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Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria - Comune di Castenaso

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COMUNE DI CASTENASO<br />

Provincia <strong>di</strong> Bologna<br />

***********************************************************<br />

REGOLAMENTO<br />

DI POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI<br />

CIMITERIALI<br />

Approvato con deliberazione del Consiglio <strong>Comunale</strong> n. 59 del 19/12/2007<br />

Allegato “A”


I N D I C E<br />

TITOLO 1°<br />

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE<br />

Art. 1: Oggetto del regolamento pag. 6<br />

Art. 2: Competenze pag. 6<br />

Art. 3: Responsabilità pag. 6<br />

Art. 4: Facoltà <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre della salma, dei funerali, delle epigrafi pag. 7<br />

Art. 5: Atti a <strong>di</strong>sposizione del pubblico pag. 7<br />

Art. 6: Servizi gratuiti e a pagamento pag. 8<br />

Art. 7: Forme <strong>di</strong> gestione del servizio cimiteriale pag. 8<br />

TITOLO 2°<br />

NORME DI POLIZIA MORTUARIA<br />

Art. 8: Dichiarazione <strong>di</strong> morte, denuncia della causa <strong>di</strong> morte ed pag. 9<br />

accertamento dei decessi, funzioni del me<strong>di</strong>co necroscopo<br />

Art. 9: Osservazione dei cadaveri e relative provvidenze, depositi <strong>di</strong> pag. 9<br />

Osservazione, obitori e strutture <strong>di</strong> commiato<br />

Art. 10: Autorizzazione alla sepoltura e forme sostitutive pag. 9<br />

Art. 11: Del trasposto funebre e dell’attività funebre pag. 9<br />

Art. 12: Trasporti funebri gratuiti pag. 10<br />

Art. 13: Trasporti funebri a pagamento pag. 10<br />

Art. 14: Trasporto <strong>di</strong> urne cinerarie e cassette <strong>di</strong> resti ossei pag. 10<br />

Art. 15: Correttezza professionale e commerciale dell’impresa pag. 10<br />

TITOLO 3°<br />

SERVIZIO DEI CIMITERI<br />

Art. 16: Ubicazione del Cimitero <strong>Comunale</strong> pag. 11<br />

Art. 17: Caduti <strong>di</strong> guerra pag. 11<br />

Art. 18: Disposizioni <strong>di</strong> vigilanza pag. 12<br />

Art.19: Servizio <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a e personale addetto ai cimiteri pag. 12<br />

Art. 20: Reparti speciali nel cimitero pag. 13<br />

Art. 21: Ammissione nel cimitero pag. 13<br />

2


Art. 22: Assegnazione <strong>di</strong> sepoltura ai citta<strong>di</strong>ni illustri o benemeriti pag. 14<br />

Art. 23: Concessione anticipata <strong>di</strong> loculi/ossari pag. 14<br />

Art. 24: Zone <strong>di</strong> rispetto pag. 14<br />

Art. 25: Piani cimiteriali pag. 14<br />

Art. 26: Soppressione dei cimiteri pag. 15<br />

Art. 27: Ossario comune pag. 15<br />

Art. 28: Cinerario comune pag. 15<br />

TITOLO 4°<br />

INUMAZIONE E TUMULAZIONE<br />

Art. 29: Disposizioni generali pag. 16<br />

Art. 30: Inumazione pag. 16<br />

Art. 31: Sepolture per inumazione pag. 16<br />

Art. 32: Cippo per inumazione pag. 16<br />

Art. 33: Tumulazione pag. 17<br />

Art. 34: Capienza dei loculi e delle cellette ossario pag. 17<br />

TITOLO 5°<br />

CREMAZIONE<br />

Art. 35: Autorizzazione alla cremazione pag. 17<br />

Art. 36: Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie pag. 19<br />

Art. 37: Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri pag. 19<br />

Art. 38: Autorizzazione alla <strong>di</strong>spersione delle ceneri pag. 19<br />

Art. 39: Forma <strong>di</strong> espressione della volontà del defunto pag. 20<br />

Art. 40: Domanda per la <strong>di</strong>spersione pag. 20<br />

Art. 41: Luogo dove svolgere la <strong>di</strong>spersione pag. 20<br />

Art. 42: Persona autorizzata alla <strong>di</strong>spersione pag. 21<br />

Art. 43: Autorizzazione per l’affidamento familiare delle ceneri pag. 21<br />

Art. 44: Forma <strong>di</strong> espressione della volontà del defunto pag. 22<br />

Art. 45: Domanda per l’affidamento pag. 22<br />

Art. 46: Luogo <strong>di</strong> conservazione dell’urna pag. 22<br />

Art. 47: Obblighi dell’affidatario pag. 23<br />

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Art. 48: Controlli e sanzioni pag. 23<br />

TITOLO 6°<br />

ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI E TRASLAZIONI<br />

Art. 49: Esumazioni or<strong>di</strong>narie pag. 23<br />

Art. 50: Esumazioni straor<strong>di</strong>narie pag. 24<br />

Art. 51: Estumulazioni pag. 24<br />

Art. 52: Tariffa delle esumazioni ed estumulazioni pag. 25<br />

Art. 53: Oggetti da recuperare pag. 25<br />

Art. 54: Traslazioni pag. 26<br />

Art. 55: Disponibilità dei materiali pag. 26<br />

TITOLO 7°<br />

POLIZIA DEI CIMITERI<br />

Art. 56: Orario <strong>di</strong> apertura e chiusura del Cimitero pag. 27<br />

Art. 57: Disciplina dell’ingresso pag. 27<br />

Art. 58: Fiori e piante ornamentali pag. 27<br />

Art. 59: Materiali ornamentali pag. 28<br />

Art. 60: Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture pag. 28<br />

nei campi comuni e nei loculi.<br />

Art. 61: Divieti speciali pag. 29<br />

Art. 62: Riti funebri pag. 29<br />

Art. 63: Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione pag. 30<br />

dei Defunti<br />

Art. 64: Illuminazione votiva pag. 30<br />

TITOLO 8°<br />

CONCESSIONI<br />

Art. 65: Prova della concessione in mancanza <strong>di</strong> copia del contratto pag. 30<br />

Art. 66: Disciplina delle concessioni pag. 30<br />

Art. 67: Durata e modalità delle concessioni pag. 31<br />

4


Art. 68: Canoni/tariffe delle concessioni e dei servizi cimiteriali pag. 32<br />

Art. 69: Diritto al sepolcro pag. 33<br />

Art. 70: Sepolture private – <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> sepoltura pag. 33<br />

Art. 71: Concessioni provvisorie a richiesta <strong>di</strong> parte pag. 34<br />

Art. 72: Tumulazione provvisoria d’ufficio pag. 34<br />

TITOLO 9°<br />

MODALITA’ DI ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE<br />

Art. 73: Manutenzione dei loculi e ossari pag. 34<br />

Art. 74: Manutenzione delle sepolture private pag. 35<br />

Art. 75: Fuoriuscita <strong>di</strong> liquido dai loculi pag. 35<br />

Art. 76: Costruzione delle opere – Termini pag. 35<br />

Art. 77: Divisione e subentri pag. 35<br />

Art. 78: Retrocessione <strong>di</strong> concessione <strong>di</strong> loculi/ossari pag. 36<br />

Art. 79: Retrocessione, anche parziale, <strong>di</strong> sepolcri privati o <strong>di</strong> pag. 37<br />

aree concesse ma non ancora utilizzate<br />

Art. 80: Revoca pag. 37<br />

Art. 81: Decadenza pag. 38<br />

Art. 82: Estinzione pag. 38<br />

TITOLO 10°<br />

DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI<br />

Art. 83: Registri delle sepolture e annotazioni pag. 39<br />

Art. 84 : Sanzioni pag. 39<br />

Art. 85: Cautele pag. 39<br />

Art. 86: Concessioni precedenti pag. 40<br />

Art. 87: Disposizioni <strong>di</strong> carattere organizzativo pag. 40<br />

Art. 88: Norme <strong>di</strong> rinvio pag. 40<br />

Art. 89: Disposizioni finali pag. 40<br />

5


TITOLO 1° - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE<br />

Art. 1.<br />

Oggetto del regolamento.<br />

Il presente regolamento <strong>di</strong>sciplina i servizi mortuari del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Castenaso</strong> ed ha per oggetto il<br />

complesso delle norme <strong>di</strong>rette alla generalità dei citta<strong>di</strong>ni ed alla Pubblica Amministrazione, intese a<br />

prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla decomposizione dei cadaveri,<br />

nonché delle norme relative alla destinazione e uso dei cadaveri o parti <strong>di</strong> essi, ai trasporti funebri,<br />

alla concessione <strong>di</strong> suoli e sepolture private e non, alla costruzione <strong>di</strong> sepolcri comunali e,<br />

eventualmente, privati, alla cremazione, all’illuminazione votiva e in genere a tutte le <strong>di</strong>verse<br />

operazioni cimiteriali, compresa la costruzione, manutenzione ed ampliamento dei cimiteri.<br />

Ai fini del presente <strong>Regolamento</strong> valgono le definizioni <strong>di</strong> cui all’art. 1 c. 3 della Legge Regionale<br />

E.R n. 19/2004.<br />

Art. 2.<br />

Competenze.<br />

La manutenzione, l’or<strong>di</strong>ne e la vigilanza dei cimiteri, nonché lo svolgimento dei servizi mortuari<br />

spettano al Sindaco, che vi provvede in attuazione del presente <strong>Regolamento</strong> e delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong><br />

legge vigenti in materia, agli uffici comunali ciascuno per la parte <strong>di</strong> propria competenza, ai privati<br />

concessionari <strong>di</strong> servizi ed all’Azienda Unità Sanitaria Locale competente che controlla il regolare<br />

funzionamento dei cimiteri comunali e propone al Sindaco i provve<strong>di</strong>menti necessari ad assicurare<br />

la regolarità del servizio.<br />

Art. 3.<br />

Responsabilità.<br />

Il <strong>Comune</strong> cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni <strong>di</strong> pericolo alle persone e alle<br />

cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio<br />

come pure per l’impiego <strong>di</strong>fforme <strong>di</strong> mezzi e strumenti posti a <strong>di</strong>sposizione del pubblico.<br />

Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo<br />

quanto previsto dal Co<strong>di</strong>ce Civile, nonché secondo quanto previsto dal Co<strong>di</strong>ce Penale qualora<br />

l'illecito rilevi penalmente.<br />

I soggetti privati che operano all’interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme <strong>di</strong><br />

sicurezza per l’attività specifica ed il mancato rispetto <strong>di</strong> quanto previsto dalla normativa o dalle<br />

prescrizioni impartite potrà comportare il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> operare all’interno dei cimiteri comunali.<br />

6


Art. 4.<br />

Facoltà <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre della salma, dei funerali, delle epigrafi<br />

Nel <strong>di</strong>sporre della salma, dei resti e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, comunque<br />

espressa.<br />

In mancanza, i familiari <strong>di</strong>spongono nel seguente or<strong>di</strong>ne: coniuge convivente non legalmente<br />

separato, figli, genitori, e quin<strong>di</strong> gli altri parenti in or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> grado e gli ere<strong>di</strong> istituiti;<br />

L'or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> priorità <strong>di</strong> cui al comma precedente vale anche per il collocamento <strong>di</strong> epigrafi, per<br />

esumazioni, per traslazioni del feretro, per estumulazioni e per ogni altro atto <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizione della<br />

salma o dei resti o delle ceneri.<br />

Il coniuge passato in seconde nozze decade da tale priorità nel <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> eventuali successivi<br />

provve<strong>di</strong>menti in or<strong>di</strong>ne alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.<br />

Ove si tratti <strong>di</strong> salma <strong>di</strong> persona deceduta senza lasciare alcuno dei soggetti in<strong>di</strong>cati al comma<br />

secondo o quando questi siano sconosciuti o non provvedano, il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong>sporrà secondo che le<br />

circostanze lo consentano, cercando, per quanto possibile, <strong>di</strong> tenere conto della previsione del<br />

comma primo, acquisendo, se possibile, le informazioni del caso, anche in via informale.<br />

Per tali operazioni è comunque richiesta sempre la volontà del concessionario in quanto titolare del<br />

<strong>di</strong>ritto d’uso del manufatto.<br />

Si presume che chi agisce avanti al <strong>Comune</strong>, per le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui sopra, abbia titolo<br />

derivantegli dall'applicazione del presente articolo e che agisca in nome e per conto e col preventivo<br />

consenso <strong>di</strong> tutti gli interessati, fermo restando che eventuali controversie fra i soggetti <strong>di</strong> cui al<br />

comma secondo andranno risolte avanti all'autorità giu<strong>di</strong>ziaria, lasciando del tutto estraneo il<br />

<strong>Comune</strong>. In caso <strong>di</strong> contestazione quin<strong>di</strong>, il <strong>Comune</strong> si intenderà e resterà estraneo all’azione che ne<br />

consegue.<br />

Esso si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato <strong>di</strong> fatto fintanto non sia<br />

raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> ultima istanza,<br />

passata in giu<strong>di</strong>cato.<br />

Art. 5.<br />

Atti a <strong>di</strong>sposizione del pubblico.<br />

Presso il Cimitero è tenuto, su supporto cartaceo o informatico, a <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> chiunque possa<br />

averne interesse, il registro <strong>di</strong> cui all'articolo 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che viene<br />

compilato cronologicamente dagli addetti e fornisce informazioni sulle sepolture cimiteriali.<br />

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nel Cimitero:<br />

-l'orario <strong>di</strong> apertura e chiusura;<br />

-copia del presente regolamento e quin<strong>di</strong> la <strong>di</strong>sciplina dell'ingresso e gli eventuali <strong>di</strong>vieti speciali;<br />

