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Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria - Comune di Castenaso

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delle leggi sanitarie introdotto con l’art. 28 della L.166/02 e delle <strong>di</strong>sposizioni degli artt. 1 e seguenti<br />

del <strong>Regolamento</strong> regionale 23 maggio 2006 n. 4.<br />

Il Piano cimiteriale viene redatto, previa verifica dell’andamento della mortalità e valutazione della<br />

recettività e della domanda per le varie tipologie <strong>di</strong> sepolture, perseguendo la razionalizzazione degli<br />

spazi per creare maggiori <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> sepolture, il recupero delle tombe abbandonate, la<br />

riduzione e abbattimento delle barriere architettoniche, la promozione delle strutture igieniche per il<br />

pubblico e quant’altro precisato al comma 1 dell’art. 1 del regolamento regionale 23 maggio 2006 n.<br />

4.<br />

Perio<strong>di</strong>camente il <strong>Comune</strong> è tenuto a revisionare il Piano cimiteriale con le stesse procedure per<br />

valutare possibili variazioni.<br />

Il piano cimiteriale in<strong>di</strong>vidua le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la<br />

costruzione <strong>di</strong> sepolture private a tumulazione. Determina, per le sepolture private, l’ubicazione, la<br />

misura delle aree, i <strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong> opera, le relative caratteristiche tecniche e <strong>di</strong> struttura in rapporto<br />

ai vari sistemi costruttivi. Nelle more dell’adozione del Piano cimiteriale o della revisione che<br />

preveda tali norme, provvede con propri atti e adempimenti l’Area Sistema Città.<br />

Art. 26.<br />

Soppressione dei cimiteri<br />

Nel caso <strong>di</strong> soppressione <strong>di</strong> cimiteri trovano applicazione le norme <strong>di</strong> cui agli articoli 96 e seguenti<br />

del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.<br />

Art. 27.<br />

Ossario comune<br />

In ciascun cimitero sono istituiti uno o più ossari per la raccolta e la conservazione a tempo<br />

indeterminato e in forma promiscua delle ossa <strong>di</strong> salme completamente mineralizzate provenienti da<br />

esumazioni o da estumulazioni per le quali i familiari aventi titolo non abbiano tempestivamente<br />

provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute nel comune o<br />

provenienti da cimiteri soppressi.<br />

La costruzione dell'ossario è fatta in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.<br />

Art. 28.<br />

Cinerario comune<br />

Nel cimitero comunale è istituito un cinerario per la raccolta e la conservazione a tempo<br />

indeterminato e in forma promiscua delle urne cinerarie per le quali i familiari aventi titolo non<br />

abbiano richiesto altra destinazione, nonchè delle ceneri provenienti dalla cremazione, nel caso sia<br />

stata manifestata dal defunto la volontà <strong>di</strong> avvalersi <strong>di</strong> tale forma <strong>di</strong> <strong>di</strong>spersione o in assenza <strong>di</strong><br />

qualunque in<strong>di</strong>cazione del luogo <strong>di</strong> <strong>di</strong>spersione da parte sia del defunto che dei familiari.<br />

Il cinerario e l’ossario comuni possono essere costituiti anche da un unico manufatto.<br />

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