13.06.2013 Views

1_Allegato delib 1267_REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA.pdf

1_Allegato delib 1267_REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA.pdf

1_Allegato delib 1267_REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA.pdf

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Regolamento aziendale di polizia mortuaria<br />

Art. 1 Finalità<br />

Art. 2 Campo di applicazione<br />

Art. 3 Definizioni<br />

Art. 4 Funzioni del medico necroscopo<br />

Art. 5 Periodo di osservazione<br />

Art. 6 Documentazione per l’accertamento di morte<br />

Art. 7 Constatazione del decesso<br />

Art. 8 Denuncia della causa di morte<br />

Art. 9 Certificato necroscopico<br />

Art. 10 Avviso di morte<br />

Art. 11 Paziente deceduto in ospedale per causa di morte nota<br />

Art. 12 Paziente deceduto in ospedale per causa di morte non nota<br />

Art. 13 Morte violenta<br />

Art. 14 Soggetto deceduto con intervento di mezzi di soccorso<br />

Art. 15 Soggetto deceduto al di fuori dell’Ospedale<br />

Art. 16 Nati morti, feti e prodotti del concepimento<br />

Art. 17 Patologie infettive e prescrizioni igienico sanitarie per le salme<br />

Art. 18 Cadaveri a disposizione dell’Autorità Giudiziaria<br />

Art. 19 Riscontro diagnostico ed autopsia medico legale<br />

Art. 20 Prelievo di cornee e/o tessuti da cadavere<br />

Art. 21 Prelievo di materiale biologico<br />

Art. 22 Trasporto di cadaveri<br />

Art. 23 Trasporto per sepoltura di parti anatomiche<br />

Art. 24 Servizio di obitorio nosocomiale<br />

Art. 25 Registro di obitorio nosocomiale<br />

Art. 26 Gestione dei rapporti con il pubblico<br />

Art. 27 Orario di accesso per i visitatori e orario di consegna degli indumenti<br />

Art. 28 Trasporto delle salme e partenza dei funerali dall’obitorio nosocomiale<br />

Art. 29 Rapporti con le imprese funebri<br />

Art. 30 Allestimento della camera ardente, onoranze funebri e trasporto della salma<br />

Art. 31 Tanatoprassi e tanatocosmesi<br />

Art. 32 Iniezioni conservative<br />

Art. 33 Cremazione<br />

Art. 34 Disposizioni finali, di rinvio, entrata in vigore<br />

Appendici al Regolamento aziendale di polizia mortuaria<br />

Appendice 1 Riferimenti normativi<br />

Appendice 2 Flusso informativo della denuncia della causa di morte (articolo 8)<br />

Appendice 3 Schema riepilogativo di certificazioni, modulistica, responsabilità e tempistica (articoli 6, 7,<br />

8, 9 e 10)<br />

Appendice 4 Modulistica di polizia mortuaria per uso in ambito ospedaliero<br />

<strong>Allegato</strong> alla <strong>delib</strong>erazione n. <strong>1267</strong> del 30 agosto 2012<br />

Modulo 1/PM Certificato necroscopico<br />

Modulo 2/PM Comunicazione di decesso / Richiesta di riscontro diagnostico<br />

Modulo 3/PM Richiesta di trasporto feto / prodotto abortivo per sepoltura / cremazione<br />

Modulo 4/PM Comunicazione di trasferimento di salma nel periodo di osservazione<br />

Modulo 5/PM Richiesta di certificato ad uso cremazione<br />

Modulo 6/PM Certificato medico escludente il sospetto di reato ad uso cremazione<br />

1


Appendice 5 Modulistica di polizia mortuaria per uso in ambito territoriale<br />

Art. 1. Finalità<br />

Modulo 1/PMT Certificato necroscopico<br />

Modulo 2/PMT Certificato di constatazione di decesso<br />

Modulo 3/PMT Certificato medico per trasporto di salma<br />

Modulo 4/PMT Richiesta di riscontro diagnostico<br />

°°°°°°°°°°°<br />

1. Il presente regolamento disciplina le attività di medicina necroscopica sia nell’ambito dei Presidi<br />

Ospedalieri di Castelfranco Veneto e Montebelluna sia nel territorio di competenza dell’ULSS e definisce i<br />

compiti che le diverse figure professionali sono tenute a svolgere nel rispetto delle competenze di polizia<br />

mortuaria.<br />

Art. 2. Campo di applicazione<br />

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione in tutti i casi di decesso, che avvengono<br />

all’interno dei Presidi Ospedalieri o nell'ambito del territorio di competenza dell’ULSS, in particolare nei casi<br />

di:<br />

- soggetti deceduti nell’Unità Operativa di ricovero o nel servizio di Pronto Soccorso con causa di morte<br />

nota e non nota (cosiddetto ambito ospedaliero);<br />

- soggetti deceduti nel territorio di competenza dell'ULSS ed eventualmente trasportati nell'obitorio<br />

nosocomiale dei Presidi Ospedalieri dell’ULSS (cosiddetto ambito territoriale);<br />

- cadaveri a disposizione dell’Autorità Giudiziaria o di altre Istituzioni.<br />

Art. 3. Definizioni<br />

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:<br />

a) Polizia mortuaria: complesso delle attività necessarie e consequenziali alla morte di una persona;<br />

b) Cadavere: corpo umano privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale;<br />

c) Morte violenta: decesso provocato da cause esogene che agiscono con azione concentrata nel tempo;<br />

d) Trasporto funebre: ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento<br />

fino al luogo di sepoltura o di cremazione;<br />

e) Obitorio nosocomiale: locale facente parte del Presidio Ospedaliero, che riceve le persone decedute<br />

all’interno o all’esterno del medesimo Presidio Ospedaliero;<br />

f) Casa funeraria: struttura gestita da soggetti autorizzati ad esercitare l’attività funebre;<br />

g) Cremazione: pratica funeraria che trasforma il cadavere in ceneri tramite un procedimento termico;<br />

h) Medico curante: il sanitario che ha in cura il paziente e che ha conoscenza anamnestica e clinica del<br />

soggetto. Si identifica con il medico di Medicina Generale ovvero il medico del reparto ospedaliero;<br />

i) Medico di guardia: il medico di reparto ospedaliero o interdivisionale;<br />

j) Medico necroscopo: il medico che secondo le modalità stabilite dalle norme sull’ordinamento di stato<br />

civile, procede all’accertamento della morte e redige il certificato necroscopico.<br />

Art. 4. Funzioni del medico necroscopo<br />

1. Nei Presidi Ospedalieri di Castelfranco Veneto e Montebelluna le funzioni di medico necroscopo 1 sono<br />

svolte da tutti i medici delle Unità Operative, che provvedono a redigere il certificato necroscopico.<br />

2. L’accertamento della morte nei Presidi Ospedalieri è eseguito mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la<br />

cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi.<br />

1 Art. 4 del D.P.R. n. 285/1990 - “Le funzioni di medico necroscopo (…) sono esercitate da un medico nominato dalla Unità Sanitaria<br />

Locale competente. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.<br />

I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale che ha provveduto alla loro<br />

nomina e a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale. Il<br />

medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141”.<br />

2


3. Nel territorio di competenza dell'ULSS le funzioni di medico necroscopo sono svolte, secondo un<br />

programma di turnazione prestabilito, dai medici appartenenti ai Servizi di:<br />

- Medicina Legale;<br />

- Unità Territoriali dei Servizi di Sanità Umana;<br />

- Igiene e Sanità pubblica.<br />

4. L'accertamento della morte per decessi avvenuti nel territorio può avvenire attraverso:<br />

- ispezione esterna del cadavere durante il periodo di osservazione;<br />

- utilizzo di elettrocardiografo nei casi in cui la salma sia trasportata presso l'obitorio nosocomiale.<br />

5. La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima delle 8 ore, salvo i casi particolari di cui<br />

all’articolo 5, commi 3, 4 e 5, e non oltre le 36 ore dalla constatazione del decesso 2 .<br />

6. L'Ufficiale di Stato Civile, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, non può accordare<br />

l'autorizzazione all’inumazione o tumulazione di un cadavere se non sono trascorse 24 ore dalla morte, salvi<br />

i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si sia accertato della morte medesima per mezzo di<br />

un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario; questi deve rilasciare un certificato scritto della visita<br />

fatta nel quale, se del caso, deve indicare l’esistenza di indizi di morte riconducibile a reato o di morte<br />

violenta.<br />

Art. 5. Periodo di osservazione<br />

1. Nel periodo di osservazione il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali<br />

manifestazioni di vita e viene assicurata un’adeguata sorveglianza 3 .<br />

2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo 24 ore 4 .<br />

3. Non è previsto alcune periodo di osservazione nei seguenti casi:<br />

- decapitazione;<br />

- maciullamento;<br />

- putrefazione.<br />

4. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico, potendo in tali<br />

casi avere una durata anche inferiore alle 24 ore, qualora l'accertamento di morte avvenga:<br />

- mediante ausilio di elettrocardiografo con registrazione della durata non inferiore a 20 minuti primi (morte<br />

per arresto cardiaco);<br />

- secondo le procedure effettuate dalla Commissione Medica istituita ai sensi della legge 29.12.1993, n.<br />

578 e D.M. 11.4.2008 (morte di soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie).<br />

5. Nel casi di morte infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità 5 o<br />

quando altre ragioni lo richiedano, su proposta del Direttore Sanitario dell'ULSS, il Sindaco del luogo dove è<br />

effettuato il periodo di osservazione può ridurre tale periodo a meno di 24 ore.<br />

6. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve<br />

essere protratta fino a 48 ore.<br />

7. Durante il periodo di osservazione il cadavere non deve essere sottoposto a trattamenti conservativi, a<br />

conservazione in cella frigorifera, ad autopsia e chiuso in cassa.<br />

8. L’osservazione del cadavere può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi<br />

titolo, presso:<br />

- il domicilio del defunto, salvo che l’abitazione venga dichiarata inadatta dal medico necroscopo;<br />

