13.06.2013 Views

imp. Arch. Stato ok - Archivio di Stato di Palermo

imp. Arch. Stato ok - Archivio di Stato di Palermo

imp. Arch. Stato ok - Archivio di Stato di Palermo

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

la connessione in rete degli uffici pubblici, al fine dello scambio <strong>di</strong> informazioni,<br />

documenti e dati e al fine anche <strong>di</strong> poter con<strong>di</strong>videre i proce<strong>di</strong>menti<br />

complessi che coinvolgono più amministrazioni.<br />

Ma è con l’emanazione della l. 59/97 3 , con i previsti conseguenti regolamenti<br />

per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione <strong>di</strong> documenti con<br />

strumenti informatici e telematici, seguiti dalle relative regole tecniche dettate<br />

dall’AIPA 4 e da ultimo con il Testo Unico 445/00 sulla documentazione amministrativa<br />

che si prospettano scenari – unitamente alle problematiche che<br />

inevitabilmente ne derivano – del tutto nuovi nell’ambito della formazione,<br />

gestione e conservazione documentaria.<br />

La firma <strong>di</strong>gitale a suggello dell’autenticità e dell’integrità del documento<br />

elettronico ha rappresentato tuttavia la soluzione tecnologica destinata a rivoluzionare<br />

in concreto il sistema del <strong>di</strong>ritto amministrativo, costituendo lo<br />

strumento atto a conferire vali<strong>di</strong>tà ed efficacia giuri<strong>di</strong>ca alla rappresentazione<br />

informatica dell’attività delle pubbliche amministrazioni.<br />

Il documento informatico costituisce oggi pertanto una delle possibili<br />

rappresentazioni dell’atto amministrativo: un documento “senza forma”, ma<br />

dotato <strong>di</strong> un proprio specifico formato; tale documento può essere trasmesso<br />

ed esibito per via telematica ed è l’originale dal quale sarà possibile effettuare<br />

le riproduzione per gli usi consentiti dalla legge.<br />

ministrazioni. La norma, che si applica a tutte le pubbliche amministrazioni, è finalizzata al miglioramento<br />

dei servizi, alla trasparenza dell’azione amministrativa, al potenziamento dei supporti conoscitivi<br />

per le decisioni pubbliche, al contenimento dei costi dell’azione amministrativa attraverso lo sviluppo<br />

<strong>di</strong> sistemi informativi automatizzati.<br />

Una novità <strong>di</strong> rilievo introdotta dalla norma in questione è costituita dalla possibilità concessa alle<br />

pubbliche amministrazioni <strong>di</strong> pre<strong>di</strong>sporre atti amministrativi tramite sistemi informativi automatizzati:<br />

Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono <strong>di</strong> norma pre<strong>di</strong>sposti tramite i<br />

sistemi informativi automatizzati (art. 3, co. 1).<br />

Lo stesso decreto istituiva l’Autorità per l’informatica nelle pubbliche amministrazioni (AIPA).<br />

3 Si veda in particolare l’art. 15, co. 2: “Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione<br />

e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme,<br />

nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono vali<strong>di</strong> e rilevanti a tutti gli effetti<br />

<strong>di</strong> legge”.<br />

4 D.P.R. 513/97, Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione<br />

<strong>di</strong> documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell’art. 15, comma 2, della legge<br />

15 marzo 1997, n. 59. Tale regolamento è stato abrogato, perché recepito dal nuovo Testo Unico sulla documentazione<br />

amministrativa.<br />

D.P.C.M. 8 febbraio 1999, Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione,<br />

la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell’art .3,<br />

comma 1 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513.<br />

Deliberazione AIPA 23 novembre 2000, n. 51, Regole tecniche in materia <strong>di</strong> formazione e conservazione<br />

<strong>di</strong> documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 18, comma 3, del d.P.R.<br />

10 novembre 1997, n. 513.<br />

Deliberazione AIPA n. 42/2001 Regole tecniche per la riproduzione e conservazione <strong>di</strong> documenti<br />

su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali (art. 6, commi 1 e 2, del<br />

T.U. 445/00).<br />

Circolare AIPA del 7 maggio 2001, n. 28 Standard, modalità <strong>di</strong> trasmissione, formato e definizione<br />

dei tipi <strong>di</strong> informazioni minime ed accessorie comunemente scambiate tra le pubbliche amministrazioni e<br />

associate ai documenti protocollati.<br />

27

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!