-l'elenco dei campi soggetti ad esumazione or<strong>di</strong>naria nel corso dell'anno;<br />

-l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;<br />

-ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il<br />

pubblico.<br />

7


Art. 6.<br />

Servizi gratuiti e a pagamento.<br />

Sono gratuiti i servizi <strong>di</strong> interesse pubblico in<strong>di</strong>spensabili.<br />

Tra i servizi gratuiti sono compresi, in particolare:<br />

a) il servizio <strong>di</strong> osservazione dei cadaveri presso il deposito <strong>di</strong> osservazione o camera mortuaria<br />

comunale;<br />

b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, in<strong>di</strong>viduate dal successivo articolo 11;<br />

c) la deposizione delle ossa o delle ceneri in ossario/cinerario comune;<br />

d)il feretro, il trasporto funebre e la sepoltura in campo comune per le salme <strong>di</strong> persone sconosciute,<br />

abbandonate o in<strong>di</strong>genti, cioè appartenenti a famiglie bisognose i cui familiari non risultino in grado<br />

<strong>di</strong> sostenere la spesa (sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano<br />

carico). Lo stato <strong>di</strong> in<strong>di</strong>genza o <strong>di</strong> bisogno è <strong>di</strong>chiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali, sulla<br />

scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione<br />

economica degli interessati.<br />

e) la <strong>di</strong>spersione delle ceneri in campo <strong>di</strong> <strong>di</strong>spersione;<br />

f) l’esumazione or<strong>di</strong>naria e la cremazione, nel caso <strong>di</strong> persona che abbia espresso in vita la volontà<br />

<strong>di</strong> essere cremato ma che si trovi nelle situazioni <strong>di</strong> bisogno <strong>di</strong> cui alla lettera d);<br />

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite secondo gli in<strong>di</strong>rizzi<br />

formulati dall’Amministrazione <strong>Comunale</strong>.<br />

Il mancato pagamento <strong>di</strong> queste ultime comporta il recupero coattivo delle somme dovute.<br />

La Giunta <strong>Comunale</strong> può in<strong>di</strong>viduare situazioni particolari da valutare caso per caso e<br />

opportunamente motivate in cui esonerare dal pagamento delle tariffe previste.<br />

Art. 7.<br />

Forme <strong>di</strong> gestione del servizio cimiteriale<br />

Il servizio cimiteriale può essere gestito in tutte le forme ammesse dall’or<strong>di</strong>namento in base alle<br />

scelte organizzative del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Castenaso</strong>.<br />

TITOLO 2° NORME DI POLIZIA MORTUARIA<br />

8


Art. 8.<br />

Dichiarazione <strong>di</strong> morte, denuncia della causa <strong>di</strong> morte ed accertamento dei<br />

decessi, funzioni <strong>di</strong> me<strong>di</strong>co necroscopo.<br />

Per la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> morte, la denuncia della causa <strong>di</strong> morte, l'accertamento dei decessi, le<br />

funzioni <strong>di</strong> me<strong>di</strong>co necroscopo e quant'altro connesso trovano applicazione le norme<br />

dell'Or<strong>di</strong>namento dello Stato Civile, del <strong>Regolamento</strong> nazionale <strong>di</strong> <strong>Polizia</strong> <strong>Mortuaria</strong>, del Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong><br />

Procedura Penale, delle leggi statali e regionali in materia vigenti.<br />

Art. 9.<br />

Osservazione dei cadaveri e relative provvidenze, depositi <strong>di</strong> osservazione<br />

obitori e strutture <strong>di</strong> commiato.<br />

Per quanto riguarda l’osservazione dei cadaveri, la <strong>di</strong>sciplina dei depositi <strong>di</strong> osservazione, degli<br />

obitori e delle strutture <strong>di</strong> commiato si rinvia alla normativa statale e regionale vigenti.<br />

In particolare, questi ultimi servizi possono essere assicurati anche me<strong>di</strong>ante forme <strong>di</strong><br />

convenzionamento con strutture aventi i requisiti <strong>di</strong> legge.<br />

Art. 10.<br />

Autorizzazione alla sepoltura e forme sostitutive.<br />

L’autorizzazione per la sepoltura e l’autorizzazione alla cremazione sono rilasciate rispettivamente<br />

dall'Ufficiale dello Stato Civile e dal responsabile delegato dal Sindaco, salvi i casi in cui trovi<br />

applicazione l'articolo 7 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.<br />

Art. 11<br />

Del trasporto funebre e dell’attività funebre<br />

Il servizio <strong>di</strong> trasporto funebre e l’attività funebre sono esercitati, a parità <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni e senza<br />

vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti <strong>di</strong> legge.<br />

L'impresa funebre che operi nel territorio del comune, in<strong>di</strong>pendentemente dove abbia la sede,<br />

esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.<br />

Chiunque effettui il trasporto <strong>di</strong> cadaveri deve essere ritenuto un incaricato <strong>di</strong> pubblico servizio ed è<br />

quin<strong>di</strong> assoggettato alla normativa prevista dall’art. 358 del co<strong>di</strong>ce penale come mo<strong>di</strong>ficato dalla<br />

legge 26 aprile 1990, n. 86.<br />

Per i trasporti <strong>di</strong> salme effettuati prima che ne sia accertata la morte nei mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> legge, devono<br />

essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni <strong>di</strong> vita.<br />

In caso <strong>di</strong> decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, nell’ambito del<br />

territorio comunale, il servizio <strong>di</strong> trasporto fino al locale identificato come deposito <strong>di</strong> osservazione,<br />

9


<strong>di</strong>sposto dalla pubblica autorità (Autorità giu<strong>di</strong>ziaria, Carabinieri, <strong>Polizia</strong> <strong>di</strong> Stato o altro), deve<br />

avvenire a spese del <strong>Comune</strong>. Le imprese funebri che operano sul territorio <strong>di</strong> <strong>Castenaso</strong> dovranno<br />

garantire tale trasporto.<br />

Più in generale, per la <strong>di</strong>sciplina sui trasporti si rinvia alla normativa statale e regionale vigente.<br />

Art. 12.<br />

Trasporti funebri gratuiti<br />

Sono gratuiti e quin<strong>di</strong> a carico del <strong>Comune</strong> i trasporti <strong>di</strong>:<br />

a) salme <strong>di</strong> persone morte in solitu<strong>di</strong>ne o per le quali vi sia <strong>di</strong>sinteresse da parte dei familiari;<br />

b) salme <strong>di</strong> cui si debba effettuare il riconoscimento;<br />

c) fattispecie <strong>di</strong> cui al comma 5 dell’articolo precedente;<br />

d) fattispecie <strong>di</strong> cui alla lettera d) dell’articolo 6;<br />

In tali casi il trasporto viene eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali, ma in modo da<br />

garantire comunque il decoro.<br />

Art. 13.<br />

Trasporti funebri a pagamento<br />

Tutti gli altri trasporti funebri a pagamento all'interno del territorio comunale sono effettuati, a parità<br />

<strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni, da imprese in possesso dei requisiti minimi stabiliti dal presente regolamento e<br />

accre<strong>di</strong>tate dal <strong>Comune</strong>. Le tariffe del servizio <strong>di</strong> trasporto funebre a pagamento nel territorio<br />

comunale sono affidate alla libera concorrenza del mercato.<br />

Art. 14.<br />

Trasporto <strong>di</strong> urne cinerarie e cassette <strong>di</strong> resti ossei<br />

Il trasporto <strong>di</strong> urne cinerarie o <strong>di</strong> cassette <strong>di</strong> resti ossei può essere svolto da qualunque soggetto<br />

pubblico o privato, previa autorizzazione <strong>di</strong> cui all’art. 24 del DPR 10.09.1990 n. 285.<br />

Art. 15.<br />

Correttezza professionale e commerciale dell'impresa<br />

L'esercizio dell'attività funebre è conforme ai seguenti principi:<br />

a) L'avente titolo è assolutamente libero nella scelta dell'impresa;<br />

b) L'avente titolo ha il <strong>di</strong>ritto, senza essere obbligato a richiederlo, <strong>di</strong> essere informato del previsto<br />

costo del funerale, fino al seppellimento della salma;<br />

c) Rispetto <strong>di</strong> tutte le credenze e costumi delle famiglie dei dolenti in quanto non contrastanti con<br />

l'or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co italiano;<br />

10


d) Rispetto del segreto professionale e astensione da qualsiasi <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> dati o notizie<br />

confidenziali;<br />

e) Correttezza professionale, fondata su rapporti <strong>di</strong> lealtà sia con gli aventi titolo che con le altre<br />

imprese;<br />

f) Buona fede nell'esecuzione dei propri doveri;<br />

g) Osservanza delle leggi e regolamenti concernenti la professione;<br />

h) Comunicazione pubblicitaria oggettiva, onesta e <strong>di</strong>screta;<br />

i) Costante perfezionamento delle proprie conoscenze professionali.<br />

La negoziazione e l'esercizio dell'attività funebre sono vietati negli ospedali, negli ospizi, nei<br />

collegi, nelle comunità e nelle convivenze in genere.<br />

E’ vietata l’istituzione <strong>di</strong> una sede per la trattazione degli affari <strong>di</strong> agenzia funebre all’interno del<br />

cimitero.<br />

Solo i responsabili delle imprese <strong>di</strong> Onoranze funebri, i loro rappresentanti ed il personale<br />

<strong>di</strong>pendente qualificato possono trattare con gli interessati per prestare i propri servizi. E’ fatto<br />

<strong>di</strong>vieto assoluto <strong>di</strong> utilizzare personale estraneo all’impresa.<br />

È vietato il procacciamento <strong>di</strong> servizi in modo contrario o contrastante ai principi della concorrenza<br />

sul mercato, sia a favore dell'impresa medesima che a vantaggio <strong>di</strong> altri prestatori d'opera.<br />

TITOLO 3° – SERVIZIO DEI CIMITERI<br />

Art. 16.<br />

Ubicazione del Cimitero <strong>Comunale</strong>.<br />

Il Cimitero <strong>di</strong> <strong>Castenaso</strong> si trova in Via XXI Ottobre.<br />

Nell’interno del cimitero potrà essere prevista, con atto <strong>di</strong> Giunta, un’area denominata “Giar<strong>di</strong>no dei<br />

Ricor<strong>di</strong>” o “Giar<strong>di</strong>no delle Rimembranze”, destinata allo spargimento delle ceneri.<br />

Art. 17.<br />

Caduti <strong>di</strong> guerra.<br />

Nel Cimitero esiste un apposito reparto destinato ai militari deceduti in guerra. Sono a carico del<br />

<strong>Comune</strong> tutte le spese per sepoltura e onoranze dei militari deceduti in guerra.<br />

Le salme <strong>di</strong> cui trattasi sono esenti dal turno <strong>di</strong> rotazione or<strong>di</strong>nario e saranno conservate in tale<br />

manufatto fino alla definitiva sistemazione in ossari o altro appositamente costruiti.<br />

Qualsiasi traslazione delle salme dovrà essere preventivamente autorizzata dal Commissariato<br />

Generale per le onoranze ai caduti.<br />

11


Art. 18.<br />

Disposizioni <strong>di</strong> vigilanza.<br />

E’ vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo <strong>di</strong>verso dal cimitero, salvo le autorizzazioni <strong>di</strong> cui<br />

all’art. 6 c. 2 della Legge regionale n. 19/2004 e all’art. 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.<br />

L’or<strong>di</strong>ne e la vigilanza del Cimitero spetta al Sindaco che si avvale, per i profili igienico-sanitari,<br />

dell’Ausl territorialmente competente.<br />

Art. 19.<br />

Servizio <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a e personale addetto ai cimiteri.<br />

Il servizio <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a presso i cimiteri può essere gestito in proprio con personale del <strong>Comune</strong> o<br />

affidato a terzi, e ricomprende , in particolare, le seguenti attività:<br />

a) verificare la conformità dei feretri alle <strong>di</strong>sposizioni vigenti per l’inumazione o la tumulazione;<br />

b) ricevere e conservare i permessi <strong>di</strong> seppellimento ;<br />

c) sorvegliare il deposito <strong>di</strong> osservazione situato nel cimitero e le salme deposte;<br />

d) denunciare all’autorità giu<strong>di</strong>ziaria e al Sindaco ogni azione <strong>di</strong> vilipen<strong>di</strong>o <strong>di</strong> cadavere;<br />

e) sorvegliare e controllare eventuali <strong>di</strong>tte incaricate dal <strong>Comune</strong> che prestano servizi all’interno dei<br />

cimiteri;<br />

f) custo<strong>di</strong>re le chiavi del cancello <strong>di</strong> ingresso e dei locali del cimitero e tutto il materiale e le<br />

attrezzature <strong>di</strong> pertinenza del cimitero stesso;<br />

g) mantenere in stato decoroso il cimitero, le a<strong>di</strong>acenze e l’accesso, compreso lo sfalcio delle erbacce;<br />

h) mantenere i cumuli <strong>di</strong> terra soprastanti le sepolture del campo comune nella debita forma atta a<br />

convogliare lo scolo delle acque piovane;<br />

i) tenere costantemente puliti i viali, coltivare le piante, le siepi ed i fiori all’interno del cimitero e<br />

nell’area <strong>di</strong> pertinenza;<br />

l) scavare le fosse inumare i feretri e ricoprire le fosse con la terra;<br />

m) tumulare i feretri e richiudere i loculi ;<br />

n) provvedere alle esumazioni e alle estumulazioni or<strong>di</strong>narie e a quelle straor<strong>di</strong>narie richieste<br />

dall’autorità giu<strong>di</strong>ziaria o autorizzate dal Sindaco;<br />

o) raccogliere e depositare nell’ossario comune le ossa dei cadaveri esumati o estumulati, qualora non<br />

sia richiesta <strong>di</strong>versa destinazione;<br />

p) denunciare all’Amministrazione <strong>Comunale</strong> ogni manomissione o infrazione alla normativa vigente;<br />

q) presentarsi all’estrazione dei feretri dal carro funebre, all’ingresso del cimitero per il trasporto alla<br />

camera mortuaria o al luogo <strong>di</strong> sepoltura;<br />

r) vigilare sull’osservanza del presente regolamento;<br />

Il servizio <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a opera in coor<strong>di</strong>namento con l’ufficio Servizi Cimiteriali.<br />