- l’obitorio nosocomiale;<br />

- la casa funeraria.<br />

2 Art. 7, comma 2, della L.R. n. 18/2010 e art. 4 del D.P.R. n. 285/1990.<br />

3 Art. 10, comma 1, della L.R. n. 18/2010.<br />

4 Art. 10, comma 2, della L.R. n. 18/2010.<br />

5 D.M. 15.12.1990.<br />

3


9. Si fa espresso rinvio alle disposizioni previste per i casi di donazione di cornee o tessuti e per i casi in cui<br />

devono essere osservate specifiche procedure in uso nei Presidi Ospedalieri.<br />

Art. 6. Documentazione per l’accertamento di morte<br />

1. La certificazione medica in caso di decesso si compone di:<br />

a) constatazione del decesso;<br />

b) denuncia della causa di morte;<br />

c) certificato necroscopico;<br />

d) avviso di morte.<br />

Art. 7. Constatazione del decesso<br />

1. La constatazione del decesso è compilata dal medico, che valuta per primo l'avvenuto decesso, in forma<br />

elettronica all’interno del sistema di gestione dei ricoveri, o eventualmente in forma cartacea in caso di<br />

temporaneo non funzionamento del gestionale informatico.<br />

2. La constatazione del decesso è un certificato di constatazione di “avvenuta cessazione irreversibile delle<br />

funzioni vitali”, indispensabile per la cronologia e la obiettivazione dei fenomeni post-mortali, degli elementi<br />

patologici o traumatici. Deve riportare gli estremi del deceduto, l’ora in cui si constato il decesso, la data e la<br />

firma del medico.<br />

Art. 8. Denuncia della causa di morte<br />

1. La denuncia della causa di morte 6 deve essere effettuata entro 24 ore dall’accertamento del decesso,<br />

utilizzando le apposite schede di morte approvate dal Ministero della Sanità, d’intesa con l’Istituto Nazionale<br />

di Statistica:<br />

- ISTAT D4 – scheda di morte oltre il primo anno di vita;<br />

- ISTAT D4 bis – scheda di morte nel primo anno di vita.<br />

2. La denuncia della causa di morte deve essere redatta dal:<br />

a) medico curante (medico di reparto in ambito ospedaliero; medico di medicina generale in ambito<br />

territoriale);<br />

b) medico necroscopo: qualora la morte avvenga in regime di non assistenza (ambito territoriale), o in caso<br />

di morte violenta (ambito ospedaliero e territoriale);<br />

c) medico settorio: qualora venga disposto riscontro diagnostico ovvero autopsia giudiziaria.<br />

3. La scheda ISTAT ha finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche. Rappresenta la più importante fonte<br />

di dati epidemiologici attualmente disponibile in Italia e dai dati da essa forniti discendono in larga parte gli<br />

interventi per l’assistenza sanitaria e la programmazione della Sanità Pubblica. Eventuali integrazioni e/o<br />

rettifiche della scheda ISTAT possono o devono, in caso di pericolo di ritardo oltre i termini di legge, essere<br />

apportate anche da medici di reparto o di guardia, che non hanno assistito direttamente al decesso, previa<br />

consultazione della cartella clinica.<br />

4. La denuncia della causa di morte deve essere inviata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è<br />

avvenuto il decesso, il quale entro 30 giorni dovrà inviarne copia all'ULSS (Servizio di Medicina Legale –<br />

Dipartimento di Prevenzione) nel cui territorio è ricompreso il medesimo Comune. Qualora il deceduto fosse<br />

residente nella circoscrizione territoriale di un’azienda sanitaria diversa da quella in cui è avvenuto il<br />

decesso, quest'ultima dovrà provvedere all'invio di copia della scheda ISTAT all'ULSS di residenza 7 .<br />

Art. 9. Certificato necroscopico<br />

1. L’accertamento della morte è compito specifico del medico necroscopo.<br />

6 Art. 103 del R.D. n. 1265/1934. Art. 1 del D.P.R. n. 285/1990. Circolare esplicativa n. 24/93 del Ministero della Sanità.<br />

7 In Appendice n. 2 è riportato il flusso informativo della denuncia della causa di morte.<br />

4


2. Dopo la constatazione del decesso, secondo le modalità stabilite dalle norme sull’ordinamento di stato<br />

civile, il medico necroscopo procede all’accertamento della morte e redige il certificato necroscopico 8 .<br />

3. Sono altresì di competenza del medico necroscopo le seguenti funzioni:<br />

- valutare la sussistenza di elementi riconducibili ad ipotesi di reato, mediante ispezione cadaverica; in tal<br />

caso deve essere compilata apposita denuncia da inviare all'autorità giudiziaria;<br />

- valutare se il decesso sia dovuto a malattia infettiva-diffusiva ovvero se il cadavere sia portatore di<br />

radioattività o di pace-maker;<br />

- eseguire eventuali accertamenti richiesti dall'Autorità Giudiziaria (es. prelievo materiale biologico), previa<br />

autorizzazione scritta da parte della stessa;<br />

- compilare la denuncia di causa di morte nei casi di decesso non assistito in ambito territoriale;<br />

- compilare la constatazione di decesso nei casi in cui fosse il primo sanitario ad intervenire sul posto del<br />

decesso in ambito territoriale;<br />

- disporre il trasporto presso l'obitorio nosocomiale della salma qualora sussistano condizioni ambientali<br />

ed igienico-sanitarie non idonee alla conservazione della salma;<br />

- predisporre l’eventuale riscontro diagnostico in caso di morte senza assistenza medica.<br />

4. Al fine di dare piena attuazione alla vigente normativa in materia di polizia mortuaria, facilitare le<br />

procedure di donazione di cornee e tessuti ed aumentare il livello di sicurezza, ogni decesso che avviene<br />

all’interno dei Presidi Ospedalieri deve essere accertato con la registrazione continua dell’ECG per 20 minuti<br />

dopo l’evento e prima dello spostamento della salma. Ogni unità operativa provvede autonomamente<br />

all’effettuazione dell’ECG per 20 minuti e alla registrazione dello stesso su supporto cartaceo (o<br />

eventualmente informatico).<br />

5. Il medico dell’unità operativa ospedaliera che accerta la morte, verificata l’assenza di attività elettrica<br />

cardiaca, compila il modulo previsto per la redazione del “Certificato Necroscopico”, disponibile all’interno<br />

del sistema di gestione dei ricoveri, lo stampa e lo firma, oltre a refertare l’ECG sul tracciato. Il tracciato<br />

dell’ECG viene conservato nella cartella clinica.<br />

6. Per i casi di donazione di cornee o tessuti e per i casi particolari si fa espresso rinvio alle disposizioni<br />

contenute nelle procedure in uso nei Presidi Ospedalieri.<br />

Art. 10. Avviso di morte<br />

1. Le certificazioni mediche 9 (constatazione di decesso, denuncia della causa di morte e certificato<br />

necroscopico) devono essere trasmesse al Dirigente medico di Presidio Ospedaliero, che provvede a<br />

redigere l’avviso di morte e a trasmetterlo entro 24 ore dal decesso all'Ufficiale di Stato Civile del luogo dove<br />

è avvenuta la morte 10 .<br />

2. Unitamente all’avviso di morte, all’Ufficiale di Stato Civile sono trasmesse in busta chiusa la scheda ISTAT<br />

ed il certificato necroscopico.<br />

3. Copia della scheda ISTAT viene inserita all’interno della cartella clinica.<br />

Art. 11. Paziente deceduto in ospedale per causa di morte nota<br />

1. Nel caso di decesso per causa di morte nota di un paziente presso un’Unità Operativa dei Presidi<br />

Ospedalieri:<br />

a) il medico curante o di guardia (di reparto, interdivisionale o di Pronto Soccorso) che constata il<br />

decesso deve:<br />

- informare i parenti nel più breve tempo possibile del decesso;<br />

- annotare in cartella l’ora e la constatazione dell’avvenuto decesso;<br />

- controllare i dati anagrafici riportati in cartella e aggiornare quest’ultima con tutti i dati sanitari<br />

necessari;<br />

- compilare correttamente in ogni sua parte la scheda ISTAT, firmandola in modo leggibile e<br />

8<br />

Modulo 1/PM dell’appendice n. 4 e modulo 1/PMT dell’appendice n. 5. Art. 4 del D.P.R. n. 285/1990. Art. 74 del D.P.R. n.<br />

396/2000. Artt. 7 e 9 L.R. n. 18/2010.<br />

9<br />

In Appendice n. 3 è riportato lo schema riepilogativo delle certificazioni, moduli, responsabilità e tempistica.<br />

10 Art. 72 del D.P.R. n. 396/2000.<br />

5


apponendo il proprio timbro, nonché controllare i dati identificativi della salma e dell’ora di decesso;<br />

- compilare la scheda di comunicazione del decesso 11 ad uso interno;<br />

- compilare il certificato necroscopico (qualora i familiari non intendano trasferire la salma nel periodo<br />

di osservazione di cui all’art. 22);<br />

b) il coordinatore o l’infermiere referente, con l’ausilio del personale di supporto, dopo aver indossato i<br />

dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti, deve:<br />

- comporre la salma nel letto con il massimo rispetto e decoro senza utilizzare alcun mezzo di<br />

contenzione, eliminando aghi, cannule, deflussori, cateteri e altro;<br />

- coprire la salma con un lenzuolo e munirla di apposito cartellino di riconoscimento dove sono<br />

accuratamente riportati i dati anagrafici nonché la data e l’ora del decesso;<br />

