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2. - La gestione di archivi in formazione e il sistema di protocollo informatico In tale complesso scenario normativo, inquietante per la novità assoluta delle questioni che mette in campo in materia di formazione e conservazione documentaria, tuttavia per la prima volta gli archivi sembrano uscire dalla marginalità in cui finora sono stati costretti. Le tematiche relative alla gestione di archivi in formazione, infatti, sono state affrontate organicamente per la prima volta dallo stesso legislatore. La rilevanza del Testo Unico sulla documentazione amministrativa, sia pure nella ambiguità di alcune sue parti, sta nell’inscindibile legame che dà a tutte le norme in materia di formazione, archiviazione, conservazione, di documenti cartacei ed elettronici, o su qualsiasi altra tipologia di supporto, nell’ambito del sistema di gestione documentale. È stato il DPR 428/98 in prima battuta, ora pressoché integralmente recepito dal T.U., che, nell’intento di introdurre il sistema di protocollo informatico nelle pubbliche amministrazioni, ha regolamentato il servizio d’archivio. E i compiti di tale servizio, cui è demandata la responsabilità del complesso delle operazioni connesse alla gestione documentale, sono tali da farne un servizio ad alta centralità organizzativa, da affidare alla responsabilità di un dirigente o di un funzionario con adeguata preparazione professionale. Il sistema di protocollo informatico non costituisce infatti soltanto lo strumento di una corretta registrazione dei dati identificativi di documenti in arrivo o in partenza, né solo lo strumento che consente una coerente organizzazione dell’archivio sin dal momento della formazione, ma diventa il fulcro dell’intero sistema di gestione documentale. Si tratterà ora di verificare se e in quale misura il modello organizzativo e regolamentare proposto per le pubbliche amministrazioni sarà recepito e applicato. Le problematiche amministrative, organizzative e tecniche relative alla gestione informatica degli archivi correnti sono state affrontate dal legislatore dapprima, si è detto, con il DPR 428/98, poi dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del ’99, dalle recentissime regole tecniche emanate dall’AIPA 5 e da ultimo dalla Direttiva sulla trasparenza dell’azione amministrativa e gestione elettronica dei flussi documentali del 20 dicembre 2002. Le pubbliche amministrazioni, entro il 1° gennaio 2004 dovranno provvedere a realizzare sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi. Il sistema di protocollo informatico è stato considerato dal legislatore lo strumento ideale per garantire la trasparenza e l’efficienza della pubblica amministrazione e questo non solo perché consente una corretta organizzazione 5 Circolare AIPA del 21 giugno 2001, n. 31 Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428 - Requisiti minimi di sicurezza dei sistemi operativi disponibili commercialmente. 28

dei documenti sin dalla fase di formazione dell’archivio stesso, ma soprattutto perché esso deve essere collegato alla gestione dell’intero flusso documentale di una pubblica amministrazione rappresentandone dunque l’intera attività. Ma vediamo un po’ cosa si intende per protocollo e ripercorriamone velocemente la storia. Il registro di protocollo, cartaceo o informatico che sia, costituisce un atto pubblico originario che fa fede della tempestività e dell’effettivo ricevimento e spedizione di un documento (indipendentemente dalla regolarità del documento stesso) e che è idoneo a produrre effetti giuridici a favore o a danno delle parti. Per protocollo si intende dunque l’insieme delle procedure e degli elementi attraverso i quali i documenti vengono trattati. Per tale ragione la registrazione di protocollo è rilevante sul piano giuridico-probatorio ed ha effetti sul piano amministrativo, organizzativo e gestionale. La funzione del registro di protocollo come strumento di certezza giuridica, fino all’emanazione del D.P.R. 428/98, non derivava da esplicite funzioni legislative, ma da risoluzioni giurisprudenziali, cioè da sentenze della magistratura ordinaria e amministrativa La prima regolamentazione degli archivi nell’Italia postunitaria è data dal R. D. 8 giugno 1865, n. 2321, Allegato A con cui si definiscono le competenze e gli obblighi dei Segretari comunali in materia di tenuta degli archivi e in particolare del registro di protocollo. Poi ancora fino alla fine del secolo si ripetono con modifiche di lieve entità le regole per la tenuta degli archivi delle amministrazioni comunali 6 . Solo nel 1900 l’obbligo della tenuta del registro di protocollo viene esteso alle amministrazioni centrali dello Stato 7 . Poi per circa un secolo nessuna novità legislativa in materia, finché nel 1998, con l’emanazione del D.P.R. 428 non solo viene data una puntuale regolamentazione della tenuta del registro di protocollo, ma lo stesso servizio d’archivio, fino a quel momento marginale, si trasforma in processo ad alta centralità organizzativa e ad alto livello di automazione. Gli uffici di protocollo da semplici uffici di registrazione, smistamento e archiviazione diventano anche uffici di servizio per la gestione, il rapido reperimento e la condivisione delle risorse documentali. Con l’emanazione del T.U. n. 445/00 sulla documentazione amministrativa si fissano i principi secondo i quali le pubbliche amministrazioni debbono provvedere alla informatizzazione dei propri servizi. In particolare esse debbono provvedere: 6 R.D. 10 giugno 1889, n. 6107: ribadisce l’obbligo della tenuta del registro di protocollo “per l’annotazione delle lettere pervenute all’Ufficio comunale e di quelle spedite dal medesimo”. R.D 19 settembre 1898, n. 394: sancisce l’obbligo della tenuta del registro di protocollo “per l’annotazione in ordine di data degli atti che pervengono all’Ufficio comunale e di quelli da esso spediti”. 7 R.D. 25 gennaio 1900 che approva il regolamento per gli uffici di registratura e di archivio delle amministrazioni centrali. 29

