Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria - Comune di Castenaso

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13.06.2013 Views

Art. 81. Decadenza La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi: a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 90 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, salvo non ricorrano cause di forza maggiore, documentate e riconosciute dal servizio cimiteri; b) in caso di sepoltura individuale richiesta per tumulazione futura o lasciata libera a seguito di traslazione, lasciata inutilizzata per un periodo di almeno 30 anni anche se la concessione risale ad epoca anteriore all’approvazione del presente regolamento; c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione; d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d' uso della sepoltura; e) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati dal Comune; f) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dagli articoli precedenti; g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo pretorio, al cimitero e al sito internet dell’ente per la durata di 90 giorni consecutivi, oltre ad eventuali altri provvedimenti richiesti dalla legge. Decorso tale termine, la decadenza diviene definitiva. Successivamente il servizio cimiteriale provvederà a collocare i resti nell’ossario comune o procederà all’inumazione in campo comune o cremazione per le salme che non fossero mineralizzate, salvo diversa collocazione stabilita dai familiari. Le sepolture tornano nella disponibilità del comune che può riconcederle a chi ne fa richiesta. Art. 82. Estinzione Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o in caso di soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'articolo 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Allo scadere del termine, qualora le concessioni non vengano rinnovate, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo comune o nell'ossario/cinerario comune. 38

TITOLO 10° DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI Art. 83. Registri delle sepolture e annotazioni Presso l’ufficio servizi cimiteriali è tenuto un registro, anche con modalità informatiche, per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune. Presso gli uffici del Cimitero di Castenaso è tenuto su supporto cartaceo o informatico il registro delle sepolture di cui all’ art. 52 del D.P.R 285/90. Un esemplare dei registri deve essere consegnato a fine anno all’archivio comunale. Art. 84. Sanzioni Salva l’applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento che costituisca al contempo violazione delle disposizioni del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’art. 107 del medesimo D.P.R. 285/90, nell’osservanza della normativa da questo richiamata. Fuori dai casi previsti dal comma precedente, le ulteriori violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono punite dalla vigente normativa in materia di sanzioni amministrative. Per l’osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, oltre al personale dei servizi comunali per quanto di competenza, presterà servizio il Corpo di Polizia Municipale. Art. 85. Cautele In generale, chi domanda un servizio cimiteriale qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, illuminazione votiva, o quant'altro) od una concessione (aree, loculi, ossari, tombe di famiglia, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o altri elementi decorativi o la costruzione di manufatti e simili, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. In caso di contestazione, il Comune s'intenderà e resterà estraneo all'azione che ne dovesse conseguire. Esso si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza definitiva. 39

Art. 81.<br />

Decadenza<br />

La decadenza della concessione può essere <strong>di</strong>chiarata nei seguenti casi:<br />

a) quando la sepoltura in<strong>di</strong>viduale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata<br />

richiesta, entro 90 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, salvo non ricorrano<br />

cause <strong>di</strong> forza maggiore, documentate e riconosciute dal servizio cimiteri;<br />

b) in caso <strong>di</strong> sepoltura in<strong>di</strong>viduale richiesta per tumulazione futura o lasciata libera a seguito <strong>di</strong><br />

traslazione, lasciata inutilizzata per un periodo <strong>di</strong> almeno 30 anni anche se la concessione risale ad<br />

epoca anteriore all’approvazione del presente regolamento;<br />

c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto <strong>di</strong> lucro o <strong>di</strong> speculazione;<br />

d) in caso <strong>di</strong> violazione del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> cessione tra privati del <strong>di</strong>ritto d' uso della sepoltura;<br />

e) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati dal <strong>Comune</strong>;<br />

f) quando la sepoltura risulti in stato <strong>di</strong> abbandono per incuria o per morte degli aventi <strong>di</strong>ritto, o<br />

quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dagli<br />

articoli precedenti;<br />

g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto <strong>di</strong> concessione.<br />

La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa <strong>di</strong>ffida al concessionario o agli<br />

aventi titolo, in quanto reperibili.<br />

In caso <strong>di</strong> irreperibilità, la <strong>di</strong>ffida viene pubblicata all'albo pretorio, al cimitero e al sito internet<br />

dell’ente per la durata <strong>di</strong> 90 giorni consecutivi, oltre ad eventuali altri provve<strong>di</strong>menti richiesti dalla<br />

legge.<br />

Decorso tale termine, la decadenza <strong>di</strong>viene definitiva. Successivamente il servizio cimiteriale<br />

provvederà a collocare i resti nell’ossario comune o procederà all’inumazione in campo comune o<br />

cremazione per le salme che non fossero mineralizzate, salvo <strong>di</strong>versa collocazione stabilita dai<br />

familiari. Le sepolture tornano nella <strong>di</strong>sponibilità del comune che può riconcederle a chi ne fa<br />

richiesta.<br />

Art. 82.<br />

Estinzione<br />

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto <strong>di</strong> concessione o in caso <strong>di</strong><br />

soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto <strong>di</strong>sposto dall'articolo 98 del D.P.R. 10<br />

settembre 1990, n. 285.<br />

Allo scadere del termine, qualora le concessioni non vengano rinnovate, se gli interessati non<br />

avranno preventivamente <strong>di</strong>sposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il<br />

<strong>Comune</strong> collocando i medesimi rispettivamente nel campo comune o nell'ossario/cinerario comune.<br />

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