- isolare la salma;<br />

- raccogliere, in caso di assenza di parenti prossimi, gli effetti personali della salma e custodirli in un<br />

luogo sicuro;<br />

- registrare gli oggetti di valore nell’apposito spazio previsto nella cartella infermieristica o in altro<br />

modulo in uso e firmare l’elenco così formato;<br />

- provvedere, quando possibile, alla consegna degli effetti personali e degli oggetti di valore<br />

direttamente ai familiari del paziente deceduto, che devono attestare l’avvenuto ritiro mediante<br />

sottoscrizione;<br />

- avvisare l’operatore necroforo addetto allo spostamento della salma dal reparto all’obitorio<br />

nosocomiale;<br />

Nel Presidio Ospedaliero di Castelfranco Veneto in caso di decesso avvenuto tra le ore 17.00<br />

e le 7.00 la salma è tenuta in reparto fino al mattino dopo utilizzando le “stanze per i deceduti”<br />

presenti in ogni area di degenza. Tali ambienti, dopo l’accertamento della morte compiuto<br />

mediante esecuzione del tracciato ECG continuo per almeno 20 minuti, non sono deputate<br />

all’osservazione dei cadaveri, ma fungono da deposito temporaneo dei deceduti, in attesa del<br />

trasporto nell’obitorio nosocomiale 12 . Se le condizioni igieniche e ambientali dei locali indicati<br />

non consentono la sosta della salma fino al mattino successivo (presenza di più deceduti,<br />

locali momentaneamente impraticabili o altro) può essere richiesta la presenza del necroforo<br />

in pronta disponibilità, il quale si avvarrà della collaborazione del personale di reparto per il<br />

trasporto nell’obitorio nosocomiale 13 , secondo le procedure interne in uso.<br />

- consegnare al necroforo tutta la documentazione che deve accompagnare la salma;<br />

c) il necroforo o altro personale addetto allo spostamento della salma nell’obitorio nosocomiale deve:<br />

- trasportare la salma nell’obitorio nosocomiale, seguendo il percorso dedicato e assicurandosi di non<br />

lasciare mai incustodita la salma;<br />

- trascrivere sul registro di servizio i dati identificativi della salma, confrontandoli con quelli riportati nel<br />

cartellino identificativo e/o nella documentazione sanitaria;<br />

- comporre la salma all’interno dei locali dedicati;<br />

- vigilare sull’integrità della salma fino alla consegna della stessa all’impresa incaricata delle onoranze<br />

funebri e del trasporto all’esterno;<br />

- consegnare la salma all’impresa funebre incaricata, controllando l’avvenuta compilazione della<br />

relativa modulistica.<br />

Art. 12. Paziente deceduto in ospedale per causa di morte non nota<br />

1. Nel caso di decesso per causa di morte non nota di un paziente presso un’Unità Operativa dei Presidi<br />

Ospedalieri:<br />

a) il medico curante o di guardia (di reparto, interdivisionale o di Pronto Soccorso) che constata la morte,<br />

qualora ritenga le cause del decesso sconosciute, non chiare e/o ritenga necessari ulteriori<br />

approfondimenti diagnostici, deve mettere in atto le opportune procedure utili all’approfondimento<br />

diagnostico e deve inoltre:<br />

- informare i parenti nel più breve tempo possibile del decesso, dando notizia ai familiari della<br />

necessità del riscontro diagnostico;<br />

- richiedere al Servizio di Anatomia Patologica aziendale il riscontro diagnostico, utilizzando lo stesso<br />

modulo di comunicazione del decesso ad uso interno. In seguito ai risultati di tale riscontro, sarà il<br />

11 Modulo 2/PM dell’appendice n. 4.<br />

12 Prot. n. 21285/DPO-CF del 21 aprile 2010.<br />

13 Istruzioni operative: organizzazione del lavoro negli obitori – 2011.<br />

6


medico anatomo-patologo che dovrà rettificare la causa di morte nella scheda Istat;<br />

b) il necroforo o altro personale addetto allo spostamento della salma nell’obitorio nosocomiale deve:<br />

- svolgere i compiti previsti in caso di decesso di paziente per causa di morte nota, secondo quanto<br />

stabilito dalla specifica procedura aziendale in uso, a cui si fa espresso rinvio;<br />

- predisporre la sala autoptica e vigilare sull’integrità della salma fino all’espletamento del riscontro<br />

diagnostico;<br />

c) il medico settorio, che esegue l’eventuale riscontro diagnostico, è tenuto alla rettifica della scheda<br />

ISTAT e all’invio della stessa al Dirigente medico del Presidio Ospedaliero;<br />

d) il dirigente medico del Presidio Ospedaliero o altro medico da lui delegato nel caso specifico dovrà:<br />

- prendere visione della cartella clinica e della richiesta di riscontro autoptico;<br />

- controllare i dati identificativi della salma, dell’ora di decesso, dell’esatta compilazione della scheda<br />

ISTAT e del certificato necroscopico;<br />

- controllare che nulla osti all’esecuzione del riscontro diagnostico;<br />

- disporre la compilazione dell’avviso di morte per l’Ufficiale di Stato Civile del Comune competente<br />

territorialmente;<br />

- controllare che una copia della scheda ISTAT redatta dal patologo venga inserita in cartella clinica<br />

dopo l’accertamento.<br />

Art. 13. Morte violenta<br />

1. Nel caso di decesso di un paziente presso un’unità operativa di Presidio Ospedaliero (di degenza o<br />

Pronto Soccorso), la cui causa di morte sia ritenuta violenta e sia appurato che l’evento traumatico discenda<br />

da cause naturali o accidentali, l’iter successivo all’accertamento della morte è uguale ai casi di<br />

accertamento di morte per causa nota 14 .<br />

2. Le procedure inerenti l’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria si applicano nei soli casi in cui c’è il<br />

sospetto concreto di reato.<br />

3. Qualora il medico che constata e/o accerta il decesso ritenga che la morte da lui constatata possa essere<br />

dovuta a reato perseguibile d’ufficio, deve produrre referto all’Autorità Giudiziaria e, se avvenuta all’interno<br />

dei Presidi Ospedalieri dell’ULSS n. 8, deve dare immediata comunicazione al Dirigente medico di Presidio<br />

Ospedaliero mediante la scheda di comunicazione del decesso.<br />

4. Quanto disposto al precedente comma 3 riguarda anche i casi di decessi per causa violenta, conseguenti<br />

a sinistri stradali o incidenti sul lavoro.<br />

5. La segnalazione del decesso deve essere fatta tramite le Forze dell’Ordine, qualora intervenute al<br />

momento dell’evento.<br />

Art. 14. Soggetto deceduto con intervento di mezzi di soccorso<br />

1. Per i pazienti deceduti in ambulanza si applicano le disposizioni stabilite per il decesso in Ospedale. In tal<br />

caso si considera come luogo del decesso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero ove giunge<br />

l’ambulanza.<br />

2. Nel caso d’intervento sanitario sul luogo dell’evento, qualora il soggetto soccorso sia già deceduto e il<br />

medico ne constati l’avvenuto decesso, la salma non deve essere accolta in ambulanza per il trasporto in<br />

ospedale e la compilazione di tutta la relativa documentazione necroscopica è a carico del medico<br />

necroscopo che opera in ambito territoriale.<br />

3. Nel caso di persona deceduta per cause naturali, qualora il medico di Pronto Soccorso sia in possesso di<br />

elementi sufficienti da poter determinare la causa di morte nota, avvierà l’iter previsto per tale ultima<br />

14 Secondo quanto riportato nella nota prot. 27/2007 del 10.1.2007 a firma del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di<br />

Treviso “la morte violenta, deve ritenersi del tutto equivalente alla morte in relazione alla quale sorge sospetto di reato, con<br />

esclusione di tutti i casi in cui l’evento traumatico discenda da cause naturali o accidentali”.<br />

7


fattispecie, compilando la relativa documentazione assieme alla denuncia della causa di morte.<br />

4. Qualora invece la persona sia deceduta per causa di morte non nota, il medico di Pronto Soccorso<br />

richiederà il riscontro diagnostico 15 . In questo caso la denuncia della causa di morte sarà fatta dal medico<br />

anatomo-patologo.<br />

5. Sarà cura del personale infermieristico assicurarsi che sull’apposito cartellino identificativo, oltre ai dati di<br />

routine (anagrafici, data ed ora di arrivo), sia segnalato se la salma è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria<br />

e/o sia stato richiesto riscontro diagnostico.<br />

Art. 15. Soggetto deceduto al di fuori dell’Ospedale<br />

1. Qualora sia rinvenuto un cadavere al di fuori dell’Ospedale, è compito del medico necroscopo che opera<br />

in ambito territoriale compilare la constatazione del decesso 16 , nei casi in cui risultasse essere il primo<br />

sanitario ad intervenire sul luogo del ritrovamento, unitamente al certificato necroscopico.<br />

2. Nel caso in cui il decesso venga accertato dal medico necroscopo di cui all’art. 4, comma 4, del presente<br />

regolamento, questi compilerà il certificato necroscopico cartaceo, provvedendo ad inviare entro 15 giorni<br />

dall’accertamento copia al Servizio di Medicina Legale del Dipartimento di Prevenzione. Qualora il decesso<br />

fosse accertato mediante ausilio di elettrocardiografo, secondo le modalità previste dal presente<br />

regolamento, il medico necroscopo dovrà refertare il tracciato dell’ECG, che dovrà essere allegato alla copia<br />

del certificato necroscopico da consegnare al Servizio di Medicina Legale del Dipartimento di Prevenzione.<br />

3. Qualora il decesso avvenga senza assistenza medica ovvero nei casi di morte violenta, sarà compito del<br />

medico necroscopo del territorio redigere la denuncia della causa di morte di cui all’art. 8 del presente<br />

regolamento.<br />

4. Qualora il decesso sia ritenuto dal medico, che ne constata e/o accerta la morte, riconducibile a fattispecie<br />

di reato perseguibile d’ufficio, si rinvia a quanto disposto dall’art. 13 del presente regolamento.<br />

