Regolamento Polizia Mortuaria revisione 2012 ufficiale [1]
Regolamento Polizia Mortuaria revisione 2012 ufficiale [1]
Regolamento Polizia Mortuaria revisione 2012 ufficiale [1]
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ALLEGATO PER GLI OSPEDALI<br />
Orario di accesso per i visitatori e orario consegna indumenti<br />
Per quanto riguarda i presidi ospedalieri, l'accesso ai visitatori è consentito esclusivamente nei<br />
locali delle camere ardenti e negli orari di apertura al pubblico del servizio (allegato). Eventuali<br />
visite alle salme al di fuori di questi orari e l'accesso ai locali interni del servizio mortuario<br />
ospedaliero devono essere espressamente autorizzati dalla Direzione Sanitaria Ospedaliera ed<br />
effettuati esclusivamente alla presenza di personale dell'A.S.S. n.5 specificamente incaricato a tale<br />
scopo. Durante tutto l'orario di servizio è possibile consegnare gli indumenti del defunto al<br />
personale della sala mortuaria.<br />
Trasporto delle salme e partenza dei funerali dall'Ospedale-<br />
Rapporti con le Imprese di Pompe Funebri<br />
Per l'ospedale la scheda ISTAT, la certificazione di morte e l'idoneità del feretro all'eventuale<br />
trasporto ad altro Comune vengono raccolte dal Servizio Accettazione, che provvede a consegnarle<br />
in busta chiusa all'Ufficio Comunale.<br />
La verifica di identità della salma, viene effettuata dal Necroforo su delega del Direttore<br />
Sanitario.<br />
Il feretro viene consegnato all'incaricato del trasporto (Impresa di Pompe Funebri), il quale ne<br />
assume la completa responsabilità e ne cura il trasporto al servizio cimiteriale di destinazione.<br />
Le chiusure e le partenze devono avvenire all’interno degli orari disciplinati dalla Direzione<br />
Sanitaria Ospedaliera.<br />
Espianto di organi a scopo di trapianto<br />
Nel caso si verifichino le condizioni previste dalla normativa sul trapianto/espianto di organi<br />
(DPR 578/93, Legge 91/99) il potenziale donatore verrà convenientemente trasportato presso la<br />
struttura ospedaliera attrezzata a tale scopo più opportuna.