Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria - Comune di Castenaso

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria - Comune di Castenaso Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria - Comune di Castenaso

comune.castenaso.bo.it
from comune.castenaso.bo.it More from this publisher
13.06.2013 Views

Art. 86. Concessioni precedenti Le concessioni cimiteriali anteriori all’entrata in vigore del Regolamento di Polizia Mortuaria conservano la loro scadenza, adeguandosi alle nuove disposizioni per quanto riguarda la disciplina. Art. 87. Disposizioni di carattere organizzativo In ogni caso, tutte le ulteriori regole e prescrizioni di carattere puramente tecnico e organizzativo che non influiscono sull’accesso al servizio da parte dei cittadini, verranno definite con determinazione del responsabile di area competente. Art. 88. Norme di rinvio Per quanto non fosse contemplato nel presente Regolamento, si fa espressamente richiamo alle disposizioni di legge, Circolari e regolamentari vigenti in materia , e in particolare al D.P.R 10 settembre 1990 n. 285, alla Legge Regionale n.19/2004, al Regolamento Regionale 23.05.2006 n. 4, alla Convenzione di Berlino approvata con R.D 1379/37 e al T.U. delle leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265. Art. 89. Disposizioni finali Il presente regolamento entra in vigore decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell’atto deliberativo di approvazione. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessa di avere vigore il Regolamento Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 109 del 15.07.1977 e ss.mm.ii e gli altri eventuali provvedimenti adottati in precedenza, in contrasto con il presente Regolamento. 40

Art. 86.<br />

Concessioni precedenti<br />

Le concessioni cimiteriali anteriori all’entrata in vigore del <strong>Regolamento</strong> <strong>di</strong> <strong>Polizia</strong> <strong>Mortuaria</strong><br />

conservano la loro scadenza, adeguandosi alle nuove <strong>di</strong>sposizioni per quanto riguarda la <strong>di</strong>sciplina.<br />

Art. 87.<br />

Disposizioni <strong>di</strong> carattere organizzativo<br />

In ogni caso, tutte le ulteriori regole e prescrizioni <strong>di</strong> carattere puramente tecnico e organizzativo che<br />

non influiscono sull’accesso al servizio da parte dei citta<strong>di</strong>ni, verranno definite con determinazione<br />

del responsabile <strong>di</strong> area competente.<br />

Art. 88.<br />

Norme <strong>di</strong> rinvio<br />

Per quanto non fosse contemplato nel presente <strong>Regolamento</strong>, si fa espressamente richiamo alle<br />

<strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge, Circolari e regolamentari vigenti in materia , e in particolare al D.P.R 10<br />

settembre 1990 n. 285, alla Legge Regionale n.19/2004, al <strong>Regolamento</strong> Regionale 23.05.2006 n. 4,<br />

alla Convenzione <strong>di</strong> Berlino approvata con R.D 1379/37 e al T.U. delle leggi Sanitarie approvato<br />

con R.D. 27.07.1934 n. 1265.<br />

Art. 89.<br />

Disposizioni finali<br />

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell’atto deliberativo <strong>di</strong><br />

approvazione.<br />

Con l'entrata in vigore del presente <strong>Regolamento</strong> cessa <strong>di</strong> avere vigore il <strong>Regolamento</strong> <strong>Comunale</strong><br />

approvato con deliberazione consiliare n. 109 del 15.07.1977 e ss.mm.ii e gli altri eventuali<br />

provve<strong>di</strong>menti adottati in precedenza, in contrasto con il presente <strong>Regolamento</strong>.<br />

40

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!