5. Nel caso di decesso per causa di morte non nota ovvero per decesso avvenuto senza assistenza medica,<br />

il medico necroscopo richiede l'esecuzione del riscontro diagnostico 17 . In questo caso la denuncia della<br />

causa di morte sarà fatta dal medico anatomo-patologo.<br />

6. Nei casi previsti dal precedente comma 5, il medico necroscopo, una volta accertata l’assenza di ipotesi di<br />

reato perseguibile d’ufficio ovvero l’intervento dell’Autorità Giudiziaria, dovrà inviare la richiesta di riscontro<br />

diagnostico 18 direttamente al Dirigente medico del Presidio Ospedaliero competente per ambito territoriale. Il<br />

referto del riscontro diagnostico verrà successivamente inviato al Servizio di Medicina Legale del<br />

Dipartimento di Prevenzione.<br />

6. Nei casi in cui venga richiesto l’intervento del medico legale incaricato dalla Procura della Repubblica<br />

competente per l’espletamento di autopsia giudiziaria sarà compito di quest’ultimo provvedere alla<br />

compilazione della documentazione prevista dalle normative vigenti ed avvertire telefonicamente il personale<br />

dell’obitorio nosocomiale relativamente all’orario previsto per la visita necroscopica.<br />

7. Nei casi di cadaveri di persone decedute all’esterno dei Presidi Ospedalieri e trasportati negli obitori<br />

nosocomiali il certificato necroscopico è redatto dal medico necroscopo che opera in ambito territoriale. In<br />

tali casi, il personale dell’obitorio, al momento dell’accoglimento della salma, effettuerà l’identificazione della<br />

stessa, munendola di apposito cartellino di riconoscimento ove sono accuratamente riportati i dati anagrafici<br />

nonché la data e l’ora del decesso.<br />

8. In tutti i casi compito del medico necroscopo è l’identificazione della salma, ove possibile, sulla base della<br />

documentazione e dei dati circostanziali in suo possesso.<br />

15 Art. 37 del D.P.R. n. 285/1990 “Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme<br />

della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un<br />

deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e<br />

negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il<br />

chiarimento di quesiti clinico scientifici”.<br />

16 Modulo 2/PMT dell’appendice n. 5.<br />

17 Art. 37 del D.P.R. n. 285/1990.<br />

18 Modulo 4/PMT dell’appendice n. 5.<br />

8


Art. 16. Nati morti, feti e prodotti del concepimento<br />

1. Per i nati morti dichiarati all’Ufficiale di Stato Civile si applicano le disposizioni previste per i morti dopo la<br />

nascita.<br />

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e<br />

dei feti, che abbiano presumibilmente compiuto le 28 settimane di età intrauterina e che non siano stati<br />

dichiarati come nati morti all’Ufficiale di Stato Civile, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati<br />

dal Dirigente medico di Presidio Ospedaliero.<br />

3. La richiesta di rilascio del permesso deve essere inoltrata al Dirigente medico di Presidio Ospedaliero,<br />

accompagnata dal certificato rilasciato dal medico dell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia, che indica<br />

la presunta età gestazionale ed il peso del feto.<br />

4. Su richiesta dei genitori il Dirigente medico di Presidio Ospedaliero rilascia il nulla osta al trasporto, al<br />

seppellimento o alla cremazione dei prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane e<br />

non dichiarati come nati morti all’Ufficiale dello Stato Civile. Il trasporto dovrà essere effettuato nel modo più<br />

decoroso possibile e svolto a cura dei familiari anche con mezzi propri 19 .<br />

5. La dichiarazione di presa di responsabilità da parte del richiedente è rilasciata per iscritto 20 .<br />

6. Il prodotto di concepimento sarà inserito in sacchetto biodegradabile dal personale dell’obitorio<br />

nosocomiale.<br />

7. Il personale sanitario che ha assistito all’espulsione o all’estrazione di un prodotto abortivo o di un feto<br />

deve:<br />

- compilare e firmare il modulo di assistenza all’espulsione o all’estrazione del prodotto abortivo o del feto;<br />

- inserire il prodotto abortivo in idoneo contenitore da consegnare al necroforo in servizio per il<br />

trasferimento al laboratorio di anatomia patologica per i successivi esami;<br />

- avvisare il necroforo in servizio, che curerà lo spostamento del feto o del prodotto abortivo nell’obitorio<br />

nosocomiale ove lo comporrà con cura e rispetto, vigilando sull’idonea conservazione.<br />

8. Il Medico dell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia deve:<br />

- in caso di necessità di riscontro diagnostico e previo avviso ai genitori, compilare la richiesta di riscontro<br />

diagnostico da inviare tramite il Dirigente medico di Presidio Ospedaliero;<br />

- avvisare il personale del Servizio di Anatomia Patologica della richiesta di riscontro diagnostico.<br />

Art. 17. Patologie infettive e prescrizioni igienico sanitarie per le salme<br />

1. In caso di morte per malattia infettiva compresa nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 2, lettera g), della<br />

L.R. n. 18/2010 oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, per le opportune prescrizioni ai fini<br />

della tutela della salute il medico, che accerta tali circostanze, dà tempestiva comunicazione al Dirigente<br />

medico di Presidio Ospedaliero e al Comune di residenza e/o al Comune dove è effettuato il periodo di<br />

osservazione mediante apposita segnalazione nella comunicazione del decesso e nel certificato<br />

necroscopico.<br />

2. Nei casi previsti dal precedente comma, qualora il decesso sia avvenuto in ambito territoriale, la<br />

comunicazione dovrà essere effettuata dal medico necroscopo mediante l’invio tempestivo del certificato<br />

necroscopico al Dirigente medico del Servizio di Medicina Legale del Dipartimento di Prevenzione, nonché al<br />

Comune di residenza e/o al Comune dove è effettuato il periodo di osservazione mediante l’invio tempestivo<br />

di copia del certificato necroscopico.<br />

3. Per i cadaveri di persone decedute a causa di patologie infettive in condizioni potenzialmente contagianti,<br />

il medico che accerta tale circostanza ne da comunicazione al Dirigente medico di Presidio Ospedaliero, che<br />

detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute e lo comunica al Comune di residenza e/o al Comune dove<br />

è effettuato il periodo di osservazione, registrando i dati nell’apposito riquadro previsto per tali casi nelle<br />

19 Art. 25 della L.R. 18/2010.<br />

20 Modulo 3/PM dell’appendice n. 4.<br />

9


schede di comunicazione del decesso e di certificato necroscopico in uso.<br />

4. Nei casi previsti dal precedente comma, qualora il decesso sia avvenuto in ambito territoriale, si rinvia a<br />

quanto previsto dal precedente comma 2.<br />

5. La salma del deceduto per malattia infettiva, di cui all'elenco del D.M. 15 dicembre 1990 del Ministero<br />

della Salute e successive modifiche, o di soggetto sconosciuto, dopo il periodo di osservazione, deve essere<br />

deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestita. In questi casi è vietato svestire la salma degli<br />

indumenti che indossa all'atto del decesso.<br />

6. Non è vietato:<br />

- vestire la salma se è nuda.<br />

- rivestire la salma purché i nuovi indumenti vengano posti sopra quelli che già indossava al momento del<br />

decesso 21 .<br />

7. Per ogni attività che esponga gli operatori a contatto con:<br />

- cadaveri sconosciuti o di cui non si hanno notizie cliniche;<br />

- materiale biologico o comunque contaminato;<br />

- sostanze chimiche tossiche o irritanti (in particolare con formalina);<br />

devono essere utilizzati i dispositivi di protezione individuale per ridurre il rischio lavorativo, secondo le<br />

prescrizioni fornite dal Servizio di Prevenzione e Protezione.<br />

8. Dopo ogni contatto pericoloso o contaminante, anche se protetto, sono obbligatorie le misure di igiene<br />

personali, quali il frequente lavaggio delle mani con opportuni detergenti-disinfettanti e la doccia di pulizia,<br />

quando necessario.<br />

Art. 18. Cadaveri a disposizione dell’Autorità Giudiziaria<br />

1. In caso di decesso conseguente a reato accertato o sospetto e per il quale è stato inoltrato il referto<br />

all’Autorità Giudiziaria, il cadavere è messo a disposizione nei locali di osservazione dell’obitorio<br />

nosocomiale in attesa delle indicazioni dell’Autorità Giudiziaria medesima.<br />

2. Nei casi di cadaveri di persone decedute all’esterno dei Presidi Ospedalieri e trasportati negli obitori<br />

nosocomiali, il personale dell’obitorio, al momento dell’accoglimento della salma, effettuerà l’identificazione<br />

della stessa, munendola di apposito cartellino di riconoscimento ove sono accuratamente riportati i dati<br />

anagrafici nonché la data e l’ora del decesso.<br />

3. Nell’ipotesi che la Polizia Giudiziaria richieda l'effettuazione di ispezione esterna cadaverica, a tale<br />

adempimento provvede di norma il medico che ha notificato il decesso, salvo diversa indicazione da parte<br />

dell’Autorità Giudiziaria.<br />

Art. 19. Riscontro diagnostico ed autopsia medico legale<br />

1. Sono sottoposte a riscontro diagnostico, fatti salvi i poteri dell’Autorità Giudiziaria:<br />

- i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica e trasportati in Ospedale o in un deposito di<br />

osservazione o nell’obitorio nosocomiale;<br />

- i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati,<br />

quando i rispettivi direttori o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il<br />

chiarimento di quesiti clinico – scientifici.<br />

2. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco del Comune di residenza per<br />

eventuale rettifica della scheda di morte.<br />

3. Le autopsie a scopo giudiziario vengono richieste dall’Autorità Giudiziaria, la quale vi provvede con<br />

proprio personale medico e tecnico. In tal caso l’obbligo della denuncia della causa di morte è di<br />

competenza dei medici incaricati di eseguire le autopsie dall’Autorità Giudiziaria.<br />

