imp. Arch. Stato ok - Archivio di Stato di Palermo
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sostitutiva sono relativamente snelli dal punto <strong>di</strong> vista tecnico e alquanto complessi<br />
dal punto <strong>di</strong> vista archivistico, nonché dal punto <strong>di</strong> vista amministrativo,<br />
la riproduzione su <strong>di</strong>sco ottico <strong>imp</strong>one sostanzialmente molti vincoli nel<br />
proce<strong>di</strong>mento tecnico e in quello amministrativo e nessun vincolo dal punto<br />
<strong>di</strong> vista archivistico.<br />
Inoltre mentre per la fotoriproduzione, a norma dei vigenti regolamenti,<br />
è necessario acquisire il preventivo parere dell’Amministrazione archivistica,<br />
per la riproduzione su <strong>di</strong>sco ottico nessuna autorizzazione è richiesta.<br />
C’è da notare tuttavia che il Testo Unico fa esplicitamente salvi i poteri <strong>di</strong><br />
controllo dell’Amministrazione archivistica:<br />
Sono fatti salvi i poteri <strong>di</strong> controllo del ministero per i Beni e le Attività<br />
Culturali sugli archivi delle amministrazioni pubbliche e sugli archivi privati<br />
<strong>di</strong>chiarati <strong>di</strong> notevole interesse storico, ai sensi delle <strong>di</strong>sposizioni del Capo II<br />
del D.L.vo 29/10/99, n. 490 15 .<br />
La norma, pur facendo un generico riferimento al Capo II del Testo<br />
Unico sui beni culturali che <strong>di</strong>sciplina la conservazione del bene culturale<br />
vincolato, non solo fa salve le competenze dell’Amministrazione archivistica,<br />
ma rimanda <strong>di</strong> fatto all’art. 21, comma 4 che prescrive <strong>di</strong> conservare gli<br />
archivi nella loro organicità e <strong>di</strong> non smembrarli. Sembra evidente che un<br />
progetto <strong>di</strong> riproduzione sostitutiva che non rispetti l’or<strong>di</strong>namento originario<br />
dell’archivio o della serie possa non essere autorizzato dalle<br />
Soprintendenze archivistiche.<br />
Le nuove regole tecniche e procedurali, rispetto alle precedenti del ’94 16 ,<br />
hanno il pregio <strong>di</strong> non legare a standard tecnologici e <strong>di</strong> non vincolare a tecnologie<br />
in rapida obsolescenza. Inoltre a garanzia della integrità e della conservazione<br />
degli archivi ottici nel tempo, vengono attribuite al responsabile del<br />
proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> conservazione <strong>di</strong>gitale molteplici incombenze, quali quella<br />
<strong>di</strong> verificare perio<strong>di</strong>camente, con cadenza non superiore a cinque anni, l’effettiva<br />
leggibilità dei documenti conservati provvedendo, se necessario, al riversamento<br />
<strong>di</strong>retto o sostitutivo del contenuto dei supporti, <strong>di</strong> adottare le misure<br />
necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema e delle copie dei<br />
sicurezza dei supporti <strong>di</strong> memorizzazione, <strong>di</strong> mantenere e rendere accessibile<br />
un archivio del software utilizzato nelle eventuali <strong>di</strong>verse versioni.<br />
Il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> archiviazione tuttavia può essere delegato, in tutto o<br />
in parte, a soggetti che per specifica competenza ed esperienza assicurino la<br />
piena osservanza delle <strong>di</strong>sposizioni contenute nella Deliberazione 42/01 e la<br />
corretta esecuzione delle istruzioni ricevute.<br />
Si è detto che l’attuale normativa consente <strong>di</strong> archiviare elettronicamente<br />
tanto documentazione formatasi originariamente su supporto carta-<br />
15 T.U. 445/00, art. 6.<br />
16 Deliberazione AIPA del 30 luglio 1998, n. 24 ora abrogata e sostituita dalla Deliberazione n.<br />
42/2001 citata.<br />
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