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imp. Arch. Stato ok - Archivio di Stato di Palermo

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<strong>di</strong>versa nella forma ma sostanzialmente analoga nella sostanza: sicurezza dello<br />

<strong>Stato</strong> e tutela della riservatezza delle persone. Sono nuovi, invece, il riferimento<br />

esplicito alla politica valutaria e finanziaria e l’estensione del riconoscimento<br />

del <strong>di</strong>ritto alla riservatezza dalle persone ai gruppi e alle <strong>imp</strong>rese.<br />

Questa legge non fa riferimento alla riservatezza dei fascicoli processuali penali,<br />

in quanto si occupa esclusivamente dell’attività amministrativa. Rispetto<br />

all’art. 22 della legge archivistica del 1963, invece, risulta in maniera esplicita<br />

il riconoscimento del <strong>di</strong>ritto delle persone, esteso a gruppi e <strong>imp</strong>rese, <strong>di</strong><br />

accedere ai documenti recenti per finalità giuri<strong>di</strong>co-amministrative. Queste <strong>di</strong>sposizioni,<br />

previste per l’amministrazione dello <strong>Stato</strong>, si estendono alle aziende<br />

autonome, agli enti pubblici e ai concessionari <strong>di</strong> pubblici servizi.<br />

Questa estensione ha suscitato perplessità nell’interpretazione, in quanto<br />

la legge relativa alle autonomie locali (l. 8 giugno 1990, n. 142) stabilisce all’art.<br />

7 (ora art. 10 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267) che tutti gli atti dell’amministrazione<br />

comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione <strong>di</strong> quelli riservati<br />

per espressa <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> legge o per effetto <strong>di</strong> una motivata e<br />

temporanea <strong>di</strong>chiarazione del sindaco o del presidente della provincia quando<br />

– conformemente a quanto previsto dal regolamento – la loro <strong>di</strong>ffusione<br />

possa pregiu<strong>di</strong>care il <strong>di</strong>ritto alla riservatezza <strong>di</strong> persone, gruppi o <strong>imp</strong>rese.<br />

Il regolamento per le modalità <strong>di</strong> accesso ai documenti amministrativi e<br />

ai casi <strong>di</strong> esclusione, in esecuzione <strong>di</strong> quanto stabilito nella l. 241/1990, è stato<br />

approvato con d.p.r. 27 giugno 1992, n. 352, con il quale si istituisce anche<br />

una Commissione per l’accesso al fine <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>nare e garantire una uniforme<br />

applicazione della legge e approvare i regolamenti adottati dalle singole<br />

amministrazioni, ivi comprese quelle regionali e locali.<br />

Con i regolamenti approvati dalle singole amministrazioni, come richiesto<br />

dalla l. 241/1990, si assicura ai citta<strong>di</strong>ni, singoli o associati, il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accesso<br />

agli atti amministrativi e, in genere, il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accedere alle informazioni<br />

<strong>di</strong> cui è in possesso l’amministrazione.<br />

Le leggi 142/1990 e 241/1990 hanno inciso, comunque, sull’atteggiamento<br />

della burocrazia, inducendo una maggiore attenzione alle esigenze <strong>di</strong><br />

informazione del citta<strong>di</strong>no e <strong>di</strong> controllo sull’attività della Pubblica amministrazione.<br />

Allargando l’accesso ai documenti relativi ad affari in corso – sia<br />

pur limitato, almeno per la documentazione dello <strong>Stato</strong>, ai <strong>di</strong>retti interessati<br />

– si è, però, sviluppata una controtendenza volta a salvaguardare in maniera<br />

più incisiva la riservatezza delle persone.<br />

Già in precedenza si era delineata la preoccupazione per violazioni della<br />

riservatezza nella prospettiva dei rischi, densi <strong>di</strong> connotazioni antidemocratiche,<br />

connessi agli sviluppi dell’automazione e alla possibilità <strong>di</strong> concentrazione<br />

dei dati personali e <strong>di</strong> un loro eventuale uso non controllato da parte<br />

del potere politico. Un progetto <strong>di</strong> legge sulla tutela dei dati personali, presentato<br />

nel 1984, non era giunto all’approvazione. Una legge del 1981, relativa<br />

alle banche dati contenenti dati personali, prevedeva l’obbligo <strong>di</strong> darne<br />

notizia alla Direzione generale della Pubblica sicurezza.<br />

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