21 Circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993.<br />

10


Art. 20. Prelievo di cornee e/o tessuti da cadavere<br />

1. Nei casi in cui la salma sia giudicata idonea al prelievo di cornee e/o tessuti si applicano le disposizioni<br />

stabilite dal protocollo aziendale e dalle relative procedure in uso.<br />

2. Per poter procedere ai prelievi è necessario disporre della seguente documentazione:<br />

- verifica dei criteri di esclusione;<br />

- richieste di assenso firmate;<br />

- ECG isolettrico per 20 minuti;<br />

- certificato necroscopico;<br />

- autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria nei casi previsti.<br />

Art. 21. Prelievo di materiale biologico<br />

1. Il prelievo di materiale biologico (liquidi biologici, come materiale ematico, urine, umor vitreo, strutture<br />

pilifere, campioni tissutali) può essere eseguito esclusivamente se disposto dall’Autorità Giudiziaria<br />

competente e comunque non prima dell’avvenuto accertamento del decesso da parte del medico<br />

necroscopo.<br />

2. Qualora vi sia la reale urgenza della richiesta da parte dell’Autorità Giudiziaria nell’effettuazione del<br />

prelievo di materiale biologico, il decesso sarà accertato mediante elettrocardiografo con tracciato ECG per<br />

almeno 20 minuti.<br />

3. In relazione alla modalità di prelievo e di conservazione dei campioni biologici, si fa espresso rinvio alle<br />

disposizioni contenute nelle procedure in uso nell’azienda sanitaria.<br />

Art. 22. Trasporto di cadaveri<br />

1. L'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal Comune ove è avvenuto il decesso 22 .<br />

2. Lo spostamento della salma dal reparto ospedaliero ove è avvenuto il decesso all’obitoriale nosocomiale,<br />

non costituisce trasporto funebre ed è svolto unicamente dal personale dell’obitorio nosocomiale.<br />

3. Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione secondo il seguente regolamento, qualunque sia la<br />

sua destinazione, è posto in una cassa individuale. La madre e il neonato, deceduti in concomitanza del<br />

parto, possono essere posti nella stessa cassa.<br />

4. Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico ed è svolto da soggetti autorizzati dal Comune, i quali<br />

assumono la qualifica di incaricati di pubblico servizio.<br />

5. All’atto della chiusura del feretro la verifica dell’identità del defunto e la regolarità del confezionamento del<br />

feretro in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall’incaricato del trasporto, il quale deve<br />

dichiarare l’avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale 23 .<br />

6. La consegna della salma al personale incaricato delle imprese funebri può avvenire solo durante gli orari<br />

di apertura dell’obitorio nosocomiale al pubblico.<br />

7. Solo per casi eccezionali opportunamente documentati, quali i trasporti internazionali, la consegna della<br />

salma può avvenire in orari diversi da quelli fissati per la normale apertura al pubblico dell’obitoriale<br />

nosocomiale. In tal caso il Dirigente medico di Presidio Ospedaliero, preventivamente avvisato e sulla base<br />

della documentazione allegata alla specifica richiesta, autorizzerà la consegna della salma.<br />

8. Per i casi eccezionali di cui al precedente comma, il personale dell’obitorio nosocomiale, tempestivamente<br />

avvisato al riguardo, è autorizzato dal Dirigente medico di Presidio Ospedaliero a prendere i necessari<br />

accordi direttamente con gli incaricati delle imprese funebri, che si occuperanno del trasporto. Le attività<br />

compiute e l’ora dell’avvenuta consegna sono oggetto di successiva relazione al Dirigente medico di<br />

22 Art. 23 della L.R. n. 18/2010.<br />

23 Art. 21 della L.R. n. 18/2010.<br />

11


Presidio Ospedaliero.<br />

9. Gli incaricati delle imprese funebri, delegati al trasporto delle salme provenienti dagli obitoriali nosocomiali<br />

dei Presidi Ospedalieri ed a tutte le operazioni a questo connesse, sono tenuti per quanto non specificato nel<br />

presente Regolamento all’osservanza della normativa vigente in materia.<br />

10. Durante il periodo di osservazione di cui all’art. 5, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere<br />

può essere trasferito al domicilio del defunto, nell’obitorio nosocomiale o nella casa funeraria siti anche in<br />

comune diverso 24 da quello ove è avvenuto il decesso.<br />

11. Nel caso del precedente comma il trasferimento del cadavere non costituisce trasporto funebre e<br />

pertanto non è soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 23 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 25 .<br />

12. L’impresa funebre che esegue il trasferimento deve comunicare tempestivamente all’Ufficiale di Stato<br />

Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è<br />

stato trasferito per l’osservazione 26 . Nel caso di trasferimento in Comune diverso da quello di decesso detta<br />

comunicazione dovrà essere inoltrata a tutti i soggetti territorialmente interessati.<br />

13. Il medico che constata il decesso in ospedale informa i familiari di ogni deceduto di quanto previsto al<br />

comma 10 e in caso di trasferimento non deve redigere il certificato necroscopico, che sarà compilato<br />

successivamente dal medico necroscopo che opera in ambito territoriale, ma si limita alla compilazione della<br />

scheda ISTAT per la causa di morte.<br />

14. Qualora il decesso avvenga al di fuori dell’ospedale, il medico che ne constata la morte, valutata la<br />

natura della stessa, l’assenza di elementi riconducibili a ipotesi di reato, ovvero l’intervento dell’Autorità<br />

Giudiziaria ovvero altri elementi che interferirebbero con il trasporto della salma, rilascia il certificato di<br />

autorizzazione al trasporto 27<br />

15. Al termine del periodo di osservazione, come previsto dall’art. 5 del presente regolamento, il<br />

trasferimento della salma costituisce a tutti gli effetti trasporto funebre, che impone la sigillatura del feretro.<br />

Art. 23. Trasporto per sepoltura di parti anatomiche<br />

1. I reparti ospedalieri segnalano per iscritto al Dirigente medico di Presidio Ospedaliero la presenza di parti<br />

anatomiche da trasportare nell’obitorio nosocomiale. Nella relativa segnalazione devono essere riportati:<br />

- i dati anagrafici della persona a cui la parte anatomica apparteneva;<br />

- il tipo di parte anatomica;<br />

- la data;<br />

- le modalità con le quali è residuata la parte anatomica (intervento chirurgico o altro);<br />

- il reparto/servizio ove la parte stessa è stata prodotta.<br />

2. Le parti anatomiche devono essere introdotte in contenitori biodegradabili al fine di facilitare i fenomeni di<br />

mineralizzazione.<br />

3. A seguito della ricezione della segnalazione di cui al precedente comma, il Dirigente medico di Presidio<br />

Ospedaliero rilascia l’autorizzazione al trasporto e all’inumazione della parte anatomica.<br />

4. Per inumare periodicamente le parti anatomiche il Dirigente medico di Presidio Ospedaliero predispone un<br />

elenco da inoltrare ai servizi cimiteriali del Comune.<br />

5. A seguito di autorizzazione ricevuta dai servizi cimiteriali di competenza, le parti anatomiche sono<br />

trasportate con apposito mezzo dai medesimi servizi per la relativa sepoltura cimiteriale.<br />

24 Art. 11 della L.R. n. 18/2010.<br />

25 <strong>Allegato</strong> A della D.G.R. n. 1909/2010.<br />

26 Modulo 4/PM dell’appendice n. 4.<br />

27 Modulo 3/PMT dell’appendice n. 5.<br />

12


Art. 24. Servizio di obitorio nosocomiale<br />

1. Gli obitori nosocomiali dei Presidi Ospedalieri, oltre alle salme di persone decedute all’interno dei<br />

medesimi Presidi Ospedalieri, possono accogliere le salme:<br />

- di persone decedute all’esterno dei Presidi Ospedalieri in luoghi pubblici, abitazioni, altri ospedali e altri<br />

luoghi;<br />

- soggette al periodo di osservazione;<br />

- soggette ad eventuale riscontro diagnostico;<br />

- soggette ad autopsia giudiziaria e/o soggette ad altro procedimento disposto dall’Autorità Giudiziaria;<br />

- di ignoti soggette a procedura di riconoscimento.<br />

2. Negli obitoriali nosocomiali è assicurato lo svolgimento delle seguenti attività:<br />

- mantenimento in osservazione e custodia delle salme;<br />

- riscontro diagnostico;<br />

- autopsie giudiziarie;<br />

- deposito delle salme;<br />

- iniezioni conservative;<br />

- trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi.<br />

3. Per le competenze del personale addetto al servizio di obitorio nosocomiale è fatto espresso rinvio alla<br />

specifica procedura in uso nei Presidi Ospedalieri.<br />

4. Nelle competenze del personale addetto al servizio di obitorio nosocomiale rientrano la gestione e/o il<br />

coordinamento delle attività riportate nei successivi articoli da 25 a 33.<br />

Art. 25. Registro di obitorio nosocomiale<br />

1. Il personale addetto agli obitori nosocomiali dei Presidi Ospedalieri cura la tenuta del registro in cui<br />

vengono annotate le generalità di tutte le salme, compresi i denunciati come nati morti, che transitano<br />

attraverso l’obitorio nosocomiale.<br />

2. Per ogni caso sono raccolti e registrati i seguenti dati:<br />

- cognome e nome;<br />

- data di nascita ed età;<br />

- luogo di residenza;<br />

- luogo del decesso e provenienza (reparto, servizio o provenienza esterna);<br />

- data e ora del decesso;<br />

- eventuale esecuzione di riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria;<br />

