

I Cantoni che ap<strong>parte</strong>ngono a diverse regioni possono prevedere indennizzi misti.<br />

Questi possono essere concessi anche se i progetti pianificati dal Cantone nel periodo<br />

contrattuale concernono in modo sproporzionato boschi nelle «regioni care».<br />

Un bonus aggiuntivo di 5 CHF per ettaro e anno contrattuale viene attribuito per le<br />

riserve a condizione che:<br />

> la riserva abbia una dimensione minima di 30 ettari;<br />

> la riserva protegga un’associazione forestale d’importanza europea, un’associazione<br />

forestale d’importanza nazionale fortemente minacciata 111 oppure un’associazione<br />

forestale di particolare pregio ecologico di importanza nazionale o regionale.<br />

> la riserva sia un hotspot di specie prioritarie.<br />

Un bonus di 10 CHF per ettaro e anno contrattuale viene attribuito per riserve di<br />

grandi dimensioni con superficie di almeno 300 ha (o per una superficie di riserva<br />

forestale naturale in una riserva complessa di questa grandezza).<br />

110 Diversi Cantoni indennizzano le perdite di guadagno in diverse tranche oppure con contributi annui. In relazione a ciò esistono impegni<br />

per le riserve già esistenti verso il proprietario del bosco. Questi impegni devono essere soddisfatti anche nell’ambito degli accordi programmatici.<br />

111 Secondo l’allegato 1 OPN: lista dei tipi di biotopi degni di protezione (vegetazione golenale, boschi di fondovalle, boschi su pendii ripidi,<br />

boschi aridi) e allegato 3 del «Konzept Waldreservate Schweiz» (1998): liste delle associazioni forestali rare in base alle regioni.<br />

Contributo della Confederazione<br />

Bonus


7 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente la biodiversità nel bosco 203<br />

7.5.2 Obiettivo 2: Interconnessione: soprattutto cura dei margini boschivi<br />

Contributo della Confederazione ai Cantoni: il contributo erogato d<strong>alla</strong> Confederazione<br />

per l’obiettivo programmatico 2 nell’ambito di un programma cantonale si calcola<br />

in base agli ettari dei nuovi margini boschivi valorizzati (primi interventi) o dei margini<br />

boschivi curati (interventi successivi) moltiplicati per i contributi della<br />

Confederazione.<br />

A questi si aggiungono i bonus per le superfici garantite quali riserve forestali orientate<br />

(ettari di riserva forestale orientata moltiplicati per il bonus)<br />

Come valori di riferimento si applicano i seguenti contributi per le superfici:<br />

> Primi interventi: 4000 CHF per ha di superficie trattata<br />

> Interventi di cura: 2500 CHF per ha di superficie trattata<br />

Bonus per le riserve forestali orientate: alle superfici d’interconnessione protette a<br />

livello contrattuale a lungo termine come riserve forestali orientate, si può aggiungere<br />

un ulteriore bonus di 10 CHF per ettaro e anno contrattuale.<br />

7.5.3 Obiettivo 3: Specie: promozione mirata<br />

Contributo della Confederazione ai Cantoni: il contributo federale per l’obiettivo<br />

programmatico 3 nell’ambito di un programma cantonale si calcola sulla base degli<br />

ettari delle superfici effettivamente curate (misure per la tutela delle specie, piantagioni<br />

con alberi giovani, unità forestali gestite) moltiplicato per le misure previste dai<br />

contributi della Confederazione. A questi si aggiungono i bonus per le superfici garantite<br />

quali riserve forestali orientate (ettari di riserve forestali orientate moltiplicati per il<br />

bonus).<br />

Qui si applicano misure specifiche molto differenti per le specie e i biotopi. Come valori<br />

di riferimento valgono i seguenti contributi della Confederazione, dai quali si può<br />

differire per i seguenti casi motivati:<br />

> Misure generali per la tutela delle specie: 4000 CHF per ha di superficie trattata<br />

> Piantagione di alberi (senza quercie): 5000 CHF per ha di superficie rimboschita<br />

> Impianto di un bosco di quercie: 8000 CHF per ha di superficie rimboschita<br />

> Cura di queste specie arboree<br />

(incluse le quercie): 1000 CHF per ha di superficie rimboschita<br />

Bonus per riserve forestali orientate: se le superfici per la promozione mirata delle<br />

specie vengono assicurate in forma contrattuale a lungo termine può essere aggiunto un<br />

bonus di 10 CHFper ettaro e anno contrattuale.<br />

Contributo della Confederazione<br />

Contributi per le superfici<br />

Bonus<br />

Contributo della Confederazione<br />

Bonus


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 204<br />

7.5.4 Obiettivo programmatico 4, particolarità: forme di gestione di particolare pregio<br />

Contributo della Confederazione ai Cantoni: il contributo federale per l’obiettivo<br />

programmatico 4 all’interno di un programma cantonale si calcola sulla base degli ettari<br />

delle superfici effettivamente curate o della superficie di influenza, moltiplicato per<br />

le misure previste dai contributi della Confederazione. A questi si aggiungono le superfici<br />

con diritto al bonus (ettari di superficie con valore particolarmente alto per la diversità<br />

biologica, come pure ettari di superficie garantite quali riserve forestali orientate,<br />

moltiplicati per il bonus)<br />

Contributi di riferimento per le diverse superfici:<br />

> Ceduo e ceduo composto:<br />

– Creazione tramite primi interventi 4000 CHF per ha di superficie trattata<br />

– Interventi di cura: 2500 CHF per ha di superficie trattata<br />

> Pascoli alberati:<br />

– 7’000 CHF per ettaro di superficie di influenza (= superficie trattata + superficie<br />

di influenza) da misure forestali come la creazione di aree di rinnovazione e le<br />

successive misure annuali di cura come pure per il decespugliamento).<br />

> Selve:<br />

– fortemente trascurate 20’000 CHF per ha di superficie trattata<br />

– poco trascurate 10’000 CHF per ha di superficie trattata<br />

Bonus per riserve forestali orientate: per superfici che sono garantite a medio e lungo<br />

termine in forma di riserva forestale orientata può essere concesso un bonus di 10<br />

CHF per ettaro e anno contrattuale.<br />

7.6 Controllo dell’esecuzione (rapporti, indicatori)<br />

7.6.1 La rendicontazione (cfr. anche <strong>parte</strong> generale, p. 21)<br />

7.6.1.1 Piano <strong>relativo</strong> al controlling<br />

Per la rendicontazione annuale si mettono a disposizione dei Cantoni per tempo dei<br />

moduli nei quali vanno indicate le prestazioni. Nell’allegato 3 <strong>relativo</strong> a questa <strong>parte</strong> 7<br />

del manuale NPC sono riportati gli indicatori di prestazione.<br />

Contributo della Confederazione<br />

Bonus


7 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente la biodiversità nel bosco 205<br />

Il rapporto annuale del Cantone deve contemplare anche informazioni dettagliate sulle<br />

riserve forestali costituite. A tal fine sono previsti dei moduli speciali che saranno inviati<br />

ai Cantoni nell’ambito dell’inchiesta del 2008 sulle riserve forestali.<br />

I Cantoni conservano il diritto di proprietà sui dati relativi alle riserve forestali. L’uso<br />

di tali dati da <strong>parte</strong> dell’UFAM ai fini della rendicontazione a livello nazionale e internazionale<br />

deve avvenire di comune accordo e con il consenso dei Cantoni. Questo vale<br />

soprattutto per i dati elaborati con i sistemi d’informazione geografica (SIG).<br />

I previsti controlli a campione nei Cantoni offriranno l’occasione per un ampio scambio<br />

di esperienze e consentiranno di valutare la qualità delle misure attuate a diretto<br />

contatto con l’oggetto. I controlli a campione servono quindi non solo per la verifica di<br />

prestazioni e requisiti concordati ma anche per ottimizzare i futuri accordi programmatici<br />

e la loro attuazione.<br />

Preparazione di un controllo dei risultati<br />

L’UFAM provvederà a migliorare continuamente il controllo dell’esecuzione e a istituire<br />

gradualmente anche un controllo dei risultati.<br />

In futuro si verificherà anche se le associazioni forestali prioritarie a livello europeo e<br />

nazionale sono rappresentate in modo adeguato nelle riserve forestali. Inoltre, in collaborazione<br />

con il WSL e il Politecnico federale di Zurigo, proseguiranno le attività di<br />

ricerca nelle riserve del Politecnico federale. I dati raccolti mostreranno l’effetto delle<br />

riserve sulla diversità biologica.<br />

Sono in elaborazione ulteriori documenti riguardanti altri aspetti della diversità biologica,<br />

per esempio nell’ambito della gestione sostenibile del soprassuolo maturo e del<br />

legno morto.<br />

7.6.2 Indicatori di prestazione e qualità<br />

7.6.2.1 Obiettivo 1: Superficie: sviluppo naturale<br />

Indicatori di prestazione – Oggetto dell’accordo: l’oggetto dell’accordo programmatico<br />

stipulato è costituito d<strong>alla</strong> superficie (ettari) di nuove riserve forestali naturali e<br />

aree con soprassuolo maturo. Lo stato dell’attuazione va indicato nei rapporti.<br />

Indicatori di qualità: la Confederazione valuta la qualità delle riserve forestali naturali<br />

dei Cantoni soprattutto in base ai due indicatori «carattere vincolante e durata della<br />

protezione» e «idoneità della superficie al fine del raggiungimento dell’obiettivo di<br />

protezione». Nell’ambito di controlli a campione si valuta, nel limite del possibile,<br />

anche il valore naturalistico delle superfici.<br />

Controllo dei risultati<br />

Riserve forestali naturali


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 206<br />

> Carattere vincolante e protezione di lungo periodo. In relazione ai loro obiettivi,<br />

le riserve forestali naturali devono essere garantite in forma legale per almeno 50<br />

anni. Vanno perseguiti periodi più lunghi, ad esempio di 100 anni.<br />

Per le aree con soprassuolo maturo si applica in linea di massima lo stesso principio. In<br />

questi casi, tuttavia, la durata contrattuale può essere definita con maggiore flessibilità<br />

sulla base dell’età delle formazioni forestali (si può ad es. elaborare una durata contrattuale<br />

fino al periodo di degrado della formazione boschiva).<br />

> Grandezza delle superfici. La grandezza delle superfici è un fattore critico per la<br />

delimitazione delle riserve forestali naturali. Se è troppo piccola, gli influssi marginali<br />

sono troppo grandi e possono impedire lo sviluppo naturale della formazione<br />

boschiva. 20 ettari sono la grandezza minima. È meglio perseguire superfici più<br />

grandi, di regola almeno di 50 ettari. Nel caso di associazioni forestali rare possono<br />

essere considerate anche riserve di pochi ettari.<br />

> Valore naturale delle superfici. Le formazioni boschive selezionate come riserve<br />

potenziali devono possibilmente avere un elevato valore naturale (valore ecologico)<br />

o perlomeno il potenziale per raggiungere tale valore se lasciate sviluppare liberamente.<br />

Le seguenti caratteristiche di una formazione boschiva sono indicatrici di un elevato<br />

valore naturale:<br />

1. Carattere seminaturale: il popolamento è composto soprattutto da specie arboree<br />

adeguate <strong>alla</strong> stazione che presentano una rinnovazione naturale; le specie rappresentate<br />

sono tipiche delle associazioni forestali presenti;<br />

2. Strutture: il popolamento è strutturato a livello orizzontale e verticale;<br />

3. Soprassuolo maturo: presenza di alberi vecchi e resistenti con un elevato valore di<br />

biotopo (alberi dell’habitat);<br />

4. Legno morto: la provvigione di legno è già troppo elevata;<br />

5. Diversità: la formazione boschiva presenta un numero elevato di stazioni diverse e<br />

piccoli habitat.<br />

7.6.2.2 Obiettivo 2: Interconnessione: margine boschivo<br />

Indicatori di prestazioni – Oggetto dell’accordo: l’accordo programmatico tra Confederazione<br />

e Cantone viene concluso sulla base della superficie (ettari) dei nuovi margini<br />

boschivi valorizzati (primi interventi) o curati (o di altri elementi di interconnessione<br />

importanti per il bosco, ad es. siepi con carattere forestale). Lo stato<br />

dell’attuazione va indicato nei rapporti.<br />

Indicatori di qualità: la Confederazione verifica la qualità dei progetti e delle misurecantonali<br />

relativi ai margini boschivi sulla base dei seguenti indicatori:<br />

Progetti relativi ai margini<br />

boschivi


7 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente la biodiversità nel bosco 207<br />

> Integrazione in piani di interconnessione bosco – agricoltura: i progetti relativi<br />

ai margini boschivi sono integrati nei progetti di interconnessione/piani di misure<br />

nazionali (ad es. REN) o regionali di interconnessione? Le misure forestali sono opportunamente<br />

integrate con misure del settore agricolo se le condizioni locali lo consentono,<br />

ossia sono attuate all’interno di un progetto ai sensi dell’ordinanza sulla<br />

qualità ecologica?<br />

> Potenziale del sito: i margini boschivi selezionati hanno un elevato potenziale di<br />

valorizzazione ecologica, ossia ci si può aspettare un effetto importante sulla diversità<br />

biologica dalle misure di valorizzazione? I criteri sono soprattutto la qualità biologica<br />

sia del bosco che dei biotopi dei vicini spazi aperti (prati magri e prati secchi<br />

nell’inventario PPS, paludi), esposizione della formazione boschiva (di regola esposizione<br />

da sudest a sudovest), considerazione dell’infrastruttura locale (i margini boschivi<br />

confinano con strade e sentieri?).<br />

> Garanzie legali delle superfici d’interconnessione come riserve forestali orientate:<br />

le riserve devono essere garantite in modo vincolante da un contratto e, se disponibile,<br />

mediante un piano di gestione. La durata del contratto è da adattare<br />

all’obiettivo di tutela della natura; di regola dovrebbe permettere un controllo dell’efficacia<br />

dopo 10–15 anni, ma come minimo dopo 5 anni.<br />

7.6.2.3 Obiettivo 3: Promozione delle specie<br />

Indicatori di prestazione – Oggetto dell’accordo: l’oggetto dell’accordo programmatico<br />

tra Confederazione e Cantone è costituito sia d<strong>alla</strong> superficie (ettari) dei biotopi e<br />

delle formazioni boschive curati che dal numero di alberi piantati o curati. Lo stato<br />

dell’attuazione va indicato nei rapporti.<br />

Indicatori di qualità: in linea di massima si applicano i requisiti, le norme e le raccomandazioni<br />

contenuti negli specifici aiuti all’esecuzione e piani d’azione (gallo cedrone,<br />

picchio rosso mezzano, quercia, specie arboree rare; cfr. allegato <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong><br />

7, A2) come pure in altri aiuti all’esecuzione (anche cantonali) riconosciuti e consolidati.<br />

Gli indicatori di qualità per progetti e misure sono:<br />

> Qualità dello spazio vitale: viene definita in base alle esigenze delle specie oggetto<br />

di promozione (in conformità ai criteri contemplati nei piani d’azione e negli aiuti<br />

all’esecuzione corrispondenti).<br />

> Consistenza e sviluppo delle specie bersaglio: si applicano le direttive specifiche<br />

relative ai progetti singoli sulla base dei corrispondenti aiuti all’esecuzione, ad esempio<br />

i fogli informativi di carattere tecnico concernenti le specie arboree rare e la<br />

costituzione di un querceto.<br />

> Garanzia legale e a lungo termine per le riserve forestali orientate: le misure<br />

attuate nelle riserve forestali orientate sono di solito costose. Si raccomanda quindi<br />

di garantire, a garanzia degli investimenti, la protezione legale delle riserve forestali<br />

orientate per un periodo di tempo sufficientemente lungo. Per questo motivo, il carattere<br />

vincolante (contratti e piano di gestione) e la tutela sul lungo termine sono un<br />

indicatore di qualità per le riserve forestali orientate. Il periodo contrattuale per una<br />

riserva forestale orientata è da adattare all’obiettivo di protezione della natura speci-<br />

Aiuti all’esecuzione e piani<br />

d’azione specifici


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 208<br />

fico. Il periodo dovrebbe permettere di regola un controllo dei risultati, e quindi durare<br />

da 10 a 50 anni, ma come minimo 5 anni.


7 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente la biodiversità nel bosco 209<br />

7.6.2.4 Obiettivo 4: Particolarità: forme gestionali di particolare pregio<br />

Indicatori di prestazione – Oggetto dell’accordo: l’oggetto dell’accordo programmatico<br />

concluso tra Confederazione e Cantone è costituito da un lato d<strong>alla</strong> superficie (ettari)<br />

di biotopi e formazioni forestali curati e dall’altro dal numero di alberi piantati o<br />

curati. Lo stato dell’attuazione va indicato nei rapporti.<br />

Indicatori di qualità: per l’effettuazione dei lavori si presuppone la considerazione<br />

degli aiuti per l’attuazione e si applicano, nella misura del possibile, gli articoli specialistici<br />

riconosciuti, le pubblicazioni e i rapporti relativi ai progetti pilota (per gli esempi<br />

si rimanda all’allegato <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 7, A2).<br />

Determinante ai fini della valutazione qualitativa da <strong>parte</strong> della Confederazione è<br />

l’adeguatezza delle misure per mantenere o ripristinare le caratteristiche peculiari di<br />

queste forme di gestione.<br />

> Pascoli alberati: considerazione nei piani di gestione integrale Boscoagricoltura.<br />

Le misure in ambito forestale sono integrate in modo adeguato con misure<br />

del settore agricolo, ovvero tali misure sono attuate nell’ambito di un progetto<br />

ai sensi dell’ordinanza sulla qualità ecologica?


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 210<br />

> <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 7<br />

A1 Potenziali e deficit ecologici<br />

Il calcolo dei potenziali e dei deficit ecologici, quale base per la distribuzione dei mezzi<br />

federali ai Cantoni poggia su una scelta di 11 indicatori, che complessivamente rappresentano<br />

il potenziale naturale ed il deficit ecologico.<br />

Criterio<br />

Potenziale 1:<br />

Tipi forestali<br />

Potenziale 2:<br />

Specie, biotopi,<br />

paesaggio<br />

Indicatori Importanza<br />

Tipi forestali di importanza europea<br />

Boschi particolarmente degni di tutela<br />

Potenziale per grandi riserve<br />

Molteplici utilizzazioni (diverse associazioni forestali influenzate dal paesaggio rurale<br />

come boschi ricchi di quercie, selve, bosco ceduo e ceduo composto, ecc.).<br />

Potenziale di promozione per specie arboree rare (progetto SEBA);<br />

Potenziale per la conservazione e la promozione di specie prioritarie di uccelli nidificanti<br />

in bosco (secondo la stazione ornitologica svizzera).<br />

Quota di margini boschivi con elevato potenziale di valorizzazione<br />

Pascoli rimboschiti secondo PPS<br />

Deficit Mancanza di soprassuolo maturo e di legno morto<br />

(secondo lo studio di R. Bütler, EPFL)<br />

Quota di conifere non indigene in bosco di latifoglie (secondo IFN-2);<br />

Diminuzione delle popolazioni di specie prioritarie di uccelli nidificanti in bosco<br />

(secondo la stazione ornitologica svizzera).<br />

Basi e fonti relative ad A1:<br />

Potenziale 1: tipologie di boschi (fonte: «Konzept Waldreservate Schweiz», UFAFP /<br />

IMPULS 1998; basato tra l’altro su OPN RS 451.1, allegato 1, lista delle tipologie di<br />

biotopi degni di protezione):<br />

1. associazioni boschive d’importanza europea: boschi di pino cembro, pinete a pino<br />

montano su suolo calcareo, pinete a pino montano su suolo acido, pinete a pino<br />

montano su suolo torboso, associazioni forestali rare, in particolare faggete ricche di<br />

tassi e saliceti alluvionali subalpini in particolare con salice odoroso. La banca dati<br />

comprende 261 oggetti (100 % = 261 oggetti) e ulteriori 28 poligoni di oggetti di<br />

grandi superfici (100 % = 405,8 km²);<br />

2. complessi forestali particolarmente degni di tutela: 12 tipi di oggetti diversi (cfr.<br />

p. 73f del «Konzept Waldreservate Schweiz»). La banca dati comprende in totale<br />

986 complessi (100 % = 986 oggetti);<br />

3. potenziale per riserve di grandi dimensioni: superfici boschive non tagliate, povere<br />

di disturbi con una superficie minima di 1000 ettari. In presenza di estese zone forestali<br />

prossime allo stato naturale è possibile favorire uno sviluppo boschivo senza<br />

disturbi. La banca dati comprende 183 poligoni per una superficie totale di 3146<br />

km²;<br />

25 %<br />

25 %<br />

50 %


7 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 7 211<br />

4. diverse utilizzazioni: con questa espressione il concetto intende diverse tipologie<br />

boschive come boschi ricchi di quercie, selve castanili, boschi a ceduo e cedui composti<br />

e pascoli alberati, boschi pascolati ecc. La banca dati comprende 154 indicazioni<br />

di oggetti (100 % = 154 oggetti) e in più 63 poligoni di superfici boschive di<br />

grandi dimensioni (100 % = 728,4 km²).<br />

Potenziale 2: Specie, biotopi, paesaggio<br />

5. Potenziale di promozione di specie arboree rare: su mandato dell’UFAM, la cattedra<br />

di selvicoltura del Politecnico federale di Zurigo ha effettuato una ricerca sul<br />

potenziale di promozione delle specie arboree rare in base <strong>alla</strong> loro distribuzione. Le<br />

analisi (dati definitivi dell’ottobre 2005) si basa in prima linea sui dati del secondo<br />

inventario forestale nazionale IFN2 come pure sui dati del progetto SEBA del Politecnico<br />

federale di Zurigo.<br />

6. Potenziale per il mantenimento e la promozione di prioritari uccelli nidificanti<br />

nel bosco: la Stazione ornitologica svizzera di Sempach ha scelto tra gli uccelli nidificanti<br />

in Svizzera 10 specie prioritarie dei boschi per programmi di conservazione<br />

delle specie. Il potenziale corrisponde <strong>alla</strong> grandezza delle popolazioni cantonali.<br />

Come banca dati vengono utilizzati i censimenti degli uccelli nidificanti della stazione<br />

ornitologica svizzera, che è la base dell’atlante degli uccelli nidificanti in<br />

Svizzera (rilievi dei dati 1993–1996).<br />

7. Percentuale di margini boschivi con potenziale alto: margini boschivi che confinano<br />

con le superfici dell’inventario nazionale dei prati e pascoli secchi svizzeri<br />

hanno un potenziale al di sopra della media. Le analisi SIG mostrano che una superficie<br />

di 1274 ettari di PPS sono riportati nel layer dei boschi della carta nazionale<br />

della Svizzera 1:25’000. Altri 5339 ettari di boschi e margini boschivi si trovano<br />

nella zona tampone di 30 metri di larghezza attorno agli oggetti dell’inventario PPS.<br />

8. Pascoli alberati secondo PPS: i pascoli alberati, che fanno <strong>parte</strong> dell’inventario<br />

PPS hanno un potenziale naturale al di sopra della media. Le analisi di GIS mostrano<br />

una superficie di 279 ettari.<br />

Deficit<br />

9. Mancanza di soprassuolo maturo e di legno morto: la base per la stima del deficit<br />

nell’ambito del soprassuolo maturo e del legno morto è il lavoro di R. Bütler, ETH-<br />

Lausanne, 21 gennaio 2005. Si tratta delle analisi dei dati del secondo Inventario forestale<br />

nazionale (IFN rilievo 2).<br />

10. Percentuale di conifere non indigene: deriva da IFN2. Il principio del criterio<br />

parziale è illustrato nel rapporto finale «Schweizerisches Landesforstinventar – Ergebnisse<br />

der Zweitaufnahme 1993–95» (vedi p. 299).<br />

11. Diminuizione della popolazione di specie nidificanti prioritarie nel bosco: La<br />

Stazione ornitologica di Sempach ci ha messo a disposizione la propria valutazione<br />

dei cambiamenti relativi alle popolazioni di 7 uccelli nidificanti prioritari nel bosco,<br />

differenziati per Cantone e livello d’altitudine. La stazione ornitologica basa le sue<br />

indicazioni sul confronto fra il primo e il secondo inventario degli uccelli nidificanti<br />

in Svizzera (atlante). Così viene coperto un periodo di circa 20 anni d<strong>alla</strong> metà degli


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 212<br />

anni settanta fino a metà degli anni novanta. Più la diminuzione è elevata, maggiore<br />

è il deficit.


7 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 7 213<br />

A2 Basi<br />

(aiuti all’esecuzione, piani d’azione, aiuti per l’attuazione,<br />

rapporti progettuali, relazioni tecniche)<br />

Obiettivo 1:<br />

Superficie: sviluppo naturale (riserve forestali naturali e aree con soprassuolo maturo)<br />

Indermühle, M., Kaufmann, G. & Steiger, P. (1998): Konzept Waldreservate Schweiz. Büro IMPULS im Auftrag des<br />

BUWAL, interner Schlussbericht des Projektes «Reservatspolitik» des BUWAL; 102 S. plus Karten und Anhänge.<br />

Bütler, R., Lachat, Th. & Schlaepfer, R. (2006): Saproxylische Arten in der Schweiz: ökologisches Potenzial und<br />

Hotspots. Schweiz. Z. Forstwes. 157 (2006)6: 208–216.<br />

Bütler, R., Lachat, Th. & Schlaepfer, R. (2006): Förderung von saproxylischen Arten: Massnahmen, Zielkonflikte<br />

und offene Fragen. Schweiz. Z. Forstwes. 157 (2006)6: 217–226.<br />

Bütler, R. & Schlaepfer, R. (2003): Wieviel Totholz braucht der Wald? Schweiz. Z. Forstwes. 155 (2004)2: 31–37.<br />

Schiegg Pasinelli, K. & Suter, W. (2000): Lebensraum Totholz. Merkblatt für die Praxis Nr. 33 der WSL<br />

Birmensdorf; 6 Seiten.<br />

Obiettivo 2: margini boschivi<br />

Berthoud, G., Lebeau, R.P. & Righetti, A. (2004): Nationales ökologisches Netzwerk REN. Schlussbericht.<br />

Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft Bern, BUWAL- «Schriftenreihe Umwelt» (SRU-373-D), 131 S.<br />

Krüsi B.O., Schütz M., Tidow S., 1997: Waldränder in der Schweiz: Ökologischer Zustand, botanische Vielfalt und<br />

Aufwertungspotential. Schweizer Wald 97(4), 5–26.<br />

Tidow, S., Schütz, M. & Krüsi, B.O. (1997): Probleme bei der Bewertung und Pflege von Waldrändern. – WSL-<br />

Infoblatt Nr. 31. http://www.wsl.ch/publikationen/reihen/landschaft/download/land_33.pdf<br />

Krüsi, B.O., Schütz, M. & Tidow, S. (1996): Wie bringt man Vielfalt an den Waldrand? – WSL-Infoblatt Nr. 31.<br />

http://www.wsl.ch/publikationen/reihen/landschaft/download/land_31.pdf<br />

Coch, T. (1995): Waldrandpflege – Grundlagen und Konzepte. Neumann Verlag, Radebeuil D; 240S.<br />

Schütz, M. & Krüsi, B.O. (1994): Sind südexponierte Waldränder ökologisch besonders wertvoll? – WSL-Infoblatt<br />

Nr. 20. http://www.wsl.ch/publikationen/reihen/landschaft/download/land_20.pdf<br />

Krüsi, B.O. & Schütz, M. (1994): Wie wertvoll sind Waldränder in Naturschutzgebieten? – WSL-Infoblatt Nr. 22.<br />

http://www.wsl.ch/publikationen/reihen/landschaft/download/land_22.pdf<br />

Krüsi, B.O. & Schütz, M. (1994): Schlüssel zur ökologischen Bewertung von Waldrändern. – WSL-Infoblatt Nr. 20.<br />

http://www.wsl.ch/publikationen/reihen/landschaft/download/land_20_beilage.pdf<br />

Obiettivo 3: promozione delle specie<br />

Mühlethaler Urs, Reisner Yvonne, Rogiers Nele (2007): Potenzielle Eichenstandorte und wertvolle Eichenwälder in<br />

der Schweiz. Schweizerische Hochschule für Landwirtschaft SHL, Zollikofen, 95 Seiten. (Projekt im Auftrag des<br />

BAFU).<br />

Riserve forestali naturali<br />

Legno morto<br />

Alberi


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 214<br />

Rudow, A. & Schwab, P. (2006): Baumartenvielfalt und genetische Ressourcen. Projektbericht ETHZ/BAFU<br />

(Ringordner mit Grundlagen zur Förderung der seltenen Baumarten in den Kantonen).<br />

Bonfils, P., Horisberger, D. & Ulber M. (Red.) (2005): Förderung der Eiche. Strategie zur Erhaltung eines Natur-<br />

und Kulturerbes der Schweiz. Hrsg.: BUWAL, Bern und proQuercus; BUWAL «Schriftenreihe Umwelt»: SRU-383-D;<br />

102 Seiten.<br />

Bonfils, P. & Bolliger, M. (Red.) (2003): Wälder von besonderem genetischem Interesse – BGI-Wälder. Bundesamt<br />

für Umwelt, Wald und Landschaft, BUWAL, Bern; Schriftenreihe «Vollzug Umwelt» (VU-7025-D), 60 S.<br />

ProQuercus (2003): Fachtechnische Merkblätter zur Eiche; disponibile in formato PDF sul sito di proQuercus<br />

(sotto Dienste/Publikationen): http://www.foersterschule.ch/proquercus/<br />

> Das forstliche Vermehrungsgut der Eiche.4 S.<br />

> Die Samenernte bei der Eiche. 6 S.<br />

> Die Naturverjüngung der Trauben- und der Stieleiche. 7 S.<br />

> Die künstliche Verjüngung der Trauben- und der Stieleiche. 8 S.<br />

Barengo, N., Rudow, A. & Schwab, P. (2001): Förderung seltener Baumarten auf der Schweizer Alpennordseite.<br />

Grundlagen, Artensteckbriefe. Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETHZ) und Bundesamt für Umwelt,<br />

Wald und Landschaft (BUWAL) Bern. Best. Nr. BAFU Bern: 310.094d.<br />

Schnyder, N., Bergamini, A., Hofmann, H., Müller, N. Schubiger-Bossard, C. & Urmi, E: (2004): Lista Rossa delle<br />

briofite minacciate in Svizzera. Ed. UFAFP, FUB&NISM. Serie dell'UFAFP «Ambiente-Esecuzione». 101 p.<br />

