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Rassegna di documenti processuali concernenti le mafie pugliesi.

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Di particolare rilievo la circostanza accertata dalla Corte in merito alla al<strong>le</strong>anza stabilitasi tra<br />

l’organizzazione mafiosa <strong>di</strong> AntonioCAPRIATI (55) ed il clan <strong>di</strong> Tetè Diomede sopravvissuta<br />

anche alla scomparsa <strong>di</strong> quest’ultimo e probabilmente pagata dal CAPRIATI con l’esplosione<br />

<strong>di</strong>nanzi alla sua abitazione <strong>di</strong> un’autobomba.<br />

Per quel che concerne il clan MONTANI la Corte ha ritenuto che “Le caratteristiche <strong>di</strong> questa<br />

seconda associazione sono analoghe a quel<strong>le</strong> già evidenziate per i DIOMEDE, anzi l’associazione<br />

dei MONTANI è forse caratterizzata da una ancor maggiore compattezza e prontezza negli<br />

interventi, forse dovute ad una più marcata connotazione familiare e ad un minor numero <strong>di</strong><br />

aderenti, con conseguente semplicità <strong>di</strong> organizzazione e chiarezza nella <strong>di</strong>stribuzione dei compiti”<br />

(56).<br />

“Il contrasto con il clan DIOMEDE dovette insorgere perché i MONTANI avevano deciso <strong>di</strong><br />

invadere il settore del commercio della droga, fino ad allora probabilmente <strong>di</strong> esclusiva competenza<br />

dei DIOMEDE; è chiaro infatti dallo svolgersi degli eventi la progressiva proiezione del gruppo<br />

verso l’acquisto e lo spaccio <strong>di</strong> droghe pesanti... attività nella cui prospettiva vanno collocati la<br />

“paranza” (57) con Savinuccio PARISI... l’acquisizione al clan <strong>di</strong> Vito MANZARI ed il<br />

col<strong>le</strong>gamento con Franco il catanese...” (58).<br />

La citazione <strong>di</strong> quest’ultimo soggetto, da identificarsi in Franco MORALES, nato a Catania il<br />

18 agosto 1957, fa emergere la ri<strong>le</strong>vante circostanza costituita dai rifornimenti <strong>di</strong> eroina ottenuti<br />

dall’associazione dei MONTANI da parte <strong>di</strong> un’organizzazione siciliana verosimilmente “facente<br />

capo al noto mafioso PULVIRENTI, rappresentata per l’occasione dal MAZZAGLIA e<br />

dalCARCIOTTO” (59).<br />

Si inserisce in questo contesto, sia perché attinente a fatti criminosi coevi a quelli del<br />

processo “San Paolo”, sia perché avente ad oggetto un’organizzazione crimina<strong>le</strong> al<strong>le</strong>ata del<br />

clan MONTANI nel corso della ‘guerra’ <strong>di</strong> quest’ultimo avverso il clan DIOMEDE, il<br />

proce<strong>di</strong>mento pena<strong>le</strong> <strong>di</strong> recente conclusosi con la sentenza della Corte d’Assise <strong>di</strong> Bari (pres.<br />

Pagano, est.Lucafò, p.m. Capristo) n.8 del 19 luglio1995, comunemente denominato processo<br />

“Anemolo” dal nome della famiglia (in senso parenta<strong>le</strong> e mafioso) nel qua<strong>le</strong> ta<strong>le</strong> consorzio<br />

criminoso si è formato.<br />

Anche in questo caso una rapida <strong>le</strong>ttura del<strong>le</strong> imputazioni (60) rende imme<strong>di</strong>atamente edotti del<br />

fatto che anche questo processo ha per oggetto episo<strong>di</strong> “bellici” (è la stessa Corte ad adoperare ta<strong>le</strong><br />

aggettivo con riferimento al metodo <strong>di</strong> esercizio della vio<strong>le</strong>nza fisica da parte del clan che viene<br />

definito più volte “paramilitare”) connessi all’accaparramento del mercato degli stupefacenti.<br />

Anche in questo caso il Pubblico Ministero, autocensurandosi, non ha e<strong>le</strong>vato l’imputazione <strong>di</strong><br />

associazione mafiosa, nonostante che il predetto gruppo criminoso si inserisse nel contesto del<strong>le</strong><br />

varie ‘famiglie’ della città <strong>di</strong> Bari con un proprio territorio e con proprie attività criminose, ambito<br />

questo conseguito con l’utilizzo <strong>di</strong> armi e reati contro la persona e <strong>di</strong>feso assoggettando al proprio<br />

dominio la popolazione <strong>di</strong> due quartieri della città (San Pasqua<strong>le</strong> e Carrassi), trasformati in vere e<br />

proprie roccaforti del clan, immerse in un’omertà <strong>di</strong>venuta quasi consenso (61).<br />

È significativo che la Corte abbia ritenuto <strong>di</strong> de<strong>di</strong>care un’intero capitolo al valore probatorio <strong>di</strong> un<br />

rinvenimento d’armi (62) effettuato in Via Montenevoso il27 maggio1992: ciò <strong>di</strong>mostra l’importanza<br />

dell’episo<strong>di</strong>o, non solo a corroborazione del<strong>le</strong> <strong>di</strong>chiarazioni del collaboratore che consentì<br />

l’in<strong>di</strong>viduazione del deposito, ma anche al fine <strong>di</strong> stigmatizzare una del<strong>le</strong> attività d’e<strong>le</strong>zione del gruppo<br />

Anemolo, costituita proprio dal traffico d’ami, verosimilmente intrattenuto con la ex Jugoslavia.<br />

In merito alla in<strong>di</strong>viduazione specifica dei caratteri della associazione la Corte d’Assise <strong>di</strong> Bari<br />

ha ritenuto “l’esistenza <strong>di</strong> un gruppo <strong>di</strong> persone dotato <strong>di</strong> una certa struttura organizzata e<br />

finalizzata alla commissione <strong>di</strong> una serie indeterminata <strong>di</strong> reati soprattutto in certi ambiti<br />

territoriali e temporali (quantomeno per tutto il 1992), nella qua<strong>le</strong> l’“affectio societatis sce<strong>le</strong>rum”<br />

che connotava ta<strong>le</strong> gruppo emerge oggettivamente dalla scoperta dei segni tangibili <strong>di</strong> una struttura<br />

organizzativa sufficientemente stabi<strong>le</strong> ed efficiente... innanzitutto basata su una ri<strong>le</strong>vante dotazione<br />

<strong>di</strong> armi e munizioni, sistematicamente custo<strong>di</strong>te... con analoghe modalità, cioè presso siti e persone

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