12


Art. 20.<br />

Reparti speciali nel cimitero.<br />

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, destinati al seppellimento delle salme<br />

ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa <strong>di</strong> persone appartenenti a culto <strong>di</strong>verso da quello<br />

cattolico o a comunità straniere.<br />

Art. 21.<br />

Ammissione nel cimitero .<br />

Nel cimitero <strong>di</strong> <strong>Castenaso</strong>, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute per essere tumulate, le<br />

salme <strong>di</strong> persone decedute nel territorio del comune o che, ovunque decedute, avevano nel comune,<br />

al momento della morte, la propria residenza. A questi soli fini, non si considera abbiano perso la<br />

residenza nel <strong>Comune</strong>, le persone che siano state cancellate dall'Anagrafe della Popolazione<br />

Residente per essere <strong>di</strong>venute componenti <strong>di</strong> una comunità ovvero per ricovero in cliniche, istituti ,<br />

case <strong>di</strong> riposo o simili.<br />

In<strong>di</strong>pendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle<br />

persone aventi <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> seppellimento, nel cimitero, in sepoltura privata, in<strong>di</strong>viduale o <strong>di</strong> famiglia.<br />

Nel rispetto della consuetu<strong>di</strong>ne locale, al fine <strong>di</strong> mantenere il legame con la comunità sono altresì<br />

essere accolte le salme delle persone, in<strong>di</strong>pendentemente dalla residenza o dal luogo <strong>di</strong> morte :<br />

a) nate nel <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Castenaso</strong>,<br />

b) che abbiano il coniuge, padre, madre, figlio/a, patrigno, matrigna, figliastri, fratello/sorella,<br />

suocero/suocera, genero/nuora sepolti o residenti nel <strong>Comune</strong>;<br />

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra in<strong>di</strong>cate e i nati morti e i prodotti del<br />

concepimento riferiti alle persone sopraelencate.<br />

I cadaveri dei non residenti potranno essere tumulati in loculi collocati in qualsiasi fila se nel<br />

cimitero vecchio, e in loculi dalla 4° fila in su se nel cimitero nuovo o nei nuovi comparti costruiti o<br />

da costruire.<br />

Nel cimitero è ammessa la concessione <strong>di</strong> ossario solo se vi è la cassetta dei resti mortali o l’urna<br />

cineraria e sempre che ricorrano i presupposti per l’accoglimento <strong>di</strong> cui ai commi precedenti.<br />

E’ ammesso l’inserimento <strong>di</strong> ceneri e resti mortali all’interno <strong>di</strong> loculi già occupati da salme, fermo<br />

restando la capienza del loculo stesso e l’acquisizione del consenso del concessionario del loculo o<br />

<strong>di</strong> altro avente <strong>di</strong>ritto. E’ consentita altresì la concessione <strong>di</strong> un loculo per l’inserimento <strong>di</strong> sole urne<br />

cinerarie o <strong>di</strong> sole cassette per resti mortali sino a capienza del loculo.<br />

I requisiti <strong>di</strong> residenza, parentela o altro devono essere attestati me<strong>di</strong>ante autocertificazione, fatto<br />

salvo il buon esito <strong>di</strong> eventuali verifiche fatte dall’Amministrazione <strong>Comunale</strong>. Qualora tali<br />

verifiche <strong>di</strong>ano esito negativo, l’interessato decade dai <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> cui sopra.<br />

Alla residenza è equiparata l’avvio della pratica per la richiesta <strong>di</strong> residenza.<br />

13


In caso <strong>di</strong> in<strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> loculi, l’Amministrazione <strong>Comunale</strong> può decidere <strong>di</strong> non ammettere<br />

cadaveri, resti o ceneri <strong>di</strong> persone non residenti.<br />

Art. 22.<br />

Assegnazione <strong>di</strong> sepoltura ai citta<strong>di</strong>ni illustri o benemeriti.<br />

In deroga a quanto stabilito dall’articolo precedente, possono essere accolte nel Cimitero <strong>Comunale</strong><br />

con apposito provve<strong>di</strong>mento del Sindaco o suo delegato, salme o resti o ceneri <strong>di</strong> persone che, pur<br />

non rientrando nei casi precedenti, siano citta<strong>di</strong>ni illustri o che abbiano acquisito in vita particolari<br />

benemerenze nei confronti della collettività <strong>di</strong> <strong>Castenaso</strong>.<br />

Art. 23.<br />

Concessione anticipata <strong>di</strong> loculi/ossari<br />

E’ consentita , su richiesta del coniuge superstite che abbia compiuto almeno il 70° anno <strong>di</strong> età, la<br />

concessione anticipata al momento del decesso del consorte o successivamente, <strong>di</strong> un loculo/ossario<br />

, sempre nel limite della <strong>di</strong>sponibilità dei manufatti esistenti.<br />

E’ altresì consentita l’assegnazione anticipata alle persone singole non sposate che abbiano<br />

compiuto il 75° anno <strong>di</strong> età.<br />

L’Amministrazione <strong>Comunale</strong>, in conseguenza <strong>di</strong> istanze motivate che prospettano situazioni<br />

particolari, eccezionali o impreve<strong>di</strong>bili e da valutarsi caso per caso, può <strong>di</strong>sporre la concessione<br />

anche prima dell’utilizzo per la tumulazione <strong>di</strong> salme/ceneri rientranti in casistiche ulteriori rispetto<br />

a quelle previste dai commi precedenti.<br />

L’Amministrazione <strong>Comunale</strong> , qualora ne ravvisi l’opportunità, può in ogni momento con proprio<br />

atto sospendere la concessione anticipata <strong>di</strong> loculi, così come può fissare un canone maggiorato per<br />

la concessione anticipata.<br />

Art. 24.<br />

Zone <strong>di</strong> rispetto<br />

I cimiteri debbono essere isolati dall'abitato me<strong>di</strong>ante la zona <strong>di</strong> rispetto prevista dall'articolo 338 del<br />

Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive<br />

mo<strong>di</strong>ficazioni ed integrazioni.<br />

Art. 25.<br />

Piani cimiteriali<br />

I cimiteri sono costruiti e si sviluppano in base ad un apposito piano urbanistico detto Piano<br />

cimiteriale redatto ai sensi degli artt. 54 e seguenti del D.P.R. 285/90 dell’art. 338 del testo unico<br />

14


delle leggi sanitarie introdotto con l’art. 28 della L.166/02 e delle <strong>di</strong>sposizioni degli artt. 1 e seguenti<br />

del <strong>Regolamento</strong> regionale 23 maggio 2006 n. 4.<br />

Il Piano cimiteriale viene redatto, previa verifica dell’andamento della mortalità e valutazione della<br />

recettività e della domanda per le varie tipologie <strong>di</strong> sepolture, perseguendo la razionalizzazione degli<br />

spazi per creare maggiori <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> sepolture, il recupero delle tombe abbandonate, la<br />

riduzione e abbattimento delle barriere architettoniche, la promozione delle strutture igieniche per il<br />

pubblico e quant’altro precisato al comma 1 dell’art. 1 del regolamento regionale 23 maggio 2006 n.<br />

4.<br />

Perio<strong>di</strong>camente il <strong>Comune</strong> è tenuto a revisionare il Piano cimiteriale con le stesse procedure per<br />

valutare possibili variazioni.<br />

Il piano cimiteriale in<strong>di</strong>vidua le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la<br />

costruzione <strong>di</strong> sepolture private a tumulazione. Determina, per le sepolture private, l’ubicazione, la<br />

misura delle aree, i <strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong> opera, le relative caratteristiche tecniche e <strong>di</strong> struttura in rapporto<br />

ai vari sistemi costruttivi. Nelle more dell’adozione del Piano cimiteriale o della revisione che<br />

preveda tali norme, provvede con propri atti e adempimenti l’Area Sistema Città.<br />

Art. 26.<br />

Soppressione dei cimiteri<br />

Nel caso <strong>di</strong> soppressione <strong>di</strong> cimiteri trovano applicazione le norme <strong>di</strong> cui agli articoli 96 e seguenti<br />

del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.<br />

Art. 27.<br />

Ossario comune<br />

In ciascun cimitero sono istituiti uno o più ossari per la raccolta e la conservazione a tempo<br />

indeterminato e in forma promiscua delle ossa <strong>di</strong> salme completamente mineralizzate provenienti da<br />

esumazioni o da estumulazioni per le quali i familiari aventi titolo non abbiano tempestivamente<br />

provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute nel comune o<br />

provenienti da cimiteri soppressi.<br />

La costruzione dell'ossario è fatta in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.<br />

Art. 28.<br />

Cinerario comune<br />

Nel cimitero comunale è istituito un cinerario per la raccolta e la conservazione a tempo<br />

indeterminato e in forma promiscua delle urne cinerarie per le quali i familiari aventi titolo non<br />

abbiano richiesto altra destinazione, nonchè delle ceneri provenienti dalla cremazione, nel caso sia<br />

stata manifestata dal defunto la volontà <strong>di</strong> avvalersi <strong>di</strong> tale forma <strong>di</strong> <strong>di</strong>spersione o in assenza <strong>di</strong><br />

qualunque in<strong>di</strong>cazione del luogo <strong>di</strong> <strong>di</strong>spersione da parte sia del defunto che dei familiari.<br />

Il cinerario e l’ossario comuni possono essere costituiti anche da un unico manufatto.<br />

15


TITOLO 4° INUMAZIONE E TUMULAZIONE<br />

Art. 29.<br />

Disposizioni generali.<br />

Le sepolture possono essere per inumazione allorquando il feretro venga collocato a terra per il<br />

periodo necessario alla mineralizzazione o per tumulazione allorquando il feretro viene collocato in<br />

un apposito manufatto destinato a contenerlo per la durata prevista.<br />

Art. 30.<br />

Inumazione<br />

Possono essere inumati nel cimitero del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Castenaso</strong> i cadaveri delle persone aventi le<br />

seguenti caratteristiche:<br />

1) essere nato a <strong>Castenaso</strong>;<br />

2) essere residente a <strong>Castenaso</strong>;<br />

3) essere deceduto a <strong>Castenaso</strong>;<br />

Art. 31.<br />

Sepolture per inumazione<br />

Le sepolture per inumazione si <strong>di</strong>stinguono in comuni e private:<br />

a) sono comuni le sepolture in campo comune della durata minima <strong>di</strong> <strong>di</strong>eci anni dal giorno del<br />

seppellimento assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. Sono altresì comuni<br />

le inumazioni <strong>di</strong> resti non completamente mineralizzati provenienti da esumazioni o estumulazioni;<br />

b) sono private le sepolture per inumazioni <strong>di</strong> durata superiore a quella <strong>di</strong> <strong>di</strong>eci anni o aventi<br />

particolari caratteristiche, effettuate in aree in concessione, se <strong>di</strong>sponibili, ai sensi e nei limiti<br />

dell’art. 90 e seguenti del D.P.R 285/90.<br />

Per quanto attiene alle modalità e alle caratteristiche delle fosse <strong>di</strong> inumazione si applicano le<br />

<strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui alla normativa statale e regionale vigente.<br />

Art. 32.<br />

Cippo per inumazione<br />

Ogni fossa nei campi comuni <strong>di</strong> inumazione è contrad<strong>di</strong>stinta, salvo <strong>di</strong>versa soluzione prescelta dai<br />

privati a norma del successivo comma terzo, da un cippo, costituito da materiale resistente agli<br />

agenti atmosferici e portante un numero progressivo.<br />

16


Sul cippo verrà applicata una targhetta <strong>di</strong> materiale inalterabile con l'in<strong>di</strong>cazione del nome e<br />

cognome, anno <strong>di</strong> nascita e <strong>di</strong> morte del defunto.<br />

A richiesta dei privati, e trascorsi sei mesi dall'inumazione, può essere autorizzata, dal <strong>Comune</strong>,<br />

l'installazione, in sostituzione del cippo, <strong>di</strong> un copri tomba, la cui misura dovrà essere cm. 160x60.<br />

La manutenzione e la conservazione dello stato <strong>di</strong> decoro <strong>di</strong> lapi<strong>di</strong> e copri tomba hanno luogo a<br />

carico dei congiunti del defunto. In caso <strong>di</strong> incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla<br />

conservazione.<br />

Art. 33.<br />

Tumulazione.<br />

Per tumulazione si intendono le sepolture <strong>di</strong> feretri, cassette per resti mortali o urne cinerarie in<br />

opere murarie costruite dal <strong>Comune</strong> o dai concessionari <strong>di</strong> aree.<br />

Le sepolture a tumulazione sono oggetto <strong>di</strong> concessione secondo le modalità <strong>di</strong> cui al Titolo 8°.<br />

Per quanto attiene alle modalità <strong>di</strong> tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le<br />

<strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui alla normativa statale e regionale vigente.<br />

Art. 34.<br />

Capienza dei loculi e delle cellette ossario<br />

E’ ammessa la collocazione in un loculo <strong>di</strong> un feretro e <strong>di</strong> una o più cassettine per resti mortali e/o<br />

urne cinerarie fino a completa capienza del loculo stesso, previo pagamento delle relative tariffe<br />

deliberate dalla Giunta <strong>Comunale</strong>.<br />

Ogni celletta ossario può accogliere cassette per resti mortali e/o urne cinerarie fino a completa<br />

capienza della celletta stessa, previo pagamento delle relative tariffe deliberate dalla Giunta<br />

