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imp. Arch. Stato ok - Archivio di Stato di Palermo

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Commissione Bilancio, il fine che ci si proponeva era quello <strong>di</strong> “... far fronte<br />

alle esigenze <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pratico che si manifestano non solo nella pubblica<br />

amministrazione ma anche in enti <strong>di</strong> altra natura come ad esempio le banche.<br />

Si è voluto pertanto favorire l’utilizzazione <strong>di</strong> tecniche probatorie alternative<br />

onde agevolare la tenuta della predetta documentazione non solo a favore<br />

della pubblica amministrazione ma anche avendo riguardo alle esigenze<br />

<strong>di</strong> altri soggetti.” 9<br />

L’archiviazione su supporto ottico sembrava dunque la soluzione alla <strong>di</strong>ffusa<br />

esigenza <strong>di</strong> rendere rapida, efficace e sicura la gestione <strong>di</strong> archivi anche<br />

<strong>di</strong> considerevoli <strong>di</strong>mensioni e <strong>di</strong> ridurre considerevolmente i costi <strong>di</strong> allocazione<br />

degli archivi cartacei.<br />

L’applicazione della norma era subor<strong>di</strong>nata all’emanazione da parte<br />

dell’AIPA delle relative regole tecniche, regole che <strong>di</strong> fatto furono emanate<br />

l’anno successivo 10 .<br />

Tali regole tecniche tuttavia suscitarono molte polemiche sia da parte degli<br />

enti maggiormente interessati alla trasposizione dei loro archivi dal supporto<br />

cartaceo a quello ottico, sia dai produttori del settore. In sostanza<br />

l’AIPA fu accusata <strong>di</strong> aver <strong>imp</strong>osto tecnologie hardware e software già obsolete<br />

o comunque non <strong>di</strong>ffuse sul mercato.<br />

L’inapplicabilità <strong>di</strong> fatto delle regole tecniche del ’94 ha reso la norma inefficace<br />

fin quasi ai giorni nostri, tanto che gli enti pubblici hanno continuato a<br />

far ricorso alla microfilmatura sostitutiva, pur avvalendosi in molti casi per gli<br />

aspetti gestionali delle tecnologie informatiche. Gli enti privati e i settori bancario<br />

e assicurativo in particolare, che, come si è visto, contano la più alta percentuale<br />

<strong>di</strong> produzione documentaria per addetto, non potendosi avvalere della<br />

riproduzione sostitutiva su <strong>di</strong>sco ottico, hanno sollecitato l’emanazione <strong>di</strong><br />

un regolamento che consentisse anche ad essi il ricorso alla fotoriproduzione sostitutiva,<br />

regolamento che è stato emanato nel ’96 11 e che finalmente, dopo oltre<br />

30 anni, ha equiparato il settore privato a quello pubblico.<br />

4. - L’archiviazione ottica<br />

In virtù della recente normativa, recepita nel T.U. sulla documentazione<br />

amministrativa l’archiviazione ottica è applicabile ai documenti, pubblici e<br />

privati, tanto formati originariamente su supporto cartaceo, quanto ai documenti<br />

in formato originario elettronico.<br />

Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà <strong>di</strong> sostituire, a<br />

tutti gli effetti, i documenti dei propri archivi, le scritture contabili, la corri-<br />

9 Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 9.2.1994.<br />

10 Deliberazione AIPA n. 15 del 28 luglio 1994.<br />

11 D.P.C.M. 6 <strong>di</strong>cembre 1996, n. 694, Regolamento recante norme per la riproduzione sostitutiva<br />

dei documenti <strong>di</strong> archivio e <strong>di</strong> altri atti dei privati.<br />

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