- impresa funebre incaricata del trasporto;<br />

- data e ora del trasporto;<br />

- luogo di destinazione del feretro;<br />

- certificato di seppellimento / cremazione.<br />

3. Il registro è soggetto al controllo del Dirigente medico di Presidio Ospedaliero.<br />

Art. 26. Gestione dei rapporti con il pubblico<br />

1. Nella gestione dei rapporti con il pubblico (familiari dei defunti e/o visitatori) il personale addetto all’obitorio<br />

nosocomiale deve:<br />

- indossare sempre l’uniforme di servizio, tenendo in evidenza il cartellino di riconoscimento;<br />

- dismettere ogni dispositivo di protezione individuale, in uso per il trattamento delle salme, in ogni contatto<br />

con il pubblico;<br />

- fornire informazioni, per quanto di competenza, in merito agli orari di apertura e chiusura del servizio e<br />

più in generale sulle modalità di funzionamento del servizio stesso, sugli orari di partenza dei singoli<br />

funerali, sull’ubicazione delle singole salme nelle rispettive camere per i dolenti;<br />

- informare che la scelta delle imprese funebri da parte dei familiari del defunto costituisce libera<br />

prerogativa del cittadino e deve avvenire per libera contrattazione.<br />

13


Art. 27. Orario di accesso per i visitatori e orario di consegna degli indumenti<br />

1. L’accesso dei visitatori è consentito esclusivamente nei locali delle camere ardenti e negli orari di apertura<br />

al pubblico dell’obitorio nosocomiale.<br />

2. Eventuali visite alle salme al di fuori degli orari prestabiliti e l’accesso ai locali interni dell’obitorio<br />

nosocomiale devono essere espressamente autorizzati dal Dirigente medico di Presidio Ospedaliero ed<br />

effettuati esclusivamente alla presenza del personale addetto all’obitorio nosocomiale.<br />

3. I familiari delle persone decedute, anche tramite l’impresa funebre da loro delegata, provvedono<br />

tempestivamente alla consegna degli indumenti per la preparazione della salma negli orari di apertura al<br />

pubblico o durante l’orario di servizio del personale addetto all’obitorio nosocomiale.<br />

Art. 28. Trasporto delle salme e partenza dei funerali dall’obitorio nosocomiale<br />

1. Il trasporto delle salme è effettuato dalle imprese funebri autorizzate dal Comune competente.<br />

2. La data del funerale non può essere fissata prima che sia stato firmato il certificato necroscopico e deve<br />

essere comunicata non appena possibile al personale dell’obitorio nosocomiale per i successivi adempimenti<br />

di competenza.<br />

Art. 29. Rapporti con le imprese funebri<br />

1. Il personale addetto all’obitorio nosocomiale deve:<br />

- sorvegliare che all’interno dei locali destinati al pubblico non vi sia la presenza di personale di imprese<br />

funebri non espressamente autorizzato;<br />

- verificare in qualsiasi momento i motivi della presenza dei titolari o degli incaricati delle imprese funebri<br />

all’interno delle camere mortuarie e nelle zone aperte al pubblico, e segnalare al Dirigente medico di<br />

Presidio Ospedaliero le presenze non giustificate;<br />

- sorvegliare che nei locali dell’obitorio nosocomiale e nelle sue adiacenze non abbiano luogo da parte del<br />

personale delle imprese funebri attività e/o comportamenti difformi da quanto previsto nel presente<br />

Regolamento o in altre disposizioni aziendali, con particolare riferimento a qualsiasi forma di transazione<br />

commerciale e/o di indebita acquisizione di clientela;<br />

- segnalare immediatamente ogni irregolarità rilevata al Dirigente medico di Presidio Ospedaliero;<br />

- limitare ai casi di effettiva necessità le richieste di collaborazione agli operatori delle imprese funebri<br />

nelle operazioni di preparazione e posizionamento della salma; qualora la richiesta di collaborazione<br />

comporti l’accesso di estranei in zone riservate dei locali dell’obitorio nosocomiale la circostanza deve<br />

essere segnalata nel registro delle consegne;<br />

- promuovere l’allontanamento dalle aree riservate delle persone non autorizzate e, se del caso, avvisare il<br />

Dirigente medico di Presidio Ospedaliero per l’adozione dei provvedimenti necessari.<br />

2. Il personale addetto all’obitorio nosocomiale deve inoltre vigilare affinché:<br />

- il personale dell’impresa funebre prescelta dai familiari possa avere accesso esclusivamente nei locali<br />

consentiti delle camere mortuarie per il tempo strettamente necessario per il servizio mortuario, per<br />

l’allestimento delle camere ardenti, per gli eventuali relativi trattamenti della salma, per l’eventuale<br />

vestizione e sistemazione nella bara della salma e l’eventuale organizzazione della partenza del feretro;<br />

- l’allestimento delle camere ardenti avvenga in un’unica soluzione di accesso e di tempo, stabilita e<br />

fissata nell’atto di delega.<br />

3. Nessuna forma di pubblicità, neppure indiretta, è consentita all’interno dei locali dell’obitorio nosocomiale<br />

e nelle sue adiacenze. Le personalizzazioni esistenti sui materiali di onoranza (drappi, registri per le firme,<br />

altro) sono permesse limitatamente al periodo dell’esposizione della salma nelle camere per dolenti.<br />

4. È fatta espressa riserva di non consentire l’uso di materiali, anche di carattere funerario, con<br />

personalizzazioni troppo vistose o inappropriate per il luogo.<br />

5. È da ritenersi pubblicità impropria la sosta dei mezzi di trasporto con i contrassegni delle imprese funebri<br />

protratta oltre i tempi strettamente necessari al carico - scarico dei materiali occorrenti al funerale, la sosta di<br />

vetture, furgoni e carri funebri recanti l’intestazione delle imprese funebri.<br />

14


6. È fatto divieto alle imprese funebri di utilizzare per le proprie attività il personale addetto all’obitorio<br />

nosocomiale e corrispondere ad esso compensi o altre utilità sotto qualsiasi forma.<br />

Art. 30. Allestimento della camera ardente, onoranze funebri e trasporto della salma<br />

I familiari delle persone decedute devono contattare direttamente al di fuori delle strutture aziendali<br />

un’impresa funebre e delegarla a provvedere a:<br />

- disbrigo delle pratiche amministrative di competenza dei familiari;<br />

- eventuale vestizione della salma e sistemazione nella bara;<br />

- allestimento della camera ardente;<br />

- trasporto della salma al di fuori dell’obitorio nosocomiale.<br />

Art. 31. Tanatoprassi e tanatocosmesi<br />

1. I trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi possono essere eseguiti su richiesta dei familiari trascorso il<br />

periodo di osservazione e comunque solo dopo la visita necroscopica.<br />

2. Tali trattamenti, da effettuarsi a cura del personale incaricato delle imprese funebri, se non diversamente<br />

indicato dovranno essere eseguiti previo accordo con il personale addetto all’obitorio nosocomiale.<br />

3. Sono consentiti i trattamenti di tanatoprassi e di imbalsamazione nei limiti e secondo modalità stabiliti<br />

dalla normativa vigente.<br />

Art. 32. Iniezioni conservative<br />

1. Il trattamento antiputrefattivo di cui all’articolo 32 del D.P.R. n. 285/1990 non è obbligatorio in caso di<br />

trasporto della salma da Comune a Comune 28 .<br />

2. Il trattamento antiputrefattivo è obbligatorio quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto della<br />

salma all’estero, ovvero quando è prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in<br />

relazione alle esigenze di salute pubblica.<br />

3. Il trattamento antiputrefattivo, quando prescritto, è effettuato da personale appositamente formato<br />

dell’impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro e che deve attenersi alla normativa<br />

vigente in materia.<br />

Art. 33. Cremazione<br />

1. La richiesta del rilascio della documentazione necessaria per la cremazione 29 è presentata dai familiari<br />

della persona deceduta, anche per il tramite dell’impresa funebre prescelta, in forma scritta al personale<br />

dell’obitorio nosocomiale, che provvederà a trasmetterla al Dirigente medico di Presidio ospedaliero.<br />

2. L’autorizzazione alla cremazione è di competenza dell’Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto<br />

il decesso, che la rilascia, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, acquisito un<br />

certificato in carta libera del medico necroscopo/curante 30 dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta<br />

a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all’Autorità Giudiziaria, il nulla osta della<br />

stessa Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.<br />

3. Per i pazienti deceduti all’interno dell’Ospedale, per i quali sia prevista la cremazione e siano portatori di<br />

pace-maker o altro dispositivo simile 31 , deve essere disposta la loro rimozione, che viene richiesta dal<br />

Dirigente medico di Presidio ospedaliero al Servizio di Anatomia Patologica. Copia della richiesta,<br />

28 Art. 20 L.R. n. 18/2010.<br />

29 Modulo 5/PM dell’appendice n. 4.<br />

30 Modulo 6/PM dell’appendice n. 4.<br />

31 La Circolare regionale prot. n. 261507 del 31 maggio 2011 - Direzione regionale della prevenzione, Servizio promozione e sviluppo<br />

igiene e sanità pubblica ritiene “sia ancora opportuna la rimozione di tutti i dispositivi elettroalimentati”.<br />

15


controfirmata per l’avvenuta rimozione dei dispositivi, è consegnata al personale incaricato delle imprese<br />

funebri.<br />

4. Nei casi previsti dal precedente comma, qualora il decesso avvenga al di fuori dell’Ospedale, la rimozione<br />

del pace-maker o altro dispositivo simile è compito del medico necroscopo e dovrà essere effettuata<br />

all’interno delle strutture obitoriali nosocomiali.<br />

Art. 34. Disposizioni finali, di rinvio, entrata in vigore<br />

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni statali,<br />

regionali e aziendali in materia.<br />

2. Le procedure interne collegate e/o connesse con il presente regolamento, recanti disposizioni su aspetti<br />

specifici della materia, nonché la modulistica allegata sono redatte, verificate ed approvate dai competenti<br />

uffici secondo le leggi e gli usi aziendali e la loro revisione non costituisce modificazione del presente<br />

regolamento.<br />

3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° ot tobre 2012.<br />

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le precedenti disposizioni interne<br />

incompatibili con il presente regolamento.<br />

5. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.<br />

16


Appendice 1 Riferimenti normativi<br />

Data Numero Fonte Oggetto<br />

19.10.1930 1398 R.D. Codice penale – artt. 361 (omessa denuncia di reato da parte di<br />

pubblico ufficiale) e 365 (omissione di referto)<br />

27.07.1934 1265 R.D. Testo unico delle leggi sanitarie<br />

01.07.1937 1379 R.D. Convenzione di Berlino<br />

09.07.1939 1238 R.D. Ordinamento dello stato civile<br />

15.02.1961 83 Legge Riscontro diagnostico sui cadaveri<br />

02.12.1975 644 Legge Prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico<br />