<strong>Comunale</strong>.<br />

TITOLO 5° CREMAZIONE<br />

Art.35.<br />

Autorizzazione alla cremazione<br />

La cremazione <strong>di</strong> cadavere deve essere autorizzata dal <strong>Comune</strong> ove è avvenuto il decesso, sulla base<br />

della volontà del defunto espressa con le modalità <strong>di</strong> cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della<br />

legge 30 marzo 2001, n.130.<br />

17


In caso <strong>di</strong> cremazione postuma <strong>di</strong> cadavere preventivamente sepolto, l’autorizzazione alla<br />

cremazione è rilasciata dal <strong>Comune</strong> dove si trova sepolto il cadavere stesso.<br />

L’autorizzazione alla cremazione <strong>di</strong> un cadavere non può essere concessa senza la preventiva<br />

acquisizione <strong>di</strong> uno dei seguenti documenti:<br />

a) del certificato in carta libera rilasciato dal me<strong>di</strong>co necroscopo, dal quale risulti escluso il<br />

sospetto <strong>di</strong> morte dovuta a reato;<br />

b) del nulla osta dell’Autorità Giu<strong>di</strong>ziaria, in caso <strong>di</strong> morte improvvisa o sospetta, recante la<br />

specifica in<strong>di</strong>cazione che il cadavere può essere cremato;<br />

c) dell’estratto legale <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del<br />

defunto <strong>di</strong> essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad<br />

associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei<br />

propri associati, è sufficiente la presentazione <strong>di</strong> una <strong>di</strong>chiarazione, in carta libera, scritta, datata e<br />

sottoscritta dall’associato <strong>di</strong> proprio pugno o, se questi non è in grado <strong>di</strong> scrivere, confermata da due<br />

testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà <strong>di</strong> essere cremato. Tale <strong>di</strong>chiarazione deve<br />

essere convalidata dal presidente dell’associazione;<br />

d) <strong>di</strong> un atto scritto dal quale risulti la conoscenza da parte del coniuge e, in <strong>di</strong>fetto, dei<br />

parenti più prossimi, in<strong>di</strong>viduati secondo l’art. 74 e seguenti del Co<strong>di</strong>ce Civile e, in caso <strong>di</strong><br />

concorrenza <strong>di</strong> più parenti dello stesso grado, dall’unanimità <strong>di</strong> essi, della volontà espressa dal<br />

defunto <strong>di</strong> essere cremato, me<strong>di</strong>ante <strong>di</strong>chiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 al Responsabile<br />

delegato dal Sindaco del <strong>Comune</strong> ove si è verificato il decesso. La volontà dei minori e delle<br />

persone interdette è manifestata dai legali rappresentanti.<br />

e) Per la cremazione <strong>di</strong> stranieri occorre una <strong>di</strong>chiarazione dell’Autorità Consolare attestante<br />

le norme applicabili e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione.<br />

E’ consentito cremare resti mortali mineralizzati e non mineralizzati <strong>di</strong> persone inumate da almeno<br />

10 anni o tumulate da almeno 20 anni.<br />

La cremazione dei resti mortali e/o ossei e la destinazione delle relative ceneri, è autorizzata dal<br />

<strong>Comune</strong> dove è collocato il cimitero, previa acquisizione, nella forma <strong>di</strong> auto<strong>di</strong>chiarazione ai sensi<br />

del D.P.R. 445/2000, dell’assenso del coniuge o, in <strong>di</strong>fetto, del parente più prossimo, in<strong>di</strong>viduato<br />

secondo gli articoli 74 e seguenti del Co<strong>di</strong>ce Civile e, nel caso <strong>di</strong> concorso <strong>di</strong> più parenti nello stesso<br />

grado, all’unanimità. Non è necessaria la documentazione sanitaria <strong>di</strong> cui al comma 3, lettera a).<br />

Non possono essere autorizzate cremazioni <strong>di</strong> cadaveri, resti mortali e/o ossei che siano portatori <strong>di</strong><br />

ra<strong>di</strong>oattività. In tali casi è compito dell’AUSL segnalare al <strong>Comune</strong> tali circostanze.<br />

La domanda <strong>di</strong> cremazione è soggetta all’imposta <strong>di</strong> bollo, così come la relativa autorizzazione.<br />

L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata da Responsabile delegato dal Sindaco.<br />

La cremazione <strong>di</strong> parti anatomiche è autorizzata dall’Ausl del luogo <strong>di</strong> amputazione, come previsto<br />

dall’art. 3 D.Lgs. n. 254/03.<br />

18


Art. 36.<br />

Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie<br />

Le ceneri derivanti dalla cremazione del cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria, <strong>di</strong><br />

materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a<br />

freddo o a mezzo <strong>di</strong> collanti <strong>di</strong> sicura e duratura presa, recante all’esterno il nome, il cognome, la<br />

data <strong>di</strong> nascita e <strong>di</strong> morte del defunto.<br />

Ciascuna urna cineraria, con capienza <strong>di</strong> almeno 5 litri, deve contenere le ceneri <strong>di</strong> una sola salma.<br />

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni<br />

richieste, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri,<br />

salvo <strong>di</strong>versa in<strong>di</strong>cazione dell’autorità sanitaria.<br />

La consegna dell’urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei<br />

quali uno deve essere conservato dal responsabile del forno crematorio, il secondo deve essere<br />

trasmesso a chi ha rilasciato l’autorizzazione alla cremazione e il terzo deve essere conservato da chi<br />

prende in consegna l’urna e, se del caso, consegnato al gestore del servizio cimiteriale <strong>di</strong> arrivo e da<br />

quest’ultimo conservato.<br />

La destinazione delle ceneri può essere la tumulazione, l’inumazione, l’affidamento ai familiari o la<br />

<strong>di</strong>spersione.<br />

Art. 37.<br />

Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri<br />

La sepoltura <strong>di</strong> un’urna cineraria nel cimitero deve essere autorizzata dal <strong>Comune</strong> ove l’urna viene<br />

sepolta, accertato il <strong>di</strong>ritto alla sepoltura nel luogo in<strong>di</strong>cato da chi ne effettua la richiesta.<br />

Le urne cinerarie possono essere tumulate in loculo, in relazione alla capienza, sia o meno presente<br />

nello stesso loculo un feretro, o in ossario.<br />

La sepoltura <strong>di</strong>retta <strong>di</strong> un’urna cineraria a contatto con il terreno presuppone che l’urna sia <strong>di</strong><br />

materiale biodegradabile e inoltre che il defunto abbia espresso tale volontà per iscritto, consentendo<br />

la <strong>di</strong>spersione delle ceneri nel terreno, altrimenti l’interramento dovrà avvenire in modo da garantire<br />

la conservazione costante affinché non si verifichi la <strong>di</strong>spersione involontaria delle ceneri.<br />

Per i requisiti <strong>di</strong> accessi al Cimitero si rimanda all’art. 21 e all’art. 31 a seconda della tipologia <strong>di</strong><br />

sepoltura.<br />

Art. 38.<br />

Autorizzazione alla <strong>di</strong>spersione delle ceneri<br />

La <strong>di</strong>spersione delle ceneri è autorizzata dall’Ufficiale <strong>di</strong> Stato Civile del <strong>Comune</strong> ove è avvenuto il<br />

decesso.<br />

19


In caso <strong>di</strong> decesso <strong>di</strong> un citta<strong>di</strong>no della Regione Emilia-Romagna avvenuto in altra Regione,<br />

l’autorizzazione può essere <strong>di</strong>sposta in alternativa dall’Ufficiale <strong>di</strong> Stato Civile del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong><br />

residenza anagrafica del deceduto.<br />

È ammessa la <strong>di</strong>spersione delle ceneri già tumulate. In tal caso, l’autorizzazione compete<br />

all’Ufficiale <strong>di</strong> Stato Civile del <strong>Comune</strong> ove sono custo<strong>di</strong>te le ceneri.<br />

Di ogni <strong>di</strong>spersione <strong>di</strong> ceneri effettuata deve essere tenuta traccia per mezzo <strong>di</strong> trascrizione<br />

cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, a cura dell’Ufficio <strong>di</strong> Stato Civile.<br />

Art. 39.<br />

Forma <strong>di</strong> espressione della volontà del defunto<br />

La <strong>di</strong>spersione delle ceneri è consentita in base alla volontà del defunto espressa attraverso:<br />

a) <strong>di</strong>sposizione testamentaria o <strong>di</strong>chiarazione autografa (previa pubblicazione ai sensi dell’art. 620<br />

del Co<strong>di</strong>ce Civile);<br />

b) <strong>di</strong>chiarazione resa e sottoscritta nell’ambito dell’iscrizione ad associazione legalmente<br />

riconosciuta per la cremazione.<br />

Si ritiene valida forma <strong>di</strong> manifestazione <strong>di</strong> detta volontà il riferire, con <strong>di</strong>chiarazione resa ai sensi<br />

del DPR 445/2000 e con firma autentica, da parte del coniuge e <strong>di</strong> tutti i congiunti <strong>di</strong> 1° grado che il<br />

defunto aveva manifestato verbalmente in vita la volontà <strong>di</strong> <strong>di</strong>spersione delle proprie ceneri.<br />

Art. 40.<br />

Domanda per la <strong>di</strong>spersione<br />

La richiesta <strong>di</strong> autorizzazione alla <strong>di</strong>spersione deve contenere l’in<strong>di</strong>cazione:<br />

a) del soggetto richiedente;<br />

b) del soggetto che provvede alla <strong>di</strong>spersione delle ceneri;<br />

c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri vengono<br />

<strong>di</strong>sperse.<br />

Le suddette informazioni dovranno essere riportate anche sull’atto <strong>di</strong> autorizzazione rilasciato dal<br />

<strong>Comune</strong>.<br />

Art. 41.<br />

Luogo dove svolgere la <strong>di</strong>spersione<br />

L’autorizzazione alla <strong>di</strong>spersione può riguardare solo luoghi che insistono nel territorio regionale e<br />

può avvenire:<br />

a) in un’area del cimitero comunale all’aperto a ciò destinata e denominata “Giar<strong>di</strong>no dei<br />

Ricor<strong>di</strong>” o “Giar<strong>di</strong>no delle Rimembranze”;<br />

b) in area privata, aperta e con il consenso del proprietario;<br />

c) in mare, nei laghi o nei fiumi nei tratti liberi da manufatti;<br />

20


d) in natura, all’interno del territorio comunale , in aree esterne, pubbliche, lontano dai<br />

centri abitati, o in aree eventualmente in<strong>di</strong>viduate dall’Amministrazione <strong>Comunale</strong>.<br />

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della <strong>di</strong>spersione delle proprie ceneri senza in<strong>di</strong>carne<br />

il luogo, quest’ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in <strong>di</strong>fetto, dal parente più<br />

prossimo, in<strong>di</strong>viduato secondo le norme del Co<strong>di</strong>ce civile. In caso <strong>di</strong> più parenti dello stesso grado,<br />

dalla maggioranza assoluta <strong>di</strong> essi. In assenza <strong>di</strong> in<strong>di</strong>cazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le<br />

ceneri vengono <strong>di</strong>sperse in cinerario comune o nel “Giar<strong>di</strong>no dei Ricor<strong>di</strong>”.<br />

La <strong>di</strong>spersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati così come definiti dal Co<strong>di</strong>ce della<br />

Strada.<br />

Art. 42.<br />

Persona autorizzata alla <strong>di</strong>spersione<br />

La <strong>di</strong>spersione delle ceneri, autorizzata ai sensi <strong>di</strong> legge, potrà essere effettuata dalla persona<br />

in<strong>di</strong>cata dal defunto o, in assenza, dal coniuge o da altro familiare avente <strong>di</strong>ritto, dall’esecutore<br />

testamentario o dal rappresentante legale dell’Associazione a cui era iscritto il defunto, o, in<br />

mancanza, dal personale autorizzato del <strong>Comune</strong> o delle imprese che esercitano l’attività funebre.<br />

Art. 43.<br />

Autorizzazione per l’affidamento familiare delle ceneri<br />

L’affidamento familiare <strong>di</strong> un’urna cineraria deve essere autorizzata dal <strong>Comune</strong> ove l’urna viene<br />

stabilmente collocata.<br />

L’atto <strong>di</strong> affidamento esaurisce i suoi effetti nell’ambito del territorio del <strong>Comune</strong> che lo ha<br />

adottato. Ove l’affidatario decida <strong>di</strong> trasferire le ceneri in altro luogo, è necessario richiedere un atto<br />

<strong>di</strong> affidamento da parte del nuovo <strong>Comune</strong>.<br />

La consegna dell’urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o<br />

provenienti dalla cremazione <strong>di</strong> esiti <strong>di</strong> resti mortali, derivanti da esumazioni o estumulazioni,<br />

purché in attuazione della volontà espressa per iscritto dal defunto.<br />

Di ogni affidamento <strong>di</strong> urna cineraria e <strong>di</strong> ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per<br />

mezzo <strong>di</strong> trascrizione cronologica in apposito registro a cura del responsabile delegato dal Sindaco,<br />

anche a tenuta informatica, con l’in<strong>di</strong>cazione:<br />

a) per affidamenti <strong>di</strong> urne autorizzati, dei dati anagrafici e della residenza dell’affidatario,<br />

nonché dei dati identificativi del defunto;<br />

b) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo <strong>di</strong> conservazione esterno al cimitero,<br />