Moser, D.M., Gygax, A., Bäumler, B., Wyler, N. & Palese, R. (2002): Lista Rossa delle felci e delle piante a fiore<br />

minacciate della Svizzera. Ed. Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP), Berna; Centro<br />

della Rete Svizzera di Floristica, Chambésy (CRSF/ZDSF); Conservatoire et Jardin botaniques der la Ville de<br />

Genève, Chambésy. Serie dell’UFAFP «Ambiente-Esecuzione» (VU-9006-I), 118 p.<br />

Käsermann, Chr., Moser, D.M. (1999): Merkblätter Artenschutz – Blütenpflanzen und Farne. Hrsg. Bundesamt für<br />

Umwelt, Wald und Landschaft, Bern; Schweizerische Kommission für die Erhaltung der Wildpflanzen; Zentrum<br />

des Datenverbundnetzes der Schweizer Flora, Chambésy (CRSF/ZDSF); Pro Natura, Basel; BUWAL-Reihe «Vollzug<br />

Umwelt» (VU-9001-D); 344 S.<br />

Känzig-Schoch, U. (1995): Floristischer Artenschutz im Wald. Untersuchungen zur Verbreitung,<br />

Vergesellschaftung und Ökologie einiger gefährdeter Arten am Beispiel des Berner Mittellandes (Campanula<br />

persicifolia, Cephalanthera longifolia udnrubra, Cypripedium calceolus und Orchis purpurea). Dissertation der<br />

Philosophisch-naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Bern; 142 S.<br />

Scheidegger, Ch. & Clerc, Ph. (2002): Lista Rossa delle specie minacciate in Svizzera. Licheni epifiti e terricoli.<br />

Ed. Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP), Berna; Istituto federale di ricerca WSL,<br />

Birmensdorf e Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève CJBG. Serie dell'UFAFP «Ambiente-<br />

Esecuzione» (VU-9010-I); 122 p.<br />

Egli, S., Ayer, F., Lussi, S., Senn-Irlet, B. & Baumann, P. (1995): Pilzschutz in der Schweiz. Ein Leitfaden für<br />

Behörden und interessierte Kreise. WSL-Merkblatt für die Praxis Nr. 25, 7 S.<br />

Mollet, P. & Stadler, B. (2007): Aktionsplan Auerhuhn Schweiz. Bundesamt für Umwelt BAFU, Schweizerische<br />

Vogelwarte, Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz; Bern. 86 S.<br />

Pasinelli, G., Weggler, M. & Mulhauser, B. (2006): Aktionsplan Mittelspecht Schweiz. Bunndesamt für Umwelt<br />

BAFU, Schweizerische Vogelwarte, Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz; Bern, Sempach & Zürich. 60 S.<br />

Piante<br />

Funghi e licheni<br />

Uccelli


7 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 7 215<br />

Mollet, P., Birrer, S., Naef-Daenzer, B., Naer-Daenzer, L., Spaar, R. & Zbinden N. (2006): Situation der Vogelwelt<br />

im Schweizer Wald. Avifauna Report Sempach 5. Schweizerische Vogelwarte Sempach; 64S.<br />

Hahn, P., Heynen, D., Indermühle, M., Mollet, P. & Birrer, S. (2005): Holznutzung und Naturschutz. Praxishilfe mit<br />

waldbaulichen Merkblättern. Schweizerische Vogelwarte Sempach und BUWAL, Vollzug Umwelt (VU-7029-D), 113<br />

S.<br />

Miranda, B. & Bürgi, M. (2005): Spechte – anspruchsvolle Waldbewohner. Merkblatt für die Praxis Nr. 40 der WSL<br />

Birmensdorf; 8 S.<br />

Mollet, P. & Marti, C. (2001): Auerhuhn und Waldbewirtschaftung. Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft<br />

(BUWAL), Bern, Vollzug Umwelt (VU-7021-D), 21 S.<br />

Blattner, M. & Perrenoud, A. (2001): Haselhuhn und Waldbewirtschaftung. Bundesamt für Umwelt, Wald und<br />

Landschaft (BUWAL), Bern, Vollzug Umwelt (VU-7022-D), 23 S.<br />

Bernasconi, A., Perrenoud, A. & Schneider, O. (2001): Auerhuhn und Haselhuhn: ihr Schutz in der regionalen<br />

Waldplanung. BUWAL Vollzug Umwelt (VU-7023-D), 30 S.<br />

Keller, V., Zbinden, N., Schmid, H. & Volet, B. (2002): Lista Rossa degli uccelli nidificanti minacciati in Svizzera.<br />

Ed. Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio, UFAFP, Berna; Stazione ornitologica svizzera<br />

Sempach. Serie dell’UFAFP «Ambiente – Esecuzione» (VU-9009-I); 57 p.<br />

Monney J.-C., Meyer A. (2005): Lista Rossa dei rettili minacciati in Svizzera. Ed.: UFAFP, Berna, e KARCH (Centro<br />

di coordinamento per la protezione degli anfibi e dei rettili in Svizzera). Serie dell’UFAFP Ambiente – Esecuzione<br />

(VU-9013-I), 50 p.<br />

Hofer, U., Monney, J.-C., & Dusej, G. (2001): Die Reptilien der Schweiz. Verbreitung – Lebensräume – Schutz.<br />

Hrsg. Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz (KARCH); Birkhäuser Verlag Basel,<br />

Boston, Berlin; 202 S.<br />

Duelli, P. & Wermelinger, B. (2005): Der Alpenbock (Rosalia alpina) – Ein seltener Käfer als Flaggschiff-Art. WSL-<br />

Merkblatt für die Praxis Nr. 39, 8 S.<br />

Obiettivo 4: particolarità: forme gestionali di particolare pregio<br />

Perrenoud, A., Känzig-Schoch, U., Schneider O. & Wettstein, J.-B. (2003): Nachhaltige Bewirtschaftung von<br />

Wytweiden. Ein Fallbeispiel aus dem Schweizer Jura. Bristol-Schriftenreihe Band 12; Paul Haupt Verlag Bern,<br />

Stuttgart, Wien, 235 S.<br />

Barbezat, V.P.F. (2002): Aspects Forestiers du Zonage et de la dynamique du taux de boisement en pâturage<br />

boisé jarassien. Thèse EPFZ no 14892; 155 pp.<br />

Rettili<br />

Insetti


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 216<br />

A3 Controllo delle prestazioni: indicatori<br />

Nei rapporti annuali vanno riportate le prestazioni con i seguenti indicatori:<br />

Obiettivo programmatico<br />

1 Superficie:<br />

sviluppo naturale<br />

2 Interconnessione:<br />

ad es. cura dei margini boschivi<br />

3 Promozione delle specie<br />

4 Particolarità:<br />

forme di gestione tradizionali<br />

Indicatori di prestazione<br />

Totale delle riserve forestali naturali (ettari)<br />

di cui ettari con bonus di 5 CHF per ha e anno contrattuale<br />

di cui ettarori con bonus di 10 CHF per ha e anno contrattuale<br />

Aree di legno vecchio (ettari)<br />

Primi interventi nei margini boschivi e altri elementi di collegamento (ettari)<br />

Cura dei margini boschivi e altri elementi di collegamento (ettari)<br />

Cura di habitat di flora e fauna (ettari)<br />

Piantagione di querceti (ettari)<br />

Piantagione di altre specie arboree (ettari)<br />

Cura di formazioni boschive (ettari)<br />

Pascoli alberati trattati (superficie di influenza in ettari)<br />

Costituzione di cedui composti (ettari)<br />

Selve trattate (ettari)<br />

2–4 Misure di lungo periodo previste nella riserva Superficie delle riserve forestali orientate (ettari)


7 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 7 217<br />

A4 Interfaccia Bosco di protezione – Diversità biologica nel bosco<br />

Obiettivi principali<br />

La garanzia della funzione protettiva del bosco e la conservazione della diversità biologica<br />

sono obiettivi prioritari della politica forestale della Confederazione. Questi<br />

obiettivi possono essere realizzati soltanto con un impiego efficiente ed efficace dei<br />

mezzi finanziari limitati. Occorre altresì sfruttare in modo ottimale le possibili sinergie.<br />

Basi legali<br />

> Costituzione federale, art. 77<br />

> Revisione parziale della LFo, art. 20 (in consultazione)<br />

Principi dell’interfaccia Bosco di protezione – Diversità biologica<br />

1. I Cantoni stabiliscono le superfici riguardanti il bosco di protezione (secondo criteri<br />

armonizzati). Queste superfici sono sovvenzionate d<strong>alla</strong> Confederazione conformemente<br />

<strong>alla</strong> scheda programmatica dell’UFAM concernente il bosco di protezione. In<br />

linea di massima non sono possibili ulteriori sovvenzioni per altri prodotti parziali<br />

dell’UFAM 112 .<br />

2. Nel perimetro di protezione secondo il punto 1 la funzione protettiva è prioritaria. È<br />

possibile la sovrapposizione con una riserva forestale se la funzione protettiva non<br />

risulta compromessa 113 .<br />

3. Nell’ambito della gestione dei boschi di protezione occorre tenere presenti i requisiti<br />

relativi <strong>alla</strong> biodiversità. Applicando le istruzioni «Continuità nel bosco di protezione<br />

e controllo dell’efficacia (NaiS)» nell’ambito della cura dei boschi di protezione,<br />

che considerano anche i principi della selvicoltura naturalistica 114 , in linea di massima<br />

è possibile rispettare tale esigenza.<br />

4. Nell’ambito della gestione dei boschi di protezione vanno inoltre considerati i programmi<br />

di promozione delle specie elaborati d<strong>alla</strong> Confederazione, se ciò non comporta<br />

un onere supplementare.<br />

5. Misure speciali 115 , che comportano costi elevati e che si possono delimitare chiaramente<br />

(es. aperture per Caprimulgus europae, cura dei margini boschivi e mantenimento<br />

di prati boschivi, se non fanno <strong>parte</strong> di un concetto bosco-selvaggina), vengono<br />

sostenute tramite il prodotto parziale NPC Diversità biologica nel bosco.<br />

112 In base al principio dei «prodotti parziali senza interferenze». Per le eccezioni cfr. 5. Misure speciali<br />

113 Una sovrapposizione con una riserva forestale naturale è possibile solo dopo una valutazione dei rischi e un’ampia ponderazione degli<br />

interessi.<br />

114 Per la determinazione delle esigenze sulla base della stazione vengono considerate sia la struttura che la mescolanza delle specie<br />

arboree nel bosco naturale (Istruzioni «Continuità nel bosco di protezione e controllo dell’efficacia», allegato 2B, Frehner et al., 2005).<br />

115 Nel bosco di protezione è prioriataria la funzione protettiva di un popolamento. Non sono ammesse misure per la promozione della<br />

biodiversità che compromettono la funzione protettiva.m Schutzwald hat die Schutzwirkung eines Bestandes Priorität. Massnahmen zur<br />

Förderung der Biodiversität, welche die Schutzwirkung beeinträchtigen, sind nicht zulässig.


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 218<br />

A5 Interfaccia con il programma «Specie, biotopi e compensazione ecologica»<br />

Obiettivi principali<br />

La conservazione della diversità biologica è sancita da varie leggi (legge forestale,<br />

legge sulla protezione della natura e del paesaggio, legge sulla caccia). Il programma<br />

«Diversità biologica nel bosco» (fondato sulla legge forestale) interferisce in <strong>parte</strong> con<br />

il programma «Specie, biotopi e compensazione ecologica» (fondato sulla LPN). Per<br />

garantire la realizzazione degli obiettivi dei due programmi con i mezzi finanziari limitati<br />

occorre sfruttare le possibili sinergie ed evitare i conflitti.<br />

Basi legatli<br />

Ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN, art. 14 cpv. 3 lett. d:<br />

Liste rosse della Svizzera); legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e<br />

degli uccelli selvatici (LPC, art. 7 cpv. 1). Le condizioni giuridiche fondamentali per<br />

l’attuazione sono descritte in dettaglio negli aiuti all’esecuzione e nei piani d’azione<br />

(cfr. allegato <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 7, A2).<br />

Finanziamento delle misure realizzate negli inventari LPN<br />

Il programma LPN «Diversità biologica nel bosco» considera in primo luogo misure<br />

attuate nella foresta al di fuori degli oggetti degli inventari federali secondo la LPN<br />

(torbiere, paludi, zone golenali). Su singole superfici possono verificarsi sovrapposizioni<br />

di progetti o misure, ad esempio per la promozione del gallo cedrone nelle zone<br />

palustri o per la promozione di specie nelle golene. In questi casi si applicano i seguenti<br />

principi:<br />

> le riserve forestali e altre misure secondo la scheda programmatica «Diversità biologica<br />

nel bosco» possono essere sovvenzionate, in via eccezionale, di concerto tra i<br />

servizi cantonali competenti mediante l’accordo programmatico LPN «Specie e biotopi»,<br />

a condizione che la prevista riserva forestale si trovi per almeno il 50 per cento<br />

all’interno del perimetro di un oggetto degli inventari federali (paludi, zone golenali,<br />

ecc.);<br />

> se in un oggetto degli inventari federali gli obiettivi di protezione e le misure sono<br />

estese, per esempio se in un margine boschivo di una torbiera protetta secondo la<br />

LPN si favorisce il gallo cedrone, le relative prestazioni possono essere integrate nel<br />

programma LPN «Diversità biologica nel bosco». Queste ulteriori misure non dovrebbero<br />

influenzare la protezione degli oggetti nell’inventario federale;<br />

> l’attuazione delle misure deve essere il più possibile coordinata;<br />

> gli indennizzi per le misure secondo la LPN e per i sussidi conformemente <strong>alla</strong> LFo<br />

non possono superare complessivamente i costi totali di tutte le misure.


7 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 7 219<br />

A6 Interfaccia con il programma<br />

«Aree di protezione della selvaggina e degli uccelli acquatici»<br />

Obiettivi principali<br />

Le misure nel campo della diversità biologica possono interferire con gli obiettivi di<br />

tutela nell’ambito delle aree di protezione della fauna selvatica, come ad esempio nella<br />

realizzazione di una riserva forestale naturale in territori con bandita di caccia federale.<br />

Per garantire la realizzazione degli obiettivi dei due programmi con i mezzi finanziari<br />

limitati occorre sfruttare le possibili sinergie ed evitare i conflitti.<br />

Principi relativi all’interfaccia Bosco di protezione – Diversità biologica<br />

Se le riserve forestali si sovrappongono a regioni con bandite di caccia, boschi di particolare<br />

valore ecologico per la selvaggina o corridoi per la fauna selvatica, la brucatura<br />

della selvaggina può portare a conflitti e limitare le scelte delle priorità delle specie<br />

forestali e dei tipi di bosco.<br />

Nella maggior <strong>parte</strong> dei casi le esigenze che riguardano il settore «Fauna selvatica –<br />

biocenosi seminaturali» sono compatibili con gli scopi della riserva. Possibili conflitti<br />

relativi agli obiettivi possono essere determinati d<strong>alla</strong> diretta minaccia di una specie di<br />

pianta provocata d<strong>alla</strong> brucatura (es. giglio martagone) o d<strong>alla</strong> concorrenza derivante<br />

dall’utilizzo comune di una fonte di cibo (es. arbusti con bacche per i Tetraonidi). Anche<br />

la rinnovazione di specie arboree che costituiscono un soprassuolo può essere<br />

compromesso sul lungo periodo (abete bianco).<br />

Funzione dominante<br />

della foresta<br />

Sinergie per la<br />

riserva forestale<br />

Bandita di caccia federale Pochi disturbi<br />

(nessuna caccia possibile),<br />

forte tutela giuridica<br />

Bosco con particolare<br />

importanza dal punto di<br />

vista ecologico<br />

(es. zone di tranquillità<br />

per la selvaggina,)<br />

Corridoi per la fauna<br />

selvatica<br />

Tranquillità su una grande<br />

superficie meglio attuabile<br />

Meno disturbi attraverso<br />

limitazioni dell’accesso<br />

Obblighi particolari e misure per la riserva<br />

Le riserve forestali orientate sono ammesse soltanto alle seguenti condizioni:<br />

• forte brucatura della selvaggina senza conflitti<br />

• misure nella riserva neutre o positive per la selvaggina<br />

In caso di riserva forestale naturale, sono eventulmente necessarie misure anticipate per assicurare<br />

un’offerta di<br />

brucatura duratura.<br />

Riserve forestali orientate solo se<br />

• forte brucatura della selvaggina senza conflitto<br />

• misure nella riserva per la selvaggina neutrali o positive.<br />

La delimitazione di riserve forestali naturali è limitata dal bosco protettivo. Questo perchè le misure di<br />

prevenzione per i danni causati d<strong>alla</strong> selvaggina (attiva e passiva) sono sovente inevitabili per<br />

l’assicurazione del mantenimento del bosco e del ruolo protettivo. Caccia con pochi disturbi.<br />

Riserve forestali orientate solo se:<br />

• forte brucatura della selvaggina senza conflitto<br />

• misure nella riserva per la selvaggina neutre o positive<br />

Caccia mirata con pochi disturbi, evitare formazione di territori per i caprioli maschi su o vicino<br />

a corridoi verdi.


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 220<br />

8 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda<br />

programmatica concernente<br />

l’economia forestale<br />

8.1 Situazione iniziale<br />

8.1.1 Promozione dell’economia forestale svizzera attuata finora<br />

Dipendenza dell’economia forestale dai contributi della Confederazione: secondo<br />

una perizia del 1999 116 , un aspetto problematico della politica forestale svizzera è costituito<br />

dall’eccessiva dipendenza delle aziende forestali dalle sovvenzioni, con una conseguente<br />

scarsa efficienza economica di tali aziende. Raccomandabili sarebbero invece<br />

la promozione dell’iniziativa imprenditoriale e la creazione di aziende autosufficienti.<br />

117 Anche l’interpretazione del secondo inventario forestale nazionale del 1999, svolta<br />

nell’ottica della politica forestale, indica che si dovrebbe aumentare la redditività<br />

delle aziende forestali migliorandone le strutture.<br />

Strumenti adottati finora: vari contributi federali intervenivano e intervengono direttamente<br />

o indirettamente sulla redditività delle aziende forestali, quindi anche sulla<br />

produzione di legname; ad esempio<br />

> Selvicoltura A (circolare n. 7)<br />

> Basi per la pianificazione forestale (circolare n. 10)<br />

> Strutture di raccordo (circolare n. 11)<br />

> Condizioni di gestione (circolare n. 12)<br />

> Crediti d’investimento (circolare n. 17).<br />

Il programma di sgravio 2003 della Confederazione ha comportato notevoli tagli. Queste<br />

modalità di stanziamento dei contributi federali sono cessate a fine 2007. Dal 2008<br />

in poi, il programma Economia forestale prevede l’assegnazione di un contributo per il<br />

miglioramento delle condizioni di gestione. Inoltre, le prestazioni negli ambiti delle<br />

basi per la pianificazione forestale e la cura del bosco giovane fuori dai boschi di protezione<br />

verranno acquistate tramite accordi di prestazione.<br />

116 Schriftenreihe Umwelt 313: Wie nachhaltig ist die Schweizer Forstpolitik?, Berna 1999.<br />

117 Cfr. p. 5 in: Projektleitung WAP-CH, BHP – Brugger & Partner (2004): Waldprogramm Schweiz WAP-CH – Handlungsprogramm 2004–<br />

2015. Schriftenreihe Umwelt Nr. 363. Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft BUWAL, Berna. 117 p. (disponibile anche in francese<br />

e inglese).<br />

Dipendenza dell’economia<br />

forestale dalle sovvenzioni


8 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente l’economia forestale 221<br />

8.1.2 Il programma Economia forestale nell’ambito del Programma forestale svizzero (PF-CH)<br />

Il Programma forestale svizzero (PF-CH) 2004–2015 definisce gli obiettivi e le priorità<br />

strategici per la Confederazione per quanto concerne il bosco in Svizzera. Il programma<br />

stabilisce i seguenti cinque obiettivi prioritari: 118<br />

1. assicurare le prestazioni per il bosco di protezione;<br />

2. mantenere la biodiversità;<br />

3. escludere pericoli per il suolo boschivo, gli alberi e l’acqua potabile;<br />

4. rafforzare la filiera del legno come fonte di valore aggiunto;<br />

5. migliorare la redditività dell’economia forestale.<br />

Nell’ambito della redditività delle aziende forestali, il PF-CH prevede una notevole<br />

necessità di intervento, senza tuttavia attribuire alcun ruolo rilevante <strong>alla</strong> Confederazione.<br />

Le risorse per il programma Economia forestale servono anche per ammortizzare,<br />

nel corso di un periodo di transizione, il taglio dei contributi pubblici. Con questo<br />

programma non si intende però risarcire alcuna prestazione fornita a favore dell’economia<br />

generale, ma piuttosto sostenere il cambiamento strutturale delle aziende forestali<br />

e, al tempo stesso, aumentarne la competitività.<br />

Il gruppo di lavoro PF-CH «Redditività e aziende forestali» ha esaminato la problematica<br />

delle strutture necessarie all’economia forestale per ottimizzare le prestazioni pubbliche<br />

e private. Al fine di migliorare la situazione economica dell’economia forestale<br />

a lungo termine e ricondurre le aziende forestali nelle cifre nere, il gruppo di lavoro<br />

ritiene che sussista una notevole necessità di intervento, soprattutto riguardo ai presupposti<br />

istituzionali e organizzativi e delle condizioni quadro delle aziende forestali.<br />

8.1.3 Cambiamenti nell’ambito dell’economia forestale svizzera<br />

La Confederazione è interessata a un’economia forestale produttiva, che con le sue<br />

prestazioni efficienti a beneficio dell’economia pubblica e privata (ad es. prestazioni di<br />

protezione, prestazioni per la protezione del bosco, prestazioni relative alle attività<br />

ricreative, produzione di materie prime, ecc.) sia in grado di contribuire in misura determinante<br />

al conseguimento degli obiettivi del PF-CH. L’economia forestale deve<br />

sfruttare lo spazio offerto per fornire delle prestazioni efficienti in favore<br />

dell’economia pubblica e privata. Ciò significa che l’economia forestale venga maggiormente<br />

intesa come elemento di una filiera di valore aggiunto (con tutti i prodotti e<br />

le prestazioni). La Confederazione promuove così l’economia forestale sostenendo<br />

118 Cfr. p. 9 segg. in: Projektleitung WAP-CH, BHP – Brugger & Partner (2004): Waldprogramm Schweiz WAP-CH – Handlungsprogramm<br />

2004–2015. Schriftenreihe Umwelt Nr. 363. Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft BUWAL, Berna. 117 p. (disponibile anche in<br />

francese e inglese).<br />

Obiettivi prioritari del PF-CH<br />

Obiettivo: economia forestale<br />

produttiva


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 222<br />

l’adeguamento strutturale delle aziende forestali e modificandone le condizioni quadro<br />

119 .<br />

Per elaborare le misure necessarie per il conseguimento degli obiettivi la Confederazione<br />

si è basata sui cambiamenti in atto. Un rapporto internazionale di esperti<br />

dell’UN-ECE e della FAO (EFSOS – European Forest Sector Outlook Study 1960–<br />

2000–2020), pubblicato nella primavera del 2005, illustra le tendenze a lungo termine e<br />

gli scenari dei possibili sviluppi futuri dell’economia forestale in Europa. Tra l’altro, il<br />

rapporto sottolinea soprattutto l’eventualità di un trasferimento della produzione di<br />

legno nell’Europa dell’Est entro il 2020, la probabilità di un incremento dello sfruttamento<br />

del legno (quale materiale edilizio sostenibile e fonte di energia rinnovabile)<br />

nell’ottica dello sviluppo sostenibile e la necessità di considerare il settore forestale<br />

europeo e nazionale nell’ambito di un contesto globale. La tabella 42 mostra una semplice<br />

contrapposizione tra fattori essenziali che nel corso dei decenni passati hanno<br />

subito notevoli cambiamenti.<br />

Tab. 42 > Mutamenti nell’economia forestale e nell’economia del legno (non definitivi)<br />

Presente<br />

Passato<br />

Attenzione al cliente (= mercato degli acquirenti) Attenzione al produttore (= mercato dei venditori)<br />

Sovraregionale Regionale<br />

Internazionale Nazionale<br />

Tendenze globali Ognuno per se stesso<br />

Settori Unità organizzative<br />

Prodotti e servizi autonomi e ben definibili «Teoria della scia»<br />

Guadagnare Guadagnare<br />

Cambiamenti rapidi Dinamismo Cambiamenti lenti Stabilità apparente<br />

Suddivisione del lavoro Fare tutto da soli<br />

Concorrenza Economia pianificata<br />

Comunicazione diretta e trasparente Aspettative di prestazioni non idonee<br />

… …<br />

Il cambiamento in corso in ambito forestale ha comportato notevoli mutamenti nel<br />

settore dell’economia forestale e dell’economia del legno. I titolari e i dipendenti delle<br />

aziende forestali e dell’amministrazione pubblica devono confrontarsi con il mutamento<br />

delle condizioni quadro e reagire.<br />

Per poter venire incontro ai processi di cambiamento, la necessaria analisi della situazione<br />

deve partire dai punti forti e dai punti deboli di un’azienda o di un settore. La<br />

tabella 43 illustra come esempio la situazione dell’economia forestale nell’Europa centrale.<br />

119 Cfr. capitolo 5.4 e pagina 10 in: Projektleitung WAP-CH, BHP – Brugger & Partner (2004): Waldprogramm Schweiz WAP-CH – Handlungsprogramm<br />

2004–2015. Schriftenreihe Umwelt Nr. 363. Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft BUWAL, Berna. 117 p. (disponibile<br />

anche in francese e inglese).<br />

Mutamenti nell’economia<br />

forestale<br />

Punti forti e punti deboli<br />

dell’economia forestale


8 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente l’economia forestale 223<br />

Tab. 43 > Punti forti e punti deboli dell’economia forestale dell’Europa centrale e della Svizzera<br />

(elenco non definitivo)<br />

PUNTI FORTI dell’economia forestale<br />

La collocazione rispetto ai mercati delle materie prime, delle<br />

prestazioni di protezione, di riposo e di protezione della<br />

natura (250 milioni di utenti nel raggio di 1000 km – Europa<br />

centrale)<br />

Consumatori con una situazione di reddito favorevole in<br />

Europea centrale<br />

In alcuni paesi d’Europa vi è un elevato potenziale di domanda<br />

come pure, in <strong>parte</strong>, un «fabbisogno di recupero»<br />

Vi sono svariate possibilità di commercializzazione<br />

La domanda varia<br />

PUNTI DEBOLI dell’economia forestale<br />

Per la produzione di materie prime:<br />

proprietà con strutture piccole e frazionate (struttura della<br />

proprietà del bosco secondo la tematica)<br />

La produzione di materie prime è poco competitiva. Creazione<br />

delle prestazioni di riposo, di protezione della natura<br />

e di protezione non è trasparente<br />

Il mercato non tiene conto del principio di privilegiare «le<br />

esigenze dei clienti al centro!». La commercializzazione è<br />

debole<br />

Esigua intraprendenza imprenditoriale l<br />

Mancata evoluzione del mercato per i singoli prodotti<br />

Know-how tecnico, forze lavoro altamente qualificate Condizioni differenziate del terreno<br />

«Magazzini ben forniti» di materia prima – scorte, crescita,<br />

varietà di specie vegetali (rispetto all’Europa del nord)<br />

A volte costi molto alti per l’infrastruttura aziendale interna<br />

(grado di utilizzazione insufficiente delle proprie macchine)<br />

Buoni collegamenti stradali esterni Costi salariali e oneri sociali elevati<br />

Infrastruttura interna <strong>alla</strong>rgata Margini d’intervento limitati a causa delle prescrizioni di<br />

legge<br />

Struttura di proprietà del bosco (a seconda della tematica) Obiettivi in <strong>parte</strong> poco chiari e assenza di priorità<br />

Legame locale, accesso ai clienti …<br />

… …<br />

Il nostro sistema economico si contraddistingue per la concorrenza e la competitività,<br />

dove esigenze, fatturato e risorse svolgono un ruolo essenziale. La Fig. 13 mostra un<br />

«ciclo dell’efficacia» secondo un «approccio integrale» dell’Università di San Gallo 120 .<br />

I fattori fondamentali per il successo economico vengono illustrati nelle loro interazioni.<br />

Per sopravvivere, un’azienda dovrà reagire in misura adeguata a queste interazioni.<br />

Questo vale per tutti i settori di produzione di un’azienda forestale, che si tratti della<br />

produzione di materie prime, di prestazioni di protezione, di prestazioni relative alle<br />

attività ricreative, protezione della natura, ecc.<br />

120 Honegger Jürg e Vettiger Hans (2003): Ganzheitliches Management in der Praxis. Versus Verlag, Zurigo. pag. 43 e segg.<br />

Concorrenza e competitività


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 224<br />

Fig. 13 > Ciclo dell’efficacia economica di un’azienda<br />

I processi e le azioni reciproche seguenti possono essere raffigurati all’interno di un<br />

ciclo dell’efficacia come mutamenti e interazioni essenziali nell’ambito della competizione<br />

legata <strong>alla</strong> produzione di legname greggio nell’economia forestale:<br />

Fig. 14 > Mutamenti nell’ambito competitivo dell’economia forestale per quanto riguarda la produzione<br />

di legname greggio<br />

Pudack e Thees (2005): documento all’attenzione del gruppo di lavoro «Scheda economia forestale», pag. 7 e segg.<br />

Le interazioni e il mutamento delle condizioni quadro comportano conseguenze economiche<br />

per ogni azienda. La pressione esercitata in seguito <strong>alla</strong> concorrenza di altre<br />

materie prime e di altri operatori del mercato e la presenza sul mercato, in seguito a<br />

importanti eventi ambientali, di una forte quantità di materie prime si ripercuotono sui<br />

prezzi. Un’azienda che voglia vendere i propri prodotti con un utile accettabile deve<br />

adattarsi alle mutate condizioni.<br />

Ciclo dell’efficacia e ambito<br />

competitivo


8 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente l’economia forestale 225<br />

8.1.4 Limiti intrinseci nel programma Economia forestale<br />

Lo sfruttamento del legno è uno degli obiettivi dichiarati del PF-CH e dell’Ufficio federale<br />

dell’ambiente (UFAM). L’adozione di procedimenti aziendali efficienti e sistemi<br />

di informazione idonei, di importanza determinante per la gestione (parole chiave:<br />

contabilità finanziaria, contabilità analitica, ecc.), torna a beneficio anche degli altri<br />

settori della produzione, ad esempio la produzione di prestazioni di protezione, di riposo<br />

o protezione della natura.<br />

La produzione efficiente di legname costituisce l’interesse principale del programma<br />

