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imp. Arch. Stato ok - Archivio di Stato di Palermo

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noscenza in virtù della loro attività, a meno che non si assoggettino alle stesse<br />

regole previste per i ricercatori esterni. La tutela dei dati personali va garantita<br />

ovunque siano conservati; ove si sia proceduto alla creazione <strong>di</strong> banche<br />

dati in comune con altri enti, quegli enti debbono garantire le stesse forme<br />

<strong>di</strong> tutela dell’Istituto che conserva i documenti. Circa i <strong>di</strong>ritti dell’interessato<br />

<strong>di</strong> cui all’art. 7 del Co<strong>di</strong>ce in materia <strong>di</strong> protezione dei dati (già art. 13 della<br />

legge 675/1996), l’archivista favorisce il <strong>di</strong>ritto all’aggiornamento, rettifica<br />

o integrazione dei dati garantendone la conservazione secondo modalità che<br />

assicurino la <strong>di</strong>stinzione delle fonti originali da quelle successivamente fornite<br />

dall’interessato; mette a <strong>di</strong>sposizione dell’interessato gli strumenti <strong>di</strong> ricerca<br />

e le fonti. Nel caso in cui l’interessato sia deceduto e il <strong>di</strong>ritto sia esercitato<br />

da chi vi abbia interesse “la sussistenza dell’interesse è valutata anche<br />

in riferimento al tempo trascorso”: questa precisazione è rilevante, ai fini della<br />

ricerca storica, soprattutto in relazione al <strong>di</strong>ritto dell’interessato al blocco<br />

dei dati che lo riguardano, per il quale non è previsto un limite cronologico.<br />

L’art. 9 del decreto legislativo 281/1999 stabiliva che il blocco dei dati personali<br />

può essere <strong>di</strong>sposto “qualora il loro trattamento comporti un concreto<br />

pericolo <strong>di</strong> lesione della <strong>di</strong>gnità, della riservatezza o dell’identità personale<br />

degli interessati e i dati non siano <strong>di</strong> rilevante interesse pubblico”. Il<br />

riferimento al rilevante interesse pubblico manca nel Co<strong>di</strong>ce in materia <strong>di</strong> protezione<br />

dei dati personali, che però all’art. 4 specifica che il blocco <strong>imp</strong>lica<br />

una sospensione “temporanea” del trattamento: il riferimento è invece opportunamente<br />

riportato all’art. 126 del Co<strong>di</strong>ce dei beni culturali, secondo le<br />

mo<strong>di</strong>fiche dettate dal decreto legislativo 281/1999, anche se usa scorrettamente<br />

il termine “titolare” in luogo <strong>di</strong> “interessato”. Il “titolare”, infatti, è il<br />

soggetto (persona fisica, giuri<strong>di</strong>ca, ente, associazione) cui “competono le decisioni<br />

in or<strong>di</strong>ne alle finalità, alle modalità del trattamento <strong>di</strong> dati personali e<br />

agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza”: “titolare”,<br />

“responsabile” e “incaricato” sono i soggetti che effettuano il trattamento.<br />

“Interessato” è la persona cui si riferiscono i dati personali.<br />

Il trattamento <strong>di</strong> fonti orali richiede il consenso degli intervistati in modo<br />

esplicito, anche in forma verbale o me<strong>di</strong>ante informativa semplificata. Gli<br />

<strong>Arch</strong>ivi che acquisiscono fonti orali chiedono all’autore delle interviste una <strong>di</strong>chiarazione<br />

scritta circa il consenso degli intervistati.<br />

Per quanto attiene ai ricercatori il Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> deontologia detta regole generali<br />

<strong>di</strong> condotta, <strong>di</strong>sciplina l’accesso agli <strong>Arch</strong>ivi pubblici, fissa i criteri per<br />

la <strong>di</strong>ffusione dei dati, raccomanda la promozione della conoscenza e dell’applicazione<br />

del co<strong>di</strong>ce, stabilendo infine le sanzioni in caso <strong>di</strong> violazione<br />

del Co<strong>di</strong>ce.<br />

I ricercatori rispettano i <strong>di</strong>ritti, le libertà fondamentali e la <strong>di</strong>gnità delle<br />

persone citate nei documenti. Utilizzano i documenti sotto la propria responsabilità,<br />

nel rispetto del principio della pertinenza e in<strong>di</strong>spensabilità rispetto<br />

all’oggetto della ricerca. Può essere autorizzata, secondo le procedure<br />

prima in<strong>di</strong>cate, la consultazione anticipata dei documenti riservati<br />

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