13.06.2013 Views

imp. Arch. Stato ok - Archivio di Stato di Palermo

imp. Arch. Stato ok - Archivio di Stato di Palermo

imp. Arch. Stato ok - Archivio di Stato di Palermo

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

conservati presso gli <strong>Arch</strong>ivi <strong>di</strong> <strong>Stato</strong> e gli <strong>Arch</strong>ivi storici degli enti pubblici.<br />

A tal fine lo stu<strong>di</strong>oso presenta un progetto <strong>di</strong> ricerca che, in relazione alle<br />

fonti per le quali chiede l’autorizzazione, illustri le finalità della ricerca e le<br />

modalità <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffusione dei dati. I documenti per cui sia stata data autorizzazione<br />

alla consultazione mantengono il carattere <strong>di</strong> riservatezza. A parità <strong>di</strong><br />

con<strong>di</strong>zioni, tuttavia, l’autorizzazione alla consultazione deve essere rilasciata<br />

ad ogni altro richiedente: la parità <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni si valuta in rapporto alle caratteristiche<br />

del progetto <strong>di</strong> ricerca e non in rapporto alla qualifica del ricercatore.<br />

L’autorizzazione può contenere delle cautele, ad esempio l’obbligo <strong>di</strong><br />

non citare i nomi delle persone o solo le iniziali, oscuramento dei nomi in una<br />

banca dati, sottrazione temporanea <strong>di</strong> singoli documenti o altro.<br />

L’interpretazione del ricercatore rientra, nel rispetto del <strong>di</strong>ritto alla riservatezza,<br />

nella sfera della libertà <strong>di</strong> parola e <strong>di</strong> manifestazione del pensiero costituzionalmente<br />

garantite. Se autorizzato a trattare dati relativi alla salute, si<br />

astiene dal pubblicare dati analitici <strong>di</strong> interesse strettamente clinico. Rispetta<br />

la sfera privata <strong>di</strong> persone note o che abbiano esercitato funzioni pubbliche se<br />

irrilevanti rispetto al loro ruolo pubblico. Nella <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> dati pertinenti e<br />

in<strong>di</strong>spensabili alla propria ricerca non deve ledere la <strong>di</strong>gnità e la riservatezza<br />

delle persone. È responsabile della riservatezza dei dati per cui ha ottenuto l’autorizzazione,<br />

ivi compresi i dati elaborati e le copie dei documenti consultati, che<br />

utilizza per le sue ricerche, ma non deve comunicare a terzi. Il ricercatore, infine,<br />

non è tenuto all’informativa nei confronti dell’interessato, se tale adempimento<br />

comporti l’<strong>imp</strong>iego <strong>di</strong> mezzi manifestamente sproporzionati.<br />

La violazione delle regole <strong>di</strong> condotta richiede l’applicazione <strong>di</strong> sanzioni<br />

da parte degli <strong>Arch</strong>ivi che conservano i documenti e delle società e associazioni<br />

<strong>di</strong> storici tenute ad applicare il co<strong>di</strong>ce. Oltre alla denuncia <strong>di</strong> reato,<br />

prevista dalla legge, la segnalazione delle violazioni può essere presentata al<br />

Garante che può adottare sanzioni e provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> sua competenza.<br />

Si può rilevare che, mentre appare più chiaramente definita la consultabilità,<br />

peraltro sostanzialmente ampia, delle fonti conservate presso gli <strong>Arch</strong>ivi<br />

<strong>di</strong> <strong>Stato</strong> e gli <strong>Arch</strong>ivi storici degli enti pubblici, l’attuale normativa mantiene<br />

problematica la consultazione anticipata dei documenti riservati conservati<br />

presso <strong>Arch</strong>ivi privati e, a proposito delle fonti private, non risulta evidente<br />

l’uso dell’espressione “archivi privati” quando debba intendersi riferito alla<br />

documentazione o invece a Istituzioni private che la conservano.<br />

7. - Leggi sul segreto.<br />

La <strong>di</strong>sciplina sull’accesso ai documenti della pubblica amministrazione e<br />

sulla consultabilità dei documenti conservati negli archivi storici, sin qui delineata,<br />

non si applica quando sussista una legge che tutela il segreto delle<br />

informazioni, quali il segreto professionale, il segreto bancario, il segreto anagrafico,<br />

il segreto statistico.<br />

22

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!