10.09.1990 285 D.P.R. Approvazione del regolamento di polizia mortuaria<br />

15.12.1990 36 D.M. Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive<br />

24.06.1993 24 Circ. Min. Regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR n. 285/90:<br />

circolare esplicativa<br />

22.08.1994 582 D.M. Accertamento o certificazione di morte<br />

31.07.1998 10 Circ. Min. Regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10<br />

settembre 1990, n. 285: circolare esplicativa<br />

03.11.2000 396 D.P.R. Regolamento per la revisione e la semplificazione<br />

dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma<br />

12, della legge 15 maggio 1997, n. 127<br />

28.02.2001 26 Legge Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 dicembre<br />

2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali<br />

30.03.2001 130 Legge Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri<br />

01.07.2002 D.M. Tariffe per la cremazione di cadaveri e la conservazione o<br />

dispersione delle ceneri<br />

04.03.2010 18 Legge Reg. Norme in materia funeraria<br />

27.07.2010 1909 D.G.R. Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 “Norme in materia<br />

funeraria”. Linee guida di prima applicazione.


Appendice 2 Flusso informativo della denuncia della causa di morte (articolo 8)<br />

Medico<br />

denunciante<br />

24 ore<br />

Comune<br />

(decesso) 30 giorni<br />

ULSS<br />

(decesso)<br />

ULSS<br />

(residenza)<br />

residenza diversa da<br />

luogo di decesso


Appendice 3 Schema riepilogativo di certificazioni, modulistica, responsabilità<br />

e tempistica (articoli 6, 7, 8, 9 e 10)<br />

Certificazioni<br />

Dichiarazione di morte<br />

Certificato necroscopico<br />

(art. 4 DPR 285/90)<br />

(art. 74 DPR 396/2000)<br />

Denuncia della causa di<br />

Morte<br />

avviso di morte.<br />

(art. 1 DPR 285/1990)<br />

(tit. IX DPR 396/2000)<br />

Modulistica<br />

Scheda comunicazione di<br />

decesso<br />

Certificato necroscopico<br />

Scheda ISTAT<br />

Chi compila<br />

Tempi<br />

Medico presente Al momento dell’intervento<br />

Medico Necroscopo<br />

Medico curante o medico incaricato<br />

dell’autopsia o del riscontro<br />

diagnostico<br />

(o medico necroscopo)<br />

accertamento di morte tramite<br />

ECG: dopo la scheda di<br />

comunicazione<br />

Entro le 24 ore<br />

dall’accertamento del decesso<br />

Avviso di morte Dirigente medico di Presidio Entro 24 ore dal decesso


Regione del Veneto - AZIENDA U.L.SS. N. 8 ASOLO<br />

CERTIFICATO NECROSCOPICO<br />

All’Ufficiale di Stato Civile<br />

del Comune di<br />

______________________<br />

Il sottoscritto Medico necroscopo dr._______________________________________________<br />

DICHIARA DI AVER ACCERTATO LA MORTE<br />

di ___________________________________________________________________________<br />

nato/a a _____________________________________ il ______________________________<br />

deceduto/a il _________________________________ alle ore ______________, presso l’U.O.<br />

di ___________________________________________________________________________<br />

MODULO 1/PM<br />

L’accertamento della morte è avvenuto mediante ECG protratto per non meno di 20 minuti, ai sensi<br />

dell’art. 1 del Decreto Ministeriale 22.8.1994, n. 582.<br />

Luogo e data __________________________<br />

IL MEDICO NECROSCOPO<br />

_________________________<br />

EVENTUALI PRESCRIZIONI CIRCA IL CONDIZIONAMENTO DELLA SALMA<br />

(Art. 10, 18, 25, e 38 D.P.R. 285 del 12/10/1990)<br />

Causa del decesso malattia infettiva diffusiva: SI NO <br />

Il defunto è stato trattato con radioisotopi: SI NO <br />

Eventuali prescrizioni: _____________________________________________________________<br />

Data stampa ____________ orario _______________<br />

IL DIRETTORE SANITARIO<br />

______________________________<br />

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Az ienda UL.SS. n. 8 - via Forestuz zo, 41 - 31011 Asolo (TV) - tel. 0423/5261 - fax 0423/526308 - c.f. e p. i.v.a. 00896810264 - www.ulssasolo.ve n.it


Regione del Veneto - AZIENDA U.L.SS. N. 8 ASOLO<br />

Ospedale di Castelfranco Veento e Montebelluna<br />

dipartimento di …………………………………….<br />

unità operativa ……………………………….. - direttore: dott. ………………………<br />

SCHEDA DI COMUNICAZIONE DEL DECESSO<br />

COGNOME E NOME DEL DEFUNTO<br />

______________________________________<br />

MODULO 2/PM<br />

Al Sig. Direttore Sanitario<br />

Data di Nascita Luogo di Nascita Residenza<br />

Stato Civile Professione<br />

Data dell’ammissione in Ospedale Data della morte<br />

Giorno Mese Anno Ora Giorno Mese Anno<br />

Diagnosi della malattia:<br />

_________________________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________________________<br />

Malattie infettive denunciate: _______________________________________________________________________<br />

Al defunto sono stati somministrati nuclidi radioattivi: __________________________________________________<br />

È stato inviato un referto all’A.G.: ___________________________________________________________________<br />

Si richiede RISCONTRO DIAGNOSTICO<br />

Quesito Diagnostico: ______________________________________________________________________________<br />

Luogo e data ________________________ IL MEDICO<br />

Visto: SI AUTORIZZA<br />

IL DIRIGENTE MEDICO DI P.O.<br />

____________________________<br />

Data stampa ____________ orario _______________<br />

________________________<br />

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Az ienda UL.SS. n. 8 - via Forestuz zo, 41 - 31011 Asolo (TV) - tel. 0423/5261 - fax 0423/526308 - c.f. e p. i.v.a. 00896810264 - www.ulssasolo.ve n.it


Regione del Veneto - AZIENDA U.L.SS. N. 8 ASOLO<br />

MODULO 3/PM<br />

Al Direttore Medico del P.O. di<br />

______________________________<br />

OGGETTO: Richiesta di trasporto per seppellimento / cremazione di prodotto del concepimento /<br />

prodotto abortivo (articolo 25 della Legge Regionale 4.3.2010, n. 18).<br />

Il/la sottoscritto/a_________________________ nato/a___________________________il_________________<br />

residente a __________________________________ in Via ________________________________________<br />

in qualità di _______________________________________________________________________________<br />

con riferimento alla norma citata in oggetto<br />

CHIEDE<br />

di poter compiere il trasporto con mezzi propri del prodotto di concepimento / prodotto abortivo di n.____<br />

settimane espulso / estratto il giorno ______________________ alle ore_______________________________<br />

dalla sig.ra ________________________________________ residente a ______________________________<br />

in via _____________________________________________________________________________________<br />

Dichiara che il prodotto di concepimento/prodotto abortivo sarà seppellito/tumulato (indicare<br />

l’opzione), presi gli opportuni accordi con i responsabili, nel cimitero del Comune<br />

di________________ il giorno_______________ alle ore__________.<br />

Dichiara che il prodotto di concepimento/prodotto abortivo sarà cremato, presi gli opportuni accordi<br />

con i responsabili, presso _________________________________.<br />

Luogo e data ___________________________ IL RICHIEDENTE<br />

______________________________<br />

Si allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.<br />

…………………………………………………………………………………………………………………..<br />

NULLA OSTA AL:<br />

trasporto<br />

seppellimento/tumulazione<br />

cremazione<br />

del prodotto di concepimento/prodotto abortivo nel rispetto delle normative vigenti in materia.<br />

Luogo e data ___________________________ Il Dirigente medico di P.O.<br />

Timbro ___________________________<br />

…………………………………………………………………………………………………………………..<br />

A CURA DEL COMUNE DI _______________________________________________________<br />

Si dichiara che in data ________________ il prodotto del concepimento/prodotto abortivo e stato:<br />

tumulato<br />

seppellito<br />

cremato<br />

Luogo e data ___________________________ Timbro Il Responsabile Comunale<br />

___________________________<br />

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Az ienda UL.SS. n. 8 - via Forestuz zo, 41 - 31011 Asolo (TV) - tel. 0423/5261 - fax 0423/526308 - c.f. e p. i.v.a. 00896810264 - www.ulssasolo.ve n.it


Regione del Veneto - AZIENDA U.L.SS. N. 8 ASOLO<br />

MODULO 4/PM<br />

Al Sindaco del Comune di<br />

________________ (luogo di decesso)<br />

Al Sindaco del Comune di<br />

________________ (luogo di destinazione)<br />

OGGETTO: Comunicazione di trasferimento di salma durante il periodo di osservazione, dopo decesso<br />

in ospedale (ai sensi dell’art. 11 L.R. 4 marzo 2010, n. 18)<br />

Il/la sottoscritto/a_________________________ nato/a___________________________il_________________<br />

residente a __________________________________ in Via ________________________________________<br />

in qualità di:<br />

familiare/congiunto<br />

addetto di impresa di onoranze funebri all’uopo incaricata<br />

con riferimento alla norma citata in oggetto<br />

CHIEDE CHE L’OSSERVAZIONE<br />

della salma del sig.__________________________________________________________________________<br />

deceduto il__________________ alle ore____________presso l’unità operativa_______________________<br />