Economia forestale. La figura 5 mostra uno schema della cosiddetta filiera del legno,<br />

dal luogo di produzione che è la foresta fino al cliente finale. Il programma Economia<br />

forestale comprende la sede di produzione che è la foresta e può arrivare fino alle porte<br />

del primo stadio di lavorazione. All’ingresso in fabbrica (stadio 1) termina la promozione<br />

fornita mediante il programma Economia forestale.<br />

Fig. 15 > La filiera del legno e i limiti intrinseci del programma Economia forestale<br />

Bosco<br />

Prodotto<br />

economia<br />

forestale<br />

Logistica del legno<br />

fino all’ingresso in fabbrica<br />

Fase di<br />

lavorazione 1<br />

Fase di<br />

lavorazione 2<br />

Clienti finali<br />

= Interfacce<br />

Poiché la Confederazione intende promuovere una produzione di legname competitiva,<br />

si creerà lo spazio per nuove forme di collaborazione tra aziende forestali ed economia<br />

del legno, con la possibilità di ampliare le opportunità offerte. Nuovi modelli aziendali,<br />

come ad esempio l’integrazione a valle o l’integrazione a monte (ma solo con la <strong>parte</strong>cipazione<br />

dei proprietari dei boschi; a questo proposito si vedano i chiarimenti dettagliati<br />

nell’allegato A2), possono consentire la gestione efficiente della foresta e la commercializzazione<br />

del legno e possono beneficiare quindi anche del sostegno accordato<br />

d<strong>alla</strong> Confederazione.<br />

Filiera del legno<br />

Spazio per nuove forme<br />

di collaborazione


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 226<br />

8.1.5 Esperienze maturate con il programma pilota effor2 Svitto<br />

Nel programma pilota di Svitto, realizzato nell’ambito del progetto effor2, si è studiato<br />

in che modo è possibile migliorare la redditività delle aziende forestali mediante la<br />

stipula di accordi programmatici. Le prime esperienze raccolte con il nuovo strumento<br />

dell’accordo programmatico possono essere così sintetizzate:<br />

> gli accordi programmatici sul piano dei risultati sono difficilmente realizzabili per i<br />

Cantoni. Questi possono promuovere delle prestazioni, la cui efficacia (aumento della<br />

redditività propria) non può essere verificata; questo aspetto sfugge infatti<br />

all’influenza dei Cantoni;<br />

> è molto importante definire con chiarezza gli obiettivi dei contratti. Gli indicatori<br />

contrattuali devono essere definiti e quantificati in modo univoco in anticipo e devono<br />

corrispondere all’obiettivo contrattuale;<br />

> la pianificazione delle risorse della Confederazione deve tenere conto dell’intero<br />

territorio nazionale;<br />

> condizioni quadro invariate non offrono ai proprietari del bosco gli stimoli sufficienti<br />

a migliorare l’efficienza economica delle proprie aziende forestali.<br />

Di queste esperienze e conoscenze si è tenuto conto nell’elaborazione della scheda<br />

programmatica Economia forestale. La conseguenza principale derivante dal progetto<br />

pilota di Svitto è stata che, in futuro, gli accordi programmatici verranno stipulati in<br />

base alle prestazioni. Il versamento dei contributi ai programmi sarà quindi vincolato<br />

al raggiungimento degli obiettivi concordati. Gli obiettivi di efficacia perseguiti, come<br />

ad esempio il raggiungimento della soglia degli utili, vengono garantiti indirettamente<br />

tramite la definizione chiara di obiettivi e di indicatori qualitativi.<br />

8.2 Funzione del programma Economia forestale<br />

Per attuare una politica federale in materia di sussidi basata sulle prestazioni nel settore<br />

d’influenza della legge forestale, sono stati concretizzati gli obiettivi strategici del Programma<br />

forestale svizzero (PF-CH) 2004–2015 121 . Con la collaborazione di esperti<br />

cantonali, i gruppi di lavoro dell’UFAM hanno elaborato le singole schede programmatiche,<br />

che costituiscono la base per gli accordi da stipulare con i Cantoni e contengono<br />

tutte le informazioni necessarie.<br />

Il presente rapporto illustra i contenuti del programma Economia forestale rendendo<br />

così trasparente la pianificazione degli accordi relativi agli accordi programmatici nel<br />

settore dell’economia forestale. Il rapporto delinea inoltre l’attuazione della strategia in<br />

materia di sussidi basata sulle prestazioni di questo programma. I capitoli che seguono<br />

presentano una panoramica degli obiettivi programmatici e illustrano le questioni finanziarie<br />

correlate all’investimento dei mezzi finanziari della Confederazione.<br />

121 Cfr. p. 19 e 78 segg. in: Projektleitung WAP-CH, BHP – Brugger & Partner (2004): Waldprogramm Schweiz WAP-CH – Handlungsprogramm<br />

2004–2015. Schriftenreihe Umwelt Nr. 363. Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft BUWAL, Berna. 117 p. (disponibile<br />

anche in francese e inglese).<br />

effor2, programma pilota di Svitto<br />

Accordi programmatici stipulati<br />

in base alle prestazioni<br />

Schede programmatiche


8 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente l’economia forestale 227<br />

8.3 Obiettivi programmatici e indicatori per il programma Economia forestale<br />

Il programma Economia forestale prevede i seguenti obiettivi:<br />

> Obiettivo programmatico 1: Unità di gestione ottimali<br />

> Obiettivo programmatico 2: Logistica del legno<br />

> Obiettivo programmatico 3: Basi per la pianificazione forestale<br />

> Obiettivo programmatico 4: Cura del bosco giovane al di fuori del bosco<br />

di protezione<br />

Delimitazione degli obiettivi programmatici 1 e 2: con il programma Economia forestale<br />

si promuovono in modo mirato gli adeguamenti organizzativi e strutturali del<br />

settore, ad esempio riorganizzazioni, investimenti in sistemi di informazione rilevanti<br />

ai fini della gestione aziendale, consulenze professionali in materia di economia aziendale,<br />

ecc. (= «software»). Concentrando chiaramente l’attenzione su collaborazione e<br />

logistica, i presupposti per il miglioramento della redditività del settore vengono raggiunti<br />

con maggior celerità. A seconda del caso, è anche possibile trasferire i relativi<br />

compiti a un’impresa corrispondente.<br />

Anche in futuro verranno concessi crediti d’investimento, ma al di fuori del programma<br />

Economia forestale. È previsto il finanziamento di investimenti infrastrutturali (=<br />

«hardware»).<br />

Delimitazione dell’obiettivo programmatico 3: l’espressione «basi per la pianificazione<br />

forestale» comprende strumenti utili <strong>alla</strong> gestione, con cui elaborare le informazioni<br />

necessarie per i processi decisionali strategici. È fondamentale considerare l’incisività<br />

con cui si valuta se gli obiettivi e i provvedimenti stabiliti recano un contributo<br />

effettivo al conseguimento degli obiettivi. L’attenzione verte qui sul livello di pianificazione<br />

superiore e non (più) sul livello aziendale. In altre parole: i contenuti delle basi<br />

per la pianificazione forestale devono fare riferimento a livelli regionali, cantonali o<br />

intercantonali. Di conseguenza, con questi obiettivi programmatici la Confederazione<br />

non finanzia né acquista strumenti di pianificazione riferiti all’azienda. Ciò riguarda in<br />

primo luogo la ForstBAR.04 e le carte dei popolamenti contenute nella vecchia circolare<br />

n. 10, purché servano esclusivamente <strong>alla</strong> pianificazione aziendale.<br />

I contenuti delle pianificazioni di base, che riguardano uno degli altri prodotti effor2 122 ,<br />

ad esempio i piani per riserve forestali o le carte dei pericoli relative a opere di protezione,<br />

verranno in futuro acquistati d<strong>alla</strong> Confederazione solo per i rispettivi prodotti<br />

(programma Biodiversità nel bosco e programma Opere di protezione) e non saranno<br />

oggetto dell’obiettivo programmatico 3. I programmi di miglioramento strutturale,<br />

invece, rientrano nell’obiettivo programmatico 3 perché sono funzionali al programma<br />

Economia forestale (cfr. fig. 16).<br />

Per contro, la promozione degli obiettivi programmatici 1 e 2 (unità di gestione ottimali<br />

e logistica del legno) si rivolge direttamente ai proprietari di boschi e non al servizio<br />

forestale. Il servizio forestale cantonale, tuttavia, può fare ricorso fino al 20 per cento<br />

delle risorse federali promesse nell’ambito degli obiettivi programmatici 1 e 2 per le<br />

proprie prestazioni.<br />

122 I quattro nuovi prodotti che la Confederazione acquisterà in futuro dai Cantoni sono i seguenti: programma Bosco di protezione, programma<br />

Opere di protezione, programma Biodiversità nel bosco e programma Economia forestale.<br />

4 obiettivi programmatici<br />

Delimitazioni


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 228<br />

Fig. 16 > Delimitazione degli obiettivi programmatici 1 e 2 rispetto all’obiettivo programmatico 3 nel programma Economia forestale<br />

Compito del SF<br />

Fase di pianificazione<br />

strategica<br />

Collaborazione del SF<br />

Prima fase<br />

(motivazione)<br />

Compito del richiedente del progetto<br />

Momento della costituzione<br />

Fase di espansione<br />

Seconda fase<br />

(costituzione)<br />

Terza fase<br />

(attuazione) a partire della costituzione dell’azienda<br />

Obiettivo<br />

0 1 2 3 4 … Anni<br />

programmatico 3 Obiettivi programmatici 1 e 2<br />

Fine della promozione finanziaria di progetti<br />

SF = servizio forestale<br />

in corso da <strong>parte</strong> della Confederazione<br />

nell’ambito degli obiettivi programmatici 1 e 2<br />

La figura 17 mostra da una <strong>parte</strong> la delimitazione degli obiettivi in seno al programma<br />

Economia forestale e dall’altra la ripartizione, a livello di contenuti, dei compiti fra gli<br />

obiettivi programmatici 1, 2 e 3 (richiedenti e servizio forestale). Il compito del servizio<br />

forestale cantonale consiste nell’allestire le basi per la pianificazione strategica a<br />

livello cantonale o intercantonale (soprattutto per la logistica del legno) (obiettivo programmatico<br />

3). La costituzione (seconda fase) e l’attuazione (terza fase) degli obiettivi<br />

programmatici 1 e 2 competono ai rispettivi richiedenti (proprietari del bosco, come ad<br />

esempio i Comuni, le cooperazioni, i proprietari privati o le associazioni di proprietari<br />

privati o i mandatari per conto dei proprietari, ad es. singoli o imprese). Al servizio<br />

forestale cantonale spetta, nella fase di iniziazione («Fase di motivazione», prima fase),<br />

anche un ruolo decisionale. Per queste prestazioni il Cantone può utilizzare per se stesso<br />

il 20 per cento delle risorse finanziarie a disposizione per il programma 1 e 2.<br />

Delimitazione dell’obiettivo programmatico 4: la cura del bosco giovane rappresenta<br />

un investimento importante nei nostri boschi. Per avere, in futuro, popolamenti forestali<br />

produttivi e sostenibili, tali da soddisfare le esigenze future della società, è necessario<br />

effettuare investimenti mirati nella cura qualitativa del bosco giovane. Questi investimenti<br />

si suddividono tra proprietari di boschi ed enti pubblici. La Confederazione considera<br />

questo aspetto un importante investimento nel futuro e, nell’ambito delle proprie<br />

possibilità finanziarie, con l’obiettivo programmatico 4 del programma Economia forestale<br />

investe in modo mirato nella cura del bosco giovane.<br />

Limitazione della durata: si prevede che la durata degli obiettivi programmatici 1 e 2<br />

sarà limitata a due periodi di 4 anni, mentre gli obiettivi programmatici 3 e 4 saranno a<br />

tempo indeterminato.<br />

Procedura per l’elaborazione dell’accordo programmatico: i Cantoni propongono i<br />

propri programmi corredati di indicazioni relative al piano generale, considerazioni<br />

strategiche e priorità (obiettivi programmatici 1, 2 , 3 e 4). L’UFAM esamina i programmi<br />

e li armonizza con la pianificazione generale relativa all’impiego delle risorse.<br />

Elaborazione dell’accordo<br />

programmatico<br />

Tempo


8 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente l’economia forestale 229<br />

Se le proposte dei Cantoni superano le risorse disponibili, l’UFAM fissa delle priorità<br />

in base ad altri criteri (ad es. il volume della produzione di legno all’ettaro). Se un Cantone<br />

necessita di meno risorse di quelle previste in base al sistema di ripartizione delle<br />

risorse, i finanziamenti disponibili vengono utilizzati per finanziare proposte di altri<br />

Cantoni che hanno già esaurito la <strong>parte</strong> di risorse che spetta loro secondo i criteri di<br />

ripartizione previsti d<strong>alla</strong> Confederazione.<br />

Obbligatorietà dell’accordo programmatico: eventuali modifiche agli schemi del<br />

progetto per gli obiettivi programmatici 1 e 2 possono essere apportate durante il periodo<br />

programmatico e vengono motivate e segnalate dai Cantoni nell’ambito della fase<br />

di controllo della gestione. Lo schema di un progetto può inoltre essere sostituito anche<br />

da un altro progetto equivalente durante il periodo programmatico. I fondi assegnati per<br />

gli obiettivi programmatici 1 e 2 possono essere trasferiti dai Cantoni da un obiettivo<br />

all’altro. Non sono tuttavia previsti, in linea di massima, trasferimenti tra gli obiettivi 1<br />

e 3 o 4 oppure 2 e 3 o 4 durante il periodo di validità del contratto.<br />

8.3.1 Obiettivo programmatico 1: unità di gestione ottimali<br />

Base per le trattative relative all’obiettivo programmatico 1 (e 2): per la fase negoziale<br />

relativa al primo periodo contrattuale tra Confederazione e Cantoni sono necessarie<br />

indicazioni contenute nel progetto cantonale generale, in particolare in merito alle<br />

strategie e alle priorità relative allo sviluppo dell’economia forestale, soprattutto nei<br />

settori «unità di gestione ottimali» e «logistica del legno» (allegato A4).<br />

Per valutare le considerazioni di carattere generale riguardanti il programma complessivo,<br />

per la Confederazione sono determinanti le seguenti indicazioni sulla situazione<br />

odierna dell’economia forestale nel Cantone e sugli obiettivi a medio termine:<br />

> superficie media delle proprietà;<br />

> numero e percentuale di proprietari di bosco privati;<br />

> percentuale di superficie gestita da aziende forestali;<br />

> indicazioni relative <strong>alla</strong> strategia di sfruttamento del legno a livello cantonale (tra cui<br />

provvigione legnosa, incremento del legno [totale e utilizzabile], provvigione legnosa<br />

auspicata, differenza tra incremento annuo [totale e utilizzabile] e sfruttamento<br />

annuo [pianificato], assorbimento previsto dell’incremento del legno, eventuale riduzione<br />

o eventuale sviluppo della provvigione legnosa previsti);<br />

> indicazione facoltativa: limitazioni esistenti che impediscono il completo assorbimento<br />

dell’incremento annuale (ad es. legno proveniente da boschi di protezione,<br />

superfici di riserve forestali, superfici forestali che fungono da pozzi di carbonio<br />

ecc.);<br />

> indicazioni relative al piano dell’autorizzazione cantonale per lo sfruttamento del<br />

legno (quali procedure vengono attuate, ad es. approvazioni dei piani di gestione,<br />

marcatura di singoli alberi? Esiste l’intenzione di modificare la prassi attuale?).<br />

Indicatori di prestazione dell’accordo programmatico: l’accordo programmatico<br />

della Confederazione con i Cantoni viene stipulato per «m³ di sfruttamento previsto del<br />

Obbligatorietà dell’accordo<br />

programmatico<br />

Base per le trattative<br />

Indicatori di prestazione


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 230<br />

legno» nell’ambito di accorpamenti aziendali o forme di cooperazione. La base per<br />

l’indicatore «sfruttamento del legno» è data tra l’altro dal desiderio di utilizzare più<br />

legno in Svizzera. A questo proposito è opportuno adottare obiettivi di tipo quantitativo.<br />

Il Cantone ha carta bianca nella scelta dei progetti. I programmi proposti dai Cantoni<br />

si riferiscono al piano generale (strategia) del Cantone.<br />

La Confederazione ritiene che il proprio compito consista nel sostenere i proprietari dei<br />

boschi nell’elaborazione e nell’attuazione dei propri progetti di adeguamento strutturale.<br />

Indicatori qualitativi: con gli indicatori qualitativi si vuole tener conto di aspetti di<br />

economia aziendale. I seguenti requisiti minimi sono considerati «criteri obbligatori»:<br />

1. collaborazione permanente, con gestione aziendale e contabilità centralizzate;<br />

2. quantità minima di sfruttamento del legno;<br />

3. allestimento di bilancio e conto economico secondo il codice delle obbligazioni<br />

(CO) (a meno che siano già obbligatori in virtù della forma giuridica scelta) e diritto<br />

d’esame degli atti per Cantone e Confederazione.<br />

Il criterio «collaborazione permanente» (allegato A1) può essere conseguito con un<br />

contratto di cooperazione, un impegno di cooperazione vincolante di simile natura o<br />

mediante la costituzione di una personalità giuridica idonea (ad es. costituzione di una<br />

SA, Sarl, ecc.). In tale ambito occorre provvedere affinché i diritti di pianificazione e<br />

sfruttamento siano affidati in modo permanente a questa forma di cooperazione e che la<br />

gestione aziendale e la contabilità siano centralizzate. Si assicura in tal modo l’investimento<br />

dei sussidi in progetti a lungo termine.<br />

Stabilendo una quantità di sfruttamento del legno di almeno 10’000 m³ per ogni<br />

progetto (come grandezza a medio termine, da raggiungere dopo la scadenza del progetto<br />

123 ) viene esclusa la promozione, da <strong>parte</strong> della Confederazione, di unità di gestione<br />

troppo piccole. Nel gruppo di lavoro è stato fissato, come richiesta di minoranza,<br />

il requisito di 6000 m³ di quantità minima di sfruttamento del legno nei territori coperti<br />

da latifoglie. I Cantoni hanno la facoltà di fissare eventualmente una grandezza iniziale<br />

minima 124 .<br />

Raccomandazioni della Confederazione ai Cantoni: la presenza di modelli aziendali<br />

idonei consente, mediante l’accorpamento delle competenze in materia di pianificazione<br />

e utilizzazione, una produttività efficiente. Per aiutare i Cantoni, l’UFAM ha<br />

riportato, in allegato A2, alcuni esempi di modelli aziendali simili. Un business plan<br />

illustra con chiarezza l’orientamento agli utili e la fattibilità dei progetti (allegato A3).<br />

La Confederazione raccomanda quindi espressamente ai Cantoni di esigere dai richiedenti<br />

un business plan professionale in cui la fattibilità del progetto sia attestata con<br />

trasparenza. La Confederazione consiglia inoltre ai Cantoni di limitare a 4 anni la durata<br />

degli accordi relativi ai progetti. Ogni progetto dovrebbe porsi l’obiettivo che<br />

123 La durata dei progetti singoli non dovrebbe superare i 4 anni.<br />

124 La Confederazione consiglia di norma una grandezza iniziale minima di 6000 m³.<br />

Indicatori qualitativi


8 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente l’economia forestale 231<br />

l’azienda (impresa) riesca a gestirsi in modo autonomo entro un periodo di 4 anni. Se è<br />

previsto l’<strong>alla</strong>rgamento di forme di cooperazione già esistenti, la Confederazione promuoverà<br />

solo le quantità di legno che si aggiungono.<br />

Basi di calcolo del contributo di base della Confederazione: viene applicato un contributo<br />

di base della Confederazione uniforme per tutta la Svizzera, formato da un importo<br />

legato alle prestazioni di ammontare pari a 0,60 CHF/m³ di legno utilizzato (=<br />

40 % di 1,50 CHF/m³) e da un importo base una tantum di ammontare pari a 20’000<br />

CHF per ogni progetto di cooperazione. L’importo base per ogni cooperazione (inteso<br />

«a fondo perduto») verrà erogato all’inizio ed è concepito come finanziamento iniziale<br />

della Confederazione per lavori di consulenza e progettazione aziendali. Il contributo<br />

di base della Confederazione al m³ consente investimenti necessari a livello aziendale<br />

nei sistemi d’informazione opportuni (parole chiave: contabilità finanziaria, contabilità<br />

analitica, commercializzazione moderna del legno, tasse di licenza, leasing o acquisto<br />

di sistemi di gestione del legname, ecc.). L’allegato A7 di questo documento illustra<br />

l’origine del contributo di base della Confederazione, differenziato per cooperazioni e<br />

<strong>alla</strong>rgamento di unità organizzative già esistenti. In linea di principio la quota federale<br />

è pari al 40 per cento dei costi medi di una prestazione avente diritto al contributo.<br />

Contributi federali al programma:<br />

il contributo federale è calcolato come segue:<br />

Contributo federale =<br />

indicatore di prestazione * importo legato alle prestazioni + importo base una tantum<br />

A livello federale si rinuncia a una ripartizione dei contributi in un finanziamento iniziale<br />

che viene erogato all’attuazione delle prestazioni concordate e in un premio di<br />

rendimento che viene pagato al raggiungimento della soglia di redditività. I Cantoni<br />

hanno tuttavia la libertà di definire con i fornitori delle prestazioni le modalità di pagamento,<br />

tra cui può rientrare anche l’erogazione degressiva dei contributi federali nel<br />

corso dell’accordo programmatico.<br />

Data la struttura eterogenea dei progetti attesi, la Confederazione rinuncia a fissare un<br />

importo massimo per il contributo federale che il Cantone assegna ai progetti singoli.<br />

Compete ai Cantoni prevedere destinazioni opportune per le risorse finanziarie. L’ammontare<br />

del contributo cantonale al programma non è vincolato all’ammontare del<br />

contributo federale al programma.<br />

Calcolo del contributo federale


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 232<br />

8.3.2 Obiettivo programmatico 2: logistica del legno<br />

Base per le trattative relative all’obiettivo programmatico 2:<br />

si veda a tale proposito il capitolo 8.3.1.<br />

Indicatori di prestazione dell’accordo programmatico: l’accordo programmatico<br />

della Confederazione con i Cantoni viene stipulato per «m³ di legno in mediazione o<br />

vendita prevista» nell’ambito di una forma di cooperazione. Il compito della Confederazione<br />

consiste nel promuovere strutture efficienti per la vendita del legname. Il Cantone<br />

ha carta bianca nella scelta dei progetti. I programmi proposti dai Cantoni si riferiscono<br />

al piano generale (strategia) del Cantone.<br />

Indicatori qualitativi: con gli indicatori qualitativi si vuole tener conto di aspetti di<br />

economia aziendale. I seguenti requisiti minimi sono considerati «criteri obbligatori»:<br />

1. collaborazione permanente, con gestione aziendale e contabilità centralizzate;<br />

2. quantità minima di commercializzazione del legno;<br />

3. allestimento di bilancio e conto economico secondo il codice delle obbligazioni<br />

(CO) (a meno che siano già obbligatori in virtù della forma giuridica scelta) e diritto<br />

d’esame degli atti per Cantone e Confederazione.<br />

Il criterio «collaborazione permanente» (allegato A1) può essere conseguito con un<br />

contratto di cooperazione, un impegno di cooperazione vincolante di simile natura o<br />

mediante la costituzione di una personalità giuridica idonea (ad es. costituzione di una<br />

SA, Sarl, ecc.). In tale ambito occorre provvedere affinché la gestione aziendale e la<br />

contabilità siano centralizzate. Si assicura in tal modo l’investimento dei sussidi in<br />

progetti a lungo termine.<br />

Stabilendo una quantità di commercializzazione del legno pari almeno a 50’000 m³<br />

di legno per ogni progetto (come grandezza a medio termine da raggiungere dopo la<br />

scadenza del progetto), si evita che la Confederazione promuova unioni minime a livello<br />

di esercizio. I Cantoni hanno la facoltà di fissare eventualmente una grandezza iniziale<br />

minima 125 .<br />

Raccomandazioni della Confederazione ai Cantoni: la presenza di modelli aziendali<br />

idonei consente il raggiungimento di una produttività efficiente. Per aiutare i Cantoni,<br />

l’UFAM ha riportato, nell’allegato A2 (tabelle 45-51), alcuni esempi di modelli<br />

aziendali simili. Un business plan illustra con chiarezza l’orientamento agli utili e la<br />

fattibilità dei progetti (allegato A3). La Confederazione raccomanda quindi espressamente<br />

ai Cantoni di esigere dai richiedenti un business plan professionale in cui la fattibilità<br />

del progetto sia attestata con trasparenza. La Confederazione consiglia inoltre ai<br />

Cantoni di limitare a 4 anni la durata degli accordi relativi ai progetti. Ogni progetto<br />

dovrebbe porsi come obiettivo che l’azienda (impresa) riesca a gestirsi in modo autonomo<br />

dopo un periodo di 4 anni. Se è previsto l’<strong>alla</strong>rgamento di forme di cooperazione<br />

già esistenti, la Confederazione promuove solo le quantità di legno che si aggiungono.<br />

125 La Confederazione consiglia di norma una grandezza iniziale minima di 20’000 m³.<br />

Base per le trattative<br />

Indicatori di prestazione<br />

Indicatori qualitativi


8 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente l’economia forestale 233<br />

Basi di calcolo del contributo di base della Confederazione: viene applicato un contributo<br />

di base federale uniforme per tutta la Svizzera, formato da un importo legato<br />

alle prestazioni di ammontare pari a 0.60 CHF/m³ di legno venduto o mediato (= 40 %<br />

di 1,50 CHF/m³) e da un importo base una tantum di ammontare pari a 20’000 CHF<br />

per ogni progetto di cooperazione. L’importo base per ogni cooperazione (inteso «a<br />

fondo perduto») viene erogato all’inizio ed è concepito come finanziamento iniziale<br />

della Confederazione per lavori di consulenza e progettazione aziendali. Il contributo<br />

di base della Confederazione al m³ consente investimenti necessari a livello aziendale<br />

nei sistemi d’informazione opportuni (parole chiave: contabilità finanziaria, contabilità<br />

analitica, commercializzazione moderna del legno, tasse di licenza, leasing o acquisto<br />

di sistemi di gestione del legname, ecc.). L’allegato A8 di questo documento illustra la<br />

determinazione del contributo di base della Confederazione, differenziato per cooperazioni<br />

e <strong>alla</strong>rgamento di unità organizzative già esistenti. In linea di principio la quota<br />

federale è pari al 40 per cento dei costi medi di una prestazione avente diritto al contributo.<br />

Per lasciare agli operatori carta bianca nella scelta del piano di logistica del legno<br />

ideale per le loro esigenze, la Confederazione rinuncia intenzionalmente a differenziare<br />

il suo contributo di base secondo le diverse tipologie di strutture organizzative.<br />

Contributi federali al programma: il contributo federale viene calcolato come segue:<br />

Contributo federale =<br />

indicatore di prestazione * importo legato alle prestazioni + importo base una tantum<br />

A livello federale si rinuncia a una ripartizione dei contributi in un finanziamento iniziale,<br />

che viene erogato all’attuazione delle prestazioni concordate, e in un premio di<br />

rendimento che viene pagato al raggiungimento della soglia di redditività. I Cantoni<br />

hanno tuttavia la libertà di definire con i fornitori delle prestazioni le modalità di pagamento,<br />

tra cui può rientrare anche l’erogazione degressiva dei contributi federali nel<br />

corso dell’accordo programmatico.<br />

La Confederazione rinuncia inoltre a fissare un importo massimo per il contributo federale<br />

per ogni progetto. Compete ai Cantoni prevedere destinazioni opportune per le<br />

risorse finanziarie. L’ammontare del contributo cantonale al programma non è vincolato<br />

all’ammontare del contributo federale al programma.<br />

Calcolo del contributo federale


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 234<br />

8.3.3 Obiettivo programmatico 3: basi per la pianificazione forestale<br />

Basi per le trattative relative all’obiettivo programmatico 3: per la fase negoziale<br />

relativa al primo periodo contrattuale tra Confederazione e Cantone sono necessarie<br />

indicazioni relative alle considerazioni strategico-concettuali sulla pianificazione forestale.<br />

Per la Confederazione sono particolarmente rilevanti gli strumenti di gestione e<br />

di coordinamento che vengono impiegati dal Cantone e che consentono di adempiere a<br />

incarichi legislativi e politici (allegato A5).<br />

Indicatori di prestazione dell’accordo programmatico: l’accordo programmatico<br />

viene stipulato in riferimento <strong>alla</strong> superficie (ha di superficie boschiva totale). Il programma<br />

riguarda l’intero Cantone.<br />

Indicatori qualitativi: le basi per la pianificazione forestale devono essere riferite ai<br />

livelli regionale, cantonale o intercantonale e comprendono aspetti di pianificazione<br />

superiori. Per il primo periodo di riferimento del contratto, la Confederazione rinuncia<br />

a specificare i contenuti dei singoli criteri qualitativi e si limita ad alcuni strumenti<br />

gestionali e di coordinamento in uso finora. Per il secondo periodo di riferimento del<br />

contratto, la Confederazione definirà, se necessario, i criteri di qualità che ritiene importanti<br />

dal punto di vista dei contenuti.<br />

I seguenti strumenti gestionali e di coordinamento sono considerati le basi per la pianificazione<br />

forestale ai sensi dell’obiettivo programmatico 3 del programma Economia<br />

forestale, per le quali vengono fissate le seguenti priorità:<br />

Priorità 1:<br />

> i piani di sviluppo forestale PSF (piano forestale regionale, piano direttore forestale);<br />

> il rilevamento delle condizioni locali (associazioni vegetali);<br />

> i programmi di miglioramento strutturale a livello cantonale o intercantonale, in<br />

relazione agli obiettivi programmatici 1 e 2 – «unità di gestione ottimali» e «logistica<br />

del legno».<br />

Priorità 2:<br />

> i rilevamenti supplementari eseguiti su una superficie divergente rispetto a quella dei<br />

rilevamenti IFN;<br />

> le carte dei popolamenti, quando non servono <strong>alla</strong> pianificazione aziendale, e<br />

> l’elaborazione di altre basi per la pianificazione forestale estese a più prodotti (cfr.<br />

nota 121).<br />

Stabilendo gli strumenti prioritari per la pianificazione forestale, la Confederazione ha<br />

la possibilità di ottemperare al proprio incarico di gestione strategica.<br />

Basi di calcolo della Confederazione: viene applicato un contributo di base della<br />

