imp. Arch. Stato ok - Archivio di Stato di Palermo
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spondenza e gli altri atti <strong>di</strong> cui per legge o regolamento è prescritta la conservazione,<br />
con la loro riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico<br />
o con altro mezzo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli<br />
originali:<br />
Gli obblighi <strong>di</strong> conservazione ed esibizione dei documenti si intendono sod<strong>di</strong>sfatti<br />
sia ai fini amministrativi che probatori, anche se realizzati su supporto<br />
ottico quando le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate<br />
dall’AIPA 12 .<br />
La norma ha dunque introdotto il principio secondo il quale gli obblighi<br />
<strong>di</strong> conservazione sono comunque sod<strong>di</strong>sfatti dall’ente pubblico o privato<br />
che provveda al trasferimento su supporto ottico dell’archivio cartaceo.<br />
La conseguente <strong>di</strong>struzione della documentazione cartacea non costituisce<br />
dunque uno scarto, ma la <strong>di</strong>struzione <strong>di</strong> un originale sostituito da una copia<br />
conforme, trattandosi <strong>di</strong> una riproduzione sostitutiva.<br />
Dal punto <strong>di</strong> vista tecnologico l’AIPA ha <strong>di</strong>sposto che il processo <strong>di</strong> conservazione<br />
<strong>di</strong>gitale <strong>di</strong> documenti analogici avvenga me<strong>di</strong>ante memorizzazione<br />
della relativa immagine <strong>di</strong>rettamente su supporti ottici.<br />
I documenti cartacei possono essere archiviati e conservati dunque in<br />
formato immagine, mentre i documenti formati all’origine su supporto informatico<br />
possono essere archiviati su un qualsiasi idoneo supporto 13 .<br />
Ora per quanto riguarda la <strong>di</strong>gitalizzazione <strong>di</strong> archivi cartacei, a <strong>di</strong>fferenza<br />
del regolamento per la fotoriproduzione sostitutiva, che escludeva a<br />
priori la facoltà <strong>di</strong> riprodurre alcune tipologie documentarie per la loro particolare<br />
rilevanza, nel nuovo regime normativo che ha legittimato la formazione<br />
stessa <strong>di</strong> qualsiasi tipologia documentaria con strumenti informatici,<br />
nessuna eccezione è ovviamente prevista.<br />
Inoltre, mentre il Regolamento del ’74 <strong>di</strong>sciplinava minutamente il proce<strong>di</strong>mento<br />
<strong>di</strong> riproduzione in<strong>di</strong>cando anche i criteri archivistici da seguire<br />
per la identificazione dei singoli documenti nell’ambito delle serie documentarie<br />
<strong>di</strong> appartenenza, le regole emanate dall’AIPA non fanno ovviamente<br />
riferimento a niente <strong>di</strong> tutto questo.<br />
Ora se dal punto <strong>di</strong> vista normativo il Testo Unico equipara le varie tecniche<br />
<strong>di</strong> riproduzione dettando principi generali che contemplano le tecnologie<br />
in uso e aprono nel contempo alle tecnologie del futuro 14 , da un punto<br />
vista procedurale è indubbio che mentre i regolamenti <strong>di</strong> fotoriproduzione<br />
12 T.U. 445/00, art. 6.<br />
13 Deliberazione AIPA n. 42/2001, Regole tecniche per la riproduzione e conservazione <strong>di</strong> documenti<br />
su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali (art. 6, commi 1 e 2, del<br />
T.U. 445/00)<br />
14 “Le copie autentiche, totali o parziali, <strong>di</strong> atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi<br />
proce<strong>di</strong>mento che <strong>di</strong>a garanzia della riproduzione fedele e duratura dell’atto o documento. Esse possono<br />
essere validamente prodotte in luogo degli originali.” T.U. 445/00 art. 18, c. 1.<br />
“I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su <strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong><br />
supporto, sono vali<strong>di</strong> a tutti gli effetti <strong>di</strong> legge”. T.U. 445/00 art. 20, c. 1.<br />
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