<strong>di</strong>verso dalla residenza, dell’in<strong>di</strong>rizzo del nuovo luogo <strong>di</strong> conservazione e della data del<br />

trasferimento;<br />

c) per i recessi dall’affidamento, dell’identificazione del cimitero <strong>di</strong> sepoltura e della data <strong>di</strong><br />

recesso;<br />

d) della data <strong>di</strong> eventuali ispezioni svolte in luoghi <strong>di</strong> conservazione e delle risultanze<br />

riscontrate.<br />

21


Art. 44.<br />

Forma <strong>di</strong> espressione della volontà del defunto<br />

L’affidamento delle ceneri presuppone che il defunto abbia scelto in vita questa forma <strong>di</strong><br />

conservazione ed abbia in<strong>di</strong>cato espressamente il nominativo della persona a cui esse devono essere<br />

affidate.<br />

Tale scelta potrà risultare da:<br />

a) <strong>di</strong>sposizione testamentaria;<br />

b) <strong>di</strong>chiarazione autografa (da pubblicarsi, come testamento olografo);<br />

c) <strong>di</strong>chiarazione resa e sottoscritta nell’ambito dell’iscrizione ad associazione legalmente<br />

riconosciuta per la cremazione;<br />

d) <strong>di</strong>chiarazione ritualmente resa <strong>di</strong> fronte a notaio.<br />

Si ritiene valida forma <strong>di</strong> manifestazione <strong>di</strong> detta volontà il riferire, con <strong>di</strong>chiarazione resa<br />

ritualmente e con firma autentica, da parte del coniuge e <strong>di</strong> tutti i congiunti <strong>di</strong> 1° grado che il<br />

defunto aveva manifestato verbalmente in vita la volontà <strong>di</strong> affido familiare delle proprie ceneri.<br />

Nel caso in cui il defunto abbia <strong>di</strong>sposto genericamente che la famiglia sia soggetto affidatario, si<br />

può dare corso all’affidamento al coniuge o ai parenti <strong>di</strong> 1° grado previo accordo <strong>di</strong> tutti gli stessi<br />

nell’in<strong>di</strong>viduazione dell’affidatario unico.<br />

Art. 45.<br />

Domanda per l’affidamento<br />

La domanda per l’affidamento delle ceneri, e la conseguente autorizzazione, è soggetta all’imposta<br />

<strong>di</strong> bollo e deve contenere almeno i seguenti elementi:<br />

a) i dati anagrafici e la residenza dell’affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;<br />

b) la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> responsabilità per l’accettazione dell’affidamento dell’urna cineraria e della<br />

sua custo<strong>di</strong>a nel luogo <strong>di</strong> conservazione in<strong>di</strong>viduato;<br />

c) il consenso dell’affidatario ai relativi controlli da parte dell’Amministrazione <strong>Comunale</strong>;<br />

d) l’obbligo per l’affidatario <strong>di</strong> informare l’Amministrazione <strong>Comunale</strong> <strong>di</strong> eventuali variazioni del<br />

luogo <strong>di</strong> conservazione delle ceneri, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto;<br />

f) la conoscenza delle norme circa i reati sulla <strong>di</strong>spersione non autorizzata delle ceneri e delle altre<br />

norme del co<strong>di</strong>ce penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell’urna;<br />

g) la conoscenza della possibilità <strong>di</strong> trasferimento dell’urna in cimitero, nel caso il familiare non<br />

intendesse più conservarla;<br />

h) che non sussistono impe<strong>di</strong>menti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall’Autorità<br />

giu<strong>di</strong>ziaria o <strong>di</strong> pubblica sicurezza.<br />

Art. 46.<br />

Luogo <strong>di</strong> conservazione dell’urna<br />

Il luogo or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong> conservazione dell’urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza<br />

<strong>di</strong> quest’ultimo, salvo non <strong>di</strong>versamente in<strong>di</strong>cato al momento della richiesta dell’autorizzazione.<br />

22


L’urna deve essere collocata, debitamente sigillata e contenente i dati identificativi del de cujus,<br />

dentro apposito colombaro, che può essere ubicato sia dentro che fuori l’abitazione, purché ancorato<br />

al muro o al pavimento. I colombari devono essere costruiti in cemento (nicchie, tabernacoli, ecc.) e<br />

offrire garanzia contro ogni profanazione. Non sono ammessi colombari mobili.<br />

In caso <strong>di</strong> collocazione all’esterno dell’abitazione, il colombaro deve essere posizionato in area<br />

privata opportunamente recintata. È necessario preliminarmente presentare apposito progetto del<br />

manufatto da realizzare, in cui siano rispettate le <strong>di</strong>stanze dal confine e sia garantita la non visibilità<br />

dalla pubblica via.<br />

Nel caso in cui l’affidatario o i suoi ere<strong>di</strong> intendano recedere dall’affidamento delle ceneri, devono<br />

comunicarlo al <strong>Comune</strong> territorialmente competente e conferirle al cinerario comune o provvedere<br />

alla loro tumulazione in cimitero <strong>di</strong> loro scelta.<br />

Art. 47.<br />

Obblighi dell’affidatario<br />

L’affidatario deve assicurare la propria meticolosa custo<strong>di</strong>a sia dal punto <strong>di</strong> vista igienico-sanitario<br />

sia garantendo che l’urna non venga profanata.<br />

È vietato manomettere l’urna o i suoi sigilli.<br />

L’urna non può essere affidata a terzi, neppure temporaneamente, senza specifica autorizzazione del<br />

Responsabile delegato dal Sindaco del <strong>Comune</strong> che ha autorizzato l’affido.<br />

Art.48.<br />

Controlli e sanzioni<br />

Il <strong>Comune</strong> può procedere in qualsiasi momento a controlli, anche perio<strong>di</strong>ci, sull’effettiva<br />

collocazione dell’urna contenente le ceneri nel luogo in<strong>di</strong>cato dal familiare affidatario.<br />

TITOLO 6° - ESUMAZIONI ESTUMULAZIONI E TRASLAZIONI<br />

Art. 49.<br />

Esumazioni or<strong>di</strong>narie<br />

Le esumazioni or<strong>di</strong>narie si eseguono trascorso un decennio dalla inumazione, in qualsiasi periodo<br />

dell’anno. Non è prescritta la presenza <strong>di</strong> operatori sanitari. Qualora il personale addetto ritenga che<br />

non vi siano idonee con<strong>di</strong>zioni ambientali per l’esecuzione delle suddette operazioni, le esumazioni<br />

potranno essere sospese nei mesi <strong>di</strong> giugno luglio agosto.<br />

E' compito del personale che esegue l’esumazione stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al<br />

momento della esumazione.<br />

23


Il <strong>Comune</strong> informa i citta<strong>di</strong>ni delle scadenze e dell’inizio delle operazioni massive <strong>di</strong> esumazione<br />

or<strong>di</strong>naria me<strong>di</strong>ante affissione <strong>di</strong> avvisi presso il Cimitero e l’albo pretorio nonché con pubblicazione<br />

sul sito internet oppure me<strong>di</strong>ante invio <strong>di</strong> comunicazione agli aventi <strong>di</strong>ritto, a <strong>di</strong>screzione<br />

dell’ufficio competente.<br />

Nel caso in cui il cadavere esumato si presenti non completamente mineralizzato, il resto mortale<br />

potrà:<br />

-essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) , ove dovrà permanere per ulteriori 5 anni. Il<br />

termine potrà essere ridotto a 2 anni qualora si faccia ricorso all’impiego <strong>di</strong> sostanze che facilitino la<br />

decomposizione dei cadaveri;<br />

-essere avviato, previo assenso degli aventi <strong>di</strong>ritto, alla cremazione.<br />

Nel caso in cui il resto mortale sia mineralizzato, le ossa rinvenute vengono raccolte e depositate<br />

nell’ossario comune, salvo che i familiari aventi <strong>di</strong>ritto facciano domanda <strong>di</strong> tumulazione in cellette<br />

ossario o in altro loculo ovvero ne richiedano la cremazione.<br />

Art. 50.<br />

Esumazioni straor<strong>di</strong>narie<br />

L'esumazione straor<strong>di</strong>naria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong><br />

scadenza, per provve<strong>di</strong>mento dell'Autorità Giu<strong>di</strong>ziaria o, a richiesta dei familiari, per trasferimento<br />

ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero.<br />

Le esumazioni straor<strong>di</strong>narie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell’anno e senza la<br />

presenza <strong>di</strong> operatori sanitari, anche per le persone decedute a causa <strong>di</strong> malattie infettive e <strong>di</strong>ffusive.<br />

In particolari situazioni, ove il personale addetto alle operazioni ne ravvisi la necessità, potrà<br />

richiedere un parere igienico-sanitario all’Ausl territorialmente competente.<br />

Art. 51.<br />

Estumulazioni<br />

Le estumulazioni si sud<strong>di</strong>vidono in or<strong>di</strong>narie e straor<strong>di</strong>narie.<br />

Sono estumulazioni or<strong>di</strong>narie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.<br />

Le estumulazioni straor<strong>di</strong>narie sono <strong>di</strong> due tipi :<br />

- a richiesta dei familiari interessati, per il trasferimento della salma in una nuova sepoltura, laddove<br />

la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore alla durata della concessione;<br />

- su or<strong>di</strong>ne dell'Autorità Giu<strong>di</strong>ziaria.<br />

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio<br />

cimiteriale del <strong>Comune</strong>.<br />

24


I resti mortali mineralizzati , sono raccoglibili in cassette <strong>di</strong> zinco da destinare a cellette ossario,<br />

loculi o tombe <strong>di</strong> famiglia in concessione, previa domanda degli aventi <strong>di</strong>ritto.<br />

Se il cadavere estumulato non è in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> completa mineralizzazione, i relativi resti mortali<br />

potranno essere avviati per l’inumazione in campo comune per 5 anni, previa apertura della cassa <strong>di</strong><br />

zinco, salvo che la domanda <strong>di</strong> estumulazione non <strong>di</strong>sponga il trasporto in altra sepoltura, o la<br />

ritumulazione nello stesso loculo, oppure essere avviati per la cremazione (trascorsi almeno 20 anni<br />

dalla tumulazione). Tutto ciò dovrà essere richiesto dagli aventi <strong>di</strong>ritto.<br />

In caso <strong>di</strong> ritumulazione nello stesso loculo il concessionario o altro avente <strong>di</strong>ritto dovrà procedere<br />

al rinnovo della concessione del manufatto.<br />

Se allo scadere <strong>di</strong> concessioni a tempo determinato non sussiste domanda <strong>di</strong> collocazione <strong>di</strong> resti<br />

mortali, questi ultimi sono collocati in ossario comune d’ufficio se mineralizzati, altrimenti in<br />

campo comune <strong>di</strong> mineralizzazione e successivamente in ossario comune.<br />

Il <strong>Comune</strong> informa i citta<strong>di</strong>ni delle scadenze e dell’inizio delle operazioni massive <strong>di</strong> estumulazione<br />

or<strong>di</strong>naria me<strong>di</strong>ante affissione <strong>di</strong> avvisi presso il Cimitero, all’albo pretorio nonché sul sito internet<br />

del <strong>Comune</strong>.<br />

Le estumulazioni or<strong>di</strong>narie sono regolate dal Sindaco con propria or<strong>di</strong>nanza e possono essere svolte<br />

in qualunque periodo dell’anno escludendo preferibilmente i mesi <strong>di</strong> giugno, luglio, agosto.<br />

Art. 52.<br />

Tariffa delle esumazioni ed estumulazioni<br />

Le esumazioni ed estumulazioni, sia che siano or<strong>di</strong>narie sia che siano straor<strong>di</strong>narie sono sottoposte<br />

al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giu<strong>di</strong>ziaria, si<br />

applica l'articolo 106 del R.D. 23 <strong>di</strong>cembre 1865, n. 2704, e successive mo<strong>di</strong>ficazioni ed<br />

integrazioni.<br />

Art. 53.<br />

Oggetti da recuperare<br />

Qualora nel corso <strong>di</strong> esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o<br />

ricor<strong>di</strong> personali, gli aventi <strong>di</strong>ritto devono darne avviso al <strong>Comune</strong> al momento della richiesta<br />

dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.<br />

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto<br />

processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato<br />

tra gli atti del servizio cimiteriale.<br />

Laddove manchi la richiesta degli aventi <strong>di</strong>ritto, gli oggetti preziosi o i ricor<strong>di</strong> personali rinvenuti in<br />

occasione <strong>di</strong> esumazioni od estumulazioni che siano ritenuti in buono stato devono essere consegnati<br />

al <strong>Comune</strong>, che provvederà a tenerli a <strong>di</strong>sposizione degli aventi <strong>di</strong>ritto per un periodo <strong>di</strong> 12 mesi.<br />

25


Qualora non venissero reclamati, decorso il suddetto termine, essi passeranno in proprietà del<br />

<strong>Comune</strong>, che potrà alienarli seguendo le procedure previste dall’or<strong>di</strong>namento e da altri Regolamenti<br />

comunali vigenti.<br />

Visti i processi <strong>di</strong> mineralizzazione dei metalli, il <strong>Comune</strong> non garantisce che gli oggetti contenuti<br />

nei feretri risultino integri al momento dell’effettuazione delle suddette operazioni.<br />

Art. 54.<br />

Traslazioni<br />

E’ ammessa la traslazione <strong>di</strong> feretri, resti mortali e urne cinerarie nelle seguenti ipotesi:<br />

a) collocazione in tomba <strong>di</strong> famiglia;<br />

b) trasferimento in altro cimitero;<br />

c) per abbinamento <strong>di</strong> cadaveri <strong>di</strong> coniugi o parenti entro il 2° grado;<br />

d) per permettere un più facile accesso da parte del coniuge o dei parenti entro il 2° grado portatori<br />