_____________________________ del P.O. di ___________________________________________________<br />

possa essere svolta presso (indicare il luogo)_________________________________________________ nel<br />

Comune di __________________________________in via _________________________________________<br />

e comunica che la salma sarà trasferita nel posto indicato mediante l’impresa di onoranze funebri<br />

________________________________________________ alle ore____________.<br />

Luogo e data ___________________________ IL RICHIEDENTE<br />

______________________________<br />

Si allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.<br />

Visto: SI AUTORIZZA<br />

Il Dirigente medico di P.O.<br />

____________________________<br />

Data _______________________<br />

…………………………………………………………………………………………………………………..….<br />

Parte riservata all’obitorio<br />

Il/la sottoscritto/a_________________________addetto all’obitorio nosocomiale del P.O. _________________<br />

attesta che in data ______________________ alle ore ____________________ l’addetto dell’impresa onoranze<br />

funebri ______________________________________________________ ha preso in consegna la salma del<br />

sig.___________________________ per provvedere al suo trasferimento nel luogo indicato come da richiesta.<br />

Luogo e data ______________________________ IL NECROFORO______________________<br />

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Az ienda UL.SS. n. 8 - via Forestuz zo, 41 - 31011 Asolo (TV) - tel. 0423/5261 - fax 0423/526308 - c.f. e p. i.v.a. 00896810264 - www.ulssasolo.ve n.it


Regione del Veneto - AZIENDA U.L.SS. N. 8 ASOLO<br />

OGGETTO: Richiesta di certificato in carta libera per cremazione<br />

MODULO 5/PM<br />

Al Direttore Medico del P.O. di<br />

______________________________<br />

Il/la sottoscritto/a_________________________ nato/a___________________________il_________________<br />

residente a __________________________________ in Via ________________________________________<br />

familiare / congiunto<br />

addetto di impresa di onoranze funebri all’uopo incaricata<br />

con riferimento alla norma citata in oggetto<br />

CHIEDE<br />

a codesto Ospedale che venga rilasciato il certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico<br />

necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato (ex art. 79 DPR 10 settembre 1990, n.<br />

285).<br />

Distinti saluti.<br />

Luogo e data ___________________________ IL RICHIEDENTE<br />

Si allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.<br />

______________________________<br />

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Az ienda UL.SS. n. 8 - via Forestuz zo, 41 - 31011 Asolo (TV) - tel. 0423/5261 - fax 0423/526308 - c.f. e p. i.v.a. 00896810264 - www.ulssasolo.ve n.it


Regione del Veneto - AZIENDA U.L.SS. N. 8 ASOLO<br />

CERTIFICATO DI CAUSA DI MORTE<br />

CON ESCLUSIONE DEL SOSPETTO DI MORTE DOVUTA A REATO<br />

(articolo 79 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285)<br />

MODULO 6/PM<br />

Io sottoscritto/a dott. ________________________________________ nato/a___________________________<br />

il__________________________________, domiciliato in __________________________________________<br />

Via ______________________________________________________________________________________<br />

CERTIFICO<br />

che il sig./ra _______________________________________________________________________________<br />

è deceduto il giorno<br />

per causa di<br />

e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.<br />

La salma È / NON È portatrice di stimolatore cardiaco o apparecchiature similari.<br />

Luogo e data ___________________________ Il medico curante / necroscopo<br />

______________________________<br />

…………………………………………………………………………………………………………………..<br />

Regione del Veneto - AZIENDA U.L.SS. N. 8 ASOLO<br />

Ai sensi dell’art. 79 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 si dichiara autentica la firma del<br />

dott. _____________________________________________________________<br />

Luogo e data ___________________________ Il Dirigente medico di P.O.<br />

Timbro ______________________________<br />

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Az ienda UL.SS. n. 8 - via Forestuz zo, 41 - 31011 Asolo (TV) - tel. 0423/5261 - fax 0423/526308 - c.f. e p. i.v.a. 00896810264 - www.ulssasolo.ve n.it


Regione del Veneto - AZIENDA U.L.SS. N. 8 ASOLO<br />

Dipartimento di Prevenzione<br />

CERTIFICATO NECROSCOPICO<br />

(D.P.R. n.285 del 10/09/1990; Legge Regionale 18 del 04.03.2010)<br />

MODULO 1/PMT<br />

All’Ufficiale di Stato Civile del Comune di<br />

________________________________<br />

Accertamento avvenuto alla ore: _____________ luogo_________________________________<br />

Il sottoscritto medico necroscopo dr. _________________________________________________<br />

Dichiara di aver accertato la morte<br />

del sig./sig.ra ___________________________________________________________________<br />

nato/a a ______________________________ (____) il ______/______/__________<br />

deceduto il giorno ______/______/__________ alle ore ______________<br />

presso: abitazione (indirizzo _________________________________________)<br />

istituto (indirizzo _________________________________________)<br />

obitorio (indirizzo _________________________________________)<br />

altro (specificare _____________________________________________)<br />

La salma è in attesa di autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria sì no<br />

Il periodo di osservazione:<br />

dovrà essere di ________ ore dal decesso.<br />

è da ritenersi concluso in quanto l’accertamento è stato eseguito mediante elettrocardiografo.<br />

L’accertamento necroscopico ha evidenziato elementi che possano far sospettare l’ipotesi di<br />

decesso dovuto a reato: sì no<br />

La salma è portatrice di stimolatore cardiaco o di apparecchi similari: sì no<br />

Eventuali prescrizioni circa il condizionamento della salma (art. 10, 18, 25 e 38 del DPR 285/90)<br />

Causa del decesso: malattia infettiva-diffusa sì no<br />

Il defunto è stato trattato mediante radioisotopi sì no<br />

Data e luogo<br />

Timbro<br />

Il Medico Necroscopo<br />

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Az ienda UL.SS. n. 8 - via Forestuz zo, 41 - 31011 Asolo (TV) - tel. 0423/5261 - fax 0423/526308 - c.f. e p. i.v.a. 00896810264 - www.ulssasolo.ve n.it


Regione del Veneto - AZIENDA U.L.SS. N. 8 ASOLO<br />

Dipartimento di Prevenzione<br />

CERTIFICATO DI CONSTATAZIONE DI DECESSO<br />

MODULO 2/PMT<br />

Il sottoscritto dr. _________________________________________________________________<br />

CERTIFICA IL DECESSO<br />

del il sig./sig.ra ________________________________________________________________<br />

nato/a a ______________________________ (____) il ______/______/__________<br />

residente in vita a ________________________________________________________________<br />

identificato mediante documento: _______________________________ n. __________________<br />

Presumibile data del __________________________________ (giorno e ora)<br />

Presumibile causa del decesso<br />

______________________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________________<br />

Si rilascia il presente certificato a<br />

______________________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________________<br />

Data e luogo<br />

Timbro<br />

Il Medico<br />

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Az ienda UL.SS. n. 8 - via Forestuz zo, 41 - 31011 Asolo (TV) - tel. 0423/5261 - fax 0423/526308 - c.f. e p. i.v.a. 00896810264 - www.ulssasolo.ve n.it


Regione del Veneto - AZIENDA U.L.SS. N. 8 ASOLO<br />

Dipartimento di Prevenzione<br />

CERTIFICATO MEDICO PER TRASPORTO DI SALMA<br />

MODULO 3/PMT<br />

Il sottoscritto dr. _________________________________________________________________<br />

in relazione al trasporto della salma<br />

del sig./sig.ra ___________________________________________________________________<br />

nato/a a ______________________________ (____) il ______/______/__________<br />

deceduto il giorno ______/______/__________ alle ore ______________<br />

presso: abitazione (indirizzo _________________________________________)<br />

istituto (indirizzo _________________________________________)<br />

obitorio (indirizzo _________________________________________)<br />

altro (specificare _____________________________________________)<br />

dichiara che nulla osta al trasporto per il periodo di osservazione presso<br />

______________________________________________________________________________<br />

richiede per lo svolgimento del periodo di osservazione il trasferimento per motivi igenico-<br />

sanitari presso<br />

______________________________________________________________________________<br />

Data e luogo<br />

Timbro<br />

Il Medico Necroscopo<br />

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Az ienda UL.SS. n. 8 - via Forestuz zo, 41 - 31011 Asolo (TV) - tel. 0423/5261 - fax 0423/526308 - c.f. e p. i.v.a. 00896810264 - www.ulssasolo.ve n.it


Regione del Veneto - AZIENDA U.L.SS. N. 8 ASOLO<br />

Dipartimento di Prevenzione<br />

RICHIESTA RISCONTRO DIAGNOSTICO<br />

Al Dirigente Medico<br />

MODULO 4/PMT<br />

del P.O. di _______________________<br />

Il sottoscritto medico necroscopo dr. _________________________________________________<br />

a seguito dell’accertamento necroscopico eseguito in data ________ alle ore _________<br />

su richiesta del medico curante dr _________________________________ (allegata alla presente)<br />

sulla salma appartenuta in vita<br />

richiede esecuzione di riscontro diagnostico<br />

al sig./sig.ra ___________________________________________________________________<br />

nato/a a ______________________________ (____) il ______/______/__________<br />

deceduto il giorno ______/______/__________ alle ore ______________<br />

con il seguente quesito diagnostico<br />

______________________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________________<br />

Data e luogo<br />

Timbro<br />

Il Medico Necroscopo<br />

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Az ienda UL.SS. n. 8 - via Forestuz zo, 41 - 31011 Asolo (TV) - tel. 0423/5261 - fax 0423/526308 - c.f. e p. i.v.a. 00896810264 - www.ulssasolo.ve n.it

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!