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sentenza tar su ricorsi contro gli atti autorizzativi - Provincia di Pistoia

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2.2. Viene, inoltre, eccepita l'inammissibilità del gravame atteso che<br />

il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> valutazione d'impatto ambientale si era già<br />

concluso con la determinazione n. 267 del 25 febbraio 2005, seguita<br />

dalla <strong>su</strong>a pubblicazione <strong>su</strong>l BURT n. 20 del 18 maggio 2005, in<br />

forza <strong>di</strong> quanto <strong>di</strong>sposto dall'art. 18 della legge regionale n. 79/1998.<br />

Il ricorso ri<strong>su</strong>lta, inf<strong>atti</strong>, notificato soltanto il 24 ottobre 2006, senza<br />

che, pertanto, il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> VIA sia stato tempestivamente<br />

impugnato, conseguendone oltre che l'irricevibilità delle<br />

contestazioni rivolte <strong>contro</strong> quest'ultimo, l'inammissibilità delle<br />

cen<strong>su</strong>re <strong>di</strong>rette nei confronti dei <strong>su</strong>ccessivi provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong><br />

autorizzazione all'ampliamento dell'impianto.<br />

2.3. La <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> <strong>Pistoia</strong> eccepisce anche l'inammissibilità del<br />

ricorso per nullità della procura alle liti rilasciata dai citta<strong>di</strong>ni<br />

ricorrenti in quanto apposta, a <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> quella dell'associazione<br />

attrice, <strong>su</strong> appositi fo<strong>gli</strong> aggiunti e spillati all'atto introduttivo del<br />

giu<strong>di</strong>zio, in <strong>di</strong>fformità della previsione contenuta nell'art. 83 c.p.c. e<br />

ciò in quanto, in tal caso non vi sarebbe certezza in or<strong>di</strong>ne alla<br />

anteriorità del conferimento del mandato rispetto alla notifica<br />

dell'atto <strong>di</strong> resistenza o <strong>di</strong> impugnazione (cfr. Cass. civ., sez. III, 14<br />

marzo 2006 , n. 5443).<br />

2.4. Il Collegio ritiene che possa prescindersi dall'esame delle<br />

<strong>su</strong>ddette questioni, in quanto il ricorso è infondato nel merito.<br />

3. Prima <strong>di</strong> affron<strong>tar</strong>e la <strong>di</strong>samina delle cen<strong>su</strong>re proposte e, tuttavia,<br />

necessario <strong>di</strong>rimere un'ulteriore questione proces<strong>su</strong>ale, vale a <strong>di</strong>re<br />

quella dell'intervento “ad a<strong>di</strong>uvandum” proposto, con atto<br />

notificato il 15 giugno 2007, da un gruppo <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>ni residenti nel<br />

comune <strong>di</strong> Montale le cui abitazioni sarebbero localizzate tutte<br />

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