imp. Arch. Stato ok - Archivio di Stato di Palermo
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provveduto a sensibilizzare il proprio ministro e il ministro dell’interno sull’opportunità<br />
<strong>di</strong> ripristinare il parere <strong>di</strong> un organo collegiale e <strong>di</strong> restituire un<br />
ruolo attivo agli archivisti nelle procedure <strong>di</strong> autorizzazione. L’Ufficio centrale<br />
per i beni archivistici aveva organizzato nel 1998 la prima Conferenza<br />
nazionale degli archivi che de<strong>di</strong>cava una sessione al tema della consultabilità<br />
dei documenti, preceduta da numerosi incontri preparatori con tutte le componenti<br />
interessate e, quin<strong>di</strong>, per la prima volta anche con un rappresentante<br />
del Garante dei dati personali. Il ministro dell’interno comprese imme<strong>di</strong>atamente<br />
il senso delle preoccupazioni espresse dall’amministrazione<br />
archivistica e da alcuni storici circa le sorti della ricerca e, riconoscendo l’opportunità<br />
<strong>di</strong> coinvolgere nuovamente gli archivisti nella procedura relativa<br />
alle autorizzazioni anticipate per la consultazione dei documenti riservati,<br />
ha istituito con d. m. 2 luglio 1998 una Commissione consultiva per le questioni<br />
relative ai documenti riservati che affianca il prefetto responsabile<br />
dell’Ispettorato generale per gli archivi del Ministero dell’interno. La<br />
Commissione è costituita dal prefetto, da un rappresentante del Garante dei<br />
dati personali, da un rappresentante della Commissione per l’accesso ai documenti<br />
amministrativi, dal sovrintendente all’<strong>Arch</strong>ivio centrale dello <strong>Stato</strong><br />
e da uno storico contemporaneista designato dal Ministero per i beni culturali.<br />
La Commissione ha cominciato a funzionare nel settembre del 1998<br />
e ha valutato con equilibrio e liberalità tutte le richieste pervenute.<br />
Il decreto legislativo 281/1999 <strong>di</strong>sciplina la tutela dei dati personali nell’ambito<br />
della ricerca storica, della statistica e della ricerca scientifica. In primo<br />
luogo il decreto integra l’art. 16 della legge 675/1996 con un comma che<br />
prevede la conservazione dei dati personali per scopi storici, <strong>di</strong> statistica e <strong>di</strong><br />
ricerca scientifica, ripristinando cioè la salvaguar<strong>di</strong>a delle fonti archivistiche.<br />
Mo<strong>di</strong>fica l’art. 21 della legge archivistica del 1963 per quanto riguarda la riservatezza<br />
delle persone, rinviando agli artt. 22 e 24 della legge 675/1996 per<br />
la definizione dei dati sensibili (ora rifusi nell’art. 4 del Co<strong>di</strong>ce in materia <strong>di</strong><br />
protezione dei dati personali), e abroga il comma relativo alla riservatezza dei<br />
processi penali. Introduce principi e criteri <strong>di</strong> intervento atti a salvaguardare,<br />
nel rispetto del <strong>di</strong>ritto alla riservatezza delle persone, la ricerca storica e<br />
ogni attività <strong>di</strong> documentazione su eventi del passato, preannunciando altresì<br />
l’elaborazione <strong>di</strong> un Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> deontologia e <strong>di</strong> buona condotta. Oltre all’abrogazione<br />
della <strong>di</strong>sposizione che prevedeva la riservatezza dei fascicoli processuali<br />
penali, introduce, accanto al precedente limite <strong>di</strong> 70 anni per i<br />
documenti riservati per motivi puramente personali, applicabile ora per i dati<br />
relativi alla salute, alla vita sessuale e a rapporti riservati <strong>di</strong> tipo familiare,<br />
anche un limite più breve <strong>di</strong> 40 anni per i dati sensibili e per i dati giu<strong>di</strong>ziari.<br />
Tutta la normativa sui dati personali è ora rifusa nel Co<strong>di</strong>ce in materia <strong>di</strong><br />
protezione dei dati personali, che <strong>di</strong>sciplina il trattamento sia se effettuato per<br />
scopi amministrativi nell’ambito degli organi della pubblica amministrazione<br />
sia per scopi <strong>di</strong> ricerca storica, <strong>di</strong> statistica e <strong>di</strong> ricerca scientifica. Contiene,<br />
come parte integrante della normativa, i co<strong>di</strong>ci deontologici, tra cui anche<br />
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