Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria - Comune di Castenaso

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13.06.2013 Views

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi ma in accordo tra di loro. Alla morte del concessionario, la sepoltura privata passa ai suoi eredi, secondo le norme del Codice Civile. Se non ci sono eredi superstiti, la sepoltura passa in libera disponibilità del Comune. Se presenti, gli eredi devono comunque designare tra di loro uno che li rappresenti nei confronti del Comune e che risponda davanti ad esso degli obblighi derivanti dalla concessione. L’aggiornamento dell’intestazione della concessione può essere fatto dal Comune esclusivamente nei confronti delle persone eredi. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il competente ufficio comunale provvede d’ufficio individuandolo secondo criteri di opportunità per eventuali comunicazioni, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per quanto concerne loculi e ossari, in caso di decesso del concessionario, sarà onere degli eredi/aventi diritto comunicare tempestivamente il decesso all’ufficio servizi cimiteriali del Comune. A seguito della suddetta comunicazione, l’Amministrazione intratterrà i rapporti di tipo informativo e per la gestione del procedimento amministrativo con i soggetti segnalati. Per la disciplina dei rapporti contrattuali si rinvia a successivo atto. Art. 78. Retrocessione di concessione di loculi/ ossari Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione del diritto di sepoltura individuale in loculi o ossari, quando la sepoltura non è stata occupata da salma, o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sepoltura o per altre cause che devono essere accolte dall’Amministrazione (vedasi l’art. 54). In sede di retrocessione al retrocedente sarà corrisposto il rimborso del: - 80 % per retrocessione entro 1 anno dalla stipula del contratto, - 50 % per retrocessione entro 5 anni dalla stipula del contratto, - 30 % per retrocessione entro 10 anni dalla stipula del contratto, - 10 % per retrocessione entro 15 anni dalla stipula del contratto, Il rimborso viene calcolato sulla tariffa di concessione in atto all'atto della richiesta di retrocessione e la data di concessione è computata con riferimento a quella dell'atto di concessione per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata. Resteranno comunque a carico del concessionario retrocedente tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto di retrocessione. Non è prevista la retrocessione per le sepolture individuali a sistema di inumazione. 36

Art. 79. Retrocessione, anche parziale, di sepolcri privati o di aree concesse ma non ancora utilizzate La retrocessione di interi sepolcri privati o di quote divise degli stessi, può essere accettata a discrezione del comune, e solamente se ai defunti in esso tumulati sarà data altra sepoltura. Il servizio cimiteriale acquisirà dall’ufficio tecnico la valutazione del sepolcro tenuti presenti : - la data di costruzione, - i materiali impiegati per la realizzazione, - la presenza di parti accessorie, quali nicchie, cappelline od altro. Il comune provvederà a liquidare una quota pari al 75 %, del valore così stimato. Se il sepolcro era stato costruito su area avuta in concessione, o nel caso si tratti della sola area non ancora utilizzata, per la retrocessione del terreno sarà liquidata una quota pari al 90 % della tariffa corrisposta all'atto della concessione. La stessa disciplina vale in caso di retrocessione di aree per la costruzione di colonnette per urne cinerarie. Se per consentire un nuovo utilizzo del sepolcro si renda necessario eseguire opere di manutenzione, di riattamento e la fornitura di nuove lapidi, le spese per l'esecuzione di queste opere e forniture sono a carico di chi richiede la retrocessione del sepolcro e defalcate dal compenso da liquidare. . Art. 80. Revoca Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà del Comune di ritornare in possesso anticipatamente di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione revocata, di un' equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dal Comune , rimanendo a carico dello stesso le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova, con esclusione delle spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento che sono tutte a carico dei concessionari. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, il Comune dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, al Cimitero e al sito internet dell’ente per 90 giorni , indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario. 37

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i<br />

concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi ma in accordo tra<br />

<strong>di</strong> loro.<br />

Alla morte del concessionario, la sepoltura privata passa ai suoi ere<strong>di</strong>, secondo le norme del Co<strong>di</strong>ce<br />

Civile. Se non ci sono ere<strong>di</strong> superstiti, la sepoltura passa in libera <strong>di</strong>sponibilità del <strong>Comune</strong>. Se<br />

presenti, gli ere<strong>di</strong> devono comunque designare tra <strong>di</strong> loro uno che li rappresenti nei confronti del<br />

<strong>Comune</strong> e che risponda davanti ad esso degli obblighi derivanti dalla concessione.<br />

L’aggiornamento dell’intestazione della concessione può essere fatto dal <strong>Comune</strong> esclusivamente<br />

nei confronti delle persone ere<strong>di</strong>. In <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> designazione <strong>di</strong> un rappresentante della concessione, il<br />

competente ufficio comunale provvede d’ufficio in<strong>di</strong>viduandolo secondo criteri <strong>di</strong> opportunità per<br />

eventuali comunicazioni, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte <strong>di</strong> tutti gli aventi<br />

<strong>di</strong>ritto.<br />

Per quanto concerne loculi e ossari, in caso <strong>di</strong> decesso del concessionario, sarà onere degli<br />

ere<strong>di</strong>/aventi <strong>di</strong>ritto comunicare tempestivamente il decesso all’ufficio servizi cimiteriali del<br />

<strong>Comune</strong>. A seguito della suddetta comunicazione, l’Amministrazione intratterrà i rapporti <strong>di</strong> tipo<br />

informativo e per la gestione del proce<strong>di</strong>mento amministrativo con i soggetti segnalati. Per la<br />

<strong>di</strong>sciplina dei rapporti contrattuali si rinvia a successivo atto.<br />

Art. 78.<br />

Retrocessione <strong>di</strong> concessione <strong>di</strong> loculi/ ossari<br />

Il <strong>Comune</strong> ha facoltà <strong>di</strong> accettare la rinuncia alla concessione del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> sepoltura in<strong>di</strong>viduale in<br />

loculi o ossari, quando la sepoltura non è stata occupata da salma, o quando, essendo stata occupata,<br />

la salma sia trasferita in altra sepoltura o per altre cause che devono essere accolte<br />

dall’Amministrazione (vedasi l’art. 54). In sede <strong>di</strong> retrocessione al retrocedente sarà corrisposto il<br />

rimborso del:<br />

- 80 % per retrocessione entro 1 anno dalla stipula del contratto,<br />

- 50 % per retrocessione entro 5 anni dalla stipula del contratto,<br />

- 30 % per retrocessione entro 10 anni dalla stipula del contratto,<br />

- 10 % per retrocessione entro 15 anni dalla stipula del contratto,<br />

Il rimborso viene calcolato sulla tariffa <strong>di</strong> concessione in atto all'atto della richiesta <strong>di</strong> retrocessione<br />

e la data <strong>di</strong> concessione è computata con riferimento a quella dell'atto <strong>di</strong> concessione per ogni anno<br />

intero o frazione superiore a 6 mesi <strong>di</strong> residua durata.<br />

Resteranno comunque a carico del concessionario retrocedente tutte le spese inerenti e conseguenti<br />

all'atto <strong>di</strong> retrocessione.<br />

Non è prevista la retrocessione per le sepolture in<strong>di</strong>viduali a sistema <strong>di</strong> inumazione.<br />

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