Confederazione annuale uniforme per tutta la Svizzera pari a 2,50 CHF per ogni ettaro<br />

di superficie boschiva totale. L’importo base minimo è fissato a 10’000.– CHF. Il con-<br />

Basi per le trattative<br />

Indicatori di prestazione<br />

Indicatori qualitativi


8 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente l’economia forestale 235<br />

tributo forfetario della Confederazione non è negoziabile. Sono negoziabili i contenuti<br />

prioritari della pianificazione.<br />

Contributi federali al programma: il contributo federale si calcola in base al numero<br />

di ettari di superficie boschiva totale moltiplicato per il contributo di base della Confederazione<br />

corrispondente.<br />

Contributo federale = indicatore di prestazione * contributo di base federale<br />

8.3.4 Obiettivo programmatico 4: cura del bosco giovane al di fuori del bosco di protezione<br />

Base per le trattative relative all’obiettivo programmatico 4: per le trattative relative<br />

al primo periodo contrattuale tra Confederazione e Cantone sono necessarie indicazioni<br />

relative alle considerazioni strategico-concettuali sulla cura del bosco giovane. In<br />

tale ambito, per la Confederazione sono particolarmente importanti le indicazioni riguardanti<br />

la procedura di controllo impiegata e gli obiettivi che devono essere raggiunti<br />

con la cura del bosco giovane (cfr. anche l’allegato A6).<br />

Indicatori di prestazione dell’accordo programmatico: l’accordo programmatico<br />

viene stipulato in riferimento <strong>alla</strong> superficie di bosco giovane (ettari) per la quale sono<br />

previsti interventi di cura del bosco giovane (= superficie contrattuale). Il programma si<br />

riferisce all’intero Cantone, senza bosco di protezione e riserve forestali. Il Cantone ha<br />

carta bianca nella scelta delle superfici da curare.<br />

Indicatori qualitativi: la Confederazione acquista dai Cantoni i boschi giovani curati.<br />

Sono qui considerati criteri di qualità i requisiti di base previsti per una selvicoltura<br />

naturalistica che, probabilmente a partire dal secondo periodo contrattuale, dovranno<br />

essere resi operativi.<br />

Basi di calcolo del contributo di base della Confederazione: viene applicato un contributo<br />

di base federale annuo unico per tutta la Svizzera pari a 640.– CHF per ettaro da<br />

curare e un periodo contrattuale (=4 anni) 126 . I Cantoni hanno la facoltà di fornire un<br />

contributo finanziario e di fissarne l’ammontare. È negoziabile la quantità di superficie<br />

di bosco giovane da curare. In linea di principio la quota federale è pari al 40 per cento<br />

dei costi medi di una prestazione avente diritto al contributo. La determinazione del<br />

contributo di base della Confederazione per il primo periodo di riferimento del programma<br />

non si basa esclusivamente sui costi medi effettivi dell’erogazione della prestazione,<br />

ma tiene conto anche del potenziale di aumento dell’efficienza della produttività,<br />

dal momento che, dal punto di vista biologico, una cura efficiente del bosco<br />

giovane (parola chiave: razionalizzazione biologica) può essere effettuata a costi inferiori<br />

rispetto ai costi medi attuali.<br />

126 Il Cantone è libero di fornire un contributo finanziario e di fissarne l’ammontare.<br />

Calcolo del contributo federale<br />

Base per le trattative<br />

Indicatori di prestazione<br />

Indicatori qualitativi


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 236<br />

Contributi federali / cantonali al programma: il contributo della Confederazione al<br />

programma si calcola in base al numero di ettari di bosco giovane per il quale sono<br />

previsti interventi di cura moltiplicato per il contributo di base della Confederazione<br />

corrispondente.<br />

Contributo federale = indicatore di prestazione * contributo di base della Confederazione<br />

Le questioni concernenti la tematica bosco-selvaggina sono specificate nell’allegato<br />

12, in riferimento ai contenuti del programma Bosco di protezione.<br />

8.4 Erogazione dei contributi federali per il programma Economia forestale<br />

L’accordo programmatico stabilisce quali finanziamenti vengono assegnati a quale<br />

obiettivo selezionato dal Cantone. L’accordo programmatico è il risultato delle trattative<br />

tra Confederazione e Cantone.<br />

8.5 Controllo dell’eseguito<br />

8.5.1 Contenuti concernenti il controlling e il controllo a campione <strong>relativo</strong> agli obiettivi<br />

programmatici 1 e 2<br />

Con il controllo dell’eseguito il Cantone informa la Confederazione in merito allo stato<br />

di avanzamento della fornitura delle prestazioni. Per questo motivo, per i rapporti annuali,<br />

intermedi e finali (reporting) e per i controlli a campione sono previsti diversi<br />

gradi di dettaglio. Gli allegati A9 e A10 riportano indicazioni sui contenuti relativi al<br />

rendiconto annuale (A e B). Quale strumento ausiliare per la gestione dei progetti nei<br />

Cantoni viene messa a disposizione una tabella elettronica.<br />

8.5.2 Contenuti concernenti il controlling e il controllo a campione <strong>relativo</strong> all’obiettivo<br />

programmatico 3<br />

Con il controllo dell’eseguito il Cantone informa la Confederazione in merito allo stato<br />

di avanzamento della fornitura delle prestazioni. Per questo motivo, per i rapporti annuali,<br />

intermedi e finali (reporting) e per i controlli a campione sono previsti diversi<br />

gradi di dettaglio. In particolare si devono fornire informazioni sullo stato di avanzamento<br />

dell’attuazione degli strumenti di gestione e coordinamento.<br />

Calcolo del contributo federale<br />

Informazione annuale sullo stato di<br />

avanzamento della fornitura delle<br />

prestazioni


8 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente l’economia forestale 237<br />

8.5.3 Contenuti del controllo di gestione e del controllo a campione <strong>relativo</strong> all’obiettivo<br />

programmatico 4<br />

Con il controllo dell’eseguito il Cantone informa la Confederazione in merito allo stato<br />

di avanzamento della fornitura delle prestazioni. Per questo motivo, per i rapporti annuali,<br />

intermedi e finali (reporting) e per i controlli a campione sono previsti diversi<br />

gradi di dettaglio. L’allegato A11 riporta vari esempi di reporting in forma di tabelle<br />

riassuntive, che integrano o commentano le indicazioni qualitative fornite.


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 238<br />

> <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 8<br />

A1 Precisazione del criterio «collaborazione permanente»<br />

Definendo le forme giuridiche ammissibili per un organo responsabile delle nuove<br />

unità di gestione si intende garantire una regolamentazione chiara dei rapporti giuridici.<br />

I rapporti giuridici (competenze, poteri decisionali, responsabilità, ecc.) devono essere<br />

disciplinati in modo vincolante e i diritti di pianificazione e sfruttamento in modo<br />

particolare devono essere esplicitamente delegati <strong>alla</strong> direzione. Inoltre, impiego delle<br />

risorse e liquidità devono essere assicurati a livello centrale, così come la contabilità<br />

(contabilità finanziaria e, a titolo di raccomandazione, contabilità analitica) deve essere<br />

eseguita a livello centrale (= gestione aziendale e fatturazione centralizzati).<br />

L’organo responsabile della nuova unità gestionale dispone di una forma giuridica con<br />

personalità giuridica propria, adatta per un’attività economica avente scopo di lucro.<br />

Le basi sono il codice delle obbligazioni (CO) e il codice civile (CC). Sul sito<br />

della piattaforma per la costituzione di imprese del Cantone di Zurigo<br />

(www.gruenden.ch > weitere Themen > Rechtsformen > Übersicht Rechtsformen) è<br />

possibile trovare una panoramica delle forme giuridiche possibili per la costituzione di<br />

imprese.<br />

Le personalità giuridiche possibili sono le persone giuridiche (ad es. SA, Sarl, cooperativa,<br />

unione), ma anche società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita)<br />

di diritto privato e istituti di diritto pubblico (ad es. autorità locali). Considerato<br />

l’orientamento degli organi responsabili delle nuove unità di gestione, finalizzate<br />

all’economia e con scopo di lucro, emergono in primo piano la SA e la Sagl. La<br />

forma giuridica di una società semplice può essere problematica; ma se si dispone di un<br />

contratto vincolante con i criteri sopra indicati, dovrebbe essere possibile prevedere<br />

anche questa forma giuridica.<br />

Nelle società anonime (SA) e nelle società a garanzia limitata (Sarl) le attività economiche<br />

e quindi a scopo di lucro sono decisamente in primo piano. Per le altre persone<br />

giuridiche, ad esempio la cooperativa e le associazioni di diritto privato nonché gli<br />

istituti di diritto pubblico (ad es. le autorità locali) la garanzia di un’attività economica<br />

e a scopo di lucro deve essere fissata in anticipo, ad esempio con opportune modifiche<br />

dello statuto.<br />

Un’altra possibilità di assicurare una collaborazione permanente consiste nella stipulazione<br />

di un contratto di cooperazione. In tal caso si deve però assicurare che le decisioni<br />

in merito <strong>alla</strong> pianificazione e all’utilizzazione siano affidate in modo permanente<br />

<strong>alla</strong> cooperazione, che l’impiego delle risorse e la liquidità siano assicurati a livello<br />

centrale e che la contabilità (contabilità finanziaria e, come raccomandazione, contabilità<br />

analitica) sia centralizzata.


8 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 8 239<br />

Un criterio centrale per tutte le forme di cooperazione è la collaborazione tra più proprietari<br />

con una gestione centrale e una fatturazione centrale. La figura 17 mostra, a<br />

prescindere d<strong>alla</strong> forma giuridica scelta, la struttura ideale di una forma di gestione che<br />

si estende su più proprietari e che soddisfa questo criterio.<br />

Fig. 17 > Organizzazione di massima di una collaborazione tra più proprietari<br />

PB = proprietari di bosco<br />

I proprietari del bosco si uniscono e costituiscono insieme un istituto di collaborazione<br />

avente personalità giuridica autonoma, al quale trasferiscono le competenze per la gestione<br />

dei loro boschi. Un consiglio di gestione o un comitato provvede <strong>alla</strong> gestione<br />

strategica di questo istituto di collaborazione comprensivo di più proprietari e affida la<br />

gestione operativa a un esperto forestale. Questo esperto forestale <strong>alla</strong>ccia un rapporto<br />

contrattuale con il consiglio di gestione o il comitato (assunzione, mandato, incarico)<br />

ed è responsabile dei lavori seguenti:<br />

> allestimento di piano direttivo, strategia, progetti e pianificazione pluriennale<br />

all’attenzione del consiglio di gestione o del comitato;<br />

> allestimento della pianificazione annuale per la cura delle piante, lo sfruttamento, le<br />

capacità, la vendita e il finanziamento all’attenzione dei proprietari del bosco.<br />

I proprietari del bosco approvano o respingono la pianificazione annuale che viene loro<br />

presentata e, in caso di accettazione della stessa, autorizzano all’esecuzione delle misure<br />

previste sulla propria parcella boschiva.<br />

La destinazione dell’utile conseguito da questo istituto viene stabilita in primo luogo<br />

con l’intento di assicurare la liquidità necessaria per la gestione, quindi a copertura dei<br />

rischi (formazione di riserve), per la formazione del capitale d’investimento, per il finanziamento<br />

di eventuali progetti di ricerca e sviluppo, per innovazioni e perfezionamento<br />

professionale nonché per la consulenza gratuita dei proprietari di boschi interessati<br />

(in caso di mandati e ordini). La compensazione di proventi e spese di questo<br />

istituto avviene, ad esempio, in base <strong>alla</strong> percentuale del valore del terreno/valore delle<br />

piante, <strong>alla</strong> percentuale di superficie boschiva o una combinazione di entrambe più una<br />

<strong>parte</strong>cipazione al capitale.


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 240<br />

A2 Esempi di modelli aziendali idonei<br />

Un presupposto per garantire strutture organizzative efficienti prevede che le decisioni<br />

e l’impiego delle risorse vengano stabiliti a livello centrale. Adottando modelli aziendali<br />

idonei è possibile strutturare e attuare in modo ottimale la fornitura delle prestazioni,<br />

il sistema di generazione dei proventi e l’impiego delle risorse nell’azienda o<br />

nell’organizzazione.<br />

I criteri seguenti descrivono i modelli aziendali dotati di orientamento strategico e di<br />

una forma organizzativa opportuna:<br />

> posizionamento sul mercato: clienti target, vantaggi per i clienti, offerte di prodotti,<br />

strategia dei prezzi, vantaggi sulla concorrenza;<br />

> finalità monetarie: in che modo l’azienda guadagna? Dove si deve operare con<br />

maggiore efficienza?<br />

> competenze fondamentali, attività volta a creare valore aggiunto: cosa fa direttamente<br />

l’azienda, cosa fa fare e da chi?<br />

> organizzazione, collaboratori e cultura: quali requisiti (profilo di qualificazione)<br />

prevede l’azienda per i suoi collaboratori e i suoi quadri dirigenti? Quale cultura<br />

(senso di ap<strong>parte</strong>nenza, identificazione) e quale forma organizzativa assume l’azienda?<br />

I modelli aziendali qui presentati vertono principalmente:<br />

> su una produzione della materia prima legno in condizioni conformi al mercato;<br />

> sulla creazione efficiente di prestazioni del bosco (protezione, biodiversità, riposo,<br />

ecc.).<br />

Le informazioni riportate qui di seguito hanno carattere orientativo e illustrano, separatamente<br />

per gli obiettivi programmatici 1 e 2, l’inserimento (A) degli esempi in forma<br />

sintetica e, successivamente, possibili varianti (B) per i rispettivi obiettivi programmatici.<br />

Va ricordato che si tratta di esempi. L’elenco non è esaustivo ed è chiaramente possibile<br />

prevedere anche forme miste.


8 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 8 241<br />

Tab. 44 > A) Inserimento negli obiettivi programmatici 1 – Unità di gestione ottimali<br />

Problemi Produzione di legname non competitiva (legname greggio)<br />

Motivi:<br />

mancanza di sfruttamento di metodi di produzione moderni<br />

mancanza di specializzazione in termini di ripartizione del lavoro<br />

mancanza di imprenditorialità<br />

quantità di legname greggio troppo basse per produttore (posizione nello spazio)<br />

Obiettivi (leve) Produzione di legname greggio redditizia<br />

Recuperare i vantaggi economici dagli altri concorrenti<br />

Superamento del cosiddetto problema dell’esiguità (vale a dire elevate spese di pianificazione<br />

e lavoro per una piccola superficie di proprietà, quindi vantaggi insufficienti o nulli per<br />

una produzione efficiente di legname greggio)<br />

Indirizzo strategico «Economies of Scale» – aumento dell’efficienza e riduzione dei costi, sfruttamento degli<br />

effetti di scala e dei vantaggi della specializzazione, per ottenere processi di produzione<br />

più efficienti<br />

Provvedimenti Unità di gestione idonee per il mercato (ossia superficie e quantità maggiori)<br />

Strumento Formazione di unità economiche che vanno oltre i limiti delle proprietà, ricorrendo <strong>alla</strong><br />

cooperazione tra i proprietari<br />

(cfr. i modelli aziendali 1a, 1b, 1c e 3)<br />

Possibili modelli aziendali<br />

e forme organizzative<br />

1a Cooperazione tra privati proprietari di boschi<br />

1b Cooperazione tra proprietari pubblici di boschi<br />

(cosiddetti consorzi forestali)<br />

1c Cooperazioni miste tra proprietari di boschi pubblici e privati<br />

Effetto atteso Produzione efficiente, ossia lucrativa, di legname greggio grazie all’impiego di modernissime<br />

tecnologie di produzione e metodi di lavoro efficienti nelle fasi di pianificazione, esecuzione<br />

e logistica<br />

Presupposti Volontà di guadagnare con la produzione del legno<br />

Unione dei proprietari di boschi interessati a una gestione congiunta dei propri boschi<br />

Operato orientato al mercato<br />

Collaborazione permanente (allegato A1)<br />

Centralizzazione delle decisioni aziendali concernenti lo sfruttamento e la pianificazione<br />

Business plan / attestato di fattibilità (allegato A3)<br />

Promozione Finanziamento iniziale della Confederazione come da obiettivo 1 nella scheda Economia<br />

forestale di effor2<br />

Il finanziamento iniziale è costituito da:<br />

Importo base di 20’000.– CHF per ogni unità di cooperazione<br />

Importo variabile / in funzione delle prestazioni, pari a 0.60 CHF per ogni m³ di legname<br />

greggio utilizzato o venduto


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 242<br />

Tab. 45 > B) Varianti per l’obiettivo programmatico 1 – Unità di gestione ottimali<br />

Modello aziendale 1a: Cooperazione tra proprietari di boschi privati<br />

Attività volta a creare valore<br />

aggiunto<br />

Decisione concernente lo<br />

sfruttamento<br />

Stimoli per un operato di tipo<br />

imprenditoriale<br />

Produzione biologica<br />

Decisione concernente lo sfruttamento<br />

(produzione tecnica – presumibilmente solo nel bosco privato contadino)<br />

Le decisioni in merito allo sfruttamento vengono prese a livello collettivo per l’intero<br />

territorio in gestione<br />

È necessario trovare la maggioranza all’interno della cooperazione<br />

Senza una regolamentazione, il problema dei proprietari privati di boschi e delle loro<br />

aziende forestali troppo piccole rimane irrisolto ed è pertanto lecito non attendersi una<br />

produzione efficiente di legname greggio<br />

Se invece si adottano delle normative secondo cui i proprietari dei boschi possono<br />

operare come gli investitori di una SA quotata in borsa (quindi senza intervenire direttamente<br />

nella gestione operativa), è possibile prevedere una gestione efficiente<br />

Opportunità Gestione di ampie superfici e, quindi, possibilità di sfruttamento del legno in misura<br />

maggiore e con più efficienza<br />

Decisioni concordate sullo sfruttamento<br />

Reazione più flessibile <strong>alla</strong> domanda dei clienti (economia del legno, Comuni, turismo,<br />

ecc.)<br />

Rischi Difficoltà nel trovare la maggioranza (a causa dell’elevato numero di soci)<br />

Il problema dell’esiguità e la mancanza di know-how in economia forestale rendono una<br />

simile cooperazione dipendente dal servizio forestale<br />

Condizioni per la selezione Proprietari privati di boschi con parcelle molto grandi:<br />

il problema dell’esiguità si attenua;<br />

con un basso numero di soci è più facile trovare la maggioranza;<br />

maggiori stimoli a investire nel know-how tecnico e quindi minore dipendenza dal servizio<br />

forestale.<br />

Assicurare un forte impegno del servizio forestale<br />

Modello aziendale 1b: Cooperazione tra proprietari pubblici di boschi (consorzi forestali)<br />

Attività volta a creare valore<br />

aggiunto<br />

Decisione concernente lo<br />

sfruttamento<br />

Stimoli per un operato di tipo<br />

imprenditoriale<br />

Produzione biologica<br />

Decisione concernente lo sfruttamento<br />

Produzione tecnica<br />

Le decisioni sullo sfruttamento vengono prese a livello collettivo per l’intero territorio in<br />

gestione<br />

È necessario trovare la maggioranza all’interno della cooperazione<br />

Riduzione dell’influenza sulla direzione ambientale dovuta a motivi politici, dal momento<br />

che i rappresentanti dei vari Comuni si controllano a vicenda<br />

Dal momento che gli omaggi elettorali dovuti a motivi politici diventano più difficili, può<br />

sorgere lo stimolo a esercitare un maggior controllo sull’efficienza del consorzio forestale<br />

Le prestazioni della direzione del consorzio forestale vengono commisurate maggiormente<br />

all’utile o <strong>alla</strong> perdita<br />

I revisori e i consulenti aziendali indipendenti possono verificare il risultato di gestione e<br />

attestare ai proprietari la redditività della loro azienda oppure proporre provvedimenti<br />

Opportunità Gestione di superfici più estese e quindi possibilità di uno sfruttamento maggiore e più<br />

efficiente del legname (già con pochi soci)<br />

Decisioni concordate sullo sfruttamento<br />

Reazione più flessibile <strong>alla</strong> domanda dei clienti (economia del legno, Comuni, turismo,<br />

ecc.)<br />

Sistemi di raccolta del legno moderni e sfruttati economicamente<br />

Rischi Eventuale adeguamento «poco entusiasta» della dotazione di risorse


8 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 8 243<br />

Opposizione ai cambiamenti da <strong>parte</strong> dei collaboratori, dei responsabili politici ed eventualmente<br />

dell’elettorato<br />

La mancata o insufficiente armonizzazione dei prodotti in vista delle aspettative dei<br />

cosiddetti «beni pubblici» e «servizi pubblici» potrebbe comportare problemi di immagine<br />

per i consorzi forestali appena costituiti<br />

Modifica dei ruoli di un’azienda forestale<br />

Condizioni per la selezione Le sinergie potenziali in un consorzio forestale sono particolarmente elevate:<br />

se le aziende forestali originarie dispongono di una dotazione di risorse complementare;<br />

se con la costituzione del consorzio forestale si dà la possibilità di realizzare un cambiamento<br />

tecnologico.<br />

Modello aziendale 1c: Cooperazione mista tra proprietari di boschi pubblici e privati<br />

Attività volta a creare valore<br />

aggiunto<br />

Decisione concernente lo<br />

sfruttamento<br />

Stimoli per un operato di tipo<br />

imprenditoriale<br />

Produzione biologica<br />

Decisione concernente lo sfruttamento<br />

Produzione tecnica<br />

Le decisioni sullo sfruttamento sono prese a livello collettivo per l’intero territorio in<br />

gestione<br />

È necessario trovare la maggioranza all’interno della cooperazione<br />

Normative (contro il cosiddetto problema dell’esiguità) relative ai piccoli proprietari di<br />

boschi, in modo tale che, come per le SA quotate in borsa, la direzione aziendale possa<br />

provvedere a una gestione efficiente senza l’intervento diretto degli investitori nella<br />

gestione operativa<br />

Riduzione dell’influenza sulla direzione ambientale dovuta a motivi politici, dal momento<br />

che i rappresentanti dei vari comuni si controllano a vicenda<br />

Le prestazioni della direzione del consorzio forestale sono commisurate maggiormente<br />

all’utile o <strong>alla</strong> perdita<br />

I revisori e i consulenti aziendali indipendenti possono verificare il risultato di gestione e<br />

attestare ai proprietari la redditività della loro azienda oppure proporre provvedimenti<br />

Opportunità Gestione di superfici più estese e quindi possibilità di uno sfruttamento maggiore e più<br />

efficiente del legname (già con pochi soci)<br />

Decisioni concordate sullo sfruttamento<br />

Reazione più flessibile <strong>alla</strong> domanda dei clienti (economia del legno, Comuni, turismo,<br />

ecc.)<br />

I proprietari privati di boschi beneficiano del know-how delle aziende forestali<br />

Utilizzazione economica delle capacità aziendali (soprattutto nella produzione di materie<br />

prime)<br />

Rischi Predominio delle aziende forestali pubbliche<br />

La possibilità di influenza politica sui soci privati della cooperazione viene <strong>alla</strong>rgata<br />

I soci privati della cooperazione, a causa della minoranza dei voti e della mancanza di<br />

conoscenze in materia di economia forestale, non sono in grado di assicurare una rappresentanza<br />

efficace di tutti i propri interessi<br />

Condizioni della selezione La rappresentanza dei propri interessi dovrebbe essere più facile per i grandi proprietari<br />

privati, dal momento che dispongono di maggiori conoscenze di economia forestale e di<br />

maggiori pacchetti azionari


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 244<br />

Tab. 46 > C) Inserimento nell’obiettivo programmatico 2 – Logistica del legno<br />

Problemi I clienti (industriali del legno) presenti sul mercato nazionale non ricevono la materia<br />

prima nella quantità necessaria, con la continuità e la qualità richieste e a prezzi competitivi.<br />

Motivi:<br />

i produttori di materie prime (aziende forestali) non sono orientati al mercato<br />

mancanza di approvvigionamento continuo di materie prime – quantità, qualità, momento<br />

e prezzo<br />

…<br />

Obiettivi<br />

(leve)<br />

Indirizzo<br />

strategico<br />

Vendita di legname greggio conforme al mercato<br />

Commercializzazione redditizia del legname greggio<br />

Produzione continua di legname greggio<br />

…<br />

Fornitura della materia prima legno secondo le richieste del cliente (quantità, tempi,<br />

qualità, prezzo; sicurezza di approvvigionamento)<br />

Provvedimenti Strutture di commercializzazione conformi al mercato (efficiente scambio di informazioni<br />

in vista dell’offerta e della domanda; relazioni commerciali intese come partnership;<br />

perseguire come obiettivo la sicurezza di approvvigionamento dell’economia del legno)<br />

Strumento Formazione di strutture di commercializzazione del legname oltre i limiti di proprietà con<br />

l’ausilio di forme organizzative idonee (cfr. modello aziendale 2 e 3)<br />

Possibili<br />

modelli aziendali e<br />

forme organizzative<br />

2 a Intermediazione / Intermediari<br />

2 b Organizzazione dei proprietari di bosco per la commercializzazione del legno /<br />

logistica del legno<br />

Integrazione a valle solo se l’industria del legno è completamente autonoma<br />

Integrazione a monte solo se vi <strong>parte</strong>cipano proprietari di bosco<br />

Effetto atteso Commercializzazione di materie prime efficiente, ossia lucrativa, mediante un’organizzazione<br />

idonea al mercato<br />

Presupposti Volontà di guadagnare<br />

Operato orientato al mercato<br />

Collaborazione permanente (allegato A1)<br />

Centralizzazione delle decisioni aziendali sullo sfruttamento e la pianificazione<br />

Business plan / attestato di fattibilità (allegato A3)<br />

Promozione Finanziamento della Confederazione secondo l’obiettivo programmatico 2 nella scheda<br />

economia forestale di effor2, costituito da:<br />

importo base di 20’000 CHF per cooperazione / organizzazione<br />

importo variabile / in funzione delle prestazioni, pari a 0.60 CHF per ogni m³ di legname<br />

greggio venduto / mediato<br />

Le integrazioni a monte con aziende forestali senza la <strong>parte</strong>cipazione dei proprietari di<br />

bosco (ad es. tramite quote, azioni o in qualità di proprietari parziali) non soddisfano i<br />

requisiti previsti per questo programma di finanziamento della Confederazione. L’integrazione<br />

a monte deve tuttavia essere possibile se sono soddisfatti i criteri minimi e se i<br />

proprietari di bosco <strong>parte</strong>cipano direttamente al progetto. Le integrazioni a valle (come<br />

ad es. l’organizzazione Aareholz) in forma di partnership pubblico-privato, sono possibili<br />

se sono soddisfatti i criteri minimi e se l’azienda è completamente indipendente<br />

dall’industria del legno.


8 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 8 245<br />

Tab. 47 > D) Variante per l’obiettivo programmatico 2 – Logistica del legno<br />

Modello aziendale 2: Intermediazione / Intermediari<br />

Attività volta a creare valore<br />

aggiunto<br />

Decisione concernente lo<br />

sfruttamento<br />

Stimoli per un operato di tipo<br />

imprenditoriale<br />

Decisione concernente lo sfruttamento<br />

Le decisioni sullo sfruttamento vengono prese individualmente dai proprietari di bosco/dai<br />

responsabili delle aziende forestali<br />

I piani vengono concordati su base volontaria all’interno di una rete<br />

Nessuna conseguenza diretta sugli stimoli per i proprietari privati di bosco o i responsabili<br />

delle aziende forestali<br />

L’intermediario è fortemente stimolato a sfruttare le potenzialità di miglioramento; egli<br />

«vive» del miglioramento dell’efficienza dei propri mandanti<br />

Opportunità Possibilità di armonizzazione dei piani di sfruttamento delle materie prime tramite il<br />

primo e il secondo stadio di produzione e l’economia del legno<br />

La collaborazione in rete tiene conto dell’esigenza di indipendenza degli operatori<br />

I <strong>parte</strong>cipanti <strong>alla</strong> rete traggono reciproco beneficio dalle esperienze e dai contatti<br />

professionali<br />

Specializzazione dell’intermediario nella funzione di raccordo<br />

Reazione molto flessibile <strong>alla</strong> domanda dell’economia del legno<br />

Rischi La volontarietà rende più difficili gli accordi vincolanti, le prestazioni che vanno oltre la<br />

semplice consulenza richiedono una rete ben consolidata<br />

L’entità delle prestazioni dipende in misura notevole dalle capacità (collegamento in<br />

rete) dell’intermediario<br />

La rete genera prestazioni che vengono attualmente fornite dal servizio forestale –<br />

probabilmente non efficienti dal punto di vista dei proprietari<br />

Condizioni per la selezione Operatori con una rete di relazioni estesa e ben funzionante all’interno dell’economia<br />

forestale e dell’industria del legno


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 246<br />

A3 Struttura raccomandata e contenuti del business plan<br />

Nota: la Confederazione rinuncia a richiedere l’allestimento obbligatorio di un business<br />

plan come criterio minimo. Raccomanda tuttavia espressamente ai Cantoni di richiedere<br />

un business plan professionale a coloro che presenteranno loro i progetti.<br />

Delimitazione tra fase di inizializzazione e fase di costituzione:<br />

Per raggiungere l’obiettivo della collaborazione tra più proprietari di bosco, sono indispensabili<br />

due presupposti fondamentali. In una prima fase gli interessati devono riconoscere<br />

la necessità di una collaborazione congiunta (tipo e forma di collaborazione,<br />

ecc.). Nella seconda fase viene formulata un’idea congiunta unita a riflessioni sulla<br />

struttura e lo sviluppo di una nuova impresa. Nella terza fase i progetti elaborati vengono<br />

messi in atto (cfr. fig. 16 a p. 234).<br />

La fase di inizializzazione (prima fase) può essere considerata anche come «fase di<br />

motivazione» per un adeguamento a condizioni quadro modificate. A tal fine è necessario<br />

dare la disponibilità a una collaborazione (parola chiave: responsabilità personale<br />

dei proprietari di bosco).<br />

Dal momento che gli enti pubblici hanno grande interesse a un settore sano ed efficiente,<br />

la Confederazione sostiene e promuove in modo mirato le strutture che favoriscono<br />

l’attuale cambiamento strutturale (fase di costituzione, seconda fase). Per questo motivo<br />

la Confederazione promuove nuove forme aziendali all’atto della loro costituzione.<br />

Idea base di un business plan:<br />

L’allestimento di un business plan nell’ambito di un nuovo orientamento strategico<br />

rappresenta un processo che viene affrontato congiuntamente dai proprietari o dai rappresentanti<br />

dei proprietari, dai quadri dirigenti responsabili e, a volte, anche dai collaboratori.<br />

Ponendo varie domande si sottopongono a esame critico la propria azienda, la<br />

propria persona e anche l’ambiente. Nell’allestimento di un business plan si tratta di<br />

ottenere, dalle risposte alle domande, indicazioni sulla fattibilità di un’idea di progetto.<br />

Il business plan serve quindi anche da strumento orientativo per i richiedenti,<br />

all’attenzione dei Cantoni.<br />

L’obiettivo di un business plan consiste nell’illustrare il sistema di proventi di<br />

un’idea di progetto (idea commerciale) e nel formulare una stima che sia la più ampia<br />

possibile delle relative opportunità e dei rischi.<br />

Le considerazioni vertono quindi sulla domanda seguente: «Su quali mercati deve operare<br />

l’azienda / quali prodotti e servizi deve vendere e che fatturato deve conseguire?»<br />

La procedura strutturata e sistematica, collegata a un business plan, consente pertanto<br />

di verificare la sostenibilità dell’idea di progetto e offre quindi una base importante per<br />

la fase di attuazione (terza fase).


