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imp. Arch. Stato ok - Archivio di Stato di Palermo

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dalità in<strong>di</strong>viduate dal Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> deontologia che, all’epoca, non era stato ancora<br />

elaborato. Il Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> deontologia <strong>di</strong>sciplina soltanto l’accesso ai documenti<br />

conservati negli <strong>Arch</strong>ivi pubblici, ivi compresi archivi privati in proprietà<br />

o deposito, secondo una procedura che – come si è visto – si fonda sul<br />

riconoscimento al Ministero dell’interno della competenza in materia <strong>di</strong> autorizzazioni,<br />

ma non estende la competenza del Ministero dell’interno alla<br />

documentazione conservata presso privati o in istituzioni archivistiche private,<br />

anche se <strong>di</strong>chiarata <strong>di</strong> notevole interesse storico e, pertanto, non si vede<br />

come la <strong>di</strong>sciplina sull’accesso anticipato ai documenti riservati, possa applicarsi<br />

agli archivi privati non <strong>di</strong>chiarati. Vero invece che la protezione dei<br />

dati personali – come si evince dal 4° comma dell’art. 1 del Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> deontologia,<br />

è prevista anche per gli archivi privati non <strong>di</strong>chiarati <strong>di</strong> notevole interesse<br />

storico, sebbene non risulti con chiarezza come possa essere applicata.<br />

La norma, infatti, si limita a <strong>di</strong>re che “la competente Soprintendenza<br />

archivistica riceve comunicazione da parte <strong>di</strong> proprietari, possessori e detentori<br />

<strong>di</strong> archivi privati non <strong>di</strong>chiarati <strong>di</strong> notevole interesse storico o <strong>di</strong> singoli<br />

documenti <strong>di</strong> interesse storico, i quali manifestino l’intenzione <strong>di</strong> applicare<br />

il presente Co<strong>di</strong>ce nella misura per essi compatibile”.<br />

Le <strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong> consultabilità dei documenti previste dal<br />

Co<strong>di</strong>ce dei beni culturali debbono, pertanto, essere integrate con quelle del<br />

Co<strong>di</strong>ce in materia <strong>di</strong> protezione dei dati personali e del collegato Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong><br />

deontologia e interpretate alla luce dei principi e, più in generale, della filosofia<br />

sottesa alla tutela dei dati personali. Ai fini della ricerca storica sulle fonti<br />

contemporanee, ove gran parte della documentazione contiene dati personali<br />

sensibili, l’osservanza del Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> deontologia e <strong>di</strong> buona condotta, oltre<br />

a rappresentare un obbligo deontologico, “costituisce con<strong>di</strong>zione essenziale<br />

per la liceità del trattamento dei dati”, senza tuttavia “pregiu<strong>di</strong>care l’indagine,<br />

la ricerca, la documentazione e lo stu<strong>di</strong>o ovunque svolti, in relazione a figure,<br />

fatti e circostanze del passato”.<br />

Il Co<strong>di</strong>ce in materia <strong>di</strong> protezione dei dati personali definisce agli artt.<br />

7-10 i <strong>di</strong>ritti dell’interessato, cioè della persona cui si riferiscono i dati personali.<br />

L’art. 7 prevede tra l’altro, al 3° comma, il <strong>di</strong>ritto a ottenere l’integrazione<br />

dei dati e quello a ottenere il blocco dei dati: <strong>di</strong>ritti che, in base<br />

all’art. 9, ove l’interessato sia deceduto possono essere fatti valere da chi ha<br />

un interesse proprio o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari<br />

meritevoli <strong>di</strong> protezione. Tra le regole generali per il trattamento dei dati<br />

figura anche l’obbligo dell’informativa nella fase in cui i dati personali<br />

vengono raccolti: quando i dati non sono raccolti presso l’interessato,<br />

l’informativa non si applica se il trattamento è effettuato in base a un obbligo<br />

previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;<br />

l’informativa non si applica nemmeno quando comporti un <strong>imp</strong>iego <strong>di</strong><br />

mezzi sproporzionato rispetto al <strong>di</strong>ritto tutelato o risulti <strong>imp</strong>ossibile, come<br />

si rileva anche dall’art. 11 del Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> deontologia.<br />

Per quanto riguarda il consenso dell’interessato al trattamento dei dati<br />

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