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imp. Arch. Stato ok - Archivio di Stato di Palermo

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La stessa <strong>di</strong>sciplina, ai sensi del 3° comma, si applica ai fon<strong>di</strong> archivistici<br />

privati acquisiti per dono, lascito, deposito o acquisto dagli <strong>Arch</strong>ivi <strong>di</strong> <strong>Stato</strong>,<br />

dagli <strong>Arch</strong>ivi storici regionali, provinciali e comunali e da ogni altro Istituto<br />

pubblico.<br />

In tale comma viene riportato esattamente quanto era previsto nella legge<br />

archivistica del 1963 circa la facoltà del privato che cede a qualsiasi titolo<br />

o deposita il proprio archivio a detti Istituti <strong>di</strong> stabilire la con<strong>di</strong>zione della<br />

non consultabilità <strong>di</strong> tutti o parte dei documenti dell’ultimo settantennio, stabilendo<br />

altresì che tale limitazione, così come quella generale stabilita al 1°<br />

comma, “non opera nei riguar<strong>di</strong> dei depositanti, dei donanti, dei ven<strong>di</strong>tori e<br />

<strong>di</strong> qualsiasi altra persona da essi designata”; non opera neanche nei confronti<br />

degli aventi causa dei depositanti, donanti o ven<strong>di</strong>tori, quando si tratti <strong>di</strong> documenti<br />

concernenti oggetti patrimoniali, ai quali essi siano interessati per il<br />

titolo <strong>di</strong> acquisto. Alla luce dell’attuale normativa prevista dal Co<strong>di</strong>ce in materia<br />

<strong>di</strong> dati personali sembra incompatibile l’ipotesi che il limite <strong>di</strong> riservatezza<br />

generale previsto al citato 1° comma possa risultare inoperante nei confronti<br />

“<strong>di</strong> qualsiasi altra persona” in<strong>di</strong>cata da chi ha depositato o ceduto a<br />

qualsiasi titolo il suo archivio. Possono, invece, risultare riservati, in base alla<br />

normativa generale sulla tutela dei dati personali, anche documenti che chi<br />

ha depositato o ceduto il proprio archivio non ha considerato tali. La protezione<br />

dei dati personali, infatti, va garantita ovunque i documenti siano conservati<br />

e la <strong>di</strong>sciplina per accedere a documenti riservati prima dello scadere<br />

dei termini cronologici risulta per quelli che – <strong>di</strong> natura pubblica o privata<br />

sotto il profilo <strong>di</strong>plomatistico – siano conservati presso Istituti archivistici<br />

pubblici, esclusivamente secondo la procedura che si fonda sul conferimento<br />

al Ministero dell’interno della competenza in materia <strong>di</strong> autorizzazioni.<br />

In base al 2° comma dell’art. 122 del Co<strong>di</strong>ce dei beni culturali, i documenti<br />

riservati per cui non siano ancora decorsi i termini <strong>di</strong> 50, 40 o 70 anni,<br />

conservati negli <strong>Arch</strong>ivi <strong>di</strong> <strong>Stato</strong>, negli <strong>Arch</strong>ivi storici delle Regioni e degli<br />

enti locali, nonché in ogni altro ente ed istituto pubblico restano accessibili<br />

per fini amministrativi ai sensi della legge 241/1990. Sull’istanza <strong>di</strong> accesso<br />

provvede l’amministrazione che deteneva il documento prima del versamento<br />

o deposito.<br />

La consultazione anticipata dei documenti riservati conservati negli<br />

<strong>Arch</strong>ivi pubblici può essere autorizzata per “scopi storici”, cioè finalità <strong>di</strong><br />

stu<strong>di</strong>o, indagine, ricerca e documentazione <strong>di</strong> figure, fatti e circostanze del<br />

passato. La competenza in merito è affidata al Ministero dell’interno secondo<br />

la procedura in<strong>di</strong>cata all’art. 10 del Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> deontologia e <strong>di</strong> buona condotta<br />

per i trattamenti <strong>di</strong> dati personali per scopi storici, ora allegato al Co<strong>di</strong>ce<br />

in materia <strong>di</strong> protezione dei dati personali. Tale <strong>di</strong>sciplina è riportata nell’art.<br />

123 del Co<strong>di</strong>ce dei beni culturali. Il ministro dell’interno, previo parere del<br />

<strong>di</strong>rettore dell’<strong>Arch</strong>ivio <strong>di</strong> <strong>Stato</strong> competente e u<strong>di</strong>ta la Commissione per le<br />

questioni inerenti alla consultabilità dei documenti riservati istituita presso<br />

il Ministero dell’interno, può autorizzare per scopi storici la consultazione<br />

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