Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria - Comune di Castenaso
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria - Comune di Castenaso
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria - Comune di Castenaso
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Art. 56.<br />
Orario <strong>di</strong> apertura e chiusura del Cimitero<br />
Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato con or<strong>di</strong>nanza del Sindaco.<br />
Fuori da tale orario nessuno può visitare il cimitero senza espresso permesso dell’amministrazione<br />
comunale.<br />
L’Amministrazione <strong>Comunale</strong> si riserva <strong>di</strong> adottare, per ragioni <strong>di</strong> sicurezza, sistemi <strong>di</strong> allarme per<br />
la vigilanza e il controllo dell’accesso.<br />
Art. 57.<br />
Disciplina dell'ingresso<br />
Nei cimiteri, <strong>di</strong> norma, non si può entrare che a pie<strong>di</strong>, ad eccezione degli ausili per trasporto <strong>di</strong>sabili<br />
e dei veicoli preposti al servizio e <strong>di</strong> quelli autorizzati dall’Amministrazione <strong>Comunale</strong>.<br />
E' vietato l'ingresso :<br />
a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone non vedenti;<br />
b) alle persone in stato <strong>di</strong> ubriachezza, eccitazione mentale e vestite in modo indecoroso o in<br />
con<strong>di</strong>zioni comunque in contrasto con il carattere <strong>di</strong> solennità del luogo;<br />
c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività <strong>di</strong> questua, commerciali o simili;<br />
d) ai bambini <strong>di</strong> età inferiore a 12 anni quando non siano accompagnati da adulti;<br />
e) alle persone in massa non a seguito <strong>di</strong> funerale o <strong>di</strong> cerimonia religiosa o civile, senza la<br />
preventiva autorizzazione dell’Amministrazione.<br />
f) a chiunque, quando il sindaco per motivi <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico o <strong>di</strong> polizia mortuaria o <strong>di</strong>sciplina<br />
interna ravvisi l’opportunità del <strong>di</strong>vieto.<br />
Art. 58.<br />
Fiori e piante ornamentali<br />
Gli ornamenti <strong>di</strong> fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura <strong>di</strong> chi li ha<br />
impiantati o deposti.<br />
Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere<br />
indecorose le tombe <strong>di</strong> famiglia, i loculi, i tumuli o le aree cimiteriali, il responsabile del servizio<br />
cimiteri li farà togliere o sra<strong>di</strong>care e provvederà per la loro <strong>di</strong>struzione.<br />
In tutti i cimiteri, avrà luogo nei perio<strong>di</strong> opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle<br />
erbe.<br />
27