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Rassegna di documenti processuali concernenti le mafie pugliesi.

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Un’altra intercettazione ambienta<strong>le</strong> molto importante è quella realizzata all’interno del<strong>le</strong> cel<strong>le</strong><br />

<strong>di</strong> sicurezza della Questura <strong>di</strong> Foggia in data 6 ottobre 1994, relativa all’incoraggiamentointimidazione<br />

rivolto da PISERCHIA Gaetano a CONTICELLI Danilo, dopo che gli stessi sono<br />

stati tratti in arresto in seguito al ritrovamento <strong>di</strong> armi ed esplosivi conseguito al<strong>le</strong> intercettazioni<br />

ambientali <strong>di</strong> cui sopra si è detto: “… non firmare niente, dì che io non firmo niente, non ho niente<br />

da <strong>di</strong>rvi, dì che davanti al giu<strong>di</strong>ce ci ve<strong>di</strong>amo e basta… non ti preoccupare e stringiamo i denti che<br />

come aiutano me aiutano anche te e basta… tieni per testimoni tutti gli amici e il socio tuo… questi<br />

prob<strong>le</strong>mi non li hai mai tenuti, sei pulito, capito, …se no la mafia ci uccide”.<br />

Queste ulteriori acquisizioni rispetto alla sentenza 29 luglio 1994 della Corte d’Assise <strong>di</strong><br />

Foggia, che già aveva riconosciuto la mafiosità della organizzazione, sembravano avere del tutto<br />

chiuso la partita, con buona pace <strong>di</strong> tutti coloro che recalcitrano nell’ammettere l’esistenza della<br />

mafia foggiana.<br />

E purtroppo <strong>le</strong> amarezze ed il <strong>di</strong>sappunto dei citta<strong>di</strong>ni della provincia <strong>di</strong> Foggia e degli<br />

inquirenti <strong>pugliesi</strong> più impegnati in tutta la Regione nella lotta alla criminalità organizzata<br />

dovevano essere inopinatamente rinnovate dalla sentenza 4 agosto 1995 della Corte d’Assise<br />

d’Appello della qua<strong>le</strong> ci si limiterà a riportare alcuni stralci che si commentano da soli, salvo a<br />

premettere che già nel corso del <strong>di</strong>battimento d’appello l’esito infausto (per l’accusa) del<br />

proce<strong>di</strong>mento si era annunciato attraverso una singolare decisione della Corte che aveva rigettato la<br />

richiesta del Sostituto Procuratore Genera<strong>le</strong> Giovanni Leonar<strong>di</strong> <strong>di</strong> acquisire <strong>le</strong> importantissime<br />

intercettazioni ambientali effettuate nella prosecuzione del<strong>le</strong> indagini <strong>di</strong> cui sopra si è detto.<br />

“Ri<strong>le</strong>va innanzitutto la Corte che, a prescindere dalla inesatta formulazione del capo A della<br />

rubrica, che si riferisce in prima battuta alla costituzione (non prevista) <strong>di</strong> una associazione a<br />

delinquere <strong>di</strong> stampo mafioso-camorristico e ricomprende tra i reati fine ad<strong>di</strong>rittura quelli <strong>di</strong> tentato<br />

omici<strong>di</strong>o, <strong>le</strong> risultanze <strong>processuali</strong> hanno chiaramente esclusa la esistenza <strong>di</strong> un’unica associazione<br />

a delinquere in Foggia e San Severo, così come contestato a numerosi imputati nel detto capo A).<br />

Tutti i collaboratori <strong>di</strong> giustizia, ad eccezione <strong>di</strong> LEONE e PARATORE, che poco hanno detto<br />

per essere esterni all’ambiente malavitoso foggiano, riferiscono della esistenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>versi e <strong>di</strong>fferenti<br />

gruppi criminali in San Severo, in Foggia, in Apricena…<br />

Gli stessi DI FIRMO hanno reso <strong>di</strong>chiarazioni <strong>di</strong> sostanzia<strong>le</strong> conferma in or<strong>di</strong>ne alla esistenza<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenti gruppi, autonomi tra loro, tant’è che DI FIRMO Bruno, a specifica domanda del<br />

Procuratore Genera<strong>le</strong> precisava che l’organizzazione non era unica ed ognuno faceva capo al suo<br />

gruppo.<br />

Lo stesso CAIAFA in precedenza ad analoga domanda rispondeva che non <strong>di</strong>videva i profitti<br />

del<strong>le</strong> attività con nessuno (ad eccezione <strong>di</strong> quel<strong>le</strong> estorsioni – non si sa bene se una, due o tre – che<br />

sono state poste in essere in col<strong>le</strong>gamento con il gruppo <strong>di</strong> Foggia) e che non doveva chiedere<br />

autorizzazione ad alcuno per i suoi traffici il<strong>le</strong>citi.<br />

I rapporti poi <strong>di</strong> compraven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> sostanze stupefacenti tra i gruppi <strong>di</strong> S. Severo e Foggia, cui<br />

hanno fatto più volte riferimento i c.d. pentiti, sono certamente inconciliabili con l’esistenza <strong>di</strong><br />

un’unica associazione a delinquere che necessariamente prevede, invece, una pre<strong>di</strong>sposizione<br />

comune <strong>di</strong> mezzi <strong>di</strong> finanziamento ed una conseguente <strong>di</strong>visione degli utili, oltre la unicità <strong>di</strong><br />

struttura ed organizzazione.<br />

Accertata pertanto l’esistenza <strong>di</strong> più gruppi o batterie che certamente – al <strong>di</strong> là della<br />

terminologia usata – sono associazioni criminali perché composte da più <strong>di</strong> tre persone – come<br />

agevolmente si desume da tutte <strong>le</strong> <strong>di</strong>chiarazioni in esame – associate per commettere delitti <strong>di</strong> vario<br />

genere, occorre a questo punto stabilire se dette associazioni o alcune <strong>di</strong> esse rientrino o meno nella<br />

previsione delittuosa contestata <strong>di</strong> cui all’art. 416-bis cod. pen.”<br />

Si potrebbe pensare a questo punto che il giu<strong>di</strong>ce d’appello si accinga a <strong>di</strong>mostrare<br />

rigorosamente in che modo deve essere negata l’esattezza <strong>di</strong> una impostazione accusatoria (quella<br />

che sostiene l’unitarietà della organizzazione) accertata dal giu<strong>di</strong>ce davanti al qua<strong>le</strong> si è svolto il<br />

<strong>di</strong>battimento e che ha percepito <strong>di</strong>rettamente <strong>le</strong> prove <strong>concernenti</strong> l’esistenza <strong>di</strong> un’unica<br />

associazione che peraltro affondano <strong>le</strong> proprie ra<strong>di</strong>ci nella storia della mafia foggiana (come

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