Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria - Comune di Castenaso
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria - Comune di Castenaso
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria - Comune di Castenaso
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
TITOLO 4° INUMAZIONE E TUMULAZIONE<br />
Art. 29.<br />
Disposizioni generali.<br />
Le sepolture possono essere per inumazione allorquando il feretro venga collocato a terra per il<br />
periodo necessario alla mineralizzazione o per tumulazione allorquando il feretro viene collocato in<br />
un apposito manufatto destinato a contenerlo per la durata prevista.<br />
Art. 30.<br />
Inumazione<br />
Possono essere inumati nel cimitero del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Castenaso</strong> i cadaveri delle persone aventi le<br />
seguenti caratteristiche:<br />
1) essere nato a <strong>Castenaso</strong>;<br />
2) essere residente a <strong>Castenaso</strong>;<br />
3) essere deceduto a <strong>Castenaso</strong>;<br />
Art. 31.<br />
Sepolture per inumazione<br />
Le sepolture per inumazione si <strong>di</strong>stinguono in comuni e private:<br />
a) sono comuni le sepolture in campo comune della durata minima <strong>di</strong> <strong>di</strong>eci anni dal giorno del<br />
seppellimento assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. Sono altresì comuni<br />
le inumazioni <strong>di</strong> resti non completamente mineralizzati provenienti da esumazioni o estumulazioni;<br />
b) sono private le sepolture per inumazioni <strong>di</strong> durata superiore a quella <strong>di</strong> <strong>di</strong>eci anni o aventi<br />
particolari caratteristiche, effettuate in aree in concessione, se <strong>di</strong>sponibili, ai sensi e nei limiti<br />
dell’art. 90 e seguenti del D.P.R 285/90.<br />
Per quanto attiene alle modalità e alle caratteristiche delle fosse <strong>di</strong> inumazione si applicano le<br />
<strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui alla normativa statale e regionale vigente.<br />
Art. 32.<br />
Cippo per inumazione<br />
Ogni fossa nei campi comuni <strong>di</strong> inumazione è contrad<strong>di</strong>stinta, salvo <strong>di</strong>versa soluzione prescelta dai<br />
privati a norma del successivo comma terzo, da un cippo, costituito da materiale resistente agli<br />
agenti atmosferici e portante un numero progressivo.<br />
16