<strong>di</strong> accertati impe<strong>di</strong>menti fisici opportunamente documentati;<br />

L’Amministrazione <strong>Comunale</strong>, in conseguenza <strong>di</strong> istanze motivate che prospettano situazioni<br />

particolari da valutarsi caso per caso, può <strong>di</strong>sporre la traslazione anche in ipotesi non rientranti nelle<br />

casistiche <strong>di</strong> cui sopra.<br />

Il loculo rimasto vacante dovrà essere restituito al <strong>Comune</strong>, che rimborserà una somma calcolata<br />

secondo quanto previsto all’art.78<br />

La traslazione può avvenire su richiesta dei soggetti aventi <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> cui all’art. 4 del presente<br />

<strong>Regolamento</strong>.<br />

Art. 55.<br />

Disponibilità dei materiali.<br />

A seguito delle operazioni <strong>di</strong> cui ai commi precedenti, i materiali e le opere installate sulle sepolture<br />

comuni e private e sui loculi possono essere, <strong>di</strong>etro specifica richiesta da inoltrare al <strong>Comune</strong>,<br />

restituiti alla famiglia.<br />

In ogni caso, i materiali ed oggetti <strong>di</strong> cui sopra non possono venire asportati dai cimiteri da parte <strong>di</strong><br />

familiari o da persone da questi incaricate senza l’autorizzazione del comune.<br />

TITOLO 7° POLIZIA DEI CIMITERI<br />

26


Art. 56.<br />

Orario <strong>di</strong> apertura e chiusura del Cimitero<br />

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato con or<strong>di</strong>nanza del Sindaco.<br />

Fuori da tale orario nessuno può visitare il cimitero senza espresso permesso dell’amministrazione<br />

comunale.<br />

L’Amministrazione <strong>Comunale</strong> si riserva <strong>di</strong> adottare, per ragioni <strong>di</strong> sicurezza, sistemi <strong>di</strong> allarme per<br />

la vigilanza e il controllo dell’accesso.<br />

Art. 57.<br />

Disciplina dell'ingresso<br />

Nei cimiteri, <strong>di</strong> norma, non si può entrare che a pie<strong>di</strong>, ad eccezione degli ausili per trasporto <strong>di</strong>sabili<br />

e dei veicoli preposti al servizio e <strong>di</strong> quelli autorizzati dall’Amministrazione <strong>Comunale</strong>.<br />

E' vietato l'ingresso :<br />

a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone non vedenti;<br />

b) alle persone in stato <strong>di</strong> ubriachezza, eccitazione mentale e vestite in modo indecoroso o in<br />

con<strong>di</strong>zioni comunque in contrasto con il carattere <strong>di</strong> solennità del luogo;<br />

c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività <strong>di</strong> questua, commerciali o simili;<br />

d) ai bambini <strong>di</strong> età inferiore a 12 anni quando non siano accompagnati da adulti;<br />

e) alle persone in massa non a seguito <strong>di</strong> funerale o <strong>di</strong> cerimonia religiosa o civile, senza la<br />

preventiva autorizzazione dell’Amministrazione.<br />

f) a chiunque, quando il sindaco per motivi <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico o <strong>di</strong> polizia mortuaria o <strong>di</strong>sciplina<br />

interna ravvisi l’opportunità del <strong>di</strong>vieto.<br />

Art. 58.<br />

Fiori e piante ornamentali<br />

Gli ornamenti <strong>di</strong> fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura <strong>di</strong> chi li ha<br />

impiantati o deposti.<br />

Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere<br />

indecorose le tombe <strong>di</strong> famiglia, i loculi, i tumuli o le aree cimiteriali, il responsabile del servizio<br />

cimiteri li farà togliere o sra<strong>di</strong>care e provvederà per la loro <strong>di</strong>struzione.<br />

In tutti i cimiteri, avrà luogo nei perio<strong>di</strong> opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle<br />

erbe.<br />

27


Art. 59.<br />

Materiali ornamentali.<br />

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapi<strong>di</strong>, i copri tomba, ecc.., indecorosi o la cui<br />

manutenzione <strong>di</strong>fetti al punto <strong>di</strong> rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero<br />

collocate.<br />

Il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong>sporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe <strong>di</strong> tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante,<br />

ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile<br />

la lettura, o che in qualunque forma non si ad<strong>di</strong>cano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano<br />

<strong>di</strong>venuti indecorosi. In particolare, le corone, i vasi i cuscini e i fiori deposti in occasione <strong>di</strong> funerali,<br />

dopo 1 settimana dalla sepoltura verranno rimossi dal personale <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a del cimitero.<br />

I provve<strong>di</strong>menti d'ufficio <strong>di</strong> cui al comma primo verranno adottati previa <strong>di</strong>ffida <strong>di</strong>retta ai<br />

concessionari interessati, se noti, o pubblicata al cimitero e all'Albo Pretorio per un mese, perché<br />

siano ripristinate le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> buona manutenzione e decoro.<br />

Valgono per la <strong>di</strong>sponibilità dei materiali ed oggetti <strong>di</strong> risulta gli stessi criteri stabiliti nel presente<br />

<strong>Regolamento</strong> all’articolo 55.<br />

Art. 60.<br />

Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture nei campi comuni e nei loculi.<br />

Sulle tombe nei campi comuni e sui loculi, possono essere poste lapi<strong>di</strong>, croci, monumenti, ricor<strong>di</strong>,<br />

simboli, secondo forme, misure, colori e materiali consoni al carattere del cimitero e alle norme<br />

fissate nel presente regolamento e <strong>di</strong> seguito riassunte.<br />

Ogni epigrafe o scritta deve contenere le generalità del defunto e rituali espressioni brevi, purché<br />

non in contrasto con il comune senso della morale.<br />

Le epigrafi o scritte devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre<br />

lingue, purché il testo contenga la traduzione in italiano.<br />

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte <strong>di</strong>verse da quelle consentite<br />

nel presente regolamento, o nelle quali figurino errori <strong>di</strong> scrittura. Verranno altresì rimossi gli<br />

oggetti ed i materiali non consoni. La spesa della rimozione è addebitata al concessionario o agli<br />

ere<strong>di</strong>.<br />

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, <strong>di</strong> barattoli <strong>di</strong> recupero o<br />

oggetti aventi uso originario <strong>di</strong>verso da portafiori.<br />

Si consente il collocamento <strong>di</strong> fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel<br />

tempo, l’inalterabilità e il riconoscimento; è pure consentito il collocamento <strong>di</strong> piantine <strong>di</strong> fiori e <strong>di</strong><br />

semprever<strong>di</strong>, avendo però cura che non invadano le tombe o i passaggi attigui.<br />

In caso <strong>di</strong> violazione <strong>di</strong> dette norme, previa <strong>di</strong>ffida, il <strong>Comune</strong> potrà <strong>di</strong>sporre per la rimozione.<br />

28


Art. 61.<br />

Divieti speciali<br />

Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile<br />

con il luogo ed in particolare :<br />

a) consumare cibi e tenere un contegno chiassoso;<br />

b) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, arbusti, ricor<strong>di</strong>, ecc.;<br />

c) gettare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi recipienti;<br />

d) appendere indumenti od altri oggetti sulle tombe;<br />

e) accumulare neve sui tumuli;<br />

f) introdurre oggetti irriverenti;<br />

g) fumare, tenere un contegno chiassoso,cantare, parlare ad alta voce;<br />

h) sedere sulle tombe, calpestare o danneggiare aiuole, tappeti versi, alberi, giar<strong>di</strong>ni, ecc.;<br />

i) <strong>di</strong>sturbare in qualsiasi modo i visitatori;<br />

j) assistere all'esumazione <strong>di</strong> salme senza essere autorizzati;<br />

k) coltivare fiori sopra le fosse che assumono eccessive <strong>di</strong>mensioni ;<br />

l) collocare vasi, quadri, o quant'altro che, specie in occasione della Commemorazione dei Defunti,<br />

limiti lo spazio riservato al passaggio del pubblico;<br />

m) l'accattonaggio dentro il cimitero e nelle imme<strong>di</strong>ate vicinanze;<br />

n) occupare con vasi, ceri od altro, spazi non avuti in concessione;<br />

o) far entrare nel cimitero qualsiasi tipo <strong>di</strong> materiale, senza la preventiva autorizzazione;<br />

p) esercitare all'interno del cimitero o nelle imme<strong>di</strong>ate vicinanze, qualsiasi forma <strong>di</strong> commercio<br />

senza l'autorizzazione dell'autorità comunale;<br />

q) Offrire servizi e oggetti, <strong>di</strong>stribuire in<strong>di</strong>rizzi e volantini pubblicitari;<br />

r) danneggiare aiuole e alberi;<br />

s) scrivere sulle lapi<strong>di</strong> e sui muri;<br />

t) asportare materiale, oggetti o altro senza l’autorizzazione del <strong>Comune</strong>;<br />

u) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, senza preventiva autorizzazione;<br />

Si precisa che la manutenzione del cimitero è riservata esclusivamente al personale del <strong>Comune</strong> o a<br />

<strong>di</strong>tta appaltatrice, pertanto tutto lo spazio non avuto in concessione deve essere lasciato libero<br />

affinché gli addetti possano eseguire liberamente la necessaria manutenzione. Se questo spazio<br />

venisse occupato, con qualsiasi tipo <strong>di</strong> materiale (vasi, ghiaia od altro), si provvederà ad asportarlo<br />

addebitando le spese, sostenute per la rimozione, al concessionario che ha commesso l'abuso.<br />

Il personale addetto ai servizi cimiteriali è tenuto a far osservare scrupolosamente quanto sopra.<br />

Inoltre, il personale non potrà per nessuna ragione chiedere o ricevere compensi <strong>di</strong> qualsiasi natura<br />

da parenti o familiari dei defunti e ha il dovere <strong>di</strong> usare mo<strong>di</strong> cortesi e civili.<br />

Art. 62.<br />

Riti funebri<br />

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione <strong>di</strong> riti funebri, sia per il singolo defunto che per<br />

la collettività dei defunti, sia civili che religiosi, previa comunicazione al personale <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a.<br />

29


Art.63.<br />

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti<br />

Il <strong>Comune</strong>, in occasione della Commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni <strong>di</strong> comportamento<br />

per l’introduzione e la posa in opera <strong>di</strong> materiali per opere o anche solo <strong>di</strong> lapi<strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduali.<br />

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei<br />

materiali, allo smontaggio <strong>di</strong> armature e ponti, nel periodo in<strong>di</strong>cato nelle istruzioni <strong>di</strong><br />

comportamento <strong>di</strong> cui al comma precedente.<br />

Art. 64.<br />

Illuminazione votiva<br />

Il <strong>Comune</strong> provvede al servizio <strong>di</strong> illuminazione votiva cimiteriale in amministrazione <strong>di</strong>retta o<br />

me<strong>di</strong>ante concessione a terzi.<br />

TITOLO 8° CONCESSIONI<br />

Art. 65.<br />

Prova della concessione in mancanza <strong>di</strong> copia del contratto<br />

Qualora l’ufficio competente accerti che non esistono contratti o altre prove documentali <strong>di</strong> vecchie<br />

concessioni esistenti, per le quali non è quin<strong>di</strong> possibile stabilire se siano a tempo determinato o<br />

perpetue, l’Amministrazione <strong>Comunale</strong> può, con proprio atto, stabilire che la durata della<br />

concessione sia <strong>di</strong> 99 anni a decorrere dalla data della prima sepoltura certa.<br />

Art. 66.<br />

Disciplina delle concessioni<br />

Il <strong>Comune</strong> concede l’uso <strong>di</strong> aree o manufatti in base all’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> richiesta e nei limiti della<br />

<strong>di</strong>sponibilità esistente al momento della domanda, alle con<strong>di</strong>zioni stabilite dal presente regolamento.<br />

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese <strong>di</strong> privati o enti, <strong>di</strong><br />

sepolture a sistema <strong>di</strong> tumulazione in<strong>di</strong>viduale, per famiglie o per collettività. Le aree possono<br />

essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese <strong>di</strong> privati o enti, campi a sistema <strong>di</strong><br />

inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno <strong>di</strong> adeguato ossario.<br />

Possono essere altresì concesse aree per l’installazione <strong>di</strong> colonnette che ospitano urne cinerarie.<br />

30


La concessione delle aree suddette o dei manufatti per tomba <strong>di</strong> famiglia è consentita sia nei<br />

confronti dei residenti sia nei confronti dei non residenti. L’Amministrazione <strong>Comunale</strong> fisserà<br />

eventualmente con proprio atto un sovrapprezzo sul canone per la concessione a non residenti.<br />

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune riguardano:<br />

a) sepolture in<strong>di</strong>viduali (loculi, ossari);<br />

b) sepolture per famiglie o collettività (gruppi <strong>di</strong> loculi, tombe <strong>di</strong> famiglia);<br />

Il rilascio <strong>di</strong> qualsiasi concessione comporta il pagamento del canone determinato con atto<br />

dell’Amministrazione <strong>Comunale</strong>.<br />

La concessione è stipulata previa assegnazione dell’area o del manufatto da parte del servizio<br />

comunale cui è affidata l’istruttoria dell’atto.<br />

Il <strong>di</strong>ritto d’uso <strong>di</strong> una sepoltura consiste in una concessione amministrativa a tempo determinato e<br />

revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il <strong>di</strong>ritto alla nuda<br />

proprietà del <strong>Comune</strong>.<br />

Il <strong>di</strong>ritto d’uso non può in alcun caso essere trasferito, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, non è<br />

commerciabile né alienabile.<br />

Ogni concessione del <strong>di</strong>ritto d' uso <strong>di</strong> aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente<br />

l'in<strong>di</strong>viduazione della concessione, le clausole e con<strong>di</strong>zioni della medesima e le norme che regolano<br />

l'esercizio del <strong>di</strong>ritto d' uso.<br />

In particolare, l'atto <strong>di</strong> concessione deve in<strong>di</strong>care :<br />