8 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 8 247<br />

Segue lo schema di suddivisione generalmente valido di un business plan (colonna<br />

sinistra). Nella colonna di destra sono riportate osservazioni o termini chiave importanti.<br />

Tab. 48 > Suddivisione ed esempi del contenuto di un business plan<br />

1. Sintesi Progetto, prospettive di fatturato e utili, fabbisogno finanziario con scadenze, rischi<br />

(max. un foglio A4)<br />

2. Organizzazione e<br />

responsabilità del progetto<br />

3. Idea commerciale / idea di<br />

progetto<br />

Interlocutore per l’organizzazione, aspetti tecnici e di controllo di gestione: (nome,<br />

funzione (organigramma, ambito di competenze), retroterra tecnico, indirizzo, telefono,<br />

fax, indirizzo e-mail), responsabile del progetto, proprietari di bosco interessati<br />

Obiettivo, situazione iniziale, sistema di proventi, svolgimento dell’intero progetto<br />

4. Prodotti, servizi Esigenze del cliente, benefici per il cliente, prodotto e servizio, ciclo vitale<br />

5. Mercato, clienti, concorrenza,<br />

società<br />

Panoramica del mercato, capacità del mercato, valutazione del mercato, tendenze<br />

del mercato, segmentazione del mercato, struttura della clientela, concorrenza,<br />

propria posizione sul mercato<br />

Attese e richieste della società<br />

6. Marketing Strategia di marketing, segmentazione del mercato, politica dei prezzi, obiettivo del<br />

fatturato, pubblicità, PR, vendita e distribuzione<br />

7. Proprietari, quadri dirigenti,<br />

collaboratori<br />

Dati principali, curriculum, esperienze professionali e gestionali, iniziative di formazione<br />

e perfezionamento professionale dei quadri dirigenti e dei collaboratori, consulenza<br />

tecnica<br />

8. Impresa Modello aziendale, andamento precedente, valori e norme<br />

9. Produzione, partnership,<br />

in termediari di vendita<br />

Produzione (strumenti tecnici di produzione, capacità, difficoltà), partnership, intermediari<br />

di vendita<br />

10. Rischi, scenari, sensibilità Analisi dei rischi, gestione dei rischi, scenari e sensibilità<br />

11. Previsioni di vendita Quando, dove, con quali prodotti e servizi e con quali clienti è possibile realizzare<br />

quale fatturato?<br />

12. Pianificazione finanziaria Bilancio e conto economico dei prossimi anni, cashflow, pianificazione della liquidità<br />

(al mese per l’anno successivo), fabbisogno di liquidità, soglia di utile, struttura<br />

finanziaria, fabbisogno di capitale, fonti di finanziamento, rischi e garanzie<br />

13. Scadenze, obiettivo del Obiettivi del progetto, pietre miliari, pianificazione dell’attuazione<br />

progetto, attuazione<br />

14. Diritto di controllo Diritti di controllo dei proprietari, del Cantone, della Confederazione, verifica esterna<br />

Allegati Contratti, statuto, ecc., dati base e dati iniziali nonché fonti dei dati, indicazioni di<br />

stime e supposizioni per i singoli capitoli<br />

Principi: Stime comprensibili per logica (le stime sono sostenute da varie fonti?); nessun salto<br />

di pensiero; supposizioni realistiche; dati documentati.


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 248<br />

I criteri fondamentali di un business plan sono i seguenti:<br />

> presentazione dei prodotti e servizi previsti, dei clienti target e dei mercati target<br />

e andamento previsto del fatturato (parole chiave: orientamento al cliente e al<br />

prodotto). La domanda è quindi: con quali prodotti e servizi e con quali clienti<br />

target si realizza quale fatturato?<br />

> pianificazione delle capacità e sfruttamento delle capacità durante la produzione<br />

e la fornitura di servizi, soprattutto per la produzione di materie prime;<br />

> conto economico e bilancio per i primi 5 anni; pianificazione della liquidità o per<br />

un anno d’esercizio; rendiconto finanziario, conto d’investimento per i progetti<br />

d’investimento; momento a partire dal quale l’azienda è autonoma (parola chiave:<br />

redditività, break-even point);<br />

> analisi di sensibilità (per il caso normale, il caso migliore e il caso più sfavorevole);<br />

> pianificazione del personale ed eventualmente un piano sociale, misure di formazione<br />

e perfezionamento professionale necessarie per i quadri dirigenti e i collaboratori;<br />

> statuto o contratto <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> forma di collaborazione scelta; dati base utilizzati,<br />

ad esempio per le analisi di mercato, i documenti di finanziamento, la pianificazione<br />

della liquidità, il conto d’investimento, ecc.; indicatori importanti della nuova<br />

azienda (superficie, scorte, crescita, utilizzazione, titolari di quote, ecc.).<br />

Si rinvia inoltre al sito www.gruenden.ch ( > weitere Themen > Businessplan > …),<br />

sulla quale si trovano molte indicazioni utili per la stesura di business plan e piani finanziari.<br />

Per i progetti attuali relativi all’economia forestale svizzera è stato riscontrato che è<br />

molto utile il sostegno professionale offerto da una consulenza competente in economia<br />

aziendale. A tal fine va utilizzato l’importo base con cui la Confederazione promuove<br />

finanziariamente l’idea del progetto.


8 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 8 249<br />

A4 Informazioni di base per i negoziati relativi agli obiettivi programmatici 1 e 2:<br />

unità di gestione ottimali e logistica del legno<br />

La presente tabella per il calcolo delle cifre relative all’accordo programmatico nel<br />

settore dell’economia forestale è disponibile in formato elettronico al sito<br />

www.umwelt-schweiz.ch/wald.<br />

Indicazioni relative <strong>alla</strong> percentuale di gestione<br />

da <strong>parte</strong> di aziende forestali:<br />

da <strong>parte</strong> di forestali di circolo:<br />

da <strong>parte</strong> di aziende forestali:<br />

altri:<br />

nessuna gestione:<br />

% della superficie<br />

forestale TOTALE<br />

PBPu … proprietari di bosco pubblici<br />

PBP … proprietari di bosco privati<br />

Indicazioni relative <strong>alla</strong> provvigione/all'incremento legnoso Unità Totale Legno di conifere Legno di latifoglie dei PBPu dei PBP<br />

Provvigione totale m 3<br />

Provvigione per ha m 3 / ha<br />

Incremento legnoso totale m 3<br />

incremento legnoso per ha m 3 / ha<br />

Incremento legnoso "utilizzabile" m 3<br />

Assorbimento previsto dell’incremento legnoso<br />

In %<br />

dell'incremento del<br />

"provvigione legnosa auspicata"<br />

l " tili<br />

m<br />

bil "<br />

3 / ha<br />

? ciò significa aumento o riduzione della provvigione legnosa fm 3 / ha<br />

? fino al 20xx<br />

Indicazioni relative a eventuali limitazioni concernenti l'assorbimento completo dell'incremento annuo:<br />

Indicazioni relative all'utilizzazione Unità Totale Legno del fusto Legno da industria egno da energ Altro<br />

Utilizzazione 2002-2006 m 3<br />

Utilizzazione 2008-2011 (prevista) m 3<br />

Osservazioni:


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 250<br />

A5 Informazioni di base per i negoziati relativi all’obiettivo programmatico 3:<br />

basi della pianificazione forestale<br />

La presente tabella per il calcolo delle cifre relative all’accordo programmatico nel<br />

settore dell’economia forestale è disponibile in formato elettronico al sito<br />

www.umwelt-schweiz.ch/wald.<br />

NPC Programma Economia forestale Cantone:<br />

Periodo contrattuale 2008-2011<br />

INDICAZIONI DI BASE relative alle riflessioni strategiche per i negoziati 2007 concernenti<br />

l'obiettivo programmatico 3 Basi di pianificazione forestale<br />

Strumenti di gestione e di coordinamento attualmente utilizzati nel Cantone<br />

Strumenti Stato in %<br />

Pianificazione dello sviluppo forestale e simili<br />

Cartografia delle stazioni<br />

Piani dei miglioramenti strutturali<br />

Densificazione degli IFN<br />

Osservazioni


8 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 8 251<br />

A6 Informazioni di base per i negoziati relativi all’obiettivo programmatico 4:<br />

cura del bosco giovane al di fuori del bosco di protezione<br />

La presente tabella per il calcolo delle cifre relative all’accordo programmatico nel<br />

settore dell’economia forestale è disponibile in formato elettronico al sito<br />

www.umwelt-schweiz.ch/wald.<br />

NPC Programma Economia forestale Cantone:<br />

Periodo contrattuale 2008-2011<br />

INDICAZIONI DI BASE derivanti d<strong>alla</strong> strategia cantonale relativa <strong>alla</strong> cura del bosco giovane per i negoziati 2007 concernenti<br />

l'obiettivo programmatico 4 Cura del bosco giovane<br />

Superfici di bosco giovane nel Cantone: ha<br />

Superficie di bosco giovane per età (indicazioni approssimative)<br />

Superficie allo stato di spessaia (indicazioni approssimative)<br />

Superficie allo stato di perticaia (diametro a petto d'uomo, DPUdom) ><br />

20 cm (indicazioni approssimative)<br />

Struttura per altezza/disetanea (indicazioni approssimative)<br />

Obiettivo della cura del bosco giovane nel Cantone:<br />

Osservazioni<br />

Indicazioni relative <strong>alla</strong> procedura scelta ai fini del controllo dell'esecuzione e del raggiungimento dell'obiettivo:


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 252<br />

A7 Contributo forfetario della Confederazione per l’obiettivo programmatico 1:<br />

unità di gestione ottimali<br />

Il contributo forfetario della Confederazione è formato da un importo base e un importo<br />

legato alle prestazioni. Viene erogato nell’ambito dell’accordo programmatico per la<br />

durata di 4 anni come finanziamento iniziale per superare svantaggi strutturali e promuovere<br />

le unità di gestione competitive.<br />

L’importo base deve essere utilizzato per le spese di costituzione e consulenza aziendali.<br />

Esso ammonta a 20’000.– CHF e viene erogato d<strong>alla</strong> Confederazione all’inizio di<br />

un progetto. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi concordati, la Confederazione<br />

non richiede il rimborso di questo importo («a fondo perduto»).<br />

Contributo forfetario della Confederazione per il<br />

prodotto Economia forestale <strong>relativo</strong> alle nuove cooperazioni<br />

Obiettivo programmatico 1: unità di gestione ottimali<br />

Importo base per ogni progetto di cooperazione 20'000.00 CHF<br />

Importo (variabile) legato alle prestazioni per ogni m 3 (la<br />

Confederazione finanzia il 40% di CHF 1.50)<br />

0.60 CHF / m 3<br />

Quantità minima di legname per la promozione da <strong>parte</strong><br />

10'000 m<br />

della Confederazione<br />

3 per<br />

anno<br />

anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anni 1-4<br />

m 3<br />

CHF CHF CHF CHF CHF<br />

Importo base della Confederazione 20'000.00 0.00 0.00 0.00 20'000.00<br />

Importo (variabile) della Confederazione legato alle<br />

prestazioni per una quantità minima di legname di<br />

10'000 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 24'000.00<br />

Σ promozione delle risorse federali per una quantità<br />

minima di legname<br />

26'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 44'000.00<br />

Raccomandazioni ai Cantoni:<br />

→ Limitare la durata delle risorse per ogni progetto a 4 anni<br />

→ Pagamento degressivo delle risorse<br />

→ Premio di rendimento nel 4° anno<br />

In caso di ampliamento di unità di organizzazione già esistenti, si applicano gli stessi criteri minimi.<br />

Non viene tuttavia pagato l'importo base.<br />

Le quantità di legname che si aggiungono vengono sovvenzionate con un ammontare corrispondente<br />

all'importo legato alle prestazioni.<br />

L’importo legato alle prestazioni, di ammontare pari a 0,60 CHF per ogni m³ di legno<br />

utilizzato, viene erogato d<strong>alla</strong> Confederazione a partire da una quantità minima di<br />

sfruttamento del legno di 10’000 m³ come grandezza a medio termine (cfr. ulteriori<br />

chiarimenti nel cap. 8.3.1) per ogni progetto, <strong>alla</strong> fine di ogni anno d’esercizio (per i<br />

primi 4 anni). Questo importo può essere utilizzato per i sistemi d’informazione necessari<br />

a livello aziendale (ad es. software di gestione del legname, sistemi per la contabilità<br />

finanziaria e analitica, ecc.). Si raccomanda ai Cantoni di erogare questo importo<br />

variabile in modo degressivo e/o di associarlo a un premio di rendimento. Il pagamento<br />

di questa <strong>parte</strong> del contributo federale legata alle prestazioni dipende dal conseguimento<br />

degli obiettivi programmatici concordati.


8 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 8 253<br />

A8 Contributo forfetario della Confederazione per l’obiettivo programmatico 2:<br />

logistica del legno<br />

Il contributo forfetario della Confederazione è formato da un importo base e un importo<br />

variabile. Viene erogato nell’ambito dell’accordo programmatico per la durata di 4<br />

anni come finanziamento iniziale per superare svantaggi strutturali e promuovere le<br />

strutture di commercializzazione competitive.<br />

L’importo base deve essere utilizzato per le spese di costituzione e consulenza aziendali.<br />

Esso ammonta a 20’000.– CHF e viene erogato d<strong>alla</strong> Confederazione all’inizio di<br />

un progetto. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici concordati,<br />

la Confederazione non chiede il rimborso di questo importo («a fondo perduto»).<br />

L’importo legato alle prestazioni, di ammontare pari a 0,60 CHF per ogni m³ di legno<br />

mediato o venduto, viene erogato d<strong>alla</strong> Confederazione a partire da una quantità<br />

minima di legno di 50.000 m³ come grandezza a medio termine (cfr. ulteriori chiarimenti<br />

nel cap. 8.3.2) per ogni progetto, trascorso ogni anno d’esercizio (per i primi 4<br />

anni). Questo importo variabile può essere utilizzato per i sistemi d’informazione necessari<br />

a livello aziendale (ad es. software di gestione del legname, sistemi di contabilità<br />

finanziaria e analitica, ecc.). Si raccomanda ai Cantoni di erogare questo importo<br />

variabile in modo degressivo e/o di associarlo a un premio di rendimento. Il pagamento<br />

di questa <strong>parte</strong> del contributo federale riferita alle prestazioni dipende dal conseguimento<br />

degli obiettivi programmatici concordati.<br />

Contributo forfetario della Confederazione per il<br />

prodotto Economia forestale <strong>relativo</strong> alle nuove cooperazioni<br />

Obiettivo programmatico 2: logistica del legno<br />

Importo base per ogni progetto di cooperazione 20'000.00 CHF<br />

Importo (variabile) legato alle prestazioni per ogni m 3 (la<br />

Confederazione finanzia il 40% di CHF 1.50)<br />

0.60 CHF / m 3<br />

Quantità minima di legname per la promozione da <strong>parte</strong><br />

10'000 m<br />

della Confederazione<br />

3 per<br />

anno<br />

anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anni 1-4<br />

m 3<br />

CHF CHF CHF CHF CHF<br />

Importo base della Confederazione 20'000.00 0.00 0.00 0.00 20'000.00<br />

Importo (variabile) della Confederazione legato alle<br />

prestazioni per una quantità minima di legname di<br />

10'000 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 24'000.00<br />

Σ promozione delle risorse federali per una quantità<br />

minima di legname<br />

26'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 44'000.00<br />

Raccomandazioni ai Cantoni:<br />

→ Limitare la durata delle risorse per ogni progetto a 4 anni<br />

→ Pagamento degressivo delle risorse<br />

→ Premio di rendimento nel 4° anno<br />

In caso di ampliamento di unità di organizzazione già esistenti, si applicano gli stessi criteri minimi.<br />

Non viene tuttavia pagato l'importo base.<br />

Le quantità di legname che si aggiungono vengono sovvenzionate con un ammontare corrispondente<br />

all'importo legato alle prestazioni.


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 254<br />

A9 Contenuti per il reporting e i controlli a campione relativi agli obiettivi<br />

programmatici 1<br />

Le seguenti indicazioni sono importanti per il reporting <strong>alla</strong> Confederazione:<br />

Tab. 49 > Indicazioni per il reporting <strong>alla</strong> Confederazione<br />

Panoramica generale per ogni anno di validità del contratto:<br />

Numero progetti – Totale<br />

m³ quantità di legno – Totale<br />

Proprietari di bosco interessati – Totale<br />

Superficie complessiva – Totale<br />

Mezzi finanziari di Confederazione e Cantone utilizzati – Totale<br />

Contributo federale – Totale<br />

SITUAZIONE<br />

AUSPICATA<br />

SITUAZIONE<br />

EFFETTIVA<br />

Differenza<br />

Documenti da inviare <strong>alla</strong> Confederazione: una copia del conto annuo conforme al<br />

diritto commerciale secondo il CO, e composto dal bilancio e dal conto economico,<br />

nonché una panoramica della struttura dei ricavi delle imprese 127 (ricavi totali, tra cui la<br />

promozione da <strong>parte</strong> del Cantone.e la promozione da <strong>parte</strong> della Confederazione).<br />

La seguente tabella 128 viene messa a disposizione dei Cantoni come aiuto per il rilevamento<br />

dei dettagli rilevanti sulle singole imprese nel quadro dell’obiettivo 1. Non è<br />

obbligatorio inviarla <strong>alla</strong> Confederazione.<br />

127 Queste indicazioni sono necessarie per garantire l’effettività del finanziamento iniziale (controlling strategico).<br />

128 La tabella viene messa a disposizione dei Cantoni in forma elettronica.


8 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 8 255<br />

Attuazione della NPC nell'ambito della legge forestale<br />

Prodotto Economia forestale Cantone:<br />

Periodo contrattuale 2008-2011<br />

Lista per il controlling <strong>relativo</strong> all'obiettivo programmatico 1 Progetto:<br />

…………………………………………………………………<br />

Indicazioni riferite <strong>alla</strong> quantità: Anno civile SITUAZIONE<br />

AUSPICATA<br />

2008 m 3<br />

2009 m 3<br />

Quantità di legname totale:<br />

Proprietari di bosco<br />

interessati:<br />

Superficie complessiva:<br />

2010 m 3<br />

2011 m 3<br />

Totale<br />

m 3<br />

SITUAZIONE<br />

EFFETTIVA<br />

m 3<br />

m 3<br />

m 3<br />

m 3<br />

m 3<br />

Differenza<br />

2008 N. N. N.<br />

2009 N. N. N.<br />

2010 N. N. N.<br />

2011 N. N. N.<br />

Totale N. N. N.<br />

2008 ha ha ha<br />

2009 ha ha ha<br />

2010 ha ha ha<br />

2011 ha ha ha<br />

Totale ha ha ha<br />

Panoramica dei dati aziendali: Anno civile Ricavi totali<br />

di cui promozione<br />

Confederazione<br />

di cui promozione<br />

Cantone<br />

Struttura dei ricavi: 2008 CHF CHF CHF<br />

2009 CHF CHF CHF<br />

2010 CHF CHF CHF<br />

2011 CHF CHF CHF<br />

Totale CHF CHF CHF<br />

Oneri (totale):<br />

Totale<br />

2008 CHF<br />

2009 CHF<br />

2010 CHF<br />

2011 CHF<br />

Totale CHF<br />

m 3<br />

m 3<br />

m 3<br />

m 3<br />

m 3


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 256<br />

Risultato dell'azienda:<br />

(guadagno o perdita):<br />

Risultato nel settore della<br />

produzione del legno:<br />

Somma di bilancio:<br />

Indicazioni tecnico-finanziarie: Anno civile<br />

Ammontare dell'importo<br />

base pagato:<br />

Ammontare degli importi<br />

base pagati legati alle<br />

prestazioni:<br />

Altri contributi di<br />

promozione eventualmente<br />

pagati:<br />

2008 CHF<br />

2009 CHF<br />

2010 CHF<br />

2011 CHF<br />

Totale CHF<br />

2008 CHF<br />

2009 CHF<br />

2010 CHF<br />

2011 CHF<br />

Totale CHF<br />

2008 CHF<br />

2009 CHF<br />

2010 CHF<br />

2011 CHF<br />

Totale CHF<br />

2008 CHF CHF CHF<br />

2009 CHF CHF CHF<br />

2010 CHF CHF CHF<br />

2011 CHF CHF CHF<br />

Totale CHF CHF CHF<br />

2008 CHF CHF CHF<br />

2009 CHF CHF CHF<br />

2010 CHF CHF CHF<br />

2011 CHF CHF CHF<br />

Totale CHF CHF CHF<br />

Indicazioni sui contenuti:<br />

È stata utilizzata una quantità iniziale inferiore?<br />

In caso di risposta affermativa, a quanto ammonta?<br />

Motivazione:<br />

Sì No<br />

Esiste un business plan? Sì No<br />

Motivazione in caso di risposta negativa:<br />

Differenza tra i ricavi aziendali e il business plan Sì No<br />

È superiore al 25%?<br />

Contabilità analitica: non prevista prevista disponibile<br />

Forma giuridica dell'impresa / organizzazione:<br />

Osservazioni supplementari:<br />

Totale<br />

di cui promozione<br />

Confederazione<br />

di cui promozione<br />

Cantone<br />

2008 CHF CHF CHF<br />

2009 CHF CHF CHF<br />

2010 CHF CHF CHF<br />

2011 CHF CHF CHF<br />

Totale CHF CHF CHF


8 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 8 257<br />

A10 Contenuti per il reporting e i controlli a campione relativi agli obiettivi<br />

programmatici 2<br />

Le seguenti indicazioni sono importanti per il reporting <strong>alla</strong> Confederazione e per i<br />

controlli a campione effettuati d<strong>alla</strong> Confederazione sul posto nel Cantone (come pure<br />

per il controlling del progetto da <strong>parte</strong> del Cantone).<br />

Tab. 50 > Indicazioni importanti per il reporting <strong>relativo</strong> all’obiettivo 1<br />

Panoramica generale per ogni anno di validità del contratto: SITUAZIONE<br />

AUSPICATA<br />

Numero progetti – Totale<br />

m³ quantità di legno – Totale<br />

Mezzi finanzari di Confederazione e Cantoni utilizzati – Totale<br />

Contributo della Confederazione – Totale<br />

SITUAZIONE<br />

EFFETTIVA<br />

Differenza<br />

Documenti da inviare <strong>alla</strong> Confederazione: una copia del conto annuo conforme al<br />

diritto commerciale secondo il CO, comprendente il bilancio e il conto economico,<br />

nonché una panoramica della struttura dei ricavi delle imprese 129 (ricavi totali, tra cui la<br />

promozione da <strong>parte</strong> del Cantone e la promozione da <strong>parte</strong> della Confederazione).<br />

La seguente tabella 130 viene messa a disposizione dei Cantoni come aiuto per il rilevamento<br />

dei dettagli rilevanti sulle singole imprese nel quadro dell’obiettivo 1. Non è<br />

obbligatorio inviarla <strong>alla</strong> Confederazione.<br />

Attuazione della NPC nell'ambito della legge forestale Cantone:<br />

Prodotto Economia forestale<br />

Periodo contrattuale 2008-2011 Progetto:<br />

Lista per il controlling <strong>relativo</strong> all'obiettivo programmatico 2<br />

Indicazioni riferite <strong>alla</strong> quantità: Anno civile<br />

Quantità di legname<br />

totale:<br />

SITUAZIONE<br />

AUSPICATA<br />

2008 m 3<br />

2009 m 3<br />

2010 m 3<br />

2011 m 3<br />

Totale<br />

m 3<br />

Panoramica dei dati aziendali: Anno civile Ricavi totali<br />

SITUAZIONE<br />

EFFETTIVA<br />

di cui<br />

promozione<br />

Confederazione<br />

m 3<br />

m 3<br />

m 3<br />

m 3<br />

m 3<br />

Differenza<br />

di cui<br />

promozione<br />

Cantone<br />

Struttura dei ricavi: 2008 CHF CHF CHF<br />

2009 CHF CHF CHF<br />

2010 CHF CHF CHF<br />

2011 CHF CHF CHF<br />

Totale CHF CHF CHF<br />

129 Queste indicazioni sono necessarie per garantire l’effettività del finanziamento iniziale (controlling strategico).<br />

130 La tabella viene messa a disposizione dei Cantoni in forma elettronica.<br />

m 3<br />

m 3<br />

m 3<br />

m 3<br />

m 3


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 258<br />

Oneri (totale):<br />

Risultato dell'azienda:<br />

(guadagno o perdita):<br />

Somma di bilancio:<br />

Totale<br />

2008 CHF<br />

2009 CHF<br />

2010 CHF<br />

2011 CHF<br />

Totale CHF<br />

2008 CHF<br />

2009 CHF<br />

2010 CHF<br />

2011 CHF<br />

Totale CHF<br />

2008 CHF<br />

2009 CHF<br />

2010 CHF<br />

2011 CHF<br />

Totale CHF<br />

Indicazioni tecnico-finanziarie: Anno civile Totale<br />

di cui<br />

promozione<br />

Confederazione<br />

di cui<br />

promozione<br />

Cantone<br />

Ammontare<br />

dell'importo base<br />

pagato: 2008 CHF CHF CHF<br />

2009 CHF CHF CHF<br />

2010 CHF CHF CHF<br />

2011 CHF CHF CHF<br />

Totale CHF CHF CHF<br />

Ammontare degli<br />

importi pagati in<br />

funzione delle<br />

prestazioni: 2008 CHF CHF CHF<br />

2009 CHF CHF CHF<br />

2010 CHF CHF CHF<br />

2011 CHF CHF CHF<br />

Totale CHF CHF CHF<br />

Altri contributi di<br />

promozione<br />

eventualmente<br />

pagati: 2008 CHF CHF CHF<br />

2009 CHF CHF CHF<br />

2010 CHF CHF CHF<br />

2011 CHF CHF CHF<br />

Totale CHF CHF CHF<br />

Indicazioni sui contenuti:<br />

È stata utilizzata una quantità iniziale inferiore? Sì No<br />

In caso di risposta affermativa, a quanto ammonta?<br />

Motivazione:<br />

Esiste un business plan? Sì No<br />

Motivare in caso di risposta negativa:<br />

Differenza tra i ricavi aziendali e il business plan Sì No<br />

È superiore al 20%?<br />

Contabilità analitica: non prevista prevista disponibile<br />

Forma giuridica dell'impresa / organizzazione:<br />

Osservazioni:


8 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 8 259<br />

A11 Contenuti del reporting e dei controlli a campione per l’obiettivo<br />

programmatico 4<br />

Le seguenti indicazioni sono rilevanti per il reporting 131 periodico <strong>alla</strong> Confederazione<br />

da <strong>parte</strong> del Cantone nonché per il controlling del progetto da <strong>parte</strong> del Cantone.<br />

Attuazione della NPC nell'ambito della legge forestale Cantone:<br />

Prodotto Economia forestale<br />

Periodo contrattuale 2008-2011 Progetto:<br />

Indicazioni relative ai controlli a campione per l'obiettivo programmatico 4 (Cura del bosco giovane)<br />

Indicazioni riferite <strong>alla</strong> quantità: Anno civile<br />

Superficie interessata<br />

da misure di cura del<br />

bosco giovane<br />

SITUAZIONE<br />

AUSPICATA<br />

SITUAZIONE<br />

EFFETTIVA<br />

Differenza<br />

2008 ha ha ha<br />

2009 ha ha ha<br />

2010 ha ha ha<br />

2011 ha ha ha<br />

Totale ha ha ha<br />

Indicazioni sui contenuti:<br />

Sono stati adempiuti i requisiti di base della selvicoltura naturalistica? Sì No<br />

Commento:<br />

Per i controlli a campione 132 sul posto i dati seguenti sono importanti per la Confederazione<br />

(non occorre tuttavia inoltrarli <strong>alla</strong> Confederazione):<br />

> breve presentazione del sistema adottato per la gestione del progetto con cui il Cantone<br />

verifica e controlla opportunamente la cura del bosco giovane (possibilità di garantire<br />

sul posto la qualità di esecuzione del lavoro);<br />

> posizione delle superfici (è opportuno riportare le stazioni in una tavola sinottica).<br />

131 La tabella riportata in questo allegato viene messa a disposizione dei Cantoni in forma elettronica.<br />

132 Queste indicazioni per i controlli a campione non devono essere inviate <strong>alla</strong> Confederazione ma sono necessarie soltanto nell’ambito dei<br />

controlli a campione effettuati d<strong>alla</strong> Confederazione nel Cantone.


