Regolamento Polizia Mortuaria revisione 2012 ufficiale [1]
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CREMAZIONE<br />
L'autorizzazione alla cremazione di cui al comma 1 dell'art. 79 del citato D.P.R n.285/90 non<br />
può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico<br />
curante o dal medico necroscopo, da cui risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato (allegato<br />
F).<br />
Nei casi in cui venga richiesto il nulla osta all'Autorità Giudiziaria, sarà compito della stessa<br />
(Procuratore della Repubblica) concedere l'eventuale nulla osta anche alla cremazione.<br />
Al fine di procedere alla cremazione della salma, sarà indispensabile provvedere alla rimozione<br />
di eventuali pacemaker. Tale procedura, al fine di garantire un corretto smaltimento dei pacemaker,<br />
dovrà avvenire nelle celle mortuarie dei presidi ospedalieri, e sarà effettuata dal medico necroscopo<br />
ospedaliero o da altro medico delegato.<br />
RISCONTRO DIAGNOSTICO e AUTOPSIA MEDICO-LEGALE<br />
Fatti salvi i poteri dell’Autorità Giudiziaria, sono sottoposte a riscontro diagnostico, secondo le<br />
norme delle legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza<br />
medica, trasportati ad un ospedale o a un deposito di osservazione o a un obitorio, nonché i cadaveri<br />
delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati,<br />
quando i rispettivi Direttore, Primari o Medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o<br />
per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici (art. 37, comma 1, DPR 285/90) (allegato D e D bis).<br />
Il Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria, anche su proposta del Dirigente Responsabile<br />
del Dipartimento di Prevenzione, può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle<br />
persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o sospetta di<br />
esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte (art. 37,<br />
comma 2, DPR 285/90.<br />
Il medico che effettua il riscontro diagnostico compila: 1) il referto del riscontro diagnostico; 2)<br />
la scheda ISTAT di rettifica, e invia detti documenti alla Direzione Sanitaria. Il Direttore Sanitario<br />
provvede ad inserire il referto del riscontro diagnostico nella cartella clinica ed invia la scheda<br />
ISTAT di rettifica al Sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso (art. 39 DPR 285/90).<br />
Le autopsie a scopo medico-legale vengono richieste dall’Autorità Giudiziaria, la quale vi<br />
provvede con proprio personale medico e tecnico, previ accordi telefonici.<br />
L’obbligo della denuncia della causa di morte è fatto in questo caso ai medici incaricati di<br />
eseguire autopsie disposte dall’Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico (art. 1, comma 5 del<br />
DPR 285/90 e art. 8 comma 3 LR 12/2011).<br />
IL RISCONTRO DIAGNOSTICO PRESSO L’ASS N.5 “BASSA FRIULANA”<br />
L’attività autoptica presso l’ASS n.5 “Bassa Friulana” è rivolta essenzialmente<br />
all’identificazione della causa di morte o alla risoluzione di quesiti clinico-diagnostici, assumendo<br />
quindi i connotati del riscontro diagnostico.<br />
Questo viene eseguito, alla presenza del primario o del medico curante ove questi lo ritenga<br />
opportuno, dall’anatomo-patologo, il quale deve evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a<br />
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