- la natura della concessione e la sua identificazione;<br />

- la capienza;<br />

- la durata;<br />

- la/e persona/e o, nel caso <strong>di</strong> Enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore,<br />

concessionaria/ie;<br />

- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa in<strong>di</strong>viduazione (per tomba <strong>di</strong><br />

famiglia);<br />

- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> decadenza.<br />

Art. 67.<br />

Durata e modalità delle concessioni<br />

Le concessioni <strong>di</strong> cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del<br />

D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.<br />

La durata è fissata:<br />

a) in 30 anni, per i loculi e gli ossari, rinnovabili per 30 anni o prorogabili per 10 anni<br />

relativamente ed esclusivamente in quest’ultimo caso, nell’ipotesi <strong>di</strong> resti non mineralizzati . In<br />

questo caso il canone da corrispondere per la concessione sarà <strong>di</strong> 1/3 rispetto a quello intero;<br />

b) in 99 anni rinnovabili, per le tombe <strong>di</strong> famiglia , per le sepolture <strong>di</strong> famiglia a sistema <strong>di</strong><br />

inumazione, per le aree per la costruzione <strong>di</strong> tombe <strong>di</strong> famiglia o simili e per le aree per la<br />

costruzione <strong>di</strong> colonnette per urne cinerarie ;<br />

Al momento dell’utilizzo <strong>di</strong> un loculo/ossario già in concessione, gli aventi <strong>di</strong>ritto possono<br />

interrompere la concessione in atto, rinnovandola in modo da portarla alla scadenza dei 30 anni sulla<br />

31


ase dei canoni in vigore, conguagliandone il costo. Il canone annuo per gli anni da recuperare è pari<br />

a 1/30 delle tariffe in vigore all’atto del rinnovo. Di tale operazione verrà dato atto in apposito atto<br />

<strong>di</strong> concessione.<br />

Le concessioni <strong>di</strong> cui alla lettera b) possono avvenire anche in assenza <strong>di</strong> feretro, ceneri o resti<br />

mortali da tumularvi.<br />

Nell'atto <strong>di</strong> concessione verrà in<strong>di</strong>cata la decorrenza della stessa che coincide con la data <strong>di</strong><br />

stipulazione del contratto-concessione.<br />

Alla scadenza delle concessioni, allo scopo <strong>di</strong> rendere possibile il rinnovo della concessione o la<br />

<strong>di</strong>versa sistemazione della salma, il <strong>Comune</strong> pubblicherà appositi avvisi per almeno 6 mesi<br />

comprensivi della data <strong>di</strong> Commemorazione dei defunti. Trascorso il termine <strong>di</strong> 6 mesi senza che gli<br />

ere<strong>di</strong>/aventi <strong>di</strong>ritto abbiano provveduto in merito, le salme/ceneri/resti mortali verranno riposte<br />

d’ufficio in ossario comune. Per quanto non previsto in questo articolo, vigono le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui<br />

ai precedenti articoli 49, 50, 51.<br />

Allo scadere delle concessioni, qualora non si proceda al rinnovo, la tomba <strong>di</strong> famiglia sia che sia<br />

stata costruita dal <strong>Comune</strong> sia che sia stata costruita da privati, retrocede al demanio comunale. Allo<br />

stesso modo retrocedono al <strong>Comune</strong> le aree su cui erano stati costruiti tali manufatti da privati.<br />

L’amministrazione si riserva comunque <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre la non rinnovabilità delle concessioni qualora<br />

non vi sia la sufficiente <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> loculi per la tumulazione or<strong>di</strong>naria.<br />

Tutte le concessioni cimiteriali scadono in ogni caso con la soppressione del cimitero, con le<br />

precisazioni <strong>di</strong> cui al D.P.R n. 285 del 10 settembre 1990.<br />

Art. 68.<br />

Canoni/tariffe delle concessioni e dei servizi cimiteriali<br />

I canoni delle concessioni cimiteriali e le tariffe dei connessi servizi sono definite con deliberazione<br />

della Giunta <strong>Comunale</strong> e perio<strong>di</strong>camente aggiornate con pari provve<strong>di</strong>mento in relazione<br />

all’aumento inflattivo, dei costi <strong>di</strong> gestione, costruzione e manutenzione o per altre motivazioni<br />

gestionali.<br />

L’importo del canone <strong>di</strong> concessione <strong>di</strong> loculi, ossari e altri manufatti rilasciate per la tumulazione<br />

<strong>di</strong> salme/ceneri/resti mortali <strong>di</strong> persone non residenti è soggetto ad una maggiorazione stabilita nella<br />

deliberazione della Giunta <strong>Comunale</strong> che definisce tali canoni.<br />

Nel caso <strong>di</strong> concessione <strong>di</strong> tomba <strong>di</strong> famiglia o area qualora siano cointestatari della concessione un<br />

residente e un non residente, si applica il canone da residente .<br />

32


Art. 69.<br />

Diritto al sepolcro<br />

Il <strong>di</strong>ritto al sepolcro non può in alcun modo essere ceduto o trasmesso a terzi da parte del<br />

concessionario e non può essere fatta concessione a persone o ad enti che mirino a farne oggetto <strong>di</strong><br />

lucro o speculazione.<br />

La sepoltura in<strong>di</strong>viduale è vincolata alla salma o resti mortali in<strong>di</strong>viduati nell’atto <strong>di</strong> concessione.<br />

La destinazione <strong>di</strong> un loculo o ossario concesso a <strong>di</strong>sposizione può essere mo<strong>di</strong>ficata solo in caso <strong>di</strong><br />

necessità a favore <strong>di</strong> un’altra salma o resti o ceneri, soltanto col consenso del concessionario, se in<br />

vita, o degli aventi <strong>di</strong>ritto, accertando che la salma/resti/ceneri siano in possesso dei requisiti per<br />

l’accesso <strong>di</strong> cui all’art. 21.<br />

Art. 70.<br />

Sepolture private - Diritto <strong>di</strong> sepoltura<br />

Salvo quanto già previsto dall'articolo precedente, il <strong>di</strong>ritto d' uso delle sepolture private è riservato<br />

alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente<br />

iscritte all'Ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc..), fino al completamento<br />

della capienza del sepolcro, salvo <strong>di</strong>verse in<strong>di</strong>cazioni del concessionario.<br />

Il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> sepoltura nelle tombe <strong>di</strong> famiglia viene altresì riconosciuto ai conviventi legati da vincoli<br />

affettivi e benemeriti del concessionario, comprovati da idonea documentazione, ossia a persone che<br />

abbiano acquisito in vita particolari benemerenze nei confronti del concessionario, <strong>di</strong>etro esplicita<br />

richiesta scritta <strong>di</strong> quest’ultimo. Gli ere<strong>di</strong> del concessionario non possono avvalersi <strong>di</strong> quest’ultima<br />

<strong>di</strong>sposizione.<br />

Due o più concessionari possono unirsi per la costruzione <strong>di</strong> un unico sepolcro. Il progetto <strong>di</strong><br />

costruzione o l’istanza dovrà in<strong>di</strong>care le parti (loculi, ossario, lapi<strong>di</strong>, ecc.) in <strong>di</strong>sponibilità a<br />

ciascuno.<br />

Ai fini del presente articolo, per l’in<strong>di</strong>viduazione della famiglia del concessionario, valgono i<br />

concetti <strong>di</strong> famiglia, parentela e affinità così come previsti dal Co<strong>di</strong>ce Civile.<br />

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente<br />

<strong>Regolamento</strong>.<br />

Nel caso in cui la concessione sia intestata a più persone, queste sono titolari in maniera solidale dei<br />

<strong>di</strong>ritti e degli obblighi nei confronti del <strong>Comune</strong>. La presenza <strong>di</strong> eventuali quote definisce i solo i<br />

rapporti interni tra privati nell’utilizzo del <strong>di</strong>ritto d’uso, senza che venga meno il principio<br />

dell’unicità del rapporto concessorio col <strong>Comune</strong>.<br />

33


Art. 71.<br />

Concessioni provvisorie a richiesta <strong>di</strong> parte<br />

Nei casi <strong>di</strong> attesa per la costruzione e/o ristrutturazione <strong>di</strong> tombe <strong>di</strong> famiglia o manufatti simili, sono<br />

consentite collocazioni provvisorie <strong>di</strong> salme, resti mortali e/o ceneri, in loculi per 6 mesi prorogabili<br />

su richiesta fino a un massimo <strong>di</strong> anni 1, verso pagamento <strong>di</strong> 1/3 del canone previsto per la<br />

concessione trentennale.<br />

Qualora alla scadenza stabilita non venga data la sistemazione definitiva della salma/resti<br />

mortali/ceneri, il <strong>Comune</strong> provvederà d’ufficio previo <strong>di</strong>ffida, al trasferimento in campo comune <strong>di</strong><br />

mineralizzazione o in ossario comune.<br />

In particolare, qualora si verifichi la rinuncia alla concessione <strong>di</strong> tomba <strong>di</strong> famiglia o <strong>di</strong> area per la<br />

costruzione <strong>di</strong> tomba <strong>di</strong> famiglia, per la salma provvisoriamente deposta nel cimitero se in possesso<br />

dei requisiti per l’accesso <strong>di</strong> cui all’art. 21 del presente <strong>Regolamento</strong>, si potrà richiedere la<br />

concessione definitiva salvo conguaglio della tariffa già pagata. Qualora non sia in possesso dei<br />

suddetti requisiti, la salma/resti mortali/ceneri dovranno essere trasferiti presso altro cimitero.<br />

Art. 72.<br />

Tumulazione provvisoria d’ufficio<br />

L’Amministrazione <strong>Comunale</strong> può provvedere a tumulare in modo provvisorio cadaveri, resti o<br />

ceneri in loculi/ossari già dati in concessione ma non ancora occupati, in caso <strong>di</strong> carenza <strong>di</strong><br />

loculi/ossari <strong>di</strong>sponibili, o nel caso si debba procedere alla manutenzione dei loculi occupati.<br />

In tale caso, nessuna spesa sarà addebitata al concessionario dei loculi interessati.<br />

TITOLO 9°<br />

MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE<br />

Art.73.<br />

Manutenzione dei loculi e ossari<br />

La manutenzione or<strong>di</strong>naria e straor<strong>di</strong>naria dei loculi o degli ossari spetta al concessionario o ai suoi<br />

ere<strong>di</strong>/aventi <strong>di</strong>ritto. In caso <strong>di</strong> inadempimento i lavori saranno eseguiti a cura del <strong>Comune</strong> e previa<br />

<strong>di</strong>ffida, e le spese verranno recuperate a norma <strong>di</strong> legge nei confronti degli inadempienti. Sono pure<br />

a carico del concessionario o dei suoi ere<strong>di</strong> le spese per interventi straor<strong>di</strong>nari che non rientrino in<br />

una or<strong>di</strong>naria operazione cimiteriale.<br />

34


Le manutenzioni or<strong>di</strong>narie e straor<strong>di</strong>narie dei fabbricati ove sono situati i loculi e gli ossari sono a<br />

carico del <strong>Comune</strong>.<br />

Le lapi<strong>di</strong>, qualora non siano fornite <strong>di</strong>rettamente dal comune assieme al loculo/ossario, dovranno<br />

essere apposte a cura dei concessionari entro la data in<strong>di</strong>cata nell’atto <strong>di</strong> concessione.<br />

Art. 74.<br />

Manutenzione delle sepolture private<br />

La manutenzione or<strong>di</strong>naria e straor<strong>di</strong>naria <strong>di</strong> tutte le strutture e impianti che costituiscono tomba <strong>di</strong><br />

famiglia o manufatto simile, sia che sia stato costruito dal <strong>Comune</strong>, sia che sia stato costruito dal<br />

concessionario, compreso le lapi<strong>di</strong>, i loculi e quant’altro forma oggetto della concessione, sono a<br />

carico del concessionario o dei suoi ere<strong>di</strong>.<br />

Il <strong>Comune</strong> si sostituirà d’ufficio ai predetti soggetti, con <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> piena rivalsa, quando, chiamati<br />

con <strong>di</strong>ffida a provvedere alla suddetta manutenzione valutata in<strong>di</strong>spensabile sia per motivi <strong>di</strong> decoro<br />

che <strong>di</strong> sicurezza o igiene, avessero a rifiutarsi o non provvedessero.<br />

Art. 75.<br />

Fuoriuscita <strong>di</strong> liquido dai loculi<br />

Nel caso <strong>di</strong> fuoriuscita <strong>di</strong> liqui<strong>di</strong> o esalazioni maleodoranti dai loculi, determinato dalla esplosione<br />

<strong>di</strong> gas <strong>di</strong> putrefazione all’interno del loculo stesso, il <strong>Comune</strong> in<strong>di</strong>vidua il loculo in cui si è verificata<br />

la per<strong>di</strong>ta e avvisa i parenti/aventi <strong>di</strong>ritto del defunto affinché provvedano al ripristino delle<br />

con<strong>di</strong>zioni igieniche del loculo a loro spese.<br />

Art. 76.<br />

Costruzione delle opere - Termini<br />

Le concessioni in uso <strong>di</strong> aree per le destinazioni <strong>di</strong> cui all’art. 66, impegnano il concessionario alla<br />

sollecita presentazione del progetto al <strong>Comune</strong> per l’approvazione, e all’esecuzione delle opere<br />

relative entro la data stabilita dai competenti uffici comunali.<br />

Art. 77.<br />

Divisione e subentri<br />

Più concessionari possono richiedere la <strong>di</strong>visione dei posti o l'in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> separate quote della<br />

concessione stessa.<br />

35


La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i<br />

concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi ma in accordo tra<br />