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 260<br />

A12 Problematica bosco-selvaggina<br />

Obiettivo principale: anche in assenza di misure volte a prevenire danni da selvaggina,<br />

gli ungulati non impediscono la rinnovazione naturale del bosco con specie adatte <strong>alla</strong><br />

stazione. Gli interventi indispensabili per raggiungere tale obiettivo sono basati su una<br />

pianificazione congiunta tra autorità forestali e venatorie. Le relative basi giuridiche<br />

sono costituite dalle disposizioni contemplate negli articoli 3 capoverso 1 LCP, 27 LFo<br />

e 31 OFo.<br />

Principi concernenti la cura dei biotopi e la regolazione della fauna selvatica: i Cantoni<br />

stabiliscono le condizioni quadro per la cura e la gestione del bosco in modo da<br />

garantire agli ungulati habitat adeguati e sufficiente tranquillità. Inoltre, pianificano la<br />

caccia in modo che le popolazioni siano proporzionate alle capacità dell’habitat e che<br />

la struttura d’età e la ripartizione tra i sessi siano naturali. I valori consigliati per la<br />

rinnovazione naturale devono poter essere raggiunti anche senza misure di protezione<br />

su almeno il 75 per cento dell’intera superficie boschiva. Nel bosco di protezione questo<br />

tasso è rilevato secondo il metodo NaiS, negli altri boschi in base agli obiettivi selvicolturali.<br />

Nel caso in cui vengano adottate misure di prevenzione dei danni da selvaggina utilizzando<br />

a tal fine i mezzi finanziari della Confederazione previsti per l’obiettivo programmatico<br />

4 (Cura del bosco giovane al di fuori del bosco di protezione) devono essere<br />

presi in considerazione i seguenti principi:<br />

> misure di prevenzione attiva dei danni da selvaggina: la cura dei biotopi e la protezione<br />

dell’habitat da fonti di disturbo (in particolare la creazione e la cura di superfici<br />

non edificabili) sono sussidiate su tutta la zona faunistica;<br />

> misure di prevenzione passiva dei danni da selvaggina (recinzioni, protezioni<br />

individuali chimiche e meccaniche): non sono sussidiate al di fuori del bosco di protezione.<br />

La regolazione delle popolazioni di fauna selvatica costituisce il principio e il presupposto<br />

necessari per la pianificazione di altri provvedimenti a favore del bosco di protezione<br />

nell’ambito del concetto bosco-selvaggina. Essa si basa sul seguente principio:<br />

> la caccia agli animali giovani e alle femmine, nella zona faunistica e per tutte le specie<br />

di ungulati presenti, è conforme alle conoscenze in materia di biologia della fauna<br />

selvatica per quanto concerne gli interventi mirati sulle popolazioni (cfr. i criteri<br />

di abbattimento allegati).<br />

Concetto bosco-selvaggina: se, nonostante la regolazione della fauna selvatica tramite<br />

la caccia e senza misure di prevenzione dei danni da selvaggina, non è possibile garantire,<br />

a livello regionale, la rinnovazione naturale del bosco con specie adatte <strong>alla</strong> stazione<br />

su più del 25 per cento della superficie, occorre elaborare un concetto boscoselvaggina.<br />

Detta strategia illustra come garantire, a livello regionale, la rinnovazione<br />

del bosco di protezione migliorando gli habitat e assicurando <strong>alla</strong> fauna selvatica maggiore<br />

tranquillità da un lato e promuovendo una caccia selettiva dall’altro.


8 > <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 8 261<br />

Il concetto bosco-selvaggina fornisce informazioni concernenti:<br />

> la delimitazione della zona faunistica;<br />

> le zone di particolare rilevanza dal punto di vista dell’ecologia della fauna selvatica;<br />

> la superficie con danni da selvaggina insostenibili;<br />

> il tipo di regolazione della fauna selvatica;<br />

> gli obiettivi selvicolturali e venatori;<br />

> le misure previste per il raggiungimento di tali obiettivi, in particolare gli interventi<br />

volti a migliorare l’habitat e a garantire maggiore tranquillità nonché la promozione<br />

di una caccia selettiva;<br />

> il controllo dei risultati.<br />

Nell’ambito della pianificazione delle misure occorre tenere conto dei principi summenzionati<br />

in materia di cura dei biotopi e di regolazione della fauna selvatica.<br />

Al di fuori del bosco di protezione, l’elaborazione di un concetto bosco-selvaggina<br />

costituisce <strong>parte</strong> integrante dell’obiettivo programmatico 3 (Basi di pianificazione forestale),<br />

mentre la relativa attuazione è <strong>parte</strong> integrante dell’obiettivo programmatico 4<br />

(Cura del bosco giovane al di fuori del bosco di protezione) dell’accordo programmatico<br />

Economia forestale stipulato tra Confederazione e Cantoni.<br />

Sanzioni: se, malgrado ne sia stata comprovata la necessità, i concetti boscoselvaggina<br />

non vengono approntati o attuati, la Confederazione può chiedere un adeguato<br />

rimborso dei contributi già versati e negare la concessione di altri contributi.<br />

Criteri di abbattimento secondo l’allegato 8 <strong>relativo</strong> alle spiegazioni concernenti il<br />

programma Bosco di protezione:<br />

Obiettivo: → stabilizzazione della popolazione<br />

Capriolo Camoscio Cervo<br />

RS (maschio: femmina) 1:1 1:1 1:1<br />

% di animali giovani 25 % piccoli oppure<br />

25 % piccoli + capi di un 25 % cerbiatti + femmine<br />

40 % piccoli + capi di un anno anno<br />

sottili/fusoni<br />

Numero di capi uccisi per<br />

unità di superficie<br />

Incremento Incremento Incremento<br />

Obiettivo: → diminuzione della popolazione<br />

Capriolo Camoscio Cervo<br />

RS (maschio: femmina) 1: >1,3 1: >1,3 1: >1,3<br />

% di animali giovani 25 % piccoli oppure<br />

30 % piccoli + capi di un 35 % cerbiatti + femmine<br />

50 % piccoli + capi di un anno anno<br />

sottili/fusoni<br />

Numero di capi uccisi per<br />

unità di superficie<br />

> Incremento > Incremento > Incremento


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 262<br />

Obiettivo: → aumento della popolazione<br />

% di animali giovani 25 % piccoli oppure<br />

40 % piccoli + capi di un<br />

anno<br />

Capriolo Camoscio Cervo<br />

25 % piccoli + capi di un<br />

anno<br />

25 % cerbiatti + femmine<br />

sottili/fusoni<br />

Se nella quota di individui giovani di capriolo si includono anche i capi di un anno, il<br />

servizio cantonale della caccia illustra in modo trasparente come e secondo quali criteri<br />

avviene il rilevamento.


9 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente i siti di protezione della fauna selvatica e degli uccelli acquatici 263<br />

9 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica<br />

concernente i siti di protezione<br />

della fauna selvatica e degli uccelli acquatici<br />

9.1 Situazione iniziale<br />

La questione della caccia e della protezione della fauna selvatica – così come la questione<br />

dell’ambiente in generale – resta di competenza comune tra Confederazione e<br />

Cantoni. La Confederazione e i Cantoni collaborano insieme, come finora, <strong>alla</strong> vigilanza<br />

e al mantenimento delle bandite federali di caccia e delle riserve di importanza internazionale<br />

e nazionale per gli uccelli acquatici e migratori, definite secondo l’articolo<br />

11 della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici<br />

(LCP, RS 922.00).<br />

Ai sensi della NPC, la Confederazione acquista dai Cantoni, sotto forma di indennità,<br />

l’attuazione dell’incarico legale definito dall’OBAF 133 e dall’ORUAM 134 . Gli obiettivi<br />

comuni sono esposti in modo chiaro nella scheda programmatica «Siti di protezione<br />

della fauna selvatica e degli uccelli acquatici» (allegati relativi <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 9, A2).<br />

Le presenti spiegazioni trattano della situazione particolare dei siti di protezione della<br />

fauna selvatica e degli uccelli acquatici nel contesto della NPC, offre una visione<br />

d’insieme delle novità sancite dall’NPC, illustra in dettaglio la scheda e tratteggia a<br />

grandi linee l’accordo programmatico tra Confederazione e Cantoni che ne risulta.<br />

Indica inoltre le modalità di ripartizione dei mezzi finanziari della Confederazione per i<br />

vari obiettivi programmatici e definisce la forma del programma di controlling.<br />

Le interfacce e il potenziale di sinergia tra i programmi «Specie, biotopi e compensazione<br />

ecologica», «Bodiversità nel bosco» e «Boschi di protezione» sono discussi negli<br />

allegati relativi <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 9, A1.<br />

9.2 I «siti di protezione della fauna selvatica e degli uccelli acquatici» e la loro<br />

collocazione nell’ambito della NPC<br />

Con l’NPC uno degli obiettivi della Confederazione è quello di negoziare con i Cantoni<br />

gli obiettivi e i criteri per l’adempimento dei compiti e i mezzi necessari, nel contesto<br />

di un accordo programmatico. La subordinazione <strong>alla</strong> NPC delle bandite di caccia e<br />

133 Ordinanza sulle bandite federali (OBAF, RS 922.31)<br />

134 Ordinanza sulle riserve di uccelli acquatici e migratori di importanza internazionale e nazionale (ORUAM, RS 922.32)<br />

Legge federale sulla caccia e la<br />

protezione dei mammiferi e degli<br />

uccelli selvatici<br />

Scheda programmatica


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 264<br />

delle riserve per gli uccelli acquatici e migratori occupa un posto a sé nel settore<br />

dell’ambiente poiché, contrariamente ad altri programmi come ad esempio la «Biodiversità<br />

nel bosco», il margine di negoziato tra Confederazione e Cantoni è assai ristretto<br />

per i seguenti motivi:<br />

a) I perimetri dei siti sono definiti in modo chiaro, e tramite le ordinanze ORUAM e<br />

OBAF sono stati sanciti obiettivi e misure che regolano la protezione di questi siti.<br />

b) I compiti e i doveri dei Cantoni e della Confederazione sono regolati in modo dettagliato<br />

dalle ordinanze, come per un accordo programmatico.<br />

c) Per la <strong>parte</strong>cipazione della Confederazione ai costi di sorveglianza (circa ¾ delle<br />

spese complessive della Confederazione per questi siti protetti) si parla di un’indennità,<br />

che è descritta nelle ordinanze. 135<br />

Nessuno di questi punti può essere modificato nel quadro di un accordo programmatico,<br />

senza una revisione dell’ordinanza. Ciò implicherebbe l’approvazione dei Cantoni<br />

che sono implicati e del Consiglio federale.<br />

Perché i siti protetti per la fauna e gli uccelli acquatici cadono sotto l’NPC?<br />

Poiché finora la <strong>parte</strong>cipazione della Confederazione ai costi di sorveglianza (vigilanza<br />

professionale), ma anche alle spese aggiuntive per l’infrastruttura, l’equipaggiamento,<br />

la formazione, la prevenzione e il risarcimento per i danni causati d<strong>alla</strong> fauna selvatica<br />

dipendeva dalle possibilità finanziarie dei Cantoni (30–50 %), le bandite di caccia e le<br />

riserve per uccelli acquatici e migratori rientrano ora sotto la nuova forma di collaborazione<br />

definita dall’accordo programmatico, malgrado un margine di negoziazione ridotto.<br />

Secondo le direttive dell’NPC la Confederazione distribuirà i mezzi finanziari a disposizione<br />

con criteri possibilmente oggettivi e verificabili. Erogherà cioè, dove sarà possibile<br />

e opportuno, un importo globale e non più una somma determinata secondo il<br />

fabbisogno dei Cantoni. Ciò è ad esempio il caso della <strong>parte</strong>cipazione ai costi<br />

dell’infrastruttura di sorveglianza (formazione di base, attrezzature, infrastrutture e<br />

segnaletica) e per le misure preventive e il risarcimento dei danni causati d<strong>alla</strong> fauna<br />

selvatica. La <strong>parte</strong>cipazione alle spese di vigilanza è invece rigorosamente definita<br />

nelle ordinanze OBAF e ORUAM (art. 14) e quindi non soggetta a trattative.<br />

9.2.1 Disposizioni invariate per i Cantoni<br />

a) In linea di massima la struttura e il contenuto delle ordinanze restano invariati. Gli<br />

obiettivi di entrambe le ordinanze restano quelli di protezione e conservazione del-<br />

135 Già <strong>alla</strong> fine del secolo XIX i Cantoni sono stati obbligati d<strong>alla</strong> prima legge federale sulla caccia del 1876 a istituire delle bandite di<br />

caccia (almeno 3 per i grandi Cantoni, 2 per quelli medi e almeno 1 per i piccoli) e di designare un guardiacaccia professionista come<br />

sorvegliante. Le 41 bandite di caccia che secondo l’ordinanza hanno oggi diritto a dei contributi sono elencate sotto forma di una lista<br />

nell’appendice 1 dell’ordinanza sulle bandite di caccia. Questo principio si è dimostrato valido ed è stato ripreso nell’attuale legge sulla<br />

caccia del 1986, con un sistema simile a quello delle bandite (le rispettive ordinanze sono simili) per l’attuazione della Convenzione di<br />

Ramsar che impegna la Confederazione a delimitare delle zone protette per gli uccelli acquatici e migratori. Oggi esistono 28 riserve<br />

protette per uccelli acquatici e migratori (10 di importanza internazionale e 18 di importanza nazionale).<br />

Margine di negoziato tra<br />

Confederazione e Cantoni<br />

ristretto<br />

Ripartizione dei mezzi<br />

Disposizioni invariate


9 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente i siti di protezione della fauna selvatica e degli uccelli acquatici 265<br />

le comunità rappresentative per uccelli e mammiferi selvatici indigeni, e sorveglianza<br />

da <strong>parte</strong> di guardiacaccia professionisti.<br />

b) I compiti della sorveglianza restano tali e quali come sono esposti in modo dettagliato<br />

nell’articolo 12 dell’OBAF e dell’ORUAM e non sono trattabili nel contesto<br />

di un negoziato di programma.<br />

c) La <strong>parte</strong>cipazione ai costi di sorveglianza da <strong>parte</strong> della Confederazione è descritta<br />

nelle ordinanze e dunque non è soggetta a trattative.<br />

9.2.2 Nuove disposizioni per i Cantoni<br />

a) Formalmente il capitolo «indennità» (art. 14–17 dell’OBAF e dell’ORUAM) è<br />

stato leggermente adattato, poiché non si tratta più di una <strong>parte</strong>cipazione della<br />

Confederazione ai costi effettivi, bensì di un’indennità delle prestazioni fornite. Il<br />

testo «la Confederazione retribuisce i Cantoni con il 30–50 per cento delle loro<br />

possibilità finanziarie» è sostituito da: «per quanto possibile l’ammontare delle indennità<br />

globali sarà concordato tra l’Ufficio federale e il Cantone interessato».<br />

b) L’importo annuo di base per la sorveglianza è stato aumentato 136 da CHF 60’000.–<br />

a CHF 70’000.– e nelle ordinanze verrà menzionata la somma effettiva per unità<br />

pagata d<strong>alla</strong> Confederazione per tipo di sito (superficie in km² per le bandite di<br />

caccia o importo per le riserve per uccelli acquatici). Maggiori dettagli per la ripartizione<br />

dei mezzi finanziari figurano al capitolo 9.3.3.<br />

c) La <strong>parte</strong>cipazione della Confederazione ai costi per l’infrastruttura di sorveglianza<br />

(formazione di base, attrezzature, segnaletica), così come per le misure preventive<br />

e il risarcimento per i danni causati d<strong>alla</strong> selvaggina non sarà più proporzionale alle<br />

spese e alle possibilità finanziarie dei Cantoni. Per le bandite di caccia verrà versato<br />

un importo globale a seconda della superficie (in km²), per le riserve per uccelli<br />

acquatici e migratori secondo la loro importanza internazionale e nazionale<br />

(per i dettagli cfr. capitolo 9.3.3).<br />

d) Poiché in certe riserve per uccelli acquatici e migratori l’importo globale per i costi<br />

delle misure preventive e per le retribuzioni per i danni causati d<strong>alla</strong> fauna selvatica<br />

non tiene sempre sufficientemente conto di situazioni particolari (p. es. numero<br />

elevato degli effettivi di animali che causano danni come i cinghiali) è possibile<br />

concedere in via eccezionale un sussidio supplementare (secondo l’art. 15 cpv. 1b,<br />

modificato, dell’ORUAM). Questi versamenti speciali vengono discussi con i Cantoni<br />

nell’ambito del negoziato <strong>relativo</strong> al programma e, se sarà necessario e opportuno,<br />

sono correlati a misure speciali di prevenzione.<br />

e) In certi siti protetti la funzione di protezione è compromessa da un’eccessiva attività<br />

di svago e da altre forme di sfruttamento. Per ridurre al minimo il disturbo arrecato<br />

<strong>alla</strong> fauna selvatica è necessario disperdere e ridurre le varie forme di sfruttamento.<br />

Uno strumento apprezzabile e riconosciuto per questo sono i piani di<br />

gestione. La Confederazione vuole perciò mettere a disposizione mezzi finanziari<br />

per l’elaborazione di alcuni piani di gestione per le riserve con un grado partico-<br />

136 Il salario annuo medio per i guardiacaccia è restato invariato a CHF 60’000.– dall’entrata in vigore delle due ordinanze (1991). Questa<br />

base deve essere mantenuta, ma il salario è stato aumentato a CHF 70’000.– per far fronte al rincaro dei 15 anni trascorsi.<br />

Nuove disposizioni


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 266<br />

larmente alto di conflitti potenziali. Sarà argomento di trattativa quali riserve e con<br />

quali condizioni potranno ricevere un bonus finanziario.<br />

9.3 Utilizzazione dei mezzi finanziari della Confederazione<br />

9.3.1 Basi legali<br />

L’articolo 11 della LCP stipula che la Confederazione emana disposizioni per la protezione<br />

nelle bandite federali di caccia e nelle riserve per gli uccelli acquatici e migratori<br />

e che essa <strong>parte</strong>cipa ai costi di sorveglianza. Le sezioni 6 dell’OBAF e 5 dell’ORUAM<br />

sanciscono la <strong>parte</strong>cipazione della Confederazione ai costi di sorveglianza, ai costi<br />

aggiuntivi legati <strong>alla</strong> stessa sorveglianza (inclusa la segnaletica) e ai danni causati d<strong>alla</strong><br />

fauna selvatica nelle bandite federali, nelle riserve di importanza nazionale e internazionale<br />

per uccelli acquatici e di passaggio, come pure nei perimetri all’esterno delle<br />

riserve colpiti da danni della selvaggina 137 .<br />

9.3.2 Utilizzazione dei mezzi finanziari della Confederazione prima e dopo la NPC<br />

9.3.2.1 Prima dell’entrata in vigore dell’NPC (fino a fine 2007):<br />

Tra il 2003 e il 2005 la Confederazione – conformemente alle normative elencate<br />

nell’appendice I dell’OBAF e dell’ORUAM – ha pagato circa 1,9 milioni di franchi<br />

all’anno in media per i complessivi 69 siti protetti per la fauna aventi diritto a un indennizzo.<br />

I pagamenti sono stati suddivisi come segue tra i tre costi stipulati d<strong>alla</strong> legge:<br />

sorveglianza, infrastruttura di sorveglianza (formazione, rinforzo temporaneo, equipaggiamento,<br />

infrastrutture e segnaletica), e misure di prevenzione e risarcimento<br />

per i danni causati d<strong>alla</strong> selvaggina:<br />

Tab. 51 > Media dei costi per le riserve federali per uccelli selvatici e acquatici dal 2003 al 2005<br />

Costi per i siti di protezione della fauna 2003–2005<br />

TOTALE (OBAF + ORUAM secondo gli art. 14–15) 1’885’876<br />

Sorveglianza (art. 14 cpv. 2) 1’391’169<br />

Infrastruttura di sorveglianza (art.14 cpv. 3) 373’813<br />

Misure di prevenzione e risarcimento per i danni causati d<strong>alla</strong> fauna selvatica (art.15) 120’894<br />

9.3.2.2 Dopo l’entrata in vigore della NPC (dal 2008)<br />

Secondo il piano finanziario della Confederazione, essa prevededi mettere a disposizione<br />

circa 2,3 milioni di franchi all’anno per i «siti di protezione della fauna selvatica<br />

137 Definizione di perimetro (OBAF e ORUAM) art. 2 cpv. 2d: perimetro all’esterno della bandita, nel quale sono indennizzati i danni causati<br />

d<strong>alla</strong> selvaggina (secondo l’OBAF e l’ORUAM art. 15).<br />

Articolo 11 dell’LCP, OBAF e<br />

ORUAM<br />

Mezzi finanziari della<br />

Confederazione prima della NPC<br />

Mezzi finanziari della<br />

Confederazione dopo l’NPC


9 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente i siti di protezione della fauna selvatica e degli uccelli acquatici 267<br />

e degli uccelli acquatici». L’aumento di 0,4 milioni che ne risulta è dovuto all’adeguamento<br />

degli stipendi di base per i guardacaccia e a finanziamenti aggiuntivi per<br />

l’elaborazione di piani di gestione. La <strong>parte</strong>cipazione della Confederazione ai costi<br />

dell’infrastruttura di sorveglianza, alle misure di prevenzione e alle retribuzioni per i<br />

danni causati d<strong>alla</strong> fauna selvatica rimane invariata per l’insieme della Svizzera (media<br />

2003–05).<br />

Gli 0,4 milioni previsti per i siti protetti saranno prelevati dal credito «fauna selvatica,<br />

caccia, pesca» tramite una modifica della ripartizione dei mezzi finanziari. Con l’aggiunta<br />

di nuovi siti nell’OBAF o nell’ORUAM le risorse finanziarie dovranno essere<br />

adeguatamente aumentate.<br />

Tab. 52 > Mezzi finanziari messi a disposizione d<strong>alla</strong> Confederazione, suddivisi per cariche e tipi di siti<br />

Mezzi finanziari della Confederazione per i siti di protezione della fauna selvatica e degli uccelli acquatici dal 2008<br />

TOTALE (annuo) 2’300’000<br />

Sorveglianza<br />

1’700’000<br />

Bandite di caccia<br />

(1’170’000)<br />

Riserve per uccelli acquatici e migratori<br />

(530’000)<br />

Infrastruttura di sorveglianza 375’000<br />

Misure preventive e risarcimento contro i danni causati d<strong>alla</strong> fauna selvatica 120’000<br />

Piani di gestione 100’000<br />

9.3.3 Chiave per la ripartizione dei mezzi finanziari<br />

Lo scopo dell’NPC è quello di ripartire in modo oggettivo e secondo criteri trasparenti<br />

i mezzi finanziari messi a disposizione d<strong>alla</strong> Confederazione. Qui di seguito è illustrata<br />

la distribuzione dei mezzi finanziari tra i singoli tipi di siti di protezione per gli obiettivi<br />

parziali sorveglianza, infrastruttura di sorveglianza e misure di prevenzione e risarcimento<br />

dei danni arrecati d<strong>alla</strong> fauna selvatica. L’allegato A2 riporta un esempio fittizio<br />

che illustra il concetto.<br />

9.3.3.1 Ripartizione dei mezzi finanziari per sito di protezione<br />

La <strong>parte</strong>cipazione della Confederazione ai costi salariali per la sorveglianza è ancorata<br />

nelle ordinanze OBAF e ORUAM.<br />

Secondo l’articolo 14 dell’OBAF il finanziamento per la sorveglianza delle bandite di<br />

caccia viene versato con un importo globale annuo definito in base <strong>alla</strong> superficie nel<br />

modo seguente:<br />

> Per ogni sito fino a 20 km²: 21’000.– franchi<br />

> Per ogni sito da 20 a 100 km²: supplemento proporzionale <strong>alla</strong> superficie eccedente<br />

fino a un massimo di 21’000.– franchi<br />

Ripartizione concreta dei mezzi<br />

finanziari<br />

Sorveglianza delle bandite di<br />

caccia


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 268<br />

L’importo di CHF 21’000.– proviene d<strong>alla</strong> moltiplicazione di CHF 70’000.– (aumento<br />

del salario di base corrispondente a CHF 60’000.–, art. 14 dell’OBAF come compensazione<br />

del rincaro) con un fattore di 0,75 (sorveglianza per 9 mesi all’anno, vedi art. 14<br />

cpv. 2 non ancora modificato in seguito all’introduzione dell’NPC) e con un fattore di<br />

0,4 (corrispondente al tasso di sovvenzione medio di tutti i Cantoni). Per tutte le 41<br />

bandite di caccia la Confederazione paga un contributo di circa 1,2 milioni di franchi.<br />

L’importo di base per la sorveglianza nei siti di protezione per uccelli acquatici dipende<br />

dall’importanza (internazionale o nazionale) del sito (art. 14 dell’ORUAM). La<br />

scelta di possibili siti e la loro importanza si basa su inventari scientifici. Il criterio è il<br />

contributo agli effettivi europei di uccelli acquatici particolari. I siti di importanza internazionale<br />

ricevono come finora il doppio dei contributi rispetto ai siti di importanza<br />

nazionale:<br />

> Per ogni sito di importanza internazionale: CHF 28’000.–<br />

> Per ogni sito di importanza nazionale: CHF 14’000.–<br />

L’importo di base di CHF 28’000.– proviene d<strong>alla</strong> moltiplicazione di CHF 70’000.–<br />

(aumento del salario di base corrispondente a CHF 60’000.–, art. 14 dell’OBAF come<br />

compensazione del rincaro) con un fattore di 0,4 (corrispondente al tasso di sovvenzione<br />

medio di tutti i Cantoni). Le 10 riserve internazionali e 18 nazionali richiedono complessivamente<br />

una <strong>parte</strong>cipazione finanziaria della Confederazione di circa CHF<br />

530’000.–.<br />

9.3.3.2 Ripartizione dei mezzi finanziari per l’infrastruttura di sorveglianza e i danni causati d<strong>alla</strong> fauna<br />

selvatica<br />

La <strong>parte</strong>cipazione finanziaria della Confederazione <strong>alla</strong> formazione di base, all’infrastruttura,<br />

<strong>alla</strong> segnaletica, alle misure di prevenzione e risarcimento per i danni causati<br />

d<strong>alla</strong> fauna selvatica verrà risarcita con un importo globale. L’importo che spetta ad<br />

una bandita di caccia viene determinato in base <strong>alla</strong> superficie (senza il perimetro esterno<br />

in cui i danni della fauna selvatica vengono rimborsati), o all’importanza (internazionale<br />

o nazionale) se si tratta di un sito di protezione per uccelli acquatici e migratori.<br />

I siti aventi diritto a un contributo sono elencati nell’appendice 1 dell’OBAF e<br />

dell’ORUAM.<br />

Il calcolo dell’importo forfetario si basa sulla media annua delle spese tra il 2003 e il<br />

2005 per l’infrastruttura di sorveglianza, le misure di prevenzione e il risarcimento per<br />

i danni causati d<strong>alla</strong> fauna selvatica di tutti i siti di protezione aventi diritto ai contributi.<br />

Per rispondere al meglio alle esigenze dei Cantoni in questo ambito, per entrambi i<br />

tipi di siti di protezione, i mezzi finanziari messi a disposizione d<strong>alla</strong> Confederazione<br />

sono stati suddivisi nel seguente modo:<br />

A) Infrastruttura di sorveglianza (inclusa la segnaletica)<br />

I costi medi per l’infrastruttura di sorveglianza (attrezzature, formazione di base, infrastrutture<br />

e segnaletica) nel periodo 2003–05 (circa 0,37 milioni) sono stati suddivisi a<br />

Sorveglianza nei siti di protezione<br />

per uccelli acquatici<br />

Infrastruttura di sorveglianza e<br />

danni causati d<strong>alla</strong> fauna<br />

selvatica<br />

Infrastruttura di sorveglianza


9 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente i siti di protezione della fauna selvatica e degli uccelli acquatici 269<br />

seconda del tipo di sito di protezione: ne risulta una quota pari a circa il 68 per cento<br />

per le bandite di caccia e al 32 per cento per le riserve per uccelli acquatici. L’importo<br />

per le bandite di caccia dipende d<strong>alla</strong> superficie delle bandite; per i siti di protezione<br />

per gli uccelli acquatici e migratori dipende d<strong>alla</strong> loro importanza (un sito di importanza<br />

internazionale riceve il doppio) 138 . Ciò significa circa CHF 255’000.– (o CHF 170.–<br />

/ km²) 139 per le bandite di caccia, e circa CHF 120’000.– per le riserve per uccelli acquatici.<br />

Ogni sito di importanza internazionale dispone così di CHF 6300.– e ogni sito<br />

di importanza nazionale riceve CHF 3150.– 140 per l’infrastruttura e la segnaletica.<br />

B) Spese di prevenzione e risarcimento per i danni causati d<strong>alla</strong> fauna selvatica<br />

Nell’ambito dei suoi crediti, la Confederazione può risarcire le spese di prevenzione e i<br />

costi per i danni causati d<strong>alla</strong> fauna selvatica nei siti nazionali protetti o all’interno di<br />

un perimetro delimitato con danni da selvaggina. Finora le spese e i danni erano rimborsati<br />

proporzionalmente ai costi effettivi e secondo le possibilità finanziarie dei Cantoni.<br />

L’importo iniziale è il risultato della media dei 3 anni (2003–2005) dei costi effettivi<br />

per le misure preventive e il risarcimento dei danni causati d<strong>alla</strong> fauna selvatica, però<br />

non più in relazione ai costi di sorveglianza per tipo di sito, ma al contributo effettivo<br />

della Confederazione per i due tipi di siti. Viene esplicitamente escluso il risarcimento<br />

per i danni causati da animali protetti (secondo l’art. 10 dell’OCP), che viene tuttavia<br />

versato indipendentemente dall’NPC (vedi messaggio 1 dell’NPC) 141 .<br />

Il finanziamento per le misure di prevenzione e i costi dei danni causati d<strong>alla</strong> fauna<br />

selvatica verrà anch’esso versato con un importo forfetario. La ripartizione per i due<br />

tipi di siti protetti corrisponde <strong>alla</strong> media dei costi effettivi (2003–05). Per le bandite di<br />

caccia ciò rappresenta circa il 56 per cento. Come prima, il calcolo dell’importo si basa<br />

sulla superficie della bandita di caccia (CHF 45.– per km²) 142 e sull’importanza dei siti<br />

di protezione per uccelli acquatici e migratori (CHF 2800.– per siti di importanza internazionale,<br />

CHF 1400.– per siti di importanza nazionale) 143 . Il finanziamento deve<br />

però essere versato solo se i Cantoni attuano misure di prevenzione contro i danni causati<br />

d<strong>alla</strong> fauna selvatica.<br />

In alcuni siti di protezione per uccelli acquatici e migratori si possono creare particolari<br />

situazioni, in cui per esempio si riscontrano effettivi eccessivi di cinghiali che creano<br />

severi danni <strong>alla</strong> campagna circostante. In via eccezionale è possibile secondo<br />

l’articolo 15 capoverso 1b dell’ORUAM concedere dei contributi supplementari per<br />

appianare simili problemi e per rafforzare l’accettazione del sito protetto.<br />