dei documenti sin dalla fase <strong>di</strong> formazione dell’archivio stesso, ma soprattutto<br />

perché esso deve essere collegato alla gestione dell’intero flusso documentale <strong>di</strong><br />

una pubblica amministrazione rappresentandone dunque l’intera attività.<br />

Ma ve<strong>di</strong>amo un po’ cosa si intende per protocollo e ripercorriamone velocemente<br />

la storia.<br />

Il registro <strong>di</strong> protocollo, cartaceo o informatico che sia, costituisce un atto<br />

pubblico originario che fa fede della tempestività e dell’effettivo ricevimento<br />

e spe<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> un documento (in<strong>di</strong>pendentemente dalla regolarità<br />

del documento stesso) e che è idoneo a produrre effetti giuri<strong>di</strong>ci a favore o a<br />

danno delle parti.<br />

Per protocollo si intende dunque l’insieme delle procedure e degli elementi<br />

attraverso i quali i documenti vengono trattati. Per tale ragione la<br />

registrazione <strong>di</strong> protocollo è rilevante sul piano giuri<strong>di</strong>co-probatorio ed<br />

ha effetti sul piano amministrativo, organizzativo e gestionale.<br />

La funzione del registro <strong>di</strong> protocollo come strumento <strong>di</strong> certezza giuri<strong>di</strong>ca,<br />

fino all’emanazione del D.P.R. 428/98, non derivava da esplicite funzioni<br />

legislative, ma da risoluzioni giurisprudenziali, cioè da sentenze della<br />

magistratura or<strong>di</strong>naria e amministrativa<br />

La prima regolamentazione degli archivi nell’Italia postunitaria è data<br />

dal R. D. 8 giugno 1865, n. 2321, Allegato A con cui si definiscono le competenze<br />

e gli obblighi dei Segretari comunali in materia <strong>di</strong> tenuta degli archivi<br />

e in particolare del registro <strong>di</strong> protocollo.<br />

Poi ancora fino alla fine del secolo si ripetono con mo<strong>di</strong>fiche <strong>di</strong> lieve entità<br />

le regole per la tenuta degli archivi delle amministrazioni comunali 6 .<br />

Solo nel 1900 l’obbligo della tenuta del registro <strong>di</strong> protocollo viene esteso<br />

alle amministrazioni centrali dello <strong>Stato</strong> 7 . Poi per circa un secolo nessuna<br />

novità legislativa in materia, finché nel 1998, con l’emanazione del D.P.R. 428<br />

non solo viene data una puntuale regolamentazione della tenuta del registro<br />

<strong>di</strong> protocollo, ma lo stesso servizio d’archivio, fino a quel momento marginale,<br />

si trasforma in processo ad alta centralità organizzativa e ad alto livello<br />

<strong>di</strong> automazione.<br />

Gli uffici <strong>di</strong> protocollo da semplici uffici <strong>di</strong> registrazione, smistamento e<br />

archiviazione <strong>di</strong>ventano anche uffici <strong>di</strong> servizio per la gestione, il rapido reperimento<br />

e la con<strong>di</strong>visione delle risorse documentali.<br />

Con l’emanazione del T.U. n. 445/00 sulla documentazione amministrativa<br />

si fissano i principi secondo i quali le pubbliche amministrazioni debbono<br />

provvedere alla informatizzazione dei propri servizi.<br />

In particolare esse debbono provvedere:<br />

6 R.D. 10 giugno 1889, n. 6107: riba<strong>di</strong>sce l’obbligo della tenuta del registro <strong>di</strong> protocollo “per l’annotazione<br />

delle lettere pervenute all’Ufficio comunale e <strong>di</strong> quelle spe<strong>di</strong>te dal medesimo”. R.D 19 settembre<br />

1898, n. 394: sancisce l’obbligo della tenuta del registro <strong>di</strong> protocollo “per l’annotazione in or<strong>di</strong>ne<br />

<strong>di</strong> data degli atti che pervengono all’Ufficio comunale e <strong>di</strong> quelli da esso spe<strong>di</strong>ti”.<br />

7 R.D. 25 gennaio 1900 che approva il regolamento per gli uffici <strong>di</strong> registratura e <strong>di</strong> archivio delle<br />

amministrazioni centrali.<br />

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