<strong>di</strong> loro.<br />

Alla morte del concessionario, la sepoltura privata passa ai suoi ere<strong>di</strong>, secondo le norme del Co<strong>di</strong>ce<br />

Civile. Se non ci sono ere<strong>di</strong> superstiti, la sepoltura passa in libera <strong>di</strong>sponibilità del <strong>Comune</strong>. Se<br />

presenti, gli ere<strong>di</strong> devono comunque designare tra <strong>di</strong> loro uno che li rappresenti nei confronti del<br />

<strong>Comune</strong> e che risponda davanti ad esso degli obblighi derivanti dalla concessione.<br />

L’aggiornamento dell’intestazione della concessione può essere fatto dal <strong>Comune</strong> esclusivamente<br />

nei confronti delle persone ere<strong>di</strong>. In <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> designazione <strong>di</strong> un rappresentante della concessione, il<br />

competente ufficio comunale provvede d’ufficio in<strong>di</strong>viduandolo secondo criteri <strong>di</strong> opportunità per<br />

eventuali comunicazioni, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte <strong>di</strong> tutti gli aventi<br />

<strong>di</strong>ritto.<br />

Per quanto concerne loculi e ossari, in caso <strong>di</strong> decesso del concessionario, sarà onere degli<br />

ere<strong>di</strong>/aventi <strong>di</strong>ritto comunicare tempestivamente il decesso all’ufficio servizi cimiteriali del<br />

<strong>Comune</strong>. A seguito della suddetta comunicazione, l’Amministrazione intratterrà i rapporti <strong>di</strong> tipo<br />

informativo e per la gestione del proce<strong>di</strong>mento amministrativo con i soggetti segnalati. Per la<br />

<strong>di</strong>sciplina dei rapporti contrattuali si rinvia a successivo atto.<br />

Art. 78.<br />

Retrocessione <strong>di</strong> concessione <strong>di</strong> loculi/ ossari<br />

Il <strong>Comune</strong> ha facoltà <strong>di</strong> accettare la rinuncia alla concessione del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> sepoltura in<strong>di</strong>viduale in<br />

loculi o ossari, quando la sepoltura non è stata occupata da salma, o quando, essendo stata occupata,<br />

la salma sia trasferita in altra sepoltura o per altre cause che devono essere accolte<br />

dall’Amministrazione (vedasi l’art. 54). In sede <strong>di</strong> retrocessione al retrocedente sarà corrisposto il<br />

rimborso del:<br />

- 80 % per retrocessione entro 1 anno dalla stipula del contratto,<br />

- 50 % per retrocessione entro 5 anni dalla stipula del contratto,<br />

- 30 % per retrocessione entro 10 anni dalla stipula del contratto,<br />

- 10 % per retrocessione entro 15 anni dalla stipula del contratto,<br />

Il rimborso viene calcolato sulla tariffa <strong>di</strong> concessione in atto all'atto della richiesta <strong>di</strong> retrocessione<br />

e la data <strong>di</strong> concessione è computata con riferimento a quella dell'atto <strong>di</strong> concessione per ogni anno<br />

intero o frazione superiore a 6 mesi <strong>di</strong> residua durata.<br />

Resteranno comunque a carico del concessionario retrocedente tutte le spese inerenti e conseguenti<br />

all'atto <strong>di</strong> retrocessione.<br />

Non è prevista la retrocessione per le sepolture in<strong>di</strong>viduali a sistema <strong>di</strong> inumazione.<br />

36


Art. 79.<br />

Retrocessione, anche parziale, <strong>di</strong> sepolcri privati o <strong>di</strong> aree concesse ma non<br />

ancora utilizzate<br />

La retrocessione <strong>di</strong> interi sepolcri privati o <strong>di</strong> quote <strong>di</strong>vise degli stessi, può essere accettata a<br />

<strong>di</strong>screzione del comune, e solamente se ai defunti in esso tumulati sarà data altra sepoltura.<br />

Il servizio cimiteriale acquisirà dall’ufficio tecnico la valutazione del sepolcro tenuti presenti :<br />

- la data <strong>di</strong> costruzione,<br />

- i materiali impiegati per la realizzazione,<br />

- la presenza <strong>di</strong> parti accessorie, quali nicchie, cappelline od altro.<br />

Il comune provvederà a liquidare una quota pari al 75 %, del valore così stimato.<br />

Se il sepolcro era stato costruito su area avuta in concessione, o nel caso si tratti della sola area non<br />

ancora utilizzata, per la retrocessione del terreno sarà liquidata una quota pari al 90 % della tariffa<br />

corrisposta all'atto della concessione. La stessa <strong>di</strong>sciplina vale in caso <strong>di</strong> retrocessione <strong>di</strong> aree per la<br />

costruzione <strong>di</strong> colonnette per urne cinerarie.<br />

Se per consentire un nuovo utilizzo del sepolcro si renda necessario eseguire opere <strong>di</strong> manutenzione,<br />

<strong>di</strong> riattamento e la fornitura <strong>di</strong> nuove lapi<strong>di</strong>, le spese per l'esecuzione <strong>di</strong> queste opere e forniture<br />

sono a carico <strong>di</strong> chi richiede la retrocessione del sepolcro e defalcate dal compenso da liquidare.<br />

.<br />

Art. 80.<br />

Revoca<br />

Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è<br />

facoltà del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> ritornare in possesso anticipatamente <strong>di</strong> qualsiasi area o manufatto concesso<br />

in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, mo<strong>di</strong>ficazione topografica del cimitero o per<br />

qualsiasi altra ragione <strong>di</strong> interesse pubblico.<br />

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del<br />

<strong>Comune</strong> dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi <strong>di</strong>ritto l'uso, a titolo gratuito, per il<br />

tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione revocata, <strong>di</strong> un' equivalente sepoltura<br />

nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione in<strong>di</strong>cati dal <strong>Comune</strong> , rimanendo a carico<br />

dello stesso le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova, con<br />

esclusione delle spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per<br />

le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento che sono tutte a carico dei concessionari.<br />

Della decisione presa, per l'esecuzione <strong>di</strong> quanto sopra, il <strong>Comune</strong> dovrà dar notizia al<br />

concessionario ove noto, o in <strong>di</strong>fetto me<strong>di</strong>ante pubblicazione all’Albo Pretorio, al Cimitero e al sito<br />

internet dell’ente per 90 giorni , in<strong>di</strong>cando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel<br />

giorno in<strong>di</strong>cato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.<br />

37


Art. 81.<br />

Decadenza<br />

La decadenza della concessione può essere <strong>di</strong>chiarata nei seguenti casi:<br />

a) quando la sepoltura in<strong>di</strong>viduale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata<br />

richiesta, entro 90 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, salvo non ricorrano<br />

cause <strong>di</strong> forza maggiore, documentate e riconosciute dal servizio cimiteri;<br />

b) in caso <strong>di</strong> sepoltura in<strong>di</strong>viduale richiesta per tumulazione futura o lasciata libera a seguito <strong>di</strong><br />

traslazione, lasciata inutilizzata per un periodo <strong>di</strong> almeno 30 anni anche se la concessione risale ad<br />

epoca anteriore all’approvazione del presente regolamento;<br />

c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto <strong>di</strong> lucro o <strong>di</strong> speculazione;<br />

d) in caso <strong>di</strong> violazione del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> cessione tra privati del <strong>di</strong>ritto d' uso della sepoltura;<br />

e) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati dal <strong>Comune</strong>;<br />

f) quando la sepoltura risulti in stato <strong>di</strong> abbandono per incuria o per morte degli aventi <strong>di</strong>ritto, o<br />

quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dagli<br />

articoli precedenti;<br />

g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto <strong>di</strong> concessione.<br />

La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa <strong>di</strong>ffida al concessionario o agli<br />

aventi titolo, in quanto reperibili.<br />

In caso <strong>di</strong> irreperibilità, la <strong>di</strong>ffida viene pubblicata all'albo pretorio, al cimitero e al sito internet<br />

dell’ente per la durata <strong>di</strong> 90 giorni consecutivi, oltre ad eventuali altri provve<strong>di</strong>menti richiesti dalla<br />

legge.<br />

Decorso tale termine, la decadenza <strong>di</strong>viene definitiva. Successivamente il servizio cimiteriale<br />

provvederà a collocare i resti nell’ossario comune o procederà all’inumazione in campo comune o<br />

cremazione per le salme che non fossero mineralizzate, salvo <strong>di</strong>versa collocazione stabilita dai<br />

familiari. Le sepolture tornano nella <strong>di</strong>sponibilità del comune che può riconcederle a chi ne fa<br />

richiesta.<br />

Art. 82.<br />

Estinzione<br />

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto <strong>di</strong> concessione o in caso <strong>di</strong><br />

soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto <strong>di</strong>sposto dall'articolo 98 del D.P.R. 10<br />

settembre 1990, n. 285.<br />

Allo scadere del termine, qualora le concessioni non vengano rinnovate, se gli interessati non<br />

avranno preventivamente <strong>di</strong>sposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il<br />

<strong>Comune</strong> collocando i medesimi rispettivamente nel campo comune o nell'ossario/cinerario comune.<br />

38


TITOLO 10°<br />

DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI<br />

Art. 83.<br />

Registri delle sepolture e annotazioni<br />

Presso l’ufficio servizi cimiteriali è tenuto un registro, anche con modalità informatiche, per<br />

l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.<br />

Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle<br />

concessioni relative al cimitero del <strong>Comune</strong>.<br />

Presso gli uffici del Cimitero <strong>di</strong> <strong>Castenaso</strong> è tenuto su supporto cartaceo o informatico il registro<br />

delle sepolture <strong>di</strong> cui all’ art. 52 del D.P.R 285/90.<br />

Un esemplare dei registri deve essere consegnato a fine anno all’archivio comunale.<br />

Art. 84.<br />

Sanzioni<br />

Salva l’applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle <strong>di</strong>sposizioni<br />

del presente <strong>Regolamento</strong> che costituisca al contempo violazione delle <strong>di</strong>sposizioni del D.P.R.<br />

10.09.1990 n. 285 è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’art. 107 del<br />

medesimo D.P.R. 285/90, nell’osservanza della normativa da questo richiamata.<br />

Fuori dai casi previsti dal comma precedente, le ulteriori violazioni delle <strong>di</strong>sposizioni del presente<br />

regolamento sono punite dalla vigente normativa in materia <strong>di</strong> sanzioni amministrative.<br />

Per l’osservanza delle <strong>di</strong>sposizioni contenute nel presente regolamento, oltre al personale dei servizi<br />

comunali per quanto <strong>di</strong> competenza, presterà servizio il Corpo <strong>di</strong> <strong>Polizia</strong> Municipale.<br />

Art. 85.<br />

Cautele<br />

In generale, chi domanda un servizio cimiteriale qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni,<br />

cremazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, illuminazione votiva, o quant'altro) od una<br />

concessione (aree, loculi, ossari, tombe <strong>di</strong> famiglia, ecc.) o l'apposizione <strong>di</strong> croci, lapi<strong>di</strong>, busti o altri<br />

elementi decorativi o la costruzione <strong>di</strong> manufatti e simili, s'intende agisca in nome e per conto e col<br />

preventivo consenso <strong>di</strong> tutti gli interessati.<br />

In caso <strong>di</strong> contestazione, il <strong>Comune</strong> s'intenderà e resterà estraneo all'azione che ne dovesse<br />

conseguire.<br />

Esso si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato <strong>di</strong> fatto fino a tanto che non<br />

sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza definitiva.<br />

39


Art. 86.<br />

Concessioni precedenti<br />

Le concessioni cimiteriali anteriori all’entrata in vigore del <strong>Regolamento</strong> <strong>di</strong> <strong>Polizia</strong> <strong>Mortuaria</strong><br />

conservano la loro scadenza, adeguandosi alle nuove <strong>di</strong>sposizioni per quanto riguarda la <strong>di</strong>sciplina.<br />

Art. 87.<br />

Disposizioni <strong>di</strong> carattere organizzativo<br />

In ogni caso, tutte le ulteriori regole e prescrizioni <strong>di</strong> carattere puramente tecnico e organizzativo che<br />

non influiscono sull’accesso al servizio da parte dei citta<strong>di</strong>ni, verranno definite con determinazione<br />

del responsabile <strong>di</strong> area competente.<br />

Art. 88.<br />

Norme <strong>di</strong> rinvio<br />

Per quanto non fosse contemplato nel presente <strong>Regolamento</strong>, si fa espressamente richiamo alle<br />

<strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge, Circolari e regolamentari vigenti in materia , e in particolare al D.P.R 10<br />

settembre 1990 n. 285, alla Legge Regionale n.19/2004, al <strong>Regolamento</strong> Regionale 23.05.2006 n. 4,<br />

alla Convenzione <strong>di</strong> Berlino approvata con R.D 1379/37 e al T.U. delle leggi Sanitarie approvato<br />

con R.D. 27.07.1934 n. 1265.<br />

Art. 89.<br />

Disposizioni finali<br />

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell’atto deliberativo <strong>di</strong><br />

approvazione.<br />

Con l'entrata in vigore del presente <strong>Regolamento</strong> cessa <strong>di</strong> avere vigore il <strong>Regolamento</strong> <strong>Comunale</strong><br />

approvato con deliberazione consiliare n. 109 del 15.07.1977 e ss.mm.ii e gli altri eventuali<br />

provve<strong>di</strong>menti adottati in precedenza, in contrasto con il presente <strong>Regolamento</strong>.<br />

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