138 Sono stati esaminati anche altri criteri possibili (superficie o lunghezza della sponda), ma nessuno è risultato rappresentativo per tutte le<br />

zone come l’importanza.<br />

139 68 % di 0.37 milioni = ca. 255’000.– / superficie complessiva di tutte le bandite: 1510 km² = ca. 170.–/km².<br />

140 32 % di 0.37 milioni. = ca. 120’000.– / 38 (18 riserve nazionali e 10 riserve internazionali con contributo di base doppio) = 3150.– /<br />

riserva nazionale e 6300.– / riserva internazionale.<br />

141 Messaggio sulla legislazione di esecuzione in merito <strong>alla</strong> riforma della perequazione finanziaria e della spartizione dei compiti tra Confederazione<br />

e Cantoni (NPC, 05.070) del 7 settembre 2005.<br />

142 56 % di 120’000.– = 67’200.– / 1510 km² = ca. 45.– /km².<br />

143 44 % di 120’000.– = 52’800.– / 38 (18 nazionali e 10 riserve internazionali) = ca. 1400.– per riserva nazionale e 2800.– per riserva<br />

internazionale.<br />

Danni causati d<strong>alla</strong> fauna<br />

selvatica


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 270<br />

9.3.3.3 Ripartizione dei mezzi finanziari per i piani di gestione<br />

Alcuni siti di protezione soffrono di un’eccessiva attività di svago e di altre forme di<br />

sfruttamento. I piani di gestione sono uno strumento comprovato per allontanare e minimizzare<br />

il disturbo <strong>alla</strong> fauna. La Confederazione ha previsto 0,4 milioni (0,1 milioni<br />

all’anno) nel primo periodo contrattuale per la realizzazione di tali piani. La selezione<br />

dei possibili siti, così come l’ammontare del finanziamento verrà discusso e negoziato<br />

con i Cantoni.<br />

9.4 Obiettivi del programma «Siti di protezione della fauna selvatica e degli<br />

uccelli acquatici»<br />

Per i quattro prodotti dell’UFAM concernenti la conservazione della Biodiversità<br />

(«Specie, biotopi e compensazione ecologica», «Protezione dei siti palustri», «Biodiversità<br />

nel bosco» e «Siti di protezione della fauna selvatica e degli uccelli acquatici»),<br />

sono stati definiti quattro obiettivi coerenti (superficie, strutture di interconnessione,<br />

conservazione delle specie e aspetti particolari). Lo scopo è di organizzarsi già oggi,<br />

affinché in un futuro periodo di contratto la «conservazione della biodiversità» possa<br />

essere negoziata nell’ambito di un unico accordo con i Cantoni.<br />

La scheda programmatica «Siti di protezione della fauna selvatica e degli uccelli acquatici»<br />

riflette il mandato legale sancito dall’OBAF e dall’ORUAM di sorvegliare<br />

professionalmente i determinati siti protetti per assicurare la protezione e la conservazione<br />

di comunità rappresentative autoctone di mammiferi e uccelli allo stato selvatico<br />

e migratorio. A tal fine sono importanti i seguenti obiettivi:<br />

Obiettivo programmatico «Conservazione della superficie e della qualità»:<br />

Conservazione del numero, della superficie, della qualità e dell’accettazione dei siti di<br />

protezione, così come loro segnalazione sul campo.<br />

Obiettivo programmatico «Aspetti particolari – piani di gestione»:<br />

Piani di gestione per favorire nei siti di protezione uno sfruttamento agricolo, forestale<br />

e turistico adeguato.<br />

I seguenti paragrafi riprendono in dettaglio entrambi gli obiettivi, che sono particolarmente<br />

rilevanti per il prodotto «Siti di protezione della fauna selvatica e degli uccelli<br />

acquatici».<br />

9.4.1 Obiettivo programmatico: Conservazione della superficie e della qualità<br />

Obiettivo programmatico: l’obiettivo principale per i «Siti di protezione della fauna<br />

selvatica e degli uccelli acquatici» è la conservazione della qualità delle aree delimitate<br />

Piani di gestione<br />

2 obiettivi programmatici<br />

Conservazione della superficie e<br />

della qualità


9 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente i siti di protezione della fauna selvatica e degli uccelli acquatici 271<br />

per entrambi i tipi di siti protetti, bandite di caccia e riserve per gli uccelli acquatici e<br />

migratori, come pure la loro segnalazione sul campo.<br />

Contributi cantonali: la <strong>parte</strong>cipazione alle spese da <strong>parte</strong> della Confederazione legate<br />

all’obiettivo «Conservazione della superficie e della qualità» corrisponderà <strong>alla</strong> media<br />

delle sovvenzioni finora riscosse da tutti i Cantoni. Il resto delle spese dovrà essere<br />

assunto dai Cantoni. Dettagli sulla ripartizione dei mezzi finanziari sono esposti nel<br />

capitolo 9.3.3.<br />

9.4.1.1 Siti di protezione della fauna selvatica (secondo l’OBAF)<br />

Le bandite di caccia federali (bandite) servono <strong>alla</strong> protezione e <strong>alla</strong> conservazione di<br />

mammiferi e uccelli rari e minacciati allo stato selvatico, come pure <strong>alla</strong> protezione e<br />

conservazione del loro habitat. Altro obiettivo è anche la conservazione delle popolazioni<br />

sane di specie cacciabili con effettivi conformi alle condizioni locali. 144 (nel senso<br />

di siti faunistici prioritari). I siti con diritto a contributi sono elencati nell’appendice<br />

1 dell’ordinanza sulle bandite di caccia e il loro perimetro è precisato nell’appendice 2.<br />

Per ciascuno di questi siti sono stati definiti degli obiettivi di protezione e dei provvedimenti<br />

specifici.<br />

9.4.1.2 Siti di protezione degli uccelli acquatici (secondo l’ORUAM)<br />

Le riserve per uccelli acquatici e migratori di importanza internazionale e nazionale<br />

servono <strong>alla</strong> protezione e <strong>alla</strong> conservazione degli uccelli migratori e degli uccelli acquatici<br />

stanziali in Svizzera. 145 Sono considerati siti di protezione degli uccelli acquatici<br />

con diritto a contributi gli specchi d’acqua che presentano un elevato e diversificato<br />

numero di uccelli acquatici svernanti, in <strong>parte</strong> anche i luoghi di sosta dei limicoli e<br />

quelli di nidificazione degli uccelli acquatici, i quali sono stati identificati tramite<br />

l’inventario scientifico della Stazione ornitologica svizzera di Sempach «Basi per la<br />

definizione dei siti svizzeri d’importanza nazionale per uccelli acquatici come siti di<br />

nidificazione, di sosta e di svernamento – revisione 1995» e delimitati precisamente<br />

nell’allegato 2 dell’ORUAM. I siti vengono distinti in due categorie di riserve: siti di<br />

importanza internazionale e nazionale. Come criterio di suddivisione in siti di importanza<br />

internazionale o nazionale è stata considerata l’importanza degli effettivi di determinate<br />

specie svernanti in tali siti in rapporto ai loro effettivi europei.<br />

9.4.2 Obiettivo programmatico Aspetti particolari – piani di gestione<br />

Obiettivo programmatico: realizzazione di piani di gestione nei siti protetti selezionati.<br />

L’obiettivo di tale piano è di gestire, allontanare e minimizzare lo sfruttamento dei<br />

siti di protezione con attività di svago, agricole e altre forme di utilizzo del sito protetto,<br />

in modo da arrecare il minor disturbo possibile ai mammiferi e agli uccelli allo stato<br />

selvatico e autoctoni, ma anche <strong>alla</strong> restante fauna e flora. Tali piani di gestione non<br />

144 Articolo 1 (Scopo) dell’ordinanza sulle bandite di caccia (OBAF RS 922.31)<br />

145 Articolo 1 (Scopo) dell’ordinanza sulle riserve per gli uccelli acquatici e migratori (ORUAM RS 922.32)<br />

OBAF<br />

ORUAM<br />

Aspetti particolari – piani di<br />

gestione


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 272<br />

verranno sovvenzionati in tutti i siti, ma soltanto per quelli reputati veramente necessari<br />

e finalizzati a raggiungere l’obiettivo.<br />

Rilevamento di siti potenziali per un piano di gestione: l’ufficio federale designa a<br />

priori i siti protetti per i quali l’elaborazione di un tale piano di gestione per minimizzare<br />

il disturbo sarà opportuno. Questo tramite visite sul campo, studio dei rapporti annui<br />

del sito protetto, come pure per mezzo di colloqui con l’amministrazione cantonale<br />

della fauna e della caccia. In occasione dei negoziati con i Cantoni e in collaborazione<br />

con loro verrà intrapresa un’analisi e una valutazione delle spese per l’esecuzione di<br />

tale piano di gestione. Per offrire ai Cantoni uno stimolo <strong>alla</strong> realizzazione di piani di<br />

gestione è previsto che la Confederazione finanzi la pianificazione, mentre i Cantoni<br />

saranno responsabili della successiva attuazione dei piani.<br />

Richiesta di adempimento di un piano di gestione: l’elaborazione di tali piani di<br />

gestione è richiesta laddove l’obiettivo dei siti protetti è difficilmente raggiunto per via<br />

di uno sfruttamento turistico o agricolo inadatto. Questo per minimizzare il disturbo<br />

<strong>alla</strong> fauna selvatica e garantire la conservazione delle comunità rappresentative di<br />

mammiferi e uccelli autoctoni e migratori, nel senso di siti faunistici prioritari.<br />

Da <strong>parte</strong> della Confederazione sussistono le seguenti richieste ai Cantoni: devono dichiararsi<br />

disposti a stabilire un piano di gestione in modo professionale, ad assumersi i<br />

compiti di coordinamento e ad assicurarsi il dovuto sostegno da <strong>parte</strong> dei guardiacaccia,<br />

dei sorveglianti delle riserve e dei collaboratori specializzati dei servizi cantonali di<br />

caccia e protezione della natura. Se esistono già dei piani di gestione o di direzione per<br />

le torbiere basse, i siti palustri, i boschi umidi e/o i parchi all’interno del sito di protezione,<br />

questi piani devono essere presi in considerazione.<br />

Base di calcolo per il finanziamento da <strong>parte</strong> della Confederazione: La <strong>parte</strong>cipazione<br />

federale alle spese per l’elaborazione di un tale piano di gestione fa <strong>parte</strong> dei<br />

negoziati con i Cantoni e si basa sulle spese stimate. Vedi capitolo 9.3.3 per i dettagli<br />

sulla ripartizione delle spese.<br />

9.5 Rapporto «Siti di protezione della fauna selvatica e degli uccelli acquatici»<br />

9.5.1 Elementi del controlling<br />

L’accordo programmatico è previsto per una durata di quattro anni. Il controlling, che<br />

si basa sulla dell’UFAM in materia, contiene i seguenti elementi:<br />

> rapporti (annuali, intermedi, finale)<br />

> controlli a sondaggio<br />

> scambio di esperienza<br />

Controlling


9 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente i siti di protezione della fauna selvatica e degli uccelli acquatici 273<br />

I vari elementi sono descritti più dettagliatamente nella strategia di controlling del-<br />

I’UFAM. Sono inoltre prevista griglie per il reporting e i controlli a sondaggio. Dei<br />

protocolli o dei rapporti specifici serviranno a completare i documenti dell’UFAM.<br />

I requisiti specifici concernenti gli obiettivi programmatici relativi al settore «Siti di<br />

protezione della fauna selvatica e degli uccelli acquatici» sono spiegati di seguito.<br />

9.5.2 Reporting <strong>relativo</strong> agli obiettivi programmatici<br />

9.5.2.1 Obiettivo «Conservazione della superficie e delle qualità»<br />

A) Indicatori di prestazione<br />

Per l’obiettivo «Conservazione della superficie e della qualità», la sorveglianza sarà<br />

garantita da uno o più organi di sorveglianza, nei perimetri delimitati secondo<br />

l’appendice 2 dell’OBAF e dell’ORUAM. I loro compiti e le loro competenze sono<br />

descritte negli articoli 11 e 12 dell’OBAF e dell’ORUAM. È particolarmente importante<br />

che i sorveglianti designati siano abilitati ad allestire dei processi verbali secondo<br />

l’articolo 26 della LCP (diritto di perquisizione e di confisca) e che vengano riconosciuti<br />

come collaboratori del servizio cantonale.<br />

Le persone incaricate della sorveglianza saranno attrezzate in modo professionale e<br />

disporranno di infrastrutture adeguate per esercitare il loro incarico. Si farà anche conto<br />

di assicurare loro una formazione di base adatta, come pure una formazione continua.<br />

Inoltre dovranno essere marcati tutti gli ingressi ai siti protetti, e i danni causati d<strong>alla</strong><br />

fauna selvatica nei siti tampone delimitati dovranno essere valutati e indennizzati.<br />

B) Indicatori di qualità<br />

La Confederazione propone tre indicatori di qualità: l’istituzione di un guardacaccia<br />

professionista per sito, il mantenimento del grado di accettazione del sito di protezione<br />

e l’evoluzione positiva comprovata degli effettivi delle specie più importanti.<br />

Sorveglianza professionale per sito protetto: la sorveglianza della fauna preposta è<br />

qualificata di professionista quando i guardiacaccia ricevono una buona formazione di<br />

base. Quest’ultima va organizzata dai Cantoni. A intervalli regolari l’UFAM organizza<br />

dei corsi di formazione continua con obbligo di frequenza su temi particolari per i<br />

guardacaccia, i sorveglianti e loro sostituti di un sito di protezione federale. Il controllo<br />

della qualità della sorveglianza avviene tramite controlli puntuali sul campo.<br />

Accettazione dei siti di protezione: se necessario, bisogna gestire i siti di protezione<br />

della fauna e degli uccelli acquatici e regolare le specie cacciabili, in modo che i danni<br />

causati d<strong>alla</strong> fauna siano sopportabili per l’agricoltura e la silvicoltura. Le limitazioni<br />

Indicatori di prestazione<br />

Indicatori di qualità


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 274<br />

per il turismo devono essere solidamente fondate. Ciò dovrebbe permettere di assicurare<br />

l’accettazione dei siti protetti da <strong>parte</strong> della popolazione. Dove l’accettazione è minacciata<br />

o gli obiettivi sono compromessi dai disturbi, occorre prevedere di allestire un<br />

piano di gestione (secondo l’obiettivo «Aspetti particolari – piani di gestione»). I dati<br />

riguardo ad attività ricreative / disturbo / manifestazioni / denunce contenuti nel rapporto<br />

annuale possono essere indicativi in tal senso.<br />

Evoluzione degli effettivi delle specie importanti: per ogni sito viene allestita una<br />

lista delle specie più importanti di mammiferi e uccelli. A intervalli regolari si stimano<br />

gli effettivi e la loro evoluzione. Nelle bandite di caccia si considano, oltre agli ungulati,<br />

anche alcune specie importanti di uccelli nidificanti. Per le riserve di uccelli acquatici<br />

e migratori si tiene conto di tutti gli uccelli acquatici e dei limicoli di sosta. Su mandato<br />

dell’UFAM, la Stazione ornitologica svizzera effettua il censimento due volte<br />

all’anno, e pure una volta al mese tra marzo e ottobre nei siti di importanza internazionale.<br />

C) Controllo dell’eseguito<br />

Nell’ambito del controllo dell’adempimento il Cantone informa la Confederazione<br />

sulle prestazioni fornite per mezzo di un rapporto annuale, di un rapporto intermedio e<br />

di un rapporto finale.<br />

Rapporto annuale: Il rapporto annuale allestito dai sorveglianti è in primo luogo un<br />

rapporto della loro attività di sorveglianza, di eventuali piani di tiro agli ungulati nei<br />

siti parzialmente protetti 146 , di una lista completa dei tiri effettuati (dai guardiacaccia e<br />

dai cacciatori), di eventuali denunce, del numero di manifestazioni autorizzate di una<br />

certa importanza (compresa la stima del numero di visitatori), della dimensione delle<br />

pubbliche relazioni, come pure di eventuali prestazioni per progetti di ricerca. Devono<br />

inoltre figurarvi dei dati sullo sviluppo dello sfruttamento (forestale, agricolo, attività<br />

di svago) come pure i costi per le misure di prevenzione e il rimborso per i danni causati<br />

d<strong>alla</strong> fauna selvatica nel sito e nel perimetro esterno stabilito.<br />

Durante il secondo anno del programma bisognerà allestire un rapporto annuale che<br />

sarà completato da un rapporto intermedio. Quest’ultimo riprenderà i dati del rapporto<br />

annuale e li completerà con una stima, sotto forma di una perizia, dell’evoluzione delle<br />

specie di animali più importanti (ungulati e uccelli nidificanti), del numero di capi di<br />

bestiame, come pure dell’evoluzione delle attività ricreative e delle loro conseguenze.<br />

La successiva convenzione di programma sarà discussa in base al rapporto intermedio<br />

e alle attività pianificate per il terzo anno del presente programma.<br />

146 Le zone di protezione della fauna selvatica e degli uccelli acquatici parzialmente protette sono delle zone nelle quali le popolazioni di<br />

caprioli, camosci, cervi e cinghiali possono essere sottomesse a una regolazione o riduzione secondo piani di tiro stabiliti per le diverse<br />

specie faunistiche e comunicati all’UFAM (OBAF e ORUAM art. 9 cpv. 2b e cpv. 4). Le zone integralmente protette sono delle zone in cui<br />

le misure di regolazione possono essere prese solo in via eccezionale; prima di prendere tali misure bisogna consultare l’UFAM (OBAF e<br />

ORUAM art. 9 cpv. 2a e 3).<br />

Controllo dell’eseguito


9 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente i siti di protezione della fauna selvatica e degli uccelli acquatici 275<br />

Il rapporto finale del periodo di quattro anni riporta nuovamente i dati rilevati ogni<br />

anno per sito di protezione come pure i mezzi finanziari utilizzati (federali e cantonali).<br />

Queste informazioni saranno interessanti per le statistiche dell’UFAM.<br />

Sondaggi: è previsto che la Confederazione effettui dei controlli di sondaggio per Cantone<br />

e per prodotto durante il periodo del programma: il primo controllo nel corso del<br />

secondo o terzo anno, il secondo controllo retrospettivo durante il quinto anno. In certi<br />

casi particolari, per esempio dove si presentano delle difficoltà e/o se viene stabilito un<br />

piano di gestione, si può prevedere un controllo aggiuntivo nel corso del quarto anno<br />

che serve di base di discussione per il prossimo accordo programmatico. Per ogni controllo<br />

di sondaggio la Confederazione sceglie una riserva per tipo di sito e giudica:<br />

> se la sorveglianza viene effettuata correttamente tramite gli organi previsti;<br />

> se sono a disposizione l’attrezzatura e l’infrastruttura necessaria per la sorveglianza;<br />

> se gli ingressi più importanti dei siti sono segnalati;<br />

> se i rapporti (rapporti annuali e finale) corrispondono <strong>alla</strong> realtà;<br />

> se gli obiettivi di protezione sono compromessi da attività ricreative, da manifestazioni<br />

importanti, da progetti di costruzione, ecc. e se bisogna prevedere delle misure<br />

particolari;<br />

> se l’accettazione del sito di protezione non è compromessa.<br />

Il diario dei lavori realizzati, secondo l’articolo 12 capoverso 3 dell’ORUAM e<br />

dell’OBAF, permette il controllo delle mansioni effettuate. Le visite sono utili per entrambe<br />

le parti e permettono di scambiarsi le esperienze, riconoscere i problemi e le<br />

misure da applicare e discutere delle soluzioni possibili (p. es. minimizzare il disturbo/migliorare<br />

l’accettazione, ecc.).<br />

9.5.2.2 Obiettivo «Aspetti particolari – piani di gestione»<br />

A) Indicatori di prestazione<br />

La Confederazione considera l’obiettivo «Piani di gestione» raggiunto quando il Cantone<br />

ha stabilito un piano di gestione per un determinato sito con la <strong>parte</strong>cipazione di<br />

tutte le parti interessate.<br />

B) Indicatori di qualità<br />

Il piano di gestione risponde alle esigenze qualitative quando all’interno dei siti di protezione<br />

i siti più importanti vengono rispettati come aree di tranquillità per la fauna<br />

selvatica e le misure per la gestione di altre forme di sfruttamento sono attuate in termini<br />

di tempo ragionevoli. Per questo fine è necessaria la <strong>parte</strong>cipazione di tutte le<br />

parti interessate.<br />

Indicatori di prestazione<br />

Indicatori di qualità


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 276<br />

C) Controllo dell’eseguito<br />

Durante un piano di gestione l’UFAM rimane in contatto con un capo responsabile del<br />

progetto (in generale il capo dell’ufficio di caccia); a intervalli regolari questi informa<br />

oralmente l’UFAM dell’avanzamento dei lavori e sotto forma di un rapporto intermedio<br />

a metà periodo di elaborazione del piano di gestione. Il controllo qualitativo del<br />

piano di gestione viene effettuato tramite una visita sul campo. La suddivisione delle<br />

varie forme di utilizzo e il pacchetto di misure proposte (compresi i termini previsti per<br />

la messa in pratica) sono controllati sul posto con le autorità coinvolte e le associazioni<br />

interessate.<br />

Occorre consultare l’UFAM prima di pubblicare il rapporto finale <strong>relativo</strong> al piano di<br />

gestione contenente gli obiettivi di attuazione, le mansioni, i termini e i responsabili<br />

legati ad esso.<br />

Controllo dell’eseguito


<strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 9 277<br />

> <strong>Allegato</strong> <strong>relativo</strong> <strong>alla</strong> <strong>parte</strong> 9<br />

A1 Interfacce e possibili sinergie con altre schede di programma<br />

Interfaccia con il prodotto «Biodiversità nel bosco»<br />

I siti federali di protezione per la fauna selvetica e gli uccelli acquatici sono da considerarsi<br />

automaticamente come siti di importanza ecologica particolare per la fauna.<br />

Gli obiettivi «fauna selvatica – comunità ecologiche naturali» sono nella maggior <strong>parte</strong><br />

dei casi compatibili con gli obiettivi dei siti protetti. Particolari riserve forestali possono<br />

tuttavia essere definite soltanto se i danni causati d<strong>alla</strong> fauna selvatica non entrano<br />

in conflitto con gli obiettivi e se i provvedimenti nel sito di protezione per la fauna<br />

sono neutrali o positivi, ossia se non implicano disturbi troppo elevati. Informazioni<br />

supplementari si trovano nel supporto decisionale «Selezione di riserve forestali in<br />

Sizzera», UFAM 2007. 147<br />

Interfaccia con i prodotti «Specie, biotopi e compensazione ecologica» e «Protezione dei siti<br />

palustri»<br />

La protezione e la gestione dei biotopi, i programmi di conservazione delle specie e<br />

altri provvedimenti attuati nei siti di protezione per la fauna selvatica e gli uccelli acquatici<br />

non devono violare i principi di protezione dei siti secondo l’appendice 2<br />

dell’OBAF e dell’ORUAM, come pure le altre disposizioni generali delle due ordinanze;<br />

se possibile e opportuno vanno sfruttate le sinergie. Inoltre sono da prendere in<br />

considerazione le altre disposizioni generali della LPN (RS 451) e le varie ordinanze<br />

(torbiere alte e basse, boschi golenali, siti palustri). Se malgrado le aspettative dovessero<br />

affiorare conflitti tra gli obiettivi ci si aspetta che gli uffici competenti ne discutano<br />

insieme a fondo, con l’aiuto dell’Ufficio federale se ciò è ragionevole e necessario. Se<br />

esistono già dei piani di gestione o dei cataloghi di misure, devono essere presi in considerazione<br />

per l’allestimento di tali piani gestione nei siti di protezione per la fauna<br />

selvatica e gli uccelli acquatici.<br />

Interfaccia con il prodotto «Bosco di protezione»<br />

Se i boschi di protezione si trovano in riserve per la fauna selvatica e gli uccelli acquatici,<br />

vengono automaticamente considerati siti di particolare importanza ecologica per<br />

la fauna.<br />

147 Pubblicazione prevista per l’autunno 2007


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 278<br />

A2 Esempio fittizio di calcolo<br />

Il Cantone «MODELLO» ha:<br />

> 2 bandite di caccia: n. 1 con 15 km², n. 2 con 70 km²<br />

> 1 riserva per uccelli acquatici e migratori di importanza internazionale<br />

> 1 riserva per uccelli acquatici e migratori di importanza nazionale<br />

Obiettivo del programma concernente la sorveglianza:<br />

Bandite di caccia:<br />

N° 1 (15 km²): fino a 20 km²: 21’000.–<br />

N° 2: (70 km²): fino a 20 km² 21’000.–<br />

da 20 a 100 km²: ossia 50 km²: 50 * 262.50 = 13’125.–<br />

Riserve per uccelli acquatici e migratori:<br />

34’125.–<br />

Sito di importanza internazionale: 28’000.–<br />

Sito di importanza nazionale: 14’000.–<br />

Obiettivo del programma concernente l’infrastruttura di sorveglianza:<br />

Bandite di caccia:<br />

Media dei costi per gli anni 2003–2005: ca. CHF 255’000.–<br />

Superficie totale di tutte le bandite di caccia: 1510 km²<br />

Costi di sorveglianza / km² 170.– / km²<br />

N. 1 (15 km²) CHF 2’550.–<br />

N. 2 (70 km²) CHF 11’900.–<br />

Riserve per uccelli acquatici e migratori:<br />

Media dei costi per gli anni 2003–2005: ca. CHF 120’000.–<br />

10 siti di importanza internazionale * 2 punti 20 punti<br />

18 siti di importanza internazionale * 1 punto 18 punti<br />

Infrastruttura di sorveglianza & costi di marcatura / punto ca. CHF 3’150.–<br />

Per sito di importanza internazionale (2 punti) CHF 6’300.–<br />

Per sito di importanza nazionale (1 punto) CHF 3’150.–<br />

Obiettivo del programma concernente le misure di prevenzione e al rimborso per i danni causati<br />

d<strong>alla</strong> fauna selvatica<br />

Bandite di caccia:<br />

Media dei costi per gli anni 2003–2005 ca. CHF 68’140.–<br />

Superficie totale di tutte le bandite di caccia: 1510 km²<br />

Misure di prevenzione e rimborso per i danni causati d<strong>alla</strong> fauna selvatica / km² 45.– / km²<br />

N° 1 (15 km²) CHF 675.–<br />

N° 2 (70 km²) CHF 3’150.–<br />

Riserve per uccelli acquatici e migratori:<br />

Media dei costi per gli anni 2003–2005 CHF 53’00.–<br />

Sito di importanza internazionale: CHF 2’800.–<br />

Sito di importanza nazionale: CHF 1’400.–


Indice 279<br />

> Indice<br />

Abbreviazoni<br />

AFF<br />

Amministrazione federale delle finanze<br />

Cost.<br />

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999,<br />

RS 101<br />

dB/dBA<br />

Decibel (vedi glossario)<br />

EP03<br />

Programma di sgravio 2003 della Confederazione<br />

FF<br />

Foglio federale<br />

GoE<br />

Gestione amministrativa orientata verso l’efficacia ai sensi della NPC<br />

IEStr<br />

Indice di efficacia nel settore stradale<br />

LCP<br />

Legge federale del 20 giugno 1986 sulla caccia e la protezione dei<br />

mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia), RS 922.0<br />

LFo<br />

Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale), RS<br />

921.0<br />

LPAc<br />

Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque, RS<br />

814.20<br />

LPAmb<br />

Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (Legge<br />

sulla protezione dell’ambiente), RS 814.01<br />

LPFC<br />

Legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione<br />

finanziaria e la compensazione degli oneri, RS 613.2<br />

LPN<br />

Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del<br />

paesaggio, RS 451<br />

LPubl<br />

Legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e<br />

sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali), RS 170.512<br />

LSCA<br />

Legge federale del 21 giugno 1991 sulla sistemazione dei corsi<br />

d’acqua, RS 721.100<br />

LSu<br />

Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità<br />

(Legge sui sussidi), RS 616.1<br />

LTAF<br />

Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale, RS<br />

173.32<br />

LTF<br />

Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, RS 173.110<br />

NPC<br />

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione<br />

dei compiti tra Confederazione e Cantoni.<br />

NPM<br />

New Public Management<br />

OBAF<br />

Ordinanza del 30 settembre 1991 sulle bandite federali, RS 922.31<br />

OFo<br />

Ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste (Ordinanza forestale), RS<br />

921.01<br />

OIF<br />

Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l’inquinamento fonico, RS<br />

814.41<br />

OLOGA<br />

Ordinanza del 25 novembre 1998 sull’organizzazione del Governo e<br />

dell’Amministrazione, RS 172.010.1<br />

OPAc<br />

Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque, RS 814.201<br />

OPar<br />

Ordinanza del 7 novembre 2007 sui parchi d’importanza nazionale<br />

(Ordinanza sui parchi), RS 451.36


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 280<br />

OPN<br />

Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del<br />

paesaggio, RS 451.1<br />

OPubl<br />

Ordinanza del 17 novembre 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul<br />

Foglio federale (Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali), RS 170.512.1<br />

ORUAM<br />

Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d’importanza<br />

internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori, RS 922.32<br />

OSCA<br />

Ordinanza del 2 novembre 1994 sulla sistemazione dei corsi d’acqua,<br />

RS 721.100.1<br />

PA<br />

Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa,<br />

RS 172.021<br />

PAG<br />

Perequazione dell’aggravio geotopografico<br />

PC<br />

Legge federale del 4 dicembre 1947 di procedura civile, RS 273<br />

PFC<br />

Piano forestale cantonale<br />

PF-CH<br />

Programma forestale svizzero<br />

RS<br />

Raccolta sistematica del diritto federale<br />

s./segg.<br />

seguente<br />

UFAFP<br />

Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (ora: UFAM)<br />

UFAM<br />

Ufficio federale dell’ambiente<br />

ZBl<br />

Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht<br />

Glossario<br />

Accordi programmatici<br />

Sono accordi stipulati tra Confederazione e Cantoni concernenti le<br />

prestazioni finanziarie della Confederazione e le prestazioni da<br />

realizzare in un Cantone. La prestazione non è sempre eseguita dai<br />

Cantoni stessi ma anche dai destinatari dei sussidi. Gli accordi<br />

programmatici possono essere stipulati sia a livello di prodotti parziali<br />

sia a livello di sussidi.<br />

Accordo modello<br />

Contiene tutti i punti generali validi per tutti i programmi e serve da<br />

base per l’elaborazione degli accordi programmatici specifici.<br />

Aiuti finanziari<br />

Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari (prestazioni in denaro non<br />

rimborsabili, condizioni preferenziali per mutui, fideiussioni), concessi a<br />

beneficiari estranei all’amministrazione federale, per assicurare o<br />

promuovere l’adempimento di un compito scelto dal beneficiario (art. 3<br />

LSu). Come le indennità, gli aiuti finanziari rientrano nei sussidi.<br />

Area con soprassuolo maturo<br />

Gruppo di alberi maturi (superato l’optimum gestionale); oppure piccoli<br />

boschi con un gran numero di alberi maturi. A seconda della definizione<br />

e della situazione regionale locale la grandezza può variare da piccoli<br />

gruppi di ca. 8 alberi fino ad un bosco di 20 ettari. Nessuna utilizzazione<br />

del bosco da <strong>parte</strong> dell’uomo – l’area con soprassuolo maturo non viene<br />

toccata fino al degrado delle piante. Come le riserve forestali naturali<br />

devono venire assicurati tramite contratto e, se presente, nel piano di<br />

gestione dell’azienda. La durata del contratto si basa sullo scopo di<br />

protezione e a seconda dell’età delle piante presenti all’inizio. A differenza<br />

delle riserve le aree con soprassuolo maturo non sono delle<br />

superfici a lungo termine definitive, ma possono venire abbandonate<br />

dopo il degrado biologico e venire sostituite da altri idonei gruppi di<br />

alberi maturi.<br />

Aree di tranquillità per la fauna selvatica<br />

Importante passaggio o area di riposo per la selvaggina in cui<br />

l’utilizzazione è vietata in determinate ore del giorno o in determinate<br />

stagioni.<br />

Budget globale/contributo globale/sussidio globale<br />

Forma di preventivo che rinuncia a un’imputazione dettagliata.<br />

Campione<br />

Il campione comprende un controllo dell’esecuzione del programma,<br />

nell’ambito del quale sono verificati gli obiettivi contrattuali. Il risultato<br />

di ogni campione è documentato in un rapporto separato.<br />

Clausola liberatoria<br />

Disposizione di un contratto che definisce le conseguenze giuridiche<br />

dell’eventuale inefficacia o inattuabilità di singole parti del contratto o<br />

della mancata regolamentazione, in quest’ultimo, di questioni che<br />

devono invece essere disciplinate.


