Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria - Comune di Castenaso
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria - Comune di Castenaso
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria - Comune di Castenaso
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Art. 8.<br />
Dichiarazione <strong>di</strong> morte, denuncia della causa <strong>di</strong> morte ed accertamento dei<br />
decessi, funzioni <strong>di</strong> me<strong>di</strong>co necroscopo.<br />
Per la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> morte, la denuncia della causa <strong>di</strong> morte, l'accertamento dei decessi, le<br />
funzioni <strong>di</strong> me<strong>di</strong>co necroscopo e quant'altro connesso trovano applicazione le norme<br />
dell'Or<strong>di</strong>namento dello Stato Civile, del <strong>Regolamento</strong> nazionale <strong>di</strong> <strong>Polizia</strong> <strong>Mortuaria</strong>, del Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong><br />
Procedura Penale, delle leggi statali e regionali in materia vigenti.<br />
Art. 9.<br />
Osservazione dei cadaveri e relative provvidenze, depositi <strong>di</strong> osservazione<br />
obitori e strutture <strong>di</strong> commiato.<br />
Per quanto riguarda l’osservazione dei cadaveri, la <strong>di</strong>sciplina dei depositi <strong>di</strong> osservazione, degli<br />
obitori e delle strutture <strong>di</strong> commiato si rinvia alla normativa statale e regionale vigenti.<br />
In particolare, questi ultimi servizi possono essere assicurati anche me<strong>di</strong>ante forme <strong>di</strong><br />
convenzionamento con strutture aventi i requisiti <strong>di</strong> legge.<br />
Art. 10.<br />
Autorizzazione alla sepoltura e forme sostitutive.<br />
L’autorizzazione per la sepoltura e l’autorizzazione alla cremazione sono rilasciate rispettivamente<br />
dall'Ufficiale dello Stato Civile e dal responsabile delegato dal Sindaco, salvi i casi in cui trovi<br />
applicazione l'articolo 7 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.<br />
Art. 11<br />
Del trasporto funebre e dell’attività funebre<br />
Il servizio <strong>di</strong> trasporto funebre e l’attività funebre sono esercitati, a parità <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni e senza<br />
vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti <strong>di</strong> legge.<br />
L'impresa funebre che operi nel territorio del comune, in<strong>di</strong>pendentemente dove abbia la sede,<br />
esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.<br />
Chiunque effettui il trasporto <strong>di</strong> cadaveri deve essere ritenuto un incaricato <strong>di</strong> pubblico servizio ed è<br />
quin<strong>di</strong> assoggettato alla normativa prevista dall’art. 358 del co<strong>di</strong>ce penale come mo<strong>di</strong>ficato dalla<br />
legge 26 aprile 1990, n. 86.<br />
Per i trasporti <strong>di</strong> salme effettuati prima che ne sia accertata la morte nei mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> legge, devono<br />
essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni <strong>di</strong> vita.<br />
In caso <strong>di</strong> decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, nell’ambito del<br />
territorio comunale, il servizio <strong>di</strong> trasporto fino al locale identificato come deposito <strong>di</strong> osservazione,<br />
9