Indice 281<br />

Colloquio finalizzato allo scambio di esperienze<br />

Piattaforma comune di scambio di esperienze e informazioni tra la<br />

Confederazione e i Cantoni. I colloqui di scambio di esperienze<br />

avvengono sulla base di una guida di discussione e sono analizzati allo<br />

scopo di migliorare sistematicamente la qualità dei programmi.<br />

Compiti comuni<br />

Compiti che vengono svolti congiuntamente d<strong>alla</strong> Confederazione e dai<br />

Cantoni.<br />

Contributo al programma del Cantone<br />

Importo comprendente le risorse stanziate dal Cantone per un<br />

programma.<br />

Contributo al programma della Confederazione<br />

Importo comprendente la totalità delle spese finanziarie della<br />

Confederazione (contributo globale) per un programma in un Cantone.<br />

Contributo di base<br />

Contributo riconosciuto d<strong>alla</strong> Confederazione per unità di prestazione.<br />

Contributo federale/mezzi federali/sussidio federale<br />

Comprendono le risorse finanziarie della Confederazione per ogni unità<br />

di tempo messa a disposizione dell’UFAM per la promozione di un<br />

prodotto dell’UFAM.<br />

Controlling<br />

Il controlling (o supervisione) è uno strumento di direzione che consente<br />

di incidere continuativamente sui processi di conseguimento degli<br />

obiettivi a tutti i livelli (art. 21 OLOGA). Concretizza un concetto di<br />

gestione incentrato sul controllo sistematico e attento di processi mirati<br />

e rappresenta un compito di direzione permanente. Nel quadro del<br />

controlling si rilevano, tra l’altro, informazioni importanti per la gestione,<br />

che sono poi utilizzate per l’elaborazione di basi decisionali, si supervisionano,<br />

mediante appositi controlli, i processi di produzione e si propongono<br />

eventuali misure correttive. Il controlling strategico risponde<br />

<strong>alla</strong> domanda «stiamo facendo le cose giuste?», mentre quello operativo<br />

<strong>alla</strong> domanda «stiamo facendo bene le cose?». Il seguente grafico<br />

mostra a in quali fasi vanno impiegati i singoli strumenti di controllo.<br />

Controllo<br />

Termine che raggruppa la pianificazione, la gestione e la sorveglianza.<br />

Controllo dei risultati<br />

Con il controllo dei risultati si verificano l’attuazione e l’efficacia di un<br />

progetto in base agli obiettivi definiti (si tratta essenzialmente di un<br />

confronto tra la situazione auspicata e quella reale).<br />

Costo medio<br />

Costo medio per unità di prestazione. Questo valore si basa su dati<br />

empirici e serve da base per calcolare il contributo di base d<strong>alla</strong><br />

Confederazione.<br />

Credito d’impegno<br />

Autorizzazione ad assumere impegni finanziari per un progetto fino<br />

all’importo massimo approvato.<br />

Credito quadro<br />

I crediti d’impegno fissano l’importo massimo fino a cui il Consiglio<br />

federale è autorizzato a assumere impegni finanziari per un determinato<br />

progetto. Il credito quadro è un credito d’impegno con facoltà di<br />

specificazione delegata. Nell’ambito dell’obiettivo stabilito, il Consiglio<br />

federale o l’unità amministrativa possono liberare singoli crediti<br />

d’impegno. Il credito quadro non è tuttavia una promessa effettiva di<br />

denaro; il credito necessario per gli impegni assunti deve essere<br />

richiesto annualmente attraverso il preventivo.<br />

Decibel (dB)<br />

L’intensità dei rumori viene indicata con il livello di pressione sonora.<br />

L’unità di questo livello di pressione sonora è il decibel (dB). Se per la<br />

determinazione del livello di pressione sonora si tiene conto della<br />

sensibilità dell’orecchio umano, si utilizza come simbolo dBA.<br />

Disponibilità a pagare<br />

Prestazione finanziaria che la Confederazione è disposta ad assegnare<br />

per raggiungere l’obiettivo.<br />

Effetto perseguito<br />

L’effetto perseguito indica la finalità ultima che si desidera raggiungere.<br />

Efficacia<br />

Il miglioramento dell’efficacia dello Stato è lo scopo della gestione<br />

amministrativa in funzione dei risultati. Efficacia a favore degli<br />

utilizzatori significa soddisfare i bisogni della popolazione in modo<br />

ottimale e con la massima utilità.<br />

Efficienza<br />

Rapporto tra input e output. Le risorse investite, come le finanze o il<br />

personale (input), sono paragonate al risultato effettivo (output).<br />

L’efficienza è determinata per poter valutare, a livello comparativo, se<br />

con i mezzi investiti è stato raggiunto il miglior risultato possibile.<br />

effor2<br />

Tra il 1997 e il 2001 è stata testata, con cinque programmi in sette<br />

Cantoni pilota, la nuova politica di sovvenzionamento nel settore<br />

forestale secondo il progetto effor2, basata su programmi e sulle<br />

prestazioni fornite (output).<br />

Fattispecie giuridica di sovvenzionamento<br />

Disposizione legislativa che ha come conseguenza giuridica il<br />

sovvenzionamento ( indennità o aiuto finanziario). Nel quadro<br />

dell’applicazione del diritto occorre pertanto verificare se i sussidi<br />

effettivamente concessi corrispondono <strong>alla</strong> fattispecie giuridica.<br />

Esempio: l’articolo 18d LPN definisce come fattispecie giuridica di<br />

sovvenzionamento l’adozione di misure di «protezione» e<br />

«manutenzione» dei biotopi da <strong>parte</strong> dei Cantoni. Pertanto, se un<br />

biotopo è effettivamente presente e se il Cantone ne garantisce<br />

realmente la protezione e la manutenzione, si ha, come conseguenza


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 282<br />

giuridica, la concessione di indennità globali da <strong>parte</strong> della<br />

Confederazione.<br />

Grande riserva forestale<br />

In Svizzera si ha una riserva di almeno 500 ettari. Con criteri pragmatici<br />

di esigenza si vuole facilitare la fondatezza di queste riserve. Per prima<br />

cosa la grande riserva forestale può essere costituita dall’unione di<br />

piccole riserve vicine, se queste sono collegate fra di loro da una rete<br />

ecologica e se sono integrate in un bosco naturale. Secondariamente<br />

vengono accettati nel perimetro di una grande riserva forestale fino a<br />

10 % di bosco normalmente gestito, se questo è gestito in modo<br />

naturale e con riguardo agli scopi di tutela della riserva. Grandi riserve<br />

forestali naturali sono necessarie, per fare in modo che nel tempo al<br />

loro interno si possano svolgere tutte le fasi naturali di sviluppo del<br />

bosco. Inoltre grandi riserve sono importanti come habitat per molti<br />

animali sensibili. Si ha quale scopo che associazioni boschive da noi<br />

molto diffuse si sviluppino naturalmente in 30 grandi riserve forestali.<br />

Indennità<br />

Prestazioni finanziarie versate d<strong>alla</strong> Confederazione a terzi per alleviare<br />

o compensare gli oneri derivanti dall’adempimento di compiti prescritti<br />

dal diritto federale o compiti di diritto pubblico trasferiti d<strong>alla</strong><br />

Confederazione al beneficiario (art. 3 LSu). Le indennità sono una forma<br />

di sussidio.<br />

Indicatore:<br />

Caratteristica che descrive lo stato o l’evoluzione di costi, prestazioni o<br />

effetti. In genere, gli indicatori corrispondono al rapporto tra due<br />

grandezze (ad esempio costi per unità).<br />

Indicatori di efficacia<br />

Definiscono l’unità misurabile dell’efficacia ottenibile. L’efficacia è<br />

tuttavia difficilmente misurabile e, spesso, è percepita con ritardo<br />

rispetto all’esecuzione della misura attuata. Un’eccezione in seno<br />

all’UFAM è costituita dal prodotto parziale Protezione contro il rumore:<br />

l’efficacia delle misure di protezione contro il rumore viene<br />

immediatamente percepita.<br />

Indicatori di prestazione<br />

Definiscono l’unità misurabile, in cui vengono fissati in termini<br />

quantitativi la prestazione necessaria per realizzare un obiettivo<br />

programmatico (ad es. ha di superficie boschiva trattati). Ideale sarebbe<br />

poter abbinare un unico indicatore di prestazione a un unico obiettivo<br />

programmatico.<br />

Indicatori qualitativi<br />

Definiscono gli standard qualitativi che devono essere raggiunti affinché<br />

la prestazione possa avere l’effetto implicito.<br />

Indice efficacia strade (IEStr)<br />

Questo indice rappresenta il rapporto tra costi e benefici. I costi sono<br />

per esempio i costi totali di un progetto di risanamento, mentre i<br />

benefici sono indicati come il prodotto tra diminuzione del rumore e<br />

numero di persone protette.<br />

Monitoraggio<br />

Il monitoraggio consiste in una raccolta continua di dati e informazioni<br />

che indicano l’entità e il tipo di una determinata trasformazione. Questo<br />

strumento crea ad esempio la base necessaria per attuare in modo<br />

efficace e conforme agli obiettivi la strategia GEMAP (Gestione con<br />

mandato di prestazioni e preventivo globale). (Cfr. Valutazione).<br />

NPC<br />

La Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della<br />

ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni è stata introdotta<br />

nella Costituzione federale con un apposito articolo. Il suo obiettivo è<br />

quello di attenuare le differenze tra i Cantoni per quanto riguarda la<br />

capacità finanziaria e di reimpostare la ripartizione dei compiti tra<br />

Confederazione e Cantoni. In tal modo si mira a rendere più chiara<br />

l’interazione dei compiti, delle competenze e dei flussi finanziari, come<br />

pure a eliminare la compenetrazione reciproca tra perequazione<br />

politico-finanziaria e politica reale. Con la NPC, Confederazione e<br />

Cantoni ottengono un nuovo margine di manovra per quanto riguarda la<br />

politica e le finanze, e la perequazione finanziaria tra i Cantoni può<br />

essere gestita a livello politico.<br />

NPM<br />

New Public Management; progetto di riforma che prevede l’introduzione<br />

di una gestione amministrativa orientata verso l’output.<br />

Obiettivi programmatici<br />

Definiscono le prestazioni di un programma nel quadro di un accordo<br />

programmatico.<br />

Obiettivo di prestazione<br />

Con l’obiettivo di prestazione si indicano le modalità e i mezzi con cui si<br />

intende realizzare un obiettivo programmatico.<br />

Oggetto del campione<br />

Oggetto su cui verte il controllo per campione, e cioè: un progetto da<br />

controllare sul posto o eventuali sottoprogrammi.<br />

Oggetto dell’accordo<br />

Rappresenta tutti gli oggetti della trattativa e il successivo contenuto<br />

dell’accordo programmatico stipulato tra la Confederazione e i Cantoni.<br />

Perequazione finanziaria<br />

L’obiettivo del progetto politico della perequazione finanziaria è quello di<br />

garantire una ripartizione equilibrata delle risorse tra i Cantoni più ricchi<br />

e quelli con minore capacità finanziaria.<br />

Periodo programmatico<br />

Durata per cui è concluso un accordo programmatico, di norma quattro<br />

anni.<br />

Preventivo<br />

Il Parlamento adotta il preventivo annuale su proposta del Consiglio<br />

federale. Il preventivo comprende l’autorizzazione delle uscite e la stima<br />

delle entrate per l’esercizio corrispondente, classificate secondo servizi<br />

e genere. Le uscite e le entrate sono iscritte per l’ammontare totale,


Indice 283<br />

senza compensazione, nel preventivo concernente l’anno a cui si<br />

riferiscono. Se si delinea un sorpasso del preventivo è necessario<br />

chiedere un credito aggiuntivo al Parlamento.<br />

Principio di sussidiarietà<br />

Secondo il principio di sussidiarietà, la competenza per i compiti da<br />

svolgere spetta in linea di principio al livello di ente territoriale inferiore<br />

(Confederazione-Cantoni-Comuni). Il livello superiore può assumere un<br />

compito soltanto se è provato che è in grado di svolgerlo meglio.<br />

Prodotti parziali<br />

Precisano i contributi dell’UFAM per uno dei quattro prodotti. Il<br />

trattamento del bosco di protezione, ad esempio, fornisce un contributo<br />

al prodotto sicurezza (contro i pericoli naturali). Per quanto riguarda i<br />

prodotti parziali sussidiabili, si possono previsti più sussidi nel caso di<br />

un prodotto parziale.<br />

Prodotto / sottoprodotto<br />

L’UFAM ripartisce le sue prestazioni in particolare tra i seguenti prodotti:<br />

sicurezza, diversità naturale, prestazioni economiche e salute.<br />

All’interno di tali prodotti si distinguono inoltre molteplici sottoprodotti.<br />

Programma<br />

Descrive il contenuto e le prestazioni reciproche al centro degli accordi<br />

programmatici stipulati tra Confederazione e Cantoni. Un programma<br />

prevede di regola un sussidio e può avere più obiettivi programmatici.<br />

Quota federale<br />

Definisce la quota percentuale con cui la Confederazione <strong>parte</strong>cipa al<br />

finanziamento complessivo per prodotto parziale o obiettivo<br />

programmatico. La quota federale funge, insieme ai costi medi, quale<br />

base per il calcolo delle singole unità di prestazione della<br />

Confederazione.<br />

Riserva forestale complessa<br />

È una combinazione fra la riserva forestale naturale e la riserva<br />

forestale orientata. Questa categoria di riserva semplifica<br />

l’assegnazione della categoria grandi riserve con oltre 500 ettari di<br />

superfici boschive, visto che l’utilizzazione limitata è ancora possibile.<br />

Sovente al centro della riserva forestale complessa si permette<br />

l’evoluzione naturale del bosco, cioè il centro corrisponde ad una riserva<br />

forestale naturale, mentre intorno ad essa si interviene periodicamente.<br />

Riserva forestale naturale<br />

Una riserva forestale naturale (sinonimo: riserva totale) è una foresta<br />

seminaturale, o <strong>parte</strong> di essa, che viene intenzionalmente lasciata di<br />

nuovo libera di svilupparsi secondo i processi naturali (protezione dei<br />

processi). In particolare, le riserve forestali naturali ampliano lo spazio<br />

vitale degli organismi che dipendono dal soprassuolo vecchio o dal<br />

legno morto. Inoltre, non solo favoriscono la diversità biologica, ma<br />

arricchiscono anche il paesaggio boschivo dal punto di vista estetico e<br />

permettono all’uomo di vivere intense esperienze nella natura. Infine,<br />

possono essere considerate come boschi di riferimento per ricerche di<br />

carattere scientifico e selvicolturale.<br />

Riserva forestale particolare<br />

In una riserva forestale particolare (sinonimi: riserva speciale, riserva<br />

con interventi particolari) si interviene in modo mirato per conservare e<br />

promuovere la ricchezza biologica e strutturale del patrimonio boschivo.<br />

Le misure selvicolturali si basano sull’obiettivo della protezione della<br />

natura. Con interventi di cura e di conservazione si mantiene una<br />

biocenosi preziosa dal punto di vista ecologico, mentre con la<br />

piantagione di giovani alberi si arricchisce il patrimonio boschivo con<br />

specie arboree rare. Nei boschi di particolare interesse genetico, inoltre,<br />

vengono conservate e favorite in modo mirato determinate specie<br />

arboree e ne viene garantita la rinnovazione. Nelle riserve speciali,<br />

infine, possono essere salvaguardate a lungo termine anche le forme<br />

tradizionali di gestione forestale.<br />

Schede programmatiche<br />

Contiene, riassunte, tutte le informazioni necessarie a preparare e a<br />

stipulare un accordo programmatico.<br />

Sito di protezione (federale) degli uccelli acquatici<br />

Zona faunistica prioritaria garantita giuridicamente dall’ordinanza sulle<br />

riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e<br />

migratori (ORUAM).<br />

Sito di protezione (federale) della fauna selvatica<br />

Zona faunistica prioritaria garantita giuridicamente dall’ordinanza sulle<br />

bandite federali (OBF)<br />

Specie forestali prioritarie<br />

In relazione al programma quadriennale NPC «Diversità biologica nel<br />

bosco» si tratta delle specie forestali che nel periodo contrattuale 2008–<br />

2011 dovrebbero, nella visione nazionale, essere promosse<br />

prioritariamente. Queste specie sono state comunicate ad ogni Cantone<br />

nella proposta del programma inoltrata dall’UFAM il 28 luglio 2006. Nel<br />

frattempo, l’UFAM ha pubblicato una lista delle specie prioritarie<br />

nazionali vincolante per tutti i gruppi di organismi e per i biotopi. Questa<br />

lista contiene anche specie forestali ed è da considerare durante la<br />

preparazione dei progetti.<br />

Superficie confinante di influenza (diversità biologica nel bosco)<br />

Superficie confinante influenzata dalle misure realizzate sulle superfici<br />

trattate. Esempio: nuove isole di rinnovazione su un pascolo alberato<br />

che stanno influenzando ecologicamente tutto il pascolo alberato –<br />

quindi tutto il perimetro nel quale vengono impiantate delle isole di<br />

rinnovazione è una superficie di influenza.<br />

Superficie di influenza (diversità biologica nel bosco)<br />

Somma della superficie trattata (superficie con interventi) e della<br />

superficie confinante di influenza: superficie trattata + superficie<br />

confinante di influenza = superficie influenzata.<br />

Superficie trattata (diversità biologica nel bosco)<br />

(=superficie effettivamente trattata)<br />

Superficie dove si effettuano dei trattamenti o nella quale vengono<br />

applicate delle misure. Esempio: superficie di rinnovazuione con<br />

piantagioni con querce giovani o nidi di querce giovani (radura); isola di


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 284<br />

rinnovazione su un pascolo alberato (Wytweide) con piantagione di<br />

alberi giovani; superficie in una riserva forestale orientata, con forti<br />

interventi di esbosco; margine boschivo che viene ristrutturato e scalato<br />

su una larghezza importante.<br />

Superficie trattata e di influenza<br />

Quella <strong>parte</strong> del perimetro di bosco di protezione che, durante il periodo<br />

programmatico, è stata oggetto di provvedimenti di cura e di<br />

rinnovazione basati sulle modalità «Continuità nel bosco di protezione e<br />

controllo dell’efficacia NaiS» (nell’ottica di un obiettivo selvicolturale a<br />

lungo termine).<br />

Tipi forestali prioritari<br />

Formazioni forestali o associazioni forestali, per le quali la Svizzera ha<br />

una responsabilità particolare. Da un lato si tratta di formazioni che<br />

hanno una diffusione europea principale in Svizzera e quindi conducono<br />

ad una responsabilità europea della Svizzera. Dall’altra <strong>parte</strong> fanno<br />

<strong>parte</strong> di boschi rari e minacciati ancora ben diffusi in altre parti<br />

d’Europa. I diversi tipi («associazioni» nella classificazione<br />

fitosociologica) sono elencati nell’allegato 1 («Lista dei biotopi degni di<br />

protezione») dell’ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio<br />

(OPN)<br />

Figure<br />

Fig. 1<br />

Elementi relativi ai tempi di realizzazione del controlling dei<br />

programmi 59<br />

Fig. 2<br />

Andamento dei contributi della Confederazione con l’indice<br />

efficacia strade IEStr 133<br />

Fig. 3<br />

Nell’ambito della NPC per gli accordi programmatici il<br />

Parlamento approva crediti d’impegno pluriennali e crediti di<br />

pagamento annuali 141<br />

Fig. 4<br />

Modello di attribuzione dei fondi e finanziamento degli elementi<br />

del programma e dei progetti singoli di un quadriennio per la<br />

realizzazione di opere di protezione e l’elaborazione della<br />

documentazione sui pericoli secondo la LFo 145<br />

Fig. 5<br />

Modello di attribuzione dei fondi e finanziamento degli elementi<br />

del programma e dei progetti singoli di un quadriennio per la<br />

realizzazione di opere di protezione e l’elaborazione della<br />

documentazione sui pericoli secondo la LSCA 147<br />

Fig. 6<br />

Schema di valutazione delle prestazioni supplementari che tiene<br />

conto dell’attuazione della gestione integrale dei rischi e dei tre<br />

aspetti della sostenibilità 149<br />

Fig. 7<br />

Competenze in materia di finanziamento di vie di comunicazione<br />

/ lifelines 158<br />

Fig. 8<br />

Schema per la priorizzazione dei progetti singoli 162<br />

Fig. 9<br />

Classificazione degli attori secondo il grado di coinvolgimento e<br />

il potenziale d’influenza 170<br />

Fig. 10<br />

Superficie trattata e d'influenza con aperture di rinnovazione e<br />

corridoi di teleferiche secondo Heinimann (2003, modificata). 182<br />

Fig. 11<br />

Superficie trattata e d'influenza in funzione degli interventi,<br />

secondo GEO Parner AG (2006, modificata) 183<br />

Fig. 12<br />

Rappresentazione schematica di una zona di protezione del<br />

bosco 189<br />

Fig. 13<br />

Ciclo dell’efficacia economica di un’azienda 224<br />

Fig. 14<br />

Mutamenti nell’ambito competitivo dell’economia forestale per<br />

quanto riguarda la produzione di legname greggio 224<br />

Fig. 15<br />

La filiera del legno e i limiti intrinseci del programma Economia<br />

forestale 225<br />

Fig. 16<br />

Delimitazione degli obiettivi programmatici 1 e 2 rispetto<br />

all’obiettivo programmatico 3 nel programma Economia<br />

forestale 228<br />

Fig. 17<br />

Organizzazione di massima di una collaborazione tra più<br />

proprietari 239<br />

Tabelle<br />

Tab. 1<br />

Legislazione speciale in materia di diritto ambientale: basi per i<br />

sussidi concessi mediante accordi programmatici 14<br />

Tab. 2<br />

Legislazione speciale in materia di diritto ambientale: basi per i<br />

sussidi concessi mediante decisioni 15


Indice 285<br />

Tab. 3<br />

Legislazione speciale in materia di diritto ambientale: altre<br />

particolarità e deroghe 15<br />

Tab. 4<br />

Svolgimento cronologico del processo negoziale 19<br />

Tab. 5<br />

Quadro delle spiegazioni tecniche relative al manuale NPC 31<br />

Tab. 6<br />

Quadro degli accordi programmatici, delle schede<br />

programmatiche e delle basi legali 32<br />

Tab. 7<br />

Aspetti relativi <strong>alla</strong> sovranità cantonale del controlling congiunto<br />

dei programmi 58<br />

Tab. 8<br />

Aspetti di supporto del controlling programmatico congiunto 58<br />

Tab. 9<br />

Strumentario per il controlling congiunto dei programmi 58<br />

Tab. 10<br />

Controlling: aspetti del rapporto annuale 60<br />

Tab. 11<br />

Controlling: aspetti del rapporto intermedio 60<br />

Tab. 12<br />

Controlling: aspetti del rapporto finale 61<br />

Tab. 13<br />

Controlling: aspetti del controllo a campione 62<br />

Tab. 14<br />

Controlling: aspetti relativi allo scambio di esperienze 63<br />

Tab. 15<br />

Lista sinottica dei compiti e dei compiti parziali rilevanti per<br />

l’attribuzione di contributi. 86<br />

Tab. 16<br />

Indicatori qualitativi per calcolare la qualità di una misura 88<br />

Tab. 17<br />

Indicatori di prestazione per valutare l’effetto quantitativo di un<br />

provvedimento 90<br />

Tab. 18<br />

Indicatori di prezzo 92<br />

Tab. 19<br />

Tabella sinottica: obiettivo programmatico, indicatori di<br />

prestazione e schede di calcolo 93<br />

Tab. 20<br />

Panoramica delle schede di calcolo 94<br />

Tab. 21<br />

Esempi di obiettivi programmatici/contrattuali 117<br />

Tab. 22<br />

Ponderazione in funzione della riduzione del rumore 132<br />

Tab. 23<br />

Costi necessari per il risanamento fonico delle strade 135<br />

Tab. 24<br />

Elementi del programma quadriennale e progetti singoli 137<br />

Tab. 25<br />

Criteri di valutazione della gestione integrale dei rischi 150<br />

Tab. 26<br />

Criteri di valutazione della qualità tecnica 151<br />

Tab. 27<br />

Criteri di valutazione degli aspetti ecologici nel settore forestale 151<br />

Tab. 28<br />

Criteri di valutazione degli aspetti ecologici nell’ambito della<br />

realizzazione di opere idrauliche 152<br />

Tab. 29<br />

Criteri di valutazione del processo di pianificazione <strong>parte</strong>cipativa 153<br />

Tab. 30<br />

Informazioni per il controlling dell’obiettivo programmatico 1 155<br />

Tab. 31<br />

Informazioni per il controlling del’obiettivo programmatico 2 156<br />

Tab. 32<br />

Rendiconto <strong>relativo</strong> all’obiettivo programmatico 1 179<br />

Tab. 33<br />

Rendiconto <strong>relativo</strong> all'obiettivo programmatico 2 180<br />

Tab. 34<br />

Delimitazione di zone di protezione del bosco: definizioni e<br />

rappresentazione schematica 188<br />

Tab. 35<br />

Stabilizzazione della popolazione 192


Manuale NPC nel settore ambientale UFAM 2008 286<br />

Tab. 36<br />

Riduzione dell’effettivo 192<br />

Tab. 37<br />

Aumento dell’effettivo 192<br />

Tab. 38<br />

Verifiche in ufficio 195<br />

Tab. 39<br />

Rilevamenti sul campo 195<br />

Tab. 40<br />

Verifiche in ufficio 196<br />

Tab. 41<br />

Rilevamenti sul campo 196<br />

Tab. 42<br />

Mutamenti nell’economia forestale e nell’economia del legno<br />

(non definitivi) 222<br />

Tab. 43<br />

Punti forti e punti deboli dell’economia forestale dell’Europa<br />

centrale e della Svizzera (elenco non definitivo) 223<br />

Tab. 44<br />

A) Inserimento negli obiettivi programmatici 1 – Unità di<br />

gestione ottimali 241<br />

Tab. 45<br />

B) Varianti per l’obiettivo programmatico 1 – Unità di gestione<br />

ottimali 242<br />

Tab. 46<br />

C) Inserimento nell’obiettivo programmatico 2 – Logistica del<br />

legno 244<br />

Tab. 47<br />

D) Variante per l’obiettivo programmatico 2 – Logistica del legno 245<br />

Tab. 48<br />

Suddivisione ed esempi del contenuto di un business plan 247<br />

Tab. 49<br />

Indicazioni per il reporting <strong>alla</strong> Confederazione 254<br />

Tab. 50<br />

Indicazioni importanti per il reporting <strong>relativo</strong> all’obiettivo 1 257<br />

Tab. 51<br />

Media dei costi per le riserve federali per uccelli selvatici e<br />

acquatici dal 2003 al 2005 266<br />

Tab. 52<br />

Mezzi finanziari messi a disposizione d<strong>alla</strong> Confederazione,<br />

suddivisi per cariche e tipi di siti 267<br />

Materiali<br />

Basi del manuale:<br />

Q1<br />

Messaggio del 14 novembre 2001 concernente la nuova impostazione<br />

della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e<br />

Cantoni (NPC) (Messaggio NPC I), FF 2002 2065 (in particolare n. 3.5 e<br />

3.6)<br />

Q2<br />

Messaggio del 7 settembre 2005 concernente la legislazione esecutiva<br />

della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della<br />

ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) (Messaggio<br />

NPC II) FF 2005 5349 (in particolare n. 3.4 e 3.5)<br />

Q3<br />

Messaggio dell’8 dicembre 2006 concernente il decreto federale che<br />

determina i contributi di base per la perequazione delle risorse e la<br />

compensazione degli oneri, il decreto federale sulla compensazione dei<br />

casi di rigore e la legge federale che modifica atti legislativi nell’ambito<br />

del passaggio <strong>alla</strong> NPC (Messaggio NPC III), FF 2007 607<br />

Q4<br />

Modifiche di ordinanze legate <strong>alla</strong> NPC nel settore ambientale; Rapporto<br />

esplicativo, Avamprogetto per l’indagine conoscitiva del 18 aprile 2007<br />

(http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html#EFD)148<br />

Parole chiave<br />

Manuale NPC<br />

Nuova politica di sovvenzionamento<br />

Accordi programmatici<br />

Spiegazioni specifiche per settore<br />

148 Una versione del rapporto esplicativo aggiornata al 7 novembre può essere ordinata<br />

presso l’